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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 maggio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 aprile 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, di professione maestro di scuola guida indipendente, è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1. novembre 2001 (cfr. la decisione del 25 luglio 2005 e le relative motivazioni sub doc. AI 72/1-2 e 68/1-2).
L’Ufficio AI, nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2006 (cfr. doc. AI 74/1-2 e 75/1-2), con decisione 23 maggio 2007 (doc. AI 105/1-4), ha soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2007.
Questo Tribunale, in esito al ricorso inoltrato contro la suddetta decisione, con STCA del 15 ottobre 2007 l’ha annullata confermando il diritto alla mezza rendita (doc. AI 112/1-9).
La revisione d’ufficio intrapresa nel mese di gennaio 2009 (cfr. doc. AI 122/1 e 123/1-2) é sfociata nella comunicazione del 15 dicembre 2009 con la quale l’amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 135/1-2).
1.2. Nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2011 (cfr. doc. AI 136/1 e 137/1-5), con decisione 10 aprile 2014 (oggetto della presente vertenza e preavvisata il 23 gennaio 2014; doc. AI 157/1-3) – ritenuto che l’assicurato nel corso degli ultimi anni ha incrementato in maniera rilevante il reddito da attività lucrativa recuperando gradualmente la sua capacità di guadagno –, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto al 1. giugno 2014, togliendo contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 175/1-5).
1.3. Contro la decisione del 10 aprile 2014 l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________ della RA 1, insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo: “(…) Di conseguenza, è fatto ordine all’UAI di ripristinare almeno la mezza rendita d’invalidità nei confronti dell’assicurato (sulla scorta di un grado d’invalidità di almeno il 50%), con la resa di una nuova decisione formale. (…)” (I, pag. 4).
In sostanza – eccepito, in particolare e con argomentazioni di cui si dirà nel merito, il calcolo del reddito da valido – contesta il calcolo del grado d’invalidità.
1.4. Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della valutazione economica di cui alla decisione contestata. In particolare l’amministrazione ha osservato che “(…) di transenna si tiene a rilevare che le attività di scuola guida sono state conglobate nella categoria 85 della tabella RSS TA1 (anno di rilevamento 2010) elaborata dall’Ufficio federale di statistica (note esplicative della Nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) del 2008, punto 855300 attività di scuola guida). Come si evince dalla tabella salario specifico (qui di seguito allegata), nel 2012 tale divisione economica considera un salario annuo medio svizzero di CHF 87'251.--. Effettuando un paragone dei redditi con il suindicato dato emerge che comunque l’assicurato presenta un grado d’invalidità non pensionabile. (…)” (IV, pag.6).
1.5. Con osservazioni del 4 luglio 2014 l’assicurato si è confermato nelle propie allegazioni concludendo – sostenuta l’applicabilità del livello di qualifica 2 visti l’esperienza e gli attestati – che, anche se si volessero ammettere i dati statistici indicati dall’Ufficio AI, “(…) il guadagno di riferimento risulterebbe in tal caso di CHF 8'623 mensili nel 2010, rispettivamente CHF 8'769 nel 2012 (CHF 107'097 annuali nel 2010, rispettivamente CHF 108'911 nel 2012). (…)” (VI, pag. 3).
1.6. Con scritti dell’8 e del 22 luglio 2014 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la verifica dei redditi imposti dal fisco per una casistica di maestri di scuola guida indipendenti (estrapolati dall’elenco dei maestri conducenti abilitati ad esercitare nel canton Ticino) effettuata il 4 luglio 2014 dall’ispettore __________ (VIII e VIII/bis) e chiesto di respingere il ricorso (XII).
1.7. Con osservazioni del 28 agosto 2014, dopo la chiesta proroga del termine (X e XI), l’avv. RA 1 ha contestato i dati fiscali forniti dall’Ufficio AI adducendo che dipenderebbero dalle scelte personali dei singoli maestri che influenzano i costi, che non considererebbero le qualifiche professionali del suo assistito, che sarebbero estrapolati casualmente senza tener conto della particolarità concreta e dei cambiamenti intervenuti a livello professionale e evidenziando che “(…) il reddito lordo conseguito dal signor RI 1 negli anni 1999-2000 già superava di gran lunga quelli di cui al doc. VIII bis. Tenuto conto del radicale cambiamento intervenuto, il reddito di CHF 161'000 è tutt’altro che irreale e sarebbe conseguibile dal signor RI 1, maestro conducente con tutte le categorie e moderatore del traffico, senza danno alla salute, come comprovano i documenti prodotti agli atti. (…)” (XIV).
in diritto
2.1. In lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la mezza rendita di cui il ricorrente beneficia dal 1. novembre 2001.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30-31, pag. 430-431).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Va infine ricordato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.4. Nel caso in esame va innanzitutto rilevato che dal punto di vista medico non vi è stato sicuramente alcun peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato. In effetti, con la decisione del 25 luglio 2005 (doc. AI 72/1-2), l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita, sulla base di un confronto percentuale dei redditi, a contare dal 1. novembre 2001, vista la perizia del 7 settembre 2004 del SAM e l’annotazione del 23 novembre 2004 nella quale il medico SMR dr. __________ ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% e l’impossibilità (da un punto di vista psichiatrico) di esigere l’esercizio di un’altra attività rispetto a quella abituale di maestro di scuola guida indipendente (cfr. doc. AI 61/1-29 e 65/1).
Come visto sopra (cfr. consid. 1.1), la decisione del 23 maggio 2007 – con la quale l’Ufficio AI (nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2006) aveva soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 30 giugno 2007 – è stata annullata da questo Tribunale che, con STCA del 15 ottobre 2007, ha confermato il diritto alla mezza rendita. Con decisione del 14 gennaio 2008 l’Ufficio AI ha quindi ripristinato il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI 121/1-2). Quanto alla revisione intrapresa nel mese di gennaio 2009, la stessa é sfociata nella comunicazione del 15 dicembre 2009 con la quale l’amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita.
In occasione della revisione intrapresa nel dicembre 2011 l’assicurato ha riferito di una situazione invariata (cfr. doc. AI 137/1-5, in particolare il punto 1.1), il dr. __________ ha attestato uno stato di salute stazionario (cfr. doc. AI 141/1-6, in particolare il punto 6.1) e il dr. __________, nello scritto del 17 febbraio 2014 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 165/1-2), ha comunicato che “(…) la vostra decisione [ndr.: si riferisce al progetto del 23 gennaio 2014 sub doc. AI 157/1-3] rappresenta un significativo fattore stressante per il paziente, che, in ragione della precarietà dell’equilibrio raggiunto, comporterà molto probabilmente un peggioramento del suo stato psico-fisico e quindi, conseguentemente, un deterioramento della sua resa lavorativa. Un aggravamento in questa direzione, con tutta probabilità potrà causare un’inabilità lavorativa totale. Per queste ragioni il quadro clinico rimane invalidante con una percentuale massima di capacità lavorativa al 50%. (…)” (doc. AI 165/2).
Dalle succitate risultanze vi è da concludere che dal punto di vista medico non vi è stata alcuna modifica delle condizioni di salute dell’assicurato. Non solo, l’insorgente (come si vedrà in seguito e a differenza di quanto ritenuto dai periti del SAM e dal dr. __________) ha dimostrato con i fatti di essere in grado di svolgere un’altra attività rispetto a quella abituale e meglio un’attività dipendente presso il __________ di __________ (cfr. i relativi questionari per il datore di lavoro sub doc. AI 139/1-8 e 151/1-6).
Essendo il quadro clinico dell’assicurato pacifico e incontestato (cfr. doc. I), è superfluo dilungarsi oltre su questo punto.
2.5. Litigiose sono per contro le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Richiamato l’art. 16 LPGA e quanto esposto al consid. 2.2, preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1), per cui nel caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2014, in quanto la rendita è stata soppressa dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. L’amministrazione ha effettuato un confronto dei redditi con i dati del 2013 non avendo ulteriori dati aggiornati.
Dall’estratto del conto individuale AVS dell’assicurato si evince che dall’inizio dell’attività indipendente quale maestro di scuola guida nel 1990 fino all’anno precedente l’infortunio del 26 novembre 2000 i redditi determinanti per il calcolo dei contributi sociali sono stati i seguenti:
1990/91 20'500.--
1992/93 41'900.--
1994/95 41'700.--
1997/97 46'000.--
1998/99 53'000.--
2000 43'700.--
(cfr. doc. AI 30-4 e 155/3)
Dal 2001 fino al 2007, i redditi determinanti dell’attività indipendente per il calcolo dei contributi sociali sono stati invece i seguenti:
2001 16'300.--
2002 18'100.--
2003 43'800.--
2004 19'800.--
2005 15'800.--
2006 15'800.--
2007 19'600.--
(cfr. doc. AI 155/2-3)
Dagli atti emerge che dal settembre 2008 l’assicurato ha iniziato un’attività quale docente a tempo parziale presso la __________ di __________ (cfr. doc. AI 139/1-8 e 151/1-6), che risulta essere socio gerente (iscrizione al 21 aprile 2005) rispettivamente socio e presidente della gerenza (iscrizione della modifica al 21 giugno 2012) della A__________ per la quale ha iniziato a lavorare dal marzo 2012 (cfr. doc. AI 154/1 e 155/2) e che l’attività indipendente di maestro di scuola guida è stata definitivamente abbandonata (cfr. il colloquio con il consulente IP del 15 marzo 2013 sub. doc. AI 149/1-2).
Nell’estratto del conto individuale AVS, dal 2008 al 2013, figurano i seguenti redditi determinanti per il calcolo dei contributi:
2008 Cantone TI 9'912.--
indipendente 9'600.--
2009 Cantone TI 23'398.--
indipendente 9'600.--
2010 Cantone TI 27'634.--
indipendente 11'500.--
2011 Cantone TI 40'383.--
indipendente 12'100.--
2012 Cantone TI 55'418.--
ApDC 6'500.--
2013 Cantone TI 58'827.--
ApDC 6'599.--
(cfr. doc. AI 155/2 e 172/1).
L’amministrazione, aggiornato l’importo di fr. 53'000.-- pari alla media dei redditi relativi ai due anni (1998 e 1999) precedenti il danno alla salute, ottenendo un reddito da valido pari a CHF 60'684.-- nel 2008, CHF 61'964.-- nel 2009, CHF 62'480.-- nel 2010, CHF 63'075.-- nel 2011, CHF 63'603.-- nel 2012 e CHF 63'921.-- nel 2013 e vista l’evoluzione dei redditi da invalido di CHF 19'512.-- nel 2008, CHF 36'998.-- nel 2009, CHF 39'134.-- nel 2010, CHF 52'483.-- nel 2011, CHF 61'918.-- nel 2012 e CHF 65'426.-- nel 2013 (cfr. la nota del 26 marzo 2014 dell’ispettore Pronzini, in particolare le tabelle sub doc. AI 173/2), ha concluso che l’insorgente ha recuperato pienamente la propria capacità di guadagno. Da qui la soppressione della rendita.
2.6. Con la decisione del 25 luglio 2005 (cfr. doc. AI 72/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’insorgente il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2001 ritenuta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione e considerato inesigibile l’esercizio di un’altra attività lavorativa.
Nella perizia pluridisciplinare del 7 settembre 2004 (doc. AI 61/1-29) i periti del SAM hanno infatti concluso che “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come maestro conducente (lezioni teoriche e pratiche). […] Anche in attività leggere e medie l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) a partire dal marzo 2001 e continua. È possibile che, migliorando la patologia psichiatrica, l’A. raggiunga una capacità lavorativa del 80% (come discusso precedentemente). (…)” (doc. AI 61/11) e il dr. Bazeghy nel consulto del 3 agosto 2004 (doc. AI 61/13-16) ha evidenziato: “(…) d’altro canto è importantissimo che egli possa svolgere la sua attività altrimenti vi è un rischio dell’insorgenza di una grave depressione che può essere anche invalidante. (…)” (doc. AI 61/15). Dal canto suo il medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 23 novembre 2004 ha concluso: “(…) in attività che non rievoca il disturbo psi (sindrome postraumatico da stress) l’A. dovrebbe essere abile in maniera teorica al 80%. Altre attività vengono sconsigliate dal perito psi per rischio d’incorrere in una depressione reattiva più invalidante. Da questo tipo d’affermazioni è difficile esigere un’attività altra che la sua professione. (…)” (doc. AI 65/1).
Nelle motivazioni della succitata decisione l’Ufficio AI ha, tra l’altro, rilevato che “(…) dalla documentazione agli atti, con particolare riferimento al rapporto peritale 07.09.2004 del Servizio Accertamento medico dell’AI, si rileva che il danno alla salute di cui lei è portatore le comporta un’incapacità lavorativa medico-teorica nella professione esercitata di maestro di scuola guida nella misura del 50%. Altre attività non sono medicalmente esigibili. (…)” (doc. AI 68/1).
Viste le suddette risultanze, nella decisione del 25 luglio 2005, l’amministrazione ha dunque riconosciuto il diritto alla mezza rendita in base ad un confronto percentuale dei redditi.
Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presentasse un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
2.7. Come suesposto, dagli atti risulta che dal settembre 2008 l’assicurato ha iniziato un’attività quale docente a tempo parziale presso la __________ di __________ (cfr. consid. 2.5). Nei questionari del 23 gennaio 2012 e dell’8 aprile 2013 (doc. AI 139/1-7 e 151/1-6) il datore di lavoro ha attestato 15 rispettivamente 11 unità didattiche alla settimana contro le 25 previste dall’orario normale dell’azienda (cfr. doc. AI 139/3 e 151/3 punti 2.9) precisando che “(…) il dipendente ha iniziato l’attività nel 2008 con già il danno alla salute. Eccezionalmente per l’anno scolastico 2011/2012 le ore di lavoro (unità didattiche) sono state portate a 15. In futuro ritorneranno al di sotto delle 12,5 a settimana. (…)” (doc. AI 139/7) e che “(…) nell’anno scolastico 2012/2013, le unità didattiche settimanali sono state ridotte da 15 a 11. Questa occupazione continuerà anche in futuro. (…)” (doc. AI 151/6). Dagli estratti del conto individuale AVS per gli anni dal 2008 al 2013 risulta che i redditi del Cantone TI ivi riportati hanno continuato ad aumentare, che l’ultimo reddito da attività dipendente risale al 2011 e che per il 2012 e il 2013 l’__________ ha attestato un reddito di CHF 6'500.-- rispettivamente di CHF 6'599.-- (cfr. doc. AI 155/2 e 172/1).
Visto che la situazione valetudinaria è stata stazionaria nel tempo (cfr. consid. 2.4), osservato che 11 unità didattiche su un’orario normale settimanale di 25 rappresenta un grado di occupazione del 44% (100 : 25 x 11 = 44%; allorquando le unità didattiche erano 15 la percentuale lavorativa era del 60%) e ritenuta anche l’attività svolta per l’__________, questo Tribunale deve concludere che – a differenza di quanto ritenuto nella decisione del 25 luglio 2005 (va qui ribadito che per motivi medici allora era stata ritenuta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione e considerato inesigibile l’esercizio di un’altra attività lavorativa) – l’insorgente ha dimostrato con i fatti di essere in grado di cambiare l’attività abituale di maestro di scuola guida indipendente e di sfruttare pienamente la capacità residua anche in un’altra attività dipendente.
Visto quanto precede è dunque a ragione che nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2011 l’Ufficio AI, per stabilire il grado d’invalidità, ha proceduto ad un confronto dei redditi.
2.8. Ritenuto, da una parte, lo stato di salute invariato (cfr. consid. 2.4) e, dall’altra parte, i redditi da invalido di CHF 61'918.-- nel 2012 e di CHF 65'426.-- nel 2013 (cfr. consid. 2.5), l’aumento del reddito conseguito dall’insorgente nel 2013 (ultimo anno intero prima della decisione del 10 aprile 2014) rispetto a quello del 2012 è superiore alla soglia di fr. 1'500.-- disposta dall’art. 31 LAI.
Pertanto è pacifico e incontestato che l’aumento di reddito conseguito dal 2012 al 2013 può di principio giustificare una revisione conformemente al suddetto art. 31 LAI, controversa è la determinazione del grado d’invalidità e in particolare i redditi di riferimento computati dall’amministrazione.
2.8.1. Per quanto riguarda il reddito da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).
Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006, consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare, secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute (RCC 1985 pag. 662).
Ritornando al caso in esame, come visto (cfr. consid. 2.5), per il calcolo del reddito da valido l’Ufficio AI ha aggiornato l’importo di CHF 53'000.-- pari alla media dei redditi relativi ai due anni (1998 e 1999) precedenti il danno alla salute.
L’assicurato contesta tale modo di procedere. Sostanzialmente – rilevato che “(…) la professione di maestro conducente ha acquisito una notevole capacità redittuale a causa del sistema legislativo, nel frattempo modificatosi integralmente, inerente il conseguimento della patente di guida. La legge ha infatti introdotto, in particolare, la nota patente di prova e l’obbligatorietà di 2 corsi supplementari nel termine di 3 anni dal rilascio della patente (cfr. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC). (…)” (I, pag. 2) – egli adduce che (come risulta dallo scritto della __________ del 17 febbraio 2014 (doc. AI 166/1-2) e dalla dichiarazione del 15 maggio 2014 dell’ente “__________” (doc. C)), a seconda di un attività centrata sui corsi obbligatori dopo il rilascio della patente o sui corsi di moto, la capacità reddituale sarebbe di CHF 132'000.-- rispettivamente superiore ai CHF 190'000.-- e che anche l’Associazione __________, nel calcolo del reddito potenziale dell’attività di Maestro Conducente in Ticino del 12 maggio 2014 (cfr. doc. D), ha ritenuto un reddito potenziale annuo di CHF 161'500.--.
Esaminati attentamente gli atti, questo Tribunale ritiene di poter confermare il reddito da valido così come stabilito dall’Ufficio AI per le seguenti ragioni.
Tanto la __________ nello scritto del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. AI 166/1-2) quanto l’__________ nel “Calcolo del reddito potenziale dell’attività di Maestro Conducente in Ticino” del 12 maggio 2014 (cfr. doc. D), nei rispettivi rapporti attestano dei potenziali di guadagno ipotetici che si fondano su stime e previsioni.
Infatti – dopo aver evidenziato che “(…) è importante sottolineare che dal 2000, in ambito di circolazione stradale molte cose sono cambiate. (…)” (doc. AI 166/1) e sostenuto che il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio AI sarebbe obsoleto –, la __________ ha proposto i seguenti esempi:
" (…)
1) Formazione obbligatoria per motociclisti
Ogni anno nel nostro cantone ci sono ca. 5'000 licenze per allievo conducente. Tra queste ca. 2'000 sono per moto leggere e di grossa cilindrata. Tutti questi utenti hanno l'obbligo di frequentare dei corsi obbligatori. L'ordinanza prevede 8 lezioni teoriche (Fr. 250.-- a partecipante per un gruppo sino a 12 persone) e 8 lezioni pratiche (Fr. 350.-- con gruppi di 5 persone) per motoveicoli leggeri e 12 lezioni (Fr. 500.-- con gruppi di 5 persone) per moto di grossa cilindrata. Se si calcola mezza giornata con 5 allievi a Fr. 175.-- per candidato (considerando la metà di Fr. 350.--), significa un introito di Fr. 875.-- per 4 ore di attività (Fr. 1'750.-- per una giornata intera). In 12 giornate lavorative, un maestro moto può quindi guadagnare Fr. 21'000.--.
2) Formazione in due fasi
Tutti gli allievi conducenti che hanno ottenuto la licenza di condurre, devono eseguire 2 corsi obbligatori di una giornata in tre anni.
Ogni anno nel nostro cantone ci sono ca. 4'000 ragazzi che devono completare i due corsi per poter ottenere la licenza definitiva.
Un maestro conducente che ha ottenuto l'abilitazione di moderatore, potrebbe quindi esercitare questa attività per 20 giorni lavorativi al mese. In Ticino ci sono unicamente due organizzatori. Il salario di Fr. 600.-- a giornata moltiplicato per 20 giorni lavorativi, per 11 mesi (calcolando un mese di vacanza), porterebbe ad un guadagno annuo di Fr. 132'000.--.
Quanto sopra dimostra inequivocabilmente che, senza menomazione e con un'attività normale, il reddito annuo al quale potrebbe ambire supera di gran lunga i Fr. 100'000.-- annui e quindi il reddito preso in considerazione dall'AI.
(…)" (doc. AI 166/6-7)
Dal canto suo l’__________ – elencate le qualifiche professionali dell’insorgente, visti i prezzi medi per lezioni a seconda della categoria e il prezzo/corso per Moto validi nel canton Ticino e considerati i dati relativi alle diverse categorie forniti dalla Sezione cantonale della Circolazione e registrati dall’ASA (Associazione Svizzera dei Servizi della circolazione) circa: i maestri conducenti (MC) attualmente autorizzati in Ticino, le Licenze Allievo Conducente (LAC) rilasciate nel 2013 in Ticino e gli esami pratici 2013 in Ticino (compresi quelli non superati al primo tentativo – ha concluso:
" (…)
In considerazione dei dati summenzionati e concreti, deduciamo qui di seguito una stima del potenziale introito calcolabile per un professionista con le sue qualifiche:
|
Annuale (2013) Ticino |
Totale (AC) Allievi conducenti |
AC poten-ziali x ogni MC attivo (B/90) (A/34) (C/6) |
Nr. lezioni Potenziali (secondo stima |
Prezzo lezione Prezzo corso |
Totale Introito potenziale |
|
Allievi conducenti Auto |
4500 AC |
50 AC |
20 |
85.- |
85000.- |
|
Allievi conducenti Moto |
3000 AC |
88 AC |
10 |
80.- |
64000.- |
|
Allievi conducenti Camion |
200 AC |
33 AC |
20 |
170.- |
112200.- |
|
Corso Moto Base (gruppo/5) |
|
Media 3 |
15 corsi |
450.- |
20250.- |
|
Sensibilizzazione (gr/6-12) |
|
Media 6 |
12 corsi |
240.- |
17280.- |
|
Corsi speciali (500 – 600.-) |
|
|
40 corsi |
550.- |
22000.- |
Aggiungiamo i possibili corsi speciali / Corsi obbligatori CFC corsi 2 Fasi / Corsi CSS ecc. e facciamo una stima su 52 settimane/anno da cui togliamo 4 settimane per vacanze e 2 settimane per festivi e impedimenti (malattia) e corsi di aggiornamento propri.
Togliamo poi i tempi dedicati alle preparazioni dei corsi e altri lavori amministrativi.
Restano ca. 44 settimane lavorative di 5 giorni. In totale 220 giorni lavorativi.
Interpretiamo quindi in una previsione di attività settimanale/mensile/ annuale il potenziale medico:
|
Attività potenziale calcolata su 44 settimane/6 giorni |
settimana |
mese |
anno |
importo |
|
Lezioni formazione pratica Auto |
16 lezioni |
64 |
640 |
54400.- |
|
Lezione formazione pratica Moto (private) |
2 lezioni |
8 |
80 |
6400.- |
|
Lez. Formazione pratica Camion (media C/C+E 180.-) |
4 lezioni |
16 |
160 |
28'800.- |
|
Corsi moto (media ca. 3 persone a corso) |
|
1 |
10 |
13500.- |
|
Corso sensibilizzazione (media ca. 6 persone) |
|
1 |
10 |
14400.- |
|
Corsi speciali (da 500.- a 600.- al giorno) |
2 corso |
8 |
80 |
44000.- |
|
Totale potenziale annuale |
161500.- |
|||
Con la presente abbiamo voluto descrivere un possibile ordine di grandezza per quantificare la potenziale attività di un maestro conducente che detiene qualifiche professionali complete come nel suo caso.
(…)" (doc. D)
Dal tenore dei succitati attestati risulta come gli stessi formulino delle ipotesi senza un riferimento preciso all’evoluzione, alla situazione e all’attività concreta svolta dall’insorgente prima del danno alla salute.
Inoltre, se effettivamente il potenziale reddito di un maestro conducente avesse subìto un tale incremento (reddito più che triplicato rispetto a quello conseguito prima del danno; da CHF 53'000.-- ai sostenuti CHF 161'500.--; cfr. doc. D), non è dato a sapere per quali ragioni (dopo i cambiamenti occorsi nell’ambito della circolazione stradale) negli anni in cui svolgeva solo l’attività indipente il reddito dell’insorgente non sia aumentato proporzionalmente alla capacità lavorativa residua attestandosi: a CHF 16'300.-- nel 2001, a CHF 18'100.-- nel 2002, a CHF 43'800.-- nel 2003, a CHF 19'800.-- nel 2004, a CHF 15'800.-- nel 2005 e nel 2006 e a CHF 19'600.-- nel 2007 (cfr. l’estratto del conto individuale sub doc. AI 155/2-3).
Infatti, dalla decisione del 25 luglio 2005 con cui gli è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2001 (cfr. consid. 2.6), lo stato di salute è rimasto invariato e l’insorgente è sempre stato ritenuto (da un punto di vista medico) abile al 50% nella sua attività abituale di maestro di scuola guida indipendente (cfr. consid. 2.4).
Va qui ribadito che i periti del SAM, circa la valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa, hanno concluso che “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come maestro conducente (lezioni teoriche e pratiche). (…)” (doc. AI 61/11).
In questo senso non è possibile seguire la patrocinatrice laddove sostiene che “(…) il fatto poi che il signor RI 1 non abbia beneficiato di un incremento salariale contestualmente all’attività indipendente, nonostante le svariate e alte qualifiche e l’espansione del mercato del lavoro nel settore, è dovuto proprio al danno alla salute, che non gli permette di sfruttare le sue potenzialità. (…)” (doc. VI, punto 3).
Inoltre, anche il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 20 aprile 2004 (doc. AI 52/1-4), ha precisato che “(…) le paure lo limitano non solamente dal lato quantitativo del lavoro, ma anche dal lato qualitativo. Si sente cosi molto dipendente dalle capacità dell’allievo. Se quest’ultimo è principiante la lezione per il paziente diventa compromettente. (…)”. (doc. AI 52/3).
Va qui osservato che gli allievi conducenti che hanno ricevuto la licenza di condurre in prova (cfr. art. 24a OAC) e che per ottenere quella definitiva ai sensi dell’art. 24b cpv. 1 OAC devono seguire una formazione complementare entro la scadenza del periodo di prova, non sono dei principianti e che pertanto, in questi casi, le lezioni non risultano essere (da un punto di vista medico) compromettenti per l’insorgente.
Significativi sono anche i dati scaturiti dalla verifica dei redditi imposti dal fisco per una casistica di maestri di scuola guida indipendenti e abilitati ad esercitare nel Canton Ticino effettuata dall’ispettore __________ e di cui alla Comunicazione 4 luglio 2014 (cfr. VIII/bis). Dalla stessa risulta che per il 2012, nella zona di residenza dell’interessato e considerati 7 casi, la media del reddito lordo è risultata essere di CHF 61'444.-- lordi. Nel __________, sempre per il 2012 e considerati tre casi, il reddito medio lordo è risultato invece di CHF 62'685.--.
Al riguardo l’insorgente si è limitato ad osservare, in modo generico e senza comprovare, che “(…) i dati di cui al doc. VIII bis riguardano singoli casi estrapolati casualmente senza tener conto della particolarità concreta e dei grandi cambiamenti nel frattempo intervenuti nell’ambito professionale. Il numero esiguo di maestri presi in considerazione non è rappresentativo e mostra peraltro la grande variabilità dei redditi, dipendenti dalle qualifiche e dalle scelte personali di ognuno. I redditi in questione non forniscono informazioni sulle qualifiche né sul numero delle ore svolte. (…)” (XIV).
Quanto all’asserita circostanza secondo la quale “(…) il reddito lordo conseguito dal signor RI 1 negli anni 1999-2000 già superava di gran lunga quelli di cui al doc. VIII bis. (…)” va qui rilevato che dal questionario per maestri conducenti prodotto si evince che il reddito dell’attività lucrativa indipendente per gli anni 1999 e 2000 è stato di CHF 34'174.-- rispettivamente di CHF 29'307.-- (cfr. doc. F).
In simili circostanze, visto tutto quanto precede e tutto ben considerato, questo Tribunale non ritiene dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che, senza il danno alla salute, il ricorrente potesse ottenere un reddito lordo di CHF 161'000.--.
Di conseguenza, conformemente alla succitata giurisprudenza, il reddito da valido va stabilito aggiornando l’importo di CHF 53'000.-- (pari alla media dei redditi relativi agli ultimi due anni precedenti il danno alla salute) e per il 2013 si attesta a CHF 63'921.-- (cfr. la nota del 26 marzo 2014 dell’ispettore __________, in particolare le tabelle sub doc. AI 173/2).
Può qui pertanto restare aperta la questione a sapere, nel caso dell’applicazione dei dati statistici, quale livello debba essere applicato (il livello 3 secondo l’amministrazione e il livello 2 secondo il ricorrente; cfr. consid. 1.4 e 1.5).
2.8.2. Quanto al reddito da invalido va ritenuto quello effettivo risultante dall’estratto del conto individuale del ricorrente che, per il 2013, ammonta, complessivamente, a CHF 65'426.-- (cfr. doc. AI 172/1; Cantone TI: CHF 58'827.-- + __________: CHF 6'599.--).
In particolare, viste le succitate risultanze del conto individuale, non può essere seguita la patrocinatrice laddove sostiene che “(…) per quanto concerne il reddito da invalido, il signor RI 1 percepisce allo stato attuale un reddito di CHF 3'842 mensili (…)” (I, punto 2).
2.8.3. Appurati, per il 2013, un reddito da valido di CHF 63'921.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido di CHF 65'426.-- (cfr. consid. 2.8.2) il grado d’invalidità è nullo.
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti