Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.138

 

FS

Lugano

20 gennaio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 luglio 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione 26 marzo 2014, preavvisata l’8 ottobre 2013 (doc. AI 37/1-3) evidenziato che “(…) in base alla situazione attuale è possibile riconoscere il diritto ad una rendita. Al momento attuale lei risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio basa il proprio giudizio non sono concludenti, non potendo quindi quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua capacità di guadagno. Lei è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione d’uffi-cio ex art. 17 LPGA, che potrà essere predisposta quando l’UAI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie (cf. Sentenza Tribunale Federale Amministrativo del 20.11.2008 in re J, 9C_342/2008). (…)” (doc. AI 43/10) e visti l’annotazio-ne 20 dicembre 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 20/1), il verbale di chiusura del responsabile IT del 15 maggio 2013 (doc. AI 27/1-2) e la nota per l’incarto del 7 ottobre 2013 (doc. AI 32/1) , l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1958, il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. gennaio 2013 (dopo l’anno di attesa ex art. 28 LAI) con versamento delle prestazioni dal 1. marzo 2013 (trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 LAI) (doc. AI 43/1-11);

 

                                     -   nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio 2015 (doc. AI 54/1-5 e 55/1) visti la visita medica di chiusura del 6 novembre 2014 della __________ (doc. 48/1-5 dell’incarto LAINF), la decisione su opposizione dell’8 maggio 2015 con la quale la __________ si è confermata in quella dell’11 febbraio 2015 confermando il diritto ad una rendita per un’incapacità lavorativa del 17% dal 1. gennaio 2015 (doc. AI 53/1-4 e 70/1-8), la valutazione 26 maggio 2015 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 71/1-7) e il rapporto finale del 23 luglio 2015 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 78/1-4) , con decisione del 27 luglio 2015, preannunciata il 29 maggio 2015 (doc. AI 72/1-4), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (ex art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI; al riguardo si osserva che nel ricorso l’insorgente sostiene che “(…) la decisione impugnata è stata trasmessa all’RA 1 in data 27.7.2015 e ricevuta dall’RA 1 di __________ per raccomandata in data 28.8.2015 (…)” (I)) e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS (doc. AI 79/1-7);

 

                                     -   con il presente ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’RA 1 e producendo ulteriore do-cumentazione medica, ha chiesto l’annullamento della decisione del 27 luglio 2015;

 

                                     -   con la risposta di causa rilevato che parte della documentazione medica presentata con il ricorso era già nota e quindi considerata nel rapporto finale del 23 luglio 2015 del dr. __________ e osservato che “(…) in merito ai restanti rapporti medici del 25 agosto 2015 del Dr. med. __________ e del 21 agosto 2015 del Dr. med. __________ (doc. A2 e A3 incarto TCA), lo scrivente Ufficio tiene ad evidenziare che i suindicati curanti si sono limitati ad indicare che l’assicurato è inabile nell’atti-vità abituale di manovale (aspetto già considerato dall’UAI) e che si è resa necessaria una presa a carico psichiatrica dello stesso. Per quel che concerne i lamentati dolori alla spalla giova evidenziare che nella decisione su opposizione dell’8 maggio 2015 della __________ si legge che: “nuovamente interpellato in procedura di opposizione il dott. __________, dopo avere esaminato la documentazione aggiuntasi, si è confermato nelle proprie conclusioni rilevando in particolare che i postumi infortunistici non giustificano l’importante sintomatologia dolorosa fatta valere dal-l’assicurato. La muscolatura riscontrata permette di ammettere che l’assicurato utilizza frequentemente nella vita quotidiana l’arto superiore sinistro anche portando pesi (sottolineatura della redatrice).” Rilevato infine che per il riconoscimento di un danno alla salute psichico è necessaria una diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria (valutazione che deve essere poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente, cfr. ad esempio STF I 384/06) e che l’assicurato non ha presentato alcuna documentazione specialistica sufragante l’esistenza di tali disturbi, lo scrivente Ufficio ritiene che – con gli atti a tutt’oggi a disposizione – il notificato peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 potrà essere oggetto di accertamenti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni. (…)” (IV pag. 3) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;

 

                                     -   con scritto del 10 novembre 2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato medico 28 ottobre 2015 del dr. __________ (VI e allegato doc. B);

 

                                     -   con osservazioni del 23 novembre 2015 rilevato che, nell’annotazione del 20 novembre 2015, il medico SMR dr. __________ (al quale è stata sottoposta nuovamente la pratica), si è così espresso: “(…) Ora appare essere presente una patologia di tipo psichiatrico che potenzialmente può inficiare le esigibilità residuali del paziente ritenute adeguate ergonomicamente a livello osteoarticolare. Indipendentemente se in nesso causale con la patologia infortunistica o meno e basandosi sulle valutazioni reumatologiche si impone ulteriore approfondimento diagnostico con valutazione complementare neutrale psichiatrica. Limitazione psichiatrica? Da quale data e in che misura limita esigibilità in attività adeguata ergonomicamente (leggera e dove non si debba utilizzare il braccio coinvolto)? (…)” (VIII/1) l’Ufficio AI ha osservato che “(…) alla luce di quanto precede, considerata la necessità di effettuare un accertamento specialistico psichiatrico, lo scrivente Ufficio chiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti. (…)” (VIII);

 

                                     -   con scritto del 1. dicembre 2015 il ricorrente ha comunicato al TCA di essere d’accordo con il rinvio degli atti all’Ufficio AI (X);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto con-seguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla me-desima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);

 

                                     -   se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumen-tata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su ri-chiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento impor-tante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’inva-lidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situa-zione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

 

                                     -   nell’evenienza concreta ritenuta la decisione su opposizione dell’8 maggio 2015 della __________ (doc. AI 70/1-8), vista la valutazione del consulente in integrazione professionale del 26 maggio 2015 (doc. AI 71/1-7) e escluse delle patologie extrainfortunistiche (vedi il rapporto finale 23 luglio 2015 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 78/1-4) , con la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera senza considerare la patologia psichiatrica;

 

                                     -   questo Tribunale visto il rapporto 25 agosto 2015 nel quale il dr. __________ ha, in particolare, evidenziato che il paziente “(…) è attualmente in grave stato depressivo per cui l’ho inviato al Dr. med. __________, specialista in psichiatria, per le cure del caso (…)” (doc. A2 = doc. AI 81/1), ritenuto il rapporto 29 maggio 2015 nel quale il dr. __________ ha sostenuto che “(…) personalmente penso che parte dei dolori attuali alla spalla sia dovuto probabilmente ad una sindrome somatoforme su una sindrome depressiva dovuta non solo alle conseguenze dell’infortunio ma anche ai vari problemi di ordine finanziario ed privato. Resta importante da questo punto di vista anche il lavoro fatto dal medico curante per il trattamento di questa sindrome indipendente dall’infortunio e che ha la sua importanza nell’ambito di una eventuale valutazione AI. (…)” (doc. A4 = doc. AI 74/2) e lo scritto 21 agosto 2015 nel quale lo stesso specialista ha osservato che “(…) al di fuori dell’infortunio, ma altrettanto importante per la valutazione della capacità lavorativa, risulta sicuramente tutta la situazione psicologica venutasi a creare, importante sindrome depressiva con idee anche suicide, sindrome che necessita sicuramente di una valutazione psichiatrica che esula dal problema infortunistico. (…)” (doc. A3) concorda con l’Ufficio AI che è necessario svolgere ulteriori accertamenti medici (di natura psichiatrica e se del caso pluridisciplinari visto che il dr. __________, nello scritto del 28 ottobre 2015, ha osservato che “(…) faccio notare che inizio a notare delle alterazioni cutanee a livello della mano nel senso di un iniziale sviluppo di una sindrome CRPS II. (…)” (doc. B); quanto alla valutazione globale in caso di diverse patologie e alla loro cumulabilità si rinvia qui alla STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 e alla STCA inc. 32.2014.55 del 29 gennaio 2015 con riferimenti) per potersi pronunciare circa la revisione intrapresa nel febbraio 2015;

 

                                     -   rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate le patologie di cui è portatore l’as-sicurato, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione (proposta, questa, formulata dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente), affinché metta in atto gli approfondimenti medici necessari, ritenuto come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato, che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, in un’attività adeguata;

 

                                     -   nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. lettera circolare AI n. 334 del 7 luglio 2015 [disponibile unicamente nella versione tedesca e francese] e lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata;

 

                                     -   visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel febbraio 2015;

 

                                     -   secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dall’RA 1, fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti