Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.114

 

cs

Lugano

27 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 luglio 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 giugno 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1954, da ultimo odontotecnico, il 2 dicembre 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI in seguito ad un infortunio che ha provocato una frattura al polso destro con complicazioni a livello delle falangi il 16 dicembre 2012 (doc. AI 27-7).

 

                               1.2.   Con decisione informale del 28 maggio 2014 la __________ ha stabilito che i disturbi presentati non sono più in relazione con l’infortunio del 16 dicembre 2012, ma sono da annunciare all’assicuratore malattie, ed ha chiuso il caso per quanto concerne le conseguenze dell’infortunio con effetto dal 2 giugno 2014 (doc. AI 44-1). Ritenendo che l’infortunio ha peggiorato lo stato morboso preesistente, accelerando il processo degenerativo e ritenendo non raggiunto lo status quo sine, l’assicuratore malattie si è opposto alla decisione, chiedendo la convocazione dell’assicurato presso un chirurgo specialista della mano (doc. Cassa malati 9-1).

 

                               1.3.   Dopo aver acquisito gli atti medici rilevanti ed aver sottoposto l’assicurato ad una visita medica ad opera del SMR, con decisione del 9 giugno 2015 (doc. AI 84-1 e seguenti), preavvisata dal progetto del 3 novembre 2014 (doc. AI 54-1), l’UAI ha riconosciuto mezza rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2014. Dal 1° ottobre 2014 la rendita è stata soppressa, essendo il grado d’invalidità del 27%.

 

                               1.4.   RI 1, rappresentato dall’avv. RI 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo in via principale di essere posto al beneficio di almeno mezza rendita AI a decorrere dal 18 febbraio 2013 ed in via subordinata di ritornare gli atti all’UAI per ulteriori accertamenti (doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente, rileva che non è esigibile chiedergli, alla sua età (nato nel 1954), dopo 40 anni presso il medesimo datore di lavoro, un cambiamento di professione e che peraltro l’UAI si è limitato a ritenere che potrebbe svolgere numerose attività, senza tuttavia enumerarle. Egli evidenzia inoltre che le recenti vicissitudini e lo spettro dell’assistenza lo conducono sull’orlo della depressione, circostanza, quest’ultima, che non è neppure stata valutata dall’UAI. Il ricorrente contesta poi il raffronto dei redditi eseguito dall’amministrazione, segnatamente ritenendo inadeguata la riduzione del 13% del reddito da invalido e ritenendo più corretta una riduzione di almeno il 30%.

                                         Circa l’aspetto medico l’insorgente evidenzia che lo stesso medico SMR ha sottolineato che il decorso della situazione medica e patologica è poco favorevole nel medio/breve tempo per il completo recupero e non esistono neppure terapie che migliorerebbero o manterrebbero la capacità lavorativa. La sua situazione non potrà di conseguenza che peggiorare. Nelle sue ricerche di lavoro ha sempre ottenuto risposte negative sia a causa del suo stato di salute che delle sue limitate competenze nell’ambito dell’attività di odontotecnico svolta negli ultimi 39 anni. A questo proposito il ricorrente rileva poi che la decisione è arbitraria anche per quanto concerne la reintegrabilità, avendo esercitato la medesima professione per anni. L’attività di rappresentante presso una ditta che vende prodotti o macchine legate all’odontoiatria, come suggerito dal consulente, non sarebbe invece esigibile, non avendola mai svolta. L’UAI non ha del resto mai indicato quali sarebbero le numerose altre attività che l’insorgente potrebbe esercitare. Per quanto concerne il principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’insorgente sostiene che dovrebbe essergli applicato in modo restrittivo, avendo sempre svolto la medesima attività e tenendo conto del fatto che sta facendo il possibile per reperire una nuova professione ma che nessuno è disposto ad assumerlo. Inoltre all’interessato mancano pochi anni al pensionamento, ciò che lo rende ancor meno appetibile sul mercato del lavoro. L’insorgente chiede infine di assumere quali prove i documenti, una perizia sul suo stato di salute e sulle sue capacità a svolgere altre attività lavorative ritenute tutte le circostanze del caso concreto, i documenti dall’Ufficio AI, nonché il suo interrogatorio e la sua deposizione.

 

                               1.5.   Con risposta del 22 luglio 2015 l’UAI ha chiesto al Tribunale di valutare se vi siano o meno gli estremi per una “reformatio in peius”. Infatti il calcolo eseguito per riconoscere il diritto a mezza rendita sarebbe errato (doc. IV).

 

                               1.6.   Con replica del 21 agosto 2015 (doc. VI) l’insorgente ribadisce le sue motivazioni, solleva una violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’amministrazione sarebbe in possesso di documenti non sottopostigli e cita alcune sentenze federali a comprova che alla sua età non potrebbe più essere reintegrato nel mondo del lavoro (9C_578/2009 del 29 dicembre 2009; 9C_651/2008 del 9 ottobre 2009 e 9C_612/2007 del 14 luglio 2008). Infine chiede nuovamente l’allestimento di una perizia, richiama i documenti dall’UAI e chiede di essere sentito.

 

                               1.7.   Il 31 agosto 2016 l’insorgente ha ribadito le richiesta di assunzione di prove (doc. VIII).

 

                               1.8.   Il 3 settembre 2015 l’UAI ha prodotto ulteriori osservazioni, rilevando di aver trasmesso l’intero incarto AI al ricorrente il 14 novembre 2014, sottolineando che le conclusioni del SIP del 7 gennaio 2015 e quelle del medico SMR sono integralmente riportate nella decisione impugnata e, per evitare anche una seppure lieve violazione del diritto di essere sentito, ha prodotto nuovamente copia in allegato del parere del consulente in integrazione (doc. X). Nel merito l’amministrazione evidenzia che la giurisprudenza citata dal ricorrente concerne i lavoratori indipendenti per i quali non era esigibile una riconversione in attività dipendente. Nella sentenza 9C_651/2008 del 9 ottobre 2009 il TF ha invece stabilito che l’assicurato, di 60 anni al momento dell’emanazione della decisione impugnata, non aveva raggiunto la soglia a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più possibilità realistica di valorizzazione della capacità lavorativa residua nel mercato del lavoro supposto in equilibrio. L’UAI conferma la richiesta di esaminare una possibile “reformatio in peius”.

 

                               1.9.   Con scritto del 1° giugno 2016 il ricorrente ha chiesto di volergli comunicare la tempistica prevista per l’evasione del ricorso, rispettivamente per l’assunzione delle prove (doc. XII).

 

                             1.10.   Il 2 giugno 2016 il Giudice delegato del TCA ha risposto al ricorrente, rilevando di avere, con atto separato, interpellato l’ex datore di lavoro per ottenere alcuni chiarimenti (doc. XIII), in particolare chiedendo:

                                      

" (…)

Dagli atti emerge che il 14 gennaio 2014 avete compilato il questionario per il datore di lavoro all’attenzione dell’UAI. Alla domanda 2.10 avete in particolare indicato che da gennaio 2013 lo stipendio mensile lordo corrispondente al rendimento di RI 1 sarebbe stato di fr. 3'800, mentre la quota parte di stipendio sociale ammontava a fr. 1'917. Inoltre avete aggiunto che “sulla base della nostra tariffa assicurativa calcoliamo una relazione fatturato-salario 2.3 Attualmente la relazione fatturato-salario e a 1.55, cioè 0.75 in meno” (doc. AI 35-3, qui allegato).

 

Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:

 

1. Fino a quando RI 1 ha lavorato presso di voi?

2. Quale salario lordo (mensile) ha percepito effettivamente RI 1 da gennaio 2013 per il lavoro effettivamente svolto (escluse indennità per perdita di guadagno od altre rendite)?

4. Da gennaio 2013 RI 1 lavorava al 50% o in altra percentuale?

5. Per quale motivo se RI 1 era incapace al lavoro al 50% avete indicato, dal 2013, un salario corrispondente al rendimento di fr. 3'800 e non di fr. 2'858.50 (5'717 : 2)?

6. Vi chiediamo di allegare l’ultimo contratto di lavoro in essere tra le parti e di precisare se il salario, già prima del danno alla salute, veniva versato in funzione della relazione “fatturato/salario” oppure se RI 1, prima del danno alla salute, percepiva il salario mensile indipendentemente dal rapporto effettivo “fatturato/salario”. In particolare RI 1 percepiva un salario fisso o in funzione della relazione “fatturato/salario”?” (doc. XIV)

 

 

                             1.11.   Con scritto del 9 giugno 2016 il datore di lavoro ha affermato:

 

" (…)

1. Il Signor RI 1 ha lavorato presso la nostra ditta fino al 31.12.2014, negli anni 2015-2016 ha effettuato qualche ora di lavoro su chiamata.

 

2. A partire dal 18 febbraio 2013 il Signor RI 1 ha percepito un salario di CHF. 2'858.50 lordi mensili.

 

3. Dal giorno 18 febbraio 2013 il Signor RI 1 ha lavorato al 50%.

 

4. Il Signor RI 1 non percepiva alcun salario in relazione al fatturato, ci scusiamo per l’errore nella compilazione del formulario.” (doc. XV)

 

                             1.12.   Le parti sono state chiamate a presentare osservazioni scritte entro il 20 giugno 2016 (doc. XVI). Il 16 giugno 2016 l’UAI ha rilevato:

 

" (…) come le risposte fornite dal datore di lavoro dell’assicurato, per il quale egli svolge tuttora delle attività a ore, non possano essere soddisfacenti.

 

In particolare, non ha risposto al punto 5, ossia non ha precisato il motivo per cui sul questionario del 14.01.2014 aveva indicato un salario corrispondente al rendimento di CHF 3'800.- e un salario sociale di CHF 1'917.-, né per quale motivo egli avesse dato, spontaneamente, le informazioni circa la relazione fatturato-salario (a 1.55 anziché 2.3) se l’assicurato non era sottoposto a tale sistema di calcolo.

 

Si rileva che non è stata nemmeno fornita una copia del contratto in essere tra le parti richiesta dal Tribunale. Lo scrivente Ufficio ritiene che sarebbe auspicabile acquisire agli atti copia dei conteggi salario versati all’assicurato dal febbraio 2013 al dicembre 2014.” (doc. XVII)

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito, rilevato che dalla risposta del 22 luglio 2015 emerge che vi sarebbero rapporti complementari redatti dai suoi consulenti e dal servizio di integrazione professionale mai trasmessigli. Egli chiede di poter prendere visione della documentazione mancante.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

 

                                         In concreto non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito. In primo luogo, il 14 novembre 2014, l’UAI, così richiesto, ha trasmesso all’avv. RA 1 l’intero incarto AI masterizzato su CD (doc. AI 64-1). Successivamente, in seguito alle osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, l’UAI ha acquisito le prese di posizione del 7 gennaio 2015 del consulente in integrazione professionale __________ (doc. 76-3) e del 24 febbraio 2015 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. AI 78-1), che, pur non essendo state trasmesse al ricorrente, sono state riprese nella decisione impugnata (cfr. doc. AI 76-1/3: “contestazioni legate alla valutazione della reintegrabilità” e “contestazioni legate alla valutazione dal lato medico”). Il rapporto complementare del consulente __________ del 7 gennaio 2015 è inoltre stato prodotto dall’UAI il 3 settembre 2015 (doc. X). Il Tribunale lo ha immediatamente trasmesso al ricorrente il 4 settembre 2015 (doc. XI).

 

                                         Va del resto rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

                                         Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                         In concreto il ricorrente, nelle more processuali, ha nuovamente potuto prendere posizione sulle affermazioni del consulente in integrazione professionale e su quanto affermato dal medico SMR. Ciò che ha fatto segnatamente in sede ricorsuale e con la replica (doc. I e VI).

 

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della  loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

 

 

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

 

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.5.   In concreto l’UAI, dopo aver acquisito gli atti della __________ relativi all’infortunio subito dall’insorgente ha convocato l’assicurato presso il medico SMR, dr. med. __________, per una visita, dalla quale è emerso che l’interessato è affetto da un’artrosi iniziale carpo-metacarpale della mano destra e da deficit funzionale/algico alla mano destra (dominante) in esiti di trauma contusivo (16.12.2012) con secondaria frattura del radio distale di destra. Il medico SMR ha concluso che:

                                     

" (…)

Dalla visita odierna emerge un quadro clinico che indica principalmente una difficoltà caratterizzata da algie e limitazioni funzionali articolari nel contesto di una malattia degenerativa in fase iniziale che è concausa con gli esiti di una frattura del radio distale della mano destra dell’incapacità lavorativa. L’infortunio ha sostenuto ed evidenziato una degenerazione artrosica preesistente ed il progressivo sviluppo (decorso evincibile dalla documentazione agli atti) della malattia stessa. In atto l’Assicurato ha difficoltà a mantenere un ritmo lavorativo completo a causa dell’insorgenza ed incremento progressivo dei dolori (fino a VAS 8/10) dopo sollecitazioni continue dettate dall’utilizzo necessario di strumenti di lavoro quale trapani e frese per il confezionamento delle protesi dentarie, inoltre anche la funzionalità articolare della mano viene progressivamente a limitarsi con un peggioramento/esaurimento della forza e della capacità di presa.

Riguardo alle inabilità lavorative pregresse, si riconosce, sulla base della documentazione in dossier, un’inabilità lavorativa completa (IL 100%) in attività abituale dal 16.12.2012 al 17.02.2013, ed una IL 50%, intesa come riduzione d’orario, dal 18.02.2013 che continua, confermata anche dal riscontro clinico/funzionale emerso dalla visita SMR del 20.08.2014. E’ quindi verosimile che l’inabilità lavorativa in attività abituale osservata al 50% sia tale dal 18.02.2013. In attività adeguata si ritiene l’Assicurato abile al 100% (IL0%) nel rispetto dei limiti funzionali descritti, già dal 03.06.2014, data di chiusura del caso da parte __________.” (doc. AI 47-5)

 

                                         L’insorgente sostiene che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito la questione, segnatamente dal lato psichico. Le vicissitudini degli ultimi anni e la prospettiva di finire in assistenza lo avrebbero portato sull’orlo della depressione. Tuttavia, l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica attestante patologie diverse da quelle accertate dal medico SMR o che danno atto, tramite esami medici obiettivi, di incapacità lavorative maggiori in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. In particolare non è stata diagnosticata la presenza di una patologica psichica. In occasione della visita del 20 agosto 2014 l’interessato non ha sostenuto di essere affetto da malattie psichiatriche né ha accennato ad un abbassamento del tono dell’umore (doc. AI 47-1; cfr. anche doc. AI 47-4: “Terapia farmacologica attuale: nessuna terapia abituale in uso”; “Alla visita ci confrontiamo con una persona orientata, collaborante ed adeguata al contesto. Condizioni cliniche generali buone”). Il medico SMR, nell’annotazione del 24 febbraio 2015, riportata nella decisione impugnata, ha rilevato, a ragione, che gli aspetti di ordine depressivo non sono mai stati certificati da un medico e non sono emersi alla visita effettuata nel 2014 (doc. AI 78-1).

                                        

                                         Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         In concreto, in assenza di elementi medici (oggettivi), non vi sono pertanto motivi per ritenere la presenza di una patologia psichica e di conseguenza la necessità di approfondire questo aspetto tramite ulteriori accertamenti od una perizia specialistica.

                                         Pertanto, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali che l’assicurato è stato inabile la lavoro in maniera completa dal 16 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013 ed al 50% dal 18 febbraio 2013 al 2 giugno 2014 in qualsiasi attività. Dal 3 giugno 2014, ossia dalla data di chiusura del caso da parte della __________ egli è abile al lavoro al 50% nella precedente attività ed al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Va del resto rilevato che al più tardi dalla data della visita presso il medico SMR (20 agosto 2014) il ricorrente era in ogni caso completamente abile al lavoro in attività leggere .

 

                                         Se, successivamente all’emissione della decisione impugnata (9 giugno 2015) vi è stato un peggioramento della patologia o l’insorgere di ulteriori malattie, l’interessato può inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

 

                               2.6.   Riguardo alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, occorre far capo a quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno giudicato in fattispecie analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori e riassunto in una recente sentenza 35.2015.20 del 9 novembre 2015.

 

                                         In una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccio adominante.

 

                                         In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

                                         Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

 

                                         In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

 

                                         Con un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).

 

                                         In una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla e del braccio destro dominante.

 

 

                                         Infine, in una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009 e con riferimento alla pronunzia 9C_418/2008 del 17 settembre 2008, consid. 3.2.2, l’Alta Corte ha precisato che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio. 

 

                                         Ne segue che l’insorgente, si principio, può esercitare altre attività lavorative adatte al suo stato di salute.

 

                               2.7.   L’assicurato contesta tuttavia la decisione dell’UAI nella misura in cui da una parte gli ha proposto di esercitare l’attività di rappresentante di prodotti odontoiatrici, ossia una professione per la quale non avrebbe alcuna preparazione, e d’altra parte ha affermato che esistono numerose attività leggere che potrebbe esercitare, senza tuttavia menzionarne alcuna.

 

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

 

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

                                        

Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e  dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

 

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. anche la sentenza 8C_32/2015 del 23 febbraio 2015 dove al consid. 4 il TF a proposito di un’assicurata con un problema all’arto superiore destro ha affermato che “An die Konkretisierung von Arbeitsgelegenheiten (und Verdienstaussichten) sind nach der Rechtsprechung nicht übermässige Anforderungen zu stellen (BGE 138 V 457 E. 3.1 S. 459 f.). Dies gilt selbst bei faktischer Einhändigkeit oder Beschränkung der dominanten Hand als Zudienhand (vgl. dazu Urteil 8C_1050/2009 vom 28. April 2010 E. 3.4); davon ist hier bei der geschilderten ärztlichen Einschätzung der Arbeitsfähigkeit jedoch nicht auszugehen. Verwaltung und Vorinstanz waren daher nicht gehalten, die noch zumutbaren Verweistätigkeiten im Einzelnen aufzuzeigen”).

 

                               2.8.   Quanto alla circostanza secondo cui l’interessato, nato nel dicembre 1954, non sarebbe più reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età, va rilevato quanto segue.

 

                                         Il marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI) prevede che nella giurisprudenza l’età avanzata, che di per sé è un fattore estraneo all’invalidità, è riconosciuta come criterio che unitamente ad altre condizioni personali e professionali può far sì che la capacità al guadagno residua di un assicurato non sarebbe più richiesta nemmeno su un mercato del lavoro equilibrato. L’influenza dell’età sulla possibilità di valorizzare la capacità lavorativa residua non può essere calcolata secondo una regola generale, ma dipende dalle circostanze concrete. Si devono dapprima considerare la natura e il tipo di danno alla salute e le sue conseguenze; in seguito, visto che rimangono ancora pochi anni di attività, l’onere che costituirebbero il cambiamento e il periodo d’introduzione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le capacità, la formazione e il percorso professionale dell’assicurato o le sue possibilità di mettere in pratica l’esperienza professionale (9C_427/2010). Vi devono però essere ostacoli relativamente importanti per presupporre che la capacità lavorativa residua di una persona anziana non sia più valorizzabile e concludere che le sue opportunità d’impiego sul mercato del lavoro considerato equilibrato dalla legge non sono intatte (8C_96/2012).

 

                                         Al marg. 3050.2 sono descritte alcuni esempi tratti da sentenze del Tribunale federale. L’Alta Corte ha ritenuto che la capacità lavorativa residua potesse essere valorizzata nei casi seguenti:

 

                                         –    un assicurato sessantenne che aveva lavorato prevalentemente come maglierista nell’industria tessile. Pur essendo ritenuto non facilmente idoneo al collocamento, erano immaginabili possibilità d’impiego nell’ipotesi di un mercato del lavoro equilibrato, in quanto l’assicurato era sì limitato nel suo campo d’azione (rimanevano ragionevolmente esigibili lavori leggeri o semipesanti da svolgere camminando oppure in posizione eretta o seduta in locali chiusi), ma era ancora in grado di lavorare a tempo pieno;

 

                                         –    un assicurato di 58 anni con formazione commerciale che a causa di una grave sordità dell’orecchio interno aveva bisogno di un posto di lavoro che rispondesse ad esigenze particolari, considerando in particolare che la carriera lavorativa residua era ancora di ben sette anni;

 

                                         –    un assicurato sessantenne che presentava una riduzione del 30 per cento della capacità lavorativa a causa, tra l’altro, di problemi reumatologici e cardiaci;

 

     un assicurato sessantenne che, nonostante diversi problemi dorsali, aveva a disposizione un ventaglio relativamente ampio di attività ausiliarie ragionevolmente esigibili.

 

                                         Il Tribunale federale ha invece ritenuto che la capacità lavorativa residua non potesse essere valorizzata nei seguenti casi:

 

                                         –    un assicurato di oltre 61 anni, senza formazione professionale e senza alcuna conoscenza delle attività manuali leggere ragionevolmente esigibili (in misura del 50 per cento) dal punto di vista medico, la cui capacità lavorativa parziale era ridotta da altre limitazioni dovute alla malattia e che secondo gli specialisti dell’orientamento professionale non possedeva la capacità di adeguamento richiesta per un cambiamento di professione;

 

                                          –   un assicurato che aveva quasi compiuto i 64 anni e, a causa di molteplici disturbi, aveva una capacità lavorativa del 50 per cento, ulteriormente ridotta da diverse restrizioni

 

                                         un magazziniere di 64 anni e mezzo che avrebbe dovuto cambiare professione per poter svolgere le attività alternative leggere e con sollecitazioni variabili ancora ragionevolmente esigibili.

 

                                         Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.

                                         Il marg. 3050.3 CIGI rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138 V 457).

 

                                         Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 28 agosto 2014, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla visita del 20 agosto 2014 ed ha accertato che l’insorgente, dal 3 giugno 2014 (data di chiusura del caso da parte della __________), è completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 47). L’insorgente, nato il __________ 1954, aveva 59 anni e 8 mesi.

 

                                         In una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre 2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato (“L'argumentation de la recourante tirée de l'impossibilité de mettre en valeur toute capacité résiduelle de travail n'est pas non plus fondée. L'exigibilité médicale de l'exercice d'une activité lucrative à temps partiel a été constatée au plus tard lors de la prise de position du docteur M.________, soit en novembre 2011. La recourante, qui à cette époque - déterminante (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4 p. 461 s.) - venait tout juste de fêter ses 59 ans, n'atteignait de loin pas l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. par exemple arrêt 9C_393/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3.5). Si son éloignement prolongé du marché du travail peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'il rend cette perspective illusoire, étant précisé qu'un marché du travail équilibré offre un large éventail d'activités légères dont un nombre significatif sont adaptées aux limitations fonctionnelles retenues par la doctoresse L.________ et accessibles sans aucune formation particulière.”).

 

                                         In una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera (“Même si l'administration avait déjà recueilli différentes pièces médicales pendant l'instruction, il n'en demeure pas moins qu'il subsistait en l'occurrence des doutes quant à l'impact sur la capacité de travail du recourant des pathologies affectant son membre supérieur gauche, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_323/2012 du 3 août 2012 consid. 3.2), et que c'est l'expertise du docteur C.________ déposée le 10 octobre 2013 qui a permis de constater de manière fiable les faits déterminants quant à la capacité résiduelle de travail et l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée. C'est donc à la date du 10 octobre 2013 qu'il convient d'examiner si on pouvait exiger de l'assuré qu'il mît en valeur sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Tel n'est pas le cas dès lors que l'assuré, alors âgé de 63 ans, se trouvait à deux ans de l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 21 al. 1 let. b LAVS) et qu'il ne disposait de toute façon plus que d'une capacité résiduelle de travail insuffisante de 0% de février à septembre 2011 et de 25 à 40% avec rendements de 40% depuis le mois de septembre 2011. Par ailleurs, compte tenu du fait que le doute concernant les répercussions sur la capacité de travail des différentes affections diagnostiquées n'a été levé que le 10 octobre 2013, il convient de se référer pour la période antérieure aux seuls éléments qui n'étaient pas englobés par le doute évoqué, à savoir l'existence d'une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle depuis le 21 décembre 2007. Il découle dès lors de ce qui précède que l'assuré a droit à une rente entière depuis le 1er janvier 2009 (cf. art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008; à ce propos, cf. arrêt 9C_786/2012 du 6 février 2013 et les références) et non à partir de la date du dépôt de la demande de prestations comme le requiert le recourant”).

 

                                         Con sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua, non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di un’attività lavorativa (“En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le moment déterminant pour examiner la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail du recourant était le 29 octobre 2009, date à laquelle a été rendu le rapport du Centre D.________, dans lequel les experts ont établi de manière fiable tous les faits y relatifs. Or, en se contentant d'alléguer que d'autres rapports ont encore été nécessaires pour confirmer que l'état de santé était stabilisé, le recourant ne démontre pas le caractère manifestement inexact des constatations des premiers juges (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Aussi doit-on admettre qu'âgé de 59 ans au moment déterminant, l'intéressé était encore objectivement susceptible d'être engagé par un employeur potentiel. Le moyen tiré de la proximité de l'âge de la retraite est dès lors mal fondé.”).

 

                                         In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata esatto un cambiamento di professione. E’ invece stata negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50% un’attività leggera.

 

                                         Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni (“Das Bundesgericht hat etwa bei einem 62 3/4-jährigen Versicherten, welcher nur noch vorwiegend sitzende oder wechselbelastende Arbeiten ausführen konnte, an den oberen Extremitäten aber nicht beeinträchtigt war und somit feinmotorische Tätigkeiten trotz fehlender diesbezüglicher Erfahrung in Form von Sortier- und Überwachungsarbeiten möglich waren, die Verwertbarkeit bejaht (Urteil 8C_345/2013 vom 10. September 2013 E. 4.3.3). Auch bei einem 61 Jahre alten Versicherten, der leichte Tätigkeiten nur noch vorwiegend sitzend aber vollzeitlich verrichten konnte und in seiner Feinmotorik nicht beeinträchtigt war, erachtete es die Chancen auf eine Anstellung als intakt (Urteil 8C_330/2015 vom 19. August 2015 E. 3.2). Demgegenüber verneinte das Bundesgericht die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit eines 64 1/2-jährigen Versicherten, der zwar noch leichte, in Wechselpositionen ausführbare Tätigkeiten ohne Heben schwerer Lasten ausführen konnte, aber für feinmotorische Arbeiten keine Fertigkeiten und keinerlei berufliche Erfahrungen mitbrachte (Urteil 9C_979/2009 vom 10. Februar 2010 E. 4 und 5). Als unverwertbar erachtet wurde auch die 50%ige, durch verschiedene Auflagen zusätzlich limitierte Leistungsfähigkeit eines knapp 64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden Beschwerden (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 401/01 vom 4. April 2002 E. 4c und d), ebenso die 50%ige Arbeitsfähigkeit einer im 64. Altersjahr und rund zehn Monate vor dem Erreichen des AHV-Alters stehenden Versicherten (Urteil 9C_153/2011 vom 22. März 2012 E. 3.3). Einem im demselben Altersjahr stehenden Versicherten (acht Monate vor der Pensionierung), der neun Jahre ohne Arbeit war und seit mehr als fünf Jahren eine Teilrente bezog und daneben noch zu 50 % arbeitsfähig war, sprach das Bundesgericht ebenfalls die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit ab (Urteil 9C_145/2011 vom 30. Mai 2011 E. 3.4).

                                         4.2. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.1 hievor) festgestellt, der Versicherte sei im massgeblichen Zeitpunkt 63.5 Jahre alt gewesen. Ferner sei er in einer angepassten Tätigkeit zu 100 % arbeitsfähig, wobei das Belastungsprofil nur in sehr geringem Masse eingeschränkt sei, soll er doch lediglich ein Heben von Lasten über 10 kg vermeiden und eher sitzende Arbeiten verrichten. Zudem spreche der Beschwerdeführer sowohl italienisch als auch deutsch. In seinem angestammten Beruf als Servicetechniker für Büromaschinen habe er im Aussendienst gearbeitet, wobei er nebst technischen Kenntnissen auch den Umgang mit Kunden erlernt habe. Daneben sei der Versicherte in einem Pensum von 20 % als Hauswart tätig und somit nie vom Arbeitsmarkt abwesend gewesen. Gestützt darauf kam das kantonale Sozialversicherungsgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer seine Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung verwerten könne.

                                         4.3. Es trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer nicht leicht vermittelbar war und ihm - ab feststehender Zumutbarkeit der (Teil-) Erwerbstätigkeit (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 462) - lediglich noch 1 1/2 Jahre bis zum Erreichen des AHV-Alters verblieben. Indessen ist zu berücksichtigen, dass er in einer leidensadaptierten Tätigkeit vollschichtig arbeitsfähig war und nur leichte zusätzliche Einschränkungen hatte (Heben nicht über 10 kg und vorwiegend sitzende Arbeiten). Insbesondere war er feinmotorisch nicht beeinträchtigt. Angesichts des erworbenen Handelsdiploms, seiner Sprachkenntnisse sowie der Berufserfahrung hätte er nebst Sortier- und Überwachungsaufgaben auch einfache Bürotätigkeiten ausführen können. Im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 4.1 hievor) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).

 

                                         In una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle spalle (“Was die Rüge betrifft, das kantonale Gericht habe zu Unrecht die Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit in einem als ausgeglichen unterstellten Arbeitsmarkt (vgl. Art. 7 Abs. 1 und 16 ATSG) trotz fortgeschrittenem Alter bejaht (was als Rechtsfrage frei zu prüfen ist; z.B. Urteil 9C_954/2012 vom 10. Mai 2013 E. 3), besteht unter den Parteien Einigkeit, dass gestützt auf ein Arztzeugnis vom 16. August 2012 die verbleibende Aktivitätsdauer auf ein Jahr und 8 Monate festzusetzen sei (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 461; vorangehende E. 3). Ob dies korrekt ist oder ob erst der spätere ausführlichere Bericht vom 30. November 2012 genügende medizinische Klarheit für den Rentenentscheid brachte, fällt nicht ins Gewicht und kann offen bleiben (der Rentenanspruch konnte, wie dargelegt, frühestens sechs Monate nach Anmeldung, somit ab 1. April 2013 entstehen; vorangehende E. 2). Wenn das kantonale Gericht bei einer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten (körperlichen) Tätigkeit unter Berücksichtigung der erworbenen beruflichen Fähigkeiten die Verwertbarkeit für zumutbar erachtete (E. 4.1 hievor), kann dies nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden. Zwar war der Beschwerdeführer insbesondere mit Blick auf die relativ kurze verbleibende Aktivitätsdauer sicherlich nicht leicht vermittelbar. Indes waren ihm aus medizinischer Sicht, wie dargelegt, sämtliche adaptierten Tätigkeiten, im Einzelnen alle Arbeiten mit der Möglichkeit häufiger Positionswechsel und einer Gewichtslimite von 15 kg (Bericht des Spital E.________ vom 10. April 2012) bzw. ohne Tätigkeiten und Kraftanwendungen über Schulterhöhe (Einschätzung des Dr. med. F.________ vom 26. August 2013 uneingeschränkt zumutbar. Im Lichte der Rechtsprechung (zusammenfassend dargelegt z.B. Urteil 9C_847/2015 vom 30. Dezember 2015 E. 4.1) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).

 

                                         Nel caso di specie, l’insorgente al momento determinante (DTF 138 V 457) aveva 59 anni e 8 mesi, è stato considerato non reintegrabile nella sua precedente attività di odontotecnico (cfr. anche doc. X/1) mentre è stato considerato completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente al suo stato di salute. Non ha alcuna limitazione per l’innalzamento di pesi, per l’alternanza della postura e non necessita di pause supplementari (doc. AI 47-2). L’interessato è invece limitato nello svolgere lavori di precisione e nell’utilizzo continuo di attrezzature vibranti con effetto di sollecitazioni articolari/funzionali ripetute (doc. AI 47-2). Egli, pur avendo sempre svolto da circa 39 anni la medesima attività per lo stesso datore di lavoro è comunque sempre rimasto in contatto con il mondo del lavoro.

 

                                         Alla luce della situazione concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è a giusta ragione che l’UAI lo ha considerato integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute, sopra descritte.

 

                                         Va ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato in maniera corretta.

 

                               2.9.   Per il periodo dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2014, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (visita di chiusura della __________), l’UAI ha riconosciuto mezza rendita. Dal 1° ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento) non vi sarebbe più alcun diritto alla rendita essendo il grado d’invalidità del 27%.

 

                            2.9.1.   L’amministrazione ha calcolato il grado d’invalidità del 50% per il primo periodo secondo il raffronto percentuale dei redditi (“Prozentvergleich”) nella sua precedente attività, in applicazione del principio dell’obbligo di ridurre il danno. Infatti, procedendo all’abituale raffronto dei redditi in attività leggere il grado d’invalidità sarebbe stato superiore.

 

                                         Nello specifico l’UAI ha evidenziato che il salario da valido ammonta a fr. 74'100 nel 2012 e che, lavorando al 50%, il ricorrente ha guadagnato fr. 37'050, da cui, in applicazione del raffronto percentuale (“Prozentvergleich”), una rendita d’invalidità del 50% fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute (settembre 2014).

 

                                         In sede di risposta l’UAI ha tuttavia rilevato che nel questionario per il datore di lavoro (integrazione professionale/rendita), figura che dal gennaio 2013 il salario del ricorrente di fr. 5'717 (al 100%) è composto di fr. 3'800 corrispondenti al suo rendimento effettivo e di fr. 1'917 quale salario sociale (doc. AI 35-3). Il datore di lavoro ha aggiunto che “Sulla base della nostra tariffa assicurativa calcoliamo una relazione fatturato-salario di minimo 2.3 Attualmente la relazione fatturato-salario e a 1.55, cioè 0.75 in meno” (doc. AI 35-3).

                                         Per cui, raffrontando il salario di fr. 49'400 (3'800 X 13) corrispondente al suo rendimento a quello di fr. 74'321 (salario da valido al 100% nel 2013, cfr. doc. AI 35-4), si ottiene un grado d’invalidità del 34%, che non darebbe diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Per stabilire se sono dati gli estremi per una reformatio in peius il TCA ha interpellato il datore di lavoro (cfr. consid. 1.11), il quale ha in sostanza affermato che l’insorgente, in seguito all’infortunio, ha iniziato a lavorare al 50% dal 18 febbraio 2014, che gli è stato versato un salario in tale proporzione (fr. 2'858.50) e che l’interessato non percepiva alcun salario in funzione del fatturato e pertanto vi è un errore nella compilazione del formulario del 14 gennaio 2014 (doc. XV, consid. 1.12). Dagli atti emerge del resto che nella notifica di infortunio alla __________ dell’8 gennaio 2013, figura un salario lordo di fr. 5'700 al mese per tredici mensilità (doc. __________ 4-1), da cui un’indennità giornaliera di fr. 162.45 (doc. __________ 5-1; [5'700 x 13 : 365 : 100 X 80]).

 

                                         Sulla base delle affermazioni del datore di lavoro, da cui non vi è motivo di scostarsi, e delle risultanze in ambito __________, va concluso, secondo l’abituale principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che le indicazioni contenute nel formulario compilato il 14 gennaio 2014 circa il calcolo del salario in funzione del rendimento dell’assicurato non erano corrette. La richiesta dell’UAI di effettuare ulteriori accertamenti, che del resto sarebbero stati semmai da effettuare dalla medesima amministrazione se avesse avuto dei dubbi circa il salario effettivamente percepito dall’interessato, va di conseguenza respinta.

                                         Pertanto va confermato il diritto a mezza rendita da dicembre 2013 a settembre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute [cfr. art. 88 cpv. 1 OAI], in seguito alla visita di chiusura della __________).

 

                                         Per quanto concerne il periodo successivo, ossia dal mese di ottobre 2014, per stabilire l’eventuale diritto del ricorrente a percepire una rendita, occorre effettuare l’abituale raffronto dei redditi.

 

                                         Nel 2014 il reddito da valido ammontava ancora a fr. 74'321 (cfr. doc. AI 35-3).

 

                            2.9.2.   Circa il salario da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                        

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Per quanto concerne il 2014, anno di eventuale continuazione del diritto alla rendita, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

 

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

 

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                        

                                         Il ricorrente ha chiesto una riduzione globale del 30%.

 

                                         L’Alta Corte ha tuttavia precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                        

                                         Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

 

" 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

 

                                         Nel caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 13%, ossia una percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 (cfr. anche la sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 dove il TF al consid. 4.6 ha ribadito che “l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria”; per una critica all’operato dell’amministrazione che si ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28 del 9 novembre 2015, consid. 2.8).

 

                                         In concreto andrebbe di conseguenza applicata una riduzione del 15%.

 

                                         Tuttavia, anche volendo utilizzare la riduzione massima del 25% l’insorgente non avrebbe diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Infatti, raffrontando il reddito da valido di fr. 74’321 con quello da invalido di fr. 66’138, ridotto del 25% a fr. 49'603.50, si ottiene un grado d’invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 33%, che non dà diritto ad alcuna rendita.

 

                                         Ne segue che il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

                            2.9.3.   L’insorgente chiede di essere sentito e domanda l’allestimento di una perizia sul suo stato di salute e sulle sue effettive capacità a svolgere altre attività lavorative ritenute le circostanze del caso (doc. I e VIII). Egli richiama inoltre l’incarto AI (doc. I e VIII).

 

                                         Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza 8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto genericamente “l’audizione” [cfr. doc. I e VIII]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

                                         Questo Tribunale rinuncia pure all’allestimento di una perizia sullo stato di salute del ricorrente e sulle effettive capacità a svolgere altre attività lavorative. Come già precisato al consid. 2.5 non vi sono motivi per scostarsi dalle conclusioni del medico SMR, ritenuto che l’interessato non ha prodotto, successivamente, documentazione medica atta a mettere in dubbio le sue convincenti e coerenti valutazioni. Inoltre come evidenziato ai considerandi 2.6 e seguenti al ricorrente, in base al suo stato di salute ed alla giurisprudenza federale, può essere richiesto un cambiamento di attività.

 

                                         L’incarto AI richiamato dall’insorgente, è stato prodotto con la risposta di causa (doc. IV, pag. 6).

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                                         In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti