Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2014.71

 

cs

Lugano

30 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2014 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 aprile 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1973, di professione ingegnere informatico, il 16 novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI in seguito ad un infortunio avvenuto il 5 aprile 2011, quando era disoccupato, nel corso di una partita di calcio, che gli ha causato la rottura della sutura corneale dell’occhio sinistro (doc. AI 1-7). Con decisione del 29 marzo 2013 l’UAI ha messo RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2012 (6 mesi dopo la richiesta; doc. AI 43-2), rilevando che “al momento risulta tuttavia ancora in cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. E’ pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie” (doc. AI 43-2).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di giugno 2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione (doc. AI 49).

                                         Dopo aver effettuato alcuni accertamenti e segnatamente fatto allestire una perizia dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH oftalmologia (doc. AI 80-1), l’amministrazione, con decisione del 9 aprile 2014 (doc. A2), ha soppresso la rendita con effetto dal mese che segue l’intimazione della decisione.

 

                               1.3.   RI 1, rappresentato dalla RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento, previo allestimento di una perizia giudiziaria e domandando contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

                                         Il ricorrente contesta sia la perizia della dr.ssa med. __________, considerata lacunosa, contraddittoria e non rispettante i parametri posti dalla giurisprudenza affinché gli possa venir riconosciuta piena forza probatoria, sia il reddito da valido utilizzato per il calcolo del grado d’invalidità. A quest’ultimo proposito l’insorgente evidenzia che “la corretta determinazione del reddito da valido risulta di eminente importanza nel caso in cui dalla perizia giudiziaria dovesse emergere una capacità lavorativa residua nell’attività abituale almeno del 40%” e sostiene che il procedere dell’UAI, che si è basata sull’ultimo salario da lui percepito poiché dall’estratto conto individuale risultava che fosse il guadagno maggiore conseguito dall’inizio dell’attività lavorativa, non è ammissibile. Avendo svolto numerose formazioni ed attività lavorative e soffrendo della patologia agli occhi già dal 2000-2001 durante la formazione, risulta che non ha mai potuto mettere pienamente a frutto i suoi diplomi e che andrebbe fatto riferimento ai salari statistici, e meglio ad un reddito annuo di fr. 119'782.

 

                               1.4.   Con risposta del 23 giugno 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

 

                               1.5.   Il 7 luglio 2014 il ricorrente ha rilevato di non avere osservazioni supplementari (doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

 

                                         Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

 

                               2.3.   Nel caso concreto con decisione del 29 marzo 2013 l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita intera.

 

                                         L’amministrazione si era basata su quanto deciso dalla __________, che in seguito ad un infortunio avvenuto nel corso di una partita di calcio il 5 aprile 2011, aveva riconosciuto un’inabilità lavorativa totale. L’8 maggio 2013 il medesimo assicuratore contro gli infortuni ha informato l’insorgente che dal 1° maggio 2013 avrebbe sospeso il pagamento delle indennità giornaliere, ritenuta la completa abilità lavorativa nella precedente professione (doc. __________ 63-1).

                                         A questo proposito agli atti vi è una valutazione, effettuata nell’ambito della procedura infortunistica, della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e oftalmochirurgia, la quale il 10 dicembre 2012, rivolgendosi all’assicuratore contro gli infortuni, ha affermato:

 

" (…)

Der Versicherte leidet unfallfremd an einem Keratokonus beidseits (rechts wurde ein Cross-linking und links eine perforierende Keratoplastik durchgeführt). Am 5.4.2011 erlitt der Versicherte eine schwere Contusio bulbi mit Linsenexpulsion und Transplantatdehiszens. In der Folge musste eine erneute Transplantatnaht durchgeführt werden und auch eine Sekundärimplantation der Linse. Am 9.2.2012 musste der Versicherte wegen einer Amotio retinae unter Einbezug der Netzhautmitte reoperiert werden. Es wurde eine Pars Plana-Vitrektomie, eine Endolaserkoagulation sowie eine Endotamponade mit SF6 durchgeführt. Die letzten medizinischen Werte stammen vom 23.10.2012 von Dr. med. __________ und lauten: Fernvisus rechts mit Kontaktlinse 0.8, Fernvisus links ohne Korrektur 0.1 mit stenopäischer Lücke 0.2. Eine Korrektur kann nicht abgegeben werden, wegen der cornealen Unregelmässigkeiten am linken Auge. Das rechte Auge ist ruhig, das linke Auge zeigt eine ausgeprägte zentrale epitheliale Dystrophie, die sich jedoch im Vergleich zur Voruntersuchung gebessert hat. Es besteht ein Zustand nach Keratoplastik. Die Vorderkammer ist tief und ruhig, die Pupille ist vertikal deformiert. Es besteht eine Pseudophakie. Der Druck am linken Auge beträgt 19 mmHG. Die Netzhaut ist anliegend. Der Einblick ist wegen der unregelmässigen und zum Teil getrübten Hornhaut nicht gut. Weiter Kontrollen sind monatlich vorgesehen. Die Therapie besteht gemäss Patientenabgabe (Akte 74, Bericht vom 11.7.2012, Seite 2,) aus Lacrycon stündlich und Dexafree und Floxal 1x1 täglich. Ueber die Nacht wird Bepanthensalbe appliziert links.

 

Diagnose:

1.    Unfallfremd Keratokonus beidseits.

-       rechts Crosslinking 2008

-       links perforierende Keratoplastik 2010 (mit dokumentiertem Visus 1.0)

2.    Unfallbedingt: Schwere Contusio bulbi links mit Nahtdehiszens und Expulsion der Linse am 5.4.2011.

-       sulcusfixierte Linse

-       Transplantattrübung

-       Amotio retinae

 

Zu Ihren Fragen:

 

Prognose

Der Versicherte weist einen guten Visus am rechten besseren Auge von 80% auf. Das linke kranke Auge weist eine unregelmässige Oberfläche der Hornhaut auf, die visusbestimmend ist. Aktuell beträgt der Visus 0.1. Eine Korrektur kann nicht abgegeben werden. Somit bestehe eine Monokelsituation.

 

Diese Situation ist jedoch nicht definitiv. Unter Umständen kann hier therapeutisch noch etwas angeboten werden. Dies muss bei den behandelnden Augenärzten nachgefragt werden, ob eine erneute Keratoplastik oder eine Endotheltransplantation möglich und sinnvoll wären.

 

Zumutbarkeit und Arbeitsfähigkeit

Bei diesem guten Visus von 0.8 am verbliebenen rechten Auge ist eine eine Arbeitsfähigkeit gegeben. Diese entspricht der Monokelsituation aktuell. Es gelten folgende Einschränkungen: Alle Arbeiten, welche auf ungesicherten Gerüsten, bzw. über Schulterhöhe sowie auf unebenem Boden zu erfolgen haben, sind nicht mehr zumutbar. Alle Arbeiten, bei denen das Tempo vorgegeben ist, wie zum Beispiel am Fliessband oder Aehnlichem, sind ungünstig. Alle Arbeiten, welche eine erhöhte Stereopsis erfordern, sind nicht mehr zumutbar. Bei einer geeigneten Tätigkeit, welche diese Einschränkungen berücksichtigt, ist eine volle Arbeitsfähigkeit mit voller Leistung gegeben. Falls eine neue Arbeit erlernt werden muss, ist eine Leistungseinbusse möglich. Diese beträgt in der Regel 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre.

 

Der Versicherte ist als „Venditore di materiale informa“ deklariert. Ich nehme an, dass es sich hier um einen Verkäufer handelt. Hier sehe ich durch die Monokelsituation keine Arbeitsunfähigkeit.

 

In der Akte 25 wird die Aktivität des Versicherten als Informatik-Techniker beschrieben, mit Computerarbeit und zum Teil Heben von Computern und Installieren von Kabel beschrieben. Auch hier sollte eine Arbeitsfähigkeit möglich sein. Das Tragen von Lasten ist nicht verboten, muss aber ergonomisch durchgeführt werden. Das Tragen von 25 Kg. sollte problemlos möglich sein. Bei schwereren Lasten kann ein zweiter Arbeiter helfen. Das Legen von Kabeln ist ebenfalls durchführbar. Die Arbeit am PC einäugig sollte ebenfalls möglich sein. Eine Leistungseinbusse ist möglich wegen der schnelleren Ermüdbarkeit. Diese beträgt, wie erwähnt 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre bei einer 100%-igen Präsenzzeit.“ (doc. __________ 54)

                                        

                                         Va qui evidenziato che l’insorgente in sede di osservazioni ha contestato le conclusioni del predetto referto poiché il suo lavoro non è quello di venditore di materiale informatico, bensì di ingegnere informatico e informatico di gestione, ossia un’attività che viene svolta prevalentemente davanti al computer (cfr. doc. AI 68-2). Il ricorrente rammenta che questo tipo di attività consiste nello svolgere i seguenti lavori: la concezione e lo sviluppo di applicazioni (software), la definizione di interfaccia uomo-macchina, la manutenzione e l’aggiornamento dei prodotti, il supporto agli utenti e la formazione; la scelta e l’integrazione di software adatto alle necessità informative dell’azienda, l’organizzazione di sistemi informativi, la conclusione di un progetto informatico, la progettazione, realizzazione, test e manutenzione dei sistemi informativi e di programmi inerenti l’elaborazione dei dati, alla trasmissione di informazioni, al controllo dei processi. “Si tratta pertanto di una professione che viene svolta in grandissima misura davanti al computer” (doc. AI 68-2).

 

                                         In sede di revisione l’UAI ha innanzitutto interpellato il dr. med. __________, FMH oftalmologia, curante dell’insorgente, il quale, in data 1° luglio 2013, ha tra l’altro evidenziato che “a termine l’interessato potrà lavorare a tempo pieno”, ma che “in ogni caso quale conseguenza del trauma all’OS vi sarà da prevedere una diminuzione della capacità lavorativa, probabilmente nella misura del 60-80%” e che “attualmente” il ricorrente “non dovrebbe poter lavorare più del 50% percentuale da rivalutare una volta la situazione si sarà stabilizzata dopo l’ablazione dei punti di sutura corneali” (doc. AI 50-4).     

                                     

                                         Il 25 novembre 2013 il curante ha precisato:

 

" (…)

All’occhio destro l’acutezza visiva da lontano senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge gli 8/10 parziali difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°. A sinistra l’acutezza non corretta da lontano è pure di 2/10 parziali, migliorabile unicamente a 3/10 parziali con c-4.0/155°. I campi visivi non sono mai stati esaminati. All’OS, quali conseguenze del distacco retinico, sono comunque più che probabili delle alterazioni. Ricordo che nella prima metà di settembre ho proceduto all’ablazione-sezione di tutti i punti di sutura ancora presenti dopo il trapianto corneale del 21.01.2010 e l’incidente del 5.4.2011.

 

Il signor RI 1 è attualmente molto infastidito dalla lente a contatto che porta sull’OD: In effetti non la sopporta più di 2 ore consecutive e, spesso, la perde. Quando lavora al terminale deve sempre chiudere l’OS. Da notare che l’ultima lente a contatto OD risale a due anni orsono e, per questo motivo, benché conscio delle difficoltà del caso (cheratocono con stato dopo corneal cross-linking nel novembre 2008) gli ho consigliato di ritornare dal suo ottico per tentare di adattarne una nuova. Vedremo se il nuovo adattamento permetterà al signor RI 1 di portare la lente senza disturbi durante tutta la giornata.

 

Per valutare la capacità lavorativa del signor RI 1, bisogna tener conto della situazione dei due occhi e delle perdite frequenti della lente a contatto dell’OD con conseguente diminuzione dell’acutezza visiva (da 8/10 parziali difficilmente con lente a 2/10 parziali senza). Purtroppo questo fattore non è stato preso in considerazione dalla dr.ssa __________, probabilmente perché al momento di redigere i suoi atti la situazione era ben più grave all’OS da far passare l’OD in secondo piano.

 

Personalmente non mi discosto da quanto ho già scritto in passato ritenendo il signor RI 1 inabile nella sua professione di ingegnere informatico almeno nella misura del 50%. Questo a causa della forte diminuzione dell’acutezza visiva all’OS, della diminuzione dell’acutezza visiva dell’OD e dell’impossibilità di correggere quest’ultima in modo prolungato (tutta la giornata) con una lente a contatto.

 

Ad ormai due anni dall’ultimo intervento (distacco retinico OS nel febbraio 2012) e dopo la proposta nuova prova di adattamento di una lente a contatto all’OD, penso varrà la pena richiedere una perizia per dirimere questo caso complicato sia dal punto di vista medico che da quello assicurativo.” (doc. AI 73-2)

 

                                         Preso atto della documentazione acquisita e accertato che l’interessato soffre anche di una patologia agli occhi di natura extra-infortunistica, l’UAI ha deciso di far allestire un referto peritale ad opera della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia, la quale ha visitato il ricorrente in data 7 febbraio 2014 ed ha risposto alle domande poste dall’UAI (doc. AI 77-1 e AI 80-1).

                                         La perita ha affermato:

 

" (…)

Nell’adolescenza il signor RI 1 ha cominciato a portare occhiali per astigmatismo irregolare che è poi degenerato in un cheratocono bilaterale. Il paziente ha subito un crosslinking all’OD. Dopo tale intervento il cheratocono si è stabilizzato ma il paziente non sopporta la correzione ottica che sarebbe più adeguata con lente a contatto. All’OS il cheratocono era più pronunciato con una diminuzione dell’acuità visiva, per cui si è eseguito, a __________, un trapianto corneale (12.1.2010). Dopo tale intervento il paziente aveva ricuperato una buona acuità visiva, sempre senza lenti a contatto, ma il trauma contusivo del 5.4.2012, durante una partita di volleyball, ha portato ad una diminuzione irreversibile dell’acuità visiva a tale occhio; malgrado l’impianto secondario dovuto alla cataratta traumatica avvenuta in seguito (14.12.2012) la situazione visiva a tale occhio è ancora peggiorata dopo il distacco retinico avvenuto in seguito (9.2.2012). Il paziente ha una discreta acuità visiva all’OD con occhiali, migliore con lente a contatto che però non sopporta per più di una, due ore al giorno. L’OS è irrimediabilmente compromesso con una diminuzione dell’acuità visiva ridotta al contare le dita a 1m. La visione binoculare e stereoscopica è quindi assente. Il campo visivo è normale all’OD ma molto ridotto all’OS.

Dopo l’ultimo intervento di distacco retinico il paziente si lamenta sempre di dolori peri- e retro-bulbari all’OS, sensazione di corpo estraneo, bruciore e acuità visiva ridotta.

3.

Constatazioni del 7.2.2014

Acuità visiva in lontananza:

OD 0,5 parziale con +1,50= -3,50/70°;

OS conta le dita a 1 m con proiezione luminosa intatta con -4,0/90°.

Visione da vicino:

OD 0,5 con la stessa correzione; OS inferiore a 0,1.

Da notare che con la lente a contatto all’OD l’acuità visiva raggiunge 0,7.

Motilità oculare libera. Segmento anteriore destro calmo, a sinistra congiuntiva bulbare e tarsale calma, trapianto corneale chiaro con suture corneali, ancora quattro presenti nel quadrante temporale e nasale superiore; trapianto corneale chiaro, epitelio con lievi lesioni puntiformi positive all’esame alla fluoresceina, camera profonda senza cellule, pupilla lievemente deformata, lentina intracamerulare posteriore visibile.

Fondo OS: vista la cattiva dilatazione della pupilla la papilla e la macurale visibili, polo posteriore adeso, periferia non valutabile, vasi a calibro regolare.

Fondo OD in midriasi: papilla ben colorata, a bordi netti; regione maculare pulita, vasi a calibro regolare, periferia s.p..

Pressione endooculare 18 mmHg a destra; 17,5 mmHg a sinistra.

Campo visivo destro nel limite della norma.

4.

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

. Stato dopo trapianto corneale per cheratocono OS (21.1.2010, Dr. __________)

. Stato dopo trauma contusivo con nuova sutura del trapianto e ablazione della cataratta traumatica non totalmente (10.5.2011, Dr. __________)

. Stato dopo impianto secondario per cataratta traumatica (14.12.2011 dr. __________)

. Stato dopo vitrectomia per distacco retinico secondario OS (9.2.2012 dr. __________)

. Cheratocono destro

. Stato dopo crosslinking OD (3.11.2008)

5.

Valutazione e prognosi

Per il momento all’OD la situazione del cheratocono dopo crosslinking è rimasta invariata ma il cheratocono può ancora decompensare ed eventualmente necessitare un nuovo intervento anche di cheratoplastica.

All’OS l’acuità visiva dopo il trauma contusivo, è irrimediabilmente compromessa. Sono già subentrate complicazioni, vedi distacco retinico secondario. Non è da escludere pure un glaucoma secondario o possibile distrofia corneale.

B.

Conseguenza sulla capacità di lavoro

2.

Il paziente appare molto preoccupato della sua situazione lavorativa come ingegnere informatico, vista l’acuità visiva ridotta anche all’OD e non sopportando la lente a contatto, se la sentirebbe di lavorare al computer ma in modo molto ridotto.

A livello: acuità visiva nettamente ridotta all’OS e pure all’OD. Situazione dunque di monocolo con assenza della visione binoculare e stereoscopica, campo visivo praticamente assente all’OS.

2.1

Come ingegnere informatico impossibilità di lavorare al computer non più di due ore di seguito.

2.2

Il paziente presenta ancora una relativa buona acuità visiva all’OD (0,5 con occhiali; 0,8 con lente a contatto), per cui la capacità di carico può essere valutata fino al 70%.

2.3/2.4

Sì, in misura di 6 ore al giorno.

2.5/2.6

Sì, del 30%

2.7

Dal 5.4.2011

2.8

Il paziente non ha più lavorato, visto che durante l’incidente subito all’OS era in disoccupazione.

C.

Conseguenza sulla capacità d’integrazione

1.

Sì, in professioni che non richiedano una visione binoculare ed un’acuità visiva perfetta, specialmente in professioni che non richiedano l’uso del computer.

2.

Sì, cercando di applicare una lente a contatto idonea affinché il paziente sopporti tale correzione più a lungo. Questi provvedimenti migliorerebbero la capacità lavorativa.

 

 

3.

Dallo stato oculare attuale il paziente è in grado di svolgere attività che non richiedano una visione binoculare e stereoscopica.

3.2

Attualmente 6 ore al giorno

3.3

Del 30%.” (doc. AI 80/1-3)

 

                                         Il 13 febbraio 2014 il medico SMR, dr. med. __________, FMH medico generalista, SIM attestato medico perito, SGV attestato medico fiduciario, ha confermato l’esito della perizia, ed in particolare l’incapacità lavorativa del 30% dal 1° maggio 2013, per un lavoro esigibile di 6 ore con rendimento al 100% e necessità di pause supplementari (doc. AI 81).

 

                                         In seguito alle osservazioni prodotte dal ricorrente al progetto di decisione, il medico SMR, rilevato che la perita non aveva risposto a due delle quattro domande poste dall’assicurato, ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. AI 94-1), la quale, il 7 aprile 2014, ha affermato:

 

" (…)

1.

Il paziente presenta un cheratocono all’OD che è correggibile con lenti a contatto rigide. Il fastidio di cui il paziente si lamenta può essere dovuto ad una secchezza corneale causata dalla lente a contatto, per cui è importante sempre instillare gocce lubrificanti.

Le difficoltà delle quali il paziente si lamenta sono compatibili con la presenza del cheratocono all’OD.

 

2.

Il paziente presenta ancora una buona acuità visiva all’OD (0,5 con gli occhiali; 0,8 con lente a contatto). Penso quindi che il lavoro al computer può essere svolto non più di due ore consecutive, visto che il paziente non possiede una buona fusione ed una visione binoculare (acuità visiva all’OS ridotta al contare le dita a 2 m).

Le cefalee descritte possono essere in parte dovute alla patologia oculare del signor RI 1” (doc. AI 95-1)

 

                                         In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto due certificati medici del dr. med. __________, oculista FMH, del 23 agosto 2001 e del 9 ottobre 2003, al fine di comprovare la patologia presente prima di esercitare le ultime attività.

                                         Nel certificato del 23 agosto 2001 figura:

 

" (…)

Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato il 30.7.’01 e il 3.08.’01 il Signor RI 1, 1973 di __________.

 

Presenta una diminuzione dell’acuità visiva a 0,9 OD; 0,3 difficile OS, in relazione con un vizio di refrazione (astigmatismo misto).

Per la correzione è consigliabile il porto di lenti a contatto” (doc. A4)

 

                                         Il 9 ottobre 2003 il dr. med. __________ ha affermato:

 

" (…)

Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato nell’estate 2001 e il 7 ottobre ’03 il paziente a margine.

 

Egli presenta una forte diminuzione dell’acuità visiva, ridotta a 0,6 OD a -0,1 OS senza correzione.

Correggibile a 0,9 OD; 0,3 OS.

 

La diminuzione dell’acuità visiva è in relazione con una deformazione corneale (cheratocono) più accusato all’OS.

 

E’ consigliabile la correzione con lenti a contatto, però non sopportate dal paziente." (doc. A5)

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         Come rammentato nella sentenza 8C_455/2014 del 17 febbraio 2015, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo).

 

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia della dr.ssa med. __________ del 10 febbraio 2014 (doc. AI 80), che ha concluso per una capacità lavorativa dell’insorgente del 70% sia nella precedente attività di ingegnere informatico che in qualsiasi altra attività confacente al suo stato di salute.

 

                                         Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         La perita si è espressa sulle patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 7 febbraio 2014.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                         Certo, come evidenzia l’assicurato, nel referto figurano alcune imprecisioni, che tuttavia non sono atte ad inficiarne il valore probatorio.

 

                                         La circostanza che l’infortunio non è avvenuto giocando a volley, bensì a calcio o che l’insorgente non ha cominciato a portare gli occhiali nell’adolescenza a verso i 30 anni, non è rilevante nel preciso caso di specie, essendo in questo contesto determinante il grado di capacità lavorativa dell’interessato al momento della perizia. Neppure la circostanza che nel referto la specialista ha affermato che “l’OS è irrimediabilmente compromesso con una diminuzione dell’acuità visiva ridotta al contare le dita a 1m”, mentre nel complemento del 7 aprile 2014 ha indicato: “acuità visiva all’OS ridotta al contare le dita a 2 m”, ha un’incidenza sulla valutazione della capacità lavorativa, ritenuto come, in ogni caso, tutti gli specialisti interpellati rilevano che l’insorgente è ormai in una situazione di monocolo con assenza della visione binoculare e stereoscopica, poiché il campo visivo dell’occhio sinistro è praticamente assente (cfr. doc. AI 73 e 80 e __________ 54).

 

                                         Infine, la menzione di un’acuità visiva dello 0.7 con la lente a contatto all’occhio destro (doc. AI 80-2, punto 3), in luogo dello 0.8, costituisce, a non averne dubbio un “lapsus calami vel machinae” (cfr. sentenza H 182/00 dell’8 febbraio 2002; sentenza U 350/05, consid. 5.1 del 26 settembre 2006; cfr. anche sentenza 9F 8/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 5.1). Infatti, la perita alla richiesta di descrivere le funzioni intatte e la capacità di carico (domanda 2.2 [cfr. doc. AI 77-1], ha affermato: “il paziente presenta ancora una relativa buona acuità visiva all’OD (0,5 con occhiali; 0.8 con lente a contatto)” (doc. AI 80-3), valore poi ripreso nel complemento del 7 aprile 2014 (“[…] il paziente presenta ancora una buona acuità visiva all’OD (0,5 con occhiali; 0,8 con lente a contatto) […]”). Al medesimo risultato aveva fatto cenno la dr.ssa med. __________ nel referto del 10 dicembre 2012, con riferimento alle risultanze della visita del 23 ottobre 2012 presso il curante, dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia (doc. __________ 54-1: “[…] Die letzte medizinischen Werte stammen vom 23.10.2012 von Dr. med. __________ und lauten: Fernvisus rechts mit Kontaktlinse 0,8 […]”). Inoltre il medesimo dr. med. __________, Primario di oftalmologia presso l’Ospedale __________ di __________, ancora il 25 novembre 2013 ha confermato che “all’occhio destro l’acutezza visiva da lontano senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge gli 8/10 parziali difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°” (doc. AI 73-2).

 

                                         Non va poi dimenticato che l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico successivo al referto atto a smentirne il contenuto.

 

                                        Per quanto concerne più specificatamente la capacità lavorativa del 70%, attestata dalla perita, sia nella precedente attività che in qualsiasi altra, va evidenziato che già la dr.ssa med. __________ nel referto del 10 dicembre 2012 (doc. __________ 54), pur non avendo visitato l’insorgente e pur concentrandosi maggiormente sull’occhio sinistro, oggetto dell’infortunio sul quale era stata chiamata ad esprimersi, aveva comunque evidenziato che l’assicurato aveva una buona visione all’occhio destro (“Der Versicherte weist einen guten Visus am rechten besseren Auge von 80% auf”) ed aveva ritenuto che l’attività al computer, anche con un solo occhio sarebbe possibile, ritenuta tuttavia una diminuzione del rendimento dovuta alla maggior stanchezza (“Die Arbeit am PC einäugig sollte ebenfalls möglich sein. Eine Leistungseinbusse ist möglich wegen der schnelleren Ermüdbarkeit. Diese beträgt, wie erwähnt 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre bei einer 100%-igen Präsenzzeit”).

                                        

                                         A questo proposito va rammentato che nella sentenza 32.2010.82 del 3 febbraio 2011, il TCA ha ribadito che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (cfr. STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione.

                                         Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) con pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo Tribunale aveva ammesso, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato giudicato non più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle impalcature, a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle mansioni che richiedono precisione nella loro esecuzione.

 

                                         Questa Corte con sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999, sempre nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto ad un assicurato, tecnico e venditore, affetto da uno scotoma centrale-paracentrale interno all’occhio sinistro a seguito di un infortunio, un grado d’invalidità globale del 16% poiché era stato accertato che l’interessato “fosse chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di alta precisione, come, ad esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive elevate”(cfr. p. 15).

                                        

                                         Con pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte aveva concluso per la completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo, con la limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica.

 

                                         Con sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora TFA non ha riscontrato una riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.

 

                                         In quella sentenza la nostra Massima Istanza ha ripreso le considerazioni di uno specialista in oftalmologia ed ha così concluso:

 

" (…)

Selon l’expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d’effectuer la plupart des métiers et qu’il est fréquent que le travail à l’écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d’être encore productive, les documents pouvat être aggrandis à volonté.Si l’assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalment être résolus à l’aide d’une correction optique adéquate. Selon l’expert, l’impossibilité d’une reconversion à un travail à l’écran est donc imputable à l’assuré et non aux séquelles de l’accident"

 

                                         Va ancora evidenziato che con sentenza 32.2011.323 del 7 agosto 2012, confermata dalla sentenza 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, il TCA ha confermato il valore probatorio di una perizia pluridisciplinare effettuata su un’assicurata affetta, tra l’altro, da un cheratocono all'occhio destro e incipiente a sinistra con/su miopia e astigmatismo miopico bilaterale e sospetta nevrite retrobulbare all'occhio ds., e dove, dal lato oftalomologico, era stato ritenuto che l’assicurata presentava “una capacità lavorativa del 75% anche in altre attività (si consigliano attività dove non sia necessaria una visione binoculare e un'acuità visiva ottimale)” (globalmente del 55%). In quell’occasione i medici SMR avevano tra l’altro evidenziato che:

 

" (…)

Dal punto di vista oftalmologico l'A. è stata valutata dalla Dr.ssa med. __________. Con correzione l'A. raggiunge un visus di 0,2 parziale a ds. e 0,7 a sin.; con correzione da vicino 0,3 parziale a ds, e 0,8 a sin. La pressione endoculare è 19 mmHg bilateralmente. A ds. vi è la presenza di opacità stromale anteriore paracentrale inferiore, compatibile con assottigliamento irregolare corneale del cheratocono.

Bilateralmente vi é la presenza di discretissima opacità sottocapsulare anteriore. Fundus in oftalmoscopia indiretta: la papilla è lievemente pallida e a bordi netti a ds., a sin. nella norma. La perimetria a ds. mostra un campo visivo con scotomi paracentrali inferiori che possono essere compatibili con il referto papillare, ma pure con il referto corneale. La perimetria a sin. è nella norma. La perimetria eseguita nel febbraio 2008 mostrava campi visivi nei limiti della norma. La topografia corneale, rispetto al 2008, mostra un peggioramento all'occhio ds. dovuto a un aumento del cheratocono, mentre a sin. la topografia corneale è normale. La nostra consulente non descrive lesioni diabetiche. (…)"

 

                                         ossia, per quanto concerne la visione con correzione, valori non molto diversi da quelli in esame (cfr. anche la presa di posizione del medico curante, dr. med. __________, del 25 novembre 2013: “[…] All’occhio destro l’acutezza visiva da lontano senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge 8/10 parziali difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°. A sinistra l’acutezza non corretta da lontano è pure di 2/10 parziali, migliorabile unicamente a 3/10 parziali con c-4.0/155° […]”).

                                         La valutazione del dr. med. __________, medico curante, di un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, che si fonda sui medesimi elementi presi in considerazione dalla perita e che non si è espresso sul referto della dr.ssa med. __________, è un diverso apprezzamento della capacità lavorativa del ricorrente e non apporta elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni peritali, che trovano conferma negli altri atti specialistici dell’incarto e nella giurisprudenza.

                                         A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                         Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

 

                                         Va infine evidenziato che la valutazione della perita, è stata confermata anche dal medico SMR (doc. AI 81 e 96-1).

 

                                         A questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         In queste condizioni il TCA ritiene che non sia necessario allestire una perizia giudiziaria.

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza, forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato che l’assicurato sia abile al lavoro al 70% nella sua precedente attività e in qualsiasi altra attività adeguata.

 

                               2.6.   In concreto, ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente nella sua precedente attività ed in ogni e qualsiasi professione è del 70%, già solo per questo motivo non ha diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Infatti, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

 

                                         Alla luce di quanto esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella precedente ed in qualsiasi attività non raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

 

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad un’analoga soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione.

                                         Nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

 

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

 

                                         In concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella misura del 30%, ciò che non gli permette di avere diritto ad una rendita (cfr. anche sentenza 32.2013.91 del 26 novembre 2014; sentenza 32.2013.175 del 17 giugno 2014, confermata dalla sentenza 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015; sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio 2013; sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza 32.2010.69 del 9 dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010).

                                     

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a carico del ricorrente.

 

                                         Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

 

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

 

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al     massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre      2004).

 

                                         Occorre qui ancora rammentare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

 

                                         Nella fattispecie, dagli atti emerge che l’interessato nel giugno 2014 è stato messo al beneficio dell’assistenza sociale (doc. X/bis).

                                         In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.

 

                                         Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l'avv. __________, attiva presso la RA 1 ed iscritta nel Registro degli avvocati del Canton Ticino, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.  

                                         § Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 1.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti