Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.20

 

TB

Lugano

26 novembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 gennaio 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                Aa.   RI 1, nato nel 1981, il 25 gennaio 2007 ha presentato una prima domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, che l'Ufficio AI ha respinto con decisione del 15 aprile 2010 (doc. 50) non essendovi un grado di invalidità pensionabile (0%).

 

                                Ab.   Il ricorso del 15 maggio 2010 (doc. 52-3) contro il rifiuto di concessione di prestazioni AI è sfociato nella sentenza 32.2010.135 del 18 ottobre 2010 (doc. 58) in cui questo Tribunale, fondandosi sulle valutazioni esperite dai medici nominati dall'UAI, ha ritenuto che la capacità lavorativa dell'assicurato fosse del 90% nella precedente attività di verniciatore e del 100% in altre attività che tenessero conto di determinate limitazioni fisiche.

Il calcolo economico eseguito, che ha paragonato il reddito da valido conseguito nel 2007 (Fr. 49'512,67) con il reddito ipotetico da invalido (Fr. 60'144,47), ha dato luogo ad un'incapacità di guadagno nulla e, conseguentemente, a nessuna rendita AI.

 

                                Ac.   Il 6 settembre 2012 all'Ufficio AI è pervenuto un certificato medico del dr. med. __________ datato 5 settembre 2012 avente il seguente tenore: "Vi sarei grato se poteste convocare presso la vostra sede, per una visita ortopedica, il signor RI 1 17.8.81 (…) il quale presenta un grosso peggioramento ortopedico a livello di bacino e colonna lombare con disfunzione dell'asse vertebrale, tanto da non riuscire a eseguire lavori fisici." (doc. 61).

 

                                Ad.   Dopo avere sottoposto questo certificato al vaglio del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, il quale ha evidenziato come dallo stesso non risultasse una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla decisione precedente (doc. 63), con progetto di decisione del 17 settembre 2012 (doc. 64), confermato dalla decisione del 29 ottobre 2012 (doc. 65) non essendo pervenute osservazioni dall'assicurato, l'amministrazione non è entrata nel merito della richiesta di prestazioni. L'Ufficio AI ha infatti ritenuto che con la (seconda) richiesta non è stato credibilmente dimostrato dal profilo medico che le sue condizioni oggettive di salute avessero subìto una modifica rilevante dopo l'emanazione della precedente decisione.

 

                                Ae.   Con ricorso del 28 novembre 2012 (32.2012.299) RI 1 ha contestato la conclusione dell'Ufficio AI di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata dall'assicurato il 6 settembre 2012.

Con sentenza del 10 settembre 2013 questo Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che i certificati medici versati agli atti dal ricorrente non mettevano in discussione le valutazioni del perito. Il TCA ha accertato che il ricorrente non ha reso verosimile che la sua incapacità lavorativa si era modificata in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, nel senso di un ulteriore - e verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto tra la decisione di rifiuto di una rendita di invalidità e la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Il suo stato di salute era rimasto stabile, potendo egli continuare ad esercitare la sua professione di verniciatore al 90%.

                                  B.   Il 4/5 settembre 2013 (doc. 72) RI 1 ha presentato all'Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni per adulti, indicando di soffrire dal 12 dicembre 2005 di una spondiloartrite anchilosante evolutiva con aggravamento.

 

                                  C.   Con decisione del 22 gennaio 2014 (doc. B), preavvisata dal progetto di decisione del 25 novembre 2013 (doc. 75), l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato, non avendo ritenuto credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione del 29 ottobre 2012 le circostanze oggettive abbiano subìto una modifica rilevante.

 

                                  D.   Rappresentato da RA 1, il 22 febbraio 2014 (doc. I) RI 1 si è nuovamente aggravato a questo Tribunale, rilevando che malgrado la presentazione di una nuova domanda di prestazioni, l'amministrazione ha omesso di farlo visitare da un medico, ciò che appare singolare viste la patologie di cui soffre (cisti ganglionare in sede retro-tibiale centrale, discrete alterazioni strutturali dei dischi L4-L5 e L5-S1, spondilite anchilosante). Gli esami di laboratorio prodotti (doc. C) attestano la presenza di quest'ultima patologia, di origine immunologica (definita HLA B27 PCR), che consiste in una grave forma di artrite reumatoide. Trattandosi di una malattia a carattere evolutivo, il ricorrente non capisce perché l'Ufficio AI non lo sottoponga ad una perizia accurata (pluridisciplinare) ed escluda l'ipotesi di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute. Pertanto, egli ha chiesto che l'incarto sia retrocesso all'UAI per un approfondimento medico interno.

 

                                  E.   Con la risposta del 14 marzo 2014 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso dell'assicurato e di confermare la decisione di non entrata in materia, giacché l'interessato non ha reso verosimile una notevole modifica delle sue condizioni di salute e/o economiche, non avendo prodotto alcun valido certificato medico né vi è stato validamente fatto riferimento con l'intento di rendere verosimile l'asserita modifica. Peraltro, nemmeno sono state presentate osservazioni al progetto di decisione.

 

                                  F.   Malgrado l'abbia preannunciato nel suo ricorso, il ricorrente non ha prodotto il certificato medico che sarebbe stato steso dal dr. med. __________ a seguito della visita prevista per il 26 febbraio 2014. Nemmeno sono giunti al TCA ulteriori mezzi di prova (doc. V).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova (terza) domanda di prestazioni del settembre 2013.

 

                                   3.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità o il volume dell'assistenza dovuta all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).

 

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen  Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).

 

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

 

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).

 

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

 

                                   4.   In concreto, con decisione del 15 aprile 2010 (doc. 50) l'Ufficio AI ha respinto la prima richiesta di prestazioni dell'assicurato, in quanto il grado d'invalidità dello 0% non raggiungeva la soglia pensionabile del 40% e con decisione del 29 ottobre 2012 (doc. 65) non è entrato nel merito della seconda domanda del settembre 2012 (doc. 61).

Il 4 settembre 2013 (doc. 72) l'assicurato, tramite il formulario "Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita", ha inoltrato una nuova (terza) domanda senza allegare documentazione medica, limitandosi ad indicare il nome del medico curante (dr. __________) ed a riportare le problematiche alla salute di cui soffre dal 12 dicembre 2005 (spondiloartrite anchilosante evolutiva con aggravamento).

L'interessato non ha sostanziato né comprovato una modifica dello stato di fatto posto a fondamento della reiezione della rendita, segnatamente delle sue condizioni di salute, neppure in seguito alla notifica del progetto di decisione del 25 novembre 2013 (doc. 75), con il quale l'amministrazione aveva espressamente precisato che l'assicurato "Con la nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l'emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Decidiamo pertanto: Non si entra nel merito della nuova richiesta di prestazioni.". E questo malgrado questo Tribunale, un paio di mesi prima, avesse reso il suo (secondo) giudizio con cui confermava la (seconda) decisione dell'amministrazione di non entrata in materia, non avendo il ricorrente comprovato un intervenuto peggioramento del suo stato di salute.

Solo con il ricorso l'insorgente ha prodotto il referto del 26 marzo 2013 (doc. C) di un laboratorio di analisi, mentre per quanto concerne il preannunciato certificato rilasciato dal dr. med. __________ a seguito della prevista visita medica del 26 febbraio 2014, lo stesso non è mai stato inviato al TCA.

 

                                   5.   Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").

 

Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

 

                                   6.   Da quanto precede discende che nella fattispecie, accertato come con la nuova domanda del 4/5 settembre 2013 non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica (la semplice e generica menzione dei nomi dei medici curanti e delle patologie esistenti non essendo sufficiente) e che neppure sono state presentate osservazioni al progetto di decisione del 25 novembre 2013, è dunque a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della (terza) richiesta di prestazioni.

 

Inoltre, in applicazione della citata giurisprudenza, le prove prodotte solo in sede di ricorso, ossia i risultati delle analisi del sangue eseguite il 26 marzo 2013 (doc. C) e, a maggior ragione, il preavvisato, ma mai giunto, certificato del dottor __________ a seguito di una prefissata visita medica - di cui però non è nemmeno noto se la stessa abbia effettivamente avuto luogo -, non possono essere prese in considerazione nell'ambito della procedura di ricorso, poiché tardive (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012; 8C_177/2010 del 15 aprile 2010; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).

 

In queste condizioni, non avendo l'assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata ed il ricorso respinto.

 

Per quanto concerne, infine, l'affermazione del ricorrente secondo cui l'Ufficio AI dovrebbe convocarlo presso la sua sede per una visita specialistica, alla luce della giurisprudenza esposta la stessa non può condurre all'erezione di una perizia (pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes, visto che si tratterebbe inoltre di mezzi di prova emersi successivamente alla nuova richiesta di prestazioni.

 

                                   7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                   Fabio Zocchetti