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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 (recte: 7) luglio 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 giugno 2014 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1943, da ultimo attivo quale venditore e riparatore di autoveicoli, è stato vittima di un incidente della circolazione l’8 febbraio 1997, in seguito al quale ha riportato una distorsione cervicale per trauma indiretto (probabile colpo di frusta). Il caso è stato assunto dall'assicuratore contro gli infortuni __________, che ha inizialmente erogato le indennità giornaliere pattuite.
1.2. L’11 dicembre 1997 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI presso l’Ufficio invalidità del Canton __________, il quale, per stabilire il grado di capacità lavorativa dell’interessato, ha deciso di sottoporlo, il 13 ottobre 2000, ad un periodo di accertamento professionale (dal 23 ottobre 2000 al 23 gennaio 2001), al quale l’assicurato, residente in __________, si è opposto per varie ragioni.
1.3. Con progetto di decisione del 29 gennaio 2002 (doc. AI 116-1), cui ha fatto seguito la decisione del 6 marzo 2002 (doc. AI 119-1), l’UAI del Canton __________ ha respinto la domanda di prestazioni. Con sentenza del 18 maggio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo di __________ (Camera delle assicurazioni sociali) ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1 e rinviato gli atti all’UAI affinché mettesse in atto gli accertamenti professionali necessari nel rispetto delle garanzie procedurali (doc. VII/1).
1.4. L’UAI del Canton __________ ha proposto all’interessato un accertamento presso il centro __________ di __________. Con decisione del 29 novembre 2004 (doc. AI 185-1), confermata dalla decisione su opposizione del 23 gennaio 2006 (doc. AI 195-1), l’UAI del Canton __________ ha respinto la richiesta di prestazioni avendo constato che l’assicurato non era intenzionato a dare seguito alla convocazione.
1.5. Il ricorso inoltrato da RI 1 __________ è stato parzialmente accolto con pronunzia del 18 ottobre 2007 e con rinvio degli atti all’amministrazione affinché procedesse all’esecuzione dei provvedimenti di accertamento professionale previsti (doc. AI 274-1).
1.6. Parallelamente, il 6 febbraio 2006, tramite __________, l’assicurato ha presentato all’Ufficio invalidità __________ una seconda domanda di invalidità.
1.7. Con progetto di decisione del 27 dicembre 2006 l’__________ ha rigettato la richiesta. In seguito alle osservazioni prodotte dall’interessato, e dopo aver consultato la documentazione dell’UAI del Canton __________, il medico SMR ha ritenuto necessario allestire una perizia pluridisciplinare (doc. AI 291/92).
1.8. Con decisione del 7 agosto 2008 a RI 1 è stata riconosciuta una rendita di vecchiaia con effetto dal 1° settembre 2008.
1.9. Dopo numerosi scambi di corrispondenza relativi al luogo dell’esecuzione della perizia pluridisciplinare, in Svizzera o in __________, in data 21 novembre 2008 ha ingiunto all’assicurato di spiegare il suo apparente rifiuto di sottoporsi alla visita specialistica, prevista il 12 e 13 novembre 2008 (doc. AI 343-1).
1.10. Con scritto del 5 dicembre 2008 l’interessato ha affermato di non opporsi alla perizia ma di esigere che essa sia effettuata in __________ (doc. AI 345-1), mentre il 16 dicembre 2008 ha deciso di sottoporsi alla perizia pluridisciplinare presso il __________ di __________ (doc. AI 349-1).
1.11. Il referto peritale (neurologico, psichiatrico, internistico e reumatologico) è stato redatto il 15 settembre 2009 e pone la diagnosi, senza un’influenza quantificabile sulla capacità lavorativa, di dolori cervico-cefalici cronici recidivanti con eziologia non chiara, coronopatia in esiti da rivascolarizzazione con posa di by-pass nel 2002, diabete mellito di tipo II, ipertensione arteriosa e obesità. Nella perizia si mette in dubbio l’attendibilità dei rapporti medici stilati nei primi anni seguenti l’infortunio dell’8 febbraio 1997 (doc. AI 377 e seguenti).
1.12. Il 20 ottobre 2009 il medico SMR dell’__________, dr. med. __________, dopo aver preso atto della perizia ha chiesto agli specialisti del __________ per quale motivo manca, nel referto peritale, qualsiasi valutazione cardiologica e di giustificare l’assenza di qualsiasi disturbo psichiatrico (doc. AI 380 e seguenti). Il 28 dicembre 2009 i periti del __________ hanno risposto, rilevando che l’eziologia dei dolori non è chiara e la loro patogenesi non è convincente, come pure che non sussistono gravi e durevoli danni psichici o somatici influenti sul rendimento professionale (doc. AI 389 e seguenti). Il medico SMR dr. med. __________ ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI 392-1).
1.13. Con progetto di decisione del 18 febbraio 2010 l’__________ ha rigettato la domanda di rendita (doc. AI 397-1). In seguito alle osservazioni dell’interessato, dopo aver nuovamente sottoposto alcune domande ai periti del __________ di __________ (cfr. doc. AI 419-1), il medico SMR dell’__________ ha confermato le precedenti valutazioni (doc. AI 442).
1.14. Il 24 maggio 2011 l’assicurato ha informato l’____________________ che il dr. med. __________, perito del __________, non sarebbe autorizzato ad esercitare come medico nel Canton __________ (doc. AI 445-1). Con decisione del 19 agosto 2011 l’__________ ha respinto la domanda di rendita d’invalidità poiché l’assicurato non ha presentato durante un anno un’incapacità lavorativa sufficiente, sottolineando che la perizia del __________ rispetta i criteri di affidabilità e completezza posti dalla giurisprudenza (doc. AI 451-1).
1.15. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al __________ contro la predetta decisione. Con pronunzia __________ del 18 febbraio 2013 la __________ ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’__________. Circa la validità della perizia il __________ ha affermato:
" 5.2 Rispetto ai titoli medici stranieri e all'autorizzazione cantonale di esercitare in Svizzera, lo stato più recente della giurisprudenza del Tribunale federale può essere esposto succintamente nel modo seguente: da un lato, non è necessario che un perito medico disponga di un titolo di un'università svizzera o di una formazione particolare della Federazione dei medici svizzeri (FMH), una formazione specialistica ottenuta all'estero essendo sufficiente; dall'altro lato, se le condizioni materiali per richiedere l'autorizzazione cantonale sono adempiute al momento in cui l'interessato comincia a praticare in Svizzera, l'ottenimento susseguente della stessa costituisce di regola un diritto il cui riconoscimento è atto a sanare retroattivamente la situazione anteriore (cfr., in particolare, le sentenze 8C_436/2012 del 3 dicembre 2012, consid. 3.4, e 8C_997/201 del 10 agosto 2011, consid. 2.4). Per quanto attiene alla partecipazione di uno psicologo all'esecuzione di un esame neuropsicologico nel quadro di una perizia medica pluridisciplinare, il Tribunale federale ha rimarcato che ciò può senz'altro essere il caso se il medico neurologo non intraprende lui stesso tale esame, a maggior ragione se la perizia è di natura pluridisciplinare ed è in definitiva firmata da tutti i medici coinvolti (sentenza citata 8C_997/2010 consid. 2.5).
5.3 In concreto, l'__________ ha emanato la decisione del 19 agosto 2011, qui impugnata, sulla base essenzialmente della perizia medica del __________ (incarto __________, doc. 150), redatta dai dottori __________ direttore, neurologo e psichiatra, e __________, internista e reumatologo, nonché dalla psicologa __________, le cui conclusioni sono state confermate dalla dott.ssa __________ e dal dott. __________, attivi presso il servizio medico dello stesso __________ (incarto __________, doc. 152, 162 e 199).
Ora, il ricorrente rileva a giusto titolo che il dott. __________ non aveva l'autorizzazione di esercitare la sua professione nel Canton __________ quando è stata eseguita la perizia pluridisciplinare (visite del 24 e 25 giugno 2009, redazione del 15 settembre 2009), però, come ciò risulta indirettamente dagli atti (incarto __________, doc. 205 a 207) e direttamente dalle indicazioni contenute nel registro elettronico delle professioni mediche (www.medregom.admin.ch), gestito dal Dipartimento federale dell'interno, in definitiva il titolo di medico (generalista) del dott. __________ è stato riconosciuto dalla Svizzera il 1° giugno 2011, i titoli di neurologo nonché psichiatra e psicoterapeuta il 29 luglio 2011, e l'autorizzazione ad esercitare nel Canton __________ è stata accordata nel 2011, per cui si deve ammettere, seguendo la giurisprudenza esposta al consid. 5.2, che il valore probatorio della detta perizia è stato sanato a posteriori.
Quanto all'affermazione accessoria contenuta nel ricorso, secondo cui la perizia del __________ non sarebbe inoltre valida per il fatto che la psicologa __________ non è medico e che, ciononostante, l'ha firmata unitamente ai dottori __________ e __________ essa appare priva di fondamento alla luce della giurisprudenza menzionata al consid. 5.2, visto che l'interessata ha eseguito un esame psicologico, ossia nel campo della sua disciplina, nell'ambito di una valutazione pluridisciplinare, e che il rapporto peritale finale è stato firmato da tutti e tre gli specialisti.
5.4 Di conseguenza, tenuto conto della chiara giurisprudenza del Tribunale federale citata al consid. 5.2, alla perizia pluridisciplinare del __________ deve essere riconosciuto pieno valore probatorio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dimodoché essa costituisce un valido mezzo di prova per pronunciarsi sul merito del caso. La richiesta di stralcio dagli atti della perizia pluridisciplinare del __________ deve quindi essere respinta."
Circa la valutazione della capacità lavorativa il __________ ha affermato:
" (…)
9.1 Nella disparata documentazione medica agli atti, che si compone di tre diversi incarti, non è possibile rinvenire una diagnosi chiara e senza contraddizioni, condivisa unanimemente dai medici che si sono occupati del caso. I soli elementi diagnostici che appaiono pacifici, essendo stati sostanzialmente riconosciuti da tutti i detti medici, sono una coronaropatia in esiti da rivascolarizzazione con posa di by-pass, nonché, di natura secondaria, un diabete mellito di tipo II, un eccesso ponderale, una dislipidemia ed un'ipertensione arteriosa.
(…)
9.4 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, da un lato, vi sono i diversi periodi d'incapacità lavorativa riconosciuti dalla __________, varianti dal 50 al 100% su un lasso di tempo protraentesi dall'8 febbraio 1997 fino almeno al 14 settembre 1999, con sospensione della procedura infortunistica all'inizio di settembre 2003 in attesa di una soluzione giudiziaria della questione relativa al diritto ad una rendita d'invalidità (incarto __________, doc. 100 e 122; incarto ____________________, doc. 204 e 243). Dall'altro lato, vi sono i diversi periodi d'incapacità lavorativa formulati dalla dott.ssa __________ nel 2006, 2007, 2008 e 2009 (incarto __________, doc. 47, 67, 85 e 152), e confermati dal dott. __________ nel 2011 (incarto __________, doc. 199), varianti dallo 0 al 100% su un arco di tempo protraentesi dal 9 febbraio 1997 al 31 luglio 2002. Dal canto loro, i periti del __________, malgrado le valutazioni appena esposte, non hanno riconosciuto alcuna incapacità lavorativa di lunga durata, riassumendo che "bei Betrachtung des Längsschnitts der Entwicklung der Beeinträchtigungen ist aus unserer Sicht davon auszugehen, dass eine medizinisch begründete Minderung der Leistungsfähigkeit im angestammten Beruf seit Mai 1997 nicht mehr vorlag " (perizia, pag. 23).
9.5 È importante a questo punto sottolineare che, prima di giungere alle loro conclusioni diagnostiche e relative alla capacità lavorativa, i periti del __________ si sono consacrati ad un lungo excursus, intitolato "Kritische Zusammenfassung der Aktenlage" (cfr. perizia, pagg. 17 a 21), concernente in modo particolare l'attendibilità dell'apprezzamento del Prof. __________ e di quello dei medici della __________ di __________, di natura prettamente neuropsicologica, ma con evidenti giudizi di valore che danno adito a perplessità, la cui fondatezza o infondatezza, tenuto conto del suo carattere specialistico, non può essere valutata con cognizione di causa da questo Tribunale ("Zusammenfassend ist daran festzuhalten, dass aus den vorliegenden Befunden keine nennenswerte und auch keine dauerhafte gesundheitliche Folge aus dem Unfall am 8. Februar 1997 nachgewiesen werden kann. Insbesondere spätere Berichte sind schon wegen ihrer Ungebundenheit an die Regeln eines neutralen Gutachtens durchgehend geeignet, das Gegenteil zu beweisen, d.h. dass diese Befundberichte aus dem Blickwinkel der Begutachtung unkritisch bis tendenziös versichertenfreundlich sind", pag. 21).
9.6 Le considerazioni appena esposte palesano le contraddizioni diagnostiche e relative all'incapacità lavorativa che risultano dal confronto degli innumerevoli rapporti medici e neuropsicologici raccolti dal 1997 al 2010. In particolare, la perizia del __________ non solo non è riuscita, contrariamente alle attese, a chiarire la situazione rispetto alla diagnosi e alle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa, ma ha reso in definitiva la comprensione del caso ancora più aleatoria, nella misura in cui ha intercalato alla propria valutazione medica giudizi di valori inopportuni, e potenzialmente fuorvianti, sulla credibilità di pareri emessi da altri specialisti (cfr. consid. 9.5). Appare quindi evidente che questo Tribunale, da un lato, si trova nell'impossibilità di ricostituire una diagnosi precisa ed univoca sulla base degli atti, e, dall'altro lato, non può trarre alcuna conclusione sicura riguardo alla capacità lavorativa del ricorrente per il periodo che si estende dall'11 dicembre 1996 al 31 agosto 2008.”
Il __________ ha così deciso di annullare la decisione e ritornare gli atti all’__________, affermando:
" (…)
11. Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni di cui fa stato l'incarto (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4).
L'__________ dovrà quindi, riferendosi in modo particolare alla documentazione medica contenuta nell'incarto, da completare, della __________ (valutazione retroattiva su un periodo superiore a dieci anni), chiaramente formulare la diagnosi, in tutte le sue dimensioni (psichiatrica, neuropsicologica, cardiologica ed ortopedico-reumatologica; cfr. rapporto della dott.ssa __________ del 25 marzo 2008, incarto __________, doc. 85), con e senza influenza sulla capacità lavorativa, e fissare il grado di quest'ultima in occupazioni confacenti, di cui descriverà dettagliatamente il tipo di azioni esigibili, a decorrere dall'8 febbraio 1997, data dell'infortunio, fino al 31 agosto 2008, visto che il ricorrente beneficia di una rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2008. L'__________ sottoporrà l'insieme degli atti al proprio servizio medico, il quale farà espletare gli eventuali nuovi esami medici che riterrà necessari, ed esprimerà quindi il proprio avviso dettagliato e fondato sulla diagnosi e sulla capacità lavorativa, quantificandola. Una volta che il suo servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'__________ dovrà esaminare in che misura il ricorrente sarebbe stato eventualmente atto a trarre profitto (capacità di guadagno) dalla capacità lavorativa residua in attività adeguate. È solamente dopo avere operato questo esame che l'__________ effettuerà, se del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (in particolare, DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile."
1.16. Il 6 agosto 2013 l’Ufficio __________ ha chiesto alla __________ l’invio di copia di tutti gli atti dell’incarto con effetto dal 6 luglio 2007 (doc. AI 484-1). Il 14 agosto 2013 la __________ ha trasmesso gli atti successivi al 6 luglio 2007 (cfr. doc. 483-1).
1.17. Il 9 ottobre 2013 il medico SMR __________, dr. med. __________, ha preso posizione (doc. AI 491-1), mentre il 22 novembre 2013 si è espresso il medico SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. AI 495-1). Con un rapporto finale di 5 pagine la dr.ssa med. __________ dell’__________ il 18 dicembre 2013 ha risposto ai quesiti posti dal __________ (doc. AI 498).
1.18. Con progetto di decisione del 20 dicembre 2013 l’__________ ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 500-1).
1.19. Il 29 gennaio 2014 RI 1 ha contestato il progetto ed ha chiesto la trasmissione degli atti all’UAI del Canton Ticino, essendo ivi domiciliato ed avendo il medesimo __________ preavvisato la modifica della competenza (doc. AI 502-1 e 503-1).
1.20. Il 24 febbraio 2014 l’__________ ha trasmesso l’incarto all’UAI del Canton Ticino (doc. AI 504-1).
1.21. Dopo aver sentito nel corso di un colloquio del 15 maggio 2014 l’interessato (doc. AI 514-1), con decisione del 5 giugno 2014 l’UAI del Canton Ticino ha respinto la richiesta di prestazioni, affermando:
" (…)
Sulla base della documentazione completata conformemente alla __________, abbiamo costatato quanto segue:
Dagli atti in nostro possesso risulta un’incapacità al lavoro del(l’) 100% per qualsiasi attività dal(l’) 08.02.1997 fino al(l’) 19.05.1997, del(l’) 0% dal(l’) 20.05.1997 al(l’) 06.071997, del(l’) 75% dal(l’) 07.07.1997 al(l’) 31.01. [recte: 12; cfr. doc. AI 498-5] 1997, del(l’) 0% dal(l’) 01.01.1998 al(l’) 18.05.1998, del(l’) 100% dal(l’) 19.05.1998 al(l’) 16.06.1998, del(l’) 0% dal(l’) 17.06.1998 al(l’) 22.02.1999, del(‘) 100% dal(l’) 23.02.1999 al 23.03.1999, del(l’) 0% dal(l’) 24.03.1999 al(l’) 20.04.2002; del(l’) 100% dal(l’) 21.04.2002 al(l’) 31.07.2002.
Tuttavia, dal(l’) 01.08.2002, malgrado il danno alla salute, l’esercizio di un’attività lucrativa è nuovamente esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto a una rendita.
Dagli atti in nostro possesso non risulta dunque un’incapacità al lavoro media sufficiente, per un anno, ai sensi delle disposizioni sopraccitate.
Conformemente alla sentenza del 18.02.2013, abbiamo chiesto alla __________ di trasmetterci tutti gli atti in loro possesso posteriori al 06.07.2007.
Nessuna nuova documentazione medica era allegata alla loro risposta. Ci sono stati fatti pervenire unicamente degli atti relativi a degli scambi epistolari.
Per ciò che concerne le patologie mediche comunichiamo quanto segue:
Dal punto di vista psichiatrico nessuna patologia psichica viene ritenuta.
Inoltre, non sussiste nessun’invalidità medicalmente attestata sul piano neuro-psicologico.
Nessun danno cerebrale organico è stato dimostrato in seguito all’incidente del 08.02.1997.
Per quanto riguarda l’aspetto cardiologico, oltre al periodo operatorio e postoperatorio di chirurgia cardiaca per il quale un’incapacità di lavoro e di guadagno totale viene riconosciuta, ossia dal 21.04.2002 al 01.08.2002, nessuna incapacità è riconosciuta.
Dal punto di vista reumatologico e ortopedico non è riscontrato nessun danno alla salute che possa motivare un’incapacità di lavoro di lunga durata.
Sulla base della documentazione medica in nostro possesso, l’assicurato non presenta nessun danno alla salute che abbia come conseguenza una diminuzione della sua capacità di guadagno permanente o di lunga durata. Tenuto conto di quanto precede, determinare la l’eventuale capacità lavorativa dell’assicurato è senza oggetto.
La preghiamo di trovare in allegato la presa di posizione del nostro servizio medico in quanto parte integrante del presente progetto di decisione.
Ne consegue che non vi è un’invalidità si sensi delle disposizioni legali citate." (doc. A)
1.22. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere messo al beneficio di una rendita AI dall’inoltro della domanda di prestazioni e domandando contestualmente di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I).
Dopo aver rammentato la fattispecie, l’insorgente evidenzia che l’incarto non è stato immediatamente trasmesso all’UAI del Canton Ticino per competenza in virtù del suo domicilio svizzero dopo la decisione del __________. A inizio settembre 2013 è stato incarico l’SMR __________, indi il dr. med. __________ ed infine un altro medico dell’__________. Il progetto di decisione è stato emanato il 20 dicembre 2013 dall’__________ e solo in febbraio 2014 l’incarto è stato trasmesso all’UAI. L’assicurato evidenzia inoltre che nella decisione impugnata l’UAI ha fatto riferimento ad una presa di posizione del servizio medico che avrebbe dovuto essere allegata alla decisione quale parte integrante, ma che tale presa di posizione non figura quale allegato alla decisione impugnata.
Nel merito l’insorgente evidenzia che gli accertamenti effettuati e in particolare i numerosi referti medici permettono di ritenere come appurata e comprovata un’incapacità lavorativa del 70% nella professione svolta fino al momento dell’incidente stradale, ciò che dà diritto all’interessato ad una rendita AI completa. Il ricorrente evidenzia di essere stato sottoposto a numerose cure e perizie mediche presso vari specialisti svizzeri e __________. Malgrado ciò i vari uffici AI hanno sempre ritenuto che la documentazione medica non fosse sufficiente a stabilire il grado di capacità lavorativa residua del ricorrente. Quanto accertato dall’UAI è in contrasto con quanto risulta da tutti i certificati medici esposti nel ricorso (rapporto del 24 marzo 1998 del __________ di __________, dr. med. __________; rapporto del ricovero presso la __________ di __________ dal 19 maggio al 16 giugno 1998; rapporto della visita presso l’istituto __________ di __________ del 17 maggio 1999; valutazione audio-neuro-ortologica e equilibrio metrica presso la Clinica dr. med. __________ del 14 aprile 2000; relazione medico-chirurgica del dr. med. __________; relazione medica dr. psy. __________ del 7 maggio 2001; relazione medica dr. __________ del 7 maggio 2001; relazione medica dr. __________ del 7 maggio 2001; relazione medica Dr. __________ del 7 maggio 2001; parere medico legale di valutazione del danno del dr. med. __________ del 30 gennaio 2004). In sintesi, per il ricorrente, per quanto riguarda la componente fisica, egli soffre di gravi disturbi delle articolazioni ed in particolare alle mani, alle braccia e alle cervicali. Questi disturbi hanno ridotto la sua capacità di movimento di oltre 1/3. A ciò vanno aggiunte le diminuzioni della sensorialità visiva e uditiva di cui soffre il ricorrente e dovuti a problemi neurologici conseguenti all’incidente stradale. Non va inoltre dimenticata la coronopatia ischemica alla base dei due episodi di angina pectoris e per la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nell’aprile 2004.
Circa la componente psicologica, l’insorgente sostiene di soffrire di una marcata depressione che provoca disturbi alla capacità di concentrazione e problemi di memoria che rendono impensabile ogni e qualsiasi attività lavorativa. Il certificato del dr. med. __________ attesta che l’interessato non poteva più compiere lavori che necessitano l’uso degli arti superiori. Inoltre l’insorgente non comprende come può essere ritenuto abile al lavoro con problemi alla vista, all’udito, capacità di concentrazione, di espressione e di memoria.
Per l’insorgente, i gradi di incapacità lavorativa riportati nella decisione impugnata sono infondati e irrealistici, l’UAI si è limitato a riprendere, senza particolare approfondimenti e verifiche i gradi d’incapacità al lavoro ritenuti dai medici __________ nel rapporto del 18 dicembre 2013.
L’UAI non ha invece completato l’incarto con il richiamo degli atti della __________. Già solo per questo motivo i gradi indicati non sono corretti. Inoltre non sono stati espletati nuovi esami medici necessari ed indispensabili per poter ottenere la conferma dei gradi di incapacità al lavoro del ricorrente così come attestati dai medici che hanno curato l’insorgente a far tempo dall’incidente della circolazione. In particolare dai 23 certificati medici di diversi curanti emergono gradi d’incapacità al lavoro tra il 70% ed il 100%, ad eccezione di un breve periodo dal 7 luglio 1997 al 5 dicembre 1997 durante il quale l’incapacità lavorativa è stata limitata al 50%. L’UAI si è scostato da queste attestazioni mediche senza argomentare nel dettaglio le conclusioni e senza fondare le stesse su altri accertamenti medici divergenti effettuati nei periodi determinanti. La quantificazione del medico SMR __________ non può di conseguenza essere confermata. Inoltre, contrariamente a quanto stabilito dal __________, non è neppure stato fissato il grado d’incapacità lavorativa in attività leggere e confacenti allo stato di salute dell’insorgente.
L’assicurato evidenzia che la totale assenza di capacità lavorativa ha quale conseguenza il riconoscimento di una rendita intera. Circa il calcolo economico l’assicurato rinvia alle osservazioni del 7 maggio 2010. A questo proposito l’insorgente sostiene che l’UAI ha disatteso quanto stabilito dal __________, che aveva imposto alle autorità amministrative di accertare un’eventuale capacità di guadagno in attività leggere. Non è neppure stato eseguito l’adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto attiene alla riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza del Tribunale federale.
Comunque, non potendo svolgere alcuna attività, l’interessato ritiene che in raffronto dei redditi sarebbe superfluo, avendo diritto ad una rendita intera.
1.23. Con risposta del 26 agosto 2014, cui ha allegato la sentenza del 18 maggio 2004 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________, l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VII).
L’amministrazione afferma:
" (…)
Lo scrivente Ufficio reputa opportuno sottolineare che il caso del signor RI 1, classe 1943, è pendente dal 1997 (domanda di prestazioni dell’assicurazione invalidità introdotta l’11 dicembre 1997 dinanzi all’Ufficio AI di __________ per esiti post-infortunistici dovuti all’incidente avvenuto l’8 febbraio 1997). Il periodo di valutazione si estende, quindi da febbraio 1997 (non vi sono precedenti periodi d’inabilità lavorativa dovuti a danno alla salute) al 31 agosto 2008 (in età AVS da settembre 2008, essendo nato il __________ 1943).
Vari atti istruttori sono stati attuati dall’Ufficio AI di __________ (UAI __________) e in seguito dall’Ufficio __________ con procedura esistente in parallelo per un certo periodo (l’assicurato ha fatto domanda ad entrambe le autorità, non informando la seconda dell’esistenza del primo procedimento). Il passaggio di competenza tra i vari uffici è dipeso dai continui e frequenti trasferimenti di domicilio dell’assicurato da vari indirizzi in __________, indi con rientro in Ticino, per poi avere ulteriori recapiti in __________ (si rammenta, per l’ultimo periodo, che l’assicurato risulta risiedere nel Canton Ticino all’indirizzo via __________ a __________, come da dichiarazione del __________ di __________ del 17 agosto 2010 (atti AI doc. 420); si rileva, comunque che nell’ulteriore scritto dell’assicurato del 23 agosto 2010 egli ha indicato l’indirizzo di __________ (__________) (atti AI doc. 421), per poi precisare nell’atto “__________” dell’ufficio controllo abitanti di __________ del 13 ottobre 2010 di avere la “__________a __________ e di avere il “__________presso l’avv. RA 1 in __________ (atti AI doc. 426)).
Sul caso si sono espresse varie autorità giudicanti: il Tribunale amministrativo del Canton __________, sezione delle Assicurazioni Sociali, con sentenza del 18 maggio 2004__________ (annesso per conoscenza, doc. 1) e 3 aprile 2006, __________ (atti AI doc. 211), indi il __________ con sentenze del 18 ottobre 2007, __________ (atti AI doc. 274) e del 18 febbraio 2013, __________ (atti AI doc. 477).
Con l’ultima sentenza del 18 febbraio 2013 il __________ ha annullato la decisione del 19 agosto 2011, con la quale l’__________ aveva respinto la domanda di rendita AI dell’assicurato. Si precisa che tale decisione si era basata sulle conclusioni rese a livello medico dalla __________ (di seguito __________) con perizia pluridisciplinare del 15 settembre 2009 (atti Ai doc. 377) e complemento del 28 dicembre 2009 (atti AI doc. 389), rilevando che l’assicurato non aveva mai presentato un’incapacità lavorativa media sufficiente per un anno come richiesto dalle disposizioni legali in ambito AI. Preso atto dell’incarto medico il __________ ha reputato di non potere confermare gli esiti medici della perizia __________ in considerazione delle contraddizioni sia a livello diagnostico, che in merito alla determinazione dei periodi d’inabilità lavorativa di lunga durata, quindi ha ritornato gli atti all’Ufficio AI per procedere secondo le istruzioni al considerando 11, del tenore seguente:
(…)
Ritornati gli atti dal __________, l’amministrazione ha proceduto ai complementi istruttori come da istruzione ricevuta. L’amministrazione ha chiesto gli atti alla __________ (cfr. scritto __________ del 10 giugno 2013 e 6 agosto 2013, atti AI doc. 480 e 484), ha verificato il caso dal lato medico come da rapporti del 9 ottobre 2013 del Servizio medico regionale (SMR) __________, dr. med. __________ (atti AI doc. 491), del 22 novembre 2013 del Servizio medico dell’__________, dr. med. __________, FMH in Psichiatria e Psicoterapia (atti AI doc. 495), e del 18 dicembre 2013 del Servizio medico dell’__________, capo medico dr.ssa __________ (atti AI doc. 498). In questa ultima presa di posizione il capo medico dell’__________ ha ripreso i quesiti posti dal __________, ha precisato le diagnosi mediche in ambito psichiatrico, neuropsichiatrico, cardiologico, reumatologico/ortopedico (punto 1 del rapporto citato), ha indicato le inabilità lavorative del caso da febbraio 1997 (punto 2 del rapporto), ha ritenuto altri esami medici non necessari (punto 3 del rapporto) e ha concluso che, sulla base della documentazione medica al dossier, l’assicurato non presenta un danno alla salute invalidante con conseguente diminuzione della sua incapacità al guadagno permanente o di lunga durata (punto 4 del rapporto).
Tenuto conto degli esiti dell’istruttoria l’__________ ha reso il preavviso del 20 dicembre 2013 riassumendo le valutazioni del caso dal lato medico, indicando le inabilità lavorative e concludendo che “Sulla base della documentazione medica in nostro possesso, l’assicurato non presenta nessun danno alla salute che abbia come conseguenza una diminuzione della sua capacità di guadagno permanente o di lunga durata. Tenuto conto di quanto precede, determinare l’eventuale capacità di lavoro residua dell’assicurato è senza oggetto. (…)" (doc. VII)
1.24. Il 4 settembre 2014 l’insorgente ha prodotto le osservazioni alla risposta di causa (doc. X). Egli rileva che i frequenti cambiamenti di domicilio sono irrilevanti, che l’UAI ha a disposizione tutta la documentazione necessaria per riconoscere il corretto grado d’invalidità e che il __________ ha dichiarato di non poter confermare gli esiti della perizia __________. A questo proposito per il ricorrente la perizia __________, contraddittoria sia a livello diagnostico che in merito alla determinazione dei periodi di inabilità lavorativa di lunga durata e siccome emessa da un ente non autorizzato va estromessa dagli atti ed il TCA non può fondarsi su questo accertamento. I medici SMR __________ non hanno mai visto né visitato l’assicurato e di conseguenza non possono esprimere fondati pareri sulla fattispecie in esame. Inoltre questi rapporti fanno riferimento alla perizia __________ che non può essere utilizzata (doc. X).
1.25. Con scritto del 19 settembre 2014 l’UAI ha affermato di non avere osservazioni (doc. XII).
in diritto
In ordine
2.1. L’insorgente afferma che alla decisione impugnata non era allegata la presa di posizione del servizio medico cui viene fatto riferimento nel provvedimento. Egli non sostiene che vi sia una violazione del suo diritto di essere sentito. Tuttavia questo TCA evidenzia quanto segue.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie, la presa di posizione del servizio medico fiduciario è stata allegata al progetto di decisione del 20 dicembre 2013 (doc. AI 500-2). Tant’è che il ricorrente, al quale in ogni caso prima dell’inoltro del gravame è stato trasmesso l’incarto (doc. AI 517-1), in sede di osservazioni si era lamentato che fosse stato allestito in lingua francese (doc. AI 502-1). Egli ha dunque potuto visionare la valutazione del SMR e prendere posizione, sia per iscritto, che nel corso del colloquio tenutosi il 15 maggio 2014 presso l’UAI (doc. AI 514-1).
Del resto, l’insorgente in sede di ricorso, dopo che l’UAI nella decisione impugnata, in seguito alle lamentele dell’interessato in sede di osservazioni al progetto (doc. AI 502-1), facendo riferimento alla sentenza federale 9C_37/2011, aveva affermato di non essere tenuto a tradurre il documento in italiano, non ha obbiettato alcunché circa l’idioma (francese) della presa di posizione del medico SMR. Non va del resto dimenticato che il ricorrente è rappresentato da un avvocato ed il TF ha già avuto modo di affermare, in un altro contesto (quello della redazione della sentenza), che gli avvocati svizzeri sono tenuti a capire le lingue ufficiali della Confederazione (sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 1 con riferimento alla sentenza 1A.25/2005 dell’8 marzo 2005, consid. 2). Inoltre, l’interessato, malgrado alcuni scritti in francese presenti nell’incarto (cfr. ad esempio doc. AI 417-1), non ha mai sollevato, se non il 29 gennaio 2014 (doc. AI 502-1), ma non più in sede di ricorso, e limitatamente alla presa di posizione del 18 dicembre 2013 del servizio medico, alcuna obiezione in merito.
Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Ne segue che il diritto di essere sentito dell’insorgente non è stato violato, ciò che del resto l’assicurato neppure ha preteso.
Va ancora abbondanzialmente evidenziato che l’insorgente pur accennando al ritardo con il quale l’__________ avrebbe trasmesso l’incarto all’UAI del Canton Ticino per competenza dopo il suo ritorno in __________, non solleva alcuna eccezione di incompetenza. Del resto, l’insorgente chiede al TCA di entrare nel merito del ricorso e domanda la modifica della decisione e non il rinvio degli atti all’amministrazione (doc. I, pag. 11). Ora, di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004 in SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145; ZAK 1989 p. 606; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre 2010; SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139 II 384 consid. 2.3) per motivi di economia processuale si può prescindere dall’annullare un provvedimento reso da un’autorità territorialmente non competente e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione.
Ciò è manifestamente il caso di specie. L’insorgente non ha sollevato alcuna eccezione di incompetenza e sulla base degli atti può essere presa una decisione. Inoltre, visto il tempo trascorso dall’inoltro della domanda (11 dicembre 1997), vi sono motivi di economica processuale che impongono di agire celermente.
Ne segue che il TCA può entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità dal febbraio 1997 al 31 agosto 2008.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere rammentato il principio secondo il quale, per quanto concerne l’aspetto materiale, le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme (ed il riferimento alla LPGA vale per il periodo dal 1° gennaio 2003), e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le nuove disposizioni. Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA (per il periodo successivo al 31 dicembre 2002), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Per l’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.4. Va ancora rammentato che per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. In concreto l’insorgente afferma in primo luogo che l’UAI non avrebbe dato seguito alla decisione del __________ di richiamare l’incarto della __________.
Nella sentenza __________ del 18 febbraio 2013 la __________ al consid. 11 ha stabilito che “l’__________ dovrà quindi, riferendosi in modo particolare alla documentazione medica contenuta nell’incarto, da completare, della __________ (valutazione retroattiva su un periodo superiore a dieci anni),” formulare le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa.
Nei fatti, nel consid. B, il __________ aveva a questo proposito affermato che “con decisione del 9 settembre 2003 (incarto dell’Ufficio assicurazione invalidità del Canton __________ /__________ -__________, doc. 204), la __________ ha sospeso la procedura infortunistica e il versamento di qualsiasi prestazione a causa del rifiuto dell’assicurato di sottoporsi ad una perizia in Svizzera. Contro questa decisione quest’ultimo ha formulato opposizione il 10 ottobre 2003 (incarto UAI-__________, doc. 243), la cui procedura è pure stata sospesa “bis die Gerichtsinstanzen über die verlangte IV_Rente rechtskäftig entschieden haben”. A partire da questa data non si riscontrano più documenti della __________ in nessuno degli incarti agli atti”. (sottolineatura del redattore).
La situazione, innanzi al TCA, è diversa.
Dalla documentazione prodotta emerge che il 28 giugno 2007 una funzionaria dell’UAI del Canton __________ ha parlato con una funzionaria dell’__________ che le aveva spiegato che l’insorgente aveva inoltrato anche all’__________ una domanda d’invalidità e chiedeva di poter ottenere copia del dossier (doc. AI 268-6). Agli atti vi è poi un foglio di trasmissione dell’assicurazione __________, datato 6 luglio 2007 (doc. AI 270-1) e trasmesso alla __________, corrispondente all’acronimo della “__________”, con l’indicazione “Akten in Kopie”, “gemäss Tel., Brief, Bespr. Vom 29.06.2007” (doc. AI 270-1).
Ciò significa che l’__________ nel mese di giugno 2007 ha chiesto la documentazione sia all’UAI del Canton __________ che alla __________ la quale, il 6 luglio 2007 ha provveduto all’invio dei documenti. Tant’è che in seguito al rinvio del __________, l’__________ ha chiesto alla __________ di trasmettere tutti i documenti successivi al 6 luglio 2007 (doc. AI 484-1). Con scritto del 19 agosto 2013 l’assicuratore ha trasmesso “unsere Akten ab 06.07.2007” (doc. AI 483-1). Come emerge dalla presa di posizione trasmessa il 20 dicembre 2013 all’__________ che aveva interpellato l’__________ in seguito alla segnalazione da parte del ricorrente dei presunti ritardi nel caso in esame, gli atti non contenevano alcun nuovo elemento (doc. AI 499-2: “ […] Mit Brief vom 6. August 2013 wurden bei der __________ die Akten ab dem 6. Juli 2007 angefordert. Diese trafen bei der __________ am 19. August 2013 ein, enthielten aber keine neue Elemente. Am 4. September 2013 wurde das Dossier dem ärztlichen Dienst zur Stellungsnahme im Sinne des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 18. Februar unterbreitet […]“).
Non vi sono pertanto ulteriori atti medici.
Del resto nel progetto di decisione l’__________ aveva già evidenziato che “conformemente alla sentenza del 18.02.2013, abbiamo chiesto alla __________ di trasmetterci tutti gli atti in loro possesso posteriori al 06.07.2007” e che “nessuna nuova documentazione medica era allegata alla loro risposta. Ci sono stati fatti pervenire unicamente degli atti relativi a scambi epistolari” (doc. AI 500-2) ed in sede di osservazioni al progetto di decisione il medesimo insorgente ha poi affermato che “codesto lodevole __________ per l’emanazione del progetto di decisione qui in discussione si è limitato ad acquisire agli atti l’incarto della __________ e a sottoporre la documentazione dell’incarto al suo Servizio medico (…)” (doc. AI 503-2).
Per cui l’__________ ha dato seguito correttamente a quanto deciso dal __________.
Non va poi dimenticato che rispetto agli atti prodotti alla __________ che, per quanto concerne l’assicuratore __________, terminavano con uno scritto del 10 ottobre 2003 (cfr. consid. B, supra), in concreto __________ ha prodotto anche atti successivi. In particolare vi è un scritto del 13 luglio 2014 della __________ all’allora rappresentante dell’insorgente, dove si fa riferimento alla sentenza dell’8 luglio 2014 del Tribunale amministrativo del Canton __________, al quale viene chiesto se mantenere sospesa la procedura fino alla decisione in ambito AI oppure se intende ottenere una decisione su opposizione negativa, che rifiuta il pagamento di prestazioni (doc. AI 242-1; cfr. anche doc. AI 192-1, scritto della __________ ____________________ all’__________ del 4 luglio 2005 per conoscere lo stato della procedura). Ora, poco tempo dopo, l’insorgente ha rescisso il mandato all’avv. __________, affidando all’avv. RA 1 la sua rappresentanza (doc. AI 171-1, lettera del 18 agosto 2004 e doc. AI 172-1, scritto dell’avv. __________ all’UAI del Canton __________).
Ne segue che, ritenuto che per l’__________ l’incarto (medico) è completo, avendo ricevuto dalla __________ gli atti fino al 6 luglio 2007 in data 9 luglio 2007 (doc. AI 270-1) e quelli successivi al 6 luglio 2007 il 19 agosto 2013 (doc. AI 483-1), che tuttavia non contenevano nuova documentazione medica, spetta semmai all’insorgente produrre eventuali documenti mancanti o comunque, perlomeno, indicare quali atti medici (rilevanti) non sarebbero ancora stati prodotti, indicando presso chi ottenerli.
Il ricorrente in sede di audizione e di colloquio innanzi all’UAI del Canton Ticino ha prodotto atti medici in gran parte già presenti nell’incarto (cfr. doc. AI 513 e seguenti), senza tuttavia né sostenere, né produrre, né comprovare, neppure in sede di ricorso che vi sarebbero ancora documenti (medici) presso la __________ che non sarebbero agli atti e che avrebbero un influsso sull’esito della causa.
Proprio in seguito al lungo tempo trascorso dall’inoltro della richiesta di prestazioni (11 dicembre 1997), vi fosse un tale atto, sarebbe nell’interesse dell’insorgente produrlo senza indugio.
Va qui rammentato che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d'ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 61 LPGA).
Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Inoltre va rammentato che con sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha affermato:
" (…)
3.3. Quanto all'acquisizione di documenti dall'Ufficio manodopera estera, va rilevato che i primi giudici non solo hanno richiamato e trasmesso per conoscenza (il 4 febbraio 2003) la documentazione ritualmente richiesta, ma l'interessato con atto 18 febbraio 2003 ha anche potuto determinarsi in merito alle singole questioni.
Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”
In concreto, ritenuto che l’__________ aveva già richiamato gli atti della __________ il 29 giugno 2007 e li aveva ricevuti, con lettera del 6 luglio 2007, il 9 luglio 2007 (doc. AI 270-1) e che, in seguito alla sentenza __________ del 18 febbraio 2013 del __________, li ha completati chiedendo il 6 agosto 2013 (doc. AI 484-1), gli atti successivi al 6 luglio 2007 (doc. AI 484-1), al medesimo assicuratore, ricevendoli il 19 agosto 2013 (doc. AI 483-1), spettava all’insorgente produrre o allegare eventuale documentazione mancante oppure comprovare o rendere verosimile, che vi sarebbero documenti medici rilevanti non risultanti agli atti, indicando precisamente presso chi sarebbero depositati.
Ciò a maggior ragione se si tiene conto del fatto che nessuno meglio dell’insorgente è al corrente degli esami medici effettuati in questi ultimi 18 anni e sarebbe nel suo interesse produrre eventuali documenti mancanti.
Ora, con le osservazioni del 4 settembre 2014 ha affermato che “entro il termine di cui alla sua comunicazione del 28 agosto 2014, la informo che il ricorrente non ha altri mezzi di prova da presentare. Il medesimo ritiene che quanto allegato in sede ricorsuale è ampiamente provato con riferimento a tutti i certificati medici già agli atti” (doc. X).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale non può muovere alcun rimprovero __________ e deve concludere che la documentazione medica agli atti è completa.
2.6. Con le osservazioni del 4 settembre 2014 (doc. X), l’insorgente sostiene che:
" (…)
Il __________, come giustamente ricordato dall’amministrazione, ha dichiarato di non poter confermare gli esiti della perizia medica __________.
Ne consegue che questa perizia, contraddittoria sia a livello diagnostico che in merito alla determinazione dei periodi di inabilità lavorativa di lunga durata, e siccome emessa da un ente non autorizzato, va estromessa dagli atti. La decisione di codesto lodevole Tribunale non può in alcun modo fondarsi su questo referto peritale infondato, oltre che emesso da un medico non autorizzato e non legittimato."
In realtà, nella sentenza __________ del 18 febbraio 2013 il __________, ha confermato, per i motivi esposti al consid. 5, cui si rinvia (cfr. consid. 1.15), che alla perizia pluridisciplinare del 15 settembre 2009 del __________ “deve essere riconosciuto pieno valore probatorio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dimodoché essa costituisce un valido mezzo di prova per pronunciarsi sul merito del caso. La richiesta di stralcio degli atti della perizia pluridisciplinare del __________ deve quindi essere respinta” (cfr. consid. 5.4). Il __________ ha pure confermato che il __________ poteva allestire il referto e che il dr. med. __________ era autorizzato a fungere da perito (cfr. consid. 5 già citato).
Ne segue che esso può essere preso in considerazione quale elemento di giudizio e non va estromesso dagli atti. Diversa la questione circa le conclusioni della perizia in merito alle diagnosi ed alla capacità lavorativa del ricorrente. Il __________ ha infatti ritenuto necessario un rinvio degli atti all’__________ per sottoporre tutta la documentazione ai medici SMR poiché il referto del __________ non è riuscito a chiarire in modo definitivo questi aspetti avendo intercalato alla propria valutazione medica giudizi di valore inopportuni e potenzialmente fuorvianti sulla credibilità di pareri emessi da altri specialisti (cfr. consid. 9.6 della sentenza).
2.7. Resta pertanto da esaminare se l’UAI ha correttamente dato seguito alla sentenza del __________ e meglio se, riferendosi in modo particolare alla documentazione medica contenuta nell'incarto, ha chiaramente formulato la diagnosi, in tutte le sue dimensioni (psichiatrica, neuropsicologica, cardiologica ed ortopedico-reumatologica), con e senza influenza sulla capacità lavorativa, ed ha fissato il grado di quest'ultima in occupazioni confacenti, descrivendo dettagliatamente il tipo di azioni esigibili, a decorrere dall'8 febbraio 1997, data dell'infortunio, fino al 31 agosto 2008, visto che il ricorrente beneficia di una rendita di vecchiaia dal 1° settembre 2008. Tutto ciò sottoponendo l'insieme degli atti al proprio servizio medico, il quale doveva espletare gli eventuali nuovi esami medici ritenuti necessari e doveva esprimere il proprio avviso dettagliato e fondato sulla diagnosi e sulla capacità lavorativa, quantificandola (consid. 11 della citata sentenza federale).
Questo Tribunale, chiamato a valutare se l’UAI ha ottemperato alla decisione del __________ e se ha stabilito correttamente il grado d’invalidità del ricorrente, per i motivi che seguono, deve confermare la valutazione dell’autorità amministrativa.
L’__________, dopo aver richiamato gli atti dell’incarto non ancora prodotti dalla __________, ha sottoposto la fattispecie dapprima al proprio medico SMR, dr. med. __________, il quale si era già occupato in precedenza della fattispecie e che, il 9 ottobre 2013, ha affermato:
" (….)
L’expertise __________ __________ du 15.09.09 avec compléments les 28.12.09 et 24.01.11 démontre de manière médicalement convaincante:
. la <<rechute>> du 07.07.97 implique des symptômes pour la plupart absents auparavant rendant le terme <<rechute>> inadéquat.
. la symptomatologie de cette <<rechute>> est sans soucie anatomique correspondant et non explicable par une physiopathologie pertinente. Elle a fait l’objet d’investigations donnant lieu à des appréciations erronées (cf. notamment pages 19 à 22 de l’expertise) notamment de la part:
Du Prof. __________ (10.02.98)
De la __________ __________ __________ (séjours du 19.05 au 16.06.98 et du 23.02 au 23.03.99)
Du Dr __________ (14.04.00)
. Les médecins intervenus ensuite ont perpétué ces erreurs sans esprit critique
. Sur le plan psychiatrique, des troubles psychiques avec valeur de maladie dans le passé ne sont pas totalement exclus, mais les actes au dossier ne permettent pas de penser qu’ils aient entraîné une incapacité de travail de longue durée.
. L’infarctus du myocarde de 2002 n’a pas laissé de séquelle appréciable et n’a pas entraîné d’incapacité de travail de longue durée.
. L’hypothétique polyneuropathie n’entraîne pas de limitation fonctionnelle significative dans les activités professionnelles exercées par l’assuré. Le diabète sucré est par ailleurs sans complication et n’a donc pas de répercussion sur la capacité de travail.
. L’hypertension artérielle – sans complications – n’a pas d’influence sur la capacité de travail.
. L’obésité est sans complication et ne présente pas de caractéristiques invalidante au sens de l’AI.
Sur le plan psychiatrique, j’apporte les précisions suivantes :
. Le Dr __________ (consultation unique du 07.05.01) indique une symptomatologie compatible avec un syndrome anxio-dépressif significatif qui se serait installé après l’accident et serait d’intensité variable avec des périodes de relatif bien-être et de rechutes.
Il propose un antidépresseur (….) et une prise en charge psychiatrique.
. On ne possède aucune autre évaluation psychiatrique stricto sensu (par un médecin spécialiste en psychiatrie) avant l’expertise __________ du 15.09.09
. Le rapport du psychologue __________ du 18.12.99 se borne è reprendre le diagnostic proposé par la __________ __________ de __________, ne mentionne pas de propres constatations objectives et dit que les plaintes de l’assuré sont restées sans changement significatif.
. A part le (….) (un somnifère), aucun document médical ne mentionne de traitement pharmacologique psychotrope de longue durée.
. A l’issue des 2 séjours à la __________ __________ de __________, les médecins ont constaté une nette amélioration de l’état de santé de l’assuré.
Une éventuelle atteinte à la santé psychiatrique significative ne présente donc pas les caractéristiques d’une maladie de longue durée au sens de l’AI.
Appréciation – proposition(s)
Sur la base de ce qui précède, le médecin AI propose d’admettre les incapacités de travail totales dans toute l’activité lucrative suivantes :
. 100% du 09.02.07 (date de l’accidente) au 20.05.97
. 100% du 19.05.98 au 16.06.98 (hospitalisation à la __________ __________ __________)
. 100% du 23.02.99 au 23.03.99 (hospitalisation à la __________ __________ __________)
. 100% du 21.04.02 au 01.08.02 (infarctus du myocarde et opération de revascularisation).
Etant donné le caractère non probant des appréciations médicales après la <<rechute>> de juillet 1997 et jusqu’à l’expertise du 15.09.09 ainsi que le caractère très épisodique des prises en charge ou appréciations psychiatriques ne permettant donc pas d’inférer une atteinte psychiatrique de longue durée au sens de l’AI, le médecin AI exclut toute incapacité de travail de longue durée au sens de l’AI. » (doc. AI 491)
Successivamente è stato interpellato il medico SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che il 22 novembre 2013 ha affermato:
" (…)
Ich werde am 11.11.2013 angefragt, mich aus psychiatrischen Sicht zu den am 06.09.2013 von __________ aufgeworfenen Fragen zu äussern.
Dies hat auch schon Dr. __________, SMR __________, am 09.10.2013 gemacht, auf S. 2 hat er sich auch zur psychiatrischen Seite geäussert. Ich bin mit allen seinen Ausführungen einverstanden. Als einzigen Punkt möchte ich ergänzend das AZ von Dr. __________, Psychiater, vom 07.05.2011 nochmals kritisch beleuchten. Darin spricht er von einem „sindrome ansioso depressivo“, welches laut ICD am ehesten einem F41.2, also „Angst und depressive Störung gemischt“ entspräche. Würde dem so, so wäre Definitionsgemäss weder die Angst, noch die Depression so stark, dass sie eine eigenständige Diagnose rechtfertigen würden. Dieses Krankheitsbild hat kaum je Krankheitswert im Sinne von langwährender AUF und ist in der Regel gut beahndelbar, z.B. mit Seroxat (Paroxetin) wie im AZ vorgeschlagen. Eine eindeutige depressive Episode wird nicht beschrieben oder diagnostiziert, der V. war bekanntlich auch nie in einer psychiatrischer Behandlung. Fazit: Aus psychiatrischer Sicht bin ich mit den von Dr. __________ vorgeschlagenen Perioden von AUF einverstanden.“ (doc. AI 495-1)
Infine, il 19 dicembre 2013 la dr.ssa med. __________ ha ampiamente preso posizione sull’intera fattispecie ed in particolare sulle perplessità sollevate dal __________:
" On demande au médecin chef de prendre position au sujet des éléments demandé par le __________ dans son arrêt du 18.02.2013.
Questions du __________:
1.Formuler de manière claire les diagnostics, dans toutes ses dimensions (psychiatrique, neuropsychologigue cardiologique et
orthopédique-rhumatologique) avec et sans répercussions sur la CT, et
2.Fixer le degré de CT dans des activités de substitutions avec description des types d'activités exigibles à partir du 8.02.1997 (date de l'accident) jusqu'au 31.08.2008 (âge de la retraite).
3.L'ensemble des actes devra être soumis au service médical qui demandera d'év. autres examens médicaux (si retenus nécessaires) et qui se prononcera ensuite de manière détaillée et précise sur les diagnostics et sur la CT 8 avec indication du degré de l'assuré.
4.Ensuite, l'__________ devra se prononcer sur l'exigibilité de la mise en valeur la CT résiduelle de l'assuré.
Réponses:
1. Diagnostics:
a. Psychiatrie:
Sur le plan psychiatrique, la première évaluation faite par un médecin psychiatre date du 07.05.2001: syndrome anxio-dépressif important (sans mention du code diagnostic DSM-V ou CIM), incapacité de travail totale et proposition de prise en charge par un centre d'aide
psychiatrique de le région territoriale concernée.
• Auparavant, il y a seulement des mention de troubles et de plaintes diverses et variées:
ο __________ __________ séjour du 19,05. au 16.06.1998: «posttraumatische Anpassungsstörung». Aucun psychiatre n'a examiné l'assuré durant ce séjour. Aucun code diagnostic n'est précisé. Les signataires du rapport médical de sortie sont le Prof. __________, neurologue et spécialiste en médecine physique et réhabilitation et une assistante médecin du service, Dresse. __________ (soit diplômée en 1993 soit en 1995 selon son prénom, qui seraient respectivement devenues médecin interniste en 2002 ou
neurologue en 2005).
ο Rapport de Monsieur __________, lic. phil. «Fachpsychologe für
Neuropsychiatrie et für Psychotherapie FSP» du 18.12.99; déclarant
prodiguer un traitement psychothérapeutique à l'assuré sur demande du Prof. __________, en raison de la persistance du trouble de l'adaptation avec symptomatologie dépressive et importants sentiments de diminution de l'estime de soi. Aucun diagnostic psychiatrique n'est évidemment formulé, puisque le psychologue est par définition non médecin.
ο __________ séjour du 23.02. au 23.03.1999: «schwere
posttraumatische Anpassungsstörung mit agitierter Depression». A nouveau aucun psychiatre n'a examiné l'assuré durant ce séjour (mais bien un chiropraticien et un urologue externes). Les signataires sont à nouveau le Prof. __________ et un Dr __________ (serait diplômé en 1998, depuis devenu psychiatre en 2005).
• A relever en avril 2000 un épisode décrit par son médecin traitant Dr __________ et le lic. phil __________, neuro-psychologue durant lequel l'assuré se serait __________ __________. Cet épisode aurait notamment fortement aggravé l'état psychique de l'assuré, lui faisant perdre toute confiance dans les gens et créant un sentiment de honte persistant. Là non plus, aucun psychiatre n'a été consulté.
Conclusion:
Diagnostics:
Seul diagnostic retenu le 07.05.2001: syndrome anxio-dépressif important.
Depuis le rapport psychiatrique de cette seule et unique consultation le 07.05.2001, il n'y a aucun suivi sur ce plan.
La seconde évaluation psychiatrique au dossier est celle du Dr. __________, dans l'expertise __________ du 15.09.2009, qui ne retient aucun trouble psychique.
Incapacité de travail:
Aucune incapacité de travail durable n'est attestée dans le dossier en raison d'une pathologie psychique particulière.
Par conséquent, aucune incapacité de travail ne peut être retenue en relation avec une affection psychique.
b. Neuropsychiatrie.
En juillet 1997, soit 5 mois après l'accident de circulation, les premières plaintes de troubles de concentration sont relatées. Par la suite, apparition de «déficits neuro-psychologiques» (non spécifiés), de fatigabilité accrue, puis de troubles de la mémoire (notamment pour les chiffres), et enfin le rapport du neuro-psychologue Dr. Phil. __________ du 10.02.1998 qui décrit un état neuro-psychologique correspondant à une «lésion légère à modérée des fonctions cérébrales » engendrant une forte limitation de la capacité de travail, qui est limitée au maximum à 60%, sans toutefois préciser en quoi exactement consistent les incapacités fonctionnelles.
Un examen (Verlaufsuntersuchung) neuro-psychologique a lieu le 02.03.1999 lors du séjour à la __________ __________ : des déficits cognitifs massifs sont attestés (a relever que l'assuré présentait alors des signes cliniques qui avaient fait poser le diagnostic de «dépression agitée», ce qui explique très certainement la présence dé tels déficits cognitifs.
La valeur probante d'un tel examen en cas de dépression importante est à relativiser.
Aucun suivi sur le plan neuro-psychologique par la suite. Le seul rapport neuro-psychologique au dossier est l'évaluation faite durant l'expertise __________ de septembre 2009, sans démontrer de troubles particuliers.
Conclusion:
Diagnostics: Aucun diagnostic n'est formellement posé dans ce domaine, notamment en relation avec un éventuel trouble psychique (qu'il soit dépressif ou d'adaptation).
Incapacité de travail:
A part I'IT estimée par __________ de 40 %, aucune IT n'est médicalement attestée sur le plan uniquement neuro-psychologique Toutes les plaintes de l'assuré sont consignées dans les nombreux rapports et sont toutes considérées comme des séquelles inhérentes au «coup du lapin» subi en février 1997.
Cependant, il n'y a jamais eu de quelconque atteinte cérébrale organique démontrée suite à cet accident.
Aucune IT ne peut donc être retenue en relation avec ces plaintes.
c. Cardiologie
Avant l'accident de circulation du 08.02.1997, cet assuré présentait déjà une hypertension artérielle, et un diabète de type II traités par un hypoglycémiant (Amaryl) et un antihypertenseur (Selectol) (__________du 24.07.1998 Dr __________ cardiologue le 13.01.1999).
L'examen cardiologue complet effectué le 13.01.1999 par le Dr __________ ne démontre aucune atteinte cardiaque. Les facteurs de risques cardio-vasculaires décrits sont adiposité, I’hypercholestérolémie, le diabète sucré et l'hypertension artérielle. Tant l'ECG que échocardiographie sont dans les normes, une petite augmentation du volume musculaire du ventricule gauche était toutefois visible mais sans aucune répercussion sur la fonction ventriculaire qui reste parfaitement normale. Le poids est alors de 91 kg pour 167 cm. Un examen ergométrique (test d'effort) n'a pas pu être mené à bien, l'assuré se plaignant de I’apparition immédiate de céphalées rendant l'exercice impossible.
En février 2002, l'assuré présente un épisode d'angine de poitrine ; un test d'effort s'avère positif et une scintigraphie met en évidence une ischémie antéro-apicale et inférieure réversible. En avril 2002 une coronarographie démontre une maladie des trois vaisseaux et l’assuré subit une intervention chirurgicale de revascularisation cardiaque (avec sternotomie) (rapport médical du 9.01.2004 concernant la consultation d'avril 2002 ; rapport opératoire du 29.04.02 et rapport médical du 04.05.2002).
Un certificat du Dr __________, du 30.10.2002 estime l'incapacité de travail à 100 % en raison du « quadruple by pass aorto-coronarien » du 29.04.2002. (le Dr __________ est chirurgien général, ce n’est pas lui qui a opéré le patient, mais un chirurgien cardiologue, le Dr __________
).
Le rapport du chirurgien cardiaque Dr __________ du 09.01.2004 décrit un assuré sans aucune complication séquellaire à son affection cardiaque, présentant une bonne compensation cardio-circulatoire, une bonne ventilation pulmonaire et des ECG parfaitement dans les normes, Ce spécialiste conclut que l'assuré ne présente strictement
plus aucuns symptômes en relation avec sa cardiopathie ischémique.
Deux rapports manuscrits du 25 et 26.02.2006 font état de consultation au service des urgences pour « crise hypertensive ». Les valeurs de la tension artérielle mesurées sont cependant parfaitement normales (140/70,130/ 65 et 130 / 80), les ECG sont normaux et un test d'effort est normal aussi. Il n'y a aucun élément en faveur d'une atteinte ischémique cardiaque.
Le E213 du 26.03.2006 ne démontre également aucune atteinte cardiaque. Ce qui est confirmé par le rapport médical du Dr __________ du 02.02.2007 qui décrit un équilibre hémodynamique cardiovasculaire acceptable.
Conclusion:
Diagnostics: Status après intervention chirurgicale pour maladie coronarienne des trois vaisseaux.
Incapacité de travail: A part la période opératoire et postopératoire de chirurgie cardiaque, où une IT de 100 % est reconnue du 21.04.2002 au 01.08.02, aucune IT n’est attestée par un cardiologue en raison de la pathologie cardiaque.
d. Rhumatologie/orthopédie :
Les premières radiographies de la colonne cervicale effectuées le 19.02.1997 soit 4 jours après l'accident de circulation du 8.02.1997 démontrent un état dégénératif sous forme d'arthrose de la colonne cervicale de cet assuré qui a alors 54 ans : « troubles dégénératifs
multiples avec spongylose, spondylarthrose, uncarthrose C2/C3, C3/ C4 C5/C6 ». Il n'y a aucuns éléments en faveur d'une lésion osseuse récente ou ligamentaire engendrant une déformation ou une instabilité de la Colonne cervicale (rapports médicaux du 14.3.97 et du 23.04.1997). Ces lésions osseuses sont de toute évidence totalement antérieures à l'accident et n'ont aucunement pu être provoquées par celui-ci.
Un scanner du crâne et de la colonne cervicale du 11.12.1997 ne démontre également aucune lésion osseuse, ni d'atteinte de la substance cérébrale. Il y a notamment aucun élément pouvant être en relation avec des lésions post traumatiques cérébrales ou
osseuses cervicales. La légère diminution du foramen intervertébral au niveau de C5/ C6 et de C6/ C7 s'explique par des proliférations uncarthrosiques, donc par le phénomène dégénératif lié à l'arthrose.
Une IRM de la tête et de la colonne cervicale du 12.06.1998 est décrite dans le rapport du séjour de la __________ de mai-juin 1998: il n'y a aucune lésion du parenchyme cérébral post-contusionnelle ou de quelque autre type que ce soit. Il existe une protrusion discale minime C6/C7 sans hernie discale ni neuro-compression. Les ligaments sont tous intacts et il n'y a aucunes lésions focales de la moelle épinière. Aucun élément en faveur
d'une hypermobilité.
Un rapport du chiropraticïen Dr __________ du 30.03.1999 fait état de troubles fonctionnels crâniens et de dysfonction de l'articulation maxillaire.
Le rapport de sortie de la __________ d'avril 1999 fait état d'un consilium avec un chiropraticien Dr __________ le 17.03.1999. Le diagnostic posé alors est un « syndrome vertèbrogène thoraco-dorsal sur hypomobilité motrice de l'unité Th4/Th5 » (soit le milieu des
vertèbres thoraciques).
IRM de la tête, de la colonne cervicale et du maxillaire du 17.05.1999 : aucune modification significative par rapport aux examens précédents. Attitude de maintien rigide de la colonne
cervicale et de limitation des inclinaisons (ce n'est pas un élément anatomique mais un examen fonctionnel de la mobilité, fié à la volonté de la personne examinée et à ses éventuelles douleurs).
Certificat médical Dr __________, spécialiste en chirurgie générale du 07.05.2001: traitement depuis mai 2000 en raison de déficit fonctionnel sévère du membre supérieur gauche «suite à l'accident de février 1997 », avec déficit complet en mobilité de la main gauche
(100%) et de la motricité grossière (60%), avec paresthésies diffuses de tout le membre supérieur gauche y compris l'épaule gauche. IT totale. Aucune limitation chiffrée n'est décrite.
Certificat médical du Dr __________ neurochirurgie du 07.05.2001 : déficit en flexion du coude gauche, en extension du coude gauche en adduction et en abduction du bras, gauche et en flexion des doigts et du pouce gauches. Aucune limitation chiffrée n'est décrite, de
même aucun status neurologique (ni ENMG) n'est décrit.
Certificat médical du Prof. __________, orthopédie, du 07.05.2001. paresthésies et hypoesthésies avec déficits moteurs du bras, de la capacité de préhension de la main gauche et de la flexion du poignet gauche. De même aucune limitation chiffrée n'est décrite.
Certificat médical du 21,01.2003 du Dr __________, chirurgien du genou et de l'épaule : cervico-brachialgies gauches avec céphalées. Incapacité de travail pour 4 mois, sans date de début ni de fin.
Rapport médical du 05.11.2003 Dr __________, anesthésie, traitement de la douleur : cervico-brachialgies gauches, céphalées de tension et troubles sensitifs de la base de la langue séquellaires à un « coup du lapin » en 1997 : aucun status clinique ne permet d'objectiver de tels diagnostics.
Trois examens « médico-légaux » du Prof. __________ 11.01.2001, 30.01.2004 et 14.03.2007 concluent à un IT de 70 & pour toutes activités : à relever que ces trois rapports sont identiques mot à mot les uns avec les autres, tant au niveau de l'examen clinique «actuel » que des diagnostics, et que l'examen clinique est particulièrement peu descriptif reportant essentiellement les plaintes de l'assuré sans éléments objectifs.
Plus rien ensuite jusqu'au status orthopédique de l'expertise __________ de 2009 qui ne décrit -rien de particulier.
Conclusion :
Diagnostics :
Status après coup du lapin sans aucune lésion anatomique consécutive, sur un état antérieur d’arthrose relativement avancée de la colonne cervicale.
Dysesthésies des doigts gauches IV et V, status neurologique totalement normal dès février 1997.
Cervico-brachialgies gauches avec déficits moteurs sans strictement aucuns éléments objectifs pour confirmer ces allégations.
Incapacité de travail:
Aucune incapacité de travail sur la base d'une atteinte orthopédique ou rhumatologique objective ne peut être retenue.
2. Incapacités de travail retenues par l'__________ depuis février 1997
100 % du 08.02.1997 au 19.05.1997 dans toutes activités (accident du 08.02.1997 )
0% dès le 20.05.1997 au 06.07.1997
75 % du 07.07.1997 au 31.12.1997 (<<rechute » de l'accident du 08.02.1997 )
0 % dès le 01.01.1998 au 18.05.1998
100 % du 19.05.au 16.06.1998 (séjour à la __________ )
0 % du 17.06.1998 au 22.02.1999
100 % du 23.02.99 au 23.03.99 (séjour à __________ , suite à une cholécystectomie par laparoscopie le 01.02.1999 )
0 % du 24.03.1999 au 20.04.2002
100% du 21.04.2002 au 31.07.2002 (opération pour maladie coronarienne )
0% dès le 01.08.2002
Lors des IT de 100 % aucune activité de substitution n'était possible.
Il n'y a donc aucune incapacité de travail durable au sens de l'AI, toutes les IT retenues n’étaient que passagères.
3. Autres examens médicaux éventuels
Aucun examen médical n'est actuellement nécessaire.
4. Mise en valeur de la capacité de travail résiduelle ?
Sur la base des documents au dossier, l'assuré ne présente pas d'atteinte invalidante ayant pour conséquence une diminution de son incapacité de gain permanente ou de longue durée et, de ce fait, nous n'avons pas à nous prononcer quant à l'exigibilité de la mise en
valeur d’une éventuelle capacité de travail résiduelle »
(doc. AI 498 1-5)
Alla luce di quanto sopra questo TCA deve ritenere che l’__________ ha dato seguito a quanto deciso dal __________ e che non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Le valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, __________ e __________, sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati in precedenza. Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base di tutta la documentazione medica acquisita.
In particolare la dr.ssa med. __________, medico capo dell’__________, ha formulato in maniera chiara le diagnosi, in tutte le sue dimensioni (psichiatrica, neuropsicologica, cardiologica e ortopedico-reumatologica) con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa del ricorrente, giungendo alla convincente e motivata conclusione che l’interessato non ha mai avuto una capacità lavorativa durevole nella propria precedente attività, come del resto già stabilito dalla perizia del __________ del 15 settembre 2009. A questo proposito va rilevato come la dr.ssa dell’__________ si è fondata, per la sua valutazione, su tutta la documentazione medica a sua disposizione e come il referto __________ è stato preso in considerazione solo per esaminare la successiva evoluzione dello stato di salute e confermare quanto già emerge dagli altri atti specialistici.
La dr.ssa med. __________ ha segnatamente stabilito che dal punto di vista psichiatrico vi è una sola diagnosi del 7 maggio 2011 (sindrome ansioso depressiva importante), ma alcuna presa a carico (neppure farmacologica, se non per un sonnifero, cfr. presa di posizione del dr. med. __________; cfr. anche presa di posizione del dr. med. __________) della patologia né alcuna attestazione di una qualche incapacità lavorativa durevole causata da una patologia psichica.
Circa l’aspetto neuropsichiatrico, la dr.ssa ha stabilito che non è stata posta alcuna diagnosi, in particolare con un eventuale disturbo psichico. A parte l’incapacità lavorativa del 40% certificata dal dr. med. __________, non vi è alcun altro medico che ha rilevato una qualsiasi incapacità lavorativa per questa patologia. Del resto tutte le conseguenze sono attribuite al colpo di frusta seguito all’incidente del 1997. Tuttavia l’interessato non ha mai subito alcuna conseguenza organica a livello cerebrale in seguito all’incidente.
Per quanto concerne la patologia cardiaca, l’incapacità lavorativa è limitata al periodo successivo all’operazione subita nel 2002, per il periodo dal 21 aprile al 1° agosto. Anche dal punto di vista reumatologico-ortopedico non viene certificata alcuna incapacità lavorativa.
La dr.ssa __________ ha così potuto escludere la necessità di ulteriori esami medici ed ha potuto definire i periodi di incapacità lavorativa (riportati nella decisione impugnata).
Il ricorrente sostiene che i medici del SMR __________ e del Servizio medico dell’__________ non lo hanno mai visto, né visitato e che sarebbe di conseguenza escluso che essi abbiano potuto esprimere fondati pareri sulla fattispecie in esame.
A torto.
Infatti il referto dei medici SMR risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando 2.4, per conferirgli piena forza probatoria.
Del resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”) è possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008; sentenza 8C_659/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5; sentenza 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013, consid. 2.5).
In concreto non va poi dimenticato che il __________ non ha ordinato un nuovo esame personale, bensì ha lasciato ai medici dell’__________ il giudizio circa l’eventuale necessità di ulteriori accertamenti medici (cfr. consid. 11: “[…] L’__________ sottoporrà l’insieme degli atti al proprio servizio medico, il quale farà espletare gli eventuali nuovi esami medici che riterrà necessari […]”). Ciò che gli specialisti del SMR __________, nel preciso caso concreto, hanno potuto escludere, essendo sufficiente la (copiosa) documentazione medica dell’inserto.
I referti dei medici curanti e quelli citati con il ricorso che danno atto di altri periodi di incapacità lavorativa non sono atti a sovvertire quanto stabilito dai medici SMR, sulla base di tutta la documentazione medica acquisita.
Ciò vale in particolare per i certificati che l’insorgente ha prodotto in sede di audizione (del resto in gran parte già agli atti in precedenza e dunque già ampiamente valutati [cfr. doc. AI 380]), i quali si limitano a porre diagnosi e inabilità lavorative, senza tuttavia descrivere elementi medici oggettivi che possano mettere in dubbio le pertinenti valutazioni dei medici SMR (doc. AI 513 e seguenti).
A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Le attestazioni di incapacità lavorative al 100% nel 1997 e nel 1998 dei dr. med. __________ e __________, non fanno stato di alcuna diagnosi né di alcun dato medico oggettivo (doc. AI 513-2 e 513-2). I certificati della __________ di __________ del 24 luglio 1998 e del 6 aprile 1999, riportano le diagnosi già note, nonché i periodi di degenza che sono stati riconosciuti dai medici SMR quali momenti di completa incapacità lavorativa (doc. AI 513-4 e 513-5).
Con il certificato dell’8 agosto 2000 il dr. med. __________, specialista in endocrinologia di __________ (__________) si limita ad attestare un’inabilità a svolgere la normale attività senza apportare alcun elemento medico oggettivo (doc. AI 513-6), così come con quello del 7 maggio 2001 il dr. med. __________ (doc. AI 513-8; cfr. anche la presa di posizione, a questo proposito, della dr.ssa med. __________, cfr. anche doc. AI 380-4), con quello del 20 giugno 2003 il dr. med. __________ di __________ (__________; doc. AI 513-9) e con quello del 16 novembre 2004 il dr. med. __________ (doc. AI 513-11).
Neppure gli estratti di referti medici allestiti dal dr. med. __________ l’11 gennaio 2001 (doc. AI 513-7), il 30 gennaio 2004 (doc. AI 513-10) e il 14 marzo 2007 (doc. AI 513-19), nonché quello del 2 febbraio 2007 del dr. med. __________ (doc. AI 513-18), contengono elementi che possano far ritenere come non corrette le conclusioni dei medici SMR. La dr.ssa med. __________ ha preso posizione in particolare sui certificati del dr. med. __________, rilevando che tutti e tre i certificati, malgrado il tempo trascorso, sono identici, parola per parola, sia per quanto concerne l’esame clinico attuale, che le diagnosi, e che l’esame clinico è poco descrittivo, riportando essenzialmente le lamentele del ricorrente, senza alcun elemento oggettivo.
A questo proposito va rammentato, circa il ruolo del medico SMR, che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra esposto ed in particolare delle valutazioni dei medici SMR, questo TCA deve concludere che l’assicurato, nel periodo determinante (11 dicembre 1996 [cfr. sentenza __________ del 18 febbraio 2013 del __________, consid. 9.6] – 31 agosto 2008), non ha presentato alcun danno alla salute che abbia come conseguenza una diminuzione della sua capacità di guadagno permanente o di lunga durata (cfr. in particolare art. 28 e 29 LAI).
Ne segue che, come rilevato giustamente dall’UAI, non è necessario né stabilire quali attività esigibili potrebbe esercitare l’insorgente, né procedere con l’abituale raffronto dei redditi.
Va infine evidenziato che la circostanza che in __________ l’interessato sia considerato invalido e abbia beneficiato dal 1° marzo 2006 al 65esimo anno di età di un assegno per invalidità (cfr. doc. AI 513-17) non è un motivo per poter ottenere la medesima prestazione in Svizzera, ritenuto come i concetti giuridici alla base della fissazione dell’invalidità tra i due Paesi sono diversi. L’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che anche in seguito all’entrata in vigore dell’ALC, il grado d’invalidità si determina unicamente in base al diritto svizzero. Infatti, in DTF 130 V 253, al consid. 2.4 (cfr. anche Silvia Bucher, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zum Freizügigkeitsabkommen (FZA), in SZS 2004, pag. 405 e segg., in particolare pag. 422), l’Alta Corte ha precisato che:
" 2.4 Während somit das FZA gegenüber der bisherigen Rechtslage für unter den persönlichen Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1408/71 fallende Versicherte insofern eine Verbesserung bringt, als Viertelsrenten neu exportierbar sind, ändert sich hinsichtlich der Invaliditätsbemessung nichts an der bisherigen Rechtslage. Wie in nach dem Sozialversicherungsabkommen mit Österreich zu beurteilenden Fällen die Gewährung von Leistungen durch ein österreichisches Versicherungsorgan die invalidenversicherungs-rechtliche Beurteilung nach schweizerischem Recht nicht präjudiziert (Urteil K. vom 4. Februar 2003, I 435/02, Erw. 2), bestimmt sich der Invaliditätsgrad auch nach Inkrafttreten des FZA (abgesehen von der Berücksichtigung der von den Trägern der anderen Staaten erhalte-nen ärztlichen Unterlagen und Berichte gemäss Art. 40 der Verordnung Nr. 574/72; vgl. auch Art. 51 der Verordnung Nr. 574/72) allein nach schweizerischem Recht. Nach Art. 40 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1408/71 ist nämlich die vom Träger eines Staates getroffene Entscheidung über die Invalidität eines Antragstellers für den Träger eines anderen betroffenen Staates nur dann verbindlich, wenn die in den Rechtsvorschriften dieser Staaten festgelegten Tatbestandsmerkmale der Invalidität in Anhang V dieser Verordnung als übereinstimmend anerkannt sind, was für das Verhältnis zwischen Österreich und der Schweiz (ebenso wie für das Verhältnis zwischen den übrigen EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz) nicht der Fall ist."
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a carico del ricorrente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
In concreto dagli atti emerge che l’insorgente percepisce una rendita AVS di fr. 1'908 al mese (doc. IX/bis), cui occorre sottrarre fr. 1'200 quale importo base per persone che vivono sole secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1° settembre 2009), fr. 300 di supplemento del 25% sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004), fr. 250 per l’affitto (doc. IX/bis) e fr. 130.35 per la cassa malati (al netto del sussidio; doc. IX/Bis), per un residuo mensile di fr. 27.65, manifestamente insufficiente per pagare un avvocato.
Va qui evidenziato che l’importo di fr. 5'887.30 (secondo pilastro) versato trimestralmente dalla __________ (cfr. anche tassazione 2012 e doc. AI 482-6), è pagato direttamente alla moglie da cui l’insorgente vive separato, su ordine del Pretore aggiunto del Distretto di __________ del 22 aprile 2014 (cfr. doc. D2) e non deve di conseguenza essere preso in considerazione.
In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale, in casu l’avv. RA 1, appare senz'altro giustificato, e che le argomentazioni, tenuto conto dell’insieme della procedura, non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
§ Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti