Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 20 agosto 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in diritto
1.1. RI 1, classe 1956, affetto principalmente da una sindrome lombo-vertebrale cronica (cfr. rapporto medico curante 2 febbraio 2011 in doc. AI 43/2) è tuttora beneficiario di una rendita intera d’invalidità (cfr. da ultimo le decisioni 24 novembre 2008 in doc. AI 39). Egli ha parimenti beneficiato di mezzi ausiliari (cfr. comunicazioni del 20 novembre 2007, doc. AI 34/1 e del 25 luglio 2008, doc. AI 35).
1.2. Nel maggio 2015 l’assicurato ha inoltrato una richiesta tendente al riconoscimento del diritto ad un assegno per grandi invalidi (doc. AI 48).
Tenuto conto del rapporto 22 maggio 2015 del medico curante (doc. AI 50), nonché dell’annotazione 9 giugno 2015 del medico SMR (Servizio medico regionale dell’AI) che ha valutato il citato rapporto, con progetto di decisione 9 giugno 2015 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 53).
In sede di audizione l’assicurato ha prodotto un ulteriore scritto 8 giugno 2015 del medico curante (doc. AI 55) ed il 22 giugno 2015 il medico SMR ha ribadito che le patologie indicate non sono sufficienti a giustificare medicalmente una grande invalidità (doc. AI 57).
Il 25 giugno 2015 l’assicurato si è recato personalmente presso gli uffici dell’amministrazione (doc. AI 58).
Infine, con decisione 20 agosto 2015 l’Ufficio AI, confermato il progetto di decisione, ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 59).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, chiedendo sostanzialmente l’erogazione di un assegno per grandi invalidi. Egli contesta la valutazione operata dall’amministrazione, rilevando in particolare le sue limitazioni funzionali (in special modo i problemi di deambulazione) che gli impediscono di svolgere in modo normale tutte le mansioni della vita quotidiana. L’assicurato rileva inoltre di essere stato sempre disposto a sottoporsi ad un esame medico più approfondito da parte dell’Ufficio AI, il quale non ha mai dato seguito a simile richiesta.
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione, chiedendo la conferma della decisione contestata, evidenzia che dalla documentazione medica non risulta la necessità da parte dell’assicurato di un aiuto regolare e notevole per lo svolgimento degli atti ordinari della vita, né di una sorveglianza personale permanente o tantomeno la necessità di accompagnamento duraturo per l’organizzazione della vita quotidiana.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi.
2.3. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unica-mente di essere accompagnato in modo permanente nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
Secondo il marginale no. 8064 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, nella versione valida dal 1° gennaio 2015) le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI sono adempiute:
- per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);
- per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (N. 8067);
- nel caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.
Il marginale no. 8066 CIGI stabilisce che: “Per principio, nel caso di persone audiolese adulte le condizioni non sono adempiute, ma devono essere accertate per ogni singolo caso (I 114/98)”.
Per quel che concerne l’accompagnamento nell’organizzazio-ne della realtà quotidiana, l'art. 38 OAI stabilisce che:
" Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, secondo la DTF 133 V 450 (regesto): " non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 CIGI) è, di principio, materialmente giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9). La cifra marg. 8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2).
Nell'ambito dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo” (consid. 10.2).
Infine, il marginale no. 8052 CIGI definisce:
“L’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi manifestati nell’assicurato. Il necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”
2.5. Nel caso in esame, nella domanda di richiesta di erogazione di un assegno per grandi invalidi l’assicurato ha indicato di necessitare aiuto regolare e notevole di terzi per lo svolgimento degli atti ordinari della vita quale vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, magiare, lavarsi e spostarsi, di necessità di sorveglianza personale permanente e di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI 48).
Tuttavia, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, agli atti non vi è alcuna documentazione che permette di ipotizzare simili necessità e questo per i motivi che seguono.
Dal rapporto 22 maggio 2015 dell’attuale medico curante risultano le seguenti diagnosi invalidanti: ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1; blocco lombosacrale su grave discoratosi, coxartrosi bilaterale con fermo totale dell’anca sinistra e avanzata, diminuzione della mobilità dell’anca destra, omerosartrosi con capsulite alla spalla destra, stato depressivo (doc. AI 50/2). Senza voler minimizzare le succitate patologie invalidanti, per le quali – va ricordato – il ricorrente beneficia di una rendita intera, a giusta ragione il medico SMR, nelle annotazioni 9 giugno 2015 (doc. AI 52) e 22 giugno 2015 (doc. AI 57), ha fatto presente che le stesse non sono sufficienti per una richiesta di assegno per grandi invalidi.
Certo che l’assicurato presenta delle difficoltà di deambulazione, ma non tali da rendergli necessario il regolare ed importante aiuto per lo svolgimento degli atti ordinari della vita. In tal senso va letto il certificato 9 aprile 2015 del medico curante, prodotto con il ricorso e già vagliato dal SMR (cfr. le citate annotazioni 22 giugno 2015; doc. AI 57), il quale ha attestato che il suo paziente presenta “omeroartrosi con capsulite alla spalla destra, asserendo quasi una completa immobilità, blocco lombosacrale su grave discoartrosi e coxartrosi bilaterale con fermo totale all'anca sinistra e avanzata diminuzione della mobilità all'anca destra” per concludere che lo stesso “necessita di un aiuto a domicilio per eseguire le mansioni domestiche (pulizia) una volta alla settimana per 2 ore” (doc. AI 54). Ora la necessità di aiuto domiciliare per le pulizie domestiche di due ore settimanali non è sicuramente sufficiente per ritenere che l’assicurato abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale permanente.
Va poi fatto riferimento al resoconto del colloquio del 25 giugno 2015 fra il funzionario incaricato e l’assicurato in cui si fa presente che quest’ultimo “… è arrivato in automobile ed ha posteggiato nelle vicinanze” (doc. AI 58). Il ricorrente non ha quindi bisogno di un accompagnamento permanente per l’organizzazione della realtà quotidiana, disponendo della necessaria autonomia e non risultando inoltre alcun impedimento di mantenere i contatti con l'ambiente esterno.
Altra documentazione medica dalla quale si possa ipotizzare la presenza di una grande invalidità non è stata prodotta.
Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In queste circostanze, senza che si renda necessario l’esecuzione di un’inchiesta a domicilio da parte dell’assisten- te sociale, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato non necessita dell’aiuto di terzi per compiere un atto ordinario della vita, tantomeno di una sorveglianza permanente né la necessità di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad un assegno per grandi invalidi, motivo per cui la decisione impugnata va confermata ed il ricorso è da respingere.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti