statuendo sul ricorso del 16 giugno 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 maggio 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - nell’aprile 2011 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni precisando di soffrire di depressione da agosto 2010 (doc. AI 3);
- esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia effettuata dagli psichiatri dr. __________ e dr. __________ – che avevano concluso per un’incapacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività a causa della gravità del “disturbo di personalità emotivamente instabile al limite della psicosi” e degli “attacchi di panico” (doc. AI 35 e 38) – e un’inchiesta domiciliare concludente per un’incapacità del 23% quale casalinga (doc. AI 44), per decisione 6 giugno 2012 – cresciuta incontestata in giudicato – l'Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni per assenza d'invalidità pensionabile (grado AI del 19%, doc. AI 56);
- nel marzo 2015 l’assicurata ha presentato una nuova doman-da di prestazioni, indicando, per quanto qui interessa, di soffrire “da anni” di “malattia psichica” e di essere “ricoverata a __________, a __________, a __________ (ogni anno un ricovero ca.)”, (doc. AI 58);
- con decisione 18 maggio 2015, preavvisata il 23 marzo 2015, l’amministrazione – sulla base del parere medico SMR al quale è stata sottoposta per esame la nuova domanda di pre-stazioni unitamente al rapporto medico SPS di __________ del 30 marzo 2015 prodotto, tramite la curatrice RA 1, nel-l’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 23 marzo 2015 – ha emesso una decisione di non entrata in materia;
- con il ricorso in rassegna l’assicurata, sempre rappresentata dalla curatrice, contesta suddetta decisione osservando in particolare come la documentazione medica agli atti (segnatamente il rapporto SPS del 30 marzo 2015 e il successivo rapporto SPS dell’11 giugno 2015 prodotto con il gravame) attesti un peggioramento dello stato psichico giustificante un “riesame della domanda e degli approfondimenti medico-specialistici per determinare nel merito dell’eventuale diritto ad una rendita”. Postula altresì “l’esenzione da eventuali costi legati alla procedura … in considerazione della situazione finanziaria”;
- con la risposta di causa l’amministrazione, sulla scorta del pa-rere nel frattempo espresso dal SMR (cfr. V/1) in relazione alla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (rapporto SPS dell’11 giugno 2015), postula la reiezione del ricorso ribadendo come l’insorgente non abbia comprovato una modifica dello stato valetudinario tale da giustificare un’entra-ta nel merito della nuova richiesta di prestazioni;
- dopo aver trasmesso i documenti relativi all’istanza di esonero dal pagamento delle spese di procedura (cfr. VII), l’insor-gente ha prodotto un ulteriore rapporto medico SPS datato 7 luglio 2015 nonché della documentazione riguardante il suo soggiorno, tramite i Servizio accompagnamento sociale __________ rispettivamente dell’USSI, in un hotel stante l’impossibilità di gestire il proprio appartamento;
- preso atto di suddetta nuova documentazione, sottoposta an-ch’essa al vaglio del SMR (X/1), con osservazioni 24 luglio 2015 l’amministrazione ha confermato la richiesta di reiezione del gravame (cfr. infra);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande i-dentiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la mo-difica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’av-vertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder we-niger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto con decisione 6 giugno 2012 – cresciuta in giudicato – l’Ufficio AI, dopo aver determinato un grado d’invalidità del 19% in applicazione del metodo misto, aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da nell’a-prile 2011(doc. AI 56);
- come accennato, nel contesto della nuova domanda di prestazioni del marzo 2015 (nella quale l’interessata si è limitata ad indicare, per quanto riguarda il danno alla salute, di soffrire di “disturbi nervosi” e di essere in cura “da anni” presso il SPS di __________ per “malattia psichiatrica”) e più precisamente nell’ambito delle proprie osservazioni al progetto di de-cisione del 23 marzo 2015 con cui l’amministrazione ha statu-ito la non entrata in materia sulla nuova richiesta, l’assicurata ha prodotto un rapporto medico del SPS di __________ datato 30 marzo 2015 (doc. AI 66/5-7);
- con il provvedimento qui impugnato l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia evidenziando sulla scorta del parere espresso dal medico SMR secondo cui “la certificazione del 30.03.2015 … descrive uno status psichico del tutto sovrapponibile a quanto descritto in perizia psichiatrica dal Dr. __________ nel febbraio 2012” (doc. AI 68/1);
- nelle more della presente procedura l’assicurata, rappresentata dalla curatrice RA 1, ha prodotto due ulteriori rapporti medici del SPS. In relazione al secondo certificato prodotto e datato 7 luglio 2015, l’amministrazione sulla scorta del parere SMR secondo cui “solo dalla certificazione 07.07.2015, abbiamo a disposizione elementi oggettivi per un’entrata in materia”, ha osservato che “la prova prodotta solo ora in sede di ricorso, ossia lo scritto 7.7.2015 del Servizio psico-sociale di __________ (doc. B6 incarto TCA), non può essere presa in considerazioni nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardiva” e che “non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica ... la decisione impugnata va confermata”;
- con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nel-l’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede al-l’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- nel caso in esame all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica non è stata resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima dell’emanazione del querelato provvedimento, può essere prestata adesione. Un peggioramento della situazione rispetto a quella accertata nell’ambito della procedura sfociata nella decisione di diniego del 6 giugno 2012 (cfr. in particolare la perizia psichiatrica dr. __________ e dr. __________ sub. doc. AI 36 e 38), risulta essere stato sostanziato, ovvero reso verosimile ai sensi della summenzio-nata giurisprudenza, solamente dopo l’emanazione della decisione oggetto d’impugnativa. E’ solo infatti nel rapporto medico SPS dell’11 giugno 2015, prodotto col gravame, che gli specialisti hanno precisato in che cosa consiste il peggioramento assai genericamente attestato nel precedente rapporto medico del 30 marzo 2015. In tal senso – anche se circostan-za senza ripercussioni sull’esito dell’odierno giudizio – non appare condivisibile (alla luce della giurisprudenza federale stante la quale, come detto, è sufficiente che vi siano indizi per una modifica della situazione invalidante, anche se sussiste la possibilità che un’analisi ulteriore approfondita dimostri che il cambiamento rilevante in realtà non vi è stato) il giudizio espresso dal SMR nella sua annotazione del 20 luglio 2015, secondo cui una modifica sostanziale giustificante un’entrata in materia sia stata dimostrata unicamente con il rapporto del 7 luglio 2015, dove gli specialisti del SPS hanno apportato precisazioni quo alle limitazioni inerenti alle attività domestiche che presenta l’assicurata (doc. B/6). Tale ulteriore rapporto (facente stato di “peggioramenti nel suo quadro psicopatologico che l’hanno resa inabile al 100% per quel che concerne non solo l’ambito lavorativo, ma anche quello casalingo, considerata la forte disorganizzazione strutturale che l’hanno portata fino allo scorso anno allo sfratto di tutti gli appartamenti finora ottenuti”, nonché la documentazione prodotta dalla ricorrente concernente il suo soggiorno in hotel (doc. B/7), hanno ulteriormente specificato il peggioramento in sé già attestato nel rapporto SPS dell’11 giugno 2015 dove gli psichiatri avevano in particolare certificato, sulla scorta anche di test psicologici (doc. AI 72/44-47) una “marcata disorganizzazione del pensiero e di conseguenza del comportamento, caratterizzato da scivolamenti psicotici, si intravedono chiare le grosse difficoltà di relazionare, di lavorare e di prendere in mano la propria vita” nonché un “funzionamento mentale e psico-affettivo … fortemente perturbato, il mondo intero povero e caratterizzato da una confusione disorganizzante, dove emerge un’angoscia di vuoto che la fa ricorrere a difese di tipo primitivo che si rivelano tuttavia poco efficaci”, ciò che può validamente essere considerato nel caso concreto elemento sufficiente a giustificare un’entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni;
- in conclusione non avendo l’assicurata reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma;
- il ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Ufficio AI affinché, tenuto conto in particolare dei rapporti medici SPS dell’11 giugno e del 7 luglio 2005, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al diritto del-l’assicurata a prestazioni AI;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di essere esonerata dal pagamento delle spese della presente procedura.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patro-cinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie lo stato d’indigenza della ricorrente, a carico della pubblica assistenza dal 2007, è documentato dal Certificato municipale rilasciato il 2 luglio 2015 (cfr. VII). Ritenuto inoltre come il gravame non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavore-vole, la domanda di assistenza giudiziaria (esonero dal paga-mento delle spese di procedura) merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica del-l'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti vanno trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti