Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 settembre 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 14 dicembre 2006, cresciuta incontestata in giudicato e preavvisata il 5 ottobre 2006 (doc. AI 31/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 (classe 1965) il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. maggio 2006 (doc. AI 35/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 34/1-2).
Con comunicazione 11 giugno 2007, in esito alla revisione intrapresa d’ufficio nel dicembre 2006 (doc. AI 36/1-2 e 37/1-2), l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. AI 42/1-2).
Nell’ambito della seconda revisione, intrapresa d’ufficio nel mese di ottobre 2007 (doc. AI 43/1-2 e 44/1-2) – viste le risultanze degli accertamenti esperiti e, in particolare, il rapporto medico 27 luglio 2010 (doc. AI 95/1-3) nel quale il medico SMR dr. __________, posta la diagnosi principale e quelle senza influsso sulla capacità lavorativa, ha attestato i seguenti limiti funzionali: “(…) L’A., già valutato in ambito peritale nel settembre 2008, è stato sottoposto a nuova valutazione nel giugno 2010. Si conferma la capacità lavorativa dello 0% come aiuto cuoco, aiuto cucina e lavapiatti dal 4.4.2005 (incidente della circolazione stradale) come nella precedente valutazione SAM per le problematiche ortopediche. Dal punto di vista psichiatrico e gastroenterologico l’A. è totalmente abile al lavoro. Limiti funzionali – evitare il sollevamento di pesi oltre i 6 kg – evitare il cammino frequente su scale e terreni accidentati o ripidi. Può svolgere spostamenti ripetuti per brevi tratti su terreno non accidentato e piano. L’A. non ha limitazioni agli arti superiori e alle mani e può svolgere un’attività sedentaria, con possibilità di cambiare ogni tanto la posizione di lavoro. Si conferma la precedente valutazione sulla ripresa lavorativa in attività adeguata non essendovi impedimenti a un integrazione profesessionale (progressivo recupero della CL partendo dal 50% fino al 70% inteso come rendimento ridotto). Come casalingo l’A. presenta una capacità lavorativa del 50%. Non si constata nessuna variazione di rilievo rispetto alla precedente perizia. (…)” (doc. AI 95/2) e posto le seguenti raccomandazioni: “(…) Dal punto di vista ortopedico sarà necessario un intervento alla gamba destra. La prognosi a livello del femore destro è tutto sommato favorevole, essendo in atto un consolidamento. Rimane un’instabilità anteromediale al ginocchio destro che espone a un’evoluzione artrosica. La presenza di un dorso piatto e di una deviazione scoliotica lombare con relativa obliquità pelvica riduce la capacità lavorativa dell’A. Si segnala che vi è un accorciamento reale di media importanza all’arto inferiore destro, un’instabili-tà al ginocchio destro e una deviazione d’asse in valgo della gamba distale destra. (…)” (doc. AI 95/2) – l’Ufficio AI, con comunicazione 30 luglio 2010 (doc. AI 97/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.2. Con decisione 7 settembre 2015 – oggetto della presente vertenza, preannunciata il 17 giugno 2015 (doc. AI 141/1-3) in esito alla revisione intrapresa nel maggio 2013 (doc. AI 105/1 e 106/1-4) – l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. novembre 2015 e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS (doc. AI 148/1-3).
L’amministrazione ha, in particolare, osservato che “(…) dalla documentazione acquisita all’incarto in fase di revisione, con particolare riferimento al rapporto peritale del Dr. __________ del 16.12.2013 risulta che lo stato di salute è ora stabilizzato e pertanto si procede alla definizione del caso. Si determina infatti che l’attività abituale quale aiuto cuoco/aiuto cucina e lavapiatti non è più proponibile ma vi è una capacità lavorativa in misura del 100% per un’attività adeguata al suo stato di salute. Nel caso specifico l’inabilità lavorativa è stata originata esclusivamente dagli esiti infortunistici tutelati in ambito LAINF. In queste circostanze di norma l’assicurazione invalidità definisce il diritto a prestazioni sulla base delle decisioni rese dalla LAINF. Il Servizio medico regionale ha appurato che non vi sono patologie extra-infortunistiche. (…)” (doc. AI 148/2).
1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica (assunzione acritica delle valutazioni dell’assicuratore LAINF in contrasto con le annotazioni del 5 giugno 2015 (doc. AI 138/1) nelle quali il medico SMR dr. __________ ha rinviato alle a quelle del 27 luglio 2010 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 95/1-3) e omessa valutazione delle affezioni extra-infortunistiche) chiedendo l’annul-lamento della decisione 7 settembre 2015 e, in via principale il riconoscimento del diritto ad una rendita (senza specificarne il grado), in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazio-ne per ulteriori accertamenti. Contestualmente ha chiesto inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con scritto 19 ottobre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (V).
1.5. Con la risposta di causa, considerata l’annotazione 27 ottobre 2015 nella quale il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione:
" (…)
Diagnosi: politrauma da incidente della circolazione stradale del 4.5.2005 con frattura femore destro
Sindrome da dipendenza da oppiacei, attualmente in astinenza e in trattamento metadonico F 11.22
Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione F 33.4
Pregressa epatite virale HCV
Diminuzione visus OS
Assicurato con grado AI 100% dal 1.5.2006 confermata nel 2010 malgrado:
Assicurato sottoposto a valutazione SAM 2008
. IL 100% quale aiuto cuoco dal 4.5.2005
. Attività adatta esigibile al 50% da subito, con un aumento ad una CL del 70%.
Rivalutazione SAM 2010
. Nessun miglioramento stato di salute rispetto alla valutazione SAM precedente.
Revisione 5.2013:
valutazione dr. __________ 16.10.2013: stato stabilizzato, abile al 100% in attività confacente
4.2014 nuovo danno alla salute (caviglia) con interruzione provvedimenti professionali (non vi sono documenti in merito).
Certificato dr. __________ del 14.8.2015: assicurato inabile al lavoro al 100% per motivi psi.
Diagnosi: disturbo di personalità
Grave disturbo depressivo
Cerificato dr. __________, oftalmologia, 18.8.2015:
- Visus OD 1.0
- Visus OS 0.2 per stato dopo corioretinite
Decisione del 7.9.2015 di soppressione rendita
Ricorso:
- Per quanto concerne la problematica posttraumatica questa è ben definita dalla valutazione dr. __________. Non vi sono documenti che facciano supporre una valutazione della situazione.
- Incerta l’evoluzione della problematica psichica di lunga durata. Indicata in questa situazione una rivalutazione peritale tramite il centro peritale.
- La problematica oculare è di tipo cronico con noto ipovisus OS. Situazione compensata che non porta limiti particolari salvo la non idoneità a svolgere lavori richiedenti la visione binoculare / stereoscopica.
- L’infortunio di 4.2014?? non risulta minimamente documentato.
Procedere suggerito:
- aggiornamento atti con richiesta rapporto AI al dr. __________ e al dr. __________
- in seguito rivalutazione peritale psichiatrico centro peritale
(…)" (IV/1)
l’Ufficio AI ha concluso che “(…) osservato il procedere suggerito con annotazione SMR, lo scrivente Ufficio reputa opportuno chiedere il ritorno degli atti all’amministrazione per istruire debitamente il caso dell’assicurato dal lato medico (aggiornamento atti, attuazione di esami specialistici, valutazione dell’evoluzione dell’inabilità lavorativa in attività adeguate). Al termine dell’istruttoria lo scrivente Ufficio emanerà una nuova decisione debitamente preavvisata. (…)” (IV).
1.6. Con scritto 18 novembre 2015 – evidenziato che “(…) con riferimento al vostro scritto del 04.11.2015, notificatomi il 12.11.2015, vi comunico di aver preso atto che con la risposta di causa del 03.11.2015 l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti all’amministrazione, affinché la stessa possa procedere con una debita istruzione del caso dell’assicurato dal lato medico. (…)” (VIII) – l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) di principio non mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi esprimo la mia adesione alla suddetta proposta formulata dalla controparte. Domando comunque a codesta lodevole Corte di voler statuire, nell’ambito del decreto di stralcio che sarà emesso, in merito all’assegna-zione a favore del ricorrente di congrue ripetibili, considerato che, per salvaguardare i suoi diritti, egli è stato costretto ad interporre il ricorso del 08.10.2015 contro la decisione formale emessa dall’UAI il 07.09.2015. A tal fine produco a codesta lodevole Corte l’allegata nota d’onorario, per un importo complessivo di Fr. 3'606.65, chiedendo di volerne tenere debita considerazione per la statuizione sulle ripetibili. (…)” (VIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. novembre 2015 (cfr. consid. 1.2). L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale il riconoscimento del diritto ad una rendita (senza specificarne il grado), in via subordinata il rinvio degli atti all’am-ministrazione per ulteriori accertamenti.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto con-seguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla me-desima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.4. Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumen-tata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su ri-chiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento impor-tante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’inva-lidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situa-zione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni é, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.5. Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, in evasione della revisione intrapresa nel maggio 2013, con la decisione del 7 settembre 2015 ha soppresso il diritto alla rendita intera d’invali-dità con effetto dal 1. novembre 2015 (doc. AI 148/1-3).
Contestualmente l’amministrazione – fondandosi sulla relazione del 16 dicembre 2013 (doc. 27/1-12 dell’incarto LAINF, all’attenzione dell’assicuratore infortuni) nella quale il dr. __________, FMH in chirurgia e in medicina generale e esperto in medicina infortunistica, (circa la capacità lavorativa, gli impedimenti e l’esigibilità) ha espresso la seguente valutazione: “(…) Alla luce delle presenti conclusioni, il signor RI 1 viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal 1.3.2014. […] Il signor RI 1, a seguito dei postumi infortunistici, può lavorare in misura completa in mansioni confacenti, ossia alternando la posizione da eretta a seduta, evitando di deambulare per lunghi tragitti (oltre 500-800 metri di fila) specie se portanti pesi superiore ai 10-12 kg. e senza inginocchiarsi od accovacciarsi. Inoltre non è consigliabile salire e scendere ripetitivamente le scale, cioè non più di 2-3 rampe di scale per due volte ogni ora. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo degli arti superiori o del tratto vertebrale. Questa capacità lavorativa è praticabile da subito. L’ufficio competente sarà più esplicito al riguardo e stabilirà le modalità e la data di partenza di questa presa di posizione. (…)” (doc. 27/11-12 dell’incarto LAINF) e vista la decisione del 29 dicembre 2014 con la quale l’assicuratore LAINF ha negato il diritto ad una rendita dopo aver riconosciuto le prestazioni per il trattamento medico fino al 31 dicembre 2014 (doc. AI 130/1-9) – ha concluso per un’incapa-cità lavorativa totale nell’attività abituale quale cuoco/aiuto cucina e lavapiatti e per una capacità al lavoro del 100% in attività adeguate escludendo l’esistenza di patologie extra-infortunistiche.
Questo Tribunale – ritenuto, da una parte che la valutazione del dr. __________ è contraddetta dalle annotazioni del 5 giugno 2015 del medico SMR dr. __________ che a sua volta rinvia a quella del 27 luglio 2010 del medico SMR dr. __________ (cfr. doc. AI 138/1, 95/1-3 e consid. 1.1) e, dall’altra parte che lo stesso dr. __________ nell’annotazione del 27 ottobre 2015 ha definito incerta l’evoluzione della problematica psichiatrica di lunga durata – concorda con l’Ufficio AI che é necessario svolgere ulteriori accertamenti medici (se del caso pluridisciplinari vista la diversità delle patologie; quanto alla valutazione globale in caso di diverse patologie e alla loro cumulabilità si rinvia qui alla STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 e alla STCA inc. 32.2014.55 del 29 gennaio 2015 con riferimenti) per potersi pronunciare circa la revisione intrapresa nel maggio 2013.
La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria (cfr. consid. 1.5), condivisa nel suo principio dall’assicurato (cfr. consid. 1.6), appare dunque giustificata.
2.6. Quanto alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori accertamenti medici, questo Tribunale rileva quanto segue.
Nella misura in cui l’Ufficio AI dovesse confermare la soppressione della rendita con effetto 1. novembre 2015, allora i redditi da valido e da invalido andranno aggiornati al 2015 (nelle tabella elaborata il 17 giugno 2015 sub doc. AI 140/1 il consulente integrazione ha considerato l’anno 2013 quale riferimento).
Va puntualizzato che, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 129 V 370 e 106 V 18 confermate nelle STF 8C_556/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3, 8C_79/2014 del 23 giugno 2014 consid. 4, 9C_207/2014 del 1. maggio 2014 consid. 5.3, 9C_519/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_22/2013 del 4 luglio 2013 consid. 3; tutte con riferimenti), l’effetto sospensivo, tolto nell’ambito di una decisione amministrativa con la quale il diritto alla rendita è stato ridotto e/o soppresso in via di revisione, continua (nella misura in cui con la decisione impugnata l’Ufficio AI non ha voluto provocare arbitrariamente l’inizio dell’effetto della revisione) a sussistere anche durante la nuova procedura di accertamento resasi necessaria a seguito di una decisione dell’autorità giudiziaria in questo senso.
In concreto, vista la succitata giurisprudenza, questo Tribunale deve concludere che l’effetto sospensivo tolto con la decisione qui impugnata va mantenuto durante la procedura di rinvio e ciò anche perché l’insorgente non ha formulato una domanda di ripristino dello stesso.
Con riferimento alla riduzione del 12% (vedi la tabella elaborata il 17 giugno 2015 con allegato sub doc. AI 140/1-3) – “(…) riduzione al reddito da invalido del/lo 7% per attività leggere e del/lo 5% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 140/3) – deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013, 9C_179/2013; cfr. anche le STCA 32.2014.157 del 18 settembre 2015 e 32.2012.265 del 11 giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella giurisprudenza federale.
Di conseguenza il consulente in integrazione dovrà essere interpellato anche su questo argomento.
2.7. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel maggio 2013.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Al ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, spetta un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
Al riguardo l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota d’onorario per un importo complessivo di Fr. 3'606.65 (VIII/1).
L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della causa e alla complessità del procedimento (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). Anche l’art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) – a cui rimanda l’art. 12 del medesimo Regolamento relativo alla tariffa oraria – fa riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächer, Grundriss des Sozialversicheungsrechts, 2014, pagg. 609-610).
Nella fattispecie in esame appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di complessivi fr. 2'900.-- (IVA inclusa).
Tale ammontare risulta congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della causa in oggetto. In proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.
L’assegnazine di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 7 settembre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai consid. 2.5, 2.6 e 2.7.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 2'900.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti