Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.125

 

PC/sc

Lugano

11 luglio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 21 luglio 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   In data 18 febbraio 2015 RI 1, nata il __________ 1961, attiva in qualità di esercente del __________ - sito nella __________ di __________ - che gestisce insieme al marito, __________, nato il __________ 1970, senza dipendenti, dal 20 aprile 2007, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di "trombosi all'occhio sinistro con conseguenza di retina ischemica (settembre 2013)" (doc. AI 1-1/7 e 11-1).


                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare, il rapporto finale del 28 maggio 2015 del medico dell'SMR (doc. AI 22-1/3) - l'UAI, dopo aver preso atto anche del rapporto del 30 giugno 2015 del medico dell'SMR (doc. AI 27-1), con decisione del 21 luglio 2015 (doc. AI 28-1/3), preavvisata dal progetto del 12 giugno 2015 (doc. AI 23-1/2), ha respinto la domanda di prestazioni non essendo assolta la condizione connessa all'anno d'incapacità lavorativa con una media di almeno il 40% senza notevoli interruzioni (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

                               1.3.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento. Sostanzialmente l'insorgente contesta la valutazione medica operata dal dr. med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia nonché suo medico curante, fatta propria dall'amministrazione. A sostegno delle proprie argomentazioni produce svariati certificati medici del dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale nonché suo medico curante, giusta i quali è inabile al lavoro nella misura del 50% ininterrottamente a far tempo dal 19 maggio 2014. Puntualizza inoltre che le è stata negata una visita da parte di un perito oftalmologo dell'AI, a suo tempo richiesta dal suo medico generalista.

                               1.4.   Con risposta del 9 settembre 2015 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                               1.5.   In data 10 settembre 2015 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. V).

A tutt'oggi non è pervenuto al TCA alcun nuovo documento.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.2.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

 

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.3.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.4.   Tornando al caso di specie, l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, tenuto conto della documentazione medica prodotta dalla richiedente come pure delle informazioni fornite dalla stessa (doc. AI 4-1/4), ha acquisito agli atti il rapporto del 16 marzo 2015 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina generale e medico curante dell'assicurata, il quale - posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "cecità parziale all'occhio sinistro in paziente con trombosi della vena centrale della retina (09.2013)" oltre alle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di "ipercolesterolemia, abuso nicotinico, sospetto fenomeno di Raynaud alla mano sinistra e lupus cutaneo" (vedi lettera 11 settembre 2013 del dr. med. __________, spec. FMH degli occhi, lettere dell'8 ottobre e del 18 novembre 2013 del dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, ematologia e onco-ematologia; lettera 27 febbraio 2014 del dr. med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia e referto MRI cerebrale del 17 settembre 2013: cfr. doc. AI 15-6/12) - ha attestato un'inabilità lavorativa dell'assicurata "come gerente di bar" del 50% dal 19 maggio 2014, con prognosi infausta (doc. AI 15-1-5).

L'UAI ha acquisito agli atti anche il rapporto del 15 aprile 2015 del dr. med. __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia e medico curante dell'assicurata, il quale - posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "occlusione vena centrale retinica all'OS 11.09.2013" - ha osservato di aver preso in cura la ricorrente il 9 dicembre 2013 e che il trattamento presso il suo ambulatorio è proseguito sino al 15 dicembre 2014, data in cui ha eseguito l'ultimo controllo. Dopo aver rilevato che la paziente aveva presentato un improvviso calo visivo all'OS l'11 settembre 2013 (anamnesi), a causa di un'occlusione venosa centrale retinica, marcatamente emorragica con importante edema maculare all'OS (referto medico) e che la cecità all'OS era molto probabilmente permanente (prognosi), lo specialista ha rilevato che la stessa permaneva sotto sorveglianza clinica (trattamento attuale), senza alcuna prescrizione medica attuale né raccomandazioni per la terapia futura. Dopo aver puntualizzato che la paziente presentava un'incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno nell'attività da ultimo esercitata quale "barista", a causa delle difficoltà riconducibili alla perdita della visione stereoscopica (per es. nel versare del liquido in un bicchiere), lo specialista ha ritenuto che essa poteva riprendere e svolgere da subito la propria abituale professione di "esercente" a tempo pieno. Nel formulario "Allegato al rapporto medico" ha inoltre puntualizzato che, a decorrere dal dicembre 2014, l'assicurata non poteva più salire su scale a pioli/impalcature ed era inidonea alla guida, ma poteva: svolgere attività esclusivamente in posizione seduta, svolgere attività esclusivamente in posizione eretta, svolgere attività dal carico discontinuo, svolgere attività prevalentemente camminando (su terreni accidentati), chinarsi, lavorare con le mani sopra la testa, accovacciarsi, inginocchiarsi, ruotare in posizione seduta/in posizione eretta, sollevare/trasportare (vicino/lontano dal corpo) senza alcun limite di peso, salire le scale), con capacità di concentrazione e comprensione illimitate. Da ultimo, ha pure precisato che il rendimento dell'attività di "barista" poteva essere considerato diminuito del 20% a causa della perdita della visione stereoscopica e che non era necessario ricorrere ad ausili di sostegno (doc. AI 17-1/6).

L'UAI ha quindi sottoposto il dossier al medico dell'SMR (dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna), il quale, nel proprio rapporto del 28 maggio 2015, ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di "trombosi della vena centrale della retina dell'occhio sinistro con edema maculare (11 settembre 2013), probabile sindrome da anticorpi anti-fosfolipidici secondaria, visus occhio sinistro 0,05 con correzione, visus occhio destro 0,9 con correzione" e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di "ipercolesterinemia, ipertensione arteriosa borderline, abuso nicotinico 30 p/Y, fenomeno di Raynaud alla mano sinistra, lupus cutaneo frontale (2013), modeste alterazioni cerebrali di probabile origine micro-infartuale". Il medico dell'SMR ha ritenuto un'incapacità lavorativa del 50% dal 19 maggio 2014 al 30 novembre 2014, del 20% dal 1° dicembre 2014 al 14 aprile 2015, intesa come riduzione di rendimento, e dello 0% dal 15 aprile 2015 in poi, nell'attività abituale di "esercente". Nel medesimo rapporto il medico dell'SMR ha precisato che "la cecità dell'occhio preclude tutte le attività che necessitano della visione stereoscopica. L'attività abituale può essere considerata esigibile dopo un periodo di adattamento di un anno dall'insorgenza del danno, ossia dal settembre 2013", che la prognosi è stazionaria e che la "terapia con Lucentis ha comportato soltanto un miglioramento marginale. Stato di salute probabilmente stabilizzato. Le indicazioni riguardo la capacità lavorativa si basano sul rapporto dell'oftalmologo Dr. __________ del 14 aprile 2015" (doc. AI 22-1/3).

 

                               2.5.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dal medico dell'SMR a decorrere dal 19 maggio 2014 (ovvero trascorsi poco più di 8 mesi dalla nota trombosi della vena centrale dell'occhio sinistro con edema maculare subita dall'assicurata l'11 settembre 2013).

La valutazione operata dal dr. med. __________ è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.3.

Il medico dell'SMR, specialista FMH in medicina interna, si è espresso su tutte le problematiche di salute lamentate dall'assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell'insorgente (sulla base delle indicazioni fornite dal dr. med. __________ - spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, e quindi specialista nella materia che qui ci occupa, che ha preso a carico la ricorrente per un trattamento ambulatoriale dal 9 dicembre 2013 al 15 dicembre 2014 e, quindi, per oltre un anno - e corroborate dai referti medici agli atti), motivando debitamente le sue conclusioni. Al referto va dunque attribuita piena forza probante.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

ll rapporto medico 16 marzo 2015 del dr. med. __________ (doc. AI 15-1/5) non permette di tutta evidenza una diversa valutazione della fattispecie, già solamente per il fatto che è stato allestito dal medico generico di fiducia dell'assicurata che non è specialista della materia che qui ci occupa. Parimenti dicasi per i certificati medici redatti, in modo invero alquanto sommario, il 23 maggio 2014 (doc. AI 29-8 e doc. A3), 27 giugno 2014 (doc. AI 29-9 e doc. A4), 12 settembre 2014 (doc. AI 29-10 e doc. A5), 23 gennaio 2015 (doc. AI 29-11 e doc. A6), 19 giugno 2015 (doc. AI 29-7 e doc. A2) ed il 20 agosto 2015 (doc. A7 che dev'essere preso in considerazione ai fini del giudizio in quanto successivo al provvedimento contestato - 30 giugno 2015 - ma riferito al quadro clinico antecedente lo stesso; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) dal medesimo dottore. Giova difatti ricordare che, a proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

Va osservato altresì che l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica specialistica - riferita, in particolare, al quadro clinico antecedente al provvedimento contestato - atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dal dr. med. __________ e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In siffatte circostanze questo TCA non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato dell'amministrazione per non averla sottoposta alla visita da parte di un perito oftalmologo dell'AI, così come a suo tempo richiesta dal proprio medico generalista.

Tanto più che proprio nel rapporto del 30 giugno 2015 il medico dell'SMR (doc. AI 27-1), con espresso riferimento alla proposta di perizia oftalmologica formulata nel certificato del 19 giugno 2015 dal medico generalista dell'assicurata (doc. AI 29-7 e doc. A2) ha osservato segnatamente che "la problematica della vista monoculare è documentata ampiamente e non richiede una valutazione specialistica per apprezzarne le ripercussioni sulla capacità lavorativa, da ritenere totale dopo un periodo idoneo di adattamento. Le direttive della SUVA prevedono per es. per un gruista monoculare un periodo di adattamento di almeno 4 mesi prima di riprenderlo al lavoro. Aggiungo che l'oftalmologo Dr. __________ ha confermato nel suo rapporto medico del 15 aprile 2015 che "si può contare su una ripresa dell'attività professionale…al 100% da subito". Confermo il grado d'inabilità lavorativa".

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che ha presentato un'incapacità lavorativa del 100% dal 11 settembre 2013 (data in cui ha improvvisamente subito un'occlusione venosa centrale retinica, marcatamente emorragica con importante edema maculare all'occhio sinistro; cfr. doc. AI 15-6 e 10; 17-3) al 18 maggio 2014 in qualsiasi attività rispettivamente una capacità lavorativa del 50% dal 19 maggio 2014 al 30 novembre 2014 rispettivamente del 100% (con una riduzione di rendimento del 20% dovuto alla vista monoculare limitatamente però all'espletamento della funzione di "barista") dal 1° dicembre 2014 al 14 aprile 2015 e del 100% (senza alcuna riduzione di rendimento) dal 15 aprile 2015 (ovvero trascorso un termine di adattamento di quasi 19 mesi, considerata l'età ancora relativamente giovane dell'insorgente, nata nel 1961) in poi nell'ambito della propria attività abituale di "esercente di bar".

Tale conclusione, del resto, risulta conforme alla giurisprudenza cantonale e federale.



                                         In merito alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (sottolineature della redattrice):

 

" (…)

Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmlogische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizini­sche Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunge Auge durch Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhungszeit auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und ho­hen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle spielten. (…)"

 

                                         In una successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'Alta Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione monoculare, ha precisato (sottolineature della redattrice):

 

" (…)

3.‑ Au cours de la procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"

 

                                         Conformemente alla succitata giurisprudenza federale generalmente una visione monoculare permette di effettuare la maggior parte delle professioni (“Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle”, RAMI 1986 pag. 258 s; cfr. anche STFA 8 luglio 1999 nella causa A.F.).

 

                                         Inoltre, nella medesima sentenza pubblicata in RAMI 1986 pag. 258s, il TFA, facendo riferimento ad una perizia medica, ha accertato che, a seguito del progressivo adeguamento alla visione monoculare, l’assicurato poteva continuare la sua professione di muratore, anche se doveva spostarsi sulle impalcature (“Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984)“, cfr. consid. 2.6.). Del resto, continua il TFA, in persone di media età la perdita della visione binoculare viene largamente compensata. Al massimo, in attività con cambiamenti repentini della posizione di lavoro vi è un deficit visivo, come ad esempio in lavori al nastro trasportatore o simili. (”Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fließband oder Ähnlichem“, cfr. consid. 2.6.).

                                         Nella seconda sentenza citata al consid. 2.6., il TFA non ha riscontrato una riduzione lavorativa, a seguito della perdita della visione binoculare e stereoscopica dovuta ad un incidente, di un assicurato disegnatore ed architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo i documenti utilizzati e che mediante una correzione ottica adeguata poteva risolvere i problemi di vista dovuti da ipermetropia e da presbiopia.

 

                                         La giurisprudenza federale appena citata viene applicata anche dal TCA (cfr., tra le tante, sentenza 32.2005.67 del 27 gennaio 2006 consid. 2.6 e 2.9 confermata dall'Alta Corte nella sentenza I 222/06 del 10 luglio 2007 e sentenza 35.2017.7 del 18 giugno 2012 consid. 2.8 confermata dall'Alta Corte nella sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012).

                                         Da ultimo, questo Tribunale rileva di aver preso in considerazione l'ipotesi (capacità lavorativa del 100% - con una riduzione di rendimento del 20% dovuto alla vista monoculare limitatamente però all'espletamento della funzione di "barista"- dal 1° dicembre 2014 al 14 aprile 2015 e del 100% - senza alcuna riduzione di rendimento dal 15 aprile 2015 - ovvero trascorso un termine di adattamento di quasi 19 mesi, tenuto conto dell'età ancora relativamente giovane dell'insorgente, nata nel 1961) maggior-mente favorevole all'assicurata. In effetti, già a decorrere dal 1° dicembre 2014 (ovvero trascorsi quasi ca. 14 mesi dalla trombosi dell'11 settembre 2013), alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), era in ogni caso ragionevolmente esigibile che la ricorrente non esercitasse più la funzione di "barista" (ove il suo rendimento risultava ridotto del 20% a causa della vista monoculare) nell'ambito della propria professione abituale di "esercente" all'interno dell'attività di famiglia (ove continua, a tutt'oggi ad essere attiva insieme al marito) e che si procedesse, di conseguenza, ad una (ri-)organizzazione interna delle mansioni svolte da lei e dal marito. Tanto più che la stessa ricorrente ha comunicato il 5 marzo 2015 all'UAI che "(…) essendo un'attività a conduzione familiare non ci sono ne orari precisi e stabiliti ne mansioni suddivise. Ognuno dei due si occupa in egual misura nel buon funzionamento della gestione a seconda delle situazioni e dell'esigenze che l'attività richiede (eventi, feste, aperitivi, ecc) (…)" (doc. AI 11-1).

                               2.6.   Ferme queste premesse, va rilevato che giusta l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

                            2.6.1.   Tornando al caso di specie, può rimanere qui indecisa la questione di sapere se l'assicurata, a fronte di un'incapacità lavorativa del 100% dall'11 settembre 2013 al 18 maggio 2014 in qualsiasi attività rispettivamente un'incapacità lavorativa del 50% dal 19 maggio 2014 al 30 novembre 2014 nell'ambito della propria attività abituale di "esercente di bar", abbia presentato -nel periodo da ultimo indicato - anche un'incapacità lavorativa in un'attività sostitutiva adeguata tale da comportare, operando una media retrospettiva (cfr., fra le tante, sentenza 32.2014.189 del 2 marzo 2015), il sorgere di un diritto di un quarto o mezza rendita. In effetti, quand'anche ciò fosse il caso, va considerato che la ricorrente è stata ritenuta abile al 100% nell'ambito della propria attività abituale di "esercente di bar" (con una riduzione di rendimento del 20% dovuto alla vista monoculare limitatamente però all'espletamento della funzione di "barista") dal 1° dicembre 2014 [(data a partire dalla quale era comunque ragionevolmente esigibile una (ri-)organizzazione interna delle mansioni svolte da lei e dal marito all'interno dell'attività di famiglia; cfr. considerando 2.5. in fine)] e, quindi, nella migliore delle ipotesi vi avrebbe avuto diritto fino al 28 febbraio 2015 (ossia fino a tre mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI). Visto però che la domanda risale al 18 febbraio 2015 (doc. AI 1-1/7), le andrebbe in ogni caso rifiutata qualsiasi prestazione per tardività della richiesta ex art. 29 cpv. 1 LAI.

                               2.7.   In esito alle considerazioni che precedono la decisione conte-stata deve essere confermata.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.          

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti