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Raccomandata |
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Incarto
n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 23 gennaio 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, da ultimo responsabile del magazzino/logistica presso la ditta __________, il 28 luglio 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a causa di una scoliosi lombare in contesto di insufficienza segmentaria lombare multi-livello (doc. AI 1-1).
1.2. Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari ed aver sottoposto l’assicurato ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________ (del 15 aprile 2013), con decisione del 23 gennaio 2014, preavvisata dal progetto del 10 giugno 2013 (doc. AI 70-1), l’UAI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2012, ridotta al 50% (grado d’invalidità del 54%) dal 1° agosto 2013 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 OAI).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo contestualmente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
L’insorgente chiede in ordine l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 per violazione del diritto di essere sentito, in via principale l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 e l’assegnazione di una rendita intera, in via subordinata l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 e l’assegnazione di ¾ di rendita fondata su un grado d’invalidità del 68.55%, in via ulteriormente subordinata l’annullamento della decisione limitatamente al periodo successivo al 1° agosto 2013 e la retrocessione degli atti all’AI per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto ad almeno ¾ di rendita.
Circa l’aspetto medico, il ricorrente contesta la perizia del dr. med. __________, avvalendosi delle prese di posizione del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, FMH medicina generale.
Secondo l’insorgente l’UAI è incorsa in una grave violazione del diritto di essere sentito, poiché prima di emettere la decisione impugnata non ha sottoposto al perito, dr. med. __________, la presa di posizione del 23 maggio 2013 del dr. med. __________. Per il ricorrente a nulla giovano le valutazioni del 18 aprile 2013 e del 27 maggio 2013 del dr. med. __________, medico generalista SMR, non potendo quest’ultimo mettere in dubbio l’attendibilità delle serie ed approfondite valutazioni espresse da uno specialista in neurochirurgia.
L’insorgente rimprovera inoltre all’UAI di aver leso i principi posti nella DTF 137 V 210, non avendo dato a lui o ai suoi sanitari il diritto di porre quesiti mirati.
Nel merito, secondo il ricorrente l’amministrazione non ha ritenuto che il dr. med __________ inizialmente si era pronunciato sulla capacità lavorativa in funzione di un tentativo di ripresa dell’abituale attività, mentre in seguito ha affermato che l’assicurato non avrebbe potuto riprendere alcuna attività lavorativa. L’amministrazione non si è chinata sulla presenza di una pseudo-artrosi nel segmento L4-L5 e delle alterazioni più importanti a livello del rachide che fanno presagire la necessità di un intervento più complicato che dovrà essere eseguito a breve termine. Per cui non si è verificato un notevole e duraturo miglioramento dello stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita.
L’insorgente sulla base delle valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________ contesta la perizia del dr. med. __________. Quest’ultimo si sarebbe accontentato di compilare un modulo relativo alle capacità funzionali residue senza indicare in che misura ed in quali attività l’assicurato è incapace al lavoro e senza fornire alcun elemento di giudizio circa i lavori ancora ragionevolmente esigibili. Non è stata considerata la persistenza di una discopatia L5-S1 che richiede un intervento chirurgico di revisione, di stabilizzazione e di fusione con un intervento chirurgico di osteosintesi che coinvolge anche il sacro e l’osso iliaco. Il dr. med. __________ si è pronunciato unicamente sull’incapacità lavorativa presentata dall’assicurato nella sua attività di responsabile di magazzino svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute invalidante. Il reumatologo è venuto meno ai compiti spettanti ad un medico esterno consulente di un assicuratore sociale, consistenti nel porre un giudizio sullo stato di salute del peritando e nell’indicare in quale misura ed in quali attività egli è incapace al lavoro come pure nel fornire importanti elementi di giudizio per stabilire quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall’assicurato.
Per il ricorrente la decisione impugnata è in contraddizione con le valutazioni espresse a pagina 8 dal perito. L’UAI è rimasto passivo e non ha predisposto alcuna misura di carattere medico volta a migliorare lo stato di salute dell’assicurato e di permettergli a breve / medio termine di svolgere un’attività lavorativa. Non è stato valutato dall’UAI se l’intervento prospettato dal dr. med. __________ sarebbe stato esigibile dal profilo medico e quindi avrebbe potuto essere imposto all’assicurato oppure se la predetta operazione avrebbe comportato notevoli rischi per la salute del ricorrente e quindi sarebbe stata inesigibile. Neppure è stato ordinato dall’UAI di sottoporre l’assicurato a trattamenti analgesici presso il __________ alfine di ridurre il dolore e permettere all’assicurato di ritornare a svolgere un’attività lavorativa adatta al suo stato di salute. Essendo stato riscontrato dal dr. med. __________ a pag. 8 del referto che la sintomatologia algica persistente attuale contribuisce a ridurre il rendimento lavorativo anche in un’attività adatta allo stato di salute non si poteva esigere sino al 23 gennaio 2014, data di emissione della decisione impugnata, che l’assicurato esercitasse un’attività lavorativa compatibile al suo stato di salute e di conseguenza deve essere assegnata una rendita intera sino almeno al 23 gennaio 2014.
Il perito non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che l’insorgente presenta numerose limitazioni della capacità funzionale, segnatamente nel sollevamento e/o trasporto di carichi pesanti, nella manipolazione di oggetti pesanti, nelle posizioni di lavoro o nelle dinamiche particolari, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi o nel camminare per lunghi tragitti, nel salire e scendere le scale, nonché nello stare in equilibrio / bilanciandosi. A questo proposito il ricorrente fa riferimento alle valutazioni del dr. med. __________. Le limitazioni funzionali devono essere considerate nel loro insieme e non singolarmente. L’interessato può effettuare manipolazioni unicamente di oggetti di precisione leggeri, non può tenere la stessa posizione statica durante tutta la giornata lavorativa, dovendo alternare la posizione seduta a quella eretta e non può sollevare o trasportare pesi superiori a 6 kg.
L’insorgente contesta l’elenco delle attività esigibili indicate nella decisione dalla consulente in integrazione poiché non è stato esaminato dal profilo medico se dette attività possano effettivamente essere svolte tenuto conto degli usuali ritmi di lavoro nonché del fatto che le diverse limitazioni funzionali presentate devono essere considerate nel loro insieme e non singolarmente al fine di esprimere un giudizio sull’effettiva capacità lavorativa residua dell’assicurato. La consulente non ha esaminato se nell’esercizio dell’attività d’operaio generico il ricorrente abbia la possibilità di alternare la posizione seduta a quella eretta come pure di non sollevare o di non trasportare ripetutamente pesi superiori a 6 kg. Analoghe considerazioni valgono pure per l’attività di autista addetto alla distribuzione ed alla consegna di merci a domicilio: non deve essere sottovalutato che detta attività viene svolta preponderantemente in posizione seduta, dovendo l’assicurato guidare il veicolo fornitogli dal datore di lavoro, come pure deve fare delle consegne agli alberghi, ai ristoranti di pane superiori ai 6 kg oppure deve consegnare ai clienti piante di peso superiore ai 6 kg. Contesta pure che l’attività di operaio tuttofare sia esigibile, in quanto detta attività viene svolta prevalentemente in posizione eretta e comporta sovente il sollevare o trasportare oggetti di un peso superiore ai 6 kg. Infine pure l’attività di custode è esigibile per l’assicurato in modo molto limitato e solo nella misura in cui detta attività sia circoscritta ad un singolo stabile e non richieda di dovere camminare per dei tragitti superiori a 500 m. Le suddette attività non sono esigibili dal profilo medico.
Per quanto concerne l’aspetto economico l’insorgente contesta che sia stato considerato un ventaglio sufficientemente ampio di attività leggere esigibili dall’assicurato in un mercato del lavoro equilibrato come stabilito in DTF 110 V 273.
La maggior parte delle attività di produzione o di imballaggio sono ormai automatizzate e i posti in cui un lavoratore si limiti ad attività di controllo della qualità o della produzione sono rari. La consulente in integrazione è stata generica e non ha fornito il nominativo di 6 o 7 ditte che occupano operai generici in attività di solo controllo e senza indicare in che cosa sarebbero consistite dette attività. Anche il numero di posti di lavoro per addetti alla vendita o cassieri presso stazioni di servizio va relativizzato. L’insorgente contesta di aver le capacità per compiere attività amministrative semplici, poiché svolgeva prevalentemente l’attività di magazziniere. Non ha mai svolto attività amministrativa di disponente. Contesta la presenza in Ticino di un ventaglio sufficientemente ampio di ditte nelle quali vi è la possibilità di effettuare l’addetto alla sicurezza, segnatamente quella di controllo degli allarmi, da svolgere in sede. Solo ditte leader, come __________, svolgono queste attività. La consulente non ha fornito il nome di 6 o 7 ditte di questo tipo in Ticino. Ciò vale anche per l’attività di custode, che tranne per poche eccezioni nel settore privato, non esiste più. L’insorgente potrebbe al massimo concepire un’attività di custode o di sorvegliante in un museo, ritenuto comunque che oltre alla scarsità di posti per un simile impiego è abitudine abbinare a detta attività anche la piccola manutenzione dello stabile di pertinenza nonché la sua cura. La consulente in integrazione professionale non ha esaminato questo aspetto ed in particolare se, visto il danno alla salute dell’assicurato, dette mansioni di manutenzione siano esigibili per l’assicurato. Eccezion fatta per i musei siti nelle agglomerazioni non sussiste un mercato equilibrato in Ticino. Per cui l’insorgente contesta che sussista in Ticino un mercato del lavoro equilibrato per le attività lavorative leggere considerate nella querelata decisione, esigibili per l’assicurato, conformemente ai principi posti in DTF 110 V 273. L’UAI ha acriticamente applicato dati statistici per determinare il reddito d’invalido e quindi il tasso d’invalidità senza esaminare a priori se vi sia in Ticino un mercato equilibrato del lavoro per le professioni leggere e ripetitive indicate nella querelata decisione. Questo modo di procedere è lesivo dell’art. 8 Cost. fed., ossia del principio della parità di trattamento.
L’assicurato contesta pure i dati economici posti alla base della decisione impugnata.
Applicare una riduzione del 5% dal reddito da invalido costituisce una crassa violazione del potere di apprezzamento. L’interessato deve svolgere un numero maggiore di pause rispetto ad un lavoratore sano e quindi il suo rendimento è inferiore. Inoltre il dr. med. __________ ha attestato che l’insorgente ha una capacità funzionale ridotta nel sollevare e/o trasportare carichi tra i 6 ed i 10 kg. Di conseguenza deve essere considerata una riduzione del reddito da invalido per motivi sociali nella misura del 10%. Complessivamente occorre prendere in considerazione una riduzione del 25%, composta di 5% per le pause maggiori, 10% per la minore retribuzione per le attività leggere, 5% per mancanza di conoscenze delle nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro, 5% per la scarsa scolarizzazione e la mancata conoscenza della seconda lingua nazionale e/o dell’inglese.
Ciò comporta un reddito da invalido di fr. 23'304. Ritenuto inoltre che nella Svizzera tedesca gli stipendi per un responsabile del magazzino sono almeno del 20% superiori rispetto a quelli versati in Ticino vi è un gap del 20% e pertanto s’impone di tenerne conto nella misura del 15% (20%-5%). Il gap salariale è un fatto notorio che sussiste indipendentemente dalla circostanza che l’interessato abbia fatto o meno delle ricerche di lavoro per trovare un’attività meglio remunerata. Aver omesso di applicare il gap costituisce una violazione dell’art. 8 Cost. fed. L’assicurato presenta quindi un tasso d’invalidità del 68.55%.
Infine, il ricorrente rileva che l’UAI non ha esaminato se l’assicurato può svolgere delle attività leggere nei grandi magazzini. Un altro assicurato impiegato al magazzino ed alla vendita consegue presso __________ lavorando al 50% un reddito annuo lordo di fr. 48'620. L’interessato potrebbe pertanto conseguire un reddito di fr. 49'400 (3'800 X 13) in attività leggere come quella di impiegato di vendita in Svizzera presso __________, __________, __________ e __________ oppure presso le edicole __________ (cfr. www.__________).
Quindi il reddito da invalido ammonta a fr. 24'700 nel caso concreto per un grado d’invalidità del 61,22%.
1.4. Con risposta del 4 aprile 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI). Il 24 aprile 2014 l’amministrazione ha prodotto una valutazione del dr. med. __________ che ha precisato l’evoluzione della capacità lavorativa in attività adeguate, in precedenza non espressa, con inizio dell’incapacità lavorativa al 50% dal 25 gennaio 2013. L’SMR ha rettificato l’indicazione posta nel precedente rapporto ed il diritto alla mezza rendita va anticipato al 1° maggio 2013 e non già al 1° agosto 2013, ossia tre mesi dopo il miglioramento costatato il 25 gennaio 2013 (doc. VIII).
1.5. Il 7 maggio 2014 l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 10 aprile 2014 del dr. med. __________ (doc. X), in seguito alla quale l’UAI si è riconfermata nella sua risposta (doc. XIV).
1.6. Il 28 maggio 2015 l’insorgente ha prodotto una nuova valutazione del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc.XVI). Chiamata ad esprimersi in merito l’amministrazione ha rilevato che il dr. med. __________ ritiene necessario sottoporre le nuove valutazioni al dr. med. __________ ma che l’insorgente non ha prodotto la TAC effettuata recentemente e quindi per poter eventualmente chiedere al perito una presa di posizione è necessario richiedere il referto. L’UAI rileva comunque che la modifica dello stato di salute è posteriore all’emissione della decisione impugnata (doc. XVIII).
1.7. Il 3 luglio 2014 il ricorrente ha affermato di non ravvedere ostacolo alcuno a trasmettere in visione al dr. med. __________ la TAC realizzata il 16 maggio 2014 presso la Clinica __________ di __________ ed ha autorizzato l’UAI a rivolgersi al dr. med. __________ e/o all’__________ per ottenere la menzionata TAC (doc. XX).
1.8. Il 28 ottobre 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto all’insorgente, con copia all’amministrazione, di trasmettere all’UAI la TAC del 16 maggio 2014, nonché i rapporti del dr. med. __________ del 26 maggio e del dr. med. __________ del 22 maggio 2014 (doc. XXII).
1.9. Il 24 novembre 2014 il TCA ha domandato all’UAI se la documentazione che l’avv. RA 1 è stato invitato a trasmettere all’amministrazione è stata sottoposta al perito e se quest’ultimo si è già espresso in merito (doc. XXIII). Il 26 novembre 2014 l’amministrazione ha affermato di non aver ricevuto la TAC (doc. XXIV). Il 27 novembre 2014 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre quanto richiesto (doc. XXV). Il 9 dicembre 2014 l’assicurato ha inviato all’amministrazione il CD della TAC lombare realizzata il 16 maggio 2014 (doc. XXVII).
1.10. Il 19 dicembre 2014 l’UAI ha prodotto la presa di posizione del 15 dicembre 2014 del dr. med. __________ e del 19 dicembre 2014 del medico SMR, dr. med. __________, che si riconfermano nelle precedenti valutazioni (doc. XXX).
1.11. Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito (doc. XXXI), dopo aver chiesto (doc. XXXII) ed ottenuto (doc. XXXIII), una proroga, il ricorrente il 26 gennaio 2014 ha prodotto due ulteriori certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________ (doc. XXXIV), trasmessi all’UAI per conoscenza (doc. XXXV).
in diritto
In ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una grave violazione del diritto di essere sentito poiché le valutazioni del dr. med. __________ del 23 maggio 2013 non sarebbero state sottoposte al perito, dr. med. __________ e perché nell’ambito della valutazione peritale non sarebbe stato messo nelle condizioni di poter partecipare all’istruttoria segnatamente di porre quesiti mirati al reumatologo come prevede la DTF 137 V 210.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In concreto la censura del ricorrente circa l’assenza, rispettivamente la carenza di motivazione relativamente alle considerazioni del dr. med __________, FMH neurochirurgia, va respinta.
L’amministrazione ha infatti valutato il referto del 23 maggio 2013 dello specialista, dopo averlo sottoposto al vaglio del proprio medico SMR (doc. AI 89-1). L’amministrazione ha precisato che “dopo accurato esame, il SMR conclude indicando che si tratta di un diverso apprezzamento della capacità lavorativa del Dr. med. __________ rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________, per cui le differenze riscontrate sono riconducibili ad una diversa interpretazione di fatti sostanzialmente immutati” (doc. AI 103-27).
Per cui, l’UAI, seppur in modo succinto, ha indicato le ragioni per le quali le valutazioni del dr. med. __________ non erano atte a sovvertire la perizia del dr. med. __________.
Il ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla al TCA, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le sue censure (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2).
La critica ricorsuale, che sembra semmai rivolta al valore probatorio delle motivazioni espresse dal medico SMR, di cui si dirà in seguito, va pertanto respinta.
L’interessato sostiene inoltre che non gli sarebbe stata data la possibilità di essere coinvolto nell’istruttoria peritale segnatamente per quanto concerne l’inoltro di domande conformemente a quanto previsto dalla DTF 137 V 210.
Questo TCA evidenzia che al fine di assicurare una procedura amministrative e di ricorso equa in DTF 137 V 210 al consid. 3 il TF ha stabilito alcuni principi (diritto di partecipazione, diritto ad una decisione incidente soggetta a ricorso, ecc.) e raccomandazioni aventi quali scopo di definire uno standard uniforme per le perizie pluridisciplinari dei SAM (cfr. DTF 139 V 496 consid. 4.1). La giurisprudenza ha precisato che, con l’eccezione dell’attribuzione aleatoria delle perizie, questi principi valgono per analogia anche per le perizie bi e monodisciplinari (DTF 139 V 349) e si applicano anche agli altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati dalla medesima problematica (DTF 138 V 318).
In concreto con scritto del 27 febbraio 2013 l’UAI ha informato l’insorgente che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico reumatologico presso il dr. med. __________ il 15 aprile 2013, ha allegato le domande che intendeva sottoporre al perito e gli ha concesso un termine di 10 giorni per, tra l’altro, proporre domande supplementari (doc. AI 54-1/2 e 55-1). Il 10 aprile 2013 l’interessato ha scritto all’UAI chiedendo di accelerare la procedura e facendo riferimento al fatto che il 15 aprile 2013 sarebbe stato visitato dal dr. med. __________ (doc. AI 56-1).
L’insorgente è pertanto stato correttamente coinvolto nell’istruttoria peritale.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
2.4. Nel caso di specie l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia, medicina interna, il quale, in data 15 aprile 2013 ha visitato l’insorgente e redatto il referto.
Il perito dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica e sociale, i dati soggettivi dell’assicurato, le constatazioni oggettive e la valutazione, ha posto la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, esiti da decompressione neurochirurgica L4/L5, fusione L4-L5 e stabilizzazione con approccio posteriore da L1 a S1, il 20.6.2011, esiti da rimozione delle viti L1 a sinistra e S1 bilateralmente, il 6.8.2012, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare, scoliosi destro convessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità; di sindrome cervicovertebrale cronica recidivante in protrazione del capo e periaartropartia omero scapolare con sintomatologia di attrito a destra.
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione lo specialista ha affermato:
" (…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%; la diminuzione del rendimento menzionata potrebbe venire a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto a un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati.
Tenendo conto dei limiti funzionali e di carico descritti nell’allegato, della sintomatologia algica persistente lamentata, è giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico curante a decorrere dal 25.1.2013; ovviamente, ad un trattamento analgesico proporzionato, vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nella sua ultima attività lavorativa.” (doc. AI 57-10)
Il 18 aprile 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato questa valutazione, precisando che l’assicurato è totalmente incapace al lavoro nella sua precedente professione dal 25 gennaio 2013, mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è incapace al lavoro al 50% dal 16 aprile 2013.
Il 23 maggio 2013 il dr. med. __________, FMH neurochirurgia, ha affermato:
" (…)
J’ai rencontré M. RI 1 le 22.04.2013 à mon cabinet de __________ où j’ai visionné le CT-scan qui avait été réalisé le 26.03.2013.
Malgré un examen neurologique dans les limites de la norme et l’absence de déficit sensitivomoteur, M. RI 1 est fortement invalidé par cette situation de lombalgies. Il n’est pas étonnant effectivement que cette situation soit extrêmement invalidante au vu du dernier CT-scan réalisé qui met en évidence l’absence de fusion dans le segment L4-L5, la présence d’une dégénérescence gazeuse au niveau du segment L5-S1 et donc un status postopératoire complexe qui nécessitera hélas une révision chirurgicale ultérieure à court terme.
La présence d’une pseudo-arthrose dans le segment L4-L5 et des altérations majeures au niveau du rachis laissent envisager la nécessité d’une intervention plus compliquée qui devrait être réalisée dans un délai relativement court.
Actuellement, il est donc impossible que M. RI 1 puisse reprendre son activité professionnelle même à 50% ceci sur la base du dernier examen réalisé." (doc. 68-1)
Questo certificato non ha modificato la valutazione del medico SMR (doc. AI 67-1).
Il 14 novembre 2013 il dr. med. __________, dopo aver visitato l’insorgente, ha affermato:
" (…)
Ho preso visione dell’esame TAC lombare che è stato realizzato il 7.11.2013 presso la Clinica __________ di __________.
All’esame clinico ho riscontrato una contrattura della muscolatura paravertebrale significativa, come già in precedenze segnalato.
La sintomatologia dolorosa lombare è in relazione alla mancata fusione del segmento L5-S1 e una microinstabilità in uno stato dopo stabilizzazione e fusione da L2 fino a S1 e rimozione del materiale di osteosintesi in S1.
Valutazioni e proposte terapeutiche
Il persistere di un quadro lombalgico che impedisce una ripresa dell’attività professionale, anche in misura molto parziale, è un fatto assolutamente scontato considerata l’evoluzione dell’esame TAC. In verità questo esame TAC mette in evidenza il persistere si una discopatia L5-S1 che richiederebbe un intervento chirurgico di revisione, di stabilizzazione e di fusione con un intervento chirurgico di osteosintesi che coinvolge anche il sacro e l’osso iliaco.
Questa procedura chirurgica ovviamente non garantisce una ripresa dell’attività professionale.
In questo contesto mi permetto di segnalare che l’incapacità di lavoro è completa ed il persistere di un quadro clinico algico porta inevitabilmente a una cronicizzazione dei disturbi rendendo anche sotto il profilo psicologico la situazione fragile.” (doc. AI 94-1)
Il 20 novembre 2013 il dr. med. __________, specialista FMH medicina generale, ha affermato:
" (…)
Le posso tuttavia confermare che la valutazione del Dr. __________ mi pare corretta sul piano teorico/assicurativo non riscontrando contraddizioni evidenti nel suo referto peritale sul piano medico/oggettivo. Come spesso avviene il questi casi la realtà della vita quotidiana si discosta da quella medico/teorica.
Personalmente ritengo il Signor RI 1 non più in grado di svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500m.
Tutte queste condizioni di lavoro possono scatenare una ricaduta che determina senz’altro una lunga incapacità lavorativa. Egli ha bisogno di avere la possibilità sul posto di lavoro di effettuare pause o esercizi di rilassamento antalgico al bisogno, situazione difficilmente realizzabile nella realtà lavorativa odierna.
Il paziente mi consulta regolarmente a intervalli di 2-3 mesi accusando dolori nella regione lombo-sacrale irradianti alle gambe, dolori che lo invalidizzano per varie settimane malgrado adeguate misure medicamentose antalgiche e fisioterapiche. La grave discopatia cronica degenerativa di cui lui è affetto, l’esito negativo dell’intervento neurochirurgico del 06.2011 associato alle conseguenti ripercussioni negative sull’apparato muscolare e non da ultimo la sconsigliata ulteriore operabilità rendono il paziente molto fragile e difficilmente collocabile nel mondo del lavoro.
Sul piano psicologico il paziente presenta senz’altro degli aspetti di scoraggiamento e pensieri leggermente negativi specialmente nelle fasi di riacutizzazione dei dolori, disturbi comunque di modica entità e consoni alla sua situazione, quest’ultimi mai necessitanti di farmacoterapia o di valutazione specialistica psichiatrica."
(doc. AI 94-2)
Il 7 aprile 2014 il perito, dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, ha preso posizione sul referto del 14 novembre 2013 del dr. med. __________ e della TAC della colonna lombare del 7 novembre 2013, affermando tra l’altro:
" (…)
Mettendo dunque a confronto quanto oggettivamente noto il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013, con i dati oggettivi ora prodottimi, non riconosco cambiamenti di rilievo, atti a modificar la mia valutazione della capacità funzionale e di carico residua e quindi la valutazione della sua capacità lavorativa dell’assicurato espressa nel documento peritale in questione.
Con lo scritto del 31.3.2014, mi chiede anche una precisazione in merito all’evoluzione della capacità lavorativa in attività adatta dell’assicurato (evoluzione dall’inizio della IL del 19.5.2011, evoluzione dello stato di salute da maggio 2011 al momento della perizia); in merito posso affermare che è giustificata un’inabilità lavorativa totale al 100% per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 19.5.2011 fino al 24.1.2013, questo per gli interventi neurochirurgici subiti al rachide lombare ed i relativi periodi riabilitativi postoperatori necessitati; successivamente, per l’ultima attività lavorativa espletata, di magazziniere, con il mansionario descritto al capitolo “anamnesi sociale” della perizia (pagina 4), è giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico curante a partire dal 25.1.2013, anche se, come scritto nella valutazione peritale del 15.4.2013, ad un trattamento analgesico proporzionato, vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nell’attività lavorativa abituale. D’altro canto, in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, sempre a partire dal 25.1.2013, abile al lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, calo del rendimento che verrebbe a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013.
In merito a quanto discusso sopra, ricorderemo che nei dati anamnestici (pagina 3 della valutazione peritale del 15.4.2013) figura che il neurochirurgo curante Dr. __________, riteneva l’assicurato abile all’attività professionale, a partire dal 7.1.2013 nella misura del 100% con limitazioni che riguardavano esclusivamente il sollevamento pesi superiori ai 20 kg." (doc. VIII/2)
Il medico SMR, dr. med. __________, il 22 aprile 2014 ha confermato quanto sopra (doc. VIII/3).
Il 10 aprile 2014 il dr. med. __________ ha riassunto la storia clinica del ricorrente, rammentando che “fu sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione e fusione da L1 a L5 nel contesto di una radicolopatia e di lombalgie croniche. L’intervento chirurgico citato purtroppo portò a un insuccesso nel senso della persistenza di un quadro lombalgico associato anche a una lisi intorno alle viti di L2 e L5. Successivamente un intervento chirurgico nell’agosto del 2012 ha comportato la rimozione di queste viti che erano instabili nella struttura ossea. La procedura chirurgica si è rivolta senza complicazioni ma rimane particolarmente invalidante il quadro algico della schiena e negli arti inferiori”. Lo specialista sostiene che “questo impedisce al paziente di riprendere l’attività professionale in modo anche parziale e quindi ribadisco che sarebbe fortemente consigliato che il paziente si orientasse verso un intervento chirurgico di revisione della stabilizzazione, cioè di estensione della regione sacro-iliaca fino a TH10. Seppur questo intervento limitativo nel senso del movimento, avrebbe comunque delle prospettive di miglioramento della sintomatologia dolorosa algica lombare” (doc. G).
Il 19 maggio 2014 il dr. med. __________ ha evidenziato che il referto del 10 aprile 2014 del dr. med. __________ non contiene nuovi elementi medico-clinici rispetto alla documentazione precedente e che “in assenza di una modifica dello stato di salute si confermano le conclusioni della valutazione peritale” (doc. XIV/1).
Il 22 maggio 2014 il dr. med. __________ ha affermato che “nel frattempo le condizioni generali di salute del paziente sono cambiate”, che è stata eseguita una nuova TAC e che l’interessato non è più in grado di “svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500 m. pertanto a mio avviso egli è da ritenersi inabile al lavoro al 100% fino a quando non sarà effettuato un intervento di revisione e stabilizzazione lombare come descritto nello scritto del Dr. __________ del 14.11.2013. Esprimo i miei dubbi sul fatto che anche dopo questo consigliato intervento la capacità lavorativa possa migliorare in maniera determinante” ed ha ritenuto severa la valutazione del perito (doc. XVI/2).
Il 26 maggio 2014 il dr. med. __________, dopo aver visitato il 24 maggio 2014 l’interessato e sulla base di una TAC eseguita il 16 maggio 2014 ha affermato:
" (…)
Clinicamente possiamo obiettivare neurologicamente l’assenza di deficit ma persiste ancora un quadro clinico di contrattura della muscolatura paravertebrale sinistra; in particolare la mobilità del rachide è molto limitata, la distanza dita-suolo è di 40 cm, la contrattura della muscolatura paravertebrale soprattutto a sinistra impedisce i movimenti di rotazione e di flesso-estensione del tronco.
Il paziente rileva anche una sintomatologia dolorosa situata nella giunzione lombo-sacrale o nell’articolazione sacro-iliaca. Si tratta di un dolore che evoca una patologia probabilmente di tipo articolare.
Non vi sono alterazioni a carico delle anche, né alterazioni della mobilità nell’articolazione del coxo femorale e delle ginocchia.
L’esame neurologico è nei limiti della norma, con la diminuzione del riflesso achilleo.
Ho fatto compilare al signor RI 1 l’indice di disabilità Oswestry (…). Nella scala compilata in data odierna il paziente soggettivamente presenta un punteggio di 58% che corrisponde a una disabilità severa (da 41 a 60%) e pertanto questo corrisponde pienamente all’evoluzione del caso da un punto di vista clinico e a quanto viene riportato poi verbalmente del signor RI 1.
Per quello che riguarda l’esame TAC, si nota la fusione ossea avvenuta nei segmenti 4-5 e 3-4 ma anche una mancata correzione della bilancia coronale con una curvatura convessa verso la sinistra della regione lombare e anche una mancata correzione soprattutto del bilancio sagittale con un angolo di lordosi che non è mantenuto e che grossolanamente sulla radiografia in piedi risulta essere di ca. 30° con quello che si definisce appunto un flat-back.
Pertanto la valutazione effettuata in merito alla ripresa dell’attività professionale è smentita dalle osservazioni attuali che testimoniano invece di un’evoluzione clinica sfavorevole, quindi il caso non può essere considerato come chiuso e ritengo che attualmente l’inabilità lavorativa è dell’ordine del 70% con un rendimento inferiore al 50%." (doc. XVI/1)
Il 15 dicembre 2014 il dr. med. __________, ha affermato che:
" (…)
A distanza di giorni dalla data di redazione dello scritto del Dr. __________ all’attenzione dell’avvocato RA 1,il signor RI 1 compilava in data 24.5.2014, l’”owestry disability index” (ODI) in versione 2.0; si tratta di un questionario che ricalca il vissuto del dolore dell’assicurato associato ai limiti funzionali da lui percepiti; di questi aspetti ero già in gran parte a conoscenza al momento della valutazione peritale del 15.4.2013, integrando i dati soggettivi nella valutazione della capacità funzionale e di carico residua, tenendo tuttavia soprattutto conto dei dati oggettivi presentati.
Il giorno della stesura dell’ “owestry disability index” del 24.5.2014, l’assicurato veniva pure rivisto dallo specialista FMH in neurochirurgia Dr. __________ il quale in data 26.5.2014 scriveva all’avvocato RI 1 di __________; a quel momento lo specialista in neurochirurgia annotava un esame clinico analogo a quello documentato nella valutazione peritale del sottoscritto del 15.4.2013 con mobilità del rachide lombare altamente limitata; a quel momento il Dr. __________ misurava una distanza dita-suolo anteriore a 40 cm; il sottoscritto il 15.4.2013 misurava 48 cm (quindi una distanza superiore), di conseguenza la mobilità del rachide lombare non risultava peggiorata; anche durante la visita presso il Dr. __________ del 24.5.2014, l’assicurato lamentava dolori lombari caudali, appunto nella giunzione lombosacrale; il Dr. __________ affermava che l’esame neurologico era nei limiti della norma. A quel momento il Dr. __________ disponeva della TAC della colonna lombare del 16.5.2014, che aveva dato gli esiti sopramenzionati, già noti al momento della TAC precedente del 7.11.2013; i disturbi statici discussi dal Dr. __________, nel suo rapporto del 26.5.2014, risultavano pure già noti durante l’esame peritale del 15.4.2013.
Il Dr. __________, sempre rivolgendosi all’avvocato RA 1, legale dell’assicurato, in conclusione del suo rapporto del 26.5.2014, scriveva: “Pertanto la valutazione effettuata in merito alla ripresa dell’attività professionale è smentita dalle osservazioni attuali che testimoniano invece di un’evoluzione clinica sfavorevole, quindi il caso non può essere considerato come chiuso e ritengo che attualmente l’inabilità lavorativa è dell’ordine del 70% con un rendimento inferiore al 50%”.
A mio avviso il Dr. __________, con quest’ultima affermazione, non distingue se l’inabilità lavorativa da lui considerata faccia riferimento all’ultima attività espletata come magazziniere, oppure ad un’attività adatta allo stato di salute. In questo contesto va pure detto che dopo la mia valutazione peritale 15.4.2013 ritenevo l’assicurato, in qualità di magazziniere, inabile al lavoro in misura totale del 100% a partire dal 25.1.2013, pur ammettendo che ad un trattamento analgesico proporzionato vi sarebbero state, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nell’attività lavorativa abituale; va inoltre osservato che pure il sottoscritto, riteneva l’assicurato, il 15.4.2013, in un’attività adatta allo stato di salute, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, dal 25.1.2013.
Considerando tutti i dati oggettivi finora acquisiti e dopo l’ultima valutazione peritale del 15.4.2013, posso affermare che lo stato di salute dell’assicurato non è sostanzialmente mutato a tal punto da modificare la capacità funzionale e di carico residua da me profilata il 15.4.2013; la valutazione della capacità lavorativa in attività solita rispettivamente adatta allo stato di salute, ritenuta il 15.4.2013, è dunque tuttora valida” (doc. XXX/1)
Con scritto del 26 gennaio 2015 il dr. med. __________, dopo aver visitato l’insorgente, ha affermato:
" (…)
Come già affermato in precedenza, il quadro clinico è persistente e incompatibile con la sua attività professionale, ma con qualsiasi altra attività professionale deve essere ritenuto inabile al 100% in relazione alle importanti lombalgie e alla presenza di un riassorbimento osseo intorno alle viti di stabilizzazione dell’impianto lombo-sacrale che è stato posizionato.
Effettivamente gli esami per immagini mettono in evidenza una zona di riassorbimento osseo che testimonia di una mancata tenuta dell’impianto e pertanto questo risulta essere in relazione con la sintomatologia dolorosa accusata dal paziente soprattutto nei cambiamenti di posizione.
Un’attività professionale in questo contesto è improponibile” (doc. XXXIV/1)
Il 16 gennaio 2015 il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Le posso confermare che lo stato di salute legato alla problematica alla colonna vertebrale del Signor RI 1 resta immutato rispetto al mio precedente rapporto del 22.05.2014.
Il Signor RI 1 continua ad non essere più in grado a svolgere lavori che richiedano sforzi fisici già modici, o lavori che richiedono una prolungata posizione statica, o lavori nei quali si può verificare la condizione in cui egli è sottoposto a dei movimenti improvvisi, o lavori su terreni sconnessi, o lavori dove egli deve camminare per tragitti superiori a 500 m. Egli è da ritenersi ancora inabile al lavoro al 100% fino a quando non sarà effettuato l’intervento di revisione e stabilizzazione lombare come descritto nello scritto del Dr. __________ del 14.11.2014” (doc. XXXIV/2)
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 15 aprile 2013 (doc. AI 57-1 e seguenti), confermata dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________ e che ha, in particolare, concluso che l’insorgente, totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di magazziniere, è capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni ivi descritte, con una diminuzione del rendimento del 50%.
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.
Al referto va attribuita piena forza probante.
2.7. L’interessato contesta le valutazioni del dr. med. __________ producendo alcuni referti del dr. med. __________, FMH neurochirurgia e del dr. med. __________, FMH medicina generale.
Va qui innanzitutto rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
In concreto le valutazioni del dr. med. __________ e del dr.med. __________, nella misura in cui si basano su visite ed esami effettuati successivamente al 23 gennaio 2014, non vanno prese in considerazione per l’esito della procedura in esame.
Del resto, come si vedrà qui di seguito, in ogni caso, i due specialisti non apportano elementi oggettivi atti a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________ e dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.
2.8. Il certificato del 23 maggio 2013 del dr. med. __________ (doc. AI 65-1) non è d’aiuto al ricorrente, poiché fornisce un giudizio diverso circa la capacità di lavoro dell’assicurato sulla base dei medesimi esami presi in considerazione dal dr. med. __________. Il referto si esaurisce in una descrizione dell’esito della TAC del 26 marzo 2013, già presa in considerazione dal perito (cfr. doc. AI 57-3 “[…] il 26.3.2013 il neurochirurgo curante richiedeva una TAC della colonna lombare da L1 a S1: si descrivevano […]”) e dello status postoperatorio complesso, di cui il dr. med. __________ era ben cosciente (cfr. doc. AI 57-2 “anamnesi personale”), che potrebbe implicare ulteriori interventi chirurgici a corto termine.
Neppure il successivo esame lombare del 7 novembre 2013, discusso dal dr. med. __________ nel certificato del 14 novembre 2013 (doc. AI 94-1) può sovvertire le convincenti valutazioni del dr. med. __________, poiché, come rilevato dal medesimo perito in data 7 aprile 2014 (doc. VIII/2), mettendo a confronto quanto oggettivamente noto il 15 aprile 2013 con i dati oggetti evinti dalla TAC del 7 novembre 2013, non emergono cambiamenti di rilievo tali da poter modificare la valutazione della capacità funzionale e di carico residua e di conseguenza la valutazione della capacità lavorativa.
Infatti dall’esame del 7 novembre 2013 emerge (cfr. doc. VIII/2):
" esame eseguito mediante scansioni assiali e completato con ricostruzioni multiplanari. Immagini poste a confronto con precedente esame eseguito in data 02.07.2012. Si rilevano gli esiti di stabilizzazioni vertebrali con viti transpeduncolari a livello del tratto L1-L5. Le viti appaiono posizionate regolarmente in assenza di evidenti conflitti foraminali. Presenza di dispositivo. Intersomatico a livello L4-L5. Immodificato rispetto alla precedente indagine. Rimozione delle viti a livello di S1 con rimaneggiamento osseo per esiti chirurgici in corrispondenza della lamina posteriore destra. A tale livello si apprezzano condizioni di sofferenza della articolazioni interapofisarie con dimorfismo in esiti dell’articolazione di destra. Si apprezzano contestualmente fenomeni ex-vacuo discale con riduzione in ampiezza dei forami di coniugazione bilateralmente in accordo a discopatia. Presenza di alterazione della muscolatura para-vertebrale con verosimile tessuto fluido almeno in parte cicatriziale localizzato nel contesto della muscolatura a livello L5/S1. conclusioni: 1. presenza di esiti di stabilizzazione vertebrale mediante viti transpeduncolari. 2. Rimozione delle viti a livello di S1 con raccolta fluida a livello della muscolatura para-vertebrale bilaterale. 3 Alterazione del disco con protrusione che determina riduzione in ampiezza dei forami. 4. Alterazione dell’articolazione faccettaria destra in esiti chirurgici con laminectomia posteriore destra.”
Il 26 marzo 2013 la TAC aveva avuto l’esito seguente (doc. VIII/2):
" Esiti di stabilizzazione della rachide lombare da L1 sino a L5 con fissazione transpenducolare e protesi discale L4-L5. Esiti di emilaminectomia destra L5 ed L4. Esiti di asportazione della vite transpenducolare sn L1 e di rimozione delle viti di stabilizzazione in corrispondenza di S1. Mezzi di sintesi correttamente posizionati, integri, in sede. Spazio L1-L2: modesto bulging discale circonferenziale, non stenosi canalari o foraminali. Spazio L2-L3: manifestazioni osteocondrosiche da ernie di Schmorl. Protrusione discale medio-laterale destra, non stenosi canalari o foraminali. Spazio L3-L4: reperti di normalità. Spazio L4-L5: esiti di protesizzazione discale. Non evidenti stenosi canalari o foraminali. Spazio L5-S1: degenerazione del disco intersomatico. Protrusione discale circonferenziale con contatto disco-radicolare intraforaminale bilaterale e stenosi ossea foraminale sn. Contatto disco-radicolare sull’origine della radice S1 destra. Conclusioni: Esiti di stabilizzazione del rachide lombare e protesi discale L4-L5. protrusione circonferenziale L5-S1 con contatto disco-radicolare intraforaminale bilateralmente e contatto sull’origine della radice S1 destra.”
In presenza di una situazione valetudinaria sostanzialmente stabile, non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali (doc. VIII/2). Le considerazioni del 14 novembre 2013, del dr. med. __________, come quelle del 23 maggio 2013, sono un diverso apprezzamento delle conseguenze sulla capacità lavorativa delle patologie di cui è affetto l’insorgente e non evidenziano un peggioramento dello stato di salute.
Quanto al certificato del dr. med. __________ del 20 novembre 2013 (doc. AI 94-2), basti qui rammentare da una parte che, a differenza del dr. med. __________, il curante non è specialista nella materia che qui interessa (reumatologia e neurochirurgia), ma in medicina generale (cfr. anche doc. 94-2:“non entro in materia in maniera dettagliata alle sue molteplici domande poiché non rientrano nel mio campo di conoscenza così particolareggiato in questo ambito reumatologico/neurochirurgico, essendo un argomento ormai diventato troppo specialistico per un medico generico”), e dall’altra che ha ritenuto corretta la valutazione peritale (doc. 94-2: “Le posso tuttavia confermare che la valutazione del Dr. __________ mi pare corretta sul piano teorico/assicurativo non riscontrando contraddizioni evidenti nel suo referto peritale sul piano medico/oggettivo. Come spesso avviene il questi casi la realtà della vita quotidiana si discosta da quella medico/teorica”). Anche il dr. med. __________, come il dr. med. __________, ha accertato un grado d’incapacità lavorativa diverso, ma si è fondato sugli stessi parametri a disposizione del perito.
Il 10 aprile 2014 il dr. med. __________ ha riassunto le operazioni e gli interventi subiti dall’interessato ed ha ribadito la necessità di procedere ad un intervento di stabilizzazione, cioè di estensione della regione sacro-iliaca fino a TH10, senza tuttavia apportare alcun elemento di novità (doc. X/G).
I successivi referti del dr. med. __________ del 26 maggio 2014 (XVI/H1) e del 26 gennaio 2015 (XXXIV/I1), nonché quelli del dr. med. __________ del 22 maggio 2014 (XVI/H2) e del 16 gennaio 2015 (XXXIV/I2), si fondano su esami e visite eseguite successivamente all’emissione della decisione impugnata e dunque, di principio, non possono modificare l’esito della presente procedura. Del resto, il perito, dr. med. __________, il 15 dicembre 2014 (doc. XXX/1) ha comunque potuto escludere un peggioramento dello stato di salute, essendo anche in questo caso, gli esiti della TAC del 16 maggio 2014 e degli esami della visita del 24 maggio 2014, sovrapponibili a quanto già potuto accertare in precedenza. Il perito evidenza ad esempio che la mobilità del rachide lombare costatata dal dr. med. __________ il 24 maggio 2014 (distanza dita-suolo 40 cm) non era peggiore di quella accertata al momento della visita peritale (48 cm) e che l’”oswatry disability index” (ODI) compilato in versione 2.0 il medesimo giorno è un questionario che ricalca il vissuto del dolore dell’assicurato associato ai limiti funzionali da lui percepiti e che di questi aspetti il dr. med. __________ era già in gran parte a conoscenza, avendoli integrati nei dati soggettivi del referto del 15 aprile 2013 (doc. XXX/1). Non va poi dimenticato che la specialista in radiologia, dr.ssa __________, attiva presso la __________ di __________, ha affermato, circa la TAC eseguita il 16 maggio 2014, che “l’odierno controllo appare pressoché sovrapponibile rispetto alla precedente indagine del 7.11.2013 eseguita in questa sede e visionata. (…) Le viti di stabilizzazione presentano un decorso e posizionamento immodificato senza segni TC di riassorbimento osseo. Immodificati gli esiti del pregresso intervento di rimozione di viti di stabilizzazione nel contesto dell’emisoma sinistro di L1 e nel contesto di Sa. Pressoché immodificati anche i restanti reperti (…)” (doc. XXX/1).
Il perito evidenzia che i disturbi statici discussi dal Dr. med. __________ il 26 maggio 2014 erano già noti durante l’esame peritale del 15 aprile 2013.
Non vi sono pertanto stati peggioramenti di rilievo atti a modificare il grado d’incapacità lavorativa attestati dal perito.
D’altra parte il certificato del 22 maggio 2014 del dr. med. __________, non contiene elementi medici oggettivi che possano far concludere per una diversa capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Il generalista afferma che le condizioni generali di salute sono cambiate ed hanno richiesto una nuova valutazione tramite una TAC effettuata il 16 maggio 2014 di cui non dispone copia. Tuttavia, dal citato esame, come visto, emerge semmai una stabilità dello stato valetudinario dell’insorgente. Inoltre il curante, pur affermando che l’assicurato va considerato inabile al lavoro al 100% fino all’intervento di revisione e stabilizzazione lombare non precisa se l’incapacità concerne solo la precedente attività, per la quale anche il perito lo ritiene completamente inabile, oppure anche attività leggere e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte.
Del resto il dr. med. __________ ha poi affermato che “non posso esprimermi sui parametri assicurativi di incapacità lavorativa applicati” dal perito “in base alle linee direttive vigenti poiché terreno a me non conosciuto ma ritengo la sua valutazione soggettivamente severa a scapito del mio paziente” (doc. H2).
Infine i certificati del 16 gennaio 2015 (doc. I2) del dr. med. __________ e del 26 gennaio 2015 (doc. I1) del dr. med. __________, a prescindere dalla circostanza, già più volte evidenziata, che, di principio, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 23 gennaio 2014 (doc. A; cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a), ritenuto che eventuali peggioramenti intervenuti successivamente vanno semmai fatti valere nell’ambito di un’altra procedura, oltre a fondarsi su quanto successo dopo la decisione impugnata, e dunque non essere utili per le presente procedura, non sono comunque d’aiuto al ricorrente. Il dr. med. __________ conferma che “lo stato di salute legato alla problematica alla colonna vertebrale” del ricorrente “resta immutato rispetto al mio precedente rapporto del 22.05.2014” (doc. I2), mentre il dr. med. __________ ribadisce che il quadro clinico è persistente ed incompatibile con la sua attività professionale, aggiungendo, tuttavia sulla base di una visita del 26 gennaio 2015, ossia su dati ben posteriori a quelli che determinano il limite temporale entro il quale il Giudice delle assicurazioni sociali deve fondarsi per valutare la correttezza della decisione impugnata, che anche in attività leggere l’interessato è incapace al lavoro al 100%.
A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni della perizia reumatologica del dr. med. __________, del 15 aprile 2013 (doc. AI 57-1), completa, motivata, convincente e priva di contraddizioni, che conclude per un’incapacità lavorativa completa nella precedente attività ed una capacità al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%. A questo proposito la censura della ricorrente secondo cui la decisione impugnata sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal perito a pag. 8 va disattesa.
L’insorgente fa riferimento al seguente passaggio: “l’assicurato verrà prossimamente valutato dal suo neurochirurgo curante Dr. __________ di __________, il quale definirà l’ulteriore procedere terapeutico. Qualora la rivalutazione neurochirurgica non dovesse sfociare in un reintervento neurochirurgico, bisognerà convincere l’assicurato dell’utilità di un trattamento analgesico adeguato, da instaurare in collaborazione con __________, dato che la sintomatologia algica persistente attuale, contribuisce a ridurre il rendimento lavorativo anche in attività adatta allo stato di salute”.
Ora, la circostanza che l’interessato può lavorare ma con una diminuzione del rendimento è stata inglobata nella valutazione della capacità lavorativa in attività leggere, poi ripresa dall’amministrazione in sede di decisione. Infatti, il dr. med. __________ ha affermato che “in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%; la diminuzione del rendimento menzionata potrebbe venire a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati” (doc. AI 57-8). Prendendo in considerazione una diminuzione del rendimento del 50% l’UAI ha pertanto agito correttamente. Quanto al fatto che l’amministrazione non avrebbe messo in atto alcuna misura di carattere medico volta a migliorare lo stato di salute dell’assicurato, va rilevato che in sede di decisione l’UAI ha semmai ingiunto all’assicurato di sottoporsi a tali cure, di sua competenza, ricordandogli, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA, che in fase di revisione l’amministrazione avrebbe verificato se ciò è avvenuto e avrebbe valutato se, in caso contrario, in futuro, una riduzione della prestazione potrebbe entrare in linea di conto.
Ne segue che non può essere rimproverato all’amministrazione di non aver adottato una misura di competenza dell’assicurato (sottoporsi ad un trattamento analgesico o recarsi presso il __________).
Per quanto concerne invece l’operazione proposta dal dr. med. __________, più incisiva, ossia un reintervento chirurgico, l’UAI non l’ha imposta al ricorrente e non è oggetto della decisione impugnata. Le critiche in merito al fatto che non è stato valutato se un tale intervento è esigibile, sono pertanto irricevibili.
Quanto alla circostanza che l’interessato, in futuro, secondo il dr. med. __________, dovrà sottoporsi ad un ulteriore intervento e che pertanto non si sarebbe verificato un notevole e duraturo miglioramento del suo stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita, va evidenziato quanto segue.
Da una parte questo TCA constata che malgrado il trascorrere del tempo, l’intervento più volte prospettato non è ancora stato effettuato (cfr. presa di posizione del 16 gennaio 2015 del dr. med. __________, doc. I2). Per cui lo stato di salute come giudicato il 15 aprile 2013 va considerato come stabilizzato e duraturo.
D’altra parte la circostanza che con una nuova operazione il ricorrente potrebbe ulteriormente migliorare, non modifica la valutazione effettuata dal perito il 15 aprile 2013, secondo la quale, lo stato valetudinario dell’interessato è già, in parte, migliorato, anche senza alcun intervento.
Non trovano conferma neppure le critiche secondo cui il perito, rispettivamente l’UAI non avrebbero tenuto conto che l’interessato presenta numerose limitazioni della capacità funzionale, segnatamente nel sollevamento e/o trasporto di carichi pesanti, nella manipolazione di oggetti pesanti, nelle posizioni di lavoro o nelle dinamiche particolari, nel mantenere posizioni statiche, nello spostarsi o nel camminare per lunghi tragitti, nel salire e scendere le scale, nonché nello stare in equilibrio / bilanciandosi e non avrebbe preso in considerazione i limiti descritti dal dr. med. __________ e la circostanza che l’interessato può sollevare solo 6 kg.
Il perito ha infatti descritto le limitazioni funzionali al termine di un esame accurato ed approfondito (doc. AI 57-11) e le ha prese in considerazione nell’ambito della valutazione della capacità lavorativa residua del ricorrente, ritenendo l’insorgente capace, in maniera ridotta, di sollevare pesi tra 6 e 10 kg (cfr. doc. AI 57-10: “giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta nell’allegato”). Il medico SMR, dr. med. __________, ha poi stabilito, nel rapporto finale del 18 aprile 2013, che l’interessato può sollevare pesi, senza limitazioni, fino a 10 kg. Questa divergenza tra il perito ed il medico SMR, che non ha alcun influsso sulla valutazione della capacità lavorativa del ricorrente, poiché fondata su quanto accertato dal perito, non modifica neppure, come si vedrà in seguito, le professioni esigibili dall’interessato, poiché, tranne per quanto concerne il trasporto di fiori e di pane, ed in parte quella di operaio tuttofare, le altre professioni descritte non comportano, di principio, il trasporto di pesi superiori ai 5 Kg.
A questo proposito il ricorrente sostiene che il perito non avrebbe indicato in quale misura ed in quali attività l’assicurato sarebbe inabile al lavoro e non avrebbe fornito alcun giudizio circa i lavori ancora ragionevolmente esigibili.
Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Ne segue che spetta al consulente in integrazione professionale, come avvenuto in concreto indicare quali professioni sono concretamente esigibili.
L’insorgente contesta anche l’elenco dei lavori esigibili fornito dalla consulente in integrazione, sostenendo che in un mercato del lavoro equilibrato, in Ticino essi non sarebbero presenti (cfr. doc. I).
Al proposito occorre innanzitutto ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va altresì sottolineato che il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5, 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’inte-ressato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni importanti.
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).
È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).
Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa con una riduzione del rendimento del 50% (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti).
Nel caso in esame la consulente in integrazione professionale, nella valutazione del 5 novembre 2013 (doc. AI 88-1), ritenute le limitazioni funzionali indicate dal perito, dr. med. __________, riportate dal medico SMR nel rapporto finale del 18 aprile 2013 (doc. AI 58-1), ossia carico massimo senza limitazioni 10 kg, alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari, mansioni a braccia elevate molto ridotta, eretta e piegata in avanti molto ridotta, con rotazione ridotta, salire e scendere le scale ridotta (doc. AI 88-1), ha concluso che “in considerazione dei limiti sopra esposti, in linea generale si ritengono esigibili tutte quelle attività semplici e ripetitive che non richiedono una formazione professionale qualificata. Si fa dunque riferimento ad esempio al settore industriale dove l’a. potrebbe occuparsi di lavori di produzione nel campo dell’orologeria, della meccanica, della micromeccanica, dell’elettromeccanica, dell’industria farmaceutica o alimentare oppure nei settori abbigliamento, confezione o dei montaggi di componenti elettromeccaniche o elettroniche. Potrebbe inoltre occuparsi di mansioni legate al controllo della qualità.” (doc. AI 88-1).
La consulente ha poi aggiunto che “per quanto riguarda il settore terziario vengono individuate attività amministrative semplici come ad esempio la registrazione delle merci di un magazzino, fatturazione, ecc. Sono inoltre esigibili attività di vendita al dettaglio dove non viene richiesta una formazione specifica e rispettose dei limiti funzionali dell’a. (vedi carico pesi) come ad esempio la vendita di carburante o la vendita in un chiosco” (doc. AI 88-1).
La consulente ha poi elencato le professioni individuate, ossia l’operaio generico (produzione, imballaggio, controllo qualità….), l’addetto alla vendita ad esempio in stazioni di servizio e/o cassiere, le funzioni amministrative semplici non qualificate, l’addetto alla sicurezza: controllo di allarmi (lavoro da svolgere in sede, non sul campo), l’operaio tuttofare, il custode, compatibilmente con i limiti funzionali e l’autista addetto alla distribuzione e consegna di merce (inferiore ai 10 kg) a domicilio (ad esempio pane, fiori).
Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha, nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni della consulente né per quanto concerne l’esigibilità delle citate professioni, né per quanto concerne la possibilità effettiva di esercitarle nel nostro Cantone.
L’assicurato non può essere seguito laddove contesta la presenza di sufficienti posti di lavoro in Ticino per le professioni summenzionate o l’assenza di indicazioni concrete circa le ditte presso le quali potrebbe svolgere le attività menzionate.
Le attività nel campo della sicurezza, e segnatamente nella posa e nel controllo degli allarmi, negli ultimi anni nel nostro Cantone hanno notoriamente subito un notevole incremento e si sono sviluppate in maniera importante. Circa le attività amministrative semplici, che l’interessato sostiene non essere in grado di esercitare, non vi sono indizi in tal senso e del resto la stessa consulente evidenzia che l’UAI è disposto a valutare un percorso di formazione ad hoc qualora siano date le condizioni per un provvedimento di questo tipo.
Del resto, circa l’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, le STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).
L’interessato non può neppure essere seguito laddove sostiene, senza peraltro apportare alcuna prova, che l’attività di custode avrebbe subito una notevole diminuzione nel nostro Cantone o che il numero di posti di lavoro come addetto alla vendita e cassiere presso stazioni di servizio andrebbe relativizzato. Anche per quanto concerne le attività semplici e ripetitive nell’industria va rammentato che proprio nel ramo industriale il Canton Ticino ha avuto un notevole sviluppo in questi ultimi anni.
Solo per quanto concerne le attività di operaio tuttofare e di autista addetto alla distribuzione e consegna merce inferiore ai 10kg potrebbe incontrare qualche difficoltà supplementare poiché la capacità funzionale residua nel sollevare pesi tra 6 e 10 kg è ridotta. Ritenuto tuttavia l’ampia paletta di attività descritte, il fatto che queste ultime potrebbero non essere esigibili non è decisiva nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra esposto questo Tribunale non ha alcun motivo per aderire alle richieste dell’insorgente e deve concludere che in Ticino vi sono sufficienti attività, descritte dalla consulente in integrazione professionale, che per il ricorrente sono esigibili con le limitazioni funzionali descritte.
In queste condizioni l’art. 8 Cost. fed., e meglio il principio della parità di trattamento, non è stato violato.
2.9. Il 24 aprile 2014 l’UAI ha chiesto di rettificare la decisione impugnata laddove fissa il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1° agosto 2013, domandando di anticipare la riduzione al 50% già a partire dal 1° maggio 2013, poiché dagli ulteriori accertamenti effettuati, e meglio dalla presa di posizione del 7 aprile 2014 del dr. med. __________, il miglioramento dello stato di salute non è avvenuto nel mese di aprile 2013, bensì già nel corso del mese di gennaio 2013 (doc. VIII/1-3).
In DTF 131 V 164 il TF ha sostenuto che dal profilo dell'oggetto impugnato e dell'oggetto della lite è irrilevante che l'assegnazione retroattiva di una rendita d'invalidità degressiva e/o limitata nel tempo venga notificata con un'unica decisione oppure per mezzo di più decisioni di stessa data. Valgono i principi posti in DTF 125 V 413.
In concreto la decisione nel suo insieme è oggetto del contendere e dell'esame di questo TCA.
Per l’art. 88a cpv. 1 OAI se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare
Nella perizia del 15 aprile 2013, in seguito alla visita avvenuta il medesimo giorno, il dr. med. __________, accertata una totale incapacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente professione ha stabilito che “in un lavoro adatto allo stato di salute” l’assicurato è “abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50% (…)” (doc. AI 57-10).
Il 18 aprile 2013 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base del referto peritale ha precisato, nel rapporto finale, che l’interessato, precedentemente completamente inabile al lavoro, sarebbe stato capace al lavoro al 50% con effetto dal 16 aprile 2013 (doc. AI 58-2).
Da cui, in seguito al raffronto dei redditi (di cui si dirà nei considerandi successivi), la diminuzione del grado d’invalidità dal 1° agosto 2013 (tre mesi dal miglioramento dello stato di salute, conformemente all’art. 88a cpv. 1 OAI).
Pendente causa, interpellato espressamente in merito circa la data del miglioramento dello stato di salute, il dr. med. __________ ha precisato:
" (…)
In merito posso affermare che è giustificata un’inabilità lavorativa totale al 100% per qualsiasi tipo di attività a decorrere dal 19.5.2011 fino al 24.1.2013, questo per gli interventi neurochirurgici subiti al rachide lombare ed i relativi periodi riabilitativi postoperatori necessitati; successivamente, per l’ultima attività lavorativa espletata, di magazziniere, con il mansionario descritto al capitolo “anamnesi sociale” della perizia (pagina 4), è giustificata l’inabilità lavorativa totale del 100% attestata dal medico curante a partire dal 25.1.2013, anche se, come scritto nella valutazione peritale del 15.4.2013, ad un trattamento analgesico proporzionato, vi sarebbero, dal lato medico teorico, mansioni ancora espletabili nell’attività lavorativa abituale. D’altro canto, in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato, sempre a partire dal 25.1.2013, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 50%, calo del rendimento che verrebbe a cadere, qualora l’assicurato venisse sottoposto ad un trattamento analgesico proporzionato all’intensità dei dolori lamentati il giorno della valutazione peritale del 15.4.2013.
In merito a quanto discusso sopra, ricorderemo come nei dati anamnestici (pagina 3 della valutazione peritale del 15.4.2013) figura che il neurochirurgo curante Dr. __________, riteneva l’assicurato abile all’attività professionale, a partire dal 7.1.2013 nella misura del 100% con limitazioni che riguardavano esclusivamente il sollevamento pesi superiori ai 20 kg." (doc. VIII/2)
Dagli atti emerge che il 27 dicembre 2012 il dr. med. __________ aveva ritenuto che l’insorgente, dal 7 gennaio 2013, sarebbe stato “abile all’attività professionale” al “100%, le limitazioni sono esclusivamente legate al sollevamento di pesi superiori a 20 kg” (doc. AI 40-1). Il 25 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, ha certificato un’inabilità lavorativa al 100% dal 25 maggio 2013 al 17 febbraio 2013 causa malattia iniziata nel maggio 2011 (doc. AI 50-2). Il 29 gennaio 2013 anche il dr. med. __________ ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal 25 gennaio 2013 (doc. AI 51-1). Il 29 gennaio 2013 il dr. med. __________ ha precisato che:
" (…) il paziente ha voluto riprendere il lavoro al 100%, la situazione algica e neurologica del paziente è andata sempre più peggiorando fino a determinare una riacutizzazione dei suoi dolori irradianti alle gambe malgrado egli non abbia sforzato il suo corpo in maniera eccessiva sul posto di lavoro.
Il paziente si è reso conto a questo punto, che si deve rendere all’evidenza, che egli non riesce a svolgere la sua professione. Fallito questo tentativo di reinserimento sul posto di lavoro voluto caparbiamente dal paziente, non mi resta che attestare un’inabilità lavorativa al 100% dando ragione ai colleghi specialisti che hanno valutato di recente questo caso." (doc. AI 51-2)
Da parte sua, il 25 febbraio 2013, un funzionario dell’UAI ha precisato che “il 7 gennaio 2013 l’assicurato ha tentato la ripresa lavorativa al 100%. La ripresa non è andata bene come attestano i certificati medici ricevuto nel frattempo (IL 100% dal 25.01.2013 al 17.02.2013 da parte del Dr. __________)” (doc. AI 52-1) ed il medico SMR, dr. med. __________, il 26 febbraio 2013 ha attestato una capacità lavorativa dello 0% dal 25 gennaio 2013 (doc. AI 53-1).
Alla luce di quanto sopra questo Tribunale deve ritenere che il miglioramento dello stato di salute, e meglio la capacità lavorativa al 100% con riduzione del rendimento del 50% in attività leggere e confacenti con le limitazioni descritte dopo aver eseguito l’esame della funzionalità fisica, è stato accertato direttamente e sulla base di elementi medici oggettivi solo in occasione della visita peritale del 15 aprile 2013 (doc. AI 57-1). Per il periodo precedente vi è una valutazione del dr. med. __________ che riteneva possibile una ripresa nella precedente attività al 100%, ripresa che si è poi rivelata incompatibile con lo stato di salute dell’assicurato. Gli altri atti medici dei curanti, ed in particolare dei dr. med. __________ e __________, che in quel periodo (gennaio 2013) meglio conoscevano lo stato valetudinario del ricorrente, fanno stato di un’incapacità lavorativa al 100% (cfr. in particolare il certificato medico del 29 gennaio 2013 del dr. med. __________ che ha attestato un’incapacità totale; doc. AI 51-1).
Ne segue che la decisione dell’UAI di ritenere il miglioramento dello stato di salute a partire dal mese di aprile 2013 è corretta e non va modificata.
2.10. Va ora esaminato se l’amministrazione ha calcolato correttamente il grado d’invalidità del ricorrente.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato, di fr. 63’700 che l’interessato avrebbe potuto percepire nel 2011 (cfr. doc. AI 11-3).
Questo reddito va tuttavia aggiornato al 2013, anno del diritto ad almeno mezza rendita AI.
Nel 2012, il salario sarebbe ammontato a fr. 64’209.60 (+ 0.8% cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key /lohnentwicklung/quartal.html), nel 2013 a fr. 64'659 (+ 0.7% www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key /lohnentwicklung/quartal.html).
2.11. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 10-2014, p. 86).
Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x 102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Non va invece preso in considerazione il salario, inferiore secondo quanto sostiene l’insorgente, che potrebbe conseguire nei grandi magazzini così come richiesto abbondanzialmente dall’interessato. Infatti, al ricorrente incombe l’obbligo di ridurre il danno per cui è tenuto a meglio sfruttare le sue capacità nelle professioni dove potrebbe conseguire un reddito maggiore rispetto a quello da lui indicato.
L’insorgente sostiene che i salari quale magazziniere in Ticino, rispetto alla Svizzera tedesca sono inferiori del 20%, e non tenerne conto sarebbe contrario alla parità di trattamento e violerebbe l’art. 8 Cost. fed.
L’assicurato chiede in sostanza una riduzione del salario da invalido conformemente a quanto stabilito dalla sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.
I dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi di un salario modesto (cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2). Non vi è una presunzione in tal senso (sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014; sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
In concreto l’insorgente lavorava da 20 anni presso il medesimo datore di lavoro. Interpellato il 19 luglio 2013 per sapere se durante questo periodo ha o meno svolto ricerche di lavoro e, in caso di risposta affermativa, di volerle produrre (doc. AI 80-1), il ricorrente non ha trasmesso alcunché. Agli atti vi è una nota di una funzionaria dell’UAI, dove risulta che l’insorgente ha contattato telefonicamente l’amministrazione affermando che “nei 20 anni in cui ha lavorato presso __________ non ha fatto altre ricerche di lavoro. Sapeva di essere sottopagato ma per timore di perdere il lavoro, e avendo una famiglia a carico, si è accontentato del suo stipendio” (doc. AI 81-1).
Giustamente l’UAI, con la decisione impugnata, ha pertanto stabilito che la riduzione per il gap salariale non viene applicata poiché “l’assicurato ha lavorato più di 20 anni presso lo stesso datore di lavoro (__________). Ciò dimostra come l’assicurato si sia accontentato di un salario modesto” e “l’assicurato non ha inoltre effettuato nessuna ricerca di lavoro alfine di trovare un’attività meglio remunerata”.
In sede di ricorso l’insorgente non ha contestato quanto sopra, limitandosi a non condividere le motivazioni “poiché il divario di salario costituisce un fatto notorio che sussiste indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente abbia effettuato o meno delle ricerche di lavoro alfine di trovare un’attività meglio remunerata” ed ha ribadito che ciò costituirebbe una violazione della parità di trattamento (doc. I).
In realtà, nella misura in cui l’insorgente si è accontentato del salario percepito, non ha diritto ad alcuna riduzione per gap salariale, indipendentemente dalla differenza salariale rispetto ad altre regioni (cfr. sentenza 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, consid. 4.2).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 aprile 2005, inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Nel caso di specie, l’insorgente, nato nel 1966, è capace al lavoro al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con riduzione del rendimento del 50%.
Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione del 5%, sulla base dei limiti funzionali definiti dal SMR.
L’insorgente chiede una riduzione complessiva del 25%.
Innanzitutto l’UAI non ha considerato che il dr. med. __________ ha indicato una capacità funzionale ridotta nel sollevare e/o trasportare carichi tra i 6 ed i 10 kg e non solo dai 10 kg. Per cui è necessaria un’ulteriore riduzione del 5%, per una riduzione globale del 10% (minore retribuzione per le attività lavorative leggere).
Il ricorrente sostiene in seguito che occorre una riduzione del 5% per il fatto di dovere l’assicurato compiere un maggiore numero di pause e di avere un’importante limitazione di carico, una riduzione del 5% per mancanza di conoscenza di nuove tecnologie come pure di nuovi metodi di lavoro, facendo difetto il necessario “know how” ed una riduzione del 5% per la scarsa scolarizzazione e la mancata conoscenza di una seconda lingua nazionale e/o dell’inglese.
A proposito della riduzione del rendimento, in una sentenza dell’11 marzo 2009 (inc. 32.2008.8), questo Tribunale ha già avuto modo di affermare:
" 2.16. In concreto, l’UAI ha applicato al reddito da invalido una riduzione percentuale del 10% per “attività leggera e le difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa” (doc. 53-2).
L’assicurato ha contestato questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo bassa, che avrebbe invece dovuto essere pari al 20%, conformemente alla giurisprudenza federale in materia, vista la sua incapacità lavorativa completa nella precedente attività e la ridotta capacità lavorativa in attività adeguate (I).
Rispondendo ad un’esplicita richiesta del TCA volta a chiarire i motivi per i quali, contrariamente alla giurisprudenza federale in materia, l’UAI non ha ritenuto opportuno applicare una percentuale di riduzione per tenere conto del fatto che l’assicurato può esercitare un’attività lavorativa adeguata solo a tempo parziale, l’ammini-strazione, con scritto del 10 febbraio 2009, ha confermato la correttezza della riduzione percentuale del 10% stabilita nel rapporto della consulente IP del 27 settembre 2007. L’UAI ha fondato la sua risposta sul rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 redatto dalla consulente IP, del seguente tenore:
“ Su richiesta del TCA (vedi missiva del lodevole Tribunale ricevuta in data 28 gennaio 2009), il giurista Signor X – nell’ambito del suo mandato – mi chiede di giustificare ed eventualmente modificare le riduzioni per svantaggi salariali applicate nel calcolo della CGR a favore dell’A. ed esplicitate nel rapporto stilato dalla sottoscritta in data 27 settembre 2007.
Anzitutto bisogna specificare che l’assicurato possiede una capacità lavorativa piena con rendimento ridotto (aspetto più volte specificato nella perizia SAM ricevuta in data 10 aprile 2007 in particolare a pag. 6) e non una capacità lavorativa del 60% come erroneamente riportato sia dalla vicecancelliera del TCA Sig.ra Y (nello scritto citato sopra) che dal rappresentante legale dell’assicurato nello scritto pervenuto al TCA in data 11 gennaio 2009.
Questa distinzione è necessaria perché dà adito a fraintendimenti. La sottoscritta, prediligendo la brevità/sintesi di scrittura ad una corretta espressione della capacità lavorativa reale che ripeto essere del 100% con rendimento ridotto del 40%, ha erroneamente indicato – nella parte conclusiva del rapporto stilato in data 27 settembre 2007 – una CL del 60%.
Una capacità lavorativa completa con riduzione di rendimento, nel caso specifico, vuol dire che l’assicurato può essere presente sul posto di lavoro in misura completa (100%) ma il suo rendimento economico corrisponderà solamente al 60% (del 100%). Questa diminuzione di rendimento è difficilmente quantificabile a livello salariale, infatti vi saranno delle volte in cui l’assicurato starà fisicamente meglio e quindi renderà economicamente di più e a volte il suo danno alla salute influenzerà maggiormente il suo rendimento lavorativo portandolo ad un prodotto minore del 60%, risulta quindi chiaro che un DL difficilmente riuscirà a quantificare a livello salariale il rendimento dell’assicurato, a meno che l’assicurato non lavori a cottimo.
Per tale motivo durante l’elaborazione dell’incarto, in base alle indicazioni del SMR, viene applicata una media salariale corrispondente al diminuito rendimento medico-teorico, senza ulteriore riduzione salariale.
Il TFA rileva che i dipendenti a tempo parziale non guadagnano necessariamente meno, proporzionalmente parlando, dei lavoratori a tempo pieno, notoriamente negli ambiti in cui esistono delle nicchie da colmare con dei lavori a tempo parziale, molto ricercati dai datori di lavoro e remunerati di conseguenza. Questo fattore di riduzione può essere considerato se l’attività esigibile esaminata è un’occupazione essenzialmente femminile, inteso come posto di lavoro femminile occupato da un uomo. Ciò non è il caso del nostro assicurato che, nonostante il danno alla salute, possiede ancora un ampio ventaglio di possibilità di impiego direttamente accessibili e confacenti al problema di salute.
La riduzione richiesta dal rappresentante legale può essere giustificata solamente nel caso che, in una determinata categoria di attività a tempo parziale, quest’ultima è meno remunerata in rapporto al tempo pieno.
Per concludere, un’ulteriore riduzione per svantaggi salariali legati all’attività a tempo parziale non viene applicata innanzitutto perché l’assicurato possiede una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto che non può essere comparata ad un’attività a tempo parziale (es.: occupazione lavorativa pari al rendimento economico) per i motivi summenzionati e, secondariamente, il ventaglio di attività lavorative accessibili all’assicurato non presentano una perdita di guadagno rispetto ad un impiego al 100% con rendimento al 100%.
Su tale base si ritiene conclusa la lavorazione della pratica.”
(Doc. X/bis)
Al riguardo, il patrocinatore dell’interessato, nello scritto del 19 febbraio 2009, ha ritenuto non condivisibile la tesi espressa dalla consulente IP (doc. XII).
Nel caso di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione percentuale del 10% (per tener conto dell’attività leggera e delle difficoltà di adattamento causate dal cambio di attività e dalla prolungata inattività lavorativa) stabilita dalla consulente IP nel rapporto del 27 settembre 2007 (doc. 53-2).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Non può, in particolare, essere condivisa da questo Tribunale la richiesta del rappresentante dell’assicurato di applicare al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata unicamente a tempo parziale.
Va infatti sottolineato che, come giustamente rilevato dalla consulente IP nel suo rapporto di valutazione del 6 febbraio 2009 (cfr. doc. X/bis), il Tribunale federale, in una sentenza I 69/07 del 2 novembre 2007, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
(…)
4.
Die Verwaltung hat im Einspracheentscheid vom 17. August 2005 einen leidensbedingten Abzug vom statistischen Durchschnittslohn mit der Begründung ausgeschlossen, der leidensbedingten Einschränkung sei mit der Annahme einer auf 70% reduzierten Arbeitsfähigkeit in leichten bis mittelschweren Tätigkeiten bereits Rechnung getragen. Sodann sei ein Teilzeitabzug nicht gerechtfertigt, weil der Versicherte ganztags mit eingeschränkter Leistung arbeiten könne.
Das kantonale Gericht führt im angefochtenen Entscheid aus, die Verwaltung habe die statistischen Angaben über die Entstehung eines überproportionalen Lohnnachteils bei Teilzeitbeschäftigung falsch interpretiert, handle es sich doch auch bei einer vollzeitlichen Tätigkeit mit reduzierter Leistung um eine "Teilzeittätigkeit". Im vorliegenden Fall sei dafür ein Abzug von 10% vom statistischen Durchschnittslohn angemessen.
Weiter hat die Vorinstanz erwogen, der Versicherte habe als an einer psychischen Erkrankung leidender Hilfsarbeiter einen zusätzlichen Lohnnachteil in Kauf zu nehmen. Dem sei mit einem zusätzlichen Abzug im Umfang von 5% vom Tabellenlohn Rechnung zu tragen.
5.
Die Vorinstanz begründet den erstgenannten Abzug damit, der sog. Teilzeitabzug vom Tabellenlohn umfasse auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit in Vollzeittätigkeiten, da sich diese - namentlich durch höhere Kosten des Arbeitsplatzes im Verhältnis zum Wert des Arbeitsprodukts und durch die das Angebot übersteigende Nachfrage nach solchen Arbeitsplätzen - in gleicher Weise auf den erzielbaren Lohn auswirke wie eine Teilzeittätigkeit. Ob dies zutrifft, ist als Rechtsfrage durch das Bundesgericht frei überprüfbar (BGE 132 V 393 E. 3.2 S. 398 f. und E. 3.3 S. 399, daselbst auch Ausführungen zur Kognition betreffend Höhe des im konkreten Fall grundsätzlich angezeigten Abzuges).
5.1 Indem das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007: Bundesgericht) unter dem Titel des Beschäftigungsgrades bei Teilzeittätigkeit einen Leidensabzug anerkannte, wollte es dem Umstand Rechnung tragen, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel überproportional weniger verdienen als Vollzeitangestellte (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 322 f.; vgl. überdies BGE 126 V 75 E. 5a/cc S. 78 und S. 79 in fine; AHI 1998 S. 175 E. 4b). Erfasst werden sollte mit diesem Abzug nur die eigentliche Teilzeitarbeit, nicht aber eine vollzeitliche Tätigkeit mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit (vgl. Urteile I 292/05 vom 19. Oktober 2005, E. 5.3, und I 2/01 vom 24. Januar 2002, E. 2b/ee). Das Gericht stützte sich bei der Begründung des Abzuges denn auch auf die zwischen Vollzeittätigkeiten (Pensen über 90%) und prozentual abgestuften Teilzeittätigkeiten (Pensen von 25% und weniger bis maximal 90%) differenzierende Tabelle 13* der LSE 1994 (BGE 124 V 321 E. 3b/aa S. 323). In den Erläuterungen zu dieser Tabelle in LSE 1994 S. 30 wird sodann auf sich bei einzelnen Kategorien von Arbeitnehmenden mit Teilzeitarbeit ergebende Besonderheiten hingewiesen. Der Vorinstanz kann mithin darin nicht gefolgt werden, dass der höchstrichterlich unter dem Titel Beschäftigungsgrad vorgesehene sog. Teilzeitabzug auch Vollzeittätigkeiten mit eingeschränktem Rendement umfasse.
5.2 Die Ursachen, weshalb Teilzeittätigkeiten in der Regel überproportional niedriger entlöhnt werden als Vollzeittätigkeiten, sind höchstens teilweise bekannt. Daher kann eine Gleichbehandlung der beiden Tätigkeitsarten beim Leidensabzug auch nicht damit begründet werden, bei Vollzeittätigkeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit wirkten sich regelmässig die selben ökonomischen Gesichtspunkte aus wie bei Teilzeittätigkeiten. Zwar mag in Einzelfällen eine solche Vollzeittätigkeit tatsächlich mit einem überproportionalen Minderverdienst verbunden sein. Dass dies in gleicher Weise wie bei den Teilzeittätigkeiten den Regelfall darstellt, lässt sich aber nicht zuverlässig sagen, zumal auch Faktoren angeführt werden könnten, welche eine Vollzeittätigkeit mit eingeschränktem Leistungsvermögen für einen Arbeitgeber attraktiver erscheinen lassen als eine Teilzeittätigkeit. Zu erwähnen ist hier etwa, dass eine vollzeitliche Anwesenheit grössere Flexibilität bei der Einsatzplanung bietet.
5.3 Zusammenfassend besteht keine rechtsgenügliche Grundlage, um bei vollzeitlich mit reduzierter Leistungsfähigkeit tätigen Versicherten regelmässig eine über die Einschränkung der Leistungsfähigkeit hinaus gehende, überproportionale Lohneinbusse anzunehmen und - in Analogie zum bisherigen Abzugsfaktor Beschäftigungsgrad oder als eigenständiges neues Merkmal - beim leidensbedingten Abzug zu berücksichtigen. Was Beschwerdegegner und kantonales Gericht hiezu vernehmlassungsweise vortragen, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise.
5.4 Fällt demnach der von der Vorinstanz mit dieser Begründung vorgenommene Abzug im Umfang von 10% weg, muss nicht näher auf die zusätzlich mit 5% bemessene Abzugsposition betreffend die lohnbeeinflussenden Auswirkungen der psychischen Erkrankung eingegangen werden. Denn es resultiert unabhängig von der allfälligen Rechtmässigkeit dieses Abzuges ein Invaliditätsgrad unterhalb der für eine Invalidenrente mindestens erforderlichen 40%.”
Nel caso di specie, analogamente a quanto stabilito nella sentenza appena riprodotta, essendo l’assicurato, dal profilo medico, ancora abile a tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento del 40%, in un’attività adeguata, non è dunque possibile applicare una riduzione del reddito da invalido per tenere conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività adatta solo a tempo parziale, come preteso dal rappresentante dell’interessato.”
Ne segue che in concreto la necessità di pause supplementari e il fatto di dover alternare la postura, sono già comprese nella riduzione del rendimento del 50% e non possono comportare un’ulteriore modifica del salario da invalido.
Inoltre, rammentato che la riduzione può essere eseguita solo con multipli di 5, la circostanza che l’interessato può sollevare pesi tra 6 e 10 kg in maniera ridotta e non in maniera normale fino a 10 kg, come ritenuto dalla consulente non è sufficiente per aumentare la riduzione concessa dal 5% fino al 10%, essendo la differenza non così importante.
Non può essere riconosciuta neppure la, doppia, riduzione del 5% chiesta dall’insorgente per l’assenza di conoscenza di lingue nazionali, la scarsa scolarità e la scarsa conoscenza di nuove tecnologie. Da una parte l’insorgente conosce perfettamente la lingua italiana e ha frequentato le scuole elementari e medie in Italia, ottenendo un attestato (cfr. doc. AI 8-2), ciò che gli permette senza nessun ostacolo di poter svolgere un’attività leggera e confacente al suo stato di salute nel nostro Cantone. In secondo luogo la consulente in integrazione ha rilevato di poter valutare la possibilità di attuare un percorso di formazione ad hoc qualora vi siano le condizioni per un provvedimento di questo tipo (disponibilità del datore di lavoro, mantenimento/recupero della capacità di guadagno; cfr. doc. AI 88-1).
Infine una riduzione del 10% a causa di una minore retribuzione in attività leggere appare sproporzionata, tenuto conto dell’età del ricorrente e delle attività esigibili, potendo tutt’al più riconoscere un’ulteriore riduzione del 5% per la necessità di svolgere attività leggere.
Ne segue che nel caso di specie può riconoscersi, al massimo, una riduzione globale del 10% (5% per attività leggere e 5% per le limitazioni descritte dal perito).
Raffrontando il reddito da valido di fr. 64’209.60, con quello da invalido di fr. 62’844 ridotto del 10% a fr. 56'559.60 e poi del 50% a fr. 28'279.80, si ottiene un grado d’invalidità del 56% che dà diritto a mezza rendita, come calcolato dall’amministrazione.
Va qui abbondanzialmente evidenziato che, anche volendo ridurre del 15% in luogo del 10%, il salario da invalido, si giungerebbe ad un grado d’invalidità del 58% che darebbe sempre diritto a mezza rendita.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 700.--andrebbero poste a carico dell’insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.13. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).
Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2).
In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.
L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.
Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3).
2.14. Nel caso di specie il ricorrente, coniugato, padre di due figli nati nel __________ e nel __________, a beneficio, mensilmente, di una rendita AI di fr. 1'786, di un assegno AFI di fr. 1'119 e di una rendita del secondo pilastro di fr. 609, indica di essere proprietario di un immobile il cui valore di stima ammonta a fr. 260’132.-- (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria).
In una sentenza I 134/06 del 7 maggio 2007 il TF ha stabilito quanto segue:
" (…) prima di potere eventualmente richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3; inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in Svizzera o all'estero."
Nella sentenza pubblicata in DTF 119 Ia 11, l’Alta corte ha affermato:
«(…)
Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).
Cette solution est en accord avec la jurisprudence cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville: BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127 consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980; Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne: Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern, thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).
Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette part").»
In casu, dalla tassazione fiscale per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2012 emerge che l’interessato, quale sostanza, aveva dichiarato fr. 260'132, poi rettificata dall’autorità fiscale in fr. 326'870 “come alle risultanze del catasto”. Sempre dalla medesima tassazione risulta un debito privato di fr. 238'000 e una sostanza netta, prima delle deduzioni sociali per coniugati e per figli minorenni, di fr. 96'702 (doc. 4).
Dal catastrino fiscale risulta che l’immobile è detenuto a metà con la moglie (doc. 5), mentre dalla scheda di calcolo della stima emerge che il valore complessivo dell’immobile è di fr. 326'922 (doc. 6). L’ipoteca, al 31 gennaio 2014, ammontava a fr. 238'000 (doc. 7), gli interessi a fr. 8'806 (doc. 7).
Di conseguenza l’insorgente è tenuto ad intaccare la propria sostanza, chiedendo un ulteriore prestito ipotecario per far fronte al pagamento delle spese legali.
Non va qui dimenticato che, determinante per la concessione di un eventuale ulteriore mutuo ipotecario è il valore venale di mercato, di regola calcolato dai periti degli istituti bancari e di norma più elevato di quello di stima e che per una causa come quella in esame, di media difficoltà, il TCA riconosce, nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di norma, un importo complessivo non superiore a fr. 4'000, spese ed IVA incluse (cfr. ad esempio, l’inc. 36.2013.54, decreto del 14 aprile 2014, per un caso di media difficoltà, in cui si è trattato di stabilire se l’attore aveva diritto ad indennità giornaliere per perdita di guadagno sulla base di accertamenti effettuati da questo Tribunale e dove non è stata indetta alcuna udienza; alla luce dei precedenti giudicati da questo Tribunale è stato ritenuto giustificato riconoscere un impegno complessivo di 15 ore, rimunerate, trattandosi di una causa di media difficoltà, in ragione di fr. 220.-- all’ora per un importo complessivo, comprensivo di spese ed IVA di fr. 3'743.30).
Ne segue che l’insorgente non ha reso verosimile la sua indigenza e pertanto non può essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti