Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
BS/gm |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2014 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 3 giugno 2014 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. Con due decisioni del 24 marzo 2004 RI 1, classe 1963 e da ultimo professionalmente attivo quale pittore-gessatore, è stato posto al beneficio di una intera rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2001 al 28 febbraio 2005 (doc. AI 39). L’Ufficio AI ha emesso le succitate decisioni sulla base dell’istruttoria eseguita dall’__________.
1.2. A seguito dell’insorgenza di un danno alla salute extra infortunistico, con decisione su opposizione 19 giugno 2007 l’am- ministrazione ha nuovamente riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2006, unitamente alle rendite per la moglie e per i figli, ridotte a metà rendita dal 1° marzo 2007 (doc. AI 80), i cui importi sono stati definiti con tre separate decisioni del 13 settembre 2007 (doc. AI 90).
La prestazione assicurativa è stata confermata, in via di revisione, con comunicazione 4 novembre 2009 (doc. AI 101);
1.3. Saputo dell’incarcerazione dell’assicurato, avvenuta il 9 ottobre 2010 in __________, con scritto 10 novembre 2010 l’amministrazione ha sospeso l’erogazione della rendita, ripristinandola, dopo la scarcerazione, dal mese di settembre 2011 (cfr. decisioni 17 luglio 2011 e 8 novembre 2011; doc. AI 111 e 112).
1.4. Avviata nel febbraio 2013 una revisione d’ufficio, ordinata una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni) – il quale con rapporto 17 settembre 2013 confermava un’incapacità lavorativa del 50% (doc. AI 121) -, con comunicazione 4 novembre 2013 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita (doc. AI 123);
1.5. Venuto a conoscenza dell’ulteriore arresto dell’assicurato avvenuto in Ticino in data 17 marzo 2014 e della susseguente carcerazione per l’ipotesi di reato d’infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti in relazione all’acquisto e vendita di un importante quantitativo di cocaina a __________ dal maggio 2010 in poi (cfr. scritto 17 marzo 2014 del PP __________ all’Ufficio AI; doc. AI 20), l’amministrazione ha verificato il diritto alla rendita.
Sulla base della valutazione 2 aprile 2014 del dr. __________, specialista in psichiatria presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) – il quale, negando l’esistenza di un danno alla salute psichica, ha considerato l’assicurato pienamente abile –, tenuto inoltre conto che dal raffronto dei redditi non è (più) risultato un grado d’invalidità, con la presente decisione provvisoria l’amministrazione ha sospeso la prestazione assicurativa con effetto retroattivo dal 1° giugno 2014. A titolo abbondanziale l’Ufficio AI ha anche giustificato la sospensione del versamento della rendita a motivo della detenzione dell’as- sicurato iniziata il 17 marzo 2014. L’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 145).
1.6. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha interposto ricorso, postulandone l’annullamento ed il ripristino del diritto alla rendita, oltre al riconoscimento dell’assistenza giudiziaria. Contesta la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, facendo in particolare presente come 9 mesi prima il CPAS lo aveva ritenuto abile al 50%.
Chiede inoltre che venga concesso l’effetto sospensivo alla propria impugnativa, istanza respinta dal Vicepresidente del TCA con decreto del 25 luglio 2014 (X).
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Ribadendo come vi siano fondati motivi per sospendere il versamento della rendita, l’amministrazione fa inoltre presente di aver avviato alcuni accertamenti medici non ancora conclusi.
1.8. L’11 luglio 2014 il ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VIII).
1.9. Con scritto 11 agosto 2014 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il progetto di decisione di pari data, con cui l’amministrazione ha soppresso la rendita a far da tempo dal secondo mese della notifica della pronunzia, sospendendo nel contempo – a seguito dell’avvenuta carcerazione – il versamento della prestazione assicurativa dal 1° giugno 2014, eccezion fatta per eventuali rendite per figli, chiedendo inoltre la restituzione delle rendite percepite ingiustamente nei mesi di aprile e maggio 2014.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha deciso di sospendere in via cautelare, con effetto dal 1° giugno 2014, l’erogazione della rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. L'art. 1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo l’art. 55 cpv. 1 LPGA “ le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA n.d.r.)”.
L’amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore: “Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; 9C_463/2009 dell’8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112, 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323-2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pagg. 455s), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale.
Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller, op. cit., n. 2378-2382, pagg. 463s e riferimenti).
Nella fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione, in data 25 aprile 2014 l’Ufficio AI ha informato il legale dell’assicurato dell’intenzione di sospendere in via provvisionale l’erogazione della rendita, assegnando un termine per l’inoltro di eventuali osservazioni (doc. AI 133), facoltà di cui quest’ultimo ha fatto uso (cfr. osservazioni 15 maggio 2014; doc. AI 138). Ne consegue che il diritto di essere sentito è stato rispettato.
Infine, siccome la decisione con cui l’Ufficio AI sospende in via provvisoria il diritto alla rendita non configura una decisione finale, l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso non è applicabile (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). Pertanto, correttamente l’amministrazione ha emesso la presente pronunzia, senza precederla da un preavviso.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, per invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
2.5. Dall’esame, giocoforza sommario, degli accertamenti eseguiti sino all’emissione della decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), è da ritenere – per i motivi in appresso indicati – che l’Ufficio AI a ragione ha sospeso in via cautelare il diritto alla rendita.
Innanzitutto questo TCA rileva la discrepanza tra l’attività (illegale) di vendita di stupefacenti e di riciclaggio dei relativi proventi dettagliatamente descritti nell’Atto di accusa 18 giugno 2014 del PP __________ (sub doc. V) e le conclusioni del rapporto 17 settembre 2013 in cui il CPAS, diagnosticata una sindrome depressiva d’entità lieve, aveva confermato una capacità lavorativa del 50% (doc. AI 121).
A tal riguardo, nelle annotazioni 2 aprile 2014 il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il SMR, rispondendo alla giurista dell’AI, ha in particolare evidenziato:
" (…)
Com’è compatibile la difficoltà nei contatti sociale dell’A. sancita in perizia CPAS 19.09.2013 con l’accusa di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (in specie la vendita degli stessi)? Prego di motivare la risposta.
Va sottolineato che, di principio, l’attività di spaccio e di traffico di stupefacenti è un’attività illegale che, tuttavia, segue le regole di qualsiasi attività imprenditoriale: dunque, rispetto di regole, contatti con i “clienti”, integrazione adeguata nel “gruppo di lavoro” rispettivamente con gli altri; si tratta, nella fattispecie, di un contesto instabile con contatti frequenti con sconosciuti, di fatto ingestibile da un soggetto depresso, anche di grado lieve. In altre parole, un soggetto con il curriculum giudiziario dell’assicurato non può presentare alcuna disabilità funzionale a nessuno dei 13 items del Mini-ICF-APP.
L’irritabilità descritta in perizia può essere riconducibile all’uso di sostanze stupefacenti da parte dell’A.?
Ricordo che l’irritabilità e un comportamento aggressivo erano evidenziati anche nella perizia della dr.ssa __________ del gennaio 2007 con visita all’assicurato il 5.12.2006. Non ho elementi oggettivi per giudicare tale comportamento come indizio di consumo di sostanze quanto piuttosto di un meccanismo comportamentale attendibile in un soggetto dedito ad attività illecite che è, in un certo senso, obbligato a evitare domande o risposte “scomode”. Ogni intervista è vissuta come un interrogatorio di polizia in cui il soggetto deve sempre fare attenzione a non dare risposte per lui sfavorevoli. L’irritabilità deve essere letta come un meccanismo di difesa utile allo scopo di non rivelare informazioni che possano essere usate contro di lui. (…)” (doc. AI 129-1)
Il ricorrente, contestando le succitate conclusioni del SMR, evidenzia come la perizia del CPAS sia stata eseguita (poco meno di) 9 mesi prima e che già a quell’epoca egli era attivo nella vendita di stupefacenti. Egli rileva inoltre che l’attività di spaccio di stupefacenti non comporta notoriamente contatti e non necessita d’integrazione, trattandosi infatti di un’attività nell’ambito della quale i contatti sono praticamente nulli e limitati alla consegna della merce.
Orbene, in primo luogo va fatto presente che nel citato rapporto 17 settembre 2013 del CPAS non vi è alcun cenno in merito allo spaccio e vendita di stupefacenti, se non un riferimento all’arresto ed alla successiva carcerazione in __________
(“.. Durante uno di questi viaggi nel 2010, l’assicurato afferma di essere stato avvicinato da persone che, in cambio di denaro e sotto la minaccia di fare del male a lui e soprattutto alla sua famiglia, lo avrebbero obbligato a portare una valigia (contenente degli stupefacenti; n.d.r.) in __________. L’assicurato riferisce che accettò questo “lavoro” proprio a causa del suo stato psichico che, a suo dire, non lo rendeva in grado di scegliere liberamente e lucidamente; da una parte riteneva di aver ben poco da perdere, dall’altra temeva ritorsioni sui famigliari non su sé stesso. All’arrivo in aeroporto in __________ fu arrestato e scontò 11 mesi presso un carcere __________ …”; cfr. perizia pag. 7 in doc. AI 12/7). Ciononostante, in sede di risposta l’Ufficio AI ha pertitentemente evidenziato che ai periti non è stata (erroneamente) trasmessa la documentazione relativa al Decreto di accusa 28 giugno 2010 (DA 2940/201), cresciuto in giudicato, per i reati d’impedimento di atti dell’autorità, d’ingiuria, d’incendio colposo e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (atti MP sub doc. AI 13. A questa documentazione l’amministrazione ha avuto accesso unicamente dopo la relativa autorizzazione da parte della Corte dei reclami penali; cfr. sentenza CRP inc. 60.2012.179 del 25 maggio 2012 in atti MP sub doc. AI 18). Infatti, grazie a queste informazioni i periti avrebbero potuto vagliare l’attendibilità dell’assicurato ed eventualmente eseguire test psicodiagnostici, idonei ad meglio oggettivare la situazione clinica del peritando.
Fatto sta che nelle citate annotazioni 2 aprile 2014 il dr. __________ alla domanda della giurista (“la documentazione inerente il DA 2940/201 e i motivi della nuova incarcerazioni dell’A. sono idonei a far modificare la depressione di grado lieve in distimia?”) ha così risposto:
" (…)
Gli atti penali dimostrano un’attività criminale in lunga durata, non compatibile con uno stato depressivo di qualsiasi tipo. Il fatto che l’assicurato sia passato attraverso periodi di tristezza nei momenti in cui è stato arrestato, condannato rispettivamente quando si sentiva prossimo a essere scoperto è un atteggiamento comprensibile sul piano umano ma di per sé privo di valenza psicopatologica rispettivamente di ripercussioni funzionali sull’attività di vendita di stupefacenti ed altre attività illecite perseguite dall’assicurato. (…)” (doc. AI 129-1)
Inoltre, contrariamente all’assunto del ricorrente, secondo questa Corte lo spacciatore ed il venditore di stupefacenti necessita di numerosi contatti ed una capacità di tipo “imprenditoriale” per poter “piazzare” la merce e per riciclare i relativi proventi, ciò che contrasta in particolare con la fobia sociale (di grado moderata) emersa dalla perizia CPAS (cfr. pag. 12 della perizia; doc. AI 121/12-13). Altrimenti non si spiega come l’insorgente sia riuscito a “gestire” la sua attività, in particolare se si tiene conto che egli è stato accusato: di aver alienato nel periodo maggio 2010 – fine settembre 2010 a __________, __________ ed in altre imprecisate località a diverse persone (i cui nominativi sono stati indicati nell’Atto di accusa) complessivamente 1,665 kg di cocaina, proveniente da un acquisto di 2.5 kg del maggio 2010, stupefacente riconsegnato nell’ultimo trimestre del 2011 in ragione di 330 grammi; di aver detenuto (per la successiva messa in commercio) 534,90 grammi di cocaina avvenuta nel maggio 2010; per attività di riciclaggio, fra il 1° maggio 2010 ed il 15 marzo 2014, di denaro preveniente dalla vendita di stupefacenti dettagliatamente descritte nel succitato Atto di accusa del 18 giugno 2014. Pertanto il TCA concorda con quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 2 aprile 2014.
Infine, dal punto di vista somatico la situazione successiva alla frattura del 2000, con presa a carico dell’__________ – il quale, tenuto conto di una piena capacità lavorativa in attività adeguante, ha erogato una rendita d’invalidità del 15% ed un’indennità per menomazione del 10% (cfr. decisione su opposizione 29 marzo 2005, confermata con STCA 6 febbraio 2006; inc. 35.2005.44) -, è rimasta invariata, avendo pertinentemente il dr. __________ del SMR evidenziato nelle sue annotazioni 2 giugno 2014 quanto segue:
" (…)
Da allora il caso non ha portato a ulteriori recidive con riapertura del caso come da documentazione __________ e anche non sono più obbiettivati ulteriori accertamenti / controlli radiologici o quant’altro per questa patologia.
A livello puramente somatico con ragionevole verosimiglianza si può concludere che le limitazioni esposte in visita di chiusura della __________ nel 2004 sono ancora per noi vincolanti (come lo sono state per la valutazione di provvedimenti nel periodo di __________). (…)” (doc. AI 141-1)
Dal raffronto dei redditi, il cui calcolo riportato nella decisione impugnata va confermato, non risulta (più) un grado d’invalidità.
In queste circostanze, l’amministrazione poteva ben ritenere verosimilmente che vi fossero gli estremi per mettere seriamente in discussione i presupposti per la continuazione dell’erogazione della rendita.
In ogni caso, come indicato nel querelato provvedimento, terminati i necessari accertamenti medici l’Ufficio AI comunicherà all’assicurato, con preavviso ex art. 57a LAI, una decisione in merito al diritto o meno al mantenimento della rendita. A tal riguardo va fatto presente che con progetto di decisione 11 agosto 2014 l’amministrazione ha confermato la soppressione della rendita (cfr. consid. 1.9).
2.6. Nella decisione contestata l’amministrazione rileva inoltre che la sospensione della prestazione è anche giustificata dalla detenzione dell’assicurato.
L’art. 21 LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso; fanno eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3;
Quale ratio legis dell’art. 21 cpv. 5 LPGA va ritenuta la parità di trattamento dell’invalido con la persona valida arrestata che a causa della pena privativa della libertà perde il salario. Decisivo è che la persona giudicata scontando la pena è impedita nell’esercizio di un’attività lavorativa. Solo nel caso in cui il regime al quale la persona privata della libertà è soggetta le permette di svolgere un’attività lavorativa e quindi di rispondere alle sue esigenze vitali, non è possibile procedere ad una sospensione del diritto alla rendita. Determinante al fine della sospensione della rendita di un invalido è quindi se anche una persona sana nella medesima situazione a causa della privazione della libertà subirebbe una perdita di guadagno (DTF 133 V 1, consid. 4.2.4). La nostra Massima Istanza ha anche ribadito che il diritto alla rendita di una persona che si trova in carcere preventivo va sospeso in quanto anche una persona sana durante quel periodo deve, di regola, subire una perdita di guadagno. Conformemente alla giurisprudenza (DTF 116 V 326 con riferimenti) e per motivi di praticabilità questo vale solo se il carcere preventivo è di una certa durata. Questa “certa durata” della detenzione preventiva durante la quale una rendita potrebbe ancora essere versata – in analogia alla durata necessaria per procedere ad una modificazione del diritto in via di revisione ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 seconda frase e cpv. 2 prima frase OAI – ammonta a tre mesi. Diversamente da una persona attiva che viene arrestata, nel caso di un invalido in detenzione preventiva la questione circa la colpa in merito alla continuazione del versamento della rendita non gioca alcun ruolo. Se più tardi dovesse risultare che è stato incarcerato a torto, la perdita della rendita farà parte del danno di cui chiederà il risarcimento all’autorità che lo ha ingiustamente imprigionato (DTF 133 V 1, 137 V 154, 138 V 140, 281). Va infine precisato che la sospensione del versamento è valido anche in caso di esecuzione anticipata della pena (STF 8C_702/2007 del 17 giugno 2008 consid. 4).
Infine, secondo la nota marginale 6007 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), la rendita va sospesa dal mese susseguente l’inizio della detenzione, rispettivamente tre mesi dopo la carcerazione preventiva.
Nel caso in esame, avendo l’assicurato iniziato il carcere preventivo il 17 marzo 2014, trasformato il 23 maggio 2014 in espiazione anticipata della pena e tenuto conto che egli tuttora è detenuto, l’erogazione della rendita va comunque sospesa dal 1° giugno 2014.
2.7 Visto quanto sopra, è da ritenere quindi sussistere nella fattispecie sia l’urgenza sia l’interesse preponderante per l’Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il diritto alla rendita, senza dover attendere l’esito della procedura di revisione.
Ne consegue la conferma della decisione impugnata, mentre il ricorso va respinto.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente, il quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (V).
2.9. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istanza va respinta in quanto non adempie al requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Sulla base di quanto riportato ai precedenti considerandi, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti