Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.38

 

LG/sc

Lugano

28 gennaio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 febbraio 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1953, da ultimo attivo quale geologo indipendente, in data 31 marzo 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “discopatia” (doc. AI 1-1/7).

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione medica specialistica a cura del Dr. __________ (doc. AI 28-1) e un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (doc. AI 44-1), l’Ufficio AI con progetto di decisione del 2 agosto 2010 ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità (grado 41%), a far tempo dal 1° ottobre 2009.

 

                               1.3.   A seguito delle osservazioni al progetto di decisione inoltrate dall’assicurato il 27 agosto 2010 (cfr. doc. AI 51-1), l’Ufficio AI ha provveduto ad esperire ulteriori accertamenti medici. 

 

                               1.4.   Con decisione del 4 luglio 2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale di assegnazione di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 91-1).

 

                                         Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.5.   Nel mese di settembre 2012 l’Ufficio AI ha avviato, immediatamente, una procedura di revisione della rendita (doc. AI 95-1).

 

                               1.6.   Esperiti ulteriori accertamenti, in particolare una nuova valutazione economica (doc. AI 126-1), l’Ufficio AI con la decisione del 21 febbraio 2014 (doc. AI 133-1), preavvisata con il progetto del 20 dicembre 2013 (doc. AI 128-1), ha soppresso la rendita dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 13%.

 

                               1.7.   Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per una rivalutazione del caso (doc. I).

 

                                         L’insorgente ha contestato la decisione emessa dall’Ufficio AI “a fronte di una situazione tutt’altro che stabilizzata, e nel pieno di un’incapacità lavorativa totale del ricorrente” (doc. AI, pag. 3).

 

                                         L’avv. RA 1 ha, in particolare, evidenziato come la decisione impugnata si fondi su presupposti medici e economici non più attuali, ma superati dall’evoluzione negativa dello stato di salute di RI 1 e del suo quadro professionale (doc. I, pag. 4).

 

                               1.8.   In risposta, l’Ufficio AI si è riconfermato nel provvedimento adottato rilevando di aver preso in considerazione – dal profilo economico – i redditi del 2012 non essendo a quel momento disponibili i dati del 2013. L’UAI ha quindi invitato l’insorgente a produrre il bilancio e il conto economico definitivo per l’anno 2013 (doc. IV).

                                         L’amministrazione ha, tuttavia, precisato quanto segue:

 

" (…)

Tutto ben considerato, lo scrivente Ufficio ritiene che l'amministrazione avrebbe dovuto piuttosto sopprimere la rendita in via di riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA piuttosto

che per via di revisione. In effetti, l'emanazione della decisione del 4.7.2012 è avvenuta erroneamente, in seguito ad accertamenti incompleti. La Cassa di compensazione ha infatti inoltrato la decisione formale senza le relative motivazioni, in quanto l'UAI era

ancora in fase di istruttoria e stava procedendo alle dovute verifiche (vedasi doc. 94 incarto AI), poiché dopo l'emanazione del progetto di decisione del 02.08.2010 (doc. 49 incarto Al) la situazione medica non era ancora stabilizzata e la situazione economica concreta dell'assicurato non era stata aggiornata rispetto alla valutazione del Servizio ispettorato del giugno 2010.

 

Tuttavia, la decisione di revisione qui impugnata andrebbe comunque tutelata nel suo risultato anche se, per sostituzione di motivi, si volesse decidere la fattispecie dal profilo

della riconsiderazione.”(doc IV).

 

                               1.9.   In replica, l’avv. RA 1 ha prodotto la documentazione contabile, relativa al 2013, richiesta dall’UAI. Il patrocinatore di RI 1 si è quindi riconfermato nelle proprie allegazioni ricorsuali rilevando che da un confronto dei redditi riferito al 2013 si giunge ad un grado d’invalidità abbondantemente superiore alla soglia del 41% (doc. XII).

 

                             1.10.   In duplica l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione economica al vaglio dell’ispettrice __________, si è riconfermato nella propria decisione (doc. XIV+bis).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Preliminarmente, questa Corte si deve esprimere a proposito della decisione del 4 luglio 2012 di assegnazione di un quarto di rendita d’invalidità all’assicurato, a far tempo dal 1° ottobre 2009, emanata dalla Cassa di compensazione, invece che dall’Ufficio AI (doc. AI 91-1).

                                        

                                         In sede di risposta, l’UAI ha ritenuto non corretta tale  procedura, rilevando che avrebbe dovuto sopprimere la rendita in via di riconsiderazione, ex art. 53 cpv. 2 LPGA anziché attraverso la revisione (doc. IV, pag. 4).

 

                                         Al riguardo occorre qui ricordare che nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, l’Ufficio AI deve emettere una decisione scritta, ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA, in materia di prestazioni, crediti e restituzione nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato.

                                         Secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA.

 

                                         L’art. 57 LAI stabilisce che i compiti dell’Ufficio AI sono, in particolare, i seguenti:

 

" (…)

f.  valutare l'invalidità, la grande invalidità e le prestazioni d'aiuto di cui          l'assicurato ha bisogno;

 

g. emanare le decisioni sulle prestazioni dell'assicurazione per          l'invalidità."

 

                                         Segnatamente, terminata l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art. 74 cpv. 1 OAI).

 

                                         L’art. 60 LAI prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono quelli di:

 

" a. collaborare all’accertamento dei presupposti assicurativi;

 

b. calcolare l’importo delle rendite, delle indennità giornaliere, degli assegni per il periodo d’introduzione e degli assegni per spese di custodia e d’assistenza;

 

c. versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per il periodo d’introduzione, gli assegni per spese di custodia e d’assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi."

 

                                         Spetta pertanto all’Ufficio AI di esprimersi sul diritto alla rendita, mentre alla Cassa di compensazione, in caso positivo, di determinare l’ammontare della prestazione stessa.

 

                               2.2.   Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha emesso un progetto di decisione, datato 2 agosto 2010, con il quale ha attribuito a RI 1 un quarto di rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 49-1).

 

                                         Lo stesso giorno l’UAI ha inviato una delibera alla Cassa __________, dal seguente tenore:

 

" (…)

Siete pregati di calcolare l’ammontare della prestazione ed in seguito emanare e spedire la decisione. Contemporaneamente vogliate trasmetterci copia per conoscenza.

 

In caso di prima assegnazione di rendita oppure in caso di aumento del grado, siete invitati ad attendere le “motivazioni” prima di procedere con le richieste di compensazione." (doc. AI 50-1)

 

                                         L’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni il 27 agosto 2010 (cfr. doc. AI 51-1) producendo nuovi attestati medici.

                                         L’Ufficio AI ha così provveduto ad esperire ulteriori accertamenti tramite il Servizio Medico Regionale (SMR) (doc. AI 55-1, 63-1, 66-1, 85-1).

 

                                         Con decisione del 4 luglio 2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale, con la quale ha attributo un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 91-1).

 

                                         La Cassa di compensazione ha dunque emesso la decisione formale del 4 luglio 2012 quando l’istruttoria in ambito medico dell’Ufficio AI non era ancora conclusa.

 

                                         Il TCA constata che le parti non hanno contestato tale modo di procedere, lasciando crescere in giudicato la decisione e di fatto ratificando l’operato dell’UAI e quanto contenuto nel progetto di decisione del 2 agosto 2010.

 

                                         Con scritto di posta elettronica del 18 settembre 2012 __________ dell’Ufficio AI si rivolgeva alla Signora __________ del Servizio rendite della Cassa __________, in questi termini:

 

" (…)

Da parte nostra non vi sono state ancora trasmesse le motivazioni in quanto, a seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato, sono tutt’ora in corso accertamenti medici.

 

Ti chiedo pertanto di voler procedere con l’annullamento della decisione da voi inoltrata in data 04.07.2012." (doc. AI 94-1)

 

                                         Nell’annotazione del 25 settembre 2012 __________ dell’UAI si è così espresso:

 

" La Signora __________ del servizio rendite (CC21) comunica che tengono valida la decisione del 04.07.2012 e qualora gli accertamenti in corso dovessero modificare il grado AI da noi stabilito, la cassa emetterà una nuova decisione." (doc. AI 95-1)

 

                                         Nell’annotazione del 9 ottobre 2013 __________ dell’UAI ha osservato che “inspiegabilmente il 4 luglio 2012 la cassa di compensazione emette la decisione del quarto di rendita” e concluso che “Dal mio punto di vista il dossier non è stato trattato in modo corretto in quanto la decisione del 4 luglio 2012 non doveva essere emessa” (doc. AI 117-1).

 

                                         Decisivo, secondo il TCA, è comunque il fatto che l’UAI pur essendo a conoscenza della procedura non conforme ha avviato la procedura di revisione.

 

                                         Viste le circostanze sopra descritte, questo Tribunale ritiene contrario alla buona fede processuale l’aver sollevato, solo davanti al TCA, l'argomentazione secondo cui la rendita sarebbe stata attribuita in modo manifestamente errato.

                                        

                                         Come emerge dal considerando 4.1 della sentenza 2D_71/2008 del 9 marzo 2009, “(…) secondo il principio della buona fede processuale, le parti sono tenute a segnalare determinate lacune della procedura non appena ne hanno conoscenza. Non è in effetti ammissibile speculare su un eventuale esito favorevole e sollevare soltanto in sede di ricorso vizi procedurali a cui, se fatti valere appena noti, si sarebbe potuto ovviare in precedenza (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/aa). Questa regola si applica anche in riferimento all'art. 6 n. 1 CEDU. Di conseguenza, perlomeno nei casi in cui l'applicabilità della norma è sancita da consolidata giurisprudenza, la sua pretesa violazione dev'essere di principio addotta già nell'ambito del procedimento cantonale. In caso contrario si considera che l'interessato abbia rinunciato a prevalersene (DTF 131 I 467 consid. 2.2; 123 I 87  consid. 2b; 120 Ia 19 consid. 2c/bb). […] Questo obbligo di segnalazione immediata appare compatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). In effetti secondo quest'ultima la rinuncia alle garanzie offerte dall'art. 6 n. 1 CEDU deve certo risultare inequivocabile e non in contrasto con un interesse pubblico importante, ma può comunque venir dedotta anche dal fatto che il ricorrente non rivendica i diritti previsti dall'art. 6 CEDU in una situazione in cui ci si sarebbe potuti attendere una simile rivendicazione (sentenza Schlumpf c. Svizzera dell'8 gennaio 2009, n. 63; sentenza Schuler-Zgraggen c. Svizzera del 24 giugno 1993, serie A vol. 263, n. 58; cfr. anche DTF 120 Ia 19 consid. 2c/bb). (…)”.

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, il quarto di rendita di invalidità, di cui era al beneficio RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

 

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

 

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.5.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.3. e 2.4. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                     

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

 

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro  (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

 

                               2.6.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che 

                                         una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

 

                                         Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

 

                                         In un’altra sentenza 9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7 cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

 

                               2.7.   Dal punto di vista medico, l’assicurato è stato sottoposto, nell’ambito della richiesta di prestazioni del 31 marzo 2009, a una valutazione medico specialistica ad opera del Dr. __________.

 

                                         Il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna, nella valutazione peritale del 12 gennaio 2010, dopo aver esposto l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive, ha posto la seguente diagnosi :

 

" (…)

                                             Sindrome lombospondilogena bilaterale cronica in

-  Esiti da fenestrazione selettiva bilaterale L4/L5 con recessotomia, asportazione di lussato erniario caudale L4/L5 a destra, il 17.6.2008

-  Esiti da decompressione chirurgica, fenestrazione bilaterale L4/L5, asportazione di recidiva erniaria L4/L5, con spondilodesi accompagnatoria di tipo PLIF con viti transpeduncolari L4/L5, fenestrazione con recessotomia microchirurgica L3/JL4 sinistra

-  Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, scoliosi destroconvessa cervicodorsale)

-  Decondizionamento e sbilancio muscolare

-  Obesità (peso 123,5 kg / statura 187 cm)

 

                                             Probabile gonartrosi bilaterale, in valgo a destra

-  Esiti da meniscectomia bilaterale

-  Obesità (peso 123,5 kg / statura 187 cm)

 

                                             Sindrome dell'articolazione acromeoclaveare a sinistra, in

-  Probabile artrosi acromeoclaveare bilaterale." (doc. AI 28-7)

 

                                         Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua, il Dr. __________ ha ritenuto RI 1 nella sua attività di geologo, abile al lavoro in misura completa nelle mansioni dirigenziali / amministrative. Il perito ha poi indicato – sempre sull’arco di una giornata intera di lavoro – una diminuzione del rendimento dei 2/3 nelle mansioni che richiedono lo spostamento rispettivamente lavori su cantieri in montagna e una diminuzione del rendimento del 50%, per mansioni svolte su cantieri non di montagna, a decorrere dal mese di novembre 2009 (doc. AI 28-7).

 

                                         L’assicurato è invece considerato abile nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, in un'attività rispettosa dei limiti funzionali e di carico, a decorrere al più tardi da sei mesi dall'ultimo intervento neurochirurgico al rachide lombare dell'8 maggio 2009, quindi a partire dal mese di novembre 2009 (doc. AI 28-7).

 

                                         Queste conclusioni sono poi state riprese dal medico del SMR Dr. __________ (cfr. rapporto medico del 21 gennaio 2010, doc. AI 29-1).

                                        

                                         Sulla base della perizia reumatologica del Dr. __________ e della successiva valutazione economica (doc. AI 44-1), l’Ufficio AI con il progetto di decisione del 2 agosto 2010 ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 49-1).

 

                                         In data 27 agosto 2010, l’assicurato ha contestato la valutazione medica del Dr. __________, ritenuta “azzardata ma anche lesiva nei miei confronti”, facendo valere un netto peggioramento dei dolori alla schiena a partire da maggio/giugno 2010 e allegando nuova documentazione medica (doc. AI da 51-1 a 53-7).

 

                                         Agli atti vi è, in particolare, il rapporto del Dr. __________ del 23 ottobre 2010 che ha diagnosticato una coxartrosi sinistra sintomatica da fine primavera 2010 (doc. AI 52-1), quello del Dr. __________ del 6 settembre 2010 che ha segnalato anch’egli, nel mese di settembre 2010, un’avanzata coxartrosi attivata a sinistra (doc. AI 52-7) e quello del Dr. __________ del 22 settembre 2010 che ha posto la medesima diagnosi (doc. AI 52-1).

 

                                         Nelle annotazioni del 29 novembre 2010 il medico del SMR, Dr. __________, ha ritenuto determinante la coxartrosi e proposto di interpellare il Dr. __________, in relazione all’impianto di protesi totale, “prima di decidere per un complemento di perizia presso Dr. __________” (doc. AI 55-2).

 

                                         Il 6 maggio 2011 il Dr. __________ ha comunicato all’UAI che il paziente è stato sottoposto, il 1° marzo 2011, ad un intervento di posa di protesi totale all’anca sinistra. Il decorso post operatorio  è stato complicato da un’infezione protesica che ha reso necessaria una revisione con cambio della protesi (doc. AI 64-1).

 

                                         Nelle annotazioni del 20 maggio 2011 il Dr. __________ del SMR, sulla base del rapporto del 6 maggio 2011 del Dr. __________, di quello del Dr. __________ (doc. AI 52-1), del Dr. __________ (doc. AI 52-7) e del Dr. __________ (doc. AI 52-1) ha evidenziato un peggioramento dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera 2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 (posa protesi totale all’anca sinistra).

                                        

                                         Il Dr. __________ consigliava una nuova valutazione del decorso a distanza di sei mesi dall’intervento, tramite i rapporti dei medici curanti e probabilmente una nuova perizia (doc. AI 66-1).

 

                                         Nell’annotazione del 30 aprile 2012 il medesimo sanitario del SMR ha riferito che dopo l’impianto di protesi all’anca del 1° marzo 2011 l’assicurato è stato operato ancora tre volte per complicazioni infettive. Il Dr. __________ ha quindi confermato il peggioramento dello stato di salute almeno da settembre 2010, se non già dalla primavera 2010, con inabilità totale certa dal 1° marzo 2011 e la necessità di una nuova valutazione reumatologica da parte del Dr. __________ (doc. AI 85-1).

 

                                         In data 29 maggio 2012 il Dr. __________ ha rifiutato il mandato di esperire una nuova valutazione peritale, in considerazione delle critiche rivolte al perito da RI 1 (doc. AI 89-1).

 

                                         Con la decisione del 4 luglio 2012 la Cassa __________ ha emesso una decisione formale di assegnazione di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2009 (doc. AI 91-1).

                                        

                                         Nel mese di settembre 2012 l’Ufficio AI ha quindi avviato una procedura di revisione della rendita (doc. AI 95-1).

 

                                         Nella valutazione del 30 ottobre 2012 il Dr. __________, riferendosi al rapporto del 12 ottobre 2012 della Dr.ssa __________ della Clinica __________ di __________, ha indicato che lo stato di salute dell’assicurato non è stabilizzato. Una cura stazionaria di riabilitazione è quindi prevista (doc. AI 98-1).

 

                                         Nel rapporto successivo del 26 luglio 2013 il Dr. __________ ha ritenuto necessaria “una perizia reumatologica presso Dr. __________ per chiarire l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa particolarmente a partire dall’estate 2010 e per precisare i limiti funzionali e le risorse” (doc. AI 110-3).

 

                                         Con scritto del 28 settembre 2013 RI 1 ha comunicato all’UAI la rottura, presumibilmente per un difetto di materiale,  della protesi impiantata nel marzo del 2012 e l’intervento – in data 17 settembre 2013 – di sostituzione della protesi (doc. AI 113-1).

 

                                         Alla luce di tale evento, il Dr. __________ nell’annotazione dell’8 ottobre 2013 ha indicato che “la prevista perizia deve essere annullata e rimandata di ca. sei mesi, previo rapporto della Clinica ortopedica universitaria di __________ (PD Dr. __________) sull’evoluzione della riabilitazione” (doc. AI 115-1).

 

                                         Successivamente, tuttavia, l’amministrazione ha proceduto ad esperire solo accertamenti di carattere economico (doc. AI 118-1, 121-1, 126-1) e con la decisione impugnata ha soppresso il quarto di rendita (doc. AI 133-1).

 

                                         Questa maniera di procedere non può essere ammessa dal TCA, in quanto i disturbi di natura reumatologica / ortopedica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo soddisfacente.

 

                                         L’amministrazione dovrà dunque esperire una perizia reumatologica / ortopedica specialistica volta a chiarire l’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa, i limiti funzionali e le risorse dell’assicurato, a partire dall’estate 2010, come aveva indicato il Dr. __________ nel rapporto del 26 luglio 2013 (doc. AI 110-1).

 

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre valutare, previa consultazione dei sanitari della Clinica ortopedica universitaria __________ di __________, l’evoluzione della riabilitazione dopo la sostituzione della protesi all’anca sinistra avvenuta il 17 settembe 2013.

 

                                         Esperiti questi accertamenti medici, l’amministrazione procederà quindi ad una nuova valutazione economica.

 

                               2.8.   In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

 

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello reumatologico/ortopedico come indicato al consid. 2.7.

 

                                         Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

 

                               2.9.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                        

                             2.10.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 21 febbraio 2014 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7. e 2.8.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti