Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.118

 

PC/sc

Lugano

27 giugno 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 agosto 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 giugno 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata il __________ 1959, di professione "responsabile del personale e addetta a lavori di pulizia" per la __________ di __________ dal 1° maggio 2009, di proprietà del marito, __________, è rimasta vittima il 12 maggio 2012, verso le 14.30, di un infortunio professionale, allorquando è scivolata - mentre stava pulendo un appartamento di vacanze a __________ - sul pavimento ancora bagnato della cucina ed è caduta di colpo sulla parte posteriore della spalla destra, riportando una rottura della cuffia dei rotatori, che ne ha coinvolto sia il sovraspinato sia il subscapolare (cfr. doc. LAINF 3-1, 9-1 e 14-1/4; doc. AI 7-2/3).

 

                                         Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF (in casu: __________).

 

                               1.2.   Dopo essere stata inabile al lavoro al 100% dal 12 maggio al 22 giugno 2012, il giorno seguente RI 1 ha ripreso l'attività lavorativa per poi nuovamente sospenderla dal 10 luglio al 30 settembre 2012 a causa dell'esacerbazione dei postumi infortunistici. Il 1° ottobre 2012 ha ripreso l'attività lavorativa al 50% (cfr. doc. LAINF 2-1, 10-1, 12-1, 13-1; incarto richiamato dalla __________ di cui al doc. IX: certificati medici del 23 maggio, del 6 giugno e del 18 luglio 2012 dell'__________ e del 10 luglio 2012 e dell'11 e 28 settembre 2012 del medico curante).

Dopo che la __________ ha segnalato la casistica all'UAI il 9 ottobre 2012 (doc. AI 1-1), RI 1 ha dovuto cessare nuovamente la propria attività lavorativa il 14 ottobre successivo a causa di una riesacerbazione delle sequele infortunistiche. L'incapacità lavorativa è perdurata sino al 14 gennaio 2013 (cfr. doc. LAINF 24-1 e incarto richiamato dalla __________ di cui al doc. IX: certificati medici del 15 ottobre 2012 e del 14 gennaio 2013 del medico curante e del 20 novembre 2012 dell'__________).

Avendo l'assicurata ripreso la propria attività lavorativa, in misura totale, a far tempo dal 15 gennaio 2013 (cfr. incarto __________: certificato medico del curante; doc. AI 3-1), l'UAI le ha comunicato il 22 maggio 2013 che chiudeva la procedura, visto che il suo infortunio si era risolto senza conseguenze invalidanti. Al termine di tale scritto (doc. AI 4-1/2) figurava quanto segue:

 

" (…) Lei ha la facoltà di inoltrare in futuro una nuova domanda.

 

Indicazioni importanti
Comunicazione

Se non è pienamente d'accordo, può richiedere una decisione soggetta a ricorso. La richiesta, firmata e brevemente motivata, deve essere inoltrata per iscritto entro 30 giorni, al seguente indirizzo: Istituto delle Assicurazioni Sociali Ufficio dell'assicurazione invalidità - Via dei Gaggini 3 - 6500 Bellinzona."

 

                               1.3.   In ambito LAINF, il 14 agosto 2014 il medico __________ della __________, dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha proceduto alla visita di chiusura, ponendo la diagnosi di "dolori cronici alla spalla destra con leggera limitazione funzionale della spalla destra dopo; stato dopo rottura del sovraspinato a destra con rottura della metà superiore del tendine dell'infraspinato altrettanto con degenerazione di Goutallier II; stato dopo leggera tendinopatia inserzionale del sottoscapolare e minima artrosi acromioclavicolare; stato dopo lesione dello slap grado I senza fessura labbrale in sede dopo caduta del maggio 2012 sul braccio/spalla destra" e definito l'esigibilità del lavoro basata su tale problematica, ritenendola abile al lavoro nella misura massima possibile (doc. AI 7-5/10).

Dopo che il proprio consulente ha proceduto il 16 ottobre 2014 alla visita in azienda ed esperiti gli accertamenti economici del caso, il 17 novembre 2014 la __________ ha comunicato all'assicurata che continuava a versare le proprie prestazioni a titolo di spese di cura sino al 30 novembre 2014, in quanto ritenuta abile al lavoro nella misura massima possibile a decorrere dal 15 gennaio 2013 (doc. AI 5-1/2).

Con decisione del 3 giugno 2015 la __________ ha assegnato all'assicurata un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, mentre le ha negato il diritto alla rendita di invalidità (doc. AI 24-1/3). Il 22 giugno 2015 l’assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, è insorta contro tale decisione. La procedura di opposizione è a tutt'oggi in corso (cfr. incarto richiamato dalla __________ di cui al doc. IX).

                               1.4.   In ambito LAI, il 28 novembre 2014 RI 1 ha inoltrato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI per adulti per i postumi dell'infortunio occorsole il 12 maggio 2012 (doc. AI 6-1/7).

Dopo aver completato l'incarto con la pertinente documentazione infortunistica aggiornata ed aver raccolto il parere del 10 marzo 2015 del medico dell'SMR (doc. AI 22-1), l'UAI, con decisione del 23 giugno 2015 (doc. AI 26-6/8), preavvisata dal progetto dell'8 gennaio 2015 (doc. AI 9-1/2), ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata, in assenza di un pregiudizio economico dovuto al danno alla salute e di un'incapacità al lavoro, puntualizzando nel contempo che "il diritto a prestazioni retroattive è anch'esso prescritto, visto che il versamento di un'eventuale rendita è dato al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni, conformemente all'art. 29 Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)".

                               1.5.   Contro questa decisione RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e sollecitando, in via principale, l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 40% almeno e, in via subordinata, il riconoscimento di un diritto ad una riformazione professionale all'interno della ditta dove lavora, e ciò anche con effetto retroattivo.

L'insorgente contesta innanzitutto la decisione dell'UAI perché si basa sulla decisione della __________ che non è tuttavia definitiva, in quanto oggetto di un'opposizione che non è stata ancora evasa.

Ribadisce anche in questa sede che vi è stato (e vi è) un discapito economico a seguito del danno alla salute e che quindi, sussistendo un'incapacità al guadagno, ha diritto ad una rendita.
Puntualizza infatti di essere potuta rimanere in ditta, operando unicamente in ufficio e nell'ambito della gestione del personale. Per fare ciò il suo datore di lavoro ha dovuto fare un investimento, istruendola e formandola (a sue spese) in altri compiti ed, in particolare, in ambito informatico (ovvero in una materia a lei sconosciuta) per 12 mesi, durante i quali ha dovuto assumere una collaboratrice al 50% allo scopo di aiutarla e istruirla. Non essendo in ogni caso ancora autosufficiente, necessita inoltre di essere ancora supportata in tale attività dall'aiuto di una terza persona.

Chiede che venga atteso perlomeno l'esito della procedura in ambito LAINF, precisando che - laddove il grado AI risultasse inferiore al 40% ma superiore al 20%, che ritiene essere sicuramente dato - postula la concessione del diritto ad una riformazione professionale (all'interno della ditta dove lavora, e ciò anche con effetto retroattivo) a fronte della sua volontà e della sua capacità di apprendere.

Segnala pure che laddove il suo datore di lavoro non potesse permettersi (o non volesse, come ne avrebbe diritto) di darle questo supporto, lei non potrebbe più svolgere questo nuovo lavoro e dovrebbe orientarsi verso una professione leggera e non qualificata, con un notevole discapito economico e con diritto ad almeno 1/4 di rendita a fronte di un grado AI di per lo meno il 40%.

Il patrocinatore dell’assicurata contesta altresì la prescrizione del diritto alla prestazioni, visto che l'UAI aveva aperto il caso con l'annuncio del 15 ottobre 2012 della __________.

Da ultimo, chiede l'esperimento di una perizia medica, l'assunzione di non meglio precisati documenti e testi, l'audizione del datore di lavoro, la perizia prova carico di lavoro (__________), e l'edizione dell'incarto n. __________ dalla __________.

                               1.6.   Con risposta dell'8 settembre 2015 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                               1.7.   In data 10 settembre 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).

                               1.8.   In data 24 settembre 2015 il rappresentante della ricorrente ha ribadito la richiesta di edizione dell'incarto __________ - come pure la necessità di attendere l'esito della procedura LAINF - e di audizione del datore di lavoro, ovvero del marito dell'assicurata, in merito alla problematica della riformazione professionale (doc. VI).

                               1.9.   Il 12 ottobre 2015 il TCA ha acquisito agli atti l'incarto __________ relativo alla ricorrente ed il 16 ottobre 2015 ha assegnato alle parti un termine scadente il 30 novembre 2015 per visionarlo e presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. IX e XII).

 

                             1.10.   Con osservazioni del 9 novembre 2015 l'UAI ha proposto nuovamente la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. XIII).

 

                             1.11.   Questo scritto è stato trasmesso al rappresentante della ricorrente il 1° dicembre 2015, per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

                               2.2.   La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

                                         Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicura-tore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

                                         In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                         In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).

                                         L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                         Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

 

                                         Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

Il TCA osserva quindi preliminarmente che, stante quanto precede e contrariamente a quanto auspicato dalla ricorrente, non è dunque necessario, nel caso di specie, attendere l'esito della procedura in ambito LAINF.

                               2.3.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

                                         Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130).

                                         Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

                                         Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 al consid. 3.

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

                                         In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Infine va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                               2.4.   Tornando al caso di specie, dalle tavole processuali emerge che l'insorgente, a seguito dell'infortunio del 12 maggio 2012 riportato in narrativa, è stata visitata il 14 agosto 2014 dal dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nell'ambito della visita medica __________ della __________. Nel relativo rapporto lo specialista - dopo aver posto la diagnosi di "dolori cronici alla spalla destra con leggera limitazione funzionale della spalla destra dopo; stato dopo rottura del sovraspinato a destra con rottura della metà superiore del tendine dell'infraspinato altrettanto con degenerazione di Goutallier II; stato dopo leggera tendinopatia inserzionale del sottoscapolare e minima artrosi acromioclavicolare; stato dopo lesione dello slap grado I senza fessura labbrale in sede dopo caduta del maggio 2012 sul braccio/spalla destra" - l'ha ritenuta abile al lavoro nella misura massima possibile, ponendo sulla base di tale problematica la seguente esigibilità del lavoro (doc. AI 7-5/10):

" L'assicurata può sollevare molto spesso pesi fino a 10 kg fino all'altezza del fianchi. Talvolta può sollevare pesi medi fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi. Di rado può sollevare pesi pesanti fino a 45 kg e mai pesi pesanti oltre i 45 kg. L'assicurata può spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 kg e di rado sollevare pesi oltre l'altezza del petto più di 5 kg.
L'assicurata molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione. Molto spesso può eseguire lavori medi. Di rado può eseguire lavori pesanti e mai molto pesanti. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Talvolta può eseguire lavori sopra la testa. Molto spesso può fare lavori con la rotazione del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta inclinata in avanti e in piedi inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione inginocchiata e con le ginocchia in flessione. Molto spesso può mantenere la posizione seduta e la posizione in piedi. Nessuna limitazione per quanto riguarda camminare fino a 50 m, camminare oltre i 50 m e di percorrere lunghi tratti. L'assicurata molto spesso può camminare su terreni accidentati. Molto spesso può salire e scendere le scale e scendere e salire le scale a pioli. Nessuna limitazione per l'uso delle due mani e stare in equilibrio".

 

                                         Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dal medico circondariale della __________ e fatta propria dall’UAI.

 

                                         L’amministrazione, non risultando dalla documentazione agli atti alcuna patologia invalidante extra-infortunistica (tant'è che neppure l'insorgente pretende il contrario), poteva legittimamente basare la propria valutazione sugli accertamenti effettuati dall’assicuratore infortuni presentando l’assicurata patologie con influsso sulla capacità lavorativa esclusivamente di origine infortunistica (inclusa la riacutizzazione, a seguito dell'infortunio, della periartrite cronica : cfr. certificato medico del 18 luglio 2012 del dr. med. __________, Vice-primario del Servizio di Chirurgia, Chirurgia Generale e Ortopedia, Traumatologia e Ortopedia, dell'Ospedale __________ di __________ di cui al doc. AI 7-11).

 

                                         La valutazione operata dal medico __________ della __________ e fatta propria dall’UAI è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.3. ll dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e quindi specialista nella materia che qui ci occupa, si è espresso su tutte le problematiche postinfortunistiche lamentate dall'assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell'insorgente (sulla base delle indicazioni fornite dai medici curanti - in particolare dei dr. med. __________, specialista della chirurgia ortopedica e ortopedia dell'__________, e del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, che l'ha dichiarata abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 15 gennaio 2013 - e corroborate sia dai referti medici agli atti sia dalle visite effettuate presso di lui in agenzia), motivando debitamente le sue conclusioni. Al referto va dunque attribuita piena forza probante.
Tanto più che l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica specialistica - riferita, in particolare, al quadro clinico antecedente al provvedimento contestato (visto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dal medico __________ della __________, e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, nell'ambito della propria attività abituale di "responsabile del personale e addetta a lavori di pulizia", l'espletamento della funzione di "addetta alle pulizie" non è più esigibile in misura completa a causa dei postumi infortunistici di cui soffre, mentre in quella di "responsabile del personale" la sua capacità lavorativa è piena (100%), per lo meno a far tempo dal 15 gennaio 2013 rispettivamente che in un'attività adeguata - semplice e ripetitiva - rispettosa dei noti limiti funzionali stabiliti dal medico __________ della __________ - la capacità lavorativa è piena (100%) a far tempo dal 15 gennaio 2013.

Stante quanto precede, richiamato inoltre quanto già esposto al considerando 2.2, il TCA non pùo quindi condividere le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame all'operato dell'amministrazione per aver fondato la propria decisione su quella della "__________ che non è tuttavia definitiva, in quanto oggetto di un'opposizione che non è stata ancora evasa".

                               2.5.   Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subito dal ricorrente dal profilo finanziario.

                               2.6.   Nella decisione avversata l'UAI ha ritenuto che, dal lato economico, non sussistesse alcuno scapito finanziario, visto che l'assicurata, dipendente della ditta in cui il marito è titolare, dopo riorganizzazione interna, svolge un'attività leggera consona alle limitazioni funzionali, che ha comportato un aumento di stipendio mensile rispetto a prima.

Dal canto suo, invece, la ricorrente ribadisce anche in questa sede che vi è stato (e vi è) un discapito economico a seguito del danno alla salute, ritenuto come il suo datore di lavoro, per poterla tenere in ditta, ha dovuto fare un investimento, istruendola e formandola (a sue spese) in altri compiti ed, in particolare, in ambito informatico (ovvero in una materia a lei sconosciuta) per 12 mesi, durante i quali ha dovuto assumere una collaboratrice al 50% allo scopo di aiutarla e istruirla. Non essendo in ogni caso ancora autosufficiente, necessita inoltre di essere ancora supportata in tale attività dall'aiuto di una terza persona.

                            2.6.1.   A questo proposito il TCA osserva innanzitutto che dalla documentazione prodotta emerge che l'assicurata percepiva un salario mensile di fr. 4'500.- per 13 mensilità nel 2012, prima dell'infortunio, rispettivamente di fr. 5'000.- per 13 mensilità nel 2013, dopo l'insorgere del danno alla salute causato dalle sequele infortunistiche, lavorando sempre per il medesimo datore di lavoro, ovvero per suo marito (cfr. incarto __________: certificati di salari per il 2012 e per il 2013).

Dalle tavole processuali (cfr. rapporto del 25 febbraio 2014 della visita in azienda della specialista infortuni della __________, sottoscritti dall'assicurata e da suo marito in veste di datore di lavoro, pure presenti; doc. AI 41-1/2), si evince chiaramente altresì che:


Situazione professionale antecedente all'infortunio.

" Dal 2009 l'assicurata lavora per la ditta del marito. Prima dell'infortunio era responsabile del personale e nel contempo addetta a lavori di pulizia. Si occupava quindi del sopralluogo degli appartamenti e dei cantieri, del controllo dei lavori svolti dai dipendenti, dei contatti con gli amministratori di stabili. Questo comportava spostamenti frequenti in auto.

Le parte amministrativa della ditta era gestita interamente dal marito.

La Sig.ra RI 1 si occupava in precedenza per la maggior parte del tempo di pulizia e attività manuali; pulizia locali e appartamenti (scale, corridoi, vani ascensori, porte, etc.). Quotidianamente pulizia di circa una decina di palazzi. La ditta aveva in abbonamento una settantina di palazzi da pulire regolarmente. Oltre alle pulizie in abbonamento vi erano le pulizie di appartamenti e cantieri (pavimenti con mocho e aspirapolvere, porte, bagni, vetri, etc.). Saliva spesso su scale a pioli per pulire vetri e tapparelle.

L'assicurata è destrimane".

Situazione professionale antecedente all'infortunio.

"La Sig.ra RI 1 ha ripreso il lavoro in misura completa dal 15.01.2013.

In accordo con la famiglia l'attività professionale è stata adattata e
I'assicurata è stata esonerata dai lavori di pulizia. La ditta conta ormai
15-16 persone e gestisce 90 stabili. Il marito si occupa sempre dell'amministrazione e delle vendita, mentre una segretaria al 50% si occupa di una parte del lavoro amministrativo e il cognato, assunto nell'ultimo anno, si occupa dei giardini/pulizia neve e sostegno al sig. __________ in altre attività (sgombero case, traslochi e lavori extra).

L'assicurata si occupa invece:
-   controllo e painificazione degli artigiani;
-   controllo ore secondo contratto;
-   controllo qualità del lavoro;
-   pianificazione del lavoro in generale;
-   accompagnamento clienti in appartamenti da visitare (su richiesta

    di terzi, per affitto/vendita);

-   ricarica tessere lavanderia;
-   acquisizione materiale necessario per ufficio/attività di pulizia.

Si tratta di un'attività amministrativa non fisicamente impegnativa.
L'assicurata deve spostarsi molto in auto.

Il datore di lavoro, Sig. __________ per poter riorganizzare il lavoro ha dovuto fare alcune modifiche, in quanto la moglie, nonostante il tentativo di formazione interna, non è in grado di utilizzare in maniera esaustiva i programmi informatici necessari per l'organizzazione amministrativa. Ha quindi assunto la figlia al 50%, neo diplomata in commercio" (n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Prospettive professionali.

"(…).
Dal punto di vista del danno economico, non è in grado di comunicarlo nell'immediato ma certamente una parte dell'attività lavorativa della figlia (50% stipendio mensile CHF 1'700 - X 13) non sarebbe necessaria se la moglie fosse in grado di gestire le attività amministrative che necessitano l'ausilio di programmi informatici specifici (per es. excell). Una formazione ad hoc potrebbe essere utile alla Sig.ra, anche se non è certo, secondo il Sig, __________, che la renderà autonoma in tutte le attività amministrative."

(n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

 

                            2.6.2.   In siffatte circostanze, l'aumento di stipendio dell'assicurata è indubbiamente riconducibile al fatto che il suo ruolo all'interno della ditta di famiglia si è modificato, non svolgendo più i lavori di pulizia bensì occupandosi unicamente di un'attività amministra-tiva non fisicamente impegnativa, con conseguente assunzione di una maggiore responsabilità. Ora, l'assunzione di questa funzione di maggiore spessore all'interno della ditta di famiglia nell'ambito di una riorganizzazione interna del personale piuttosto considerevole (mediante assunzione della figlia al 50%, neo diplomata in commercio, quale segretaria come pure del cognato per la cura dei giardini, la pulizia della neve e il sostegno al marito della ricorrente in altre attività, quali sgombero case, traslochi e lavori extra), la quale ha comportato evidentemente anche dei maggiori costi, sembra tuttavia dettata maggiormente dall'ampliamento dell'attività della ditta di famiglia piuttosto che dal danno di salute occorso all'insorgente. Sia come sia, la questione non merita di essere qui ulteriormente approfondita. Quand'anche si volesse difatti ritenere l'ipotesi più favorevole all'insorgente, ovvero che - a causa dei postumi infortunistici - può svolgere unicamente un'attività semplice, ripetitiva e rispettosa dei noti limiti funzionali (cfr. considerando 2.4 in fine), ella non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà meglio nei considerandi che seguono.

 

                               2.7.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                            2.7.1.   Nel caso di specie dalla documentazione prodotta emerge segnatamente che il salario percepito da ultimo dall'interessata, prima dell'insorgere del danno alla salute ammonta a fr. 58'500.-- (pari a fr. 4'500.- per 13 mensilità) ed è stato conseguito nel 2012 (cfr. doc. LAINF 57-2/13 e incarto richiamato dalla __________ di cui al doc. IX: certificati di salario per l'anno 2012). Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si ottiene un reddito da valido di fr. 59'677.65 (2013: + 0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

                               2.8.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                     
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

                            2.8.1.   La decisione litigiosa è stata emanata il 23 giugno 2015 e pertanto il reddito da invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. considerando 2.8).

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi).

 

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalida si ha per le donne un indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente al 2015, ultimo dato disponibile.

Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 50'359.90 (Fr. 49'344.- : 102 x 104,1) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

 

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), applicabile anche al 2015 non avendo un dato riferito a questo anno, il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a Fr. 52'500.20 (Fr. 50'359,90 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

 

                                         Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

 

                            2.9.1.   Nel caso di specie l’insorgente, è nata e cresciuta in __________ - ovvero in un Paese ove la cultura e lo stile di vita sono molto simili a quelli Svizzeri - sino all'età di 23 anni. Nella __________ ha pure frequentato le scuole dell'obbligo. In Svizzera dal 1982, è coniugata con un cittadino svizzero dal 1989, è madre di tre figli (1992, 1994 e 1995), ha la cittadinanza elvetica e dal 2009 lavora come "responsabile del personale e addetta a lavori di pulizia" (doc. AI 6-1/7) nella ditta del marito. In queste condizioni, alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età della ricorrente, nata nel 1959 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua nazionalità (svizzera), la scolarità (scuole obbligatorie) e la possibilità di svolgere nella misura del 100% un'attività lucrativa (semplice e ripetitiva) rispettosa dei noti limiti funzionali individuati dal medico __________ della __________ senza dover alternare la postura e/o effettuare pause supplementari (cfr. considerando 2.4), in virtù della giurisprudenza per cui i fattori di riduzione sono unicamente dei multipli di 5 (cfr. considerando 2.9), il TCA ritiene giustificato riconoscere nel caso concreto esclusivamente una riduzione del 5% per la necessità di svolgere delle attività leggere.

Val qui comunque la pena di rilevare che, quand'anche si volesse riconoscere, per pura ipotesi, all'insorgente una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6), ella non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà meglio al considerando 2.10.

                             2.10.   In concreto, raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 59'677.65 con quello da invalido di fr. Fr. 52'500.20, ridotto del 5% a fr. 49'875.40, si ottiene un grado di invalidità del 19,65% arrotondato al 20% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.

Raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 59'677.65 con quello da invalido di fr. Fr. 52'500.20, ridotto per ipotesi del 10% a fr. 47'250.20 si otterrebbe un grado di invalidità del 20,82%, arrotondato al 21%, che non darebbe parimenti diritto ad alcuna rendita.

La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di conseguenza tutelata.

                             2.11.   Tenuto conto del fatto che l'assicurata presenta un grado d'invalidità del 20%, occorre ora esaminare se ricorrono, in concreto, i presupposti per riconoscerle, di principio, una riformazione professionale. Se ciò fosse il caso, dovrà essere allora esaminata anche la questione di sapere se ha diritto, in particolare, ad una riformazione professionale all'interno della ditta dove lavora (con effetto retroattivo), così come postulato nel gravame.

                             2.12.   Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

                                         Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

                                         Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

                                     

                                         Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

 

                                         Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

 

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).                                                           

 

                                         Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

 

" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

-   a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

-   l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

-   la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

 

(…)

 

4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

 

                                         Infine, con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

 

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

 

                           2.12.1   Tornando al caso di specie, va evidenziato che la ricorrente, pur avendo raggiunto il grado minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.10), senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già espressi al considerando 2.4, svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Non ricorrendo in concreto i presupposti per riconoscere all'assicurata, di principio, una riformazione professionale, può rimanere qui indecisa la questione di sapere se ella ha diritto, in particolare, ad una riformazione professionale all'interno della ditta dove lavora (con effetto retroattivo), così come postulato nel gravame dalla stessa.

                             2.13.   Il patrocinatore dell’assicurata contesta anche la prescrizione del diritto alla prestazioni, visto che l'UAI aveva aperto il caso con l'annuncio del 15 ottobre 2012 della __________.

                          2.13.1.   Giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

                          2.13.2.   Tornando al caso di specie, come rettamente rilevato dal rappresentante dell'assicurata, l'UAI ha aperto il caso con l'annuncio del 15 ottobre 2012 della __________. D'altra parte però, va pure considerato che il 22 maggio 2013 il medesimo ufficio aveva pure comunicato all'interessata che chiudeva la procedura, visto che il suo infortunio si era risolto senza conseguenze invalidanti, avvertendola che poteva richiedere una decisione soggetta a ricorso entro 30 giorni (doc. AI 4-1/2). Facoltà, quest'ultima, di cui l'assicurata non si è tuttavia avvalsa. In siffatte circostanze, la richiesta di prestazioni dell'assicurata risale quindi al 28 novembre 2014 (doc. AI 6-1/7) ed è di tutta evidenza tardiva. Anche per quest'aspetto le censure ricorsuali devono quindi essere respinte.

                             2.14.   In questa sede la ricorrente ha chiesto - oltre all'edizione dell'incarto n. __________ dalla __________ (che, come già riportato in narrativa, è stato acquisito agli atti il 12 ottobre 2015 e messo a disposizione delle parti sino al 30 novembre 2015 con facoltà di presentare eventuali osservazioni) e all'assunzione di di non meglio precisati documenti e testi - l'esperimento di una perizia medica, l'audizione del datore di lavoro e la perizia prova carico di lavoro (cfr. ricorso, doc. I pag. 3; scritto del 24 settembre 2015, doc. VI).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti.

 

                             2.15.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti