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accomandata |
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Incarto
n.
cs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 giugno 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione dell’8 maggio 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 febbraio 2012 (doc. AI 74 e seguenti), l’UAI ha assegnato a RI 1, nato nel 1964, una rendita intera limitata nel tempo per il periodo dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, ritenuto, per il periodo successivo, un grado d’invalidità del 12% (cfr. doc. AI 71-2).
1.2. Il 20 febbraio 2013 RI 1 ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni dell’AI (doc. AI 76). Dopo aver effettuato gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare fatto allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 96), con decisione dell’8 maggio 2014, preavvisata dal progetto del 24 gennaio 2014 (doc. AI 100-1), l’UAI ha respinto la domanda ritenuto come “le considerazioni poste dai nostri medici, in seguito all’espletamento di una perizia pluridisciplinare in data 16.01.2014, ci permettono di stabilire che la situazione clinica successiva a tale data è conforme a quella rilevata in sede di visita medica di chiusura da parte della __________ nel mese di novembre 2011, momento in cui non erano più adempiute le condizioni per l’ottenimento di una rendita” (doc. AI 115-1/2).
1.3. , rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità ed in via subordinata la retrocessione dell’incarto all’UAI alfine di esperire nuovi accertamenti. Contestualmente ha domandato di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente rammenta di essere stato vittima, nel 2009, di un infortunio sul posto di lavoro; scivolando da una scala a pioli si è procurato una frattura complessa trimalleolare atipica alla caviglia destra. Inoltre è stato affetto da un carcinoma maligno ed è stato sottoposto a nefrectomia allargata del rene destro.
Il ricorrente rileva alcune discrepanze tra le conclusioni del dr. med. __________, in occasione della visita di chiusura del 22 novembre 2010, e le valutazioni del dr. med. __________, in occasione della perizia del SAM. Quest’ultimo ha accertato che l’insorgente presenta gravi disturbi e dolori tali da non permettergli di deambulare senza stampella, rispettivamente di trovare giovamento solo in posizione sdraiata e gonfiori diffusi alla caviglia ed alla gamba destra che impediscono qualsiasi miglioramento della capacità lavorativa. Questa sintomatologia non è tuttavia stata spiegata, né motivata, ma accantonata nelle conclusioni a fronte di referti medici radiologici dai quali emergerebbe che l’intervento subito dall’assicurato è riuscito. D’altra parte, sempre secondo il ricorrente, la medesima sintomatologia si è aggravata nel tempo ed aveva giustificato l’assegnazione di una rendita limitata nel tempo.
L’interessato ritiene che la perizia sia lacunosa non avendo individuato la causa della sintomatologia invalidante, ciò che impedisce un giudizio corretto sull’oggetto della lite e non avendo descritto le possibilità di lavoro concrete.
Circa l’aspetto economico l’insorgente evidenzia che non è stata effettuata la deduzione del 25% dal reddito da invalido, ciò che permetterebbe perlomeno di aver diritto ai provvedimenti professionali.
L’interessato sostiene che l’UAI ha riconosciuto un grado d’invalidità totale limitato nel tempo, ma che la perizia non mette in evidenza quali siano stati i miglioramenti oggettivi della situazione attuale rispetto al periodo in cui fu erogata la prestazione, ritenuto che il quadro generale sintomatologico è nel frattempo oggettivamente peggiorato. Dal punto di vista psicologico la situazione è divenuta più critica e la cronicizzazione della sintomatologia non può più essere limitata facendo uso di medicamenti, i quali a lungo termine possono comportare complicazioni gravi in particolare ai reni, in considerazione dell’operazione subita in seguito al carcinoma. Infine il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con un nuovo calcolo del reddito da invalido.
1.4. Con risposta del 26 giugno 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso, evidenziando che anche volendo procedere all’usuale raffronto dei redditi, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad alcuna prestazione, essendo il grado d’invalidità del 12% (doc. V).
1.5. Il 14 luglio 2014 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, rilevando che “il referto conferma l’esistenza di problematiche oggettive alla caviglia destra” che “la perizia pluridisciplinare lascia trasparire (così come segnatamente evidenziato in sede di ricorso ed osservazioni al lod. UAI) ma delle quali non ne viene tratta a nostro avviso la debita conclusione. Anche le conclusioni per quanto attiene gli aspetti d’ordine psicologico si ritiene che non sia stato debitamente preso in considerazione l’insieme delle patologie dell’assicurato e la loro cronicizzazione” (doc. VII).
1.6. Con osservazioni del 18 luglio 2014, cui ha allegato una presa di posizione del 17 luglio 2014 del medico SMR, dr. med. __________, l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione dell’impugnativa (doc. IX + Bis).
1.7. Il 10 settembre 2014 l’insorgente ha prodotto un rapporto del 29 agosto 2014 del dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. XI), su cui l’UAI, per il tramite del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XIII/Bis), si è espressa il 22 settembre 2014, ribadendo la richiesta di respingere il ricorso (doc. XIII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
2.3. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi della decisione del 23 febbraio 2012 (doc. AI 74-1), tramite la quale l’amministrazione ha assegnato una rendita AI limitata nel tempo dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, ritenuto che in seguito vi è un grado d’invalidità del 12%.
L’amministrazione si era basata per la sua valutazione su quanto deciso dalla __________, e meglio sulla __________ del dr. med. __________, __________, FMH chirurgia generale e della mano, del 22 novembre 2010 (doc. __________ 61), che aveva diagnosticato: esiti da osteosintesi dopo frattura trimalleollare a destra il 10.4.2009, intervento avvenuto il giorno dell’infortunio, nel frattempo guarita in posizione fisiologica, esiti da morbo di Sudek con osteopenia in risoluzione, esiti da asportazione materiale di osteosintesi fibula e malleolo mediale destro (doc. __________ 61-3).
Lo specialista ha affermato:
" Valutazione
Soggettivamente l’assicurato accusa ancora importanti dolori alla caviglia destra, con accentuazione della sintomatologia algica, stranamente cammina ancora con due bastoni, pure con accentuazione della situazione.
Secondo l’assicurato il ricovero nella clinica di __________ anche se di un mese non sarebbe servito a nulla.
Inoltre dolori a livello della colonna vertebrale lombare, all’anca e coscia sinistra.
Oggettivamente persiste una vistosa zoppia a destra con impossibilità di deambulazione sulla punta delle dita dei piedi e sui talloni, un modico edema a livello dei due malleoli mediale e laterale, i legamenti interni e laterali sono stabili, segno di tiretto negativo, lo spostamento passivo a livello dell’articolazione tibio-alare causa al paziente dolori, pure alla compressione sul calcagno destro.
Conclusioni
Dal punto di vista medico l’assicurato terminerà la cura di fisioterapia in corso per la caviglia destra, attualmente al ritmo di 2-3 sedute la settimana (…)
Dal punto di vista amministrativo come anche riconosciuto dai colleghi della Clinica di __________ il lavoro di manovale edile dell’assicurato non è più esigibile.
Nel definire l’esigibilità lavorativa i colleghi di __________ si esprimono sulla possibilità dell’esecuzione di un lavoro leggero medio, anche il paziente ha riconosciuto questa problematica e vuole intraprendere una nuova attività in questo senso e secondo l’espressione dell’esigibilità sottodescritta.
Capacità lavorativa nella misura massima possibile secondo l’esigibilità sotto-espressa a partire dall’1.12.2010.
Esigibilità di lavoro
Riguardante la problematica in stato dopo infortunio e intervento chirurgico per frattura trimalleolare della caviglia destra (10.4.2009).
L’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi pure senza limitazione, pesi medi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi di maggior entità (dai 25 ai 45 kg) fino all’altezza dei fianchi solo di rado.
Il paziente non può più portare pesi molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre l’altezza del petto fino e oltre ai 5 kg senza limitazione.
Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza limitazione, lavoro manuale pesante e rozzo spesso, lavoro molto pesante di rado, nessun problema nella rotazione delle due mani e arti superiori.
Lavori sopra la testa, di rotazione possibili senza limitazioni.
Posizione seduta inclinata in avanti senza limitazione, posizione in piedi e inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia talvolta.
Posizione di lunga durata seduta senza limitazione, camminare oltre 50 metri talvolta, camminare lunghi tratti di rado, camminare su terreno accidentato mai.
Salire dalle scale talvolta, su scale a pioli di rado.
Uso delle due mani senza problema.
Nessun problema neppure nell’equilibrio e nello stare in equilibrio." (doc. __________ 61-3/4)
Il 24 marzo 2011 il dr. med. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha evidenziato come “lo stato locale e gli esami radiologici sono in notevole discrepanza con le lamentele del paziente in particolare al fatto che necessita l’uso di due stampelle” e che “ho consigliato al paziente di lasciare le stampelle e confermo senz’altro che non può più esercitare la sua attività lavorativa di manovale edile. Sono invece anche del parere che è abile nella misura massima possibile in un’attività adeguata” (doc. __________ 72-172), mentre il 17 maggio 2011 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, ha affermato che “per quanto concerne la capacità lavorativa ritengo che il paziente sarebbe abile al lavoro nella misura massima possibile in una attività adeguata. Nella sua attività lavorativa di manovale edile il paziente rimane inabile ed una ripresa di questa attività non sarà da prevedere” (doc. __________ 73-2).
In seguito alla richiesta di nuove prestazioni l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia medica plurisciplinare ad opera del SAM (psichiatrica: dr. ssa med. __________; reumatologica: dr. med. __________; internistica: dr. medi __________; cfr. doc. AI 93-1 e 96).
Dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di pregressa frattura trimalleolare alla caviglia destra, 10 aprile 2009 con: pregressa osteosintesi con placca antiglide, viti e kirschner mediale, chiodo endomidollare TEN e vite tricorticale alla fibula, 10.4.2009; pregresso sviluppo di morbo di Sudeck, pregressa AMO, 12.6.2009 e 24.2.2010 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di cervicotoracolombalgie con/su leggera alterazione di tipo statico e tendenza a reumatismo delle parti molli; pregressa nefrectomia radicale per carcinoma a cellule chiare stadio pT1a N0 M0, 4.2.2013, Struma I.
I periti hanno evidenziato che dal punto di vista psichiatrico non viene posta alcuna diagnosi e l’interessato è completamente abile al lavoro (doc. AI 96-17).
Circa l’aspetto reumatologico, i periti hanno ripreso le valutazioni del dr. med. __________:
" (…)
“ Per quanto riguarda la problematica fratturativa egli è stato valutato dal punto di vista peritale dal __________ __________. Persistono i dolori che sono diventati cronici e invalidanti. Vi è, come vi era già precedentemente, alle visite dei colleghi ortopedici sia durante la degenza presso la clinica di __________, come pure alla visita medico-fiduciaria e anche alle visite del Dr. med. __________ una chiara discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante e i reperti clinici e radiologici. Attualmente vi è una certa dolenzia alla palpazione al malleolo laterale destro che si riscontra per altro anche al malleolo laterale di sinistra. Non vi sono gonfiori. Vi è una buona mobilità della articolazioni della caviglia. L’indagine radiologica, da ultimo eseguita, mostrano uno sperone osseo fibulare nella parte distale della fibula. Per quanto riguarda l’articolazione tibio-tarsica questa non mostra segni degenerativi di rilievo. Il quadro clinico è completato da dei dolori a tutta la gamba destra, alla loggia renale destra e sinistra, a livello paravertebrale lombare e toracale interscapolare e nella zona cervicale. Dolori di tipo diffuso che interessano soprattutto le parti molli e la muscolatura paravertebrale.”
Secondo il nostro consulente il quadro clinico è da mettere in relazione con un reumatismo delle parti molli e vi è stata una generalizzazione della sintomatologia a partire dall’infortunio del 2009 sino ad oggi.
Come manovale-muratore, aiuto giardiniere, uomo tutto fare ed aiuto cucina il nostro consulente valuta l’A. abile al lavoro nella misura del 70% al più tardi a partire dalla valutazione __________ di chiusura del Dr. med. __________ del 22.11.2010.
Il nostro consulente si discosta dalla valutazione del Dr. med. __________ che ha codificato un’incapacità lavorativa completa come manovale edile. Secondo il nostro consulente l’evoluzione dei disturbi in questi tre anni ed i reperti oggettivabili (come descritti precedentemente) permettono di inquadrare in modo diverso i dolori accusati dall’A. alla caviglia ds.
In un’attività adatta che tenga in considerazione i limiti funzionali già determinati dal Dr. med. __________ l’A. è abile al lavoro in misura completa a partire dal 22.11.2010. Le alterazioni ed i disturbi accusati alla colonna vertebrale non sono tali da modificare i limiti funzionali o aggiungerne altri; non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa. Consiglia un reinserimento professionale.
Come casalingo l’A. è totalmente abile al lavoro.
Ci permettiamo di riportare i limiti funzionali descritti dal Dr. med. __________ nel suo rapporto del 22.11.2010:
(…)
Al riguardo dei sopraccitati limiti il nostro consulente aggiunge:
“ Tenendo in considerazione l’evoluzione dei disturbi a ormai quattro anni dall’infortunio e la tendenza alla generalizzazione della sintomatologia, nonché una discrepanza per quanto riguarda i reperti oggettivabili e i sintomi invalidanti dobbiamo ritenere che le limitazioni funzionali determinate dal collega ortopedico della __________ siano in parte sovrastimate.”
Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell’A.
Non vi sono segni per una ripresa della malattia tumorale renale; per l’intervento eseguito il 4.2.2013 si può codificare una capacità lavorativa dello 0% durante ca. tre mesi dalla dimissione ospedaliera, cioè sino a metà maggio 2013.
Per il trattamento dell’ipercolesterolemia si consiglia una dieta associata a statine.
Il nostro consulente in reumatologia constata una tendenza al reumatismo delle parti molli. La nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________ esclude la presenza di una sindrome da dolore somatoforme." (doc. AI 96-19)
I periti hanno concluso per una capacità lavorativa del 70% (presenza tutto il giorno ma con rendimento ridotto) nelle attività precedentemente svolte di manovale edile, aiuto giardiniere, operaio e aiuto cucina dal marzo 2011, ossia dopo la visita presso l’ortopedico (doc. AI 96-20), mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività rispettose delle limitazioni descritte dal dr. med. __________ nel rapporto del 22 novembre 2010.
I periti hanno inoltre evidenziato che a causa dell’intervento di nefrectomia l’assicurato è abile al lavoro nella misura dello 0% durante circa tre mesi dopo la dimissione ospedaliera, cioè sino a metà maggio 2013 (ricovero ospedaliero dal 4 febbraio al 10 febbraio 2013).
Il 20 gennaio 2014 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la valutazione del SAM (doc. AI 97-3).
In sede amministrativa l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in particolare un rapporto del 20 febbraio 2014 del dr. med. __________, FMH medicina generale, medico curante dell’insorgente, il quale ha rilevato come “il paziente è noto per un trauma alla gamba sinistra con frattura complessa a livello della caviglia” e che “nonostante le misure terapeutiche (riabilitazione stazionaria, fisioterapia), il paziente non raggiunge il ricupero funzionale per potere riprendere una attività lavorativa adeguata al suo stato di salute attuale. Tuttora il paziente rimane limitato nella deambulazione, dolori al carico sulla gamba sinistra e alla caviglia” ed ha concluso affermando che l’interessato è inabile al 100% nell’attività di manovale (doc. AI 106-5).
Il referto è stato trasmesso al SAM, il quale ha confermato la sua valutazione (doc. AI 113-1). Anche il medico SMR, dr. med. __________, ha ribadito le precedenti conclusioni (doc. AI 114-1).
Con il ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato del 10 giugno 2014 del proprio curante, dr. med. __________, il quale ha affermato:
" (…)
Il paziente a margine è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi per una frattura complessa trimalleolare alla caviglia sinistra in data del 10.04.2009. Il decorso ulteriore non è stato del tutto favorevole in quanto si è sviluppato un morbo di Sudeck. Questa patologia ha avuto un impatto notevole su il ricupero funzionale della caviglia. A fronte della persistenza della sintomatologia algica, il paziente viene sottoposto ad un’ablazione del materiale di osteosintesi in data del 12.06.2009 e del 24.02.2010.
Nel frattempo il paziente è stato messo al beneficio di fisioterapia intensiva ambulatoriale, a anche in ambito stazionario presso la Clinica __________ di __________. Nonostante queste misure terapeutiche, persistono dolori cronici, prevalentemente al carico, di tipo temporodipendenti che costringono il paziente al sostegno di stampelle fin dall’inizio. Tuttora lo spostamento è possibile solo con una stampella.
Dal punto di vista accertamenti, gli esami di radiologia parlano per una guarigione e consolidazione delle frattura, a fronte della persistenza di una sintomatologia algica.
Nel contesto generale, il paziente è stato colpito psicologicamente della comparsa di un carcinoma maligno a cellule chiare, è stato sottoposto ad una nefrectomia allargata del rene destro. Sicuramente questo evento non è un fattore favorevole sulla prognosi della capacità lavorativa. La perizia psichiatrica opta per una abilità totale, senza tenere conto del quotidiano vissuto dal paziente sin dal 2009, con tutti la costellazione di fattori scatenanti negativi (perdita di lavoro, isolamento sociale, assistenza ecc) tuttora presenti.
Quale medico curante, ritengo il signor RI 1 inabile al 100% per le attività pesanti (massimo del peso 5-10 kg). Inoltre abbiamo organizzato una valutazione dello stato attuale della caviglia sinistra tramite un RMI in data del 23.06.2014." (doc. B)
L’insorgente ha poi prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in radiologia della Clinica __________ di __________, il quale, dopo aver effettuato una risonanza magnetica del piede sinistro in data 23 giugno 2014, ha rilevato la presenza di un edema della spongiosa ossea del V metatarso e dei tessuti molli circostanti il V metatarso e un edema osseo anche a livello dello scafoide (doc. F).
Chiamato ad esprimersi in merito il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha affermato:
" (…)
Dalla perizia SAM (rapporto del 16 gennaio 2014) emerge che l’assicurato che dimostra una tendenza al reumatismo delle parti molli accusa dolori piuttosto diffusi, per lo più localizzati a destra. Nel riassunto degli atti non si nota nessun riferimento ad una patologia a carico del piede sinistro. L’oggettività clinica descritta dal perito SAM è “caratterizzata da una zoppia paradossale molto accentuata con cedimenti … e scarico all’appoggio della gamba destra in particolar medo per i dolori risentiti nella zona del piede e della caviglia destra”
Valutazione:
L’edema osseo evidenziato dalla risonanza magnetica in discussione, non necessariamente di rilevanza clinica, può essere di origine post-traumatica (infatti, nella perizia si legge “a causa dei problemi deambulatori, l’assicurato è inciampato ed è caduto due volte”). Non è invece descritto un referto clinico oggettivo corrispondente, non sono da presumere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non vi sono nuovi elementi rispetto alla perizia SAM.” (doc. IX/Bis)
L’assicurato ha poi trasmesso un certificato del 29 agosto 2014 del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha posto la diagnosi di edema osseo piede sinistro e disturbi persistenti caviglia destra in stato da riduzione ed oestesintesi frattura trimalleolare atipica a destra il 10.4.2009 (doc. H). Il medico ha evidenziato:
" (…)
Anamnesi:
il paziente da qualche tempo accusa dei dolori al piede sinistro ed alla caviglia sinistra presenti camminando. Anamnesticamente non vi è stato un trauma. Al bisogno assume degli analgesici. E’ stata eseguita una RM che ha mostrato un edema osseo del V° metatarso e dei tessuti circostanti il V° metatarso ed un edema osseo a livello dello scafoide.
Esame clinico:
Piede-caviglia sinistra: mobilità libera ed indolente. Dolenzia diffusa alla palpazione. Lieve gonfiore.
Valutazione e procedere:
Il paziente presenta un edema osseo al piede sinistro eventualmente dovuto ad un sovraccarico di quest’ultimo. Proporrei di iniziare una fisioterapia di analgesia locale. Inoltre assunzione di analgesici al bisogno. Gli ho anche prescritto del Miacalcic 200 l. E spray che dovrebbe accelerare la guarigione. Inoltre gli ho consigliato di usare delle stampelle.
Ho previsto un controllo dopo la fisioterapia." (doc. H)
Il 17 settembre 2014 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che:
" (…)
Valutazione:
- l’assicurato presenta una intercorrente problematica al piede sinistro, problematica documentata dal 23.6.2014, data della RM, quindi posteriore la decisione in questione
- in occasione della perizia SAM tale problematica non era presente
- si tratta d’una problematica di entità limitata ev. in relazione al sovraccarico del piede sinistro scaricando il piede destro
- da parte dell’ortopedico curante non viene attestata una IL
- la prognosi della patologia è favorevole, patologia sintomatica unicamente camminando con mobilità del piede libera ed indolore." (doc. XIII/Bis)
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 gennaio 2014 (doc. AI 96-1), confermata dai medici SMR __________ (doc. AI 97-3), __________ (doc. IX/Bis) ed __________ (doc. XIII/Bis).
Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di pregressa frattura trimalleolare alla caviglia destra, 10 aprile 2009 con: pregressa osteosintesi con placca antiglide, viti e kirschner mediale, chiodo endomidollare TEN e vite tricorticale alla fibula, 10.4.2009; pregresso sviluppo di morbo di Sudeck, pregressa AMO, 12.6.2009 e 24.2.2010 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di cervicotoracolombalgie con/su leggera alterazione di tipo statico e tendenza a reumatismo delle parti molli; pregressa nefrectomia radicale per carcinoma a cellule chiare stadio pT1a N0 M0, 4.2.2013, Struma I.
I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al referto va attribuita piena forza probante.
In particolare, per quanto concerne l’asserita discrepanza tra le affermazioni figuranti al punto 2.2 del referto del dr. med. __________ (“affezione attuale”, doc. AI 96-33) e le costatazioni effettuate dal medesimo consulente e dal dr. med. __________, va evidenziato che quanto riportato a pag. 5 del referto consiste nella descrizione delle sofferenze descritte dal medesimo ricorrente. I dati oggettivi, come del resto costatato anche dagli altri specialisti che si sono chinati sul caso dell’insorgente, danno esiti diversi (cfr. doc. __________ 72-172, referto del 24 marzo 2011 del dr. med. __________: “[…] lo stato locale e gli esami radiologici sono in notevole discrepanza con le lamentele del paziente in particolare al fatto che necessita l’uso di due stampelle […]”; doc. __________ 61/3, referto del 22 novembre 2010 del dr. med. __________: “[…] soggettivamente l’assicurato accusa ancora importanti dolori alla caviglia destra, con accentuazione della sintomatologia algica, stranamente cammina ancora con due bastoni, pure con accentuazione voluta della situazione […]”; doc. AI 85-8, referto della Clinica di __________ del 10 aprile 2009: “[…] Das Ausmass der demonstrierten physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren pathologischen Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung sowie den Diagnosen nur zum Teil erklären […]”; doc. AI 96-19, perizia del SAM: „[…] Vi è, come vi era già precedentemente, alle visite dei colleghi ortopedici sia durante la degenza presso la clinica di __________, come pure alla visita medico-fiduciaria e anche alle visite del Dr. med. __________ una chiara discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante e i reperti clinici e radiologici”).
Il dr. med. __________ ha pure indicato le ragioni per le quali, pur in presenza di una generalizzazione della sintomatologia a partire del 2009, ha ritenuto le medesime limitazioni poste dal dr. med. __________, rilevando che all’epoca le limitazioni sono state in parte sovrastimate (doc. AI 96-19). Quanto alla circostanza secondo cui nella perizia non sarebbero indicati i miglioramenti dello stato di salute rispetto al periodo in cui ha percepito una rendita dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, va evidenziato che questa censura andava semmai sollevata nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione del 23 febbraio 2012, tramite la quale era stata riconosciuta la rendita limitata nel tempo e dove l’UAI aveva motivato il proprio provvedimento (doc. AI 71-2).
In concreto occorre invece esaminare se successivamente alla decisione del 23 febbraio 2012 vi è stata una modifica rilevante dello stato di salute (e meglio, in concreto, un peggioramento) suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione.
Circa il peggioramento dello stato di salute per il periodo dal mese di febbraio al mese maggio 2013, esso è stato compiutamente motivato dai periti sulla base della circostanza che l’interessato, “a causa dell’intervento di nefrectomia” è rimasto inabile al lavoro al 100% durante tre mesi dopo la dimissione ospedaliera, ossia fino a metà maggio (ricovero ospedaliero dal 4 al 10 febbraio 2013; cfr. doc. AI 96-21).
Ne segue che non vi sono motivi per non attribuire piena forza probante alla valutazione peritale del SAM.
Del resto l’insorgente, tranne per quanto concerne il certificato del 20 febbraio 2014 del proprio medico curante, __________ (doc. AI 106-5), di cui si dirà in seguito, si è in sostanza limitato a produrre documentazione medica successiva all’emanazione della decisione impugnata, la quale, in ogni caso non è atta a sovvertire le conclusioni peritali in ambito AI.
In primo luogo va evidenziato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto l’8 maggio 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
I referti del dr. med. __________ del 10 giugno 2014 (doc. B) del dr. med. __________ del 23 giugno 2014 (doc. F e G) e del dr. med. __________ del 29 agosto 2014 (doc. H), sono successivi all’emissione della decisione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del Tribunale.
Inoltre a norma dell’art. 88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
Rilevato che la RM del piede sinistro che fa stato di un edema della spongiosa ossea del V metatarso e dei tessuti molli circostanti e a livello dello scafoide è stata effettuata il 23 giugno 2014, l’eventuale aggravamento dello stato di salute può essere fatto risalire al più presto al momento in cui esso è stato refertato, e dunque oggettivato, per la prima volta da uno specialista (cfr. anche la sentenza 32.2013.12 del 1° ottobre 2013 [il successivo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile: sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014]). Anche il dr. med. __________, medico SMR, ha potuto accertare che in occasione della, recente rispetto all’emissione della decisione, perizia del SAM la problematica al piede sinistro non era presente (doc. XIII/Bis). Essa andrebbe pertanto semmai fatta valere nell’ambito di una nuova domanda.
Questo TCA evidenzia comunque che, anche se si volessero prendere in considerazione, i nuovi referti non modificherebbero l’esito della valutazione peritale. A prescindere dalla circostanza che, in ogni caso, né il dr. med. __________ (doc. F), né il dr. med. __________ (doc. H), si sono espressi circa le conseguenze sulla capacità lavorativa in attività leggere dell’edema osseo al piede sinistro, va comunque rilevato che i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, dopo aver visionato la nuova documentazione medica prodotta, non hanno accertato alcuna incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Il dr. med. __________ evidenzia che l’edema osseo “non necessariamente” è di “rilevanza clinica” e che non sono “da presumere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non vi sono nuovi elementi rispetto alla perizia SAM” (doc. IX). Neppure il dr. med. __________ fa stato di una incapacità lavorativa ed ha rilevato che la prognosi è favorevole, che la patologia sintomatica è limitata unicamente camminando e che la mobilità del piede è libera ed indolore (doc. XIII/Bis).
A questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Va del resto evidenziato, a comprova che la problematica è di entità limitata, che il dr. med. __________, il 29 agosto 2014, ha accertato, circa il piede e la caviglia a sinistra, una “mobilità libera e indolente”, limitando la cura ad una fisioterapia di analgesia locale ed all’assunzione di alcun medicamenti e spray che dovrebbero accelerare la guarigione (doc. H).
Non vi sono pertanto elementi medici oggettivi per una patologia invalidante e per un’incapacità lavorativa in attività leggere.
Non possono essere d’aiuto al ricorrente neppure le valutazioni del 20 febbraio 2014 (doc. AI 106-5) e del 10 giugno 2014 (doc. B), del medico curante, dr. med. __________, medicina generale, chirurgo. Il medico si limita in sostanza a descrivere le già note patologie di cui è affetto il proprio paziente, contestando genericamente, ma senza apportare alcun elemento medico oggettivo, la perizia del SAM e concludendo per una completa inabilità lavorativa del ricorrente, nella precedente attività.
Va qui rammentato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del 20 agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di esacerbazione del male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007 consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I 655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2 con riferimenti).
Del resto, in concreto, determinante è piuttosto la circostanza che l’interessato è completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al proprio stato di salute con le limitazioni già descritte dal dr. med. __________ nell’ambito della precedente procedura e non vi sono atti medici oggettivi che, successivamente alla perizia SAM, possano far ritenere che l’interessato non possa esercitare un’attività leggera e confacente al suo stato di salute al 100%.
2.6. L’assicurato sostiene che i medici non hanno indicato quale tipo di attività sarebbe esigibile.
Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa. La __________, nella decisione del 17 agosto 2011, aveva del resto elencato una serie di professioni esigibili (addetto alla confezione di cioccolata, incassatore-imballatore, controllore dell’imbottigliamento, aiuto montatore elettricista o aiuto meccanico; cfr. doc. __________ 79-2).
2.7. Ne segue che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la perizia del SAM va confermata. La generalizzazione della sintomatologia non ha modificato la capacità di lavoro del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato di salute e le limitazioni già descritte dal dr. med. __________ nel 2010 permangono valide.
Ritenuto che fino alla data dell’emissione della decisione formale dell’8 maggio 2014, determinante per stabilire la correttezza del provvedimento impugnato (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b), lo stato di salute del ricorrente, rispetto alla precedente valutazione sfociata nella decisione del 23 febbraio 2012, non ha subito un peggioramento che possa incidere notevolmente sul diritto alla prestazione, a giusta ragione l’UAI ha respinto la richiesta del ricorrente.
A questo proposito non è necessario esaminare oltre la valutazione dei periti del SAM secondo cui, contrariamente a quanto stabilito nell’ambito della precedente procedura e dal dr. med. __________, nelle attività già svolte in passato l’insorgente è capace al lavoro al 70% dal mese di marzo 2011.
Trattandosi di un miglioramento, ciò non sarebbe comunque d’aiuto all’insorgente.
Va infine abbondanzialmente rilevato che l’interessato, per i motivi che seguono, non avrebbe in ogni caso nessun diritto ad una rendita (o a provvedimenti professionali), neppure se si volesse procedere con l’abituale raffronto dei redditi.
2.8. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I 56/02).
Nel caso in esame dagli atti emerge che nel 2009 senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe conseguito un reddito di fr. 62'610 (cfr. doc. AI 51-1 e doc. V), aggiornato nel 2013 a fr. 64'702 (+ 0.8% nel 2010; + 1% nel 2011; + 0.8% nel 2012; + 0.7% nel 2013; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen /03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
2.9. Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014, p. 94).
Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x 102,5) nel 2013.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel caso di specie l’UAI aveva deciso una riduzione del 10% (5% per attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione), ribadita in sede di risposta (doc. V).
A questo proposito va rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Nel caso di specie la riduzione del 10% rientra nei limiti giurisprudenziali riconosciuti in casi simili e va confermata. Del resto, anche se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, aumentare al 15% la riduzione concessa, tenendo così conto in maniera maggiormente generosa delle limitazioni cui è soggetto il ricorrente nell’ambito dell’esercizio di un’attività lavorativa leggera, il grado d’invalidità non permetterebbe in ogni caso al ricorrente di beneficiare di prestazioni dell’AI.
Infatti, raffrontando il reddito da valido di fr. 64’702 con quello da invalido di fr. 62’844, ridotto del 15% a fr. 53’417, si ottiene un grado d’invalidità del 17%.
In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Nella fattispecie, dagli atti emerge che l’insorgente è al beneficio della pubblica assistenza.
In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti