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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 luglio 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, di professione commessa-venditrice, il 28 giugno 1999 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, volta all'ottenimento di un orientamento professionale e di un avviamento ad altra professione (doc. AI 6-1/7). Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia bidisciplinare (consulto reumatologico del 18 gennaio 2000 a cura del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e consulto psichiatrico del 21 gennaio 2000 a cura del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; doc. AI 16-1/3; 17-1/3) del 25 gennaio 2000 del SAM (doc. 18-1/9), con decisione formale del 9 febbraio 2000 l’Ufficio AI ha respinto la citata domanda (doc. AI 19-1).
1.2. Il 18 luglio 2012
l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda volta all'ottenimento di
prestazioni AI per adulti, in particolare a seguito di "dolori cronici
alla schiena con irradiazione a tutte e due le gambe, emicranie frequenti,
fibromialgia, disturbi del sonno con apnee notturne" (doc. 23-1/5). Ritenute
assolte le condizioni per entrare in materia di una nuova richiesta di
prestazioni (doc. AI 27-1) - dopo aver considerato l’interessata quale persona
esercitante un’attività lucrativa a tempo parziale ed espletato i necessari
accertamenti medici (cfr. in particolare, la perizia reumatologica del 21 marzo
2013 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e medicina
interna; doc. AI 42-1/13) - l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile
in qualsiasi attività dal 29 novembre 2011 al 4 marzo 2012 e parzialmente inabile
(in misura del 50%, inteso come riduzione di tempo) dal 5 marzo 2012 e, da
ultimo, totalmente abile quale casalinga. Tenuto conto della chiave di riparto
tra attività salariata e domestica (50% rispettivamente 50%), il grado
d’invalidità globale è risultato del 25%. Di conseguenza, con decisione 28
agosto 2013 (preavvisata il 27 marzo 2013; doc. AI 44-1/31) l’Ufficio AI ha
respinto per la seconda volta la richiesta di prestazioni non presentando
l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 56-1/3).
1.3. In seguito al ricorso contro
la succitata decisione interposto il 26 settembre 2013 dall’assicurata, per il
tramite dell'avv. RA 1 (doc. AI 57-1/37 e 58-1), con risposta del 9 ottobre
2013 (doc. AI 61-1 e 2) l'UAI ha chiesto a questo TCA il rinvio degli atti,
ritenuto come il medico dell'SMR, nelle proprie osservazioni dell'8 ottobre
2013, aveva ravveduto la necessità di approfondire il caso "tramite
valutazione pluridisciplinare (reuma, psi e neurologica) in presenza di
diagnosi di fibromialgia e cefalea. Il sospetto di apnee notturno non ha potuto
essere confermata, una valutazione pneumologica non è quindi indicata. I periti
dovranno pure esprimersi in merito al probabile inizio di un impedimento
significativo della CL" (doc. AI 60-1 e 2). A fronte dell'accordo di
controparte e ravvisata effettivamente dagli atti dell'incarto la necessità di
una rivalutazione dello stato di salute dell'assicurata, con decreto
32.2013.169 del 23 ottobre 2013 questo TCA ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuta transazione - consistente nell'annullamento della decisione impugnata
del 28 agosto 2013, nel rinvio degli atti all'UAI al fine di espletare i necessari
accertamenti medici tramite valutazione pluridisciplinare e nell'emissione di
una successiva nuova decisione - che ha contestualmente omologato, rinviando
gli atti all'UAI affinché procedesse nel senso sopra indicato (doc. AI 61-1/3).
1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha effettuato
una perizia pluridisciplinare presso il SAM (comprendente una valutazione
reumatologica del 16 giugno 2014 a cura del dr. med. __________, specialista
FMH in reumatologia, neurologica del 20 giugno 2014 del dr. med. __________,
specialista FMH in neurologia, e psichiatrica del 17 luglio 2014 del dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; doc. AI 81-1/55). Dopo aver preso
atto dei risultati della perizia del 4 agosto 2014 e del rapporto finale del 5 agosto
2014 del medico dell'SMR (doc. AI 83-1/4) ed aver eseguito anche una inchiesta
economica dalla quale è risultata giustificata l'applicazione del metodo
ordinario previsto per le persone con attività lucrativa (doc. AI 85-1/6; 87-1
e 2; 88-1/7), l'UAI con decisione del 27 luglio 2015 (doc. AI 100-1/4) - previo
preavviso mediante progetto del 5 maggio 2015 (doc. AI 89-1/3) e dopo aver
raccolto le considerazioni del 2 luglio 2015 del dr. med. __________ e del 14
luglio 2015 del SAM (doc. AI 99-1/9) come pure l'ulteriore rapporto del 20
luglio 2015 del medico dell'SMR (doc. 99-1), ha respinto la richiesta di
prestazioni dell'assicurata, poiché ella presenta un grado d'invalidità del 9%.
1.5. Contro questa decisione RI 1,
sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulandone l'annullamento e sollecitando l’attribuzione di almeno mezza
rendita d’invalidità dal 29 novembre 2012.
Il rappresentante dell'insorgente contesta innanzitutto la valutazione medica
operata dall'amministrazione, poiché frutto di una perizia pluridisciplinare
ove, a fronte di un medesimo substrato fattuale, il consulto reumatologico del
dr. med. __________ (che ha concluso, a far tempo dal 5 marzo 2012, per una
capacità lavorativa del 70%, pari ad un lavoro a tempo pieno con una
diminuzione del rendimento del 30%, nella propria attività abituale
rispettivamente per una capacità lavorativa del 90%, pari ad un lavoro a tempo
pieno con una diminuzione del rendimento del 10%, in un'attività adeguata),
risulta essere in aperta contraddizione con quanto attestato in precedenza da
un altro medico fiduciario dell'UAI (ovvero dal dr. med. __________; e più
precisamente, a far tempo dal 5 marzo 2012, per una incapacità lavorativa del
50% sia nell'attività abituale sia in un'attività adeguata), oltre che con
quanto attestano tre medici, di cui due specialisti, interpellati dalla sua
assistita. A suffragio di tale asserzione, produce, i certificati medici della
dr.ssa med. __________, medico generico FMH, del Centro medico __________ di __________
(doc. B), il rapporto del 22 luglio 2015 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia dello studio di ortopedia e
traumatologia __________ di __________ e __________ (doc. C) e il rapporto del
6 agosto 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia del
Centro __________ di __________ (doc. D). Chiede pertanto l'esperimento di una
perizia reumatologica giudiziaria al fine di determinare l'incapacità
lavorativa della sua cliente.
Secondariamente il rappresentante dell'insorgente, partendo dall'incapacità
lavorativa prescritta dal dr. med. __________, ritiene che la sua assistita abbia
diritto ad almeno mezza rendita, dato che già solo dal raffronto dei redditi
risulterebbe un grado di invalidità del 50%. Tanto più che deve ancora essere
presa in considerazione una deduzione sociale sino ad un massimo del 25%. Per
quest'aspetto contesta l'operato dell'amministrazione per non aver proceduto a
una valutazione delle circostanze specifiche della fattispecie rispettivamente
per non aver apportato conseguentemente alcuna riduzione a tale titolo del
salario da invalida della sua cliente.
Da ultimo, chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria.
1.6. In data 16 settembre 2015 il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all'assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. V).
1.7. Con risposta di causa del 23
ottobre 2015 (doc. VIII), l’UAI, dopo avere sottolineato come l’aspetto medico
fosse stato accuratamente preso in considerazione e valutato
dall’amministrazione, ha confermato la correttezza della decisione del 27
luglio 2015, producendo il rapporto del 20 ottobre 2015 del SAM e quello del 12
ottobre 2015 del dr. med. __________ (doc. VIII 1) come pure l'annotazione del
21 ottobre 2015 del medico dell'SMR (doc. VIII 2).
1.8. In data 26 ottobre 2015 il
TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
altri mezzi di prova, invitando nel contempo l'avv. RA 1 a comunicare entro il
medesimo termine una presa di posizione in merito alla risposta di causa e ai
doc. VIII 1 e 2 (doc. IX).
1.9. In data 2 novembre 2015 il
rappresentante del ricorrente ha ribadito la propria contestazione della
valutazione reumatologica operata dall'amministrazione, sollecitando nuovamente
l'esperimento di una perizia giudiziaria (doc. X).
Questo scritto è stato trasmesso all’UAI il 3 novembre 2015, per conoscenza
(doc. XI).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni di RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova
domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel
tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale
evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.
2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique
VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti
cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
2.4. Nella presente fattispecie,
il TCA rileva che l'amministrazione è entrata nel merito della nuova richiesta
di rendita di RI 1 (cfr. doc. AI 27-1) e che pertanto, conformemente alla
giurisprudenza esposta ai considerandi 2.2 e 2.3, si deve situare al momento in
cui l’UAI ha respinto, con decisione del 9 febbraio 2000 (doc. AI 19-1)
cresciuta incontestata in giudicato, la prima richiesta dell'assicurata, dato
che il suo stato di salute non comportava alcuna incapacità lavorativa né per
le attività precedentemente svolte né per altre di uguale impegno.
In quell'occasione l’amministrazione si era basata sul rapporto reumatologico
del 18 gennaio 2000 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia,
che - dopo aver posto le diagnosi di "sindrome lombovertebrale cronica
su alterazioni statiche della colonna vertebrale con leggera scoliosi destro
convessa nella zona toracale e sinistro convessa nella zona lombare, con
componente rotatorica. Presenza di una discopatia a livello L4/L5 ed L5/S1,
nonché di una spondilartrosi L5/S1 bilaterale. Possibile iniziale problematica
d'instabilità lombare; adipositas permagna; cervicalgie con ripetuti episodi di
cefalee e gonalgia bilaterale su possibile condropatia" - ha
ritenuto che l'assicurata non presentasse alcuna incapacità lavorativa né
nell'attività abituale di cassiera-venditrice né in altre attività lavorative
analoghe non qualificate (doc. AI 16-1/3). L'UAI si era parimenti basato sul consulto
psichiatrico del 21 gennaio 2000 del dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, che - dopo aver riscontrato una lieve forma
depressiva - ha ritenuto che non vi fossero "criteri sufficienti per
poter diagnosticare una vera patologia psichiatrica, malgrado il comportamento
dell'assicurata negli ultimi anni, con una certa anedonia, rallentamento
psicomotorio e tendenza all'isolamento" e, quindi, concluso che non
presentava alcuna inabilità lavorativa, con prognosi a medio e lungo termine
favorevole (doc. AI 17-1/3). L'amministrazione si era quindi fondata sulla
perizia del 25 gennaio 2000 del SAM - in cui erano confluite le precitate
valutazioni medico-specialistiche - giusta la quale - poste solo le diagnosi senza
influsso della capacità lavorativa di "sindrome lombovertebrale cronica
su alterazioni statiche della colonna vertebrale con leggera scoliosi destro
convessa nella zona toracale e sinistro convessa nella zona lombare, con
componente rotatoria; presenza di una discopatia a livello L4/L5 ed L5/S1,
nonché di una spondilartrosi L5/S1 bilaterale; possibile iniziale problematica
d'instabilità lombare; gonalgia bilaterale su possibile condropatia; adipositas
permagna con lieve dislipidemia; lieve reazione depressiva, senza criteri
sufficienti per diagnosticare una vera patologia psichiatrica, e
tabagismo cronico", l'assicurata è stata ritenuta abile al 100% nelle
attività precedentemente svolte ed in altre di uguale impegno dal 1° marzo 1996
(doc. AI 18-1/9).
2.5. Successivamente alla
decisione del 9 febbraio 2000 dell'UAI, RI 1 è stata inabile al lavoro al 100%
dal 29 novembre 2011 rispettivamente al 50% dal 5 marzo 2012 a causa di
problemi di salute (in particolare: dolori cronici alla schiena con
irradiazione a tutte e due le gambe, emicranie frequenti, fibromialgia,
disturbi del sonno con apnee notturne; doc. AI 23-1/6 e 25-1/5) nell'attività
di venditrice esercitata al 50% (per complessive 21 ore settimanali) dal 1°
settembre 2010 per la __________ e dal 2 gennaio 2012 per la __________ di __________
(doc. 34 2 e 3; 40-1/7 e 41-1). Dopo di che è stata licenziata per carenza di
lavoro con effetto a partire dal 1° agosto 2012 (doc. AI 40-2 e 42-1).
Con la nuova richiesta di prestazioni del 18 luglio 2012 l’assicurata ha fatto
valere un peggioramento del proprio stato di salute, producendo in particolare alcuni
certificati rilasciati dai propri medici curanti ed attestanti una totale
inabilità lavorativa dal 29 dicembre 2011 al 4 marzo 2012 (cfr. doc. AI
25-1/5).
Nel certificato medico del 10 settembre 2012 il dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e reumatologia, nonché medico curante dell'assicurata
dal 25 gennaio al 25 maggio 2012 ha posto la diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa di "sindrome lombospondilogena recidivante
su/con: alterazioni degenerative con importante osteocondrosi L5/S1 e condrosi
L2/L3 con ernia paramediana sx., protusione discale L4/L5, spondilartrosi agli
ultimi 3 livelli; insufficienza muscolare in rapporto al peso; sindrome delle
apnee notturne e adiposità permagna" (doc. AI 28-1/10 e 29-1 e
2).
Nel certificato medico del 18 ottobre 2012 il dr. med. __________, specialista
FMH in medicina interna, nonché medico curante dell'assicurata a far tempo dal
5 ottobre 2011, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa di "sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni
degenerative con osteocondrosi L5/S1, ernia paramediana L2/L3 e
protusione discale L4/L5 dal 1997" e quella senza ripercussione
sulla capacità lavorativa di "obesità e tabagismo", attestando
un'incapacità lavorativa del 100% dal 5 gennaio al 4 marzo 2012 rispettivamente
del 50% dal 5 marzo 2012 (doc. AI 30-1/17).
Su richiesta del medico SMR a fronte delle diverse patologie che affliggono
l'assicurata (diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: "sindrome
lombospondilogena recidivante su/con: alterazioni degenerative con importante
osteocondrosi L5/S1 e condrosi L2/L3 con ernia paramediana sx., protusione
discale L4/L5, spondilartrosi agli ultimi 3 livelli; insufficienza muscolare in
rapporto al peso; adiposità permagna e sindrome delle apnee notturne";
doc. AI 36-1), il 28 ottobre 2012 l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha dato mandato al dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia, di esperire un accertamento medico
reumatologico (doc. AI 38-1).
Nella decisione del 28 agosto 2013, l’amministrazione ha quindi respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla
perizia reumatologica del dr. med __________ del 21 marzo 2013, che - dopo aver
posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "sindrome
lombovertebrale e lombospondilogena cronica, senza neurologia, su/con
osteocondrosi L5/S1, discopatia L2/L3 e L4/L5; cervicalgie croniche,
senza neurologia, su/con discopatia C5/6; gonalgie sx con probabile iniziale
gonartrosi mediale" e quella senza ripercussione sulla capacità
lavorativa di "sindrome fibromialgica e obesità" - ha ritenuto
l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività dal 29 novembre 2011 al 4
marzo 2012 e parzialmente inabile (in misura del 50%, inteso come riduzione di tempo)
dal 5 marzo 2012 e, da ultimo, totalmente abile quale casalinga (doc. AI 42-1/13).
Tenuto conto della chiave di riparto tra attività salariata e domestica (50%
rispettivamente 50%), è risultato un grado d’invalidità globale (25%) non
pensionabile (doc. AI 56-1/3).
In seguito alla documentazione medica prodotta dal rappresentante della
ricorrente con il gravame interposto il 26 settembre 2013 contro la succitata
decisione (in particolare, il certificato del 25 settembre 2013 della dr.ssa
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia per adulti, che
ha preso a carico l'assicurata dal luglio 2013 su segnalazione del servizio di
neurologia del __________ dell'__________ di __________, ed ha attestato una
sindrome di somatizzazione - ICD 10 F 45.0 - cronica), il medico dell'SMR ha
ritenuto necessario il 9 ottobre 2013 un approfondimento del caso "tramite
valutazione pluridisciplinare (reuma, psi e neurologica) in presenza di
diagnosi di fibromialgia e cefalea" (doc. AI 60-1 e 2).
Ritornati gli atti con il decreto 32.2013.169 del 23 ottobre 2013 di questo TCA
citato in narrativa, l’UAI - dopo aver raccolto anche il rapporto medico del
novembre 2013 del servizio di neurochirurgia del __________ dell'__________ di __________
(doc. AI 67-1/8), il rapporto medico del 15 novembre 2013 della dr.ssa med. __________
(doc. AI 68-1/7) ed il rapporto medico del 22 novembre 2013 del servizio di
neurologia del __________ dell'__________ di __________ (doc. AI 69-1/5) - il
14 gennaio 2014, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di
salute dell’assicurata, ha dato mandato al SAM di esperire una perizia
pluridisciplinare con accertamento medico internistico, reumatologico,
psichiatrico e neurologico (doc. AI 74-1).
Nella decisione del 27 luglio 2015, l’amministrazione ha quindi respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla
perizia pluridisciplinare SAM del 4 agosto 2014 (doc. AI 81-1/55).
In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti (inclusi quelli da
loro richiesti/portati dall'assicurata, ovvero il rapporto medico del 31
gennaio 2013 della dr.ssa med. __________ del Centro di terapia del doloro dell'Ospedale
__________ di __________, sede __________) ed esposto dettagliatamente
l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e
sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti esami
(ematologico, ematochimico, screening tiroideo, esame delle urine e radiologici),
hanno sottoposto la richiedente ad un consulto reumatologico (dr. med. __________),
neurologico (dr. med. __________) e psichiatrico (dr. med. __________).
Globalmente, nel rapporto peritale del 4 agosto 2014, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:
"5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Fibromialgia.
Sindrome lombospondilogena cronica in:
- avanzata osteocondrosi Modic II L5-S1, incipiente osteocondrosi L4-L5,
incipiente condrosi L2-L3 con fissura dell'anuro fibroso;
- assenza di associate lesioni neurologiche.
Sindrome cervicospondilogena cronica in:
- incipiente discopatia C5-C6;
- assenza di associate lesioni neurologiche.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Disturbo di somatizzazione (ICD
10 F45.0).
Cefalee di tipo misto, riferibili ad emicrania senz'aura e cefalea tensiva.
Severa obesità (peso 121 kg/altezza 173,5 cm, BMI 40,2 kg/m2).
Sindrome delle gambe senza riposo.
Tabagismo.".
Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM
hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% nell’ultima
attività di venditrice-cassiera (lavoro a tempo pieno, con una diminuzione del
rendimento).
Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre evidenziato
quanto segue:
"8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta unicamente limitazioni a livello reumatologico; dal lato
neurologico e psichiatrico invece non vi è diminuzione della capacità
lavorativa.
Dal lato reumatologico l'A. presenta una fibromialgia primaria/sindrome
somatoforme, una sindrome lombospondilogena cronica in presenza di avanzate
alterazioni degenerative multisegmentali soprattutto a livello L5-S1 e una
sindrome cervicospondilogena cronica su incipiente discopatia C5-C6. Non vi è
alcuna evidenza per una neurocompressione. L'evoluzione del quadro clinico ha
permesso di evidenziare in primo piano la presenza di una fibromialgia/sindrome
somatoforme. Pertanto la valutazione peritale reumatologica del nostro
consulente Dr. Med. __________, avvenuta ad oltre un anno di distanza da quelle
del Dr. med. __________, prende in considerazione le diagnosi somatiche e la
patologia fibromialgica-somatoforme. Come venditrice e cassiera l'A. è abile al
lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 30%,
tenendo conto delle posizioni statiche prolungate e dei lavori più pesanti e ripetitivi
(riporre la merce) che vengono chiesti in questa professione. L'evoluzione nel
tempo permette di meglio chiarire il quadro clinico e di riconoscere in primo
piano la sindrome fibromialgica. La capacità lavorativa va quindi valutata come
sopra. La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi alla
schiena che limitano posizioni statiche molto prolungate e movimenti ripetitivi
di flessione-estensione o rotazione del tronco, nonché posizioni inergonomiche.
La presenza di alterazioni degenerative non giustifica linearmente una
riduzione della capacità lavorativa. Considerando i limiti funzionali descritti,
la capacità lavorativa dev'essere considerata come attività lavorativa svolta
sull'intera giornata con una diminuzione del rendimento del 30%. Non vi sono
possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute; misure invasive non
sono indicate. Consigliamo un importante calo ponderale in presenza di una
severa obesità (BMI 40,2 kg/m2). Per quanto riguarda la prognosi, non sono da
prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine.
Dal lato neurologico l'A. presenta delle cefalee di tipo misto,
riferibili ad emicrania senz'aura e cefalea tensiva, nonché una sindrome
lombovertebrale e cervicale cronica, senza associate lesioni neurologiche. Dal
punto di vista neurologico l'A. è abile al lavoro al 100%. In caso di
peggioramento delle cefalee, consigliamo di eventualmente riprendere una
profilassi per l'emicrania.
Dal lato psichiatrico l'A. presenta un disturbo di somatizzazione, senza
influsso sulla capacità lavorativa. Per quanto riguarda i criteri di Förster,
accanto al disturbo di somatizzazione, alla cui origine trovasi una fissazione
dei conflitti interni non risolti che portano al mantenimento della
sintomatologia dolorosa a carico dell'apparato locomotore, non vi è riscontro
di una patologia psichiatrica grave, per cui non si può parlare di presenza di
comorbidità psichiatrica in questo caso. Pur essendo estremamente invischiata
nella dinamica di vincolo all'ambiente di vita che la rende meno incline verso
l'ambiante esterno, non si può parlare di difficoltà di socializzazione o di
tendenza all'isolamento sociale. Sono presenti da anni dei disturbi a carico.
dell'apparato locomotore che sono rimasti pressoché invariati, nonostante l'effettuazione
di cure specialistiche adatte sia a livello ambulatoriale che stazionario. La
terapia psicologica può giovare all'A. nella misura in cui vengano analizzati e
superati i conflitti interni, su cui si regge il disturbo psicosomatico. La
prognosi, in assenza di trattamento specialistico o in caso di fallimento dello
stesso, tende alla cronicizzazione dei disturbi accusati dall'A.
Complessivamente l'A. presenta una capacità lavorativa globale del
70% (lavoro a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento del 30%)
unicamente per motivi reumatologici, valida dal 5.3.2012. Per il periodo
precedente dal 14.12.2011 al 4.3.2012 possiamo codificare una capacità
lavorativa dello 0% per la patologia lombare. Possiamo inoltre riconoscere
un'incapacità lavorativa del 100% dal 29.11 al 2.12.2011 per la terapia di
calcoli renali e dal 25.3 al 12.4.2013 per la riabilitazione stazionaria.
Come
casalinga l'A. presenta una capacità lavorativa del 90% (lavoro a tempo pieno,
con riduzione del rendimento del 10%) unicamente per motivi reumatologici,
valida a partire dal 5.3.2012. Per i tre periodi sopra descritti, possiamo
codificare una capacità lavorativa dello 0% come casalinga."
(n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).
Nella stessa perizia i medici del SAM hanno pure puntualizzato quanto segue:
"9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In un lavoro leggero e variato, che eviti posizioni statiche
prolungate, senza possibilità di sgranchirsi brevemente, eviti movimenti
ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco e posizioni molto
inergonomiche prolungate, l'A. presenta una capacità lavorativa del 90% (lavoro
a tempo piano con una diminuzione del rendimento del 10%) unicamente per motivi
reumatologici, a partire dal 5.3.2012. Per i due periodi precedenti descritti
al capitolo 8 e per il periodo dal 25.3 al 12.4.2013, possiamo codificare una
capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi attività lavorativa.
Consigliamo un aiuto da parte dell'Ufficio di collocamento
nella ricerca di un lavoro confacente, in quanto un reinserimento professionale
in un lavoro adatto è da considerare utile allo scopo di proiettare l'A. al di
là dei conflitti interni e direttamente nella realtà esterna sulla quale poter
investire le sue risorse."
(n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice)
Nel rapporto finale del 5 agosto 2014 il medico dell'SMR (dr. med. __________) ha posto la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome lombospondilogena cronica in: avanzata osteocondrosi Modic II L5-S1, incipiente osteocondrosi L4-L5, incipiente condrosi L2-L3 con fissura dell'anuro fibroso; assenza di associate lesioni neurologiche;
Sindrome cervicospondilogena cronica in incipiente discopatia C5-C6; assenza di associate lesioni neurologiche" e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di "Fibromialgia; disturbo di somatizzazione (F45.0);Cefalee di tipo misto, riferibili ad emicrania senz'aura e cefalea tensiva; Severa obesità (peso 121 kg/altezza 173,5 cm, BMI 40,2 kg/m2); Sindrome delle gambe senza riposo; Tabagismo".
Il medico dell'SMR ha confermato: 1) un'incapacità lavorativa del 100% dal 29 novembre 2011 al 4 marzo 2012 e dal 25 marzo 2013 al 12 aprile 2013 rispettivamente del 30% (intesa come riduzione di rendimento) dal 5 marzo 2012 al 24 marzo 2013 e dal 13 aprile 2013 e continua nell'attività abituale di venditrice-cassiera; 2) un'incapacità lavorativa del 100% dal 29 novembre 2011 al 4 marzo 2012 e dal 25 marzo 2013 al 12 aprile 2013 rispettivamente del 10% (intesa come riduzione di rendimento) dal 5 marzo 2012 al 24 marzo 2013 e dal 13 aprile 2013 e continua in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti funzionali stabiliti nella perizia SAM agli atti, senza limitazioni di carico massimo, senza alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgimento di lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari, ma con una lieve deflessione dell'umore e ansia lieve quali limiti funzionali psichici); 3) un'incapacità lavorativa del 10% (intesa come riduzione di rendimento) quale casalinga.
Nel medesimo rapporto il medico dell'SMR ha ritenuto applicabile al caso di specie la psicoterapia al fine di mantenere o migliorare verosimilmente la capacità lavorativa dell'assicurata (doc. AI 83-1/4).
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; MEYER-BLASER, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
Infine va ricordato che Infine, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V
294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta (cfr. in questo senso anche la STF 9C_815/2012 del
12 dicembre 2012 consid. 3 e le citate DTF 131 V 49 e 130 V 396) e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della
ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve
tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.8. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria dall'UAI.
2.8.1. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in neurologica, il quale nel rapporto del 20 giugno 2014 ha posto unicamente le diagnosi neurologiche senza influsso sulla capacità lavorativa di “cefalee di tipo misto, riferibili ad emicrania senza aurea e cefalea tensiva; sindrome lombovertebrale e cervicale cronica” (doc. AI 81-43).
Il perito ha ritenuto che l’assicurata abile al lavoro al 100% dal punto di vista
neurologico, puntualizzando che non vi è mai stata una riduzione della capacità
lavorativa sotto questo aspetto (doc. AI 81-43).
Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.
Tanto più che neppure la ricorrente pretende il contrario.
2.8.2. Dal punto di vista
psichiatrico, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione specialistica
da parte del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria
psicoterapeuta, il quale nel rapporto del 17 luglio 2014 ha posto unicamente la
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “disturbo di
somatizzazione (ICD 10-F45.0)” (doc. AI 81-49).
Il perito ha ritenuto che l’assicurata abile al lavoro al 100% dal punto di
vista psichiatrico, puntualizzando che non vi è né è mai sussistita alcuna
riduzione della capacità lavorativa sotto questo aspetto (doc. AI 81-43).
Val qui la pena di puntualizzare che il dr. med. __________, dopo esame
approfondito, ha escluso la presenza di una sofferenza psicologica che
coagulasse in una più seria patologia umorale.
Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.
Tanto più che neppure la ricorrente pretende il contrario.
Di conseguenza, non è necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i
criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza (DTF 141 V 281).
2.8.3. Per
quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a
una valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, specialista FMH
in reumatologia, il quale nella perizia del 16 giugno 2014, ha posto le
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di "Fibromialgia/sindrome
somatoforme; Sindrome lombospondilogena cronica; avanzata osteocondrosi Modic
II L5/S1, incipiente osteocondrosi L4/L5, incipiente condrosi L2/L3 con fissura
dell'anulo fibroso; Sindrome cervicospondilogena cronica; incipiente discopatia
C5/C6" e senza influsso sulla capacità lavorativa di "severa
obesità, sindrome delle apnee notturne", evidenziato quanto segue:
"DISCUSSIONE
La paziente lamenta dolori cronici generalizzati. In presenza di
18/18 punti di fibromialgia si conferma la diagnosi già riportata agli atti di
fibromialgia. Non vi sono elementi per una malattia reumatologica infiammatoria
né per un'altra patologia associata a questa sindrome del dolore cronico. Si tratta
dunque di una fibromialgia primaria.
Da ca. 15 anni 6 nota una sindrome lombospondilogena cronica in presenza di
avanzate alterazioni degenerative multisegmentali soprattutto a livello L5/S1.
In accordo con le valutazioni precedenti, non sono indicate misure invasive.
La paziente presenta ancora una sindrome cervicospondilogena cronica. L'esame
clinico normale. Le indagini radiologiche standard a disposizione mostrano una
minima discopatia C5/C6. Nessuna evidenza per una neurocompressione."
(doc. 81-37)
Il perito ha quindi ritenuto che "come cassiera e commessa l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 30 % tenendo conto delle posizioni statiche prolungate e dei lavori più pesanti e ripetitivi (riporre la merce) che vengono chiesti a venditrici e cassiere", che dal suo punto di vista non vi è negli ultimi anni un'evoluzione della capacità lavorativa e che a sua conoscenza non vi è stato alcun cambiamento dopo la valutazione del 21 marzo 2013 del dr. med. __________, che non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine, che "la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta ai problemi alla schiena che limitano posizioni statiche molto prolungate e movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni inergonomiche", che non vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute e non sono indicate misure invasive, che "da un punto di vista reumatologico è senz'altro possibile e auspicabile offrire all'assicurata provvedimenti di integrazione. L'assicurata è in grado di svolgere un lavoro leggero, variato, che eviti posizioni statiche prolungate senza possibilità di sgranchirsi brevemente, eviti movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco e posizioni molto inergonomiche prolungate. In una tale attività l'assicurata è abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto nella misura del 10 %", che "in un'attività pesante a mediamente pesante vi è un'inabilità lavorativa del 50 % tra tempo e rendimento. Come venditrice o cassiera e in attività simili vi è un'inabilità del 30 % intesa come diminuzione del rendimento. In un lavoro leggero e adatto vi è un'incapacità lavorativa• del 10 % inteso come diminuzione del rendimento" e che "Come casalinga l'assicurata è inabile al lavoro nella misura del 10 % tenendo conto dei lavori più pesanti e ripetitivi che non è in grado di svolgere" (doc. 81-37 e 38).
Da ultimo, il perito ha fissato i limiti funzionali che corrispondono a quelli usuali indicati per chi soffre delle medesime patologie dell'assicurata (doc. 81-29).
Il rappresentante dell'insorgente contesta la valutazione del dr. med. __________ (che ha concluso, a far tempo dal 5 marzo 2012, per una capacità lavorativa del 70%, pari ad un lavoro a tempo pieno con una diminuzione del rendimento del 30%, nella propria attività abituale rispettivamente per una capacità lavorativa del 90%, pari ad un lavoro a tempo pieno con una diminuzione del rendimento del 10%, in un'attività adeguata), in considerazione del fatto che essa sarebbe in aperta contraddizione con quanto attestato in precedenza da un altro medico fiduciario dell'UAI (ovvero dal dr. med. __________; e, più precisamente, a far tempo dal 5 marzo 2012, per una incapacità lavorativa del 50% sia nell'attività abituale sia in un'attività adeguata).
A questo proposito, va osservato che il dr. med. __________, in una motivata ed approfondita presa di posizione del 2 luglio 2015, ha spiegato nel dettaglio i motivi per cui la sua valutazione diverge da quella del dr. med. __________, levando ogni dubbio circa l’asserita contraddizione evidenziata dal rappresentante della ricorrente (doc. AI 98-8 e 9). In tale occasione, lo specialista ha infatti evidenziato quanto segue:
" (…)
Faccio regolarmente 3 perizie per il SAM alla settimana da oltre 15 anni. Il volume di perizie è garanzia di una grande esperienza per quanto riguarda la valutazione peritale delle problematiche di natura reumatologica e anche di una omogeneità tra le diverse valutazioni. La maggioranza delle perizie che ho realizzato comporta le diagnosi di fibromialgia/sindrome somatoforme, sindrome lombospondilogena e sindrome cervicospondilogena poiché si tratta delle patologie più comuni in ambito peritale.
Questo grande volume di perizie è il mio primo termine di paragone per poter valutare la capacità lavorativa dei pazienti con queste diagnosi in modo costante. In altre parole cerco di valutare tutti i pazienti con patologie analoghe in modo analogo.
Il mio secondo termine di paragone è la linea generale adottata dai colleghi membri della società ticinese di reumatologia per valutare questo tipo problematica.
Il mio termine di paragone non può dunque essere una singola perizia precedente, che oltre tutto si dissocia a sua volte dalla perizia del Dr. __________ dei 2000 (perizia nella quale venivano formulate diagnosi analoghe ma che confluivano in una piena capacità lavorativa). Per inciso si può dunque rilevare che la mia perizia si allinea con quelle del Dr. __________ mentre la perizia del Dr. __________ si discosta dalla linea finora seguita e che questa linea corrisponde a quelle generalmente seguita da me e dai reumatologi ticinesi nella valutazione di casi analoghi.
Va detto inoltre che la differenza di valutazione in ambito reumatologico tra i diversi periti per quanto riguarda la capacità lavorativa è notoriamente ridotta ma c'é. Non si può pretendere che un perito si conformi automaticamente a chi l'ha preceduto. Un perito deve avere il diritto di esprimere liberamente la sua opinione partendo da zero e non deve essere vincolato dall'opinione di chi l'ha preceduto.
Al contrario, sarebbe scorretto se dovessi valutare un'assicurata in modo "più pessimiste a riguardo della capacità lavorativa rispetto a quanto avrei fatto con qualunque altra persona nella stessa situazione, discostandomi dalle linee generati seguite dal periti della società di reumatologia. solo perché quell'assicurato è già stato peritato ln precedenza da un collega.
Nel caso della perizia in questione, confermo
dunque pienamente la mia valutazione della capacità lavorativa in e non sono
disposto a modificarla per conformarmi a una valutazione precedente.
Non ritengo di dover giustificare perché il Dr. __________ sia più pessimista
di me. Posso assicurare che la mia valutazione è corretta e conforme alla linea
generale dei periti ticinesi. Ritengo francamente di essere responsabile solo
del mio consulto peritale e non di quelli precedenti, pur tenendone conto nel
formulare la mia valutazione. (...)"
Alla luce di quanto sopra, delle spiegazioni fornite dallo specialista in reumatologia, dr. med. __________, confermate dai periti del SAM in data 14 luglio 2015 (doc. 98-1/5) in una motivata ed approfondita presa di posizione (ove hanno, peraltro, sottolineato come "negli anni l'espressione del quadro clinico viene valutata come un fibromialgia ,quadro che predomina a livello clinico. Quindi per questo motivo la capacità lavorativa viene valutata nell'ambito di questa patologia e pertanto porta alla valutazione espressa dal nostro consulente Dr. med. __________, in accordo con quanto viene valutato in generale dai consulenti reumatologi. Non si ravvisano elementi clinici oggettivi che possano giustificare un'incapacità lavorativa maggiore, considerato l'attività svolta dall'A"; doc. 98-4) e fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, il 20 luglio 2015 (doc. 99-1), questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni in ambito reumatologico enunciate dal dr. med. __________, specialista che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Tanto più che questa valutazione peritale non è stata neppure smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. In effetti, per quanto concerne i certificati della dr.ssa med. __________, medico generico FMH, del Centro medico __________ di __________ (doc. B), il rapporto del 22 luglio 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia dello studio di ortopedia e traumatologia __________ di __________ e __________ (doc. C), il rapporto del 6 agosto 2015 del dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia del Centro medico __________ di __________ (doc. D), va detto che (come peraltro rettamente rilevato dal perito dell'UAI nella motivata ed approfondita presa di posizione del 12 ottobre 2015 e confermate sia dai periti del SAM in data 20 ottobre 2015 sia dal medico SMR, dr. med. __________ il 21 ottobre 2015; doc. VIII-1 e 2) trattandosi in concreto di una diversa valutazione della medesima situazione attentamente e dettagliatamente vagliata dal perito reumatologo, per i succitati motivi a quest’ultima va data la preferenza.
A questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]). Giova inoltre qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Malgrado la presenza di una fibromialgia (con influenza sulla
capacità lavorativa) e di un disturbo di somatizzazione (senza influenza
sulla capacità lavorativa) (cfr. doc. AI 81-21), nulla cambia, nel preciso caso
di specie, la già citata DTF 141 V 281.
Al consid. 8 di quella sentenza, il TF ha infatti rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).
In concreto, per i motivi appena esposti, non vi sono ragioni per scostarsi dalle valutazioni del dr. med. __________, non avendo del resto il consulente applicato la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. doc. AI 81-34-39), ma avendo fissato il grado di incapacità lavorativa per quel disturbo al 30% come cassiera-commessa rispettivamente al 10% in attività adeguate e come casalinga.
Va qui rammentato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, anche dal profilo reumatologico, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti (in particolare, all'esperimento di una perizia reumatologica giudiziaria, così come postulato dal rappresentante della ricorrente nel gravame: cfr. doc. I a pag. 9 e 12).
2.8.4. In esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6 e 2.7), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante. Tanto più che l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica specialistica - riferita, in particolare, al quadro clinico antecedente al provvedimento contestato (visto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza della perizia pluridisciplinare SAM (cfr. considerando 2.8.3 in fine), e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici.
Quanto accertato dai
periti incaricati dall'UAI in merito alla capacità lavorativa dell'assicurata
nel rapporto peritale del 4 agosto 2014 (doc. AI 81-1/55) e confermato dal
medico SMR nel rapporto finale del 5 agosto 2014 (doc. AI 83-1/4) e nel
successivo rapporto del 20 luglio 2015 del medico dell'SMR (doc. 99-1), va
dunque tutelato.
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.
59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
2.9. In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l'assicurata ha presentato/presenta: 1) un'incapacità lavorativa del 100% dal 29 novembre 2011 al 4 marzo 2012 e dal 25 marzo 2013 al 12 aprile 2013 rispettivamente del 30% (intesa come riduzione di rendimento) dal 5 marzo 2012 al 24 marzo 2013 e dal 13 aprile 2013 e continua nell'attività abituale di venditrice-cassiera; 2) un'incapacità lavorativa del 100% dal 29 novembre 2011 al 4 marzo 2012 e dal 25 marzo 2013 al 12 aprile 2013 rispettivamente del 10% (intesa come riduzione di rendimento) dal 5 marzo 2012 al 24 marzo 2013 e dal 13 aprile 2013 e continua in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti funzionali stabiliti nella perizia SAM agli atti, senza limitazioni di carico massimo, senza alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgimento di lavori di precisione e senza necessità di pause supplementari, ma con una lieve deflessione dell'umore e ansia lieve quali limiti funzionali psichici); 3) un'incapacità lavorativa del 10% (intesa come riduzione di rendimento) quale casalinga.
È peraltro utile segnalare
che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.
Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,
consid. 4.7).
D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati
esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale
limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,
p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato
le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite
macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza
(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del
20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).
Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
2.10. Stante quanto precede, occorre ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurata ha subito un aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di prestazioni AI.
Preliminarmente, il TCA osserva
che l'assicurata - a far tempo dal 1997 e sino alla disdetta del contratto di
lavoro presso l'ultimo datore avvenuta per carenza di lavoro con effetto a
partire dal 1° agosto 2012 (doc. AI 40-2 e 42-1) - ha sempre lavorato in misura
non superiore al 50%. Stante quanto precede, ci si potrebbe chiedere se nel
caso di specie l'UAI abbia correttamente applicato il metodo ordinario nella
decisione avversata (cfr. STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016 e STF 9C_650/2015
dell'11 agosto 2016). La questione può comunque rimanere indecisa, visto che anche
applicando l'ipotesi più favorevole all'assicurata - quest'ultima
non ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.11. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.11.1. Nel caso di specie dalla
documentazione prodotta emerge segnatamente che il salario percepito da ultimo
dall'interessata, prima dell'insorgere del danno alla salute ammontava a fr. 24'308.--
(pari a fr. 2'025.66 per 12 mensilità) per un'attività al 50% (21 ore
settimanali) - corrispondente a fr. 48'616.- (pari a fr. 4'051.33 per 12
mensilità) per un'attività al 100% (42 ore settimanali) - ed è stato conseguito
nel 2011 (cfr. doc. 34-3 e 34-11). Ora, aggiornando al 2015 tale importo, si
ottiene un reddito da valido di fr. 49'932.71 (2012: + 0,8%; 2013: +
0,7%; 2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).
2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le
sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato
che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e
l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui
pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e
9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.12.1. La decisione litigiosa è stata emanata il 27 luglio 2015 e pertanto il reddito da invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. considerando 2.12).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalida si ha per le donne un indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente al 2015, ultimo dato disponibile.
Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 50'359.90 (Fr. 49'344.- : 102 x 104,1) (cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle
aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.
anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie
économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro
nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica), applicabile anche al 2015 non
avendo un dato riferito a questo anno, il salario lordo medio ipotetico nazionale
da invalido per una donna ammonta a Fr. 52'500.20 (Fr.
50'359,90 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
L’assicurata, quale "commessa-venditrice", avrebbe realizzato
nel 2015 un reddito annuo di fr. 49'932.71 per
un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto la media dei
salari per un'attività equivalente (cioè fr. 53'777.59; cfr. Tabella TA1
2012, ramo economico 47 "commercio al dettaglio", livello di
qualifica 1, donne: fr. 4'198.-: 40 ore x 41.9 ore/settimana x 12 mesi = fr. 52'768.86
e aggiornato al 2015).
In casu, in applicazione della giurisprudenza
citata al considerando 2.12, il reddito statistico da invalido
(fr. 52'500.20) va ridotto del 2,14%, percentuale
corrispondente al gap salariale (per la parte percentuale che supera la
soglia del 5%) e si attesta pertanto a fr. 51'376.70 (risultato intermedio).
Di conseguenza, considerata un'esigibilità del 70%, il reddito da
invalido corrisponde a fr. 35'963.69.
2.13. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che
non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.13.1. Nel
caso di specie l’UAI non ha riconosciuto alcuna riduzione (doc. A a pag. 3). Il TCA che, di massima, non può senza
motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di
scostarsi da tale valutazione. Tanto più che il rappresentante della ricorrente
anche in questa sede ricorsuale - parimenti a quanto già avvenuto con
opposizione del 3 giugno 2015 al progetto di decisione del 5 maggio 2015 (doc.
AI 94-3) - si limita unicamente a rilevare - in maniera invero alquanto
succinta e generica - che "(…) senza diffondersi ulteriormente su questo
aspetto, è bene sottolineare dinnanzi a codesto Tribunale che nell'evenienza
concreta l'UAI non ha affatto proceduto a una valutazione delle circostanze
specifiche sopra elencate" né tantomeno provveduto ad apportare una
riduzione del salario ottenibile da parte della signora RI 1 da invalida (…)"
(doc. I a pag. 10).
Val qui comunque la pena di
rilevare che, quand'anche si volesse riconoscere, per pura ipotesi,
all'insorgente una riduzione del 10% per attività leggere, ella non ne
trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà meglio al considerando 2.14.
2.14. In concreto, raffrontando, nel
2015, il reddito da valido di fr. 49'932.71 con quello da invalido di fr. 35'963.69, si ottiene un grado di invalidità del
27,97% arrotondato al 28% (cfr. DTF 130 V 121, consid.
3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.
Raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 49'932.71 con quello da
invalido di fr. Fr. 35'963.69, ridotto per ipotesi del 10% a fr. 32'367.32
si otterrebbe un grado di invalidità del 35,17%,
arrotondato al 35%, che non darebbe parimenti diritto ad alcuna
rendita.
La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di
conseguenza tutelata.
2.15. A titolo abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell'insorgente superiore al 20%, alla potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.
2.15.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
Infine, con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
" (…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del
26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,
consid. 6).
2.15.2. Tornando al caso di specie, va
evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado
minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.14), senza dover intraprendere
una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già espressi al
considerando 9, svolgere attività semplici e ripetitive
dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre
2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid.
6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003
consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua
capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non
qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una
preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una
semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va
qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore
delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera
sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in
posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,
di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare
frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e
32.2011.143 del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del
25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a
provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto
che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA
32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21
maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).
2.16. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurata.
Quest’ultima chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In concreto dagli atti emerge che la ricorrente si trova in assistenza (doc. Vbis).
L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze
giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo
acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui la
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti