Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.4

 

cs

Lugano

29 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 (recte: 4) gennaio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 novembre 2013 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato nel 1969, da ultimo attivo quale assistente di cura, il 24 maggio 2012 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti. Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari, tra cui una perizia reumatologica del 2 luglio 2013 effettuata dal dr. med. __________ nell’ambito della parallela procedura relativa al versamento di indennità giornaliere in caso di malattia, con decisione del 26 novembre 2013 (doc. III/1), preavvisata dal progetto dell’11 ottobre 2013 (doc. AI 81-1), l’UAI ha respinto la domanda, poiché il grado d’invalidità raggiunge il 13%.

 

                                  B.   RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione, contestando le risultanze mediche (doc. I). Il ricorrente evidenzia in particolare di non poter esercitare un’altra attività in una misura superiore al 50%.

 

                                  C.   Con risposta del 28 gennaio 2014 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

                                        

                                  D.   Il 12 febbraio 2014 il ricorrente ha chiesto di non emanare, per il momento, alcuna decisione, essendo in corso ulteriori accertamenti che potrebbero influire sull’esito del ricorso (doc. VIII).

 

                                  E.   Con scritto del 31 luglio 2014 RI 1, ora rappresentato dall’avv. RA 1, ha prodotto una relazione consuntiva ortopedico reumatologica del 16 marzo 2014 del dr. med. __________, FMH reumatologia (doc. IX). L’insorgente ribadisce di poter lavorare al massimo al 50% e con riferimento a quest’ultima valutazione rileva che occorrerebbe procedere ad ulteriori approfondimenti sia reumatologici che psichici. Nel merito l’interessato evidenzia che il dr. med. __________ non avrebbe preso in considerazione la problematica alla spalla ed al ginocchio, ma unicamente quella lombare. Il ricorrente contesta anche l’affermazione dell’UAI secondo la quale sarebbe abile al lavoro dal 5 marzo 2013 e rileva che il dr. med. __________ non ha citato alcuna professione nella quale potrebbe esercitare un’attività al 100%. Infine l’interessato, che chiede l’allestimento di una perizia, censura il calcolo del grado d’invalidità, evidenziando che il reddito da invalido andrebbe ridotto del 25% e domanda di essere posto al beneficio di una rendita al 50%.

                                     

                                  F.   Con osservazioni del 14 agosto 2014, cui ha allegato la presa di posizione del 7 agosto 2014 del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI ribadisce la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XI).

 

                                  G.   Il 26 settembre 2014 il TCA ha interpellato l’UAI (doc. XIII), che ha risposto il 7 ottobre 2014, allegando una presa di posizione del dr. med. __________ (doc. XIV + Bis). Al ricorrente è stato assegnato un termine scadente il 23 ottobre 2014 per eventualmente esprimersi in merito (doc. XV).

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                         Nel merito

 

                                   2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                                   3.   Nel caso di specie l’assicurato è stato sottoposto ad una visita medico fiduciaria da parte dell’assicuratore malattie ad opera del dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione FMH, medicina manuale, che ha redatto il referto in data 2 luglio 2013 (doc. Cassa malati 34-1).

                                         Dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale, attuale, lo stato reumatologico e neurologico periferico, lo specialista ha posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica, attualmente lieve, con anamnesticamente blocchi iperalgici ed irradiazioni dolorose nella gamba sinistra di tipo probabilmente spondilogena (e radicolare?) in/con turbe statiche del rachide, lisi vera bilaterale di L5 con anterolistesi su S1 di I grado (circa 3 mm), instabilità segmentale (L4/5 ed L5/S1), alterazioni degenerative secondo RM del 27.11.2012: L3/4 ernia discale mediana e paramediana sinistra, L4/5 ed L5/S1 protrusioni discali, insufficienza del portamento, non segni neurocompressivi in atto, gonalgia meccanica a destra in/con alterazioni degenerative secondo RM del 25.01.2013: lesione del corno anteriore del menisco mediale, condropatia retropatellare, probabile meralgia parestetica a sinistra, obesità (185 cm/117 kg).

 

                                         Lo specialista ha affermato:

 

" (…)

In conclusione interpreto la sintomatologia lombare l’espressione clinica di una irritabilità meccanica della cerniera lombosacrale in presenza di una probabile instabilità che coinvolge sia L5/S1 (con lisi vera bilaterale di L5) che L4/5. La sintomatologia periferica nella gamba sinistra risulta attualmente senza correlato clinico (assenza di tendomiosi e/o di segni neurocompressivi). Appare più probabile che si tratti di fenomeni pseudoradicolari (spondilogeni) anche se non è esclusa una componente radicolare (sospettata dal neurologo nella sua valutazione del novembre 2012).

L’iposensibilità alla coscia sinistra è compatibile con una meralgia parestetica (compressione del nervo cutaneo femorale laterale all’altezza del legamento inguinale).

 

Al ginocchio destro vi sono segni di una modica irritazione del compartimento femoro-tibiale mediale in relazione alle patologie degenerative riscontrate nel corrispondente menisco, senza flogosi e senza indizi per un risparmio eccessivo dell’articolazione (trofismo muscolare delle cosce simmetrico). Non vi sono reperti oggettivi dal profilo reumatologico per spiegare la sintomatologia dolorosa riferita nei piedi.

 

Nell’insieme e per la valutazione della futura capacità lavorativa risulta dominante la patologia lombare (…)

Le condizioni attuali del paziente risultano consolidate. Dal profilo medico non vi sono ulteriori proposte terapeutiche riguardanti la patologia lombare atte a modificare la sua caricabilità fisica. Alla luce della presentazione attuale della patologia degenerativa del ginocchio destro dubito inoltre, che il signor RI 1 possa trarre un beneficio significativo da una toilette articolare in artroscopia.

Le limitazioni come stabilite sopra sono quindi per intanto da ritenere quelle definitive. Il lavoro svolto di assistente di cura comporta mansioni solo parzialmente esigibili (alzare e spostare pazienti, lavorare in posizioni inergonomiche ecc.).

Valuto la capacità lavorativa per questo tipo di attività in maniera analoga dei medici curanti ossia 50%, inteso però come presenza normale sul posto di lavoro esentandolo dalle attività fisicamente impegnative. Non posso giudicare, se a queste condizioni il reinserimento nell’attuale posto sia ancora possibile. Per un’attività lavorativa confacente (rispettosa alle presenti risorse fisiche) il signor RI 1 risulta invece abile in forma normale sia per presenza che per rendimento e questo a partire da subito.

Il paziente non ha voluto esprimersi in merito ad eventuali progetti per il suo futuro lavorativo.” (doc. Cassa malati 34-1)  

 

                                         Il 22 agosto 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha in sostanza confermato la diagnosi e, sulla base del referto del dr. med. __________ e degli atti medici prodotti, ha attestato un’incapacità lavorativa del ricorrente al 100% dal 14 settembre 2012 al 21 settembre 2012, al 50% dal 5 ottobre 2012 al 17 febbraio 2012 (recte: 2013), al 100% dal 18 febbraio 2013 al 4 marzo 2012 (recte: 2013) e al 50% dal 5 marzo 2013 nella precedente attività e percentuali simili in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, tranne per quanto concerne il periodo dal 5 marzo 2013 dove l’insorgente è stato ritenuto completamente capace al lavoro (doc. AI 71-2).

 

                                         In sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un referto del 16 marzo 2014 del dr. med. __________, FMH reumatologia, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi patologica e le visite e gli esami effettuati, ha posto la diagnosi di lesioni meniscali e rotture meniscali, in particolare corno posteriore e anteriore menisco mediale alterato con lesione del corno anteriore corpo, condropatia condilo femorale mediale, condropatia rotulea, ipertrofia da ispessimento con edema rotuleo del legamento rotuleo, anterolistesi di L5 su S1, lisi istmica con listesi 3 mm di L5 su S1 e su L4, aumento della retrolistesi con mobilizzazione della colonna indice di instabilità, deteriorazione dei 3 ultimi dischi lombari, A L4/L5 protrusioni diffuse del disco, assottigliamento del disco L5-S1 e L3-L4 senza particolari protrusioni, restringimento foraminale bilaterale a L5-S1 con osteofiti, degenerazione globale del tratto vertebrale lombare con faccettopatia, alterazione delle sacroiliache con sclerosi in prossimità della superficie articolare, protrusione discale L3-L4 con impronta sul sacco durale, cruralgia possibile della protrusione discale di cui sopra L3/L4, L4/L5 pseudo protrusione discale con precipitati calcifici a livello anulare in sede mediana, L5-S1 discopatia con protrusione in sede intraforaminale bilaterale con restringimento dei recessi laterali e dei forami di coniugazione; entrambe le radici risultano ovalizzate per compressione specie a sinistra, artrosi interapofisaria con sottolivellamento articolare ed affastellamento delle apofisi spinose, disfunzione segmentaria lombare, degenerazione regressiva dei processi articolari inferiori, possibili esiti fratturativo a L1 con presenza di frammento corticalizzato intrarticolare, meralgia parestesica coscia sinistra, discopatia C5/C6 senza protrusioni o ernie, colonna dorsale con alcune irregolarità dei piatti vertebrali compatibili con esiti di osteocondrosi tipo Scheuermann, piccola lesione cistica spongiosa sottocondrale al passaggio collo testa femore sx da riverificare, difetto visibile alla RMN a livello del labbro latero-centrale dell’acetabolo di sinistra da riverificare, iperintensità sottocondrale alla testa femorale da possibile iniziale osteonecrosi da riverificare, minima sclerosi da stress sulla sinfisi pubica, possibile sindrome da impingement subacromiale con borsite SAD e tendinite CLB (utile eco o RMN per verifica oggettiva).

 

                                         Lo specialista ha affermato:

 

" (…)

Allo stato attuale, le condizioni del paziente non consentono una ripresa dell’attività lavorativa in misura completa come assistente di cure, in particolare non riesce a stazionare a lungo in piedi, non riesce a sollevare pesi anche medioleggeri per un paio di minuti, e anche la mobilizzazione delle spalle lo limita per cui la capacità massima esigibile in questo tipo di attività non può superare il 50%.

 

Già il 22.11.2012 il Dr. med. __________ Spec. Neurologia FMH segnalava la controindicazione a proseguire l’attività professionale fisicamente impegnativa, quale assistente di cura, con frequenti lavori in posizione non ergonomica, a seguito del rischio di progressione della disfunzione segmentale lombare, e pericolo di sviluppo e accentuazione della discopatia lombare inferiore.

 

Copia del rapporto era stata inviata dal Dr. __________ al servizio AI perché giudicava necessario intraprendere un reinserimento professionale del paziente in attività professionali consone alla malattia. Peraltro bisogna considerare anche che il Dr. __________ aveva valutato solamente lo status relativamente alla colonna lombare a cui si associano ulteriori limitazioni determinate dalle altre condizioni patologiche sopra elencate e bisogna considerare ancora che è possibile, a detta del paziente, che sia stata posta una indicazione neurochirurgica da parte del Dr. __________, che andrebbe verificata, inoltre anche dal punto di vista ortopedico è possibile intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro verificando se sia esigibile un intervento chirurgico di quel livello.

 

Dal punto di vista emotivo la situazione che si sta trascinando avanti da almeno 5 anni sta scalfendo la resistenza psicologica del paziente che andrebbe anche questa valutata nuovamente, dopo che un accenno anche a questo ambito venne fatto durante un ricovero a __________.

 

Conclusioni:

 

Si riconferma che, in queste condizioni, il paziente potrà riprendere la sua attività attuale in misura massima del 50% e col rischio di riacutizzarsi con ulteriore cronicizzazione dello status del paziente.

 

Va considerato inoltre che sono determinati sforzi, come già indicato, che andranno evitati, e tra questi sollevare i pazienti o pesi medio leggeri, specialmente con flessione in avanti del tronco.

 

A mio avviso sarebbe opportuno sottoporre il paziente ad ulteriori verifiche:

 

verifica psicologica per vedere sino a che punto il perdurare di questa situazione di profondo disagio abbia avuto riflessi sulla sopportazione psichica e sull’umore del paziente

Una riverifica neurochirurgica per stabilire se vi sia o meno una indicazione neurochirurgica per le ernie e per l’instabilità della colonna

Controllo ecografico o con RMN delle spalle

Controllo ematochimico di fondo ad escludere presenza di patologia infiammatoria:

Ves

Pcr

Protidogramma ed elettroforesi

Fosfatasi alcalina

Se test positivi si dovrà passare al test di secondo livello (clinicamente non sembra che ce ne sia la necessità ma per il depistaggio di una forma infiammatoria l’utilità è data)

Controllo ortopedico per eventuale indicazione chirurgica artroscopia del ginocchio sx

Ricontrollo dell’articolazione coxofemorale sx ad escludere una necrosi della testa femorale e/o slaminamento del ciglio cotiloideo." (doc. A1)

 

                                         Il 7 agosto 2014 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

 

" Attuale nuova documentazione presentata in sede di ricorso:

 

rapporto dr. __________ del 16.3.2014:

 

-       egli ritiene che l’attività abituale può essere svolta unicamente al 50%

-       una accurata valutazione neurologica da parte del Dr__________ non ha evidenziato una problematica neurologica sottogiacente

-       una valutazione RM della colonna dorsale ha mostrato unicamente delle discopatie a livello C5/6 e L3-S1 senza conflitti radicolari e senza segni per mielopatia

Valutazione:

 

dall’attuale rapporto del dr. __________ non risulta una sostanziale modifica dello stato dell’assicurato rispetto alla valutazione peritale dr. __________. Il dr. __________ condivide una residua esigibilità lavorativa del 50%, valutazione già espressa dal dr. __________.

I recenti esami radiologici, in particolare una RM di tutto il rachide, hanno mostrato unicamente delle alterazioni di tipo degenerativo ben compatibili con l’età dell’assicurato.” (doc. XI)

 

                                         Pendente causa il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo di voler precisare su quale base la capacità lavorativa del ricorrente al 100% va fatta risalire al 5 marzo 2013 (doc. XIII). Il 30 settembre 2014 il dr. med. __________, ha affermato:

 

" (…)

L’assicurato è stato dichiarato abile al 50% nell’attività abituale dal 5.3.2013, attività anche effettivamente svolta.

 

Nella perizia dr. __________ è stata confermata una CL del 50% nell’attività abituale mentre un’attività adatta è stata ritenuta esigibile al 100%. Essendo di fatto lo stato di salute dell’assicurato consolidato è non essendovi state evoluzioni particolari da 3.2013, salvo una breve interruzione della CL in maggio, ritengo che la capacità lavorativa costatata dal dr. __________ era già presente in questa misura in marzo 2013, ossia CL 50% in attività abituale e CL 100% in attività adatta” (doc. XIV + Bis)

 

                                         Secondo l’UAI inoltre non sarebbe cambiato nulla se la capacità lavorativa del 100% in attività leggere avesse avuto inizio il 2 luglio 2013 in luogo del 5 marzo 2013, poiché la malattia di lunga durata è iniziata il 14 settembre 2012 (doc. XIV + Bis).

 

                                   4.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

 

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

 

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del dr. med. __________ del 2 luglio 2013 (doc. Cassa malati 34-1), confermata dal medico SMR, dr. med. __________ il 22 agosto 2013 (doc. AI 71-1), che ha, in particolare, concluso che l’insorgente è incapace al lavoro al 50% nella sua precedente attività ed è completamente capace al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

 

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         Il dr. med. __________ si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di lui.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                   6.   L’interessato contesta le valutazioni del dr. med. ____________________, producendo un referto del 16 marzo 2014 del dr. med. __________, FMH reumatologia.

 

                                         Va qui innanzitutto rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 26 novembre 2013, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

                                         In concreto il dr. med. __________ ha visto per la prima volta l’insorgente in data 11 febbraio 2014 e lo ha poi visitato il 18 febbraio 2014, il 25 febbraio 2014 e l’11 marzo 2014 (doc. A1), mentre il 16 marzo 2014 ha redatto il proprio referto, ossia in periodi successivi all’emissione della decisione impugnata del 26 novembre 2013 che delimita temporalmente il potere cognitivo del Tribunale.

 

                                         Già solo per questo motivo la valutazione specialistica prodotta dall’insorgente non dovrebbe essere esaminata nell’ambito della presente domanda, ma dovrebbe semmai essere oggetto di un’altra richiesta di prestazioni.

 

                                         Del resto, in ogni caso, il dr. med. __________ non apporta elementi medici oggettivi atti a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________ e del medico SMR, dr. med. __________ e non è d’aiuto all’insorgente.

 

                                         In primo luogo il dr. med. __________ ha confermato la valutazione di una capacità lavorativa al 50% nella precedente attività lucrativa di assistente di cura, mentre non si è espresso circa la capacità lavorativa dell’interessato in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente. Egli neppure si esprime circa limitazioni diverse rispetto a quelle elencate dal dr. med. __________. Inoltre, come rilevato dal dr. med. __________, la valutazione neurologica del dr. med. __________, citata dal dr. med. __________, non ha evidenziato una problematica neurologica sottogiacente (cfr. doc. A1, pag. 7 e seguenti).

 

                                         Neppure l’asserita necessità di “una verifica psicologica” può modificare l’esito della vertenza. Infatti il dr. med. __________ affer-ma unicamente che il trascinarsi della patologia “sta scalfendo la resistenza psicologica del paziente”, ciò che necessiterebbe una “verifica psicologica”. Ciò tuttavia non significa ancora che sia necessario un approfondimento psichiatrico, né tantomeno che l’interessato sia affetto da una patologia psichica. Da una parte non è stata posta alcuna  diagnosi secondo la classificazione scientificamente riconosciuta (ICD-10 o DSM-IV), contrariamente a quanto richiede la giurisprudenza e dall’altra la questione era stata esaminata anche dal dr. med. __________. Quest’ultimo nel referto del 3 luglio 2013 indica che “il dr. __________ segnalò la necessità di un calo ponderale e di una presa a carico psichiatrica (15.06.2012), aspetto quest’ultimo che il paziente riferisce di aver risolto affidandosi ad un suo collega pranoterapista” (doc. Cassa malati 34-3, pag. 3).

                                         Ne segue che non vi sono indizi, perlomeno fino all’emissione della decisione impugnata, della presenza di una patologia psichica avente un’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente (cfr. anche il consid. 7 e l’elenco degli atti con le diagnosi). La presenza di una malattia psichica invalidante deve essere diagnosticata in maniera precisa e deve trattarsi di una patologia che abbia un influsso sulla possibilità per l’assicurato di poter esercitare un’attività lucrativa. La semplice presenza di un nervosismo con segni di calo dell’umore rilevata in occasione della visita del 21 dicembre 2012 a __________ (doc. A1, pag. 6) non è sufficiente per ritenere la presenza di una patologia psichica invalidante. Oltre al fatto che successivamente, con il dr. med. __________ il medesimo interessato aveva sostenuto di aver risolto la problematica (doc. Cassa malati 34-3, pag. 3), va ad esempio rammentato che il TF ha ritenuto che la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr. STF I 649/06 del 13 marzo 2007, SVR 2008 IV n° 8 pag. 23, nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è sufficiente-mente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve - pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante).

                                         L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale, a proposito della distimia, ha precisato quanto segue:

 

" (...)

4.3 Secondo il sistema di classificazione ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid. 4.1 e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008 IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"

 

                                         Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie dove non è stata posta alcuna diagnosi a livello psichiatrico prima dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche IX, pag. 3: “i problemi dell’assicurato non sono di ordine psicologico o intellettuale, ma soprattutto fisico”).

 

                                         Ne segue che in assenza di una valutazione diversa della capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere rispetto a quella posta dal dr. med. __________ e confermata dal medico SMR dr. med. __________, questo TCA non può scostarsi da quanto accertato in sede amministrativa.

 

                                         A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                         Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

 

                                         Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                   7.   L’insorgente contesta inoltre le limitazioni funzionali descritte dal dr. med. __________ che si sarebbe fondato esclusivamente sulla patologia lombare e non avrebbe tenuto conto della patologia alla spalla ed al ginocchio.

 

                                         Dagli atti emerge che lo specialista ha concluso che “nell’insieme e per la valutazione della futura capacità lavorativa risulta dominante la patologia lombare”, aggiungendo che “complessi-vamente valuto la capacita funzionale residuale del paziente come segue” (doc. Cassa malati 34-9, sottolineature del redattore). Il dr. med. __________ non ha tuttavia negletto la presenza di una patologia al ginocchio. Infatti nella valutazione dello stato di salute ha preso in considerazione anche mali che affliggono l’interessato alle ginocchia (cfr. ad esempio pag. 7: “alla problematica del rachide si sono aggiunti dolori nel ginocchio destro con caratteristiche meccaniche, ricondotte ad alterazioni degenerative coinvolgendo principalmente il menisco mediale […]”, pag. 8: “infine persistono dolori nel compartimento femoro-tibiale mediale del ginocchio destro con un senso di cedimento”; pag. 8: “gli stessi disturbi sono sollecitabili anche con manovre che non coinvolgono il rachide (semplice flessione del ginocchio sinistro)”).

                                         Circa la spalla, il dr. med. __________ ha rilevato la presenza di una possibile sindrome da impingement subacromiale con borsite SAD e tendinite CLB (Utile eco o RMN per verifica oggettiva). Questa patologia è tuttavia stata diagnosticata successivamente all’emanazione della decisione impugnata (cfr. doc. Cassa malati 34-6: “arti superiori: mobilità passiva delle articolazioni s.p. Prove isometriche delle spalle ben tenute. Gänslen negativo. Gripping simmetrico e normale”) e non era stata rilevata in precedenza (cfr. doc. AI 2-1 [24 maggio 2012]: “problema di salute/genere di disturbo problemi alla schiena”; doc. AI 5-1 [25 giugno 2012]: “situazione medica problemi alla schiena, v. atti portati dall’assicurato”; doc. AI 6-4 [21 giugno 2012]: “Indicazioni dettagliate circa il genere del danno deformazione lombo-sacrale”; doc. AI 7-1 [6 aprile 2012]: “Diagnosi principale: 1. Lombalgia cronica […] 2. Possibile meralgia parestetica a sn”; doc. Cassa malati 1-1 [1 febbraio 2012]: “Diagnosi 1. Lombalgia cronica dal 2009 […] 2. Possibile meralgia parestetica a sn 3. Obesitas”; doc. cassa malati 8-1 [15 giugno 2012]: “diagnosi e/o Codice ICD? Lombalgia cronica deficit radicolare L5-S1 su stenosi foraminale multiple protrusioni discali e discopatiche sindrome lombospondilogena”; doc. AI 19-4 [26 luglio 2012]: “stato di salute […] Lombalgia cronica Deficit radicolare L5 + si, su stenosi foraminale Vedi documentazione medica”; doc. AI 23-1 [31 luglio 2012]: “Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa […] sindrome algica lombo vertebrale […] obesità […]”; doc. AI 23-5 [16 luglio 2012]: “diagnosi: 1. Sindrome algica lombovertebrale cronica riacutizzata”; doc. Cassa malati 10-1 [9 ottobre 2012]: “Diagnosi 1. Lombalgia cronica […] 2. Possibile meralgia parestetica a sin. 3. Disturbi di erezione di origine non chiara 4. Obesitas”; doc. cassa malati 11-1 [19 ottobre 2012] “1. origine dell’incapacità lavorativa Lombalgia cronica […]”; doc. cassa malati 14-1 e 14-2 [14 novembre 2012]; doc. Cassa malati 16-1, 17-1 [27 novembre 2012]; doc. Cassa malati 20-1 [6 dicembre 2012]; doc. AI 37-1 [4 dicembre 2012]; doc. Cassa malati 22-1 [30 gennaio 2013]: “Algia ginocchio destro in assenza di traumi”; doc. Cassa malati 25-1 [20 febbraio 2013]: “diagnosi 1. lombalgia cronica […] 2. Adipositas 3. sospetta meralgia parestetica a sinistra […] 4. meniscopatia con condropatia del ginocchio destro […]”; doc. Cassa malati 32-1 [14 maggio 2013]: “Paziente noto per lombalgia cronica, già valutato da neurologi e neurochirurghi che non pongono indicazione all’intervento chirurgico. Non riferisce altre patologie ne trattamento farmacologico […] diagnosi conclusiva Lombalgia cronica”; doc. Cassa malati 33-1 [27 maggio 2013]; doc. Cassa malati 34-1 [perizia dr. med. __________ del 2 luglio 2013]).

 

                                         Essa non può pertanto essere presa in considerazione nell’ambito della presente procedura ma deve semmai essere oggetto di una nuova domanda (DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         Ne segue che le limitazioni descritte dal dr. med. __________ devono essere confermate.

 

                                   8.   L’insorgente sostiene inoltre che il dr. med. __________ non ha attestato una capacità lavorativa totale dal 5 marzo 2013 in attività leggere e che non sono state descritte le attività confacenti al suo stato di salute. Non è invece contestato che l’assicurato, nella precedente attività svolta è abile al 50% a partire dal 5 marzo 2013, eccetto un periodo al 100% nel mese di maggio (cfr. del resto doc. AI 53-2, 55-1 e 56-1).

 

                                         Dagli atti emerge che il medico fiduciario ha ritenuto l’interessato completamente abile in attività leggera e confacente al suo stato di salute da subito, ossia dal 2 luglio 2013, confermando invece l’incapacità lavorativa al 50% nella precedente attività. Per il periodo precedente il medico SMR, si è invece fondato sugli altri atti medici (cfr. doc. XIV).

                                         A questo proposito va rilevato che il Dr. med. __________, medico fiduciario dell’assicuratore malattie, il 20 febbraio 2013, aveva ritenuto giustificata un’incapacità lavorativa completa fino al 4 marzo 2013 (doc. Cassa malati 27-4) che in seguito sarebbe stata da rivalutare sulla base di ulteriori valutazioni, tra cui quella del dr. med. __________, FMH chirurgia. Quest’ultimo specialista tuttavia ha risposto in maniera poco comprensibile per quanto concerne la capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (cfr. doc. cassa malati 33-1: “6. Incapacità lavorativa: giustificata del 25%. Attualmente un’abilità non è a mio modo di vedere giustificata. Il paziente presenta una capacità lavorativa ridotta al 25% con un rendimento completo”; cfr. anche doc. cassa malati 34-3 in fine), confermando invece l’incapacità al lavoro al 50% nella precedente attività (doc. cassa malati 33-1: “[…] attualmente, come assistente di cura presso la Casa per anziani __________, è inabile al lavoro al 50% dal 5.10.2012”; cfr. anche doc. AI 56-1).

 

                                         Interpellato in merito dal TCA il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato che nella perizia del 2 luglio 2013 del dr. med. __________ è stata confermata una capacità lavorativa del 50% nell’attività abituale, mentre  è stata ritenuta esigibile un’attività adatta al 100%. Considerato che lo stato di salute  dell’assicurato è consolidato e che non vi sono state evoluzioni particolari dal marzo 2013, eccetto un’incapacità lavorativa al 100% dal 14 al 28 maggio 2013 (cfr. doc. AI 56-1), il medico SMR ha ritenuto che la capacità lavorativa accertata dal dr. med. __________ (50% in attività abituale [non contestata] e 100% in attività leggera), fosse già presente da marzo 2013 (doc. XIV + Bis).

 

                                         Questo Tribunale, alla luce della documentazione agli atti (cfr. doc. AI 53-2, 55-1 e 56-1), ritenuto che non vi sono certificati medici che mettono in dubbio quanto accertato dal medico SMR sulla base delle valutazioni del dr. med. ____________________ e rilevata la stabilità dello stato di salute dell’interessato (eccetto per il periodo dal 14 maggio al 28 maggio 2013; cfr. anche doc. cassa malati 34-4), deve confermare le valutazioni del dr. med. __________ secondo le quali l’interessato è capace al lavoro al 100% dal 5 marzo 2013 in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

 

                                         Circa l’assenza di indicazioni per quanto concerne le attività leggere esigibili, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il  ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

 

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA 35.2004.38 del 3 marzo 2005).

 

                                         È poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori, acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005, consid. 2.2 e 3.1).

 

                                         Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazio-ne acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In concreto, quindi, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie sul mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa.

 

                                         Ne segue che anche questa censura va respinta e che non è necessario, alla luce della documentazione medica già agli atti, effettuare ulteriori accertamenti in ambito sanitario ed in particolare allestire una perizia.

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurispru-denza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         Resta ora da esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

 

                                   9.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

                                         Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).

 

                                         Nel caso in esame l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato (doc. I e IX), di fr. 64’881 che l’interessato avrebbe potuto percepire nel 2012 (cfr. doc. AI 17-3).

                                         Nel 2013, anno dell’eventuale diritto alla rendita, il salario sarebbe ammontato a fr. 65'335 (+ 0,7%: cfr. www.bfs.admin.ch /bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

 

                                10.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

 

" (…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

 

                                         In concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

                                         Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso, 2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).

                                         Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812 (Fr. 58’812  : 100 x 101,7) nel 2012, ultimo anno disponibile.          

                                                                                

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80 : 40 x 41,7).

Nel 2013 esso ammonterebbe a fr. 62’790 (62'353,80 + [0,7% di fr. 62'353,80]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/ 03/04/blank/key/ lohnentwicklung/quartal.html).

 

                                         Come visto, l’assicurato, assistente di cura, avrebbe guadagnato fr. 65’335 nel 2013.

                                         Tale reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 86-88 “sanità e assistenza sociale”: fr. 4’770 : 40 X 41.5 X 12 mesi = fr. 59’387 nel 2010; nel 2012: 59’387 : 100 X 101.7 = fr. 60'397 e a fr. 60'820 [60'397 + 0.7%] nel 2013).

 

 

                                         In concreto non sono in ogni caso realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido ai sensi della sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009.

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

 

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente.

 

L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

 

                                         Nel caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale del 10% (5% per dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% dovuta a svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari).

                                         In concreto il TCA, ritenuto che la riduzione, nel particolare caso di specie, rientra nei parametri giurisprudenziali, non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione nell’applicazione della riduzione concessa. La riduzione chiesta dall’insorgente appare invece nettamente superiore a quella applicata in casi simili a quelli dell’assicurato (cfr. sentenza 36.2013.58 del 29 novembre 2013).

                                         Va del resto evidenziato, come si vedrà in seguito, che anche con una riduzione del 25%, che nel caso di specie, manifestamente, non può trovare applicazione, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita.

                                        

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 65'335 con quello da invalido di fr. 62'790 ridotto del 10% a fr. 56'511 si ottiene un grado d’invalidità, non pensionabile, del 13,505% (arrotondato al 14%).

                                         Se si volesse ridurre il reddito da invalido di fr. 62'790 del 25% a fr. 47'093, si otterrebbe comunque un grado d’invalidità del 28% che non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Ne segue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                                11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--vanno poste a carico dell’insorgente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Fabio Zocchetti