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Raccomandata |
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Incarto
n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’11 novembre 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 28 novembre 2007, RI 1, nato nel 1954, operaio artigiano presso le __________ di __________, è stato messo al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° aprile 2006 (doc. AI 40-1 e seguenti).
1.2. Il 26 aprile 2010 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio della rendita (doc. AI 48-1). Dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia ad opera del SAM del 19 settembre 2012 (doc. AI 92-1), con decisione del 27 novembre 2012, preavvisata dal progetto del 27 settembre 2012 (doc. AI 96-1), ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2011, ridotta a ¾ dal 1° settembre 2012, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (doc. AI 108-3).
1.3. Con sentenza 32.2013.12 del 1° ottobre 2013 il TCA ha respinto il ricorso presentato da RI 1 contro la predetta decisione, trasmettendo l’incarto all’UAI affinché trattasse lo scritto del 28 febbraio 2013 del ricorrente quale ulteriore richiesta in seguito all’asserito peggioramento dello stato di salute, ritenuto come il medico SMR, dr. med. __________, avesse rilevato l’insorgenza di una nuova problematica a livello cervicale, non presente in precedenza, di cui non era possibile definire l’impatto sulla capacità lavorativa ed il cui influsso avrebbe dovuto essere valutato tramite una perizia neurologica, ma che era stata documentata solo dopo l’emissione della decisione impugnata (doc. AI 126-1 e 131-2). Con sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014 il TF ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l’impugnativa dell’assicurato.
1.4. Con decisione dell’11 novembre 2014, preavvisata dal progetto del 17 settembre 2014 (doc. AI 151-1), dopo aver fatto allestire una perizia pluridisciplinare del SAM, l’UAI ha negato l’aumento del grado d’invalidità poiché lo stato di salute dell’assicurato è rimasto invariato rispetto alle valutazioni mediche effettuate in precedenza (doc. AI 155).
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI per una nuova decisione in base alle risultanze mediche specialistiche che l’interessato produrrà agli atti, in via subordinata la riforma della decisione nel senso che al ricorrente viene attribuito un grado d’invalidità del 100% dal 1° marzo 2013 con diritto ad una rendita d’invalidità mensile sulla base di un tale grado d’invalidità (doc. I).
L’insorgente contesta le valutazioni del SAM circa una sostanziale stabilità del suo stato di salute e ritiene di non essere più in grado di svolgere alcuna attività. In particolare sostiene che negli ultimi mesi vi è stato un ulteriore peggioramento con mal di testa, di varie intensità fino agli occhi, vomito una volta alla settimana, ronzio dell’orecchio e blocco del collo e anche della schiena con forti dolori che lo obbligano a stare a letto al buio finché il dolore non diminuisce. Inoltre sovente ha fitte dolorose alla schiena, non può camminare oltre 15 minuti, non può alzare pesi superiori a 5/6 kg e per farlo deve aiutarsi con una stampella ed infine la caviglia sinistra è bloccata con due viti e questo gli provoca dolori tutto il giorno.
A questo proposito riprende quanto affermato dal proprio medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna generale, nel referto del 1° ottobre 2014 e rileva che il 15 dicembre 2014 sarebbe stato visitato dal dr. med. __________, reumatologo, per valutare i sintomi e la capacità lavorativa. L’insorgente afferma poi che “tenendo conto di questa problematica e del fatto che quest’ultima era già presente a seguito dell’infortunio nel 2011, nonostante prima non sia mai stata presa in considerazione né vagliata, non si può non giungere alla conclusione che al ricorrente deve venir attribuito un grado d’invalidità totale con conseguente diritto ad una rendita di invalidità intera”.
1.6. Con risposta del 19 dicembre 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. L’8 gennaio 2015 l’insorgente ha prodotto un certificato del 15 dicembre 2014 del dr. med. __________ (doc. IV/C), su cui l’UAI ha preso posizione il 23 gennaio 2015, allegando le annotazioni del medico SMR, dr. med. __________, secondo il quale non è stata oggettivata né resa verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurato (doc. VIII).
1.8. Il 24 giugno 2015 il TCA ha interpellato l’UAI (doc. X). Le risposte sono state trasmesse al ricorrente per una presa di posizione (doc. XI e XII). L’interessato, il 4 settembre 2015, ha prodotto un certificato del 3 settembre 2015 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. XV/D).
1.9. L’11 settembre 2015 l’insorgente ha nuovamente prodotto il certificato del 3 settembre 2015 del dr. med. __________ (doc. XVI).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
2.3. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 27 novembre 2012 tramite la quale l’amministrazione ha ridotto la prestazione a ¾ di rendita con effetto dal 1° settembre 2012 (doc. AI 108-3).
L’amministrazione si era in particolare basata sulla perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) del SAM del 19 settembre 2012 (doc. AI 92-1), quando era stata posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di capsulite retrattile della spalla destra, stato dopo sutura della cuffia dei rotatori, acromioplastica, borsectomia e tenotomia del capo lungo del bicipite, il 28 gennaio 2011, sindrome lombospondilogena cronica associata a sindrome radicolare irritativa cronica verosimilmente L5 a sinistra su ernia discale L4-L5 a sinistra descritta già nel 2006, stato dopo artrodesi correttiva delle articolazioni di Chopard del piede sinistro, piede sinistro toro-congenito; stato dopo distorsioni recidivanti del retro piede sinistro, sindrome mista ansioso-depressiva (F 41.2) e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa trattata, emicrania senz’aura, sovrappeso corporeo e iperglicemia a digiuno.
I periti avevano considerato l’insorgente completamente inabile al lavoro dal 14 ottobre 2010 al 31 maggio 2012 e, dal 1° giugno 2012, capace al lavoro al 40% nella precedente attività ed al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Il 17 e 28 aprile 2014, nonché il 14, 20 e 28 maggio 2014 l’assicurato è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti pluridisciplinari (psichiatrico, neurologico e reumatologico), al termine dei quali è stata posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2), sindrome cervicospondilogena cronica e cervicobrachiale destra con/su alterazioni degenerative con spondilartrosi e protrusione discale C4-C5, C5-C6 e C6-C7, protrazione della testa, lombosciatalgia sinistra cronica, probabilmente pseudoradicolare in assicurato con protrusione discale sinistra L5-L4 alla MRI, nota da anni, senza sicuro conflitto disco-radicolare, sindrome lombospondilogena cronica su/con alterazioni degenerative, carico inergonomico su artralgia della caviglia sinistra, insufficienza muscolare, periartropatia omero scapolare destra cronica su/con stato dopo capsulite retrattile, stato dopo sutura della sutura della cuffia dei rotatori, acromioplastica, borsectomia e tenotomia del caput longo del bicipite il 28.1.2011, artralgia della caviglia sinistra su/con piede torto congenito a sinistra, stato dopo distorsioni recidivanti del retro del piede sinistro, stato dopo artrodesi correttiva delle articolazioni di Chopard del piede sinistro, cefalee prevalentemente tensive e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa trattata.
I periti, circa la valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa, hanno affermato:
" (…)
Confermando la stazionarietà dello stato di salute somatico e psichico rispetto alla precedente perizia SAM, si conferma una capacità lavorativa del 40% (metà tempo con rendimento ridotto nella misura del 10%). Se si considera anche la possibilità di riduzione del rendimento del 50% sull’arco di un’intera giornata come proposto dal Dr. med. __________, si può anche considerare la possibilità di un grado di capacità lavorativa del 40% inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
Per l’attività di casalingo, che può essere regolata a piacimento, l’A. è abile al lavoro nella misura dell’80%, evitando però lavori pesanti a lungo.” (doc. AI 148-20)
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno rilevato:
" (…)
Dal punto di vista psichiatrico, le limitazioni funzionali legate al quadro clinico consistono in una riduzione della resistenza in un incremento della tendenza alla fatica a portare a termine i propri compiti e una ridotta sopportazione dello stress.
Dal punto di vista neurologico, la riduzione della capacità lavorativa dipende essenzialmente da dolori legati alla patologia ortopedica (sindrome cervicale, periartropatia della spalla, sindrome lombospondilogena, artrosi della caviglia sinistra). Il nostro consulente attesta una capacità lavorativa dei 2/3.
Dal punto di vista reumatologico, la limitazione è data da una parte dalle limitazioni della mobilità della spalla ds., d’altro canto dalle difficoltà a muoversi e a sollevare pesi a causa dell’artrodesi della caviglia e dell’alterazione degenerativa a livello della colonna cervicale.
Le valutazioni neurologica e reumatologica prendono in considerazione gli stessi limiti funzionali.
(…)
La valutazione della capacità lavorativa non ha subito modifiche dal 2012 a oggi.” (doc. AI 148-20)
Per quanto concerne le conseguenze sulla capacità di integrazione, gli specialisti hanno affermato:
" 9.1. Capacità di lavoro in un’attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un’attività adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un’eventuale difficoltà in lavori di precisione)
L’A. è in grado di svolgere un lavoro manuale leggero, che eviti movimenti irregolari dell’arto superiore ds., soprattutto sopra l’orizzontale. Non dovrebbe stare in piedi per più di un’ora ma soprattutto seduto, limitazione della mobilità sia su terreni accidentati sia lisci, non è in grado di salire su scale a pioli. L’A. è in grado di svolgere un’attività leggera nel rispetto dei limiti funzionali nella misura del 50% per i danni di carattere somatico. Rimane comunque una riduzione del rendimento del 10% per motivi psichiatrici. La capacità lavorativa residua del 50% può essere interpretata sia come una riduzione in tempo che in rendimento sull’arco di una giornata intera. A questa riduzione si aggiunge comunque la riduzione del 10% per motivi psichiatrici. In ambito domestico l’A. è abile all’80% sul piano somatico, poiché devono essere evitati lavori pesanti a lungo. Vi è una capacità del 90% dal lato strettamente psichiatrico. Per quanto concerne la prognosi, l’A. soffre ormai di dolori cronici senza grandi possibilità di miglioramento.
9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
Per ciò che concerne quindi la valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa, confermando la stazionarietà dello stato di salute somatico e psichico, si conferma una capacità lavorativa del 40% (metà tempo con rendimento ridotto nella misura del 10%). Se si considera anche la possibilità di una riduzione del rendimento del 50% sull’arco di un’intera giornata come proposto dal Dr. med. __________, si può anche considerare la possibilità di un grado di capacità lavorativa del 40% inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
(…)
9.1.3 Facendo riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività adeguata può essere considerata valida?
Dalla precedente perizia SAM vista la stazionarietà dello stato di salute.” (doc. AI 148-22)
Circa la reintegrazione professionale i periti hanno rilevato:
" L’A. può svolgere lavori leggeri come sopraindicato nel rispetto dei limiti funzionali nella misura del 50%. Dal punto di vista psichiatrico non è ritenuto utile adottare dei provvedimenti volti alla reintegrazione nella libera economia. Per ciò che concerne le possibilità terapeutiche, viene segnalato che a livello psichiatrico l’A. ha da poco iniziato un percorso terapeutico basato su colloqui di sostegno psicologico, che possono certamente giovare sul piano dell’accettazione delle limitazioni legate allo stato di salute. La prognosi psichiatrica è favorevole.
A livello neurologico non vi sono molte possibilità terapeutiche, a parte un sostegno fisioterapico e con AINS, nelle attuali condizioni non è stata riconosciuta un’indicazione per un intervento neurochirurgico sulla colonna cervicale. A livello neurologico la prognosi a medio-lungo termine dipende principalmente dalle possibilità terapeutiche sul piano reumatologico e ortopedico.
A livello reumatologico, l’A. dovrebbe approfittare di una migliore terapia antalgica e di un sostegno psichiatrico
(…)
9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Stato di salute stazionario.” (doc. AI 148-23/24)
Infine i periti hanno stabilito:
" 10.1 Altri quesiti del medico SMR
Per quanto riguarda la domanda se vi sia un peggioramento dello stato di salute dopo la perizia del Dr. med. __________ del 20.8.2012, il perito risponde indicando che l’A. presenta una sindrome cervico-spondilogena su delle alterazioni degenerative e senza che ora all’esame clinico si trovino segni per una sindrome radicolare. Questa nuova patologia non ha ulteriori influssi sulla capacità lavorativa.
Complessivamente, quindi, il quadro clinico attuale non si è modificato in maniera sostanziale rispetto alla valutazione del 2012, con limiti funzionali e di carico invariati e pure invariata la capacità lavorativa dell’A.” (doc. AI 148-2)
Il 12 settembre 2014 il medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, ha rilevato:
" (…)
Assicurato già valutato in ambito SAM nel 2012 con seguente grado AI 60%.
In sede di ricorso viene fatto valere presenza di nuova problematica neurologica cervicale.
Quindi nuova richiesta 28.2.2013:
perizia SAM di decorso di 5.2014:
- situazione psi invariata con impedimento del 10%
- dal lato neurologico impedimento del 50%
- situazione reuma in pratica invariata
in conclusione situazione invariata (doc. AI 150-1)
Il 1° ottobre 2014 il medico curante, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna generale, ha affermato:
" (…)
Con la presente certifico che il summenzionato paziente è in mia cura dal febbraio 2004 a seguito di un importante problematica pan vertebrale con interessamento prevalentemente cervico nucale e lombo spondilogeno.
Il pz soffre di frequenti ed evidenti cefalee, che spesso sono parzialmente ribelli alle terapie usuali con antiinfiammatori e AINS e/o analgetici specifici. Una eziologia emicranica dal punto di vista neurologico dovrebbe essere esclusa, mentre sono più evidenti i sintomi corrispondenti ad un dolore cefalico da tensione. Questa sintomatologia è ben compatibile con la problematica di sindrome cervico nucale e cervico brachiale.
A ciò associo pure la sintomatologia frequente di dispepsia con ripetuti episodi di nausea e/o strepiti di vomito indipendenti dall’assunzione del pasto ma ben relazionati con la sintomatologia sopra descritta cervico-cefalica.
Attualmente il paziente necessita di un trattamento con antinfiammatori regolari durante il giorno a dosi variate secondo il bisogno. Quando la terapia non è sufficiente il pz deve comunque sfruttare le precauzioni usuali di protezione dalla luce, dal rumore e dalle attività fisiche normali.
La sintomatologia dorso-lombare-sacrale è accentuata chiaramente alla deambulazione che solitamente non può essere prolungata oltre 15 minuti senza un momento di pausa per sollevare l’algia evidenziata. Il pz soffre pure in posizione eretta statica duratura e cerca volontariamente di spostarsi in continuazione per evitare questa sintomatologia fastidiosa. La limitazione dei movimenti prolungati o ripetuti è molto importante per qualsiasi attività della vita quotidiana. Il pz inoltre fa fatica a sollevare i pesi che superano normalmente i 10 kg.
Più raramente il signor RI 1 presenta una sintomatologia lombo radicolare bilaterale accentuata alla tosse forte o allo starnuto che definisce bene come “coltelli” ben compatibile con una sindrome radicolare.
Per quanto concerne infine la problematica alla caviglia sx a voi ben conosciuta, il pz presenta una chiara limitazione funzionale dell’articolazione tibio-tarsica con dolori duraturi durante il giorno e la notte e aggravamento della sintomatologia su deambulazione prolungata e su terreni sconnessi. In questo caso il pz mostra anche degli evidenti “cedimenti” secondari probabilmente ad una lassità legamentare corrispondente.
Terapia attuale:
- Pantoprazolo 40 mg 1-2 al dì
- Sirdalud 4 mg 1-1,5 al dì
- Co-Aprovel 150/12.5 mg 1 al dì
- Voltarene 100 mg supp al bisogno (5-6 alla settimana)
- Voltarene fiala im al bisogno
- Mezzo ausiliario (stampella) per necessità” (doc. AI 152-9)
Il 28 ottobre 2014 il medico SMR, dr. med. __________, ha stabilito:
" (…)
Attuale rapporto dr. __________ del 1.10.2014:
- il curante evidenzia le patologie croniche dell’assicurate che sono tutte riprese nella valutazione peritale in ambito SAM
- Il trattamento medicamentoso risulta in pratica invariato rispetto alla valutazione SAM
Valutazione:
- l’attuale rapporto del dr. __________ non permette di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.” (doc. AI 154-1)
Il 15 dicembre 2014 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha visitato il ricorrente (doc. C). Con referto di medesima data lo specialista ha evidenziato di non aver potuto vedere alcuna radiografia od esame, oltre al referto dell’8 maggio 2013 del __________ e che “con questi limiti procedo all’esame clinico del paziente” (doc. C). Al termine dell’esame il dr. med. __________ ha affermato che “per chiarire il quadro, sarebbe opportuno avere la documentazione medica sino ad ora eseguita e, se non effettuati, utile una RMN cervicale e lombare, una nuova ecografia della spalla destra operata, una visita neurologica con esame ellettroneurografico sia agli arti inferiori che superiori” ed ha rilevato:
" (…)
Posso ipotizzare come diagnosi un quadro simile a quello cervicale anche a livello lombare con protrusioni e irritazione sciatica, a cui è sovrapposta una sindrome miofasciale reattiva.
Prima di procedere con eventuali terapie locali, vorrei verificare che esami sono disponibili e effettuare quelli necessari per poter proporre un idoneo percorso terapeutico.
Per il momento prescrivo unicamente un miorilassante. Lioresal 10 mg. Mezza compressa la sera prima di coricarsi e mezza la mattina.
Rivedrò il paziente quando avrò a disposizione gli accertamenti utili al caso.
Non posso esprimermi circa i sintomi cefalgici, cosa che potrà poi fare il neurologo.” (doc. VI/C)
Il Dr. med. __________, medico SMR, il 14 gennaio 2015 ha ritenuto che il referto del dr. med. __________ non permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurato (doc. VIII/1).
Il 24 giugno 2015 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo quanto segue:
" (…)
Nella perizia pluridisciplinare del SAM del 19 settembre 2012 i periti avevano considerato l’insorgente, dal 1° giugno 2012, capace al lavoro al 40% nella precedente attività ed al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr. doc. AI 92-23/24; cfr. anche decisione del 27 novembre 2012 [doc. AI 108-1]; cfr. anche sentenza 32.2013.12 del 1° ottobre 2013, consid. 6 e seguenti).
Con la perizia pluridisciplinare del SAM del 10 settembre 2014 i periti hanno concluso affermando sostanzialmente che lo stato di salute dell’interessato è stazionario rispetto alla precedente perizia (cfr. doc. AI 148-20/22; cfr. anche rapporto finale SMR, doc. AI 150-1).
Tuttavia, mentre per l’attività precedentemente esercitata i periti confermano una capacità al lavoro del 40% (metà tempo con rendimento ridotto nella misura del 10%, doc. AI 148-20), per quanto concerne la capacità in attività adeguate non sembrano sostenere che essa è rimasta al 50% (doc. AI 148-2, domande 9.1.1 e 9.1.2; cfr. tuttavia domanda 9.2), ma affermano che la capacità lavorativa è del 40%, riprendendo peraltro le medesime affermazioni figuranti nelle risposte circa la capacità lavorativa per l’attività abituale (doc. AI 148-21; risposta 8.1.2 e doc. AI 148-22 risposta 9.1.2).
Essi, rispondendo alla domanda 9.2 relativa alla reintegrazione professionale, affermano poi che l’interessato può svolgere lavori manuali leggeri come sopraindicato nel rispetto dei limiti funzionali nella misura del 50%.
In sede di decisione (e di progetto di decisione, doc. AI 151-2), l’UAI ha affermato che l’SMR, sulla base della perizia SAM, ha accertato uno stato di salute invariato e “quindi l’abilità lavorativa viene confermata nella misura del 40% in attività adeguate mentre nell’abituale attività la capacità di lavoro rimane del 50%” (doc. AI 155-1).
In sede di risposta l’UAI ha invece evidenziato che gli specialisti del SAM “sono giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa globale del 40% nella propria abituale professione e del 50% in attività sostitutive” (pag. 3).
Ai fini del giudizio, previa interpellazione dei periti del SAM e del medico SMR, chiediamo all’UAI di voler prendere posizione in merito a quanto sopra riportato, in particolare per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adeguate, precisando se viene confermato che in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente la capacità lavorativa è del 40% (cfr. risposte 9.1.1 e 9.1.2 della perizia del SAM del 10 settembre 2014) ed in tal caso se ciò è dovuto ad un peggioramento dello stato di salute (indicando quale e da quando) o se questa valutazione è dovuta ad altri motivi (indicandone le ragioni).
Nel caso in cui la valutazione di una capacità lavorativa del 40% in attività adeguate non fosse confermata, chiediamo all’UAI di voler fornire una spiegazione motivata e dettagliata.” (doc. X)
Con presa di posizione del 2 luglio 2015 i periti del SAM hanno affermato:
" (…)
Complessivamente dal punto di vista psichiatrico il quadro è sostanzialmente invariato, nel senso che non si può parlare di un quadro migliorato o peggiorato.
Dal punto di vista reumatologico il quadro clinico è pure sostanzialmente invariato. Si può ritenere che, come dice bene il Dr. med. __________, è subentrata una sindrome cervico-spondilogena su alterazioni degenerative, pertanto tale patologia non va a incidere sulla capacità lavorativa, che nel 2012 prendeva in considerazione le limitazioni all’arto superiore ds. (capsulite retrattile) e pertanto rispetta la patologia cervicobrachiale ds. descritta ora dal neurologo Dr. med. __________.
Dal punto di vista neurologico il Dr. med. __________ non riscontra segni radiologici o clinici di una compressione radicolare (ciò che aveva invece riscontrato nel 2012 il Dr. med. __________ a livello lombare), ma descrive una cervico-brachialgia ds. non deficitaria con possibile irritazione radicolare L5 a sin. residua che per cui giustifica un’incapacità lavorativa del 50%, come fece già allora il Dr. med. __________, ma per la problematica lombare.
In altre parole il quadro clinico è sostanzialmente invariato, nel senso che vi è una problematica a livello cervicale che però, come dice il Dr. med. __________, non incide sulla capacità lavorativa poiché i limiti funzionali posti nella precedente perizia da parte del Dr. med. __________ e del Dr. med. __________ in ragione della capsulite retrattile alla spalla ds. e della sindrome lombospondilogena con limiti di sollevamento di peso, di mobilizzazione delle braccia, ecc. corrispondono esattamente con le limitazioni dettate dall’attuale quadro clinico.
Dal punto di vista neurologico il Dr. med. __________ ritiene che l’A. in un’attività lavorativa leggera adatta nella misura di 2/3, mentre nella precedente perizia SAM il Dr. med. __________ attestava un’incapacità lavorativa del 50% anche in un’attività lavorativa leggero-adatta, in quanto considerava la presenza di una sindrome radicolare irritativa cronica verosimilmente L5 a sin. sull’ernia discale. Ora, una tale irritazione radicolare a livello lombare non è più riconoscibile/evidenziabile ma è presente una sindrome cervico-brachiale ds. irritativa probabilmente C7. Vi sono inoltre delle cefalee ritenute ora prevalentemente tensive e non più in relazione a un’emicrania con aura, che anamnesticamente sarebbero aumentate di intensità rispetto alla precedente perizia del 2012, e che il Dr. med. __________ ha valutato nell’ambito della sua valutazione specialistica.
Complessivamente, come anche stabilito nell’ambito della discussione plenaria del 2.9.2014, tutti i periti sono concordi nel ritenere l’A. abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività precedentemente svolta. In un’attività lavorativa leggera-adatta l’A. viene ritenuto abile al lavoro pure nella misura del 40% come descritti ai punti 9.1.1 e 9.1.2. Al nostro punto 9.2 la capacità lavorativa del 50% è un refuso, andrebbe scritto 40% in attività lavorative leggere-adatte. Tale capacità lavorativa in attività lavorativa leggera e adatta è ritenuta del 40% considerando la cronicizzazione del quadro clinico e dei nuovi sintomi di cui lamenta l’A. quali cefalee, anamnesticamente aumentate anche se ora vengono descritte di origine tensiva quindi nell’ambito di un dolore cronico e non vengono più definite come emicrania senza aura. Pertanto il quadro clinico di per sé ha mostrato delle modifiche lievi, da una parte vi è stato un miglioramento a livello lombare e un peggioramento a livello cervicale e un’intensificazione delle cefalee. Abbiamo ritenuto che, pur nella stazionarietà del quadro clinico, considerando il tutto nell’ambito del colloquio di consenso collegiale, l’A. andava ritenuto anche in un lavoro leggero-adatto abile nella misura del 40%.
Lo stato di salute con le modifiche di vari leggeri miglioramenti e peggioramenti descritti può essere considerato stabile almeno da sei mesi precedenti la perizia SAM esperita nel settembre 2014.
In conclusione il 40% di capacità lavorativa in un’attività adeguata e adatta non è di per sé dovuta a un peggioramento dello stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione del 2012 in quanto i limiti funzionali e di carico della precedente perizia del 2012 sono sempre gli stessi, ma è frutto di una valutazione complessiva dove è stata presa in considerazione la cronicità dei disturbi, il fatto che l’A. è fuori dal circuito lavorativo da diverso tempo, prendendo in considerazione tutta la sua storia clinica e l’iter assicurativo che ha presentato, nonché il fatto che l’A. è del 1954 e a maggior fatica può essere integrato in una nuova attività lavorativa, per questo vi è stato un arrotondamento dell’inabilità lavorativa al 60% con una capacità lavorativa residua del 40%.
Rispondiamo infine alle vostre precise domande:
1. Per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adeguate, quest’ultima è pari al 40% (cfr. le risposte 9.1.1 e 9.1.2 della perizia SAM 10.9.2014) oppure essa è pari al 50% (cfr. la risposta 9.2 della perizia SAM 10.9.2014)?
La capacità lavorativa dell’A. in attività adeguate va considerata nella misura del 40% come discusso sopra.
2. Se la capacità lavorativa in attività adeguate è pari al 50%, vogliate cortesemente fornire una spiegazione motivata e dettagliata.
Vedi risposta al quesito 1.
3. Se invece la capacità lavorativa in attività adeguate è pari al 40%, ciò è dovuto ad un peggioramento dello stato di salute (di che tipo e da quando?) oppure questa valutazione è dovuta ad altri motivi (indicarne cortesemente le ragioni)?
La valutazione della capacità lavorativa dell’A. in attività adeguate pari al 40% è dovuta ad altri motivi spiegati in dettaglio nella discussione di cui sopra.” (doc. XI/1)
Il 10 luglio 2015 il medico SMR, dr. med. __________, circa la presa di posizione del SAM, ha affermato che “la risposta risulta coerente e può essere condivisa. Quindi è da riconoscere un certo peggioramento con attuale impedimento del 60% anche in attività adatta mentre la CL in attività abituale rimane invariata” (doc. XI/2).
Il 3 settembre 2015 il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha preso posizione sull’annotazione del 14 gennaio 2015 del dr. med. __________, sullo scritto del 24 giugno 2015 del TCA all’UAI, sul referto del 2 luglio 2015 del SAM e sull’annotazione del 10 luglio 2015 del dr. med. __________ (doc. D). Lo specialista ha affermato quanto segue.
Circa l’annotazione del 14 gennaio 2015 del dr. med. __________:
" (…)
Commento: dalla mia visita specialistica presa a riferimento, sono risultati dei dati oggetti segnalati ma che non sono stati considerati. La semplice visita del paziente avrebbe permesso la verifica di quanto da me segnalato. Questi dati oggettivi non sono neppure stati presi in considerazione nemmeno dal SAM. In particolare io ho segnalato: Ho riscontrato in particolare una ipotrofia relativa della coscia sx di oltre 2 cm. Relativamente alla destra e anche una diminuzione netta dei ROT medio plantare e Achilleo a sx rispetto destra (Questi dati indicato la probabile coesistenza di un conflitto disco radicolare a livello degli ultimi spazi lombari L4/L5/S1). In base a questo reperto semiologico, il medico deve approfondire lo studio del paziente per addivenire ad una diagnosi più precisa e per farlo è necessario che il neurologo visiti non solo la colonna cervicale, ma anche la colonna lombare e effettui una elettromiografia e/o risonanza magnetica nucleare. Da quanto in mio possesso e pur avendolo segnalato, non mi risulta che questi esami siano stati effettuati. Questo anche allo scopo di inserire nel procedere medico, ulteriori terapie in grado di incidere su queste patologie della colonna lombosacrale. In particolare non mi risulta che nessuno dei sanitari intervenuti nel caso abbia mai premuto il processo spinoso di L5 che, dopo che io l’ho fatto ha generato un importante dolore.
Anche questo dato segnalato poteva semplicemente essere verificato con una semplice e fondamentale visita piuttosto che arrivare ad una conclusione facilmente contestabile con dati oggettivi.
Altro dettaglio ben visibile al momento della mia visita, un ingrossamento addominale al fianco dx in sede di intervento chirurgico, con palpazione profonda locale non indicativa per presenza di porte erniarie.
Pertanto il fatto più eclatante è che ci sono molti indizi che indirizzavano verso una patologia della colonna lombosacrale, ma questo distretto anatomico non viene considerato nelle varie perizie e controlli.
La presenza dei dolori addominali residuati dopo l’intervento indica una necessaria ecografia di controllo ma a me non risulta effettuata come non risultano effettuati altri accertamenti utili dal punto di vista neurologico ortopedico.
Avevo chiesto tale documentazione per poter esprimere un giudizio scientificamente più valido e oggettivato, ma non ho avuto risposta a questa mia richiesta con demotivazione del paziente che ha dedicato più tempo alle varie opposizioni che a possibili nuove terapie in un quadro di impotenza e delusione che lo hanno peggiorato dal punto di vista psicologico e che gli hanno fatto perdere ogni speranza per proseguire il percorso terapeutico/diagnostico.”
Per quanto concerne la risposta del 2 luglio 2015 del SAM, ha affermato:
" (…)
questa conclusione soggettiva del SAM, considera che il paziente abbia solo un problema limitato alla regione cervicale, ma il Dr. __________ indica anche che vi è la presenza di una sindrome lombospondilogena cronica per cui anche il Dr. __________ trova qualcosa di patologico alla colonna lombare, ma il SAM non lo percepisce. Oltretutto, i dati da me rilevati indicano che è probabile che anche a livello lombare coesistano protrusioni e/od ernie (l’ipotrofia muscolare relativa e il deficit dei riflessi osteotendinei); questi segni clinici sono molto importanti e vanno ricercati sempre quando si studia la colonna vertebrale.
In particolare viene segnalato che le limitazioni considerate sono ancora dipendenti dalla valutazione del Dottor __________, il Dr. __________ interviene dopo, e queste limitazioni sono:
. limitazioni della mobilità della spalla ds.
. Difficoltà a muoversi e a sollevare pesi a causa dell’artrodesi della caviglia.
. E delle alterazioni degenerative a livello della colonna cervicale.
La colonna lombare citata dal Dr. __________, non si ritrova nella valutazione del Dr. __________, ed è questa valutazione che il SAM usa per determinare le limitazioni, quindi mancano del tutto le limitazioni determinate dalla patologia della colonna lombosacrale.
C’è anche la valutazione del neurologo Dr. __________ Neurologo: (…)
COMMENTO: questa conclusione non è completa, ovvero il Dr. __________ non riscontra segni di paralisi, difatti non trova indicazioni chirurgiche, ma questo non significa che alla regione lombare non c’è nulla, anzi il Dr. __________ conferma la presenza dell’ernia che nel frattempo è evolta e difatti diventa fondamentale il riscontro dell’asimmetria dei riflessi osteotendinei e dell’ipotrofia muscolare asimmetrica, segni classici di un danno neurologico del nervo sciatico che non sarà denervato, ma sicuramente cronicamente irritato ed è questo che indica il dr. __________.
Quindi alla valutazione finale del 40% di inabilità manca la percentuale determinata dall’irritazione cronica della radice L5 da ernia discale L4/L5.
Lo stato di salute con le modifiche viene considerato stabile da almeno 6 mesi precedenti la perizia SAM del settembre 2014. COMMENTO: La perizia del settembre 2014 è stata effettuata sul paziente o su vari referti degli 2014? In ogni caso io ho visto il paziente per la prima volta, 3 mesi dopo la valutazione del SAM, ovvero il 15.12.2015 (recte: 2014), trovando un quadro diverso da quello descritto dal SAM, non avendolo visto prima non posso dire come fosse prima, sicuramente posso dire che il quadro da me valutato è diverso e non mi risulta che il paziente sia stato successivamente visitato dal SAM o da altro perito dopo le mie considerazioni ed i miei quesiti. Solo due medici hanno verificato la patologia lombare, ma questa localizzazione patologica alla fine non è stata considerata, traendo conclusioni da una visita neurologica, che non sono congrue da quanto descritto dal neurologo e soprattutto nettamente smentite da quanto da me verificato ad una visita successiva. Non risultano altre visite neurologiche o elettromiografiche fatte e manca una RMN lombare contemporanea ma viene citata solo una vecchia precedente RMN per cui l’ernia discale nota non viene nuovamente oggettivata.”
Sulle risposte alle domande del TCA, il reumatologo ha affermato:
" (…)
1:nella valutazione della capacità lavorativa ritenuta del 40% manca almeno la quota parte dipendente dalla presenza dell’ernia discale L4/L5 che ha determinato l’ipotrofia muscolare e l’asimmetria dei riflessi con la lombosciatalgia cronica.
2: la capacità lavorativa è inferiore al 40% ed in ogni caso anche il SAM la ritiene inferiore al 50%.
3: Ho verificato la discussione sopra ma non ritrovo alcun motivo descritto in dettaglio, viceversa ritrovo una arida valutazione di rapporti medici tra l’altro incongruenti tra di loro come diagnosi: Dr. __________ che cita problemi degenerativi cervicali, il Dr. __________ che non cita la regione lombare e tantomeno la presenza di ernie sia cervicali che lombari, una interpretazione non coerente della valutazione neurologica del Dr. __________ che esclude limitazioni determinate dalla presenza di una lombosciatalgia cronica che ha comportato alla fine ipotrofia asimmetrica degli arti inferiori con anche asimmetria dei riflessi osteotendinei, nessuna valutazione ulteriore dopo che un altro specialista segnalando dei dati oggettivi clinici verificabili con una semplice visita medica, per o contestarli o verificarli per prenderne atto, ma un arrocco su una posizione tra l’altro modificando una percentuale di abilità, 40% abile per un lavoro adatto e abile al 50% per il lavoro abituale, sostenendo che la situazione è sovrapponibile alla precedente.”
Circa le annotazioni del 10 luglio 2015 del dr. med. __________, il reumatologo rileva:
" (…)
Dalla lettura dei documenti a me presentati risulta esattamente il contrario; in subordine la documentazione fornitami è errata, e sarebbe più logico; anche in questo caso il paziente non risulta essere stato visionato, ma soprattutto non si entra nel merito dei dubbi da me posti relativamente alla situazione lombare con l’ernia discale. Oltre a questo il Dr. __________ indica che il peggioramento c’è stato, mentre il SAM modificando la percentuale di abilità dichiara che non c’è stato peggioramento, ma sicuramente dalla presa di atto dell’errore da segnalato, ovvero se uno è abile al 40% in una attività adatta, non può essere abile al 50% nell’attività abituale. Difatti è probabile che la prima valutazione fosse abile al 50% in una capacità adattata e abile al 40% in una attività adatta.”
Infine, il dr. med. __________ ha nuovamente preso posizione in merito alle annotazioni del 14 gennaio 2015 del dr. med. __________, rilevando che il medico SMR è un medico specialista in medicina generale ed affermando che:
" (…)
Probabilmente la responsabilità di tutta la questione dipende proprio dal fatto che il Dr. __________, medico di medicina generale, leggendo il mio rapporto di specialista in reumatologia, non vi ha oggettivato qualcosa che potesse indurlo a pensare che vi fosse una modifica dello stato di salute e per questo motivo la documentazione da me prodotta con quesiti precisi e note cliniche ben precise, confermate anche dal rapporto del neurologo Dr. __________, “NON VIENE SOTTOPOSTA AL SAM PER VALUTAZIONE” e quindi il SAM non ha potuto prendere atto delle mie valutazioni e rispondere.”
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, in seguito agli accertamenti effettuati pendente causa ed alle relative precisazioni del 2 luglio 2015, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 10 settembre 2014 (doc. AI 148-1), neppure a fronte delle contestazioni sollevate dal dr. med. __________, FMH reumatologia, in data 3 settembre 2015 (doc. D).
La perizia è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2), sindrome cervicospondilogena cronica e cervicobrachiale destra con/su alterazioni degenerative con spondilartrosi e protrusione discale C4-C5, C5-C6 e C6-C7, protrazione della testa, lombosciatalgia sinistra cronica, probabilmente pseudoradicolare in assicurato con protrusione discale sinistra L5-L4 alla MRI, nota da anni, senza sicuro conflitto disco-radicolare, sindrome lombospondilogena cronica su/con alterazioni degenerative, carico inergonomico su artralgia della caviglia sinistra, insufficienza muscolare, periartropatia omeroscapolare destra cronica su/con stato dopo capsulite retrattile, stato dopo sutura della sutura della cuffia dei rotatori, acromioplastica, borsectomia e tenotomia del caput longo del bicipite il 28.1.2011, artralgia della caviglia sinistra su/con piede torto congenito a sinistra, stato dopo distorsioni recidivanti del retro del piede sinistro, stato dopo artrodesi correttiva delle articolazioni di Chopard del piede sinistro, cefalee prevalentemente tensive e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di ipertensione arteriosa trattata.
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al referto va attribuita piena forza probante.
2.5.1. Le valutazioni del 1° ottobre 2014 (doc. B) del curante (cfr. a questo proposito la sentenza 8C_703/2014 del 27 aprile 2015 al consid. 6.2 dove il TF ha rammentato che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente [cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353]), dr. med. __________, FMH medicina interna generale, non sono atte a sovvertire le conclusioni peritali e si esauriscono in una descrizione delle patologie e delle limitazioni già note e prese in considerazione nel referto del 10 settembre 2014 e non apportano particolari elementi di novità.
Nel caso di specie il curante rammenta che l’interessato è in sua cura dal 2004 in seguito ad un’importante problematica panvertebrale con interessamento prevalentemente cerviconucale e lombospondilogeno e descrive patologie già ampiamente considerate dai periti del SAM. In particolare il generalista evidenzia le frequenti cefalee di cui soffre il ricorrente, con dispepsia, episodi di nausea e/o strepiti di vomito, che sono state oggetto di esame a livello peritale (cfr. il consulto neurologico del dr. med. __________: doc. AI 148-37: “ […] Il peggioramento delle cefalee (ricorrenti all’incirca ogni 3 mesi nel 2012, quando il P. era stato valutato dal Dott. __________, anche 3-4 volte alla settimana attualmente) è probabilmente da interpretare su base tensiva”; come, implicitamente, confermato dal curante, dr. med. __________: doc. B: “[…] una eziologia dal punto di vista neurologico dovrebbe essere esclusa”; cfr. anche l’anamnesi sistemica della perizia SAM: doc. AI 148-11: “[…] talvolta nausea in concomitanza con la cefalea e con i dolori cervicali”) e, a differenza di quanto accertato nella perizia del 19 settembre 2012 (doc. AI 92-5: diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: emicrania senz’aura) fanno ora parte delle patologie con influenza sulla capacità lavorativa dell’interessato (doc. AI 148-15: cefalee prevalentemente tensive). Il curante non apporta alcun elemento nuovo neppure per quanto concerne le patologie reumatologiche, descrivendo le malattie croniche già approfonditamente esaminate (cfr. certificato del curante, Dr. med. __________: doc. B: “[…] sintomatologia dorso-lombo-sacrale […] deambulazione che solitamente non può essere prolungata oltre 15 minuti […] fa fatica a sollevare i pesi che superano normalmente i 10 kg […] presenta una sintomatologia lombo radicolare bilaterale accentuata alla tosse forte o allo starnuto che definisce bene come “coltelli” ben compatibile con una sindrome radicolare […] problematica della caviglia sx”” e cfr. le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti del SAM, doc. AI 154-1: sindrome cervicospondilogena cronica, lombosciatalgia cronica a sinistra, sindrome lombospondilogena cronica, periatropatia omero scapolare a destra e artralgia caviglia sinistra; cfr. anche doc. AI 92-40). Del resto, la terapia indicata dal curante il 1° ottobre 2014 (doc. B) è simile a quella descritta dai periti (cfr. doc. AI 148-12).
2.5.2. Per quanto concerne invece le valutazioni del 15 dicembre 2014 (doc. C) e del 3 settembre 2015 (doc. D) del dr. med. __________, FMH reumatologia, questo TCA rileva quanto segue.
Lo specialista rileva di aver visto “il paziente per la prima volta, 3 mesi dopo la valutazione del SAM, ovvero il 15.12.2015 (recte: 2014), trovando un quadro diverso da quello descritto dal SAM, non avendolo visto prima non posso dire come fosse prima, sicuramente posso dire che il quadro da me valutato è diverso e non mi risulta che il paziente sia stato successivamente visitato dal SAM o da altro perito dopo le mie considerazioni ed i miei quesiti” (doc. D). Va qui rammentato che secondo costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto l’11 novembre 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Nel caso di specie lo stesso reumatologo rileva di aver visitato l’insorgente dopo l’emissione della decisione e di non poter dire come fosse la situazione prima del suo esame. Ne segue che, di per sé, le sue valutazioni non sono atte a modificare le conclusioni tratte dai periti del SAM.
In ogni caso, anche se si volessero prendere in considerazione, i nuovi referti non modificherebbero l’esito della valutazione del SAM.
Nel certificato del 15 dicembre 2014 il dr. med. __________ ha rilevato che in occasione della visita di medesima data l’insorgente ha descritto le patologie di cui è affetto (già prese in considerazione dal SAM), ma che “non ho potuto vedere alcuna radiografia od esame e il referto dell’8.5.2013 mi parla di una radiculopatia C7 all’ENG, definita cronica e di una stenosi a livello C4/C5 con una compressione della radice C5, ma non ho oggettivazione radiologica di queste diagnosi” ed ha dovuto procedere all’esame del ricorrente sulla base di “questi limiti” (doc. C). In conclusione ha affermato che per “chiarire il quadro, sarebbe opportuno avere la documentazione medica sino ad ora eseguita e se non effettuati, utile una RMN cervicale e lombare, una nuova ecografia della spalla destra operata, una visita neurologica con esame ellettroneurografico sia agli arti inferiori che superiori”, rilevando di poter “ipotizzare come diagnosi un quadro simile a quello cervicale anche a livello lombare con protrusioni e irritazione sciatica, a cui si è sovrapposta una sindrome miofasciale reattiva”. Lo specialista ha poi sostenuto che “prima di procedere con eventuali terapie locali, vorrei verificare che esami sono disponibili e effettuari quelli necessari per poter proporre un idoneo percorso terapeutico” e “per il momento prescrivo unicamente un miorilassante”. Non si è invece espresso circa i sintomi cefalgici “cosa che potrà poi fare il neurologo” (doc. D).
Il dr. med. __________ si è pertanto limitato a prescrivere un miorilassante, ha posto diagnosi simili a quelle poste dai periti (cfr. doc. C: “posso ipotizzare come diagnosi un quadro simile a quello cervicale anche a livello lombare con protrusioni e irritazione sciatica, a cui si è sovrapposta una sindrome miofasciale reattiva”), e non si è espresso circa la capacità lavorativa del ricorrente. Con il suo referto non ha portato particolari elementi di novità atti a sovvertire la completa perizia del SAM del 10 settembre 2014.
Certo, in occasione della visita del 15 dicembre 2014 il reumatologo ha rilevato che “la pressione delle sacro iliache è modicamente dolente” a sinistra, mentre “la pressione degli spazi L4/L5/S1 scatena una risposta dolorosa con iperreattività da parte del paziente” ed ha pure riscontrato una ipotrofia della coscia sinistra di oltre 2 cm relativamente alla destra e una diminuzione netta dei ROT (ndr: riflessi osteotendinei) medio plantare e achilleo a sinistra rispetto a destra (doc. C pag. 2: “[…] Alla ricerca dei riflessi osteotendinei abbiamo una netta simmetria sx maggiore di destra, con un allungamento dell’area reflessogena e queste manovre scatenano un dolore al paziente. La caviglia di sx è nettamente limitata nella mobilità ma è pur sempre mobile e la pianta dei piedi rivela due volte asimmetriche con piattismo anteriore”; cfr. anche doc. D). Tuttavia anche i periti del SAM ed i consulenti, in particolare il neurologo, dr. med. __________ ed il reumatologo, dr. med. __________, che hanno visitato l’insorgente (doc. AI 148-35 e 148-40), hanno tenuto conto di questi aspetti (cfr. doc. AI 148-13, perizia SAM: “Estremità inferiori: tono muscolare leggermente diminuito a sin. […] Riflessi osteotendinei: patellare particolarmente vivo a sin. e achilleo sin. diminuito […] Circonferenze degli arti inferiori: 10 cm sotto la rotula 35 cm a ds. e 33 cm a sin., 15 cm sotto la rotula 32 cm a ds. e 29 cm a sin.[…]”; doc. AI 148-36, consulenza neurologica: “ […] leggera ipotrofia della gamba sin e leggero raccorciamento dell’arto inferiore sin, stato da artrodesi alla caviglia […] Riflesso rotuleo medio-vivo simmetrico, achilleo medio-vivo a ds, debole a sin (artrodesi), plantare in flessione […] Deambulazione con marcata zoppia per scarica antalgica dell’arto inferiore sin […] spiccata dolenzia alla pressione dell’articolazione sacro-iliaca sin. […] da molti anni il P. accusa dolori lombari irradianti all’arto inferiore sin. di origine mista, in presenza di una piccola ernia discale paramediana sin L4-L5 […]”; doc. AI 148-42/43 consulenza reumatologica: “[…] Dolenza alla palpazione paravertebrale bilaterale della colonna tra C5/Th2 […] Dolenza alla digitopressione subacromiale, […] CAVIGLIE: mobilità articolare molto ridotta a sinistra con flessione/estensione 20/0/0 […]”).
I periti ed i consulenti del SAM hanno esaminato e preso in considerazione, contrariamente a quanto sembra ritenere il dr. med. __________ (cfr. doc. D: “Pertanto il fatto più eclatante è che ci sono molti indizi che indirizzano verso una patologia della colonna lombosacrale, ma questo distretto anatomico non viene considerato nelle varie perizie controlli”) anche la patologia alla colonna lombosacrale (cfr. diagnosi perizia SAM, doc. AI 148-14: “lombosciatalgia sin. cronica, probabilmente pseudoradicolare in A. con protrusione discale sin. L5-L4 alla MRI, nota da anni, senza sicuro conflitto disco-radicolare”; consulto neurologico doc. AI 148-36: “da molti anni il P. accusa dolori lombari irradianti all’arto inferiore sin. di origine mista, in presenza di una piccola ernia discale paramediana sin L4-L5 […]”; consulto reumatologico, doc. AI 148-41: “Nella perizia del 19.09.12 sono diagnosticate una capsulite retrattile spalla dx in stato dopo sutura della cuffia dei rotatori, acromio plastica, borsectomia, tenotomia del capo lungi del bicipite il 28.01.11, sindrome lombo-spondilogena cronica associata a sindrome radicolare irritativa cronica verosimilmente L5 a sx su ernia discale L4/L5 a sx, già descritta nel 2006 […]” e diagnosi, doc. AI 148-44: “[…] sindrome lombospondilogena cronica su/con alterazioni degenerative, carico inergonomico sulla III diagnosi, insufficienza muscolare”).
Non trovano di conseguenza conferma le censure circa l’assenza di una presa in considerazione da parte dei periti del SAM della sindrome lombare. La patologia fa parte delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa (doc. AI 148-14), è stata ampiamente esaminata dai periti (doc. AI da 148-16 a 19), le limitazioni derivanti da questa patologia sono state ritenute (doc. AI 148-20: “Dal punto di vista neurologico, la riduzione della capacità lavorativa dipende essenzialmente dai dolori legati alla patologia ortopedica (sindrome cervicale, periatropatia della spalla, sindrome lombospondilogena, artrosi della caviglia sin.). Il nostro consulente attesta una capacità lavorativa dei 2/3. Dal punto di vista reumatologico la limitazione è data dalle limitazioni della spalla ds., d’altro canto dalle difficoltà a muoversi e a sollevare pesi a causa dell’artrodesi della caviglie e dell’alterazione degenerativa della colonna cervicale. Le valutazioni neurologica e reumatologica prendono in considerazione gli stessi limiti funzionali”; sottolineature del redattore) e gli specialisti coinvolti, in particolare anche il consulente in reumatologia, dr. med. __________, hanno confermato e preso atti dei contenuti della perizia e concordano con le diagnosi e le conclusioni ivi contenute (cfr. in particolare doc. AI 148-27 e 148-28). Le limitazioni determinate dalla patologia alla colonna lombosacrale sono dunque state prese in considerazione e confermate anche dal reumatologo (cfr. anche doc. AI 148-21).
Nella valutazione della capacità lavorativa si è di conseguenza tenuto conto anche dell’irritazione cronica della radice L5 da ernia discale L4/L5 (cfr. ancora una volta, la diagnosi, doc. AI 148-14: “Lombosciatalgia sin. cronica, probabilmente pseudoradicolare in A. con protrusione discale sin. L5-L4 alla MRI, nota da anni, senza sicuro conflitto disco-radicolare”), ma i periti hanno dato una valutazione diversa della sua incidenza sulla capacità lavorativa rispetto a quanto accertato, peraltro successivamente all’emissione della decisione impugnata, dal dr. med. __________.
Non vi sono motivi per ritenere che i periti abbiano tralasciato di valutare tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
Va qui abbondanzialmente rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto alla circostanza che il dr. med. __________, medico SMR, è un generalista, in questo specifico contesto non è rilevante, essendosi in sostanza limitato a constatare, nelle annotazioni del 14 gennaio 2015 e del 10 luglio 2015, la correttezza dell’agire dei periti del SAM e l’assenza di particolari novità nel certificato del 15 dicembre 2014 del dr. med. __________.
2.6. Va ora esaminato qual è la percentuale di capacità lavorativa del ricorrente nella precedente attività e nelle attività confacenti ed adatte al suo nuovo stato di salute.
Alla luce di un’incongruenza nell’indicazione della capacità lavorativa in attività leggere, il 24 giugno 2015 il TCA ha interpellato l’UAI per ottenere una spiegazione in merito (cfr. consid. 2.3). Il SAM, dopo aver diffusamente riesaminato la questione (pag. da 1 a 3), ha affermato che:
" (…)
Complessivamente, come anche stabilito nell’ambito della discussione plenaria del 2.9.2014, tutti i periti sono concordi nel ritenere l’A. abile al lavoro nella misura del 40% nell’attività precedentemente svolta. In un’attività lavorativa leggera-adatta l’A. viene ritenuto abile al lavoro pure nella misura del 40% come descritti ai punti 9.1.1 e 9.1.2. Al nostro punto 9.2 la capacità lavorativa del 50% è un refuso, andrebbe scritto 40% in attività lavorative leggere-adatte. Tale capacità lavorativa in attività leggera e adatta è ritenuta del 40% considerando la cronicizzazione del quadro clinico e dei nuovi sintomi di cui lamenta l’A. quali le cefalee, anamnesticamente aumentate anche se ora vengono descritte di origine tensiva quindi nell’ambito di un dolore cronico di per sé ha mostrato delle modifiche lievi, da una parte vi è stato un miglioramento a livello lombare e un peggioramento a livello cervicale e un’intensificazione delle cefalee. Abbiamo ritenuto che, pur nella stazionarietà del quadro clinico, considerando il tutto nell’ambito del colloquio di consenso collegiale, l’A. andava ritenuto anche in un lavoro leggero-adatto abile nella misura del 40%.
Lo stato di salute con le modifiche di vari leggeri miglioramenti e peggioramenti descritti può essere considerato stabile da sei mesi precedenti la perizia SAM esperita nel settembre 2014.
In conclusione il 40% di capacità lavorativa in un’attività adeguata e adatta non è di per sé dovuta a un peggioramento dello stato di salute dell’A. rispetto alla valutazione del 2012 in quanto i limiti funzionali e di carico della precedente perizia del 2012 sono sempre gli stessi, ma è frutto di una valutazione complessiva dove è stata presa in considerazione la cronicità dei disturbi, il fatto che l’A. è fuori dal circuito lavorativo da diverso tempo, prendendo in considerazione tutta la sua storia clinica e l’iter assicurativo che ha presentato, nonché il fatto che l’A. è del 1954 e a maggior fatica può essere integrato in una nuova attività lavorativa, per questo vi è stato un arrotondamento dell’inabilità lavorativa al 60% con una capacità lavorativa residua del 40%.” (doc. XI)
Alla luce delle risposte del SAM questo TCA deve di conseguenza ritenere che l’assicurato è abile al lavoro al 40% non solo nella precedente attività, ma anche in attività leggere. La circostanza che la differenza del grado di capacità lavorativa attuale (40%) rispetto alla precedente valutazione contenuta nella perizia del 19 settembre 2012 (50%) sfociata nella decisione del 27 novembre 2012 (cfr. consid. 2.3), sia dovuta ad un peggioramento dello stato di salute (come sembra sostenere il medico SMR, dr. med. __________, con l’annotazione del 10 luglio 2015 [doc. XI/2] oppure ad una diversa valutazione di uno stato di salute rimasto invariato (come sembra emergere dalla risposta del SAM, doc. XI) nel preciso caso di specie è irrilevante.
Infatti, anche volendo prendere in considerazione l’ipotesi più favorevole per il ricorrente, ossia ritenere che vi sia stato un peggioramento dello stato di salute, egli avrebbe comunque diritto al massimo a ¾ di rendita come finora.
Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di quanto esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (cfr. sentenza 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2 con riferimenti; DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di capacità lavorativa del 40% (60% di incapacità lavorativa) del ricorrente nella precedente ed in qualsiasi attività dà diritto a ¾ di rendita (art. 28 cpv. 2 LAI), non vi sono i presupposti per concedergli una prestazione superiore.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50%
nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad un’analoga soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione.
Nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella misura del 60% in tutte le attività, ciò che gli permette di avere diritto a ¾ di rendita (cfr. sentenza 9C_633/2014 del 15 giugno 2015, consid. 6.2; cfr. anche sentenza 32.2013.91 del 26 novembre 2014; sentenza 32.2013.175 del 17 giugno 2014, confermata dalla sentenza 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015; sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio 2013; sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010).
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti