Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.189

 

rg/gm

Lugano

2 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 dicembre 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 12 novembre 2014 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   in esito all’istruttoria avviata a seguito della domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2012 (doc. AI 1/1), con due decisioni 12 novembre 2014 (preavvisate il 25 settembre 2013; doc. AI 46/1-4) l’Ufficio AI del Cantone Ticino (cfr. infra), sulla base delle risultanze mediche ed economiche agli atti, ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2012 al 30 giugno 2013 – con versamento dal 1. febbraio 2013 in applicazione del-l’art. 29 cpv. 1 LAI – e nuovamente dal 1. febbraio 2014 in a-vanti (doc. AI 77/1 a 78/12);

 

                                     -   contro suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e riproponendo in sostanza, nel merito, le censure già sollevate nelle osservazioni al progetto del 25 settembre 2013 (doc. AI 61) quo al momento dell’insorgenza e all’entità del (plurimo) danno alla salute invalidante, alla valutazione della capacità lavorativa e quindi anche alla quantificazione dei redditi di riferimento, l’in-sorgente postula l’attribuzione di una rendita intera anche da luglio 2013 a gennaio 2014 stante un tasso d’invalidità del 74%. Dalle motivazioni del gravame emerge invero anche l’i-potesi, avanzata dall’insorgente, del possibile riconoscimento, per suddetto periodo, di ¾ di rendita o eventualmente di una mezza rendita;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annota-zioni nel frattempo rese dal SMR (cfr. VI), riconosce esservi gli estremi, in parziale accoglimento del gravame, per l’asse-gnazione di una rendita intera dal 1. febbraio 2013 (invalidità del 100%), a ¾ di rendita dal 1. luglio del medesimo anno (invalidità del 65%) e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014 (invalidità del 100%). Queste le argomentazioni poste alla base di suddetta proposta:

 

"  (…)

7.

Le critiche sollevate in ambito medico sono state trasmesse nuovamente al SMR per presa di posizione.

 

Dopo riesame del caso, il SMR ha precisato con annotazione annessa del 19 gennaio 2015 (doc. 1) quanto segue:

 

-    in merito all'inabilità lavorativa precedente dicembre 2011 è "(...) giustificato ritenere che la CL dell'A. fosse ridotta prima del 12/2011, e questo in base alla documentazione medica inviataci dalla curante; si può ritenere che la CL fosse ridotta dal 2003, non è possibile precisare la IL%, ragionevole che fosse almeno 30-40% nell'attività abituale e dal 2007 IL 50% (...);

-    in merito all'inabilità lavorativa del 50% certificata per attività adeguate dal 28 marzo 2013 il SMR ha confermato che l’”IL 50% si intende per 5(-6) ore con rendimento ridotto (pause, rallentamento e che "Queste limitazioni sono da ritenere come già incluse nella IL".

 

Sulla base delle nuove conclusioni emerse dalla valutazione medica, soprattutto in merito all'inabilità lavorativa verosimilmente precedente dicembre 2011, risulta necessario esprimere le seguenti considerazioni:

 

- la nuova valutazione posta dal SMR comporta la ridefinizione del reddito da valido, importo stabilito nella decisione sulla base delle media dei salari lordi conseguiti dal 2006 al 2010. Alla luce delle nuove conclusioni mediche appare verosimile che tali redditi non rispecchiano il salario percepito senza danno alla salute, dovendo essere considerati, a questo punto, redditi da invalido.

Per definire al meglio il reddito da valido appare opportuno riferirsi ai dati statistici. Nel caso, l'assicurato era attivo quale cuoco-gerente con attestato di capacità federale quale Bäcker-Konditor e indicazione di attestato quale cuoco con vasta esperienza nella ristorazione. Risulta, quindi, equo definire il reddito da valido in considerazione della divisione economica 56 riferita all'attività di servizi e ristorazione con livello di qualifica 2 per lavoro indipendente e molto qualificato. Per il 2013 il reddito da valido è determinato in fr. 66'457.- (doc. 2 annesso). Definito il reddito da invalido finale in fr. 23'578.- con riferimento ai dati statistici per attività semplici e ripetitive, tenuto conto dell'inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate confermata dal SMR quale riduzione di tempo (limitazioni già incluse in tale valutazione), con ulteriore riduzione del 25%, massimo applicabile, emerge dal raffronto con il reddito da valido un discapito economico del 64.52% arrotondato al 65% (doc. 3 annesso). Ne consegue che per il periodo di inabilità lavorativa del 50% certificata dal 28 marzo 2013 al 27 febbraio 2014, al posto del grado nullo stabilito con la decisione impugnata risulta il diritto per l'assicurato a tre quarti di rendita Al;

 

- si precisa, altresì, che la valutazione resa dal SMR influisce sull'insorgere dell'evento assicurato. Nello specifico, l'evento assicurato insorge quando l'assicurato, inabile al lavoro da un anno senza interruzioni rilevanti in ragione di almeno il 40% in media, decorso il periodo di attesa di un anno, continua ad essere incapace al guadagno per almeno il 40%. Nel caso, tenuto conto del calcolo della media retrospettiva sulla base della valutazione medica (cfr. tabella annessa, doc. 4), la media annua di inabilità lavorativa del 40% è raggiunta ad aprile 2007, ciò che avrebbe comportato un iniziale diritto al quarto di rendita Al, con successivo diritto a mezza rendita Al (minor discapito economico raggiunto nell'attività abituale) dal 1° luglio 2007. La piena inabilità lavorativa certificata da luglio 2012 comporta il riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° ottobre 2012 (a tre mesi dal peggioramento, art. 88a cpv. 2 OAI). Come indicato sopra, dopo il ripristino al 50% della capacità lavorativa per attività adeguate da marzo 2013 la rendita intera è ridotta a tre quarti dal 1° luglio 2013 (a tre mesi dal miglioramento certificato ex art. 88a cpv. 1 OAI). Infine, dopo l'ulteriore peggioramento certificato a febbraio 2014 risulta dato il diritto per l'assicurato alla rendita intera dal 1° maggio 2014 (tre mesi dal peggioramento).

Si rammenta, tuttavia, che il diritto alla rendita sorge al più presto trascorsi sei mesi dalla presentazione della richiesta di prestazioni Al giusta l'art. 29 LAI. Nel caso, trattandosi di domanda tardiva, si conferma il diritto per l'assicurato al versamento della rendita con effetto dal 1° febbraio 2013. (…)” (cfr. VI)

 

                                     -   con scritto 4 febbraio 2015 la patrocinatrice dell’insorgente comunica di condividere la proposta dell’amministrazione e protesta – facendo osservare come le argomentazioni ricorsuali coincidano con quelle già presentate in sede di osserva-zioni al progetto decisionale e come quindi si sia reso necessario introdurre il presente ricorso – l’integralità delle spese nonchè la rifusione di ripetibili piene;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai giusta l'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbra-io 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per  l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

 

                                     -   nel caso concreto questo TCA, premesso che la competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino ad emettere i querelati provvedimenti appare data, l’assicurato al momento dell’inoltro della domanda di prestazioni essendo domiciliato in Ticino (__________) e solo nell’ottobre 2012 essendosi trasferito nel Cantone dei __________ (cfr. artt. 55 LAI e 40 OAI; cfr. in particolare doc. AI 1-1, 6/6, 14/1, 40/1), ritiene vi siano effettivamente gli estremi per il riconoscimento – sulla base della documentazione medica ed economica agli atti (cfr. in particolare i referti e le attestazioni sub doc. AI 5/1-5, 18/1-5, 29/1-9, 61/8-38; cfr. VI) – del diritto a prestazioni secondo le condivisibili ragioni esposte nella risposta di causa (cfr. supra) e che coincidono in sostanza con le pertinenti critiche e richieste ricorsuali;

 

                                     -   la decisione impugnata deve quindi essere annullata e riformata nel senso che a RI 1 va riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2013 (invalidità del 100%), a ¾ di rendita dal 1. luglio 2013 (invalidità del 65%; sui motivi giustificanti i ¾ di rendita e non la rendita intera per questo periodo si vedano le pertinenti considerazioni esposte a p. 4 della risposta di causa) e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014 (invalidità del 100%);

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

 

                                     -   visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI, soccombente;

 

                                     -   alla parte ricorrente, patrocinata da un avvocato e da ritenere pienamente vincente in causa (il riconoscimento di ¾ di rendita da luglio 2013 ad aprile 2014 ed in seguito di una rendita intera corrisponde infatti sostanzialmente alla richiesta formulata in via eventuale dall’insorgente [¾ di rendita da luglio 2013 a gennaio 2014 stante l’iniziale attribuzione del diritto ad una rendita intera da gennaio 2014]; cfr. supra), spetta un’indennità per ripetibili di fr. 2’000.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata con il ricorso.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    Le decisioni del 12 novembre 2014 sono annullate.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2013, a ¾ di rendita dal 1. luglio 2013 e nuovamente ad una rendita intera dal 1. maggio 2014.

 

                                 2.-   Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà all’insorgente fr. 2'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti