Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 5 agosto 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1985, da ultimo attivo quale operaio generico presso il __________ (doc. AI 18/1-7), nel mese di dicembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-9).
Con decisione del 18 luglio 2012 – sulla base della perizia pluridisciplinare 6 aprile 2012 con complemento del 22 giu-gno 2012 del SAM (doc. AI 40/1-47 e 49/1-5) nonché del rap-porto finale 17 aprile 2012 con le annotazioni del 25 giugno 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 41/1-4 e 50/1) e vista la tabella con rapporto del consulente in integrazione del 17 aprile 2012 (doc. AI 42/1-3) – l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI 51/1-3).
Questo Tribunale, con STCA del 25 ottobre 2012 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 62/1-6), ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso del 17 settembre 2012 inoltrato contro la suddetta decisione del 18 luglio 2012 e ha trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché trattasse il rapporto 4 settembre 2012 della dr.ssa __________ alla stregua di una nuova domanda.
1.2. L’Ufficio AI, dando seguito a quanto indicato da questo Tribunale nella succitata STCA del 25 ottobre 2012 (doc. AI 62/1-6) ha predisposto i necessari accertamenti medici e con decisione del 28 giugno 2013 – sulla base della perizia psichiatrica dell’11 marzo 2013 con complementi del 24 maggio e del 4 giugno 2013 del dr. __________ (doc. AI 70/1-7 e 81/1-3) e vista l’annotazione del 24 giugno 2013 del dr. __________ (doc. AI 82/1) – ha nuovamente negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile (doc. AI 83/1-4).
Questa decisione è stata confermata dal TCA con STCA dell’11 giugno 2014 (doc. AI 98/1-22) cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel mese di settembre 2014 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni adducendo quale danno alla salute una “(…) grave depressione dell’ansia (…)” (doc. AI 100/1-9).
Con decisione del 5 agosto 2015, preavvisata il 3 giugno 2015 (doc. AI 123/1-4) e oggetto della presente vertenza – visti la perizia psichiatrica del 20 marzo 2015 firmata dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________, __________ del CPAS (doc. AI 115/1-14), il rapporto finale del 21 aprile 2015 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 116/1-3) e la valutazione del consulente in integrazione del 27 maggio 2015 con allegata la tabella elaborata il 2 giugno 2015 (doc. AI 121/1-2 e 122/1-3) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicu-rato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
1.4. Con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica (la situazione sarebbe molto più grave di quella esposta e meriterebbe un attento esame dal profilo lavorativo) e quella economica (la riduzione dal reddito da invalido del 13% e non del 15% quale multiplo di 5 ai sensi della giurisprudenza) chiedendo l’annullamento della decisione 5 agosto 2015 e il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2015. Contestualmente ha postulato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa – osservato che la valutazione medica non è stata smentita da altri certificati specialistici attestanti una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate e che anche aumentando (corretamente) la riduzione dal reddito da invalido al 15% il grado d’invalidità si attesterebbe al 49% – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con scritto del 5 ottobre 2015 l’insorgente – sostenuto che la valutazione peritale della capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata sarebbe incongruente con la “Descrizione risorse e deficit (criteri Mini ICF)”, che l’asserito miglioramento tramite l’assunzione farmacologica prescritta sarebbe un’ipotesi non verificata, che la riduzione dal reddito da invalido non sarebbe debitamente motivata e che la perizia non terrebbe conto né della capacità di tenuta nel contesto di un’attività lavorativa né dell’assenza dal lavoro da oltre sei anni – ha chiesto “(…) che venga riconosciuta almeno una mezza rendita all’assicurato, ed in via subordinata che l’incarto venga rinviato all’AI per ulteriori accertamenti, posto come una mezza rendita debba essere ritenuto accertato (…)” (VII).
1.7. Con osservazioni del 13 ottobre 2015 – ribadito che la valutazione medica rispetterebbe i requisiti posti in merito dalla giurisprudenza e non sarebbe stata validamente contestata, osservato che la riduzione globale del 15% dal reddito da invalido “(…) tiene adeguatamente conto sia del fatto che l’assicurato debba svolgere delle attività leggere sia del fatto che quest’ultimo possa esercitare dette attività a tempo parziale (tasso di occupazione pari al 60%). (…)” e precisato che “(…) altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non ve ne sono. In particolare, non la giovane età dell'assicurato (del 1985), che aveva 30 anni al momento dell'emanazione della decisione formale da parte dell’UAl. Anche la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno (in casu il permesso C; cfr. in materia Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc) non permettono di applicare alcuna (ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalido, così come giustamente argomentato dall'amministrazione sub. doc. 122 incarto Al. (…)” (XI) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.8. Con scritto del 19 ottobre 2015 – rilevato, in particolare, che la perizia del CPAS è stata fatta durante un periodo in cui era degente presso la Clinica psichiatrica __________ di __________, che i periti non avrebbero valutato la capacità di garantire una presenza continuativa sul posto di lavoro, che l’aspetto diagnostico non sarebbe stato affrontato pienamente, che nella riduzione dal reddito da invalido bisogna tenere conto di ulteriori fattori (la lunga assenza dal mercato del lavoro, l’affezione che lo svantaggia in quel contesto, la ridotta resa e l’esigenza di poter svolgere l’attività in maniera isolata) e che per il reddito da valido non potevano essere applicati i dati statistici – l’insorgente ha concluso che “(…) in siffatta circostanza, tutto ben considerato il riconoscimento di una mezza rendita verrebbe accettato, ma non in misura inferiore, che non si attaglia in alcun modo ad una situazione di oggettiva limitazione valetudinaria. (…)” (XIII).
Su dette considerazioni – pur avendo avuto la possibilità di esprimersi (XIV) – l’amministrazione è rimasta silente.
Con ulteriore scritto del 16 settembre 2016 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria con la relativa documentazione XV e XV/bis).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita dal 1. luglio 2015. L’assicurato postula il riconoscimento del diritto ad almeno una mezza rendita e, subordinatamente, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'ese-cuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisio-ne su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter prati-camente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono es-sere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati ef-fetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando pro-va di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigi-bile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bi-sogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pre-tesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno spe-cialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1. marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.
L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Va ancora rilevato che nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)” (regesto della DTF 141 V 9).
2.6. Nella fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), l’Ufficio AI è entrato nel merito della nuova domanda di pre-stazioni del mese di settembre 2014.
L’amministrazione – visti il rapporto 14 agosto 2014 della degenza dell’assicurato dal 4 luglio all’8 agosto 2014 presso la Clinica psichiatrica __________ di __________ (__________) (doc. AI 101/1-7), l’annotazione 8 settembre 2014 nella quale medico SMR dr. __________ indica la necessità di una rivalutazione peritale psichiatrica (doc. AI 103/1) e il rapporto 5 novembre 2014 della dr.ssa __________ che attesta un peggioramento clinico (doc. AI 107/1) – ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS (doc. AI 109/1-2, 110/1-3, 111/1-2 e 112/1).
Nella perizia psichiatrica del 20 marzo 2015 (firmata dalla dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e dalla dr.ssa __________, __________ del CPAS; cfr. doc. AI 115/1-14) – premesso che “(…) si tratta della terza valutazione peritale per l’Al. La valutazione effettuata si basa sulla documentazine messami a disposizione e su due colloqui di 60 minuti ciascuno effettuati con l'assicurato presso il mio studio nelle date 27.1.2015 e 12.2.2015. E' stato inoltre effettuato un colloquio telefonico con il Dr. __________, capo-clinica presso la Clinica Psichiatrica __________, in data 25.2.2015. E' stato poi effettuato un colloquio telefonico con la dr. __________, psichiatra curante ambulatoriale dell'assicurato, in data 26.2.2015. E' stato infine richiesto il dosaggio ematico dei farmaci assunti dal signor RI 1, effettuato presso la Clinica psichiatrica __________ il 27.1.2015 e il 28.1.2015. Ho ritenuto necessario, data la complessità del caso, attendere che il periodo di osservazione clinica relativa all'ultimo ricovero dell'assicurato (iniziato il giorno prima del primo colloquio peritale fosse sufficientemente prolungato da consentire ciò che poi è stata una ridefinizione diagnostica: per tale ragione la perizia ha richiesto tempi di redazione più prolungati. (…)” (doc. AI 115/2) – i periti del CPAS hanno posto, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, la diagnosi di “(…) disturbo di personalità misto (tratti borderline e istrionici) (ICD 10: F 61.0) (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “(…) ritardo mentale lieve (ICD 10: F 70) (…)” (doc. AI 115/9).
I periti, dopo aver effettuato la ricostruzione degli atti e descritta l’anamnesi, in sede discussione si sono così espressi: “(…) Il signor RI 1 è un uomo di 29 anni, coniugato, con una figlia di 4 anni ed una di pochi mesi. Dopo una prima infanzia trascorsa in __________, accudito dai nonni paterni, e secondo quanto il paziente afferma, esposto a una situazione di ripetuta violenza ed aggressività da parte del nonno, sofferente di dipendenza d'alcol, l'assicurato a 6 anni ha raggiunto il padre in Svizzera. L'assicurato è stato quindi accolto presso I’istituto __________ dai 7 ai 16 anni ed ha frequentato le scuole speciali. Non ha potuto concludere l'apprendistato di giardiniere paesaggista che aveva iniziato e, a quanto afferma l'assicurato, il rapporto con il datore di lavoro dell'apprendistato si sarebbe interrotto in modo improvviso per l'insorgere di conflitti. Ha svolto successivamente vari impieghi come operaio generico. Ha beneficiato per un periodo della disoccupazione e dalla disoccupazione stessa è stato inserito in un programma occupazionale nel 2009 dove, nel mese di agosto, ha subito un infortunio a seguito del quale non ha più ripreso l'attività professionale. A seguito di tale infortunio infatti il paziente ha presentato una sintomatologia dolorosa che [è] stata oggetto di una perizia multidisciplinare da parte del SAM nel 2012. Sulla base di tale perizia non è stato riconosciuto al paziente il diritto a una rendita d'invalidità. Una nuova domanda di prestazioni Al viene depositata nello stesso anno e all'inizio 2013 viene effettuata una nuova perizia da parte del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. In assenza di diagnosi psichiatriche con ripercussioni sulla capacità di lavoro, il diritto alla rendita Al viene nuovamente rifiutato nel mese di marzo 2013. La decisione è oggetto di ricorso presso il tribunale Cantonale delle Assicurazioni, respinto in data 11.6.2014. Una nuova domanda di rendita Al è presentata a inizio autunno 2014, a seguito del ricovero del paziente presso la Clinica Psichiatrica __________ conclusosi con diagnosi di "psicosi non organica non specificata"; nell'ambito di tale nuova domanda per I’AI viene richiesta la presente perizia. Ricordiamo che dal punto di vista psichiatrico, il paziente è stato esaminato in due occasioni dal dr. __________ nel 2011, che, a quanto emerge dagli atti, collocava il paziente dal punto di vista diagnostico nell'area di un grave disturbo della personalità o di una "malattia di valenza psicotica (scivolamenti psicotici)". II paziente non si è presentato al colloquio successivo con il curante poiché, afferma, lo trovava troppo "freddo" nella relazione. Nel mese di aprile 2012 inizia la presa in carico presso la dr.ssa __________ che prosegue nell’attualità. La dr.ssa __________ pone diagnosi di "disturbo psicotico cronico" e imposta una terapia neurolettica associando diverse molecole. Nel gennaio 2015 il signor RI 1 viene nuovamente ricoverato in regime volontario su richiesta della curante presso la Clinica psichiatrica __________. Nel corso del ricovero l’inquadramento diagnostico viene ridefinito e, sulla base del colloquio avuto con il dr. __________, capo clinica, vengono poste le seguente diagnosi conclusive: "disturbo di personalità NAS"; "ritardo mentale lieve". Sulla base di un esame attento di tutta la documentazione a mia disposizione, dei colloqui avuti con i curanti, dr.ssa __________ e dr. __________, dei colloqui avuti con l'assicurato, ritengo che il paziente presenti un disturbo della personalità misto con tratti borderline e istrionici. Tale inquadramento diagnostico poggia sulla presenza dei seguenti elementi, già evidenziati nel rapporto del dr. __________ relativo ai due incontri avuti con il paziente, nella perizia redatta dal dr. __________, nel colloquio avuto il dr. __________, ed emersi nei colloqui avuti con il paziente: presenza di rabbia intensa e di una marcata impulsività con difficoltà a controllare la rabbia, come mostrato dai costanti litigi riportati con la moglie, dalle aggressioni fische avute con il padre che hanno implicato l'intervento della polizia, dall'aggressione verso una famigliare ricoverata in Clinica Psichiatrica __________ che ha necessitato l'intervento degli infermieri; è inoltre riferito nel rapporto del dr. __________ e dal paziente stesso una forte intolleranza alla solitudine (il paziente riferisce di provare un'intensa ansia ad uscire di casa in assenza della moglie e riferisce una rimozione dell'angoscia quando si trova in contesti istituzionali – Istituto __________ in adolescenza e __________ in età adulta) e la tendenza ad un'interpretatività persecutoria laddove l'assicurato si trovi in situazioni di stress (ad esempio difficoltà relazionali, ostacoli incontrati nelle procedure amministrative). Tale interpretatività persecutoria emerge come un elemento maggiormente rilevante negli ultimi anni, seppure non abbia o non abbia ancora un'intensità tale da rientrare in un vero e proprio disturbo delirante: in effetti osserviamo che le diagnosi poste dai diversi curanti che hanno esaminato il paziente negli ultimi anni (Dr. __________, Dr.ssa __________, curanti presso la __________) oscillano costantemente tra un disturbo psicotico e un grave disturbo della personalità con frequenti scivolamenti psicotici. Dal punto di vista comportamentale, tale tendenza all'interpretattvità persecutoria si concretizza in un'alternanza tra ritiro sociale e agiti aggressivi, favoriti anche dall'impulsività. All'area del disturbo istrionico appartengono invece lo stile di eloquio impressionistico e una tendenza globale alla drammatizzazione e all'espressione esagerata delle emozioni. Nell'ambito di quest’area psicopatologica ritengo che siano anche da leggere i sintomi allucinatori riferiti dal paziente: esiste infatti senz'altro una incoerenza, già rilevata dai precedenti periti, tra la drammaticità dei contenuti riferiti dal paziente in merito tanto alle allucinazioni uditive che a quelle visive e l'assoluta assenza di reazioni comportamentali coerenti con quanto riferito, in particolare movimenti di inseguimento oculare, attitudini d'ascolto, blocchi e interruzioni nell'eloquio. Ripercorrendo l'anamnesi del paziente, si evidenzia anche che relativamente alla sintomatologia dolorosa riferita dallo stesso, i colleghi neurologi riferivano una discrepanza tra il danno oggettivabile e la sintomatologia lamentata dal paziente ed anche in quel caso è stato riportato un atteggiamento teatrale. La ricerca di attenzione con modalità drammatizzate rispetto al proprio stato di reale sofferenza è senz'altro un elemento che è stato osservato da interlocutori diversi. Da notare inoltre, rispetto la sintomatologia allucinatoria riferita, che data la storia traumatica del paziente è anche ipotizzabile che la sintomatologia riferita dall'assicurato come "allucinazione" o "visione", sia nella realtà costituita da immagini intrusive di origine traumatica. Non sono tuttavia presenti gli altri elementi caratteristici per un disturbo post-traumatico da stress. La diagnosi di disturbo della personalità di area borderline è inoltre supportata dalla valutazione strutturale della personalità, che colloca l'assicurato nel primo test di Rorschach nell'area della "struttura psicotica" e nel secondo test nell'area di struttura "stato limite inferiore". Sulla base di quanto sopra illustrato ritengo che il grave disturbo della personalità di cui soffre il paziente, che per definizione esiste da prima dell'inizio dell'attività lavorativa, si sia caratterizzato negli ultimi anni per una maggiore rilevanza dell'interpretatività persecutoria come risposta alle situazioni di stress relazionale o ambientale, collocando pertanto la diagnosi al limite tra il grave disturbo della personalità e il disturbo psicotico (le diagnosi poste infatti continuano a oscillare tra i due ambiti). La tendenza ingravescente all'intepretatività persecutoria è a mio avviso l'elemento di cambiamento più rilevante dall'ultima perizia psichiatrica effettuata e il principale elemento che giustifica l'esistenza di un'incapacità lavorativa parziale, meglio dettagliata in seguito. Per quanto concerne la terapia farmacologica impostatata in __________, essa appare coerente con lo scopo di offrire all'assicurato un migliore controllo degli aspetti impulsivi e della tendenza all'interpretatività (stabilizzatore dell'umore associato a neurolettico a dosaggio medio-basso) e a sostenere il tono dell'umore (antidepressivo). Quest'ultimo è in effetti riferito dal paziente come deflesso, in assenza di altri elementi caratteristici del disturbo depressivo (ideazione di colpa e autosvalutativa, anedonia). All'osserzione clinica peraltro l'umore appare soprattutto stabilmente disforico, altra caratteristica appartenente al disturbo di personalità borderline. La diagnosi di ritardo mentale lieve è stata posta nel corso dell'ultimo ricovero presso la Clinica Psichiatrica __________ sulla base della valutazione testale, dell'osservazione clinica e della storia del paziente. La somministrazione della scala Wais nel corso del precedente ricovero aveva mostrato un quadro compatibile con un ritardo mentale lieve, che non era stato tuttavia confermato dal test delle matrici di Raven. Nel corso del colloquio con il dr. __________ è tuttavia emerso che, malgrado le matrici di Raven non abbiano confermato pienamente il risultato della Wais, la storia personale dell'assicurato, che ricordiamo ha frequentato le scuole speciali, l'osservazione clinica e le difficoltà di adattamento hanno portato alla formulazione di tale diagnosi. Per quanto da me direttamente osservabile, ho potuto mettere in evidenza a fronte di domande complesse, una certa difficoltà di comprensione e la necessità di formulare la domanda in termini più semplici, la presenza di un pensiero concreto e una difficoltà di astrazione. La capacità di giudizio e pianificazione appaiono inoltre inadeguate, in particolare per quanto concerne la decisione di avere due figli, data la precaria situazione economica e l'assenza di integrazione e di una attività lavorativa per quanto concerne la compagna, decisione che sembra non avere tenuto conto del rischio elevato di venirsi a trovare in difficoltà aggiuntive, come nell'attualità, dove la moglie è oggetto di una procedura di espulsione. La presenza di un ritardo mentale lieve peraltro favorisce tanto la dimensione dell'impulsività che la dimensione dell'interpretatività persecutoria a fronte di situazioni complesse. (…)” (doc. AI 115/9-11).
Circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, la reintegrazione professionale, l’obbligo di ridurre il danno ed i quesiti posti dal medico SMR i periti hanno formulato la seguente valutazione:
" (…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' LAVORATIVA
Descrizione risorse e deficit (criteri Mini ICF)
1. Rispetto delle regole
Per quanto da me direttamente osservabile e quanto evincibile dagli atti, l'assturato si è sempre presentato regolarmente agli appuntamenti fissati e non emergono dati relativi ad un assenteismo sul posto di lavoro. Tuttavia emergono da un lato una probabile non piena compliance alla terapia farmacologica, dato che i farmaci in ingresso in Clinica psichiatrica apparivano tutti sotto dosati, e, a quanto emerge dai colloqui, l'assicurato avrebbe interrotto il rapporto di lavoro in corso di apprendistato in maniera impulsiva sulla base di un conflitto con il datore di lavoro. In virtù di questi elementi ritengo che sussista in quest'area una moderata disabilità.
2. Organizzazione dei compiti
Alla luce della disabilità cognitiva recentemente riconosciuta e diagnosticata, ritengo che la capacità di organizzare e pianificare sia caratterizzata da una disabilità grave.
3. Flessibilità
La disabilità cognitiva e la tendenza a un'interpretatività persecutoria nelle situazioni di stress determinano, a mio modo di vedere, una disabilità da grave a completa per quanto concerne quest'area.
4. Competenza
Per quanto concerne le competenze tecniche su compiti semplici e ripetitivi come quelli richiesti ad un operario generico (ultima attività professionale svolta) non vi sono elementi che depongono per una disabilità.
5. Giudizio
Alla luce della disabilità cognitiva e della tendenza all'interpretatività persecutoria, la capacità di giudizio dell'assicurato in una situazione di contesto complessa è da considerarsi caratterizzata da una disabilità da grave a completa.
6. Persistenza
La disabilità cognitiva rende verosimilmente la capacità di mantenere un livello continuo di performance nel tempo parzialmente compromessa. Ritengo in quest'area la disabilità moderata.
7. Assertività
La tendenza all'interpretatività persecutoria, la difficoltà a controllare la rabbia e la tendenza ad agirla in modo impulsivo, portano a concludere su questa area per una disabilità grave, migliorabile dall'adesione alla terapia farmacologica attuale.
8. Contatto con gli altri
Per quanto si può evincere dagli atti e dai colloqui avuti con l'assicurato, lo stesso presenta un comportamento improntato al ritiro sociale, con episodiche manifestazioni di rabbia e aggressività. Ritengo pertanto in quest'area la presenza di una disabilità grave, anch'essa potenzialmente migliorabile dall’adesione all'attuale terapia farmacologica.
9. Integrazione nel gruppo
Per le ragioni sopra indicate ritengo che l'assicurato presenti una disabilità grave per quanto concerne le possibilità di integrarsi in maniera arminiosa in un gruppo. Tali possibilità sono tuttavia potenzialmente migliorabili con l’adesione all'attuale terapia farmacologica.
10. Relazioni intime
Le relazioni intime dell'assicurato, intese come relazioni con la famiglia di origine e con quella acquisita si caratterizzano per una marcata conflittualità. Il paziente sembra invece riuscire a proteggere la relazione con i propri figli e non emergono fino all'attualità elementi di aggressività nei loro confronti. La disabilità in quest'area ritengo sia pertanto da considerarsi come moderata.
11. Attività spontanee
Da quanto riferito dall'assicurato, lo stesso alterna giorni in cui passa l'intera giornata a letto giorni in cui partecipa all'attività famigliari e aiuta la moglie nell'accudimento dei bambini e nella gestione della casa. Ritengo pertanto in quest'area la presenza di una disabilità moderata, migliorabile con l'adesione alle terapie farmacologiche.
12. Cura di sé
Per quanto sia stato da me direttamente osservabile l'assicurato è in grado di prendersi cura di sé adeguatamente e non emergono elementi per un'assenza di autonomia in tal senso. Su quest’area ritengo pertanto che non sussista alcuna disabilità.
13. Mobilità
L'assicurato riferisce di avere difficoltà ad uscire di casa se non è accompagnato dalla moglie. Ritengo tuttavia che non sussistano elementi psicopatologici tali da giustificare in quest'area una completa disabilìtà. Ritengo che possa essere esigibile che, in particolare con un'assunzione regolare delle terapie farmacologiche attuali, il paziente riprenda ad uscire da solo. Ritengo pertanto in quest'area l'esistenza di una disabilità moderata.
Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta
Per quanto concerne l'attività da ultimo svolta, ovvero quella di operaio generico in un contesto di lavoro di gruppo, ritengo sulla base degli elementi sopra dettagliati che l’assicurato presenti un’incapacità lavorativa del 60%. In particolare la tendenza all’interpretatività persecutoria in situazioni di stress, l’impulsività, la difficiltà a gestire la rabbia inficiano la capacità di integrazione in un gruppo di lavoro con dinamiche relazionali intense e poco strutturate.
Capacità di lavoro in un'attivìtà adeguata
Ritengo che in un'attività adeguata, in cui vengano affidate all'assicurato mansioni semplici, ripetitive, in un contesto lavorativo costituito da un piccolo gruppo di persone, in assenza della necessità di intensi contatti relazionali finalizzati allo svolgimento del lavoro, la capacità lavorativa del paziente aumenti al 60%. Da notare che a tale incremento della capacità lavorativa, come verrà precisato ulteriormente, contribuirebbe a mio modo di vedere, l'adesione alla terapia psicofarmacologica prescritta.
L'assicurato stesso riferisce nel corso del nostro secondo colloquio di ritenere che nell'attualità potrebbe lavorare, in un contesto adatto, per un tempo parziale che lui quantifica del 40%. Si sentirebbe adatto a svolgere un lavoro da ufficio (registrazione documenti in Comune, archivio, ecc.). Afferma chiaramente che si sentirebbe maggiormente in grado di lavorare da solo e non in un contesto di gruppo.
REINTEGRAZIONE PROFESSIONALE
Allo scopo di favorire una reintegrazione parziale nel mondo del lavoro dell'assicurato, ritengo necessaria la messa in atto di misure di riallenamento al lavoro e valutazione delle competenze, allo scopo di sostenerlo nell'integrazione di un'attività adeguata, che tenga conto dei limiti presentati.
OBBLIGO Dl DIMINUIRE IL DANNO DA PARTE DELL’ASSICU-RATO
L'adesione alla terapia farmacologica attuale, che ritengo adeguata per la problematica dell'assicurato sia allo scopo di ridurne la tendenza all'interpretatività persecutorta e all'impulsività rabbiosa, sia allo scopo di sostenere il tono dell'umore, può migliorarne la capacità lavorativa ed é necessaria a mio avviso al fine di ottenere quel 60% di capacità lavorativa in attività adattata indicata nel precedente paragrafo, nell'arco di circa 6 mesi. E' opportuno verificare l'adesione alla terapia farmacologica attraverso il dosaggio plasmatico regolare dei farmaci antidepressivo, antipsicotico e stabilizzatore dell'umore.
ALTRI QUESITI DEL MEDICO SMR
Evoluzione rispetto alla valutazione peritale del 2013: ritengo di avere dato una risposta esaustiva a tale quesito nei precedenti paragrafi. (…)." (doc. AI 115/11-13)
Il dr. __________, nel rapporto finale SMR del 21 aprile 2015 (doc. AI 116/1-3), ha confermato la valutazione peritale del CPAS, precisando che – ritenuto un peggioramento della sitauazione medica dal 4 luglio 2014 (data del primo ricovero in __________) – la capacità lavorativa nell’attività abituale è del 40% dal 4 luglio 2014 mentre che in un’attività adeguata – rispettosa delle limitazioni funzionali poste oltre che delle seguenti ulteriori limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale: “(…) mansioni semplici, ripetitive in contesto lavorativo costituito da un piccolo gruppo si persone, in assenza di intensi contatti relazionali. Solo di rado lavori sopra l’altezza della testa. Non rotazioni del tronco ripetute (…)” (doc. AI 116/2) – la capacità lavorativa è del 60% sempre dalla stessa data.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33 segg.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 e 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti).
Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferi-menti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgeri-chts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395);
2.8. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non può, sulla sola base degli atti e senza gli ulteriori necessari accertamenti, confermare che dal luglio 2014 la capacità lavorativa in un’attività adeguata è del 60%.
Se da una parte è chiaro e incontestato che – in concomitanza con il primo ricovero presso la __________ nel luglio 2014; prima ammissione dal 04.07.2014 al 08.08.2014 e seconda ammissione dal 26.01.2015 al 23.03.2015 (cfr. doc. AI 101/1-7 e 114/1-2) – dal luglio 2014 la situazione valetudinaria è peggiorata, dall’altra non è dato a sapere, e nemmeno risulta dalla perizia del 20 marzo 2015 del CPAS (doc. AI 115/1-14), come il dr. __________ abbia potuto concludere per una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata a contare dal 4 luglio 2014.
Infatti, il CPAS ha evidenziato che “(…) ritengo che in un'attività adeguata, in cui vengano affidate all'assicurato mansioni semplici, ripetitive, in un contesto lavorativo costituito da un piccolo gruppo di persone, in assenza della necessità di intensi contatti relazionali finalizzati allo svolgimento del lavoro, la capacità lavorativa del paziente aumenti al 60%. Da notare che a tale incremento della capacità lavorativa, come verrà precisato ulteriormente, contribuirebbe a mio modo di vedere, l'adesione alla terapia psicofarmacologica prescritta. (…)” (doc. AI 115/13, la sottolineatura è del redattore) e, con riferimento all’obbligo di ridurre il danno, ha precisato che “(…) l'adesione alla terapia farmacologica attuale, che ritengo adeguata per la problematica dell'assicurato sia allo scopo di ridurne la tendenza all'interpretatività persecutoria e all'impulsività rabbiosa, sia allo scopo di sostenere il tono dell'umore, può migliorarne la capacità lavorativa ed é necessaria a mio avviso al fine di ottenere quel 60% di capacità lavorativa in attività adattata indicata nel precedente paragrafo, nell'arco di circa 6 mesi. E' opportuno verificare l'adesione alla terapia farmacologica attraverso il dosaggio plasmatico regolare dei farmaci antidepressivo, antipsicotico e stabilizzatore dell'umore. (…)” (doc. AI 115/13, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________ (oltretutto non specialista in materia) – viste le suesposte emergenze, senza interpellare il CPAS circa l’inizio dei sei mesi necessari di adeguata adesione alla terapia farmacologica prescritta e soprattutto senza verificarne l’esito – non poteva dunque ancora concludere per una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata dal 4 luglio 2014.
Va qui evidenziato che dalla perizia del CPAS nemmeno risulta quale sia l’abilità lavorativa in un’attività adeguata prima dell’esecuzione (necessaria per raggiungere la prospettata capacità lavorativa del 60%) dell’adesione alla terapia farmacologica prescritta per un periodo di sei mesi.
Ma vi è di più. Viste le gravi disabilità riscontrate dal CPAS e di cui si dirà meglio in seguito – ancorché il consulente in integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione circa le attività esigibili e compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, le STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 [con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012] e 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 [con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011]) –, questo Tribunale ritiene che i periti del CPAS avrebbero dovuto confrontarsi in maniera più approfondita e compiutamente con un aspetto di fondamentale importanza al fine di poter esprimere una valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato, ovvero quello relativo all’esigibilità di un’attività adeguata ai suoi disturbi di salute.
Avuto riguardo alla grave disabilità riscontrata dai periti nelle risorse concernenti l’“Organizzazione dei compiti”, la “Flessibilità” il “Giudizio”, l’“Assertività” e l’“Integrazione nel gruppo” e considerata anche la disabilità moderata nella “Persistenza” (cfr. la “Descrizione risorse e déficit (criteri Mini ICF), sopra riprodotta in esteso, sub doc. AI 115/11-13), questo Tribunale rileva che non emerge in maniera chiara se i periti – perlomeno prima dell’esecuzione dei 6 mesi necessari di adeguata adesione alla terapia farmacologica – intendessero limitare l’effettiva possibilità reintegrativa dell’assicurato ad un ambito protetto oppure no. Questo vale a maggiore ragione visto che gli stessi periti in merito alla reintegrazione professionale concludono che “(…) allo scopo di favorire una reintegrazione parziale nel mondo del lavoro dell'assicurato, ritengo necessaria la messa in atto di misure di riallenamento al lavoro e valutazione delle competenze, allo scopo di sostenerlo nell'integrazione di un'attività adeguata, che tenga conto dei limiti presentati. (…)” (doc. AI 115/13 la sottolineatura è del redattore).
Sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro vedi, in particolare: la STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha considerato che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” – corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti dettati dal disturbo di personalità dell’interes-sata, quindi sereno e non conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado di inserirsi in uno spirito di gruppo” – sono irrealistiche considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; la STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico e la STF 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante (per un ulteriore casistica vedi anche la STCA 32.2015.14 del 2 novembre 2015).
2.9. Visto tutto quanto precede – fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio 2015: dal luglio 2014 l’incapacità lavorativa è in ogni caso almeno del 60% nella sua attività abituale e del 40% in un’altra attività adeguata; inoltre anche volendo calcolare il reddito da valido aggiornando al 2015 l’ultimo salario annuo di fr. 36'000.-- percepito nel 2008 dalla città di __________ (cfr. doc. AI 18/1-7) lo stesso é inferiore a quello da valido calcolato in base ai dati statistici di cui alla TA1 del 2012 aggiornato al 2015 – gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici (circa l’esito dell’adeguata adesione alla terapia farmacologica prescritta per un periodo di sei mesi, riguardo l’inizio della capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata e in merito all’effettiva reintegrabilità dell’assicurato) si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 2 settembre 2014.
2.10. Quanto alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione della capacità lavorativa in un’attività adeguata dal luglio 2014 deve ancora essere compiutamente acclarata.
Al riguardo questo Tribunale si limita a rilevare quanto segue.
Nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il TF ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Ritenuto che la decisione che l’Ufficio AI – dopo aver effettuato i succitati accertamenti medici (cfr. consid. 2.9) – dovrà emettere sarà posteriore alla pubblicazione dei dati del 2012, il reddito da invalido andrà stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (in argomento cfr. la STCA 31.2015.109 del 27giugno 2016, consid. 2.10).
Va inoltre segnalato che, nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4, il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ancora confermata dall’Alta Corte nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
2.11. Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle ca-renze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica pertanto il rinvio degli atti all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici (cfr. consid. 2.9), stabilisca in modo chiaro e attendibile l’effettiva reintegrabilità e l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività adeguata dal luglio 2014.
2.12. In simili circostanze, il ricorso va accolto.
Gli atti, fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio 2015, vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, predisposti i necessari accertamenti medici (cfr. consid. 2.9), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 2 settembre 2014.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) per complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa).
La domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§. Fermo restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015, gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.12.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti