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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 marzo 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1982, di professione polimeccanico, è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2006 al 31 maggio 2007 e in seguito di un quarto di rendita dal 1° giugno 2007 (cfr. decisione 4 dicembre 2008, doc. AI 41).
Il quarto di rendita è stato confermato con comunicazioni 5 marzo 2010 e 22 luglio 2011, essendo lo stato valetudinario rimasto invariato (doc. AI 62, 73).
1.2. Nel gennaio 2013 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’ulteriore procedura di revisione (doc. AI 75).
Accertate come invariate le condizioni di salute, l’amministrazione ha tuttavia appurato un aumento del reddito percepito dall’assicurato e fissato un conseguente nuovo grado d’invalidità del 32%. Con decisione 14 marzo 2014 (preavvisata il 31 gennaio 2014) l’amministrazione ha quindi soppresso il quarto di rendita, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________ della RA 1, insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo di continuare a beneficiare del quarto di rendita, anche dopo la revisione. In sostanza contesta il calcolo del grado di invalidità.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della valutazione economica di cui alla decisione contestata, allegando l’estratto del conto individuale AVS.
1.5. In data 12 giugno 2014 l’assicurato, tramite la sua legale, ha preso posizione in merito, producendo una dichiarazione del suo datore di lavoro (VI). Il 30 giugno 2014 l’Ufficio AI si è ulteriormente espresso in merito (VIII).
in diritto
2.1. In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso il quarto di rendita di cui il ricorrente beneficia dal 1° giugno 2007.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Va infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.4. Nel caso in esame, rettamente l’Ufficio AI ha ritenuto che dal punto di vista medico non vi è stata alcuna modifica delle condizioni di salute dell’assicurato. In effetti, con la decisione del 4 dicembre 2008 (doc. AI 41-1) l’assicurato è stato messo al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2006 al 31 maggio 2007 e in seguito di un quarto di rendita sulla base dei vari rapporti medici agli atti e del rapporto del SMR del 14 febbraio 2008 (doc. AI 24) che concludevano per un’inabilità lavorativa completa dal mese di aprile 2005 al febbraio 2007 e in seguito del 40% nella sua attività quale polimeccanico così come in ogni attività rispettosa di taluni limiti funzionali (in particolare sollevamento di pesi oltre i 10 kg, movimenti di flessione ripetitivi, deambulazione su terreni sconnessi o scale) per le diagnosi di “Sindrome lombo vertebrale cronica con sciatalgia persistente a destra, irradiazione s1, protusione discale ad ampio raggio su L4-L5 senza evidenti conflitti radicolari, ernia discale L5-S1 sinistra con probabile conflitto extra foraminale con S1 sinistra, sindrome parestesica I e III dito mano destra in stato dopo lesione traumatica nervo mediano” (doc. AI 24).
In occasione della revisione intrapresa nel gennaio 2013 l’assicurato ha riferito di una situazione invariata e tale stabilità è stata confermata dai medici curanti (doc. AI 91) e dal SMR (doc. AI 80), che hanno nuovamente attestato un’inabilità lavorativa al 40% nell’attività svolta di polimeccanico e in attività adeguate.
Essendo il quadro clinico dell’assicurato pacifico e incontestato (cfr. doc. I), è superfluo dilungarsi oltre su questo punto.
2.5. Litigiose sono per contro le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Richiamato l’art. 16 LPGA e quanto esposto al consid. 2.2, preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; cfr. anche SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.2), per cui nel caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2014, in quanto la rendita è stata soppressa dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’amministrazione ha effettuato un confronto dei redditi con i dati del 2013 non avendo i dati statistici aggiornati.
Inoltre, nel caso concreto, per stabilire se vi è motivo di revisione, la situazione presente al momento della decisione impugnata va comparata con quella del 2008, anno della decisione di erogazione della rendita (cfr. DTF 130 V 351). Dal punto di vista temporale non vanno prese in considerazione le comunicazioni 5 marzo 2010 e 22 luglio 2011 con le quali l’Ufficio AI ha unicamente confermato la decisione iniziale di rendita.
Dalla documentazione economica acquisita agli atti dall’amministrazione, emerge che l’assicurato, dopo aver svolto la sua formazione quale apprendista polimeccanico presso le __________ dove ha lavorato dal 1° settembre 1998 al 1° agosto 2004, ha quindi svolto la sua attività lavorativa presso la __________ di __________ dal 1° settembre 2004 sino al 31 marzo 2006 (ultimo giorno di lavoro effettivo il 19 aprile 2005), essendogli stata attestata un’inabilità totale dall’aprile 2005 (doc. AI 33). Il salario percepito dalla __________ ammontava a annui fr. 50'180.--, fr. 50'700.-- dal 1° gennaio 2006 (doc. AI 6-2).
Con effetto dal 16 ottobre 2006, con la ripresa parziale della capacità lavorativa (attestata nella misura del 60% dal marzo 2007), l’assicurato ha svolto la propria attività di polimeccanico presso la __________, officina meccanica, dapprima su chiamata e in misura saltuaria nella misura di circa il 50% (doc. AI 30-3), in seguito con un contratto a tempo indeterminato con effetto dal 1° febbraio 2009 con un pensum del 60% e un salario di fr. 2'520.-- per tredici mensilità (60% di fr. 4'200.--; doc. AI 48-2).
Constatato che l’assicurato, alle dipendenze della __________, aveva guadagnato nel 2012 fr. 34'415.-- e nel 2013 fr. 36'015.20, tenuto conto di un aumento di guadagno di fr. 1'600.20.--, l’amministrazione ha determinato il reddito da invalido computabile ex art. 31 cpv. 2 LAI (cfr. consid. 2.3) in fr. 36'015.20.--. Raffrontando il salario ipotetico da valido di fr. 52'700.-- con il reddito da invalido citato è risultato un grado d’invalidità del 32%. Da qui la soppressione della rendita.
2.6. Mentre risulta in casu pacifico e incontestato che l’aumento di reddito conseguito dal 2012 al 2013 dall’assicurato può di principio giustificare una revisione conformemente all’art. 31 LAI, controversa è la determinazione del grado d’invalidità e in particolare i redditi di riferimento computati dall’amministrazione. L’Ufficio AI, appurato, come detto, un aumento del reddito percepito tale da giustificare una revisione della prestazione, ha proceduto al confronto dei redditi considerando quale salario da invalido il succitato reddito percepito effettivamente dalla __________, di fr. 36'015.20, e quale reddito da valido il salario, di fr. 52'700.--, che l’assicurato avrebbe conseguito se avesse ancora lavorato alle dipendenze della __________. Quest’ultima ditta, il 6 settembre 2013, ha in effetti comunicato all’Ufficio AI che l’evoluzione dei salari sarebbe stata la seguente: fr. 50'700.-- nel 2006, fr. 51'207.-- nel 2007 e nel 2008, fr. 52'700.-- dal 2009 in avanti, considerato come a causa della crisi economica non sono stati approntati aumenti, nemmeno in misura del rincaro, successivamente al 2009 (doc. AI 85). Dal confronto dei due succitati redditi è emerso un grado di invalidità del 32% che ha motivato la soppressione della rendita.
L’assicurato contesta questa conclusione.
A detta dell’assicurato, considerato come egli, presso l’attuale datore di lavoro, eserciti la professione di polimeccanico imparata (e svolta anche presso la __________) nella misura del 60% (sull’arco dell’intera giornata, ma con un rendimento del 60%) conseguendo un salario di fr. 36'015.20 pari al 60% di un salario a tempo pieno di fr. 60'025.-- (fr. 34'415.--rispettivamente fr. 57'358.-- nel 2012), sarebbe quest’ultimo salario semmai a dover essere ritenuto dall’amministrazione quale reddito da valido con un conseguente grado di invalidità pari al grado di incapacità lavorativa, ossia del 40%. Questo a maggior ragione considerando come il salario indicato dall’amministrazione, di fr. 52'700.-- per il 2012, risulterebbe considerevolmente inferiore ai redditi medi statistici RSS evinti dalla TA1, in base ai quali, alla categoria 25 che corrisponde alla professione dell’assicurato (“fabbricazione di prodotti di metallo”), risulta un salario annuo per il 2012 di fr. 73'060.-- (livello di qualifica 3).
In proposito l’assicurato fa altresì valere che considerato come egli avesse lavorato solo otto mesi effettivi presso la __________ e che a quell’epoca fosse solo 24enne, non sia possibile concludere con la dovuta verosimiglianza che egli avrebbe presumibilmente continuato a svolgere la stessa attività presso la medesima ditta, con un salario modesto e non corrispondente ai salari versati nel settore, alle dipendenze di una ditta in condizioni economiche tanto difficili da escludere aumenti salariali. La normale evoluzione professionale avrebbe presumibilmente fatto sì che egli avrebbe in seguito cambiato se non professione quantomeno datore di lavoro.
2.7. In occasione della concessione della rendita di invalidità mediante decisione del 4 dicembre 2008 l’amministrazione, appurata dal marzo 2007 una capacità lavorativa medico teorica del 60% nell’attività svolta così come in altre attività leggere e compatibili con le limitazioni poste, ha proceduto al calcolo del grado di invalidità confrontando quale salario da valido il salario di fr. 50'700.-- che l’assicurato avrebbe percepito nel 2006 presso la __________ e quale salario da invalido fr. 30'420.-- (pari al 60% di fr. 50'700.--), e questo malgrado a far tempo dall’ottobre 2006 l’assicurato già lavorasse, su chiamata, quale polimeccanico presso la __________ nella misura del 50% circa (doc. AI 30-3, 30-9/10/11, 33, 48-2). In tal modo l’Ufficio AI ha di fatto proceduto ad un confronto percentuale dei redditi (in proposito cfr. consid. 2.8). Considerato come l’interessato fosse stato ritenuto abile in ugual misura (60%) anche in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha effettuato anche il confronto tra il citato reddito da valido (fr. 50'700.--) e il salario statistico ottenibile in attività leggere e ripetitive (fr. 59'197.--) dopo deduzione del 40% per l’inabilità lavorativa e ulteriori deduzioni del 10 e 5% per la necessità di effettuare attività leggere e “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari”, ottenendo un salario da invalido di fr. 30'190.-- e un conseguente grado di invalidità sempre del 40% (doc. AI 33-3).
In occasione della conferma della rendita nel giugno 2009, visto il contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto dall’assicurato e i rapporti redatti dai medici curanti attestanti una situazione invariata, l’amministrazione si è limitata a confermare il quarto di rendita mediante comunicazione del 5 marzo 2010 (doc. AI 62).
Infine, nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2011, accertata una situazione valetudinaria sempre immutata (cfr. rapporto SMR del 5 luglio 2011, doc. AI 71), dal lato economico l’amministrazione, acquisiti gli atti in relazione al lavoro svolto presso la __________, ha attestato.
" art. 31 LAI
Ri 2010: fr. 33’260
Ri 2008: fr. 20'905 + aggiornamento: fr. 21’524
33'260 – 21'524 = 11’736
Fr. 11'736 – fr. 1’500 = fr. 10’236
Aumento da considerare: 2/3 di fr. 10’236 = fr. 6’824
Reddito da invalido per l’anno 2010 da considerare secondo l’art. 31 LAI:
21’524 + 6'824 = fr. 28’348
Attualmente l’assicurato lavora al 60% guadagnando
fr. 33'415.20.
A tempo pieno potrebbe dunque percepire fr. 55'692.
Grado di invalidità attuale: 55'692 – 28’348 x 100 = 49%
55’692
Si può quindi confermare il diritto a un quarto di rendita."
(doc. AI 72)
In sede di confronto dei redditi l’Ufficio AI ha quindi considerato quale reddito da valido il salario effettivamente percepito lavorando quale polimeccanico presso la __________ trasformato al 100%. La rendita è quindi stata confermata con comunicazione del 22 luglio 2011 (doc. AI 73).
Nell’ambito della revisione intrapresa nel gennaio 2013, appurato come lo stato di salute fosse invariato, ma l’aumento del reddito conseguito nel 2013 rispetto al 2012 superiore alla soglia di fr. 1'500.-- disposta dall’art. 31 LAI, l’amministrazione ha richiesto alla __________ informazioni sul reddito che l’assicurato avrebbe percepito nei diversi anni successivi al 2007 (pari a fr. 51'207 nel 2007 e 2008 e in seguito invariato sino al 2013 fr. 52'700, doc. AI 82, 85), e ha proceduto come segue al confronto dei redditi:
" (…)
Nel 2013 il reddito annuo è pari a fr. 36'015.20 (v. questionario DL compilato in data 23 gennaio 2013).
Rispetto al 2012 (fr. 34'415) il reddito annuo è aumentato di fr. 1'600.20. Ciò è motivo di revisione.
Grado AI 2013:
Rh2013: fr. 52’700
Ri2013: fr. 36'015.20
Grado AI: 52'700 – 36'015.20 x 100 = 31.65%
52’700
Essendo il grado AI inferiore al 40%, il diritto a rendita andrà soppresso." (doc. AI 86)
Da qui la decisione di soppressione contestata.
2.8. Innanzitutto questo TCA rileva che visto che l’assicurato presenta, secondo la – incontestata - valutazione medica SMR, una capacità lavorativa del 60% nella sua attività abituale di polimeccanico e in altre attività confacenti, bisogna ritenere che per ridurre il danno egli potrebbe continuare a mettere a frutto questa capacità nella sua professione, come del resto ha fatto e continua a fare. Tale attività permette in effetti di sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua.
In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, p. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presentasse un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Pertanto, il reddito da invalido che il ricorrente potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 60% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, ciò che dà il diritto ad un quarto di rendita di invalidità. Del resto, è proprio quanto si verifica nel caso concreto considerando come l’assicurato svolgendo la sua attività di polimeccanico (per il quale è formato) presso la __________ percepisce un salario pari al 60% del salario che percepirebbe a tempo pieno. A maggior ragione ove si considera che la ditta datrice di lavoro ha confermato che in assenza del danno alla salute l’attore sarebbe in grado di conseguire un salario pari al 100% di quello attuale, ossia fr. 60'025.-- nel 2013 (doc. A4).
Un confronto dei redditi come quello operato dall’amministrazione, la quale ha messo in relazione quale reddito da valido il reddito che l’assicurato avrebbe percepito dal datore di lavoro presso il quale era occupato al momento dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa (rimasto invariato dal 2009 a motivo della difficile situazione finanziaria della ditta in questione) e quale salario da invalido quello effettivamente introitato (nella medesima attività, ma alle dipendenze di una ditta che versa salari conformi alle medie salariali del ramo in questione) non può essere tutelato. Innanzitutto poiché la modalità del calcolo differisce da quella attuata nella prima decisione e nella successiva revisione del 2011. Come dianzi illustrato (consid. 2.7) infatti, in sede di decisione del 2008 l’amministrazione aveva proceduto di fatto ad un confronto percentuale dei redditi, confrontando il salario di fr. 50'700.-- che l’assicurato avrebbe percepito nel 2006 presso la __________ con un reddito da invalido pari al 60% di tale medesimo ammontare, e questo malgrado a far tempo dall’ottobre 2006 l’assicurato già lavorasse, su chiamata, quale polimeccanico presso la __________ nella misura del 50% circa (doc. AI 30-3, 30-9/10/11, 48-2). Nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2011, poi, l’Ufficio AI ha effettuato il confronto dei redditi considerando invece quale reddito da valido il reddito effettivamente percepito presso la __________ nel lavoro svolto quale polimeccanico (riferito ad un’attività al 100%), ritenuto, come noto, che l’assicurato era attivo nell’attività di polimeccanico imparata e svolta sino al momento dell’insorgenza dell’invalidità (doc. AI 72). Il nuovo calcolo riferito al 2011 operato dall’Ufficio AI a posteriori il 6 settembre 2013, che considera un salario da valido di fr. 52'700.--, non muta a tale circostanza (doc. AI 86).
La soppressione della rendita così come statuita dall’amministrazione non è quindi tutelabile, giacché non motivata dal subentrare di una modifica sensibile delle conseguenze dello stato di salute, di per sè invariato, sulla capacità di guadagno, come esige l’art. 17 LPGA (cfr. DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ma in realtà appare basata su un diverso modo di calcolare il grado di invalidità rispettivamente su un mancato parallelismo e equilibrio dei redditi da porre a confronto, laddove a fronte di un salario da invalido aggiornato e rientrante nei parametri salariali usuali è stato contrapposto un salario non più aggiornato successivamente al 2008 né al rincaro né all’evoluzione reale dei redditi e comunque inferiore ai redditi in uso nello specifico ramo professionale (cfr. in merito ancora al consid. 2.9; cfr. anche Kieser, Kommentar ATSG, 2003, all’art. 61, n. 8; cfr. anche le DTF 9C-189/2008 del 19 agosto 2008 e 9C-432/2008 del 18 settembre 2008).
A mente del TCA quindi, ritenuto come l’assicurato eserciti con profitto l’attività svolta al momento dell’insorgenza del danno alla salute nella misura della capacità lavorativa attestata dai medici, ossia del 60%, il grado di invalidità del 40% va confermato.
2.9. Tutt’al più si potrebbe eventualmente ipotizzare un confronto tra il reddito da valido e il salario percepibile in attività alternative, leggere e ripetitive, considerato come l’assicurato sia stato riconosciuto abile nella sua attività così come in altre rispettose delle limitazioni poste dai periti, segnatamente riferite al carico e alla postura (cfr. consid. 2.4).
2.9.1 Val la pena in proposito di ricordare che per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. p. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in una simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 p. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 p. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 p. 30; RAMI 1993 no. U 168 p. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 p. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
D’altra parte, il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
2.9.2 Nel caso in esame, quale reddito da valido l’amministrazione ha, come detto, preso in considerazione l’importo di fr. 52’700.--, corrispondente al salario che l’assicurato avrebbe percepito negli anni 2008-2013 lavorando presso la __________ (cfr. dichiarazioni di tale ditta del 25 aprile e 6 settembre 2013, doc. AI 82, 85).
Al riguardo, come illustrato al consid. 2.6, l’insorgente censura tale salario innanzitutto facendo rilevare che il salario di fr. 52'700.-- per il 2012 risulterebbe considerevolmente inferiore anche ai redditi medi statistici RSS evinti dalla TA1, in base alla quale la categoria 25 corrispondente alla professione dell’assicurato (“fabbricazione di prodotti di metallo”) prevederebbe un salario annuo di fr. 73'060.-- (livello di qualifica 3). Inoltre sottolinea come egli avesse lavorato solo otto mesi effettivi presso la __________ e che all’epoca egli era solo 24enne: a suo dire in base a tali circostanze non è possibile dedurre, come ha fatto l’amministrazione, che egli avrebbe continuato a svolgere la stessa attività presso lo stesso datore di lavoro, e questo malgrado il salario percepito modesto e nettamente inferiore alla media cantonale e le difficili condizioni economiche in cui versava la ditta, tanto da impedirle di introdurre degli aumenti salariali. A suo dire, la normale evoluzione professionale avrebbe presumibilmente fatto sì che egli avrebbe in seguito cambiato se non professione quantomeno datore di lavoro.
Ora, a prescindere dall’esame di tali censure – le quali, sia detto per inciso, non appaiono a priori sprovviste di fondamento – e del quesito a sapere se e in che misura andrebbe altresì esaminata l’esistenza di un cosiddetto Gap salariale con la conseguente necessità di apportare una riduzione al salario da invalido nel caso, verosimile, che il salario (di fr. 52'700) che l’assicurato avrebbe percepito presso la __________ nel 2012 sia inferiore di oltre il 5% a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero dai lavoratori del settore fabbricazione di prodotti in metallo (cfr. in proposito la giurisprudenza citata al consid. 2.9.1; cfr. in particolare Tabella TA1 2010, p.to 25, livello di qualifica 4: fr. 5046.--; riportati su 41,6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011] = fr. 5'247.-- moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a] = fr. 62'974.--; pari a fr. 64'111.-- nel 2012, dopo gli aggiornamenti del +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, comunque procedere ad un confronto tra tale reddito da valido e quello da invalido statistico riferito ad una professione semplice e ripetitiva, si giungerebbe comunque allo stesso risultato (conferma del diritto ad un quarto di rendita).
Considerando in effetti i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 9/2011), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011 e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito di fr. 62'270.36.
Tenendo poi conto della residua capacità lavorativa del 60% e ammettendo una riduzione del reddito per circostanze personali del 15% (per la necessità di svolgere solo attività leggere e per “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” quali tasso d’occupazione ridotto e potenziale difficoltà per cambiamento di professione nonché limitazioni da osservare), come statuito in sede di decisione di concessione della prestazione del 4 dicembre 2008 (doc. AI 33) e dalla cui percentuale non vi è motivo di distanziarsi tenuto conto anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), il reddito ipotetico da invalido dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 31'757.90.
Ora, dal raffronto tra il citato, controverso reddito da valido di fr. 52’700.-- ed il reddito ipotetico da invalido di fr. 31'757.90.- risulta un tasso d’invalidità del 39.75%, arrotondato al 40% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41) (52’700- 31'757.90 x 100 : 52’700), che conferisce il diritto ad un quarto di rendita.
2.10. In conclusione, visto quanto sopra, la soppressione del quarto di rendita a titolo di revisione ai sensi dell’art. 17 LAI è ingiustificata.
Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto al quarto di rendita anche dopo il 1° maggio 2014 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione del 14 marzo 2014, cfr. art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS). Il ricorso va pertanto accolto.
Vincente in causa il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di giustizia di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 14 marzo 2014 è annullata.
§§ È ripristinato, a decorrere dal 1° maggio 2014, il diritto al quarto di rendita di invalidità precedentemente riconosciuto.
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti