Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.185

 

cs

Lugano

16 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 novembre 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1963, ha inoltrato, il 3 dicembre 2012, una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1-1).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare eseguita un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 14-1), l’UAI con decisione del 5 novembre 2014, preavvisata dal progetto del 17 settembre 2014 (doc. AI 28-1), ha assegnato a RI 1 ¾ di rendita AI dal 1° dicembre 2011 (grado d’invalidità del 63%), una rendita intera dal 1° marzo 2012, ¼ di rendita dal 1° luglio 2013 (3 mesi dal miglioramento dello stato di salute avvenuto nel mese di aprile 2013 per un grado d’invalidità del 42%). Considerato che la domanda è stata presentata tardivamente, la prestazione è stata versata dal 1° giugno 2013 (doc. AI 43-4).

 

                               1.3.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il riconoscimento di un grado d’invalidità del 73% e domandando nel contempo l’allestimento di una perizia medica (doc. I). La ricorrente contesta sia l’applicazione del metodo di calcolo specifico, sostenendo che aveva intenzione di riprendere l’attività lavorativa di parrucchiera dal mese di gennaio 2015, sia l’inchiesta economica a domicilio, argomentando che le limitazioni di cui soffre sono ben maggiori rispetto a quelle costatate dalla funzionaria incaricata dell’esame della pratica.

 

                               1.4.   Con risposta dell’8 gennaio 2015 l’amministrazione propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                               1.5.   Pendente causa la ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni, chiedendo di sentire alcuni testi (doc. VIII). Il 20 aprile 2015 l’UAI si è espressa in merito (doc. X), mentre il 4 maggio 2015 l’insorgente si è riconfermata nelle sue richieste (doc. XII).

 

considerato                    In diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006, U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.2.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         A sua volta l'art. 27 OAI precisa:

 

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.3.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

 

" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

 

                               2.4.   Nella fattispecie l’assicurata contesta la qualifica di casalinga e sostiene di aver avuto quale progetto quello di riprendere la sua professione di parrucchiera da gennaio 2015, quando sua figlia minore, nata il __________ 2001, sarebbe stata più grande e autosufficiente. Inizialmente con un impiego al 40% che avrebbe aumentato nel corso degli anni. Questo all’interno del salone di parrucchiere gestito dal marito e presso il quale lavorano già altri parenti. A questo proposito chiede di sentire quali testi due suoi amici, oltre al marito ed a sua cognata (doc. I e VIII).

 

                                         Da parte sua l’UAI rileva come la stessa ricorrente nella domanda di prestazioni ha indicato di essere casalinga, condizione ribadita e confermata senza ulteriori commenti in occasione della visita dell’assistente sociale nell’ambito dell’inchiesta per casalinga.

 

                               2.5.   Va innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                        

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza del 24 aprile 2006 I 276/05, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che:

 

" (…)

2.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation    jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).

(…)." (STFA del 24 aprile 2006 nella causa H, I 276/05, consid. 2.3)

 

                                         In DTF 137 V 334 il TF ha confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost.

                                         L’Alta Corte ha inoltre affermato:

 

" 2.1 En premier lieu, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué au cas d'espèce la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité en lieu et place de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Elle explique qu'elle aurait exercé une activité à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé. Le fait qu'elle ne travaillait à l'époque qu'à 80 % était la conséquence des différents problèmes de santé qui l'avaient touchée à compter du début des années 90. Si son état de santé le lui avait permis, il est évident qu'au départ de son fils du foyer familial, elle aurait repris une activité professionnelle à plein temps dans le but d'augmenter ses modestes revenus, comme elle l'avait d'ailleurs fait avant la naissance de son enfant.

 

(…)

 

3.2 Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).

 

3.3 La juridiction cantonale a considéré qu'il existait suffisamment d'indices établissant avec une vraisemblance prépondérante que la recourante travaillait à 80 %, non pas par obligation, mais par choix. Au début de l'incapacité de travail alléguée, elle avait exercé durant près de 16 ans une activité à 80 %, sans que cela ne soit justifié par des obligations familiales. Il ne ressortait par ailleurs d'aucune pièce médicale que l'état de santé de la recourante la contraignait exclusivement à exercer une activité à temps partiel limitée à 80 %. Dans un curriculum vitae établi le 2 novembre 1992, elle a indiqué souhaiter retrouver un poste lui permettant de maintenir sa capacité de gain; par la suite, jusqu'à ce que le projet de décision lui soit communiqué, elle n'a jamais fait mention de son intention de reprendre un emploi à plein temps.

 

3.4 En l'occurrence, la recourante ne parvient pas à établir le caractère manifestement inexact, voire insoutenable, du raisonnement qui a conduit la juridiction cantonale à conclure, dans le cas particulier, à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. A l'argumentation factuelle de celle-ci, la recourante oppose des considérations tirées de l'expérience générale de la vie. Cela étant, celles-ci semblent contredites par les pièces du dossier. Il en ressort que la recourante travaille à temps partiel depuis l'année 1979. Si un tel choix pouvait s'expliquer à l'époque par la volonté de s'occuper de son enfant (né en 1973), cette justification n'avait plus guère de fondement à compter de la fin des années 1980. Certes, les premiers problèmes de santé sont apparus au cours de l'année 1989 et ont motivé un changement d'activité à la fin de l'année 1992.

 

Jusqu'au dépôt le 19 décembre 2008 de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, la recourante n'a toutefois entrepris aucune démarche dans le but de trouver une activité à 100 % adaptée à ses limitations fonctionnelles et semble bien plutôt s'être contentée de la situation."

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

 

                                         Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni fornite dall’assicurata stessa durante la procedura amministrativa costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato in assenza del danno alla salute.

                                         Nella sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione dall’amministrazione. In quell’occasione l’Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

 

" (…)

4.3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas au vu des pièces du dossier que la situation financière de l'assurée se soit modifiée entre le moment où elle a indiqué au recourant (questionnaire daté du 1er juillet 2004) puis déclaré à l'enquêtrice (rapport d'enquête du 4 janvier 2005) qu'elle aurait exercé une activité à 75 % sans la survenance de son atteinte à la santé et celui où elle s'est opposée à la décision initiale en affirmant qu'elle aurait travaillé à 100 %. Ainsi, l'intimée mentionnait-elle à la collaboratrice de l'office AI qu'elle s'était retrouvée depuis mai 2001 à devoir assumer seule ses besoins et avait dû demander l'assistance de l'Hospice général. Elle n'a au demeurant pas allégué ni cherché à établir par la suite en cours de procédure que les revenus tirés d'une activité exercée à 75 % ne lui auraient pas suffi pour couvrir ses besoins.

 

En l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante pour quelles raisons l'intimée avait modifié ses premières déclarations en cours de procédure d'opposition, il n'y avait pas de motif de s'écarter du principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait - en l'occurrence hypothétique -, la préférence doit être accordée à celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet égard, les raisons alléguées par l'intimée dans son mémoire de réponse pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas convaincantes. Le fait d'avoir rempli une partie du questionnaire qui ne la concernait pas, selon elle, n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question du taux d'activité sans atteinte à la santé. Elle a par ailleurs confirmé ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi qu'elle en dise, un élément de preuve déterminant. Contrairement à ce que prétend l'intimée, ce rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie quotidienne, mais comprend également ses déclarations - dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur - sur son activité professionnelle hypothétique et effective. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique et non pas psychique.

 

4.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction cantonale est arbitraire, en ce qu'elle a méconnu un moyen de preuve pertinent qui aurait dû la conduire à conclure que P.________ aurait travaillé à 75 % sans atteinte à la santé.

 

En conséquence, l'invalidité de l'intimée aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28 al. 2ter LAI). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une telle évaluation et rende un nouveau jugement.

(…)." (STFA del 20 novembre 2007 nella causa P.,9C_428/2007, consid. 4.3.2 e 4.3.3)

 

                                         Va anche segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, dove il TF ha esaminato il caso di un’assicurata, madre di tre figli, che dopo il 1991 ha sempre lavorato a tempo parziale e che il TCA, al momento della nascita del diritto alla rendita, ha considerato salariata nella misura del 70% e casalinga per il restante 30%.

                                         Il TF ha affermato:

 

" 3.

Il giudice di prime cure ha accertato che l'assicurata, madre di tre figli, dopo il 1991 ha sempre lavorato a tempo parziale al fine di riuscire a conciliare impegni lavorativi e vita familiare. Ha quindi rilevato che al momento della nascita del diritto alla rendita ella era da considerare salariata nella misura del 70% e casalinga per il restante 30%. In effetti, dal 1° agosto 1999 e fino all'insorgere della malattia (nel settembre 2000) l'assicurata, separatasi dal marito nell'agosto del 1999, ha intrapreso l'attività di insegnante presso una scuola media nella misura del 70%. Per contro la Corte cantonale ha ritenuto verosimile che al momento della revisione del 2010, l'assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe aumentato al 100% la sua percentuale di occupazione. Essa ha infatti considerato credibile che in quel momento l'interessata - la quale già nel 2000, dopo il divorzio dal marito, per la necessità di incrementare le proprie entrate al fine di mantenere la famiglia e per il fatto che i figli non avevano più bisogno della sua costante presenza, aveva aumentato al 70% la propria percentuale lavorativa, iscrivendosi per giunta, per il restante 30%, a un corso di formazione post-diploma - avrebbe ulteriormente incrementato l'attività professionale, cercando un'occupazione a tempo pieno una volta portata a termine la formazione post-diploma in lingue. A conferma di tale tesi il giudice cantonale ha pure addotto l'età ormai adulta dei figli al momento della revisione del 2010 oltre alla ripresa, da parte dell'assicurata, del percorso formativo a suo tempo interrotto a causa della malattia. In tali circostanze, egli ha fatto capo al metodo ordinario di valutazione dell'invalidità e, tenuto conto del grado (50%) di capacità lavorativa residua nella professione abituale, ha concluso per un grado d'invalidità del 50% che garantiva il mantenimento quanto meno di una mezza rendita d'invalidità dal 1° marzo 2012.

4.

4.1

L'UAI lamenta in primo luogo una violazione della massima inquisitoria e del diritto federale per avere la Corte cantonale accertato i fatti determinanti in maniera incompleta. In particolare l'Ufficio ricorrente rimprovera al giudice cantonale di non avere verificato, completando la relativa procedura istruttoria, se il percorso di studio attualmente seguito dall'opponente - e portato alla conoscenza dell'UAI solo con lo scritto 3 ottobre 2012 - sia compatibile con il suo stato di salute e con le limitazioni funzionali (stanchezza, tolleranza agli sforzi e tenuta ancora parzialmente ridotta) messe segnatamente in evidenza (il 23 novembre 2010) dal servizio medico regionale (SMR) dell'AI. L'UAI osserva di non essere, a causa della mancata acquisizione di informazioni da parte del Tribunale cantonale sull'impiego del tempo extra lavorativo dell'assicurata, stato messo in condizione di determinarsi sulla validità della certificazione - ritenuta dal SMR in contesto fattuale nel contempo mutato - della capacità lavorativa dell'interessata del 50%. In ogni caso, per l'Ufficio ricorrente è altamente verosimile che l'assicurata presenti nel frattempo una minore affaticabilità rispetto a quella stabilita dal SMR e quindi risorse fisiche sufficienti per lavorare in misura superiore al 50%.

 

4.2 Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal loro obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 120 V 357 consid. 1a pag. 360). Spetta alle parti indicare segnatamente quelle circostanze da cui intendono inferire dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 106 Ib 77 consid. 2a/aa pag. 80 seg.; cfr. SVR 2010 KV n. 10 pag. 43, 9C_182/2009, consid. 7.2). L'obbligo per le parti di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti può essere preteso nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. sentenza 9C_137/2007 del 21 aprile 2008 consid. 4.1, in RtiD II-2008 pag. 292 con riferimenti). Preso atto della comunicazione del 3 ottobre 2012 con cui il patrocinatore di controparte aveva segnalato la frequentazione, presso la alta scuola pedagogica, del corso di formazione per l'insegnamento generale nelle scuole professionali, l'Ufficio ricorrente, anziché sollevare le eccezioni e i dubbi qui proposti, si è limitato a rilevare che tale formazione impediva "attualmente all'assicurata di aumentare il suo grado d'impiego oltre il 70%" e confermava il mantenimento della ripartizione tra attività salariata (70%) e casalinga (30%) da esso sostenuto. Benché ne avesse senz'altro la possibilità, l'UAI, dotato di un proprio servizio medico e giuridico, non ha invece ritenuto necessario in sede cantonale raccogliere o quanto meno chiedere ulteriori accertamenti nel senso qui invocato. Ne discende che tali contestazioni sono ora inammissibili poiché sono state formulate per la prima volta in sede federale benché lo potessero già essere in precedenza (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). Non è invece vero, come pretende a torto l'Ufficio ricorrente, che queste circostanze avrebbero assunto rilevanza giuridica per la prima volta alla luce del giudizio impugnato. E poi non va dimenticato che il giudice anche nell'ambito della massima inquisitoria, pur non essendo vincolato alle richieste di prova delle parti, non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti che non sono contestati (cfr. sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2). Ciò che è avvenuto in concreto con riferimento all'abilità lavorativa del 50% attestata sia dal curante dell'assicurata sia dal SMR nel suo rapporto del 23 novembre 2010. Anche per queste ragioni, la pretesa violazione del principio inquisitorio da parte dell'istanza precedente risulta, nei limiti della sua ricevibilità, infondata, mentre la valutazione del primo giudice in merito al grado di incapacità lavorativa non è certamente arbitraria.

 

5.

L'UAI chiede inoltre, in via subordinata, di confermare l'applicazione del metodo misto di valutazione dell'invalidità e di ripristinare la decisione del 23 gennaio 2012. Motiva la propria richiesta con la correlazione esistente tra il fatto che l'opponente in passato avrebbe sempre - con eccezione per il periodo 1984-1987 - lavorato a tempo parziale e l'affermazione che ella ha reso nei confronti dell'assistente sociale D.________ in occasione dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Dal rapporto del 5 luglio 2011 si evince in effetti che l'assicurata ha dichiarato che senza danno alla salute avrebbe continuato ad esercitare un'attività lucrativa come ha sempre fatto. Ora, è vero come osserva l'UAI, che questa dichiarazione - non espressamente tematizzata dalla Corte cantonale - può anche prestarsi a una interpretazione nel senso da esso sostenuta, ossia che anche senza danno alla salute l'interessata avrebbe continuato a lavorare a tempo parziale come in passato. Tale conclusione non è però obbligatoria. Come ha già fatto notare l'assicurata in sede sia cantonale sia federale, il senso della dichiarazione, in assenza di una domanda precisa da parte dell'assistente sociale circa la misura dell'ipotetico impegno professionale, può in effetti anche essere inteso quale semplice manifestazione della volontà di continuare a svolgere, come in passato, un'attività lucrativa. Ma soprattutto detta ambiguità non è ancora sufficiente a rendere manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, l'accertamento del primo giudice perché egli ha più che sostenibilmente tratto l'intenzione dell'assicurata di aumentare, senza il danno alla salute (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 276/05 del 24 aprile 2006 consid. 2.3), al 100% la sua percentuale di occupazione da almeno due elementi oggettivi, quali la frequentazione, prima dell'insorgenza di tale danno, di un corso di formazione post-diploma al 30% in aggiunta all'attività professionale svolta già al 70% e l'età ormai adulta dei figli al momento della revisione. Quanto basta per blindare il giudizio impugnato dalle censure ricorsuali. Non è infine vero, come eccepisce l'UAI, che la semplice informazione della ripresa degli studi da parte dell'assicurata sarebbe stata considerata dalla Corte cantonale "quale fattore determinante l'applicazione del metodo ordinario di confronto dei redditi". È sufficiente la lettura della pronuncia impugnata per rendersi conto che questa circostanza è in realtà stata semplicemente addotta a "ulteriore sostegno" della tesi espressa dal primo giudice.”

 

                               2.7.   Nel caso di specie questo TCA rileva quanto segue.

 

                                         Di principio il Tribunale deve giudicare la fattispecie al momento in cui la decisione impugnata è stata emanata, in concreto il 5 novembre 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         In concreto, la ricorrente, dall’inizio del diritto alla rendita fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata era casalinga. Il metodo utilizzato dall’amministrazione è di conseguenza corretto (DTF 137 V 334, consid. 3.2 “Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 117 V 194 consid. 3b p. 194; voir également ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2 p. 53 et ATF 125 V 146 consid. 5c/bb p. 157; arrêt 9C_49/2008 du 28 juillet 2008 consid. 3.1-3.4 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 156/04 du 13 décembre 2005 consid. 5.1.2).“; cfr. anche sentenza 32.2013.86 del 16 gennaio 2014).

 

                                         La stessa assicurata, che dal 1983 non ha più lavorato (cfr. estratto conto individuale, doc. A2) ha infatti affermato che avrebbe avuto l’intenzione di ricominciare l’attività di parrucchiera, inizialmente nella misura del 40%, con effetto dal mese di gennaio 2015 (cfr. doc. I e doc. AI 37-1). In sede di osservazioni ha poi precisato che “tutto l’entourage (amici e familiari) della ricorrente erano perfettamente a conoscenza del progetto di ripresa lavorativa che si sarebbe concretizzato a breve, ossia a gennaio 2015, quando __________ la figlia minore, avesse raggiunto i 15-16 anni” (doc. VIII, pag. 2).

                                         Va qui evidenziato che la figlia __________, nata il __________ 2001 (doc. AI 1-2) e che nel febbraio 2014 frequentava la prima media (cfr. doc. AI 14-3), compirà i 15 anni, età che l’interessata ha da ultimo indicato essere quella in cui il suo progetto si sarebbe concretizzato (cfr. doc. VIII, pag. 2), solo nel 2016 (i 16 nel 2017).

                                         Ossia in un periodo molto successivo all’emanazione della decisione in esame. In queste condizioni la richiesta di sentire quali testi il marito, presso cui l’interessata avrebbe dovuto ricominciare a lavorare, la cognata e due amici va respinta.

 

                                         Del resto solo con le osservazioni del 20 ottobre 2014 al progetto di decisione l’interessata ha informato l’UAI dell’intenzione di riprendere la sua attività di parrucchiera (cfr. anche doc. AI 14-1, inchiesta economica del 14 febbraio 2014: “[…] se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa? La Signora RI 1 riconosce il proprio ruolo di casalinga”), che aveva esercitato, da ultimo, oltre trent’anni orsono, nel 1981 e nel 1982, e che poi non ha più svolto (cfr. l’estratto del conto individuale, doc. A2). Questa attività oltretutto era stata lasciata dalla ricorrente prima della nascita, nel 1986, della prima figlia (doc. AI 1-2 e doc. VIII), la quale non è di conseguenza stata il motivo per la cessazione della sua carriera professionale. Certo, l’interessata nel corso dei suoi soggiorni presso la Clinica __________ di __________ aveva accennato alla possibilità di riprendere il lavoro quando i figli sarebbero stati più grandi (cfr. valutazione della capacità funzionale del 22-23 agosto 2013 [doc. AI 25-5 e 25-8]: “habe vor der Geburt der Kinder als Coiffeuse gearbeitet. Diese Tätigkeit wollte sie wieder aufnehmen, wenn die Kinder älter sind. Aktuell sei es ihr nicht möglich im Geschäft des Ehemannes mitzuhelfen” e doc. Cassa malati 12-7, rapporto della Clinica __________ di __________ del 6 novembre 2013: “Seit rund 20 Jahren, seit sie Kinder habe, habe sie höchstens noch aushilfsweise im Coiffeursalon mitgearbeitet, hätte in nährerer Zukunft dort wieder einsteigen wollen, dies sei jetzt gefährdet.”). Tuttavia in concreto, anche alla luce della breve carriera lavorativa, non vi sono indizi esterni oggettivi e concreti in tal senso, quali ad esempio la frequenza di corsi di aggiornamento allo scopo di tornare, in futuro, a svolgere l’attività appresa alla fine degli anni ’70 e terminata nel 1982.

                                         La questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita, giacché in ogni caso, al momento dell’emanazione della decisione la ricorrente aveva lo statuto di casalinga e l’inizio dell’attività lavorativa sarebbe semmai avvenuto in un periodo successivo.

 

                                         In queste condizioni anche la richiesta di allestire una perizia medica atta a stabilire gli impedimenti della ricorrente nell’attività di parrucchiera si rivela superflua.

 

                                         Va a questo proposito rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Va ora esaminato se il grado d’invalidità è stato calcolato correttamente.

 

                               2.8.   L'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 nuova versione) prevede:

 

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

 

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

             

         10

             

         50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Le cifre 3096 e 3097 (rispettivamente cifra 3087 e 3088 nuova versione) dispongono:

 

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

 

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta."

 

                                                      Infine, la cifra 3098 della vecchia versione prevedeva:

 

" In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

 

                                         La nuova versione della succitata cifra 3098, divenuta ora cifra 3089, ha il seguente tenore:

 

" In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, p. 143, consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

 

 

                                         Al riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         L’allora TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

 

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

 

                               2.9.   Nella fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta, eseguita il 14 febbraio 2014

 

                                         (cfr. doc. AI 14-1). Il relativo rapporto è stato allestito il 28 febbraio 2014 (doc. AI 14-1) ed ha il seguente tenore:

 

" (…)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1 Conduzione dell'economia domestica

 

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

 

 5%

percentuale degli impedimenti

 

 0%

percentuale di invalidità

 

 0%

 

La conduzione e pianificazione del ménage domestico avviene con le capacità di sempre.

 

5.2 Alimentazione

 

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

 

35%

percentuale degli impedimenti

 

30%

percentuale di invalidità

 

10.5%

 

E’ tutt’ora l’A.ta a preparare i pasti anche perché spesso il marito e la figlia alla sera rientrano all’ora di cena.

La Signora RI 1 non è più in grado di pelare le patate, girare il puré o la polenta e alzare pentole pesanti. A mezzogiorno riesce ad essere abbastanza indipendente, poiché il carico di lavoro è minimo siccome a pranzo rientra solo la figlia più piccola. Per la cena, quando i quantitativi aumentano, l’A.ta si fa aiutare per scolare le pentole.

Utilizza l’arto sinistro poiché il destro manca di forza ed è limitato nei movimenti; per prendere qualcosa dagli armadi alti si serve della sedia.

Carica personalmente le stoviglie più leggere in lavastoviglie ma le pentole pesanti ad esempio le lascia ai familiari. Essi collaborano nell’apparecchiare e sparecchiare la tavola. La pulizia a fondo della cucina è delegata alla mamma.

 

Date le limitazioni nella pulizia a fondo e nella preparazione dei pasti valutiamo un impedimento del 30%. E’ esigibile la collaborazione dei familiari nelle attività di riordino della cucina e nell’apparecchiare la tavola.

 

5.3 Pulizia dell'appartamento

 

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

 

20%

percentuale degli impedimenti

 

80%

percentuale di invalidità

 

16%

 

La casa è parecchio grande e impegnativa da pulire, per questo l’A.ta ha scelto di fare la casalinga, per potersi dedicare al meglio all’intrattenimento della proprietà: la lavanderia al pian terreno ha una parete di vetrocemento, che solitamente l’A.ta puliva con il vaporetto. Lo stesso tipo di materiale è stato utilizzato anche al 2° piano sulla parete verso la roccia. Al primo piano si trovano cinque grandi vetrate con annesse le tende che occupano l’intera lunghezza della casa. Ogni camera dispone di una finestra di 1 x 1 m mentre i bagni al 2° piano hanno delle finestre lunghe in alto.

Dopo il danno alla salute, l’A.ta non è più in grado di effettuare tutte le pulizie di casa, bensì può dedicarsi solo a quelle più leggere effettuabili con l’arto sinistro.

Quindi si occupa di mantenere puliti i bagni durante la settimana e dello spolvero dei mobili. Il cambio letto, che effettua tuttora una volta a settimana, viene eseguito con la collaborazione del marito.

Il marito si occupa inoltre delle vetrate e dei tendaggi, mentre la madre della Signora RI 1 si dedica alla pulizia a fondo settimanale (pavimenti, bagni, ecc.). Alla madre si alterna un’amica di famiglia, in questo modo la pulizia a fondo viene eseguita due volte a settimana. L’A.ta aggiunge che prima si occupava anche dello smaltimento dei vari tipi di rifiuti, mentre oggi questo compito è affidato al consorte.

 

Teniamo conto dei limiti derivanti dalla patologia all’arto superiore destro e dell’impegno che la casa richiede. L’a.ta può dedicarsi unicamente alle pulizie più leggere effettuabili con l’arto sinistro, di qui la percentuale proposta. E’ esigibile la collaborazione dei familiari.

 

5.4 Spesa e acquisti diversi

 

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

 

10%

percentuale degli impedimenti

 

20%

percentuale di invalidità

 

2%

 

La signora RI 1 guida tuttora la propria vettura, che dopo il danno alla salute è stata acquistata con cambio automatico. E’ in grado di recarsi al negozio per effettuare la spesa più leggera, ma per quella più voluminosa vi si reca con la zia e la madrina della figlia le quali aiutano per il sollevamento e il trasporto della merce. L’acqua invece la compera il marito, aggiunge l’A.ta.

Il marito si è sempre occupato dei pagamenti e delle trattative burocratiche in generale. La signora RI 1, essendo destrimane, lamenta un rapido affaticamento dell’arto quando scrive.

 

La percentuale proposta considera la necessità di ricorrere a terzi per gli acquisti più voluminosi e pesanti e un allungamento dei tempi d’esecuzione. Infatti, l’A.ta ha la possibilità di recarsi con maggior frequenza al negozio in modo da distribuire il carico. L’aiuto offerto dal coniuge rientra nella normale collaborazione vigente al giorno d’oggi in qualsiasi economica domestica.

 

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

 

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

 

10%

percentuale degli impedimenti

 

40%

percentuale di invalidità

 

6%

 

Si occupa personalmente del bucato ma la cesta viene trasportata dai familiari. Utilizza l’asciugatrice solamente per gli indumenti più piccoli, mentre il resto viene steso su dei fili abbastanza alti, servendosi dell’arto sinistro. Quando si tratta di stendere camicie o pullover, utilizza degli omini, per facilitare il compito oppure si serve di una scaletta. Al contrario, lascia ai familiari il compito di stendere lenzuola e federe dei piumoni.

Lo stiro è delegato alla mamma.

La Signora RI 1 cuciva al bisogno, quando si trattava di fare degli orli ai pantaloni o di creare i vestiti di carnevale. Oggi ha delegato il compito a una sarta di paese.

 

Date le dichiarazioni teniamo conto di un minor rendimento e dell’abbandono dell’attività di stiro. Di qui la percentuale proposta.

 

5.6. Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

 

Compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

 

10%

percentuale degli impedimenti

 

0%

percentuale di invalidità

 

0%

 

Non sussistono difficoltà nella presa a carico affettiva ed educativa della figlia. Più che altro non possono più condividere le attività sportive, come ad esempio andare a pattinare, a sciare, in bicicletta o con il cavallo, che si vede costretta a vendere. Una volta a settimana la figlia si reca a __________ per l’equitazione e una volta a settimana fa nuoto a __________; in entrambe le occasioni viene accompagnata, a dipendenza, dall’A.ta o dal papà.

 

L’A.ta non può più condividere le attività sportive con la figlia ma, trattandosi di attività del tempo libero, non valgono ai fini della valutazione.

 

5.7 Diversi

 

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

 

 10%

percentuale degli impedimenti

 

 90%

percentuale di invalidità

 

9%

 

La Signora RI 1 possiede un gatto al quale cambia personalmente la cassetta dei bisogni e un cane di piccola taglia. Quest’ultimo è necessario spazzolarlo tutti i giorni e una volta al mese fargli lo shampoo e tagliargli il pelo. Prima del danno alla salute se ne occupava l’A.ta, oggi lo porta in un centro apposito; viene invece spazzolato dalla figlia. Il giardino è abbastanza grande e suddiviso su più livelli. Al pian terreno si trova inoltre un locale aperto (porticato) dove in autunno e in primavera si radunano le foglie, quindi è necessario scopare spesso.

Il giardino a livello del primo e secondo piano è composto da erba da tagliare a macchina, ma anche da diversi arbusti da intrattenere; inoltre vi è la roccia sporgente che di tanto in tanto va pulita dalle erbacce. Di tutti questi mestieri se ne è sempre occupata l’A.ta ma oggi ha dovuto delegare tutto al marito. La signora RI 1 è in grado di strappare qualche erbaccia con l’arto sinistro, ammette, ma si tratta di un impegno molto ridotto.

Inoltre, la Signora RI 1 riporta la propria collaborazione nell’attività del marito. Infatti, si è sempre occupata del bucato relativo al salone di coiffure che comprende asciugamani e

25 magliette a settimana del personale. Di questo riesce a inserirlo in lavatrice ma ha dovuto delegarne lo stiro.

 

Date le dichiarazioni e i diversi impegni ai quali l’A.ta era solita far fronte consideriamo una percentuale di impedimento del 90%. Infatti, la Signora RI 1 può oggi unicamente dedicarsi alle mansioni leggere, effettuabili con l’arto sinistro. E’ altresì esigibile la collaborazione dei familiari.

 

 

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

 

totale delle attività

 

 100%

 

percentuale di invalidità

 

   43.5%

 

■  Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

 

Familiari, mamma, amica

 

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

 

Da gennaio 2010 (…)" (doc. AI 14-9)

 

                                         Da rilevare che il calcolo del grado d’invalidità è stato giustamente corretto in 41.5%, poiché al punto 5.5 il risultato è 4% e non 6% (cfr. doc. AI 17-1).

 

                                         L’assistente sociale invitata a prendere posizione in merito alle contestazioni sollevate dalla ricorrente con le osservazioni al progetto di decisione con annotazioni del 23 ottobre 2014 ha inoltre precisato:

 

“(…)

In generale il grado d’impedimento riconosciuto per ciascuna attività ha tenuto conto prioritariamente dei limiti funzionali indicati all’incarto, ma nondimeno della possibilità e dei mezzi di cui l’A.ta può avvalersi in ambito domestico per migliorare la propria capacità lavorativa.

Sulla base delle dichiarazioni rese in sede di colloquio, ho valutato altresì l’esigibilità della collaborazione dei famigliari, nel caso specifico del marito e della figlia maggiore; in virtù di questi elementi si sono considerati infine il carico di lavoro e le dimensioni dell’alloggio. Elementi, appunto, che possono condurre a conclusioni diverse, evidentemente, rispetto a quelle mediche-teoriche (vedi perizia __________).

 

Date queste premesse, passo in rassegna i vari punti di disaccordo sollevati (…)

 

Innanzitutto, nel corso del colloquio di inchiesta, l’A.ta non ha espresso in alcun modo il desiderio di tornare ad esercitare la professione di parrucchiera; anzi, a più riprese ha confermato che essere casalinga è stato – ed è tutt’oggi – una scelta consapevole, sia per prendersi cura delle figlie (ora una è maggiorenne), sia per potersi dedicare in modo ottimale alla cura della casa.

 

1. Al punto concernente la “conduzione dell’economia domestica”, si tiene conto esclusivamente di mansioni di tipo organizzativo, di pianificazione e ripartizione del lavoro, controllo delle attività, ambiti in cui all’incarto non si hanno indicazioni mediche che segnalano per l’A.ta una possibile incapacità. Pertanto non si ravvedono motivazioni atte a giustificare un grado di impedimento in questo contesto.

 

2. Sotto il punto relativo all’alimentazione l’A.ta ha dichiarato, a fronte dei limiti, una sostanziale capacità nel dedicarsi all’attività culinaria, anche perché la famiglia consuma insieme unicamente il pasto serale. Oltre ai limiti, ho valutato altresì l’esigibilità della collaborazione del marito e delle figlie, un aspetto che riduce evidentemente il grado di inabilità riconosciuto, congiuntamente all’obbligo da parte dell’A.ta di ricorrere a mezzi ausiliari o a modalità di lavoro diverse per mantenere la più massima autonomia possibile. Dato che il legale non apporta elementi di novità rispetto all’inchiesta, non vedo ragioni per modificare la percentuale a suo tempo riconosciuta.

 

3. Per quanto riguarda le pulizie ho tenuto ampiamente conto dei limiti funzionali e delle dimensioni della casa. La totale incapacità, tuttavia, non è stata riferita nemmeno dall’A.ta stessa, che ha ammesso di potersi dedicare alle mansioni più leggere. Si ricorda che è obbligo dell’A.ta suddividere il lavoro su più momenti o giorni della settimana e ricorrere a mezzi ausiliari o ad altri elettrodomestici per aumentare il proprio grado di autonomia. E’ inoltre esigibile, qui come in altri ambiti, la collaborazione dei familiari.

 

4. Anche gli acquisti sono eseguibili su più giorni, anche perché l’A.ta può disporre del proprio mezzo. Si è poi considerata la delega della spesa più voluminosa ma altresì l’esigibilità della collaborazione da parte di figlie e coniuge nel trasporto dei pesi. Nelle attività amministrative, inoltre, non vi sono limitazioni medicalmente giustificate. Ne consegue che non sono portati elementi nuovi che possano giustificare una percentuale maggiore rispetto a quella assegnata.

 

5. Nel “bucato” non vi è una totale delega, anche perché i limiti riconosciuti non la giustificano. Se da un lato ho considerato l’utilizzo dell’asciugatrice, dall’altro ho valutato l’allungamento dei tempi come pure l’esigibilità di aiuto da parte dei familiari.

 

6. Non da ultimo, i limiti a carico della Signora RI 1 non influiscono, come lei stessa ha dichiarato, sulla presa a carico affettiva, educativa e scolastica della figlia minore, né vi sono ragioni mediche a sostegno di una simile inabilità.

 

7. Nei “diversi” si è tenuto ampiamente conto dei limiti funzionali come pure dell’esigibilità di aiuto da parte dei familiari.

 

Nel complesso, le osservazioni mosse dal legale non aggiungono elementi tali da modificare la percentuale riconosciuta, che viene pertanto confermata in questa sede.” (doc. AI 41-1/2)

 

                              2.10.   Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41.5%.

                                        

                                         Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è del resto stato specificatamente contestato.

 

                                         In sede di ricorso l’insorgente censura invece le percentuali d’impedimento attribuite alle attività domestiche, rilevando che secondo le valutazioni degli specialisti della Clinica __________ di __________ “la ricorrente presenterebbe all’incirca una limitazione del 47,28%, nell’esecuzione dei lavori domestici, secondo quanto emerso dai tests pratici e dagli accertamenti medici” (doc. I).

 

                                         A questo proposito il TCA evidenzia che anche se l’interessata invece del 41.5%, accertato dall’UAI, fosse invalida al 47,28%, non avrebbe comunque diritto ad una rendita superiore rispetto al ¼ di rendita riconosciutale con la decisione impugnata (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).

 

                                         In secondo luogo va precisato che le valutazioni effettuate dagli specialisti della Clinica di __________ non sembrano tener conto del fatto che nell’ambito della valutazione dell’invalidità di principio va escluso l’impiego in attività del tempo libero (cfr. cifra 3095 [ora: 3086] CIGI), mentre occorre prendere in considerazione l’aiuto dei famigliari (in concreto: marito e figlie; cfr. la valutazione delle capacità funzionali in attività domestiche della Clinica __________ di __________, pag. 4; doc. Cassa malati 14-4: “Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, was die Person ohne fremde Hilfe im Haushalt bewältigen kann”).

                                        

                                         Posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre infatti tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e delle figlie.

 

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

 

                                         In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari:

 

" Auszugehen ist dabei vom Grundsatz, dass einem Leistungsansprecher im Rahmen der Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen, so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Familienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu erwartende Unterstützung (BGE 130 V 97 E. 3.3.3 S. 101; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 90/02, E. 2.3.3 nicht publ. in BGE 129 V 67, aber publ. in: AHI 2003 S. 215; ZAK 1984 S. 135 E. 5, I 761/ 81; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 457/02 vom 18. Mai 2004, E. 8 nicht publ. In BGE 130 V 396, aber publ. in: SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, mit weiteren Hinweisen; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 685/02 vom 28. Februar 2003, E. 3.2; I 175/01 vom 4. September 2001, E. 5b; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, S. 222 f. mit Hinweisen).

Geht es um die Mitarbeit von Familienangehörigen, ist danach zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, wenn keine Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; I 467/03 vom 17. November 2003, E. 3.2.2; I 407/92 vom 8. November 1993, E. 2b). Dabei darf nach der Rechtsprechung - anders als der angefochtene Entscheid unterstellt - unter dem Titel der Schadenminderungspflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 681/02 vom 11. August 2003, E. 4.4).

Entgegen der im angefochtenen Entscheid vertretenen Auffassung vermag schliesslich die Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3 ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten Beistandspflichten nicht unmittelbar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können (HONSELL/VOGT/GEISER [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2006, N. 9 zu Art. 272 ZGB; BRÄM/HASENBÖHLER, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., Zürich 1998, N. 168 zu Art. 159 ZGB), an der Schadenminderungspflicht der im Haushalt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern (vgl. auch Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2). Denn wie auch im Erwerbsbereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist, unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug auf den Haushaltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist.“

 

                                         Ora, tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del 14 febbraio 2014 corredata dalle precisazioni figuranti nelle annotazioni del 23 ottobre 2014, vanno confermate.

                                         Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

 

                                         In concreto non solo non vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso viene in sostanza confermato anche dagli specialisti della clinica di __________, cui fa riferimento la medesima ricorrente, che hanno effettuato una valutazione delle capacità funzionali in ambito domestico il 22 e 23 agosto 2013 e sono giunti a conclusioni non molto differenti da quelle dell’assistente sociale (pag. 5 del referto, doc. Cassa malati 14-5). Queste valutazioni sono a loro volta non molto distanti dalla percezione soggettiva della ricorrente, la quale, nel corso dell’esame presso il centro __________, è stata chiamata a fornire la sua valutazione soggettiva delle proprie limitazioni, fornendo percentuali simili a quelle poste dagli specialisti (cfr. pag. 9 del referto, doc. Cassa malati 14-9). Le differenze significative si notano laddove l’assistente sociale, conformemente alla giurisprudenza, ha tenuto conto dell’aiuto dei familiari.

                                         Nello specifico circa l’alimentazione (preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve; punto 5.2) dall’inchiesta dell’UAI emerge una percentuale degli impedimenti del 30% uguale a quella accertata a __________ (media tra il 40% del “Mahlzeitzubereitung” ed il 20% di “Abwaschen; Tisch decken”) e dichiarata dalla ricorrente (media tra il 35% del “Mahlzeitzubereitung” ed il 25% di “Abwaschen; Tisch decken”). Circa la pulizia dell’appartamento (rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti; punto 5.3), l’UAI ha posto una percentuale degli impedimenti superiore (80%), rispetto a quanto accertato a __________ (66%; “Putzen; aufräumen”) e a quanto ritenuto soggettivamente dalla ricorrente (65%). Per quanto concerne le spese e gli acquisti (punto 5.4) invece l’UAI ha ritenuto una percentuale leggermente inferiore (20%) rispetto agli specialisti di __________ (30% “Einkaufen; Post; chem. Reinigung”) ed alla ricorrente (30%). Ciò è dovuto alla circostanza che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. supra), è stato tenuto conto dell’aiuto dei familiari (cfr. doc. AI 14-6). Anche per quanto concerne il bucato e la confezione di indumenti (punto 5.5) la differente percentuale posta dall’UAI (40%), rispetto a quella rilevata dagli specialisti d’oltralpe (75%: “Waschen; bügeln”) e dalla ricorrente (90%), deriva dall’obbligo dell’interessata di ridurre il danno e dall’assistenza dei familiari (doc. AI 14-6: “[…] Si occupa personalmente del bucato ma la cesta viene trasportata dai familiari […] Al contrario, lascia ai familiari il compito di stendere le lenzuola e federe dei piumini […] ”).   

                                         Circa la cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, ecc., l’assistente sociale ha preso in considerazione una percentuale degli impedimenti del 90%, superiore a quella accertata dagli specialisti di __________ (media del 62.5%: “Pflanzenpflege; Garten; Haustiere”: 50% e “Leichte handwerkliche Tätigkeiten”: 75%) e della ricorrente medesima (45%, rispettivamente 65%). Infine, per la pianificazione del lavoro, organizzazione, controllo, l’assistente sociale ha rilevato un impedimento nullo, mentre gli specialisti di __________ hanno accertato un 10% e la ricorrente un 5%.

                                         L’unica significativa differenza consiste nella valutazione della percentuale assegnata alla cura dei bambini e di altri membri della famiglia, laddove l’UAI non ha riconosciuto alcun impedimento, mentre gli specialisti di __________ hanno valutato una percentuale del 50% nella cura delle figlie di 11 e 19 anni (la ricorrente dell’85%). Ciò è dovuto al fatto che l’assistente sociale ha giustamente ritenuto da una parte che anche il padre si occupa della figlia minore e dall’altra che il fatto di non poter più condividere le attività sportive della figlia non deve essere preso in considerazione poiché si tratta di attività svolte nel tempo libero (cfr. marg. 3095 (ora 3086) CIGI).

                                         Del resto anche volendo ritenere le sole valutazioni degli specialisti di __________, si giungerebbe ad una percentuale del 44.75% (5.1: percentuale invalidità: 0.5% (10 [percentuale degli impedimenti] x 5 [importanza assegnata] : 100); 5.2: percentuale invalidità: 10.5% (30 x 35 : 100); 5.3 percentuale invalidità: 12% (66 x 20 : 100); 5.4 percentuale invalidità: 3% (30 x 10 : 100); 5.5 percentuale invalidità: 7.5% (75 x 10 : 100); punto 5.6 percentuale invalidità: 5% (10 x 50 : 100) punto 5.7 percentuale invalidità: 6.25% (10 x 62.5 : 100).

                                         La valutazione complessiva non si scosta molto da quella dell’UAI (41.5%) e dà comunque diritto al massimo ad ¼ di rendita come calcolato dall’amministrazione.

 

                                         Il grado d’invalidità stabilito dall’inchiesta economica è inoltre stato confermato pure dal medico SMR, dr. med. __________, FMH medico generalista, SIM attestato medico perito e SGV attestato medico fiduciario, sulla base dell’insieme degli atti medici (cfr. doc. AI 16-1 e 24-1).

 

                                         A questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. Ne segue che un’ulteriore indagine domestica, come richiesta dalla ricorrente (doc. VIII), non è necessaria.

 

                                         Le ulteriori allegazioni ricorsuali non consentono di scostarsi dalla valutazione espressa dall'assistente sociale, dato che, occorre ribadirlo, per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

 

                                         Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

                                         Di conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 42% deve essere posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

 

                             2.11.   Infine, l’insorgente, oltre all’assunzione delle prove di cui si è già detto in precedenza, chiede di essere interrogata (doc. VIII).

 

                                         Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurata ha chiesto genericamente di essere interrogata [cfr. doc. VIII]), questo TCA rinuncia all’audizione della ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

                                         Come già detto, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire la ricorrente.

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti