Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.62

 

BS/sc

Lugano

27 febbraio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 marzo 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1982, il 4 marzo 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute “dolori nelle parti molli inguinali, perineali” (doc. AI 1).  

 

                                         L’assicurato è stato posto al beneficio di provvedimenti professionali, i quali sono stati prematuramente interrotti per motivi di salute (cfr. rapporto finale 29 marzo 2013 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 73). Sulla scorta della perizia psichiatrica 27 aprile 2012 a cura del Centro peritale delle assicurazioni (CPAS), tenuto conto della documentazione medica raccolta, con decisione 27 marzo 2014 (preavvisata il 21 agosto 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni per i seguenti motivi:

 

"  (…)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti, così come dalla perizia psichiatrica svolta presso il CPAS nel marzo 2012 risulta che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore gli causa un'incapacità lavorativa per lo svolgimento di qualsiasi attività lucrativa quantificabile nella misura del 50% a decorrere dal luglio 2011. Tale incapacità lavorativa non preclude tuttavia la capacità al guadagno in quanto, svolgendo attività confacenti al suo stato di salute nella misura sopradescritta, potrebbe raggiungere un guadagno annuo pari a Fr. 30'947.--.

 

Prima dell'insorgenza del danno alla salute, dagli atti economici in nostro possesso, non risulta che il Signor RI 1 avesse un guadagno annuo proveniente da un'attività lucrativa regolare, sia stata essa di carattere dipendente o indipendente che abbia mai superato il sopraindicato reddito. Da ciò ne discende che, nonostante il danno alla salute, il Signor RI 1 non presenta nessuna perdita di guadagno.

 

In assenza di una perdita di guadagno, il diritto alla rendita non è dato.

 

In base al rapporto della __________ del 02.05.2013, provvedimenti professionali non possono essere presi in considerazione a causa dell'assenza di sufficienti garanzie di successo in tempi ragionevoli dati dallo stato di salute.

 

Su esplicita richiesta scritta si resta a disposizione per valutare la possibilità di attivare il nostro servizio di aiuto al collocamento." (Doc. AI 100/2)

 

                               1.2.   Contro la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, postulando il rinvio degli atti all’amministrazione per una nuova rivalutazione, subordinatamente l’esecuzione di una perizia urologica e psichiatrica. Contestato è “il fattore temporale d’inizio del periodo d’invalidità rispettivamente il mancato conteggio della perdita economica teorica/potenziale di questo ricorrente che ha pur sempre un AFC con conseguente definibilità del potenziale reddito di riferimento secondo la sua categoria”. Contestualmente egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando sia la valutazione medica che economica, ha chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.4.   Su richiesta dell’assicurato, con scritto 3 giugno 2014 il TCA ha accolto una proroga di 20 giorni per produrre il certificato municipale per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (VIII). Il ricorrente è tuttavia rimasto silente.

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                               2.3.   Infine, quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

 

                                         Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

 

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha incaricato il CPAS di procedere ad una perizia psichiatrica, eseguita dalla dr.ssa __________. Dal rapporto 27 aprile 2012, controfirmato dall’al- lora responsabile del citato centro, risulta che, dopo aver incontrato due volte l’assicurato, la succitata specialista in psichiatria e psicoterapia, esposta l’anamnesi ed esaminati gli aspetti soggettivi ed oggettivi, ha diagnosticato un disturbo misto di personalità borderline, impulsivo paranoide (F 61.0), una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale lieve (F 33.0) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4). In merito alle conseguenze sulla capacità di lavoro la specialista ha evidenziato:

 

"  (…)

1.     Descrizione di risorse e deficit

L'assicurato presenta una discreta spinta motivazionale a costruire un futuro lavorativo, pur presentando difficoltà nel realizzarlo in modo coerente e necessitando in questo percorso di una guida. Coltiva i propri interessi. Mantiene la cura di sé e della casa.

I deficit consistono nelle limitazioni date dal disturbo personologico, dall'attuale fase depressiva e dalla patologia somatoforme e consistono in una irregolarità nel sonno, nell'alimentazione e nei ritmi della giornata, in un umore deflesso e irritabile, nella riduzione della quota energetica, in un certo grado di ritiro sociale, nella percezione caotica di sé, degli altri e della realtà (che condiziona le relazioni interpersonali e la progettualità), nella polarizzazione sulla sintomatologia dolorosa, nella scarsa critica di malattia.

 

2.     Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

CL pari al 50% (rendimento ridotto, orario pieno) per motivi psichici.

 

3.     Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Come da atti medici si data l'inizio dell'attuale IL al luglio 2011, mese in cui è cominciata la presa a carico psichiatrica. (…)" (Doc. AI 45/10-11)

 

                                        Dal punto di vista somatico, con rapporto 10 maggio 2012 il dr. __________ del SMR fondandosi sulla documentazione medica ha accertato “dolori acuti ai testicoli, soprattutto a destra d’origine indeterminata da diversi anni in esisti di epididimite destra (21.05.2009)” senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 46). Tale situazione valetudinaria è rimasta sostanzialmente invariata, poiché i periodi d’incapacità lavorativa certificati dall’urologo dr. __________ – ossia dal marzo al maggio 2012 (cfr. certificato 21 maggio 2012 in doc. AI 81/16) e dal 10 febbraio al 10 marzo 2013 (cfr. certificato 28 febbraio 2013 in doc. AI 81/6) – sono di breve durata, come rettamente evidenziato dal SMR nelle annotazioni 8 agosto 2013 (doc. AI 84).

                                        

                                         In queste circostanze, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato inabile al 50% unicamente per motivi psichiatrici, con decorrenza dal luglio 2011.

 

                                         Il ricorrente contesta la succitata valutazione medico-teorica, in particolare l’inizio dell’incapacità lavorativa, ritenendo inoltre dati anche “danni fisici” senza tuttavia produrre né durante la procedura amministrativa (nonostante le diverse proroghe concesse dall’Ufficio AI per inoltrare delle osservazioni al progetto di decisione 21 agosto 2013 il legale dell’assicurato è rimasto silente; doc. AI 92-99) né in sede di ricorso documentazione che smentisca le conclusioni del SMR. In particolare egli non ha allegato dei certificati medici attestanti un danno alla salute psichiatrico d’entità maggiore, come pure la presenza di una patologia somatica invalidante. Va poi rilevato che l’inizio dell’incapacità lavorativa è stato validamente accertato dalla perizia CPAS, mentre il citato urologo dr. __________ non ha mai attestato una limitazione lavorativa (cfr. rapporto 8 maggio 2012 in doc. AI 81), a parte i succitati brevi periodi d’inabilità al lavoro.

                                         All’assicurato va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

 

                                         Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Già si è detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inattendibili le conclusioni tratte dal medico SMR.  

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che da luglio 2011 il ricorrente è inabile a 50% in qualsiasi attività.

 

                               2.5.   Per quel che concerne la valutazione economica, l’Ufficio AI ha accertato che nonostante il danno alla salute psichiatrico l’assicurato non presente una perdita di guadagno in quanto prima dell’insorgenza del danno alla salute (2011) dagli atti non risulta che egli avesse percepito un salario annuo proveniente da attività dipendente o indipendente maggiore di fr. 30'947.--. Questo importo corrisponde a quanto l’assicurato, svolgendo un’attività confacente al suo stato di salute nella misura del 50%, potrebbe percepire in attività semplici e ripetitive.

                                         Infatti, secondo i dati statistici forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica, per un’attività semplice e ripetitiva, livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive), un assicurato avrebbe potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]). Tenuto conto di un’incapacità lavorativa del 50%, l’assicurato potrebbe percepire un reddito ipotetico da invalido di fr. 30'962.--, pari a quanto sostanzialmente indicato nella decisione contestata.

 

                                         Che l’assicurato, prima del danno alla salute, non abbia conseguito un importo maggiore lo si evince dall’estratto dei conti individuali relativo agli anni 2003 – 2009 (doc. V). Inoltre, nel rapporto 20 giugno 2012 il consulente in integrazione professionale ha elencato le esperienze lavorative dell’assicurato dal 2007 al 2010, attività che, contrariamente a quanto pare asserire l’interessato, non si sono concluse per motivi di salute (doc. AI 50).

 

                                         In queste circostanze, l’amministrazione ha rettamente concluso che l’assicurato non presenta un danno economico a seguito dell’affezione invalidante di cui attualmente soffre.

                                        

                                         Per questi motivi la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.

 

                               2.6.   Infine, l’assicurato ha chiesto “di essere sentito personalmente, qualora il presente non potesse essere accolto come presentato” (ricorso pag. 4).

 

                                         L'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                        

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                               2.8.   L’assicurato ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha apportato alcun elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica.

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti