Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.129

 

BS

Lugano

5 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 giugno 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1971, nel gennaio 1996 ha inoltrato una domanda di prestazioni per adulti indicando, quale danno alla salute, “problemi all’arto inferiore sinistro, mancanza di pelle grassa, problemi muscolo, legamenti, tendini, malformazione della caviglia” dovuti all’infortunio occorsogli il 1° luglio 1983 (doc. AI 1).

 

                                         Dopo un periodo di tre mesi di accertamento della capacità professionale e di lavoro (cfr. comunicazione del 28 aprile 1997 in doc. AI 17), l’assicurato ha iniziato il 4 agosto 1997 una riformazione professionale in qualità di apprendista informatico presso la ditta __________ di __________ (cfr. comunicazione 13 agosto 1997 in doc. AI 23). Avendo l’assicurato accettato, con effetto dal 1° novembre 1998, un impiego a tempo pieno quale tecnico in informatica presso la succitata ditta (cfr. doc. AI 26 con allegati), l’Ufficio AI lo ha di conseguenza ritenuto convenientemente reintegrato e la richiesta di provvedimenti reintegrativi è stata stralciata dai ruoli (cfr. comunicazione 24 novembre 1998 in doc. AI 28).

 

                               1.2.   Nell’agosto 2012 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo presente un peggioramento dello stato di salute, allegando della documentazione medica (doc. AI 33).

 

                                         Dopo aver raccolto i rapporti dai medici curanti, nonché altra documentazione medica (cfr. doc. AI 38,43 e 47), con rapporto finale 14 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), posta la diagnosi di “linfedema cronica all’arto sinistro in stato dopo grave incidente stradale del 1983 con ferite multiple all’arto inferiore sinistro e diversi interventi costruttivi”, ha concluso per un’abilità del 50% nell’abituale attività di informatico, ritenendolo tuttavia pienamente abile in qualsiasi attività adeguata (doc. AI 54).

 

                                         Con rapporto 14 marzo 2013 la consulente in integrazione professionale, riportando nella descrizione dell’“attività esigibile adeguata” quella d’informatico al 50%, ha riassunto gli incontri avuti con l’assicurato e il datore di lavoro e concluso che

                                         “ … alla luce di quanto esposto si reputa che l’assicurato, attualmente, sia inserito adeguatamente presso il datore di lavoro. L’attuale situazione è la migliore. L’assicurato continua a lavorare quale informatico presso la ditta __________ nella misura del 50% e non si intravvedono ulteriori attività e provvedimenti atti a migliorare la sua capacità al guadagno” (doc. AI 57/3).

 

                                         Chiamato dai funzionari incaricati __________ (cfr. nota 25 marzo 2013 in doc. AI 58) e __________ (cfr. nota 17 aprile 2013 in doc. AI 60) ad una nuova presa di posizione, con la precisazione che l’attività abituale non era quella d’informatico ma quella di tecnico informatico, con annotazione 20 settembre 2013 il succitato medico SMR ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile dal 1996 nella sua abituale attività (venditore/montatore di apparecchi elettrici) ed abile al 100% dal 1996 ed al 50% dal 15 novembre 2011 in attività adeguata (tecnico informatico; cfr. doc. AI 66).

 

                                         Di conseguenza, con decisione 23 giugno 2015, preavvisata il 7 marzo 2014 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto dal raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 63'817.-- pari al reddito statistico di montatore d’elettricità; reddito da invalido di fr. 57'463.-- corrispondente al salario quale informatico al 50%) è risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 10% (doc. AI 92).

 

                               1.3.   Contro questa decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedendo in via principale che quale reddito da valido sia preso in considerazione quello conseguito in qualità di tecnico in informatica e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché questi determini, dopo i necessari accertamenti, il reddito senza invalidità di tecnico informatico. In sostanza egli evidenzia che la sua abituale attività svolta è quella di tecnico informatico – così come inizialmente ritenuto all’amministrazione – e non quella di montatore di apparecchi elettrici che non ha mai esercitato. Inoltre rileva che gli attuali problemi di salute, risalenti al 2010, sono del tutto nuovi rispetto a quelli presenti al momento della prima domanda di prestazioni, motivo per cui l’Ufficio AI a torto fa riferimento alla formazione professionale.

                                         Per questi motivi il ricorrente ritiene che quale reddito da valido sia da prendere in considerazione quello conseguito da un tecnico in informatica.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo l’utilizzo quale reddito da valido del dato statistico relativo alla categoria di venditore non essendo provato che l’assicurato, con verosimiglianza preponderante, senza il danno alla salute sorto nel 1996 avrebbe cambiato attività. L’amministrazione rileva inoltre che la professione d’informatico è stata intrapresa a seguito della riformazione professionale iniziata in occasione della prima domanda di prestazioni.

 

                               1.5.   In data 14 ottobre 2015 il legale del ricorrente ha presentato i nuovi mezzi di prova da assumere, allegando una presa di posizione dell’assicurato stesso alla risposta di causa (VIII).

                                     

                                         Il 20 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha presentato delle osservazioni in merito a quanto sopra (X).

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                        

                               2.2.   In primo luogo l’insorgente sostiene una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente di carenza di motivazione nel considerare come abituale la professione di montatore di apparecchi elettrici, rilevando infatti:

 

" In dispregio del proprio onere di motivazione, su tale punto centrale nell'ambito della presente vertenza, l'Ufficio invalidità statuisce inoltre che, "dopo i dovuti accertamenti dello scrivente ufficio" si è ritenuto corretto considerare quale attività abituale quella di montatore elettricista. Il provvedimento impugnato tace tuttavia completamente su quali sono stati i "dovuti accertamenti " compiuti; con la conseguenza che il ricorrente è posto nella condizione di ignorare per quale ragione sì è deciso in un modo anziché in un altro.

Anche per questa ragione, il provvedimento impugnato deve essere annullato.”

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio 2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze ivi citate).

                                         Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 437 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437 consid. 3d/aa).

                                         Da un rinvio degli atti per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lese ad ottenere un giudizio in tempi rapiti (STF 935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V 187 consid. 3d).

 

                                         Ritornando al caso in esame, è vero che nella decisione impugnata l’amministrazione non ha elencato gli accertamenti eseguiti per ritenere la professione di montatore elettricista quale attività abituale. Tuttavia l’assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il suo contenuto. Egli ha poi avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le proprie censure.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).                            

 

                               2.4.   Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                        

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

 

                               2.5.   Va ricordato che, secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

                                         La giurisprudenza federale ha anche stabilito che qualora un assicurato, che ha terminato una formazione professionale nonostante le limitazioni (danno alla salute) e quindi senza aver intrapreso una riformazione professionale, non riesce a conservare una piena capacità lavorativa nella professione imparata, occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito nell’attività appresa senza l’impedimento, riservato tuttavia il caso di un eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa (STF I 134/96 del 23 marzo 1998 e successivi riferimenti STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3, I 65/04 del 31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre 2002 consid. 5.3.2 con riferimenti).

 

                                         Nell’ambito della definizione del reddito da valido di un assicurato posto al beneficio di una riformazione professionale, come nel caso in esame l’Alta Corte trattandosi  di un assicurato che a motivo della sua invalidità ha cambiato la professione da montatore (Servicemonteur) a collaboratore servizio esterno (Aussendienstmitarbeiter) meglio retribuito – quest’ultima attività svolta senza interruzioni per due anni ma in seguito ridotta per motivi di salute – ha preso in considerazione quale reddito da valido quello di collaboratore servizio esterno al 100% invece del salario dell’originaria attività di montatore meno retribuita (STFA non pubblicata M 20/87 del 19 ottobre 1988 citato nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3).

                                         Allo stesso modo l’Alta Corte ha concluso nel caso di un assicurato che, prima di un infortunio, aveva esercitato per dieci anni l’attività di contadino e che a seguito di tale evento è stato riformato quale sellaio e mastro sellaio (Sattler und Sattlermeister), quest’ultima professione svolta per 12 anni senza problemi di salute. È solo a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute che l’assicurato ha dovuto ridurre tale attività, presentato un’incapacità lavorativa con successiva assegnazione di una rendita d’invalidità parziale. In quella fattispecie il TF aveva preso in considerazione quale reddito da valido quello di sellaio, attività più redditizia che ha svolto per diversi anni a pieno rendimento (STF citata 8C_767/2007 consid. 4).              

 

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della seconda domanda di prestazioni, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha definito il salario da valido secondo il dato salariale statistico riferito al settore 27 “fabbricazione di apparecchiature elettriche” (corrispondente alla professione appresa senza il danno alla salute) per un importo di fr. 63'817.--. Il ricorrente sostiene invece che debba essere considerato il salario conseguito quale informatico.

                                         In sede di risposta di causa l’Ufficio AI ritiene:

                                                                               

" che sia maggiormente verosimile che l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe continuato a cercare un impiego quale venditore, attività per la quale egli ha ottenuto il diploma e si sarebbe dunque dovuto prendere a riferimento il reddito statistico in questa attività (categoria 47 - commercio al dettaglio - livello di qualifica 3).

Ciò anche considerato che, come visto poc'anzi, mentre svolgeva l'attività di montatore ausiliario, egli era iscritto nel contempo alla disoccupazione. Tuttavia, ammontando il reddito in questione a CHF 64'491.- per l'anno 2012, il grado «l’invalidità sarebbe pari all’11%, comunque inferiore al minimo pensionabile del 40%.”

 

                                         Va ricordato che dal formulario relativo alla prima domanda di prestazioni risulta che l’assicurato, nonostante l’infortunio del 1983, ha concluso regolarmente la sua formazione scolastica. Dopo due esperienze lavorative, quale elettricista e meccanico per ufficio, ha esercitato l’attività di venditore dal 1991 al 1993, concludendo con il relativo certificato di capacità (doc. AI 1). Dal 1° dicembre 1994 al 30 settembre 1995 egli è stato alle dipendenze della __________ in qualità di montatore ausiliario, attività che ha svolto con difficoltà per motivi di salute (cfr. questionario per il datore di lavoro in doc. AI 12), percependo successivamente sino al 30 giugno 1995 delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 inc. Disoccupazione).

                                         A seguito del danno alla salute l’assicurato nel 1996 ha intrapreso una riqualifica professionale quale informatico, beneficiando dei relativi provvedimenti e delle indennità giornaliere sino all’interruzione della misura stessa per essere assunto a tempo pieno, con effetto dal 1° novembre 1998, quale tecnico informatico presso la ditta __________ (cfr. consid. 1.1).

                                         Dal 1° giugno 2006 egli lavora presso la __________ sempre in campo informatico, così come si deduce dal relativo questionario del datore di lavoro compilato il 5 ottobre 2012 (cfr. doc. AI 46).

                                         Nel novembre 2011, infine, l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni indicando un peggioramento ed è stato ritenuto dai medici dell’AI inabile al 50% nell’attività di informatico dal 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.2).

                                         Da quanto appena esposto risulta quindi che dal 1° novembre 1998 sino al mese di novembre 2011 (cfr. il succitato questionario del datore di lavoro ove è stato indicato il 14 novembre 2011 quale inizio del danno alla salute; doc. AI 46/2) l’assicurato ha svolto l’attività di tecnico informatico con pieno rendimento, senza alcun problema di natura medica.

                                         Dal punto di vista retributivo nel 2012 egli ha percepito un salario pieno di fr. 115'419.-- (cfr. citato questionario del datore di lavoro), importo superiore ai redditi statistici utilizzati dall’amministrazione nella decisione contestata (fr. 63'817.-- quale montatore elettrico) e in sede di risposta (fr. 64'491.-- quale venditore).

 

                                         Siccome al momento della seconda domanda di prestazioni l’assicurato aveva svolto da anni, senza impedimenti, l’attività di informatico appresa a seguito della riformazione professionale che è risultata più remunerativa di quella originaria di venditore, in applicazione della succitata giurisprudenza citata nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008, quale reddito da valido va preso in considerazione quello da tecnico informatico (cfr. consid. 2.5).

 

                                         Quanto al reddito da invalido, ritenuto come l’assicurato con il danno alla salute sia adeguatamente inserito quale tecnico in informatica al 50% (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha correttamente fatto riferimento al salario da informatico percepito dalla ditta __________, per fr. 57'463.-- (salario al 50%).

 

                                         Dal raffronto dei redditi (115'419 - 57'463 x 100: 115'419) l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 50%.

                                        

                                         Allo stesso risultato si giunge anche procedendo al cosiddetto raffronto percentuale dei redditi (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011,  I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011, 32.2010.209 del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010). A tale riguardo, per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale - come è il caso in esame - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

 

                                         Visto quanto sopra, scaduto il termine di attesa, dal 1° novembre 2012 l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita.

 

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale, un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.Il ricorso è accolto.

§    La decisione del 23 giugno 2015 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto a mezza rendita dal 1° novembre 2012.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’amministrazione, la quale verserà all’insorgente fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti