Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.143

 

BS/sc

Lugano

12 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 agosto 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1955, con formazione di ingegnere civile STS e dipendente __________, nel novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per problematiche cardiache e polmonari sussistenti dal novembre 2011 (doc. AI 1).

 

                                         Dopo che l’assicurato ha ripreso al 60% la sua attività lucrativa, fondandosi sulla documentazione medica raccolta con decisione 2 gennaio 2013 (preavvisata il 29 ottobre 2012) l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita dal 1° novembre 2011, diminuita, a seguito del miglioramento dello stato di salute, ad un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 40%) dal 1° giugno 2012 (doc. AI 43; le motivazioni in doc. AI 41).

 

                               1.2.   A seguito di un infarto al miocardio occorsogli il 18 marzo 2014 e di un attacco ischemico transitorio subìto il 20 aprile 2014, nel giugno 2014 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione della rendita (doc. AI 44; cfr. anche doc. AI 51).

 

                                         Aggiornata la documentazione medica, rilevato che i curanti hanno valutato la possibilità di una ripresa lavorativa al 60% come prima dell’infarto, con rapporto 14 ottobre 2014 il dr. L__________ del SMR ha giudicato necessario un approfondimento neuropsicologico e psichiatrico (doc. AI 66).

                                         Sulla scorta della valutazione psichiatrica peritale eseguita dal __________ (__________) del 16 gennaio 2005 (doc. AI 71) e del relativo complemento del 26 gennaio 2015 (doc. AI 73), il succitato medico del SMR ha accertato un’inabilità nell’abituale attività del 40% dal 7 febbraio 2012, del 100% dal 18 marzo 2014 e del 50% dal 16 gennaio 2015 (cfr. rapporto finale SMR del 3 febbraio 2015 in doc. AI 74).

 

                                         Rilevato come il minor scapito economico dell’assicurato si realizzi nello svolgimento dell’abituale attività di funzionario tecnico, con preavviso del 9 marzo 2015 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2014, ridotta a mezza rendita dal 1° aprile 2015 (doc. AI 78).

 

                                         Preso atto delle osservazioni 3 aprile 2015 dell’assicurato, in cui aveva fra l’altro evidenziato la problematica legata alla presenza di cheloidi (doc. AI 80), dopo aver proceduto ad un ulteriore accertamento presso il medico curante, in data 21 maggio 2015 il dr. __________ del SMR ha visitato l’interessato e confermato la sua precedente valutazione del 3 febbraio 2015 (doc. AI 87).

 

                                         Di conseguenza, con decisione 27 agosto 2015 l’Ufficio AI ha confermato l’aumento del diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2014 e la successiva riduzione a metà rendita dal 1° aprile 2015.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione, l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando sostanzialmente il diritto ad una rendita intera a partire dal 1° giugno 2014. In particolare contesta la valutazione dell’amministrazione circa gli effetti sulla capacità lavorativa dovuti alla presenza di cheloidi al torace.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando la propria valutazione medica e, di conseguenza, la decisione contestata.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto dal 1° aprile 2015, a metà la rendita intera di cui RI 1 aveva diritto dal 1° giugno 2014.

                                        

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per   l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                     

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.5.   Nel caso concreto, a seguito delle patologie invalidanti di natura coronarica e valvolare, nel marzo 2012 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni, sfociata nel riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal novembre 2011 e ad un quarto di rendita dal giugno 2012, avendo egli ripreso al 60% la sua originaria attività professionale (cfr. decisione 2 gennaio 2013 in doc. AI 43; le motivazioni in doc. AI 41).

 

                                         Nel luglio 2014 egli ha inoltrato una domanda di revisione avendo subito un infarto al miocardio ed un attacco ischemico transitorio (doc. AI 51).

                                         Vagliata la documentazione medica raccolta, con rapporto 14 ottobre 2014 il SMR ha costatato dal punto di vista cardiologico una ripresa progressiva dell’attività professionale sino al 60%, così come risulta dal rapporto 11 agosto 2014 del cardiologo curante (doc. AI 57), ritenendo comunque necessaria una valutazione neuropsicologica/psichiatrica (doc. AI 66).

                                         Sulla base della perizia psichiatrica 16 gennaio 2015 del CPAS e del complemento peritale 26 gennaio 2014 (all’assicurato è stata diagnostica una sindrome cognitiva lieve; doc. AI 71 e 73), il medico SMR, nel rapporto finale 3 febbraio 2015, ha stabilito un’inabilità lavorativa globale del 50% nell’attività abituale con effetto dal gennaio 2015 (doc. AI 74).

 

                                         Con osservazioni 3 aprile 2015 al progetto di decisione l’assicurato ha evidenziato una problematica legata alla presenza di cheloidi cicatrizzanti toracali (doc. AI 83) e con rapporto 11 maggio 2015 il medico curante ha in particolare qualificato come invalidanti le succitate formazioni cutanee (doc. AI 85).

                                         Convocato l’assicurato per una visita, con rapporto 21 maggio 2015 il dr. __________ del SMR ha valutato che i cheloidi al torace ed i relativi disturbi non provocano un’incapacità lavorativa maggiore di quella apprezzata con rapporto finale del 3 febbraio 2015 (doc. AI 87).

 

                                         L’assicurato contesta la succitata valutazione medica, sostenendo invece come la problematica dermatologia sia peggiorata causando un’incapacità lavorativa.

 

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.7.   Ritornando al caso in esame, come detto (cfr. consid. 2.5), la probatica ruota attorno ai disturbi dovuti alla presenza di cheloidi.

 

                                         Nella valutazione 21 maggio 2015 il dr. __________ del SMR, dopo aver visitato l’assicurato, ha concluso:

 

 

"  (…)

Pur riconoscendo che l’A. presenta una imponente formazione di cheloidi, non reputo giustificato ritenere che questo provochi una maggiore IL% di quanto abbiamo finora riconosciuto.

I cheloidi sono presenti almeno dall’inizio del 2011, i disturbi provocati non sono cambiati nel tempo a parte un aumento dei fastidi quando si è formata la necrosi (settembre 2014 per 2-3 mesi).

In passato, pur con i cheloidi e i disturbi provocati, l’A. ha potuto lavorare al 60%.” (doc. Ai 87/3)

 

                                         Con il ricorso l’assicurato sostiene che rispetto al 2014 i disturbi legati ai cheloidi sono notevolmente peggiorati che, sommati ai dolori derivanti dalle altre patologie, hanno notevolmente abbassato la sua sopportazione al dolore tant’è che “… durante la giornata devo fare diverse pause per riposo …” ed “… in alcune circostanze ho delle paure sotto forma di panico che mi bloccano e che con fatica e con l’aiuto di parenti e conoscenti supero”.

                                         A sostegno di quanto sopra l’insorgente ha prodotto il rapporto 11 maggio 2015 del medico curante, dr. __________, già analizzato dal SMR in sede amministrativa (doc. A5), diversi certificati resi dal medesimo medico attestanti una totale inabilità lavorativa dal 18 marzo 2013 al 31 maggio 2015 (doc. A6), la dichiarazione del Centro __________ di frequenza di ergoterapia per due sedute settimanali (doc. A7), la dichiarazione del 16 settembre 2015 di __________ per cure con il metodo __________ per cervicalgia (doc. A8) ed il certificato di partecipazione al __________ del 17 settembre 2015 per prevenzione e riabilitazione cardiovascolare (doc. A9).

 

                                         Ora, senza voler minimizzare la problematica dermatologica, da un attento esame degli atti, la succitata documentazione non permette di mettere validamente in discussione la valutazione medica globale operata dall’Ufficio AI. In particolare, nel citato rapporto 11 maggio 2015 il medico curante sostiene che “i cheloidi hanno certamente una forte implicazione ed incidenza sulla capacità lavorativa del paziente in quanto i dolori che disturbano notevolmente il sonno e limitano la possibilità del paziente di mantenere la posizione seduta” e conclude tuttavia che “… non sono comunque in grado di affermare fino a che punto giustifichino un’incapacità lavorativa del 100%”. Va tuttavia data preferenza alla valutazione più dettagliata sui disturbi causati dai cheloidi resa dal SMR nel succitato rapporto 21 maggio 2015 (doc. AI 87). Le citate certificazioni d’incapacità lavorativa al 100% del medico curante non sono inoltre sufficienti a modificare le conclusione di cui sopra non essendo motivate. Che poi l’assicurato sia in trattamento per la menzionata problematica dermatologica e che segua una prevenzione e riabilitazione cardiovascolare non è rilevante per smentire l’operato dell’Ufficio AI. Infine, la circostanza di una terapia contro la cervicalgia non significa che quest’ultima sia da ritenere invalidante; il ricorrente non ha prodotto alcun atto comprovante tale assunto.

 

                                         Visto quanto sopra, ritenuto come l’assicurato ottiene il minor discapito economico nell’abituale attività, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’incapacità lavorativa, rispettivamente di guadagno è del 50% dal gennaio 2015.

 

                                         Ne consegue che rettamente l’amministrazione ha ridotto a metà rendita la prestazione assicurativa, il tutto con effetto dal 1° aprile 2015 ossia tre mesi dopo l’attestato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).

 

                                         Confermata la decisione contestata, il ricorso è pertanto respinto.

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto

 

                                   2.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’assicu-rato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti