Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.188

 

TB

Lugano

30 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 novembre 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Attivo fino a fine 2012 come imbianchino e beneficiario di indennità straordinarie di disoccupazione (doc. 22) dal 1° gennaio a fine giugno 2013, il 28 maggio 2014 (doc. 1) RI 1, nato nel 1959, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di forti dolori alla schiena, difficoltà nel camminare e nell’equilibrio, che dal 26 giugno 2013 l'hanno reso inabile al lavoro al 100%.

 

                                  B.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 9, 10 e 11), ha sottoposto l’assicurato a una perizia (doc. 20) e ha fatto allestire il 29 agosto 2014 (doc. 21) un rapporto finale dal Servizio Medico Regionale.

                                  C.   Con decisione del 13 novembre 2014 (doc. III), preavvisata il 5 settembre 2014 (doc. 23), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni a motivo che, potendo comunque esercitare a tempo pieno un’attività adeguata, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 64'380.- come imbianchino senza formazione, stabilito su base statistica visto che all’insorgenza del danno alla salute l’assicurato era senza attività lucrativa) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'413,70 per un’attività semplice e ripetitiva, importo ridotto del 15% per motivi personali e quindi di Fr. 53'051,65) dà un grado di invalidità del 18% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà diritto a una rendita di invalidità. Inoltre, a mente dell’amministrazione, nemmeno i requisiti per il diritto a dei provvedimenti professionali sono assolti.

 

                                  D.   Il 12 dicembre 2014 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di rivedere la sua situazione a motivo che, stanti i forti dolori alla schiena che gli provocano molta insicurezza e molte difficoltà ad alzare pesi superiori a 10kg, ma anche a lavorare sui ponteggi a causa di problemi di equilibrio, non solo la sua capacità lavorativa in termini di ore lavorative si sarebbe ridotta, ma anche le sue capacità di eseguire gran parte dei lavori che normalmente un imbianchino è chiamato ad effettuare.

 

                                  E.   Nella risposta del 19 gennaio 2015 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che le obiezioni sollevate sono già state trattate in sede di audizione e che la capacità lavorativa residua del ricorrente è stata definita sulla scorta della perizia reumatologica del 26 agosto 2014 allestita dal dr. med. __________, il quale ha concluso per un’inabilità lavorativa del 60% per l’attività abituale di imbianchino, mentre per una piena capacità lavorativa in attività adeguate ai limiti funzionali stabiliti. Dato l’obbligo dell’assicurato di ridurre il danno, l’Ufficio AI ha calcolato la sua perdita di guadagno nello svolgere delle attività adeguate al suo stato di salute ed è giunto ad un grado del 18%. Nessun nuovo certificato medico atto a definire diversamente le sue condizioni di salute è stato prodotto, perciò l’amministrazione ha ribadito di negare all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità.

 

                                  F.   Il 1° febbraio 2015 (doc. VIII) il ricorrente ha contestato di essere stato sentito dall’UAI. Anzi, il suo medico curante ha inviato all’amministrazione le sue considerazioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, non ottenendo però alcuna risposta. Questo certificato, a suo dire, dovrebbe invece essere tenuto in considerazione e il suo caso non essere evaso superficialmente.

                                  G.   Il 13 febbraio 2015 (doc. X) l’Ufficio AI ha osservato di avere trasmesso all’assicurato l’intero incarto prolungando il termine per presentare delle osservazioni mediche, termine che ha permesso al dr. med. __________ di esprimersi il 10 novembre 2014 (doc. X/1). Tuttavia, tale scritto si è verosimilmente incrociato con l’emanazione della decisione del 13 novembre 2014, perciò le sue considerazioni mediche sono state sottoposte al Servizio Medico Regionale soltanto in seguito (doc. X/2) e sulla scorta delle annotazioni dell’11 dicembre 2014 (doc. X/3) espresse da quest’ultimo, l’amministrazione ha concluso che il parere del curante non è atto a definire diversamente il caso in esame, confermando quindi il rifiuto di attribuire una rendita di invalidità.

 

                                  H.   Con scritto del 15 febbraio 2015 (doc. XII) il ricorrente si è detto “perplesso e disorientato davanti alle conclusioni presentate dall’Ufficio AI. Ritengo che una mia ricollocazione in ambito lavorativo sia oggi possibile solo tramite una mia riqualifica professionale ed è per questa ragione che mi sono rivolto all’Ufficio AI.”. L’assicurato ha inoltre evidenziato che la sua salute, seppure lentamente, starebbe peggiorando, dovendo assumere regolarmente antidolorifici e antiinfiammatori per rendere più sopportabili i dolori. Egli ha osservato di incontrare difficoltà anche a svolgere le normali attività quotidiane della vita (lavarsi, vestirsi, attività domestiche, salire e scendere le scale). Pertanto, a suo dire, gli sarebbe impossibile esercitare un’attività lucrativa che comporti un impegno fisico, perciò il grado d’invalidità stabilito dal perito non sarebbe assolutamente adeguato alle sue condizioni di salute.

 

L’Ufficio AI non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

 

                                   3.   Nel caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con la decisione impugnata ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità e a dei provvedimenti professionali. Il raffronto fra il reddito conseguito senza invalidità (Fr. 64'380.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile malgrado determinate limitazioni funzionali (Fr. 62'413,70), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 5% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri e del 10% per gli svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (Fr. 62'413,70 - 15% = Fr. 53'051,65), ha infatti dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 18%.

 

Nel ricorso l'assicurato ha in sostanza sostenuto che gli accertamenti medici effettuati dall’amministrazione non rispecchierebbero il suo reale stato di salute, giacché la sua capacità lavorativa nell’abituale attività lavorativa di imbianchino ed in altri lavori, così pure nelle attività quotidiane della vita, sarebbe notevolmente ridotta dai forti dolori alla schiena, che richiedono l’assunzione di antiinfiammatori e antidolorifici. A suo dire, la perizia fatta allestire dall’Ufficio AI non avrebbe dunque tenuto in considerazione il parere del suo medico curante e sarebbe fuorviante.

 

                                   4.   L'Ufficio AI ha accertato nel 2014 lo stato di salute del ricorrente dapprima interpellando espressamente i suoi curanti, poi sottoponendo l’assicurato ad una perizia reumatologica.

 

Il 5 giugno 2014 (doc. 10) il dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha avuto in cura l’interessato dal 30 agosto al 25 novembre 2013, ha compilato l’apposito rapporto medico inviatogli dall’Ufficio AI indicando la diagnosi di sindrome lombo-spondilogena cronica su/con stato dopo trauma diretto ed indiretto, alterazioni degenerative con in particolare importante spondilartrosi L4/L5 bilaterale con cisti sinoviale e iniziale restringimento del canale spinale, protrusione discale L3/L4 e spondilartrosi, insufficienza muscolare in rapporto al peso, stato dopo infiltrazione faccetta articolare L4/L5 a sinistra il 9 settembre 2013 con deciso miglioramento.

Il curante ha osservato che sarebbe stato necessario procedere ad un intervento, perciò ha inviato il paziente dal dr. __________. Inoltre, l’attività abituale di idraulico (recte: imbianchino) era di difficile realizzazione, mentre rimaneva aperta la possibilità di un lavoro più leggero.

 

Il Prof. Dr. med. __________, primario del Servizio di Neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________, il 5 giugno 2014 (doc. 9/7) ha affermato di avere visto una sola volta l’assicurato il 18 novembre 2013 e di avergli proposto un intervento di decompressione, senza però che il paziente si esprimesse al riguardo.

 

Rispondendo ai quesiti preformulati dall’AI, il dr. med. __________, FMH medicina generale, il 10 luglio 2014 (doc. 11) ha dapprima posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena con stenosi recessuale L4/L5 su compressione e restringimento del canale spinale, poi l’anamnesi, indicando che dopo un trauma apparentemente banale subìto il 27 giugno 2013 l’assicurato presentava un’esacerbazione della sindrome lombospondilogena che non rispondeva alle abituali terapie. La prognosi, senza l’operazione indicata dagli specialisti, era incerta. Il trattamento avveniva mediante terapia e farmacoterapia, ma le raccomandazioni del curante prevedevano l’intervento chirurgico che il paziente, però, declinava. L’incapacità lavorativa come pittore era totale a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali del rachide, che gli impedivano di mantenere costante il lavoro e di assumere determinate posizioni necessarie per la sua attività. Infine, il medico curante si è espresso sulla capacità lavorativa residua dell’assicurato indicando determinati limiti funzionali.

 

Alla luce di questi certificati medici, dai quali non emerge chiaramente la prognosi e il grado di possibile recupero della capacità lavorativa nell’attività abituale e/o in altre adeguate, vista anche l’età dell’assicurato il medico del Servizio Medico Regionale ha predisposto una perizia reumatologica (doc. 16), che ha avuto luogo il 26 agosto 2014.

Quello stesso giorno, il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha redatto il suo referto peritale (doc. 20) esponendo l’anamnesi (personale, sistematica, sociale), i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni oggettive, i risultati dell’esame reumatologico alla colonna vertebrale e alle articolazioni periferiche e dell’esame neurologico, la sua valutazione.

Dopodiché, il perito ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a sinistra in alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide lombare con discopatie tra L2 e L5, cisti faccettaria con stenosi recessuale a livello L4/L5, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con lieve scoliosi destroconvessa, iperlordosi lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare. Probabile gonartrosi bilaterale, in varo a destra, in esiti da probabile frattura del femore e della rotula destra nel 1977, obesità (74,5kg/165,5 cm).

Quanto alle conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione, il reumatologo ha giudicato come lavoro adatto allo stato di salute esistente a quel momento un’attività che tenesse pienamente conto dei limiti funzionali e di carico individuati (capacità molto ridotta nel sollevare pesi medi; capacità normale nella manipolazione di oggetti leggeri e medi come pure nella rotazione della mano, capacità molto ridotta nel manipolare oggetti molto pesanti; capacità ridotta nel lavorare a braccia elevate, con rotazione e in posizione inginocchiata, mentre capacità normale nell’assumere una posizione seduta e piegata in avanti o con ginocchia in flessione; capacità lievemente ridotta nello stare in posizione seduta ed eretta; capacità normale negli spostamenti di oltre 50 metri, lievemente ridotta per lunghi tragitti e su terreni accidentati, ridotta nel salire/scendere le scale e molto ridotta nel salire/scendere ponteggi e scale a pioli; l’impiego delle due mani era possibile normalmente, mentre la capacità di svolgere delle attività stando in equilibrio era possibile solo in parte). In un lavoro adatto allo stato di salute, l’assicurato è stato ritenuto dall’esperto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 26 giugno 2013.

L’attività di imbianchino, svolta in proprio dal 2005, come tale richiede che sia svolta praticamente sempre in piedi, con anteflessione e torsione del tronco, iperestensione della colonna vertebrale con frequenti movimenti con e senza carichi, sopra il piano orizzontale. Tenendo conto dei citati limiti funzionali e di carico, il reumatologo ha giudicato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 60%, inteso come diminuzione del rendimento e/o delle ore lavorative, ritenuta una giornata lavorativa di 8-9 ore.

Infine, come casalingo l’assicurato è stato considerato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa abituale, ma con una diminuzione del rendimento del 10%, sempre dal giugno 2013.

 

Il dr. med. __________ dell’SMR, valutati tutti i certificati medici raccolti, ha stabilito nel 60% - come riduzione del rendimento - il grado di incapacità lavorativa dell’assicurato nell’attività abituale, mentre l’ha fissato nello 0% in attività adeguate, fermo restando determinate limitazioni funzionali così come stabilite dal perito stesso. Come casalingo l’incapacità lavorativa era del 10%.

Il 10 novembre 2014 (doc. X/1) il dr. med. __________, FMH medicina generale, ha inviato all’Ufficio AI le proprie osservazioni a seguito del progetto di decisione del 5 settembre 2014.

Questo certificato contesta le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione, ritenendole delle mere possibilità teoriche di svolgere un lavoro adeguato e confacente allo stato di salute, mentre non è stata indicata un’attività che rispetti tali limiti. Anche il curante non è riuscito ad ipotizzare una tale attività, ritenuto che l’interessato era costantemente confrontato con importanti dolori alla schiena che lo costringevano ad assumere una terapia analgesica importante, che limitava, ma non sopprimeva, tali dolori. La postura alla deambulazione era leggermente anteflessa, spesso anche zoppicando, mentre la posizione seduta era mantenuta a fatica, muovendosi costantemente sulla sedia.

Il medico curante ha poi passato in rassegna tutti i limiti funzionali stabiliti dal perito, commentandoli nel dettaglio con riferimento al caso concreto e ipotizzando delle reali attività lavorative che rispettassero queste limitazioni. Pertanto, a suo dire, le conclusioni tratte dal perito non adempierebbero alle reali condizioni di salute dell’assicurato, che non chiede una rendita ma, volendo tornare a lavorare, postula una riqualifica professionale.

 

Queste osservazioni non sono pervenute in tempo all’UAI prima dell’emanazione della decisione del 13 novembre 2014, perciò l’amministrazione le ha debitamente vagliate soltanto durante la procedura davanti a questo Tribunale.

Detto certificato è stato infatti valutato l’11 dicembre 2014 (doc. X/3) dal dr. med. __________ dell’SMR, il quale ha affermato che il parere del collega non descrive uno stato clinico differente da quello rilevato nella perizia del 26 agosto 2014 e riportato nel suo rapporto finale con l’indicazione dei limiti funzionali. In particolare, ha evidenziato il medico SMR, il dr. __________ ha sottolineato la necessità di una riqualifica professionale dell’assicurato.

 

                                   5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   6.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica reumatologica è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che essa ha nominato tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 26 agosto 2014, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 5). Questo esperto ha attentamente valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

 

Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 60% per motivi reumatologici come imbianchino, ma capace al 100% in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata al suo stato di salute).

Egli si è limitato a sostenere che l’Ufficio AI non avrebbe accertato debitamente il suo reale stato di salute, giacché i dolori alla schiena limiterebbero drasticamente ogni attività, sia essa lavorativa sia quotidiana (lavarsi, (s)vestirsi, scendere/salire le scale e piccole attività domestiche). Tuttavia, una diagnosi diversa da quella posta dal perito reumatologo non è stata né addotta né tanto meno comprovata dal medico curante dell’assicurato, che ha soltanto contestato i limiti funzionali stabiliti dallo specialista, ritenendoli impraticabili e inapplicabili all’assicurato. In altre parole, a dire del medico curante l’insorgente difficilmente riuscirebbe a riprendere la sua attività di imbianchino, mentre per potere svolgere altre attività egli non sarebbe formato e quindi non sarebbe in grado di trovare un lavoro adeguato alle sue condizioni di salute. Una riqualifica professionale sarebbe dunque indispensabile.

 

Il TCA osserva che le valutazioni del reumatologo intervenuto su invito dell’Ufficio assicurazione invalidità non sono state smentite da certificazione specialistica di senso contrario. Infatti, il dr. med. __________ è specialista FMH in medicina generale e, pertanto, a fronte di una valutazione peritale da parte di un reumatologo, le sue valutazioni di medico non specialista in reumatologia per giurisprudenza non possono qui avere pieno valore probatorio (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid. 5.3.2; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; STCA 36.2014.54 del 9 febbraio 2015; STCA 36.2013.14 del 22 aprile 2014; STCA 36.2013.35 del 28 ottobre 2013; STCA 36.2012.70 del 24 aprile 2013; STCA 36.2011.48 del 18 maggio 2012).

Anche a prescindere dalle qualifiche mediche, le opinioni espresse dal medico curante non sono in grado di contrastare il referto peritale del 26 agosto 2014 del dr. med. __________, che fornisce comunque il quadro della situazione dell'assicurato tenendo conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento lamentate.

Non va infatti dimenticato di rilevare che lo specialista reumatologo ha tenuto ben presente dette problematiche, tanto che le ha contestualizzate anche nell’esercizio dell’attività abituale di imbianchino, riconoscendo che per questo particolare e faticoso lavoro fisico (che comporta di stare praticamente sempre in piedi, con anteflessione e torsione del tronco, iperestensione della colonna vertebrale con frequenti movimenti con e senza carichi, sopra il piano orizzontale) il grado di incapacità lavorativa riscontrato nell’assicurato era del 60%. Viste le particolari posizioni da assumere durante una normale giornata di lavoro, il perito ha quindi concluso che il ricorrente avesse una importante diminuzione del rendimento e/o delle ore lavorative, quantificata nel 60%.

Per quanto concerne, invece, la possibilità teorica di esercitare altre attività lucrative che tenessero conto di determinati limiti funzionali elencati nella tabella allegata al referto peritale, il reumatologo ha giudicato l’assicurato abile al lavoro al 100%.

 

Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista interpellato dall’amministrazione ha visitato l'assicurato nelle vesti di perito, mentre tutti gli altri medici che l’UAI ha contattato sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

 

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dello specialista a cui ha fatto capo l’Ufficio AI, secondo cui dal 26 giugno 2013 il ricorrente era inabile al 60% come imbianchino, ma era abile totalmente in altre attività che tenessero conto delle limitazioni funzionali.

Inoltre, il reumatologo ha auspicato una correzione del sovrappeso corporeo, volta a ridurre il carico sul passaggio lombosacrale dolorante e sulle articolazioni alle estremità inferiori, sovrappeso in grado di accelerare l’evoluzione artrosica. D’avviso dell’esperto, l’assicurato avrebbe dovuto anche pensare ad un ricondizionamento e riequilibrio della muscolatura lomboaddominale, con l’intento di stabilizzare il rachide lombare, aumentando così anche la sua resistenza agli sforzi fisici. Infine, il perito ha suggerito una ginnastica per gonartrosi.

Queste misure terapeutiche conservative, unitamente ad un eventuale intervento di decompressione del rachide lombare come suggerito dal neurochirurgo nel 2013, secondo il reumatologo sarebbero in grado di migliorare la qualità di vita dell’assicurato, anche se non necessariamente la sua capacità funzionale e di carico residua e quindi la sua capacità lavorativa.

 

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti il perito dell’Ufficio AI e il medico SMR per quanto riguarda lo stato di salute dell'assicurato.

 

Inoltre, la documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica un complemento istruttorio di carattere medico né a carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità.

 

In tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile.

 

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia reumatologica.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.

 

                                   7.   A questo punto, sentito il medico SMR che ha ripreso il parere dello specialista reumatologo, la situazione dell’assicurato avrebbe dovuto essere valutata dal consulente in integrazione professionale, il quale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla possibilità del ricorrente di integrarsi professionalmente svolgendo (al 100%) determinate attività che tenessero conto dei citati limiti funzionali.

Tuttavia, nell’incarto AI fa inspiegabilmente difetto detta particolare valutazione e quindi non è noto quali potessero essere le attività adatte che un consulente in integrazione avrebbe potuto individuare per l’assicurato, abile al 100% in altre attività che tengano pienamente conto dei limiti funzionali e di carico individuati dallo specialista.

L’assenza agli atti di tale rapporto viene qui stigmatizzata dal Tribunale.

Va comunque riconosciuto come nella decisione impugnata si sia provveduto a spiegare all’assicurato come si è giunti a determinare il reddito da valido e quello da invalido, considerando da una parte l’esercizio dell’attività abituale di imbianchino, esigibile ancora al 40%, e dall’altra l’esecuzione a tempo pieno di attività adeguate, individuate in attività semplici e ripetitive.

 

A dire del ricorrente per bocca del suo medico curante, delle ipotetiche attività lavorative adeguate al suo stato di salute sarebbero comunque irrealizzabili senza una formazione specifica e quindi nessun datore di lavoro l’assumerebbe mai. Anche la formazione appresa decenni fa quale informatico d’azienda non gli apporterebbe nulla ora, giacché l’assicurato sarebbe fuori dal mercato del lavoro senza un aggiornamento formativo in quel campo. Inoltre, i limiti funzionali riscontrati dal perito sarebbero puramente teorici visto che, se applicati all’interessato, non darebbero luogo ad una capacità lavorativa totale stante il suo reale stato di salute.

 

In merito al compito del medico, va rilevato che esso può esprimere soltanto un giudizio medico sulle condizioni di salute di un assicurato, indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. Il medico non può invece pronunciarsi anche sul grado di invalidità, visto che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; quest'ultimo valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Nel caso di specie, quindi, non spettava al medico curante giudicare la reale possibilità dell’assicurato di individuare un’attività consona al suo stato di salute in funzione dei limiti stabiliti dal perito e men che meno in base al mercato del lavoro, questo compito spettando al consulente in integrazione professionale.

 

Ad ogni buon conto, malgrado l’assenza del parere formale del consulente in integrazione, vista l’indicazione figurante nella decisione del 13 novembre 2014 che l’assicurato può esercitare attività semplici e ripetitive, secondo questo Tribunale va ritenuto che all’assicurato può comunque essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici di tipo fisico o manuale.

Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

 

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

 

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

 

In tale contesto, nell’evenienza concreta, riconosciuto il valore invalidante delle affezioni alla schiena di cui soffre il ricorrente, va ribadito che dal 26 giugno 2013 egli può comunque ancora svolgere l’attività abituale di imbianchino con una resa del 40%, mentre può esercitare a tempo pieno qualsiasi attività lucrativa che tenga conto dei limiti funzionali e di carico fissati dal perito reumatologo.

Di conseguenza, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività leggere adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

Dal calcolo economico effettuato dall'Ufficio AI, non contestato dal ricorrente, emerge che il paragone fra il reddito da valido ed il reddito ipotetico che l'assicurato potrebbe conseguire da invalido tenuto conto della sua capacità lavorativa residua del 100% in attività semplici e leggere presente dal 26 giugno 2013, dà una perdita di guadagno del 18%, percentuale che giusta l’art. 28 LAI non è tuttavia sufficiente per l'attribuzione di una rendita di invalidità.

 

Di conseguenza, dall'inabilità lavorativa del 60% come imbianchino il ricorrente non può trarre alcun diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa residua sia del 100%, questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata e il ricorso deve dunque essere respinto.

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

 

                                   8.   Per quanto concerne infine la richiesta del ricorrente di aiutarlo ad ottenere una riqualifica professionale, va qui evidenziato quanto segue.

 

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. abis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l'assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l'indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).

 

L'art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

 

Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

 

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

 

Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

 

                                   9.   In concreto, essendo il grado d'invalidità del ricorrente inferiore alla soglia del 20% (la decisione del 13 novembre 2014 l'ha infatti stabilito nel 18%), l'UAI non è entrato in materia sulla questione della riqualifica professionale, limitandosi ad indicare che per questo diritto non erano dati i presupposti (art. 17 LAI).

 

Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il Tribunale federale, in un caso in cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato:

 

" (…)

6. (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.".

 

Queste conclusioni vanno fatte proprie dal TCA anche nella fattispecie in esame, visto che potendo l’assicurato lavorare al 100% in attività semplici e fisicamente leggere, non v'è motivo per una riqualifica professionale.

Al ricorrente rimane però sempre aperta la via dell'aiuto al collocamento, la cui domanda può essere (ri)presentata all'Ufficio AI in qualsiasi momento.

Infatti, nell'evenienza concreta l'assicurato ha chiaramente espresso anche davanti a questo Tribunale la volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro, disponibilità di cui va certo tenuto conto e per la quale si invita l'amministrazione a darvi seguito, mettendo in atto – come peraltro da essa stessa segnalato nella decisione impugnata - i necessari passi procedurali per aiutare il ricorrente a ricollocarsi (art. 18 LAI).

 

                                10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti