Raccomandata

 

Incarto n.
32.2015.14

 

cr

Lugano

2 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 dicembre 2014 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1965, di professione addetto doganale al controllo radiometrico e ausiliario di pulizia, in data 10 maggio 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-9).

 

                                         Nel rapporto finale SMR del 6 settembre 2011, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR - preso atto della perizia psichiatrica eseguita per conto dell’assicuratore malattia (doc. 8 inc. cassa malati) e di quanto attestato dallo psichiatra curante dell’interessato (doc. 20/1-5) - ha ritenuto che fossero indicate delle misure di reintegrazione (doc. 26/1-3).

                                         Per tali ragioni, RI 1 è stato posto al beneficio di un reinserimento socio-professionale secondo l’art. 14a LAI, per l’acquisizione della resistenza di base, dal 6 febbraio 2012 al 6 maggio 2012, in ambito protetto (doc. 38).

                                         Con rapporto del 13 giugno 2012, la consulente IP incaricata, dopo avere rilevato che durante la misura l’assicurato si è lamentato di problemi fisici legati a dolori alla schiena e alla caviglia, ha concluso che “l’osservazione fatta durante la misura, le considerazioni espresse sopra e la necessità per la legge AI di ridurre l’impatto del danno alla salute sui rischi di perdita salariale, mi porta ad affermare che un’attività al 50% dovrebbe essere sostenibile dall’A., malgrado un tasso di ansia verbalizzato che non è mia intenzione sminuire, ma che ritengo possa essere gestibile anche durante un’attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali fisici (da valutare)”. Ella ha quindi chiesto “che l’incarto venga sottoposto al SMR per valutare sia la capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico (dr.ssa __________) sia le eventuali limitazioni fisiche (caviglia e schiena) e che si proceda con la determinazione del grado di invalidità” (doc. 43).

 

                                         Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione reumatologica e psichiatrica svolta dal SMR (doc. 50/1-12), l’Ufficio AI, con progetto di decisione dell’11 ottobre 2012 (doc. 57/1-3), poi confermato con decisione del 1° febbraio 2013 (doc. 70-72), ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2012, poi ridotto ad una mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° ottobre 2012 (ossia tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato, a partire dal 1° giugno 2012, dai medici del SMR).

 

                                         Contro tale decisione l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, il quale - dopo avere preso atto della necessità, riconosciuta dall’amministrazione stessa, di procedere ad una rivalutazione dello stato di salute dell’interessato - con decreto 32.2013.38 del 3 aprile 2013, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione tra le parti e ha rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di espletare un aggiornamento peritale attraverso una valutazione pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico (doc. 81/1-3).

 

                                         Dopo avere ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 95), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 17 dicembre 2013 - dopo avere rilevato che “tramite decisione del 4 febbraio 2013 le abbiamo dunque assegnato una rendita di invalidità con un grado AI del 100% dal 1° marzo 2012 e una rendita AI del 50% dal 1° ottobre 2012, prestazione tuttora in corso” - ha stabilito che “la prestazione (rendita) è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica della decisione” (doc. 109).

                                        

                                         A seguito della nuova documentazione medica trasmessa in fase di audizione dall’interessato, dopo avere ordinato una seconda perizia di decorso sempre affidata al SAM (doc. 129), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 21 ottobre 2014 “che annulla e sostituisce il precedente progetto di decisione del 17 dicembre 2013” (doc. 132/1-4), poi confermato con decisione del 24 dicembre 2014, ha stabilito che “la mezza rendita di invalidità con grado AI del 50% versata finora viene ridotta ad un quarto di rendita con grado AI del 45%” (doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la citata decisione amministrativa RI 1 ha personalmente presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata (doc. I).

 

                                         Sostanzialmente il ricorrente ha contestato le risultanze della perizia pluridisciplinare dei medici del SAM, rilevando come - dal momento in cui egli presentò ricorso contro la precedente decisione del 17 febbraio 2013 con la quale l’UAI riduceva ad un mezzo la rendita intera di invalidità riconosciutagli a partire dal 1° marzo 2012 - il proprio stato di salute, sia dal profilo organico che da quello psichico, sia continuamente peggiorato.

 

                                         Dal punto di vista somatico, egli ha rilevato come accanto all’ernia per la quale tra il 2013 e il 2014 furono eseguite 5 infiltrazioni, sia stata anche scoperta, attraverso una RM del 13 febbraio 2014, un’altra ernia L4/L5 con conflitto L5 a sinistra.

 

                                         Inoltre, a dimostrazione della gravità delle proprie condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico, il ricorrente ha sottolineato come egli sia stato ritenuto inabile al lavoro al 100% dal precedente psichiatra curante, dr. __________; dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________ e, non da ultimo, anche dal perito psichiatra, dr. __________, incaricato dall’assicuratore malattia di visitarlo nel 2011.

 

                                         In conclusione, l’assicurato si è pure dichiarato disponibile a sottoporsi ad una perizia neutra, qualora il TCA lo ritenesse necessario (doc. I).

                                        

                               1.3.   In risposta l’UAI - dopo avere sottoposto la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale al vaglio del SMR, il quale ha escluso l’esistenza di una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto a quanto valutato dai medici del SAM nell’estate del 2014 (doc. IV/1) - ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. IV).

 

                               1.4.   In data 11 marzo 2015 l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (cfr. doc. VIII e doc. IX), immediatamente sottoposta dal TCA all’amministrazione per una presa di posizione (doc. X).

 

                               1.5.   Con osservazioni del 18 marzo 2015, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal SMR (doc. XI/1), ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XI).

 

                               1.6.   In data 28 marzo 2015, l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XIII + C1-6)

 

                               1.7.   Con osservazioni del 20 aprile 2015, l’amministrazione ha rilevato che i referti prodotti dall’assicurato sono già stati debitamente analizzati dal SAM e dal SMR, chiedendo quindi nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XVII).

 

                               1.8.   In data 21 aprile 2015 l’assicurato ha prodotto un referto del __________ della __________, datato 13 aprile 2015 (doc. XV).

 

                               1.9.   Con osservazioni del 28 aprile 2015, l’Ufficio AI - dopo avere rilevato che, secondo il parere del SMR, dal referto medico del __________ risulta possibile un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. XVIII/1) – ha ancora una volta chiesto la reiezione del ricorso, sottolineando che dato che la decisione impugnata è stata emessa il 24 dicembre 2014, la questione inerente ad un eventuale peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 esula comunque dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di una domanda di revisione (doc. XVIII).

 

                             1.10.   In data 6 maggio 2015, l’assicurato ha chiesto che, una volta eseguito il nuovo preventivato intervento neurochirurgico, l’amministrazione possa procedere ad una rivalutazione della sua condizione di salute, soprattutto “degli aspetti psichici che influiscono in maniera quasi preponderante sulla mia serenità, la mia stabilità e la capacità di affrontare una vita “normale”” (doc. XIX).

 

                             1.11.   In data 28 maggio 2015, l’interessato ha comunicato al TCA di essersi sottoposto in data 12 maggio 2015 al preannunciato intervento neurochirurgico (doc. XXI + E).

 

                             1.12.   Con osservazioni dell’8 giugno 2015, l’Ufficio AI ha ribadito che un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato esula dalla presente vertenza, ritenuto che la decisione impugnata è stata emanata in data 24 dicembre 2014 (doc. XXIII).

 

                             1.13.   Con scritto datato 28 maggio 2015, l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto operatorio relativo all’intervento neurochirurgico del 12 maggio 2015 (doc. XXV + F1-2).

 

                             1.14.   Al riguardo, con osservazioni del 30 giugno 2015, l’amministrazione ha nuovamente indicato che un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato “dovrà – se del caso – formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)” (doc. XXVII).

 

                             1.15.   In data 23 agosto 2015, l’assicurato ha trasmesso al TCA il referto relativo alla visita del 9 luglio 2015 presso il Servizio di __________ dell’__________ di __________ (doc. XXIX + G1-2).

 

                                         Tali documenti sono stati trasmessi dal TCA all’amministrazione (doc. XXX), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno diminuito la rendita intera di invalidità riconosciuta all’assicurato dal 1° marzo 2012, attribuendogli, dapprima, una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2012 e, successivamente, a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione qui impugnata, un quarto di rendita di invalidità.

                                     

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                        

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.3.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

 

                                         Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”)

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi dolorosi persistenti.

                                         L’Alta Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo di indicatori.

 

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.4.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

 

 

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

 

                                         Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

 

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

 

                                         La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

 

                                         Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                         Questa giurisprudenza viene applicata dal TCA (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.5.   Nel caso di specie, con una precedente decisione del 1° febbraio 2013, l’Ufficio AI – basandosi sulle risultanze delle valutazioni reumatologica e psichiatrica eseguite dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR, i quali, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiosa generalizzata F41.1” e, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “dolore residuo (trauma del 2006 caviglia destra di non chiara interpretazione; lombalgia ricorrente su alterazioni statico degenerative multisegmentali, Bulging da L4 a S1; trauma piede destro nel giugno 2006 (chiodo in regione plantare); infortunio con distorsione tibio tarsica caviglia destra (gennaio 2006); colon irritabile”, avevano valutato l’interessato globalmente inabile al lavoro al 100% dal 15 marzo 2011 in qualsiasi attività, ma ancora abile al lavoro al 50% in qualsiasi attività a far tempo dal mese di giugno 2012 (cfr. doc. 50-2) - aveva attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal 1° marzo 2012, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2012 (doc. 77/4-13).

 

                                         Con decreto di stralcio 32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA, a seguito di una transazione intervenuta tra le parti, aveva annullato tale decisione, rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché mettesse in atto un aggiornamento peritale del caso attraverso una perizia pluridisciplinare da svolgere in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico, visto che il dr. __________ e la dr.ssa __________ del SMR, chiamati ad esprimersi in merito alla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale dall’interessato, avevano rilevato che “in considerazione di una nuova ernia discale e di un’evoluzione psichiatrica riferita come peggiorata dallo psichiatra curante è necessario un aggiornamento peritale del caso con valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica in ambito pluridisciplinare” - (cfr. doc. 81).

                                     

                                         Conformemente a quanto sopra esposto, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha quindi innanzitutto affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali, nei mesi di agosto e settembre 2013, hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

 

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo referto del 19 agosto 2013, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica sinistra in alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5, osteocondrosi, ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del rachide (protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5 cm)” (doc. 95-46).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato nella sua precedente attività addetto al controllo radiometrico, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, a partire dal 31 gennaio 2013 (allorché veniva documentata un’ernia discale L5/S1), mentre nell’attività di ausiliario di pulizie, sempre a partire dal 31 gennaio 2013, lo ha ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 40%.

Il dr. __________ ha invece considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue limitazioni funzionali, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 15 marzo 2011 (ossia dal momento in cui veniva attestata una inabilità lavorativa totale per le patologie psichiatriche sottogiacenti) (doc. 95-48).

 

                                         L’aspetto neurologico è, invece, stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, nel referto del 21 agosto 2013, posta la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale recidivante con possibile pregressa sindrome radicolare L5 e/o S1 a sinistra, attualmente non sintomatica”, ha considerato l’assicurato, dal profilo strettamente neurologico, totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 95-51).

 

Infine, l’aspetto psichico è stato vagliato dalla dr.ssa __________, medico chirurgo - specialista in psichiatria, la quale, nel suo referto del 7 settembre 2013, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); ansia situazionale con agorafobia (ICD10-F40.2)”, aggiungendo di non rintracciare “elementi attuali ed anamnestici compatibili con una diagnosi di fobia sociale, né per un quadro depressivo tout court” (doc. 95-56).

Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 30% per motivi psichici, a partire dal mese di giugno 2013, sia nella precedente attività, che in altre attività adeguate (doc. 95-57).

La dr.ssa __________ ha motivato le proprie conclusioni con il fatto che “l’assicurato appare migliorato dal 2011-12 ad oggi e manifesta un quadro che motiva al massimo una percentuale di inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 30%”, ritenuto che rispetto al mese di settembre 2012, allorquando la dr.ssa __________ del SMR gli aveva riconosciuto un’incapacità lavorativa del 50% in considerazione dell’ansia, associata ad una riduzione dei contatti sociali, ad una perdita dell’iniziativa, una difettosa tenuta cognitiva e una rapida esauribilità, “non registro il difetto dell’iniziativa, nessun difetto cognitivo”.

La dr.ssa __________ ha, infine, ritenuto la prognosi “dubbia, passibile di peggioramento clinico” (doc. 95-57).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 22 ottobre 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Ansia situazionale con agorafobia (ICD10-F40.2); 4. Sindrome lombospondilogena cronica sin. in: alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5, osteocondrosi, ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del rachide (protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5 cm)”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “colon irritabile; tabagismo cronico; stato dopo distorsione della caviglia destra (gennaio 2006); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978” (doc. 95-33).

 

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da giugno 2013, abile al lavoro al 66% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 33%) nella sua professione di impiegato doganale addetto al controllo radiometrico (doc. 110-29) e abile al lavoro al 60% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 40%) nell’attività di ausiliario di pulizia (doc. 95-37).

In un’attività lavorativa adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, sempre a partire dal mese di giugno 2013, abile al lavoro al 70% (doc. 95-38).

 

                                         A seguito di nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato in fase di audizione, il SMR ha ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare di decorso (doc. 117) affidata sempre ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

                                          

Il decorso dell’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 22 luglio 2014, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sinistra su una discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre, quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “dolori alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione della caviglia destra nell’anno 2006” (doc. 129/53-54).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________, confermando quanto già precedentemente valutato dal dr. __________, ha considerato l’assicurato, a partire dal 31 gennaio 2013, inabile al lavoro nella misura del 30% nella sua precedente attività addetto al controllo radiometrico; inabile al lavoro al 40% in qualità di ausiliario di pulizia, ma abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento completo, nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 129/56-57).

Il dr. __________ ha aggiunto che, a suo modo di vedere, il mansionario dell’assicurato nell’attività di addetto al controllo radiometrico era più variato sull’arco della giornata rispetto a quanto indicato dal dr. __________ (comprendendo pure lo svolgimento di lavori di tipo amministrativo, da svolgere non in posizione eretta), motivo per il quale “mi chiedo se effettivamente il lavoro svolto presso le dogane svizzere non debba essere considerato di per sé già un’attività lavorativa adatta e quindi esigibile anche nella forma completa” (doc. 129-57).

 

                                         L’aspetto neurologico è stato nuovamente valutato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale, nel referto dell’8 agosto 2014, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale cronica, una componente radicolare irritativa L5 o S1 non è da escludere ma attualmente non presente; lievi deficit cognitivi concernenti rallentamento ideativo ed esecutivo, riduzione dell’iniziativa, difficoltà di attenzione sostenuta e di memoria non spiegati da patologia neurologica organica cerebrale”, ha confermato che, dal profilo strettamente neurologico, l’assicurato è da ritenere totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 129-43).

                                         Il dr. __________ ha ritenuto indicati provvedimenti d’integrazione professionale, che tengano conto dei limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico (doc. 129-43).

 

Infine, il decorso psichico è stato vagliato nuovamente dalla dr.ssa __________, la quale, nel referto del 23 agosto 2014, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); sindrome depressiva di qualità medio-lieve (ICD10-F32.9)”, precisando che “il quadro algico a mio avviso non è ascrivibile ad un quadro somatoforme da dolore persistente, ma ad una sindrome somatoforme NAS in quanto mal definita” e che “il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha mai di fatto, dalla prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una risoluzione seguita poi da recrudescenza, per cui la dizione ricorrente non può entrare nel merito” (doc. 129-35).

Quanto alla capacità lavorativa, la dr.ssa __________ - dopo avere rilevato che nonostante l’esistenza di un aspetto depressivo diagnosticato sia dal precedente psichiatra curante dell’interessato, sia dalla nuova psichiatra curante, “nel mio esame del 2013 non si registravano degli elementi compatibili con un quadro depressivo franco” (doc. 129-35) – ha riconosciuto che “oggi egli appare peggiorato dal punto di vista umorale dal 2013”, valutando quindi l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 45% per motivi psichici, “a partire dalla fine del 2013-inizio del 2014 ma l’A. non sa precisare meglio” (doc. 129/35-36).

Rispondendo alla precisa domanda che chiedeva di “prendere posizione sulle precedenti inabilità lavorative precedentemente certificate da altri curanti/periti, soprattutto se vi sono delle discrepanze”, la dr.ssa __________ ha osservato che “mi allineo alle posizioni dei colleghi __________ e __________ seppure in assenza di aspetti umorali non avrei dato una IL del 50% (__________), come non avrei indicato una IL totale anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti attuali e di ieri mi pare che anche considerando una depressione di media gravità al massimo si possa entrare nel merito di una IL del 45%-50% massimo, ma non certamente del 100% visto che a parte l’ansia non si evidenziano pericolose comorbidità né in ambito di stato, né di tratto o personalità, né fisiche” (doc. 129-37).

 

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale di decorso del 2 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Sindrome depressiva di qualità medio-lieve (ICD10-F32.9); 4. Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sin., eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sin. su una discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “dolori alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione della caviglia destra nel 2006; lievi deficit cognitivi (difficoltà di concentrazione, di attenzione sostenuta) non di origine organica cerebrale; obesità corporea (BMI 30,5%); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978; tabagismo cronico” (doc. 129-13).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da dicembre 2013, abile al lavoro al 55% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) sia nella sua professione di impiegato doganale addetto al controllo radiometrico, sia come ausiliario di pulizia (doc. 129-21), così come pure in qualsiasi altra attività adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 129-23).

 

                               2.6.   In corso di causa, il ricorrente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e, in particolare, dei referti redatti dal dr. __________, Capoclinica del Servizio di neurochirurgia del __________ della __________, attestante una esacerbazione dei dolori tale da spingere l’interessato a decidere di farsi operare (cfr. doc. VIII, XV).

                                         In effetti, in data 12 maggio 2015 l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “stabilizzazione posteriore L4-S1 con viti transpedoncolari, fusione intersomatica L4-L5 e L5-S1 con TLIF da sinistra, decompressione della radice L5 e fusione postero-laterale bilaterale L4-S1” (doc. E e F1).

 

                                         Con annotazione medica del 3 giugno 2015, il dr. Erba del SMR ha considerato che “fino alla data dell’intervento rimane valida l’esigibilità lavorativa come stabilita dal SAM in assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute. Attualmente l’assicurato è stato sottoposto all’intervento neurochirurgico per “dolori importanti già da più anni ed invalidanti”. In considerazione dell’avvenuto intervento con stabilizzazione posteriore l’assicurato è da ritenere inabile al 100% per qualsiasi attività per la durata di 6 mesi” (doc. XXIII/1).

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale condivide, fino al momento di emanazione della decisione impugnata, le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM con riferimento agli aspetti reumatologici e neurologici, non invece relativamente a quelli psichiatrici.

 

                                         Va, a tal proposito, innanzitutto evidenziato che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), con sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi, secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Al consid. 8 della DTF 141 V 281, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist  sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen).

 

                                         A seguito della sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha emesso due lettere circolari, una nel mese di luglio 2015 e una nel mese di settembre 2015.

                                         Il 9 settembre 2015, l’autorità di vigilanza ha comunicato che “in seguito alla lettera circolare AI n. 334 del 7 luglio 2015 e alla richiesta di alcuni tribunali vi informiamo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha elaborato in seno ad un gruppo di lavoro interdisciplinare un unico mandato per le perizie mediche dell’assicurazione invalidità. A questo proposito vi rinviamo alla lettera circolare AI n. 339 allegata”.

                                         La lettera circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015 prevede quanto segue:

 

" Mandato relativo alle perizie mediche nell’assicurazione invalidità

 

In seguito alla lettera circolare AI n. 334, un gruppo di lavoro interdisciplinare ha elaborato, sotto forma di mandato vincolante per gli uffici AI, un questionario per le perizie mediche nell’ambito dell’assicurazione invalidità (vedi allegato).

Questo mandato si applica a tutti i tipi di danni alla salute, poiché nell’ottica di un accertamento incentrato sulle risorse personali non ha ormai più senso distinguere tra malattie psicosomatiche e altre patologie.

Il mandato riguarda gli indicatori standard secondo la sentenza del TF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015. In questo modo, gli uffici AI dovrebbero ottenere dai periti medici una risposta a tutti i quesiti rilevanti.

Per accelerare le procedure, assicurare il rapido disbrigo delle pratiche con i periti o i centri peritali e garantire che le decisioni concernenti la concessione di prestazioni siano basate su dati il più possibile aggiornati, le perizie devono essere accuratamente esaminate subito dopo il loro ricevimento conformemente al N. 2087 CPAI. Se le valutazioni non appaiono convincenti, complete e coerenti, l’ufficio AI esige dai periti dei complementi di risposta relativi alle cifre corrispondenti del mandato.

D’ora in poi, tutti i nuovi mandati per perizie mediche relative all’assicurazione invalidità dovranno essere eseguiti mediante tale questionario.

Da subito, il blocco per quanto riguarda l’assegnazione dei mandati stabilito nella lettera circolare AI n. 334 (cifra 4a, terzo capoverso) è revocato. Poiché la richiesta di perizie pluridisciplinari ha difficoltà a essere soddisfatta, occorre sempre valutare quale tipo di perizia sia il più indicato.

 

Mandato per una perizia medica

In via di principio, la struttura delle perizie mediche deve essere ispirata alle relative linee guida qualitative delle diverse discipline mediche. Per le specializzazioni che non dispongono di linee guida riconosciute a livello nazionale valgono per analogia i criteri fissati per le perizie psichiatriche.

 

Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, il Tribunale federale ha stabilito gli indicatori standard di cui occorre tenere conto nella stesura delle perizie.

 

I. Danno alla salute

      1. Forma e gravità dei riscontri oggettivi

  2. Constatazioni relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute

      3. Distinzione tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all’invalidità quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socioculturali)

      4. Presa in considerazione di motivi di esclusione quali l’esagerazione dei sintomi e fenomeni simili nonché della loro entità

      5. Nel caso delle tossicomanie, occorre valutare se la sindrome da dipendenza è riconducibile a un disturbo pregresso con un elevato valore patologico

      6. La sindrome da dipendenza ha causato un disturbo alla salute irreversibile?

      7. Valutazione approfondita del profilo attuale e dell’evoluzione nel tempo della personalità dell’assicurato

      8.  Indicazioni dettagliate in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti

 

II. Contesto sociale

      1. Anamnesi conforme alle linee guida da parte di tutti i periti coinvolti

      2.  Descrizione dettagliata della vita quotidiana e del contesto sociale dell’assicurato

      3. Valutazione dei documenti di natura non medica (ad es. esercitazioni al lavoro, accertamenti effettuati nell’economia domestica)

      4.  Indicazioni particolareggiate sui problemi sociali che provocano direttamente conseguenze funzionali negative, come ad es. disoccupazione o altre situazioni difficili

      5. Elenco dettagliato delle risorse personali esistenti o che possono essere mobilitate (ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente, capacità comunicative, motivazione, aderenza alla terapia ecc.)

 

III. Diagnosi

      1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

      2.  Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

      3. Interazione tra le diagnosi:

           Esame approfondito e motivato delle interazioni tra le diverse diagnosi sotto il profilo delle conseguenze funzionali. Di questo aspetto occorre tenere conto in sede di valutazione consensuale

 

IV. Cura e reinserimento

    1.                        La terapia adottata finora è stata applicata a regola d’arte (tipologia ed entità delle terapie, intensità o dosaggi necessari)?

2. Indicazioni esaustive sullo spirito di collaborazione dimostrato dall’assicurato durante le terapie seguite finora

3.  Asserzioni motivate sulle opzioni terapeutiche rimanenti, indipendentemente dal grado di motivazione

4. Affermazioni dettagliate sullo spirito di cooperazione dimostrato dall’assicurato durante i tentativi (autonomi) di reinserimento non andati a buon fine

5.  I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

6. In che misura?

7. Affermazioni motivate sull’esigibilità delle misure di reinserimento

 

V. Coerenza

1. Valutazione approfondita e critica delle discrepanze tra i sintomi descritti e il comportamento mostrato durante la visita, anche alla luce delle osservazioni dei periti delle diverse specialità mediche, e della coerenza della documentazione disponibile e delle attività quotidiane

      2.  Esame particolareggiato e critico delle ripercussioni dell’incapacità al lavoro fatta valere su tutti gli ambiti di vita paragonabili (professione/attività remunerata, economia domestica, tempo libero, attività sociali)

3. Paragone dettagliato con il livello di attività precedente al danno alla salute

4.  Valutare in maniera esaustiva e critica se l’assicurato ricorre a opzioni terapeutiche o le trascura

5. Valutazione se l’incapacità di aderire alla terapia sia dovuta a una malattia

 

VI. Capacità lavorativa

                                                  1. Capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel tempo)

                                                 2. Capacità lavorativa in un’attività adeguata.”

 

                                         Nel caso di specie, il TCA constata che l’assicurato presenta, tra le altre diagnosi psichiatriche, anche una sindrome somatoforme, diagnosticata e ritenuta invalidante dalla dr.ssa __________, specialista consulente del SAM, la quale ha valutato l’interessato inabile al lavoro nella misura del 45% in qualsiasi attività.

                                         In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato le risultanze peritali alle quali sono giunti i medici del SAM, le quali sarebbero in netto contrasto con quanto valutato dai suoi medici curanti e, in particolare, per quanto attiene al profilo psichiatrico, con l’attestazione di una completa inabilità lavorativa posta dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________. Quest’ultima, infatti, tenuto conto delle diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata associata ad una sindrome depressiva ricorrente e ad una sindrome somatoforme da dolore persistente, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro in qualsiasi attività che non sia in ambito protetto (doc. A5).

                                         Già solo alla luce di queste circostanze, tenuto conto di quanto indicato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, appare necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza e concretizzati nella lettera circolare AI n. 339 qui sopra riportata per esteso.

 

                                         Tale soluzione si giustifica, a maggior ragione, ritenuto che, dopo attento esame di tutta la documentazione agli atti, questo Tribunale non può in ogni caso, senza che prima vengano chiariti taluni aspetti e siano eseguiti ulteriori approfondimenti, considerare esaustivo e concludente il giudizio espresso dalla dr.ssa __________ nel referto peritale psichiatrico del 23 agosto 2014.

                                         Il TCA rileva, infatti, che in tale referto la perita ha riconosciuto che, oltre alla diagnosi di sindrome ansiosa, l’assicurato presenta pure una sindrome depressiva, la quale non era invece presente, a mente della consulente psichiatra del SAM, al momento della sua antecedente valutazione specialistica del 7 settembre 2013.

                                         Questo nonostante il precedente psichiatra curante dell’interessato, dr. __________, nel maggio 2013, avesse associato alla diagnosi di ansia anche quella di depressione e malgrado il fatto che l’aspetto depressivo fosse poi stato, a sua volta, diagnosticato e mantenuto pure dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________, subentrata al dr. __________ a partire dal mese di giugno 2013 (doc. A5).

                                         Il TCA non può fare a meno di constatare che la stessa dr.ssa __________ nel referto peritale del 23 agosto 2014, abbia giustificato il fatto di non potere riconoscere il carattere ricorrente della sindrome depressiva che affligge l’interessato con la motivazione che “il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha mai di fatto, dalla prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una risoluzione seguita poi da recrudescenza per cui la dizione ricorrente non può entrare nel merito” (doc. 129-35).

                                         Questo Tribunale rileva una contraddizione evidente nel ragionamento seguito dalla perita: avendo sia il dr. __________, che la dr.ssa __________, diagnosticato (e non solo posto una “eventuale menzione”, come indicato dalla consulente psichiatra del SAM) l’esistenza anche di una sindrome depressiva già da maggio 2013, il fatto che una tale diagnosi non fosse poi stata riscontrata dalla dr.ssa __________ al momento del consulto peritale del mese di settembre 2013, ma abbia poi fatto la sua comparsa in occasione della nuova valutazione peritale del mese di agosto 2014, non può che portare alla conclusione che la stessa si fosse in un primo momento risolta e poi nuovamente aggravata.

                                         Ciò è, del resto, quanto espressamente indicato dalla stessa dr.ssa __________ nel referto peritale del 7 settembre 2013, nel quale la consulente psichiatra del SAM ha giustificato il proprio parere relativo ad un miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato, precisando che “si ricorda che nel maggio 2013 il curante __________ lo aveva trovato anche depresso e il dato oggi appare rientrato” (doc. 95-57, sottolineatura della redattrice).

                                         Ora, se è vero che, secondo la giurisprudenza federale, la durata di un colloquio peritale non è un criterio che permette, in sé, di giudicare il valore probatorio di un rapporto medico (cfr. ATF 125 V 351 consid. 3a pag.352; STF 9C_613/2014 del 30 aprile 2015; STF 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015), va comunque evidenziato che la valutazione del 7 settembre 2013 con la quale la dr.ssa __________ ha ritenuto rientrato l’aspetto depressivo messo in luce dagli psichiatri curanti – e poi “(ri)apparso” in occasione del successivo esame peritale della dr.ssa __________ del 2014 - si sia basata su due colloqui peritali, tenutisi il 24 agosto 2013 e il 6 settembre 2013, della durata di 60 minuti, il primo e di 45 minuti, il secondo.

 

                                         Il TCA, evidenzia, inoltre, che nel referto peritale del 23 agosto 2014 la dr.ssa __________, rispondendo alla richiesta di “prendere posizione sulle precedenti inabilità lavorative precedentemente certificate da altri curanti/periti, soprattutto se vi sono discrepanze”, ha espressamente indicato che “mi allineo alle posizioni dei colleghi __________ e __________ seppure in assenza di aspetti umorali non avrei dato una IL del 50% (__________) come non avrei indicato una IL totale anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti attuali e di ieri mi pare che anche considerando una depressione di media gravità al massimo si possa entrare nel merito di una IL 45%-50% massimo, ma non certamente del 100% visto che a parte l’ansia non si evidenziano pericolose comorbidità né in ambito di stato, né di tratto o personalità, né fisiche” (doc. 129-37, sottolineature della redattrice).

                                         Questo Tribunale non comprende per quali ragioni la consulente psichiatra del SAM, pur indicando di allinearsi a quanto indicato dalla dr.ssa __________ – la quale aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività - ponga poi una percentuale di inabilità lavorativa del 45%, aggiungendo che potrebbe essere del 45%-50% al massimo. Tale questione è tutt’altro che marginale, se si pone mente al fatto che proprio tenendo conto di un’inabilità lavorativa del 45%, come valutato dalla dr.ssa __________, l’Ufficio AI ha poi deciso, nella decisione oggetto della presente vertenza, la riduzione da mezza rendita di invalidità fino a quel momento versata all’assicurato ad un quarto di rendita di invalidità.

 

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA rileva che sia la perizia di decorso del 23 agosto 2014, così come pure quella precedente del 2013, della dr.ssa __________, non si confrontano minimamente con un aspetto di fondamentale importanza al fine di poter esprimere una valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato, ovvero quello relativo alla possibilità, o meno, per lo stesso, di poter reperire un’attività adeguata ai suoi disturbi di salute sul mercato equilibrato del lavoro.

                                         Va qui, infatti, ricordato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili per l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012; DTF 134 V 64 c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid. 3.2 pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1 pag. 67 consid. 5c, I 243/92).

 

                                         L’aspetto relativo alla effettiva possibilità per l’interessato, di sfruttare la sua eventuale capacità lavorativa residua sul libero mercato del lavoro, oppure, al contrario, solo in un ambito protetto, avrebbe, invece, dovuto essere accuratamente valutato e approfondito dall’amministrazione, in generale e dalla dr.ssa __________, in particolare, alla luce del fatto che, in occasione della valutazione psichiatrica del 7 settembre 2012, la psichiatra del SMR, dr.ssa __________, dopo avere personalmente visitato l’assicurato e avere tenuto conto degli esiti (negativi) della misura reintegrativa messa in atto dall’amministrazione, in ambito protetto, per consentire all’interessato di riabituarsi al lavoro quotidiano e ai processi di lavoro aumentando le competenze personali e sociali (cfr. doc. 33-1, sottolineatura della redattrice) – si era così espressa:

 

" (…)

Per quanto riguarda la CL si conferma una IL del 100% dal 15.3.2011. La messa in atto di provvedimenti AI, le osservazioni poste nel periodo di reintegrazione, la valutazione odierna e di decorso con il confronto dello status psichico attuale con quelli presenti negli anni mi portano a considerare che vi siano ancora parziali risorse da utilizzare nell’ambito lavorativo. Pertanto ritengo che vi sia una CL del 50% in qualsiasi attività medico esigibile, intesa come orario ridotto a partire dal giugno 2012, data di conclusione del provvedimento MRE.

L’attività lavorativa deve essere semplice, senza responsabilità, piuttosto ripetitiva e programmata, da eseguire da solo e con scarsi contatti interpersonali e in un ambiente piccolo. I limiti evidenziati sono rappresentati dall’ansia, perdita dell’iniziativa, riduzione degli interessi, difficoltà nel mantenere contatti interpersonali per periodi lunghi, aumentato sforzo per mantenere sufficienti capacità cognitive con conseguente aumentata esauribilità.

La prognosi non appare favorevole, visti i vari trattamenti farmacologici intrapresi sembra che vi sia ormai una cronicizzazione del quadro clinico; tuttavia sembra che ora il terapeuta stia pensando ad un trattamento di tipo psicoterapico.”

(Doc. 50-12, sottolineatura della redattrice)

 

Il TCA rileva che da tale descrizione delle caratteristiche che deve avere un’attività per essere considerata adeguata e rispettosa delle limitazioni dell’interessato, fornita dalla dr.ssa __________, non emerge in maniera chiara se ella intendesse limitare le effettive possibilità reintegrative dell’assicurato ad un esclusivo ambito protetto oppure no.

 

                                         Sull'impossibilità di esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato del lavoro, cfr. STCA 32.2013.28 del 7 agosto 2013 e successiva sentenza federale 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V 2, nella quale la perizia psichiatrica eseguita dal SMR ha concluso che l’assicurato conserva una parziale capacità lavorativa residua, ma solo in un ambiente protetto, ritenuto che “l’assicurato presenta uno stato di ansia scarsamente compatibile con un’occupazione sul mercato libero, se non al massimo 3 ore al giorno in un ambiente accogliente e poco stressante”; STF 8C_683/2011 del 16 agosto 2012, nella quale il perito psichiatra ha espressamente indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi attività che non abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda dall’interessato assiduità, produttività, precisione; STCA 32.2011.254 dell'8 agosto 2012, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha considerato che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale” – corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e non conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado di inserirsi in uno spirito di gruppo”- sono irrealistiche considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità (personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico; STF 9C_910/2011 del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima lavorativo familiare e tollerante (sottolineature della redattrice).

 

Per dei casi nei quali, al contrario, è stato ritenuto che, nonostante i disturbi psichici presentati, la capacità lavorativa residua degli assicurati fosse sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non solo in un ambiente protetto, cfr. STF 9C_659/2014 del 13 marzo 2015, concernente il caso di un’assicurata, affetta da disturbi somatici conseguenti ad un incidente e da disfunzioni neuropsicologiche, la quale è stata considerata pienamente abile al lavoro in attività adatte, con una riduzione del rendimento del 30%, sottolineando come la natura e l’importanza della sua patologia psichica non costituissero un ostacolo insormontabile alla ripresa di un’attività lavorativa su un mercato del lavoro che è in grado di offrire un ventaglio sufficientemente ampio di impieghi leggeri e adatti alle sue limitazioni funzionali; STF 9C_804/2014 del 16 giugno 2015, concernente un’assicurata, afflitta da problemi psichici e difficoltà scolastiche fin dall’infanzia (con un QI al limite della norma), considerata dal profilo strettamente psichiatrico ancora in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua non esclusivamente in un ambiente protetto, bensì sul mercato equilibrato del lavoro, il quale offre un ventaglio di opportunità lavorative sufficientemente ampio, comprendenti impieghi semplici e ripetitivi, senza responsabilità, adatti alle limitazioni intellettuali dell’interessata e accessibili senza alcuna formazione particolare; STF 9C_698/2014 del 18 agosto 2015, riguardante un’assicurata, affetta da un leggero ritardo mentale, disturbi neuropsicologici e da tratti di personalità psicotici, ritenuta dal perito psichiatra in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa residua del 100%, ma con un rendimento ridotto nella misura del 50%, nella quale il Tribunale federale ha considerato che i giudici cantonali avessero, a ragione, concluso per l’esistenza di una capacità lavorativa residua sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non solo in un ambito protetto, malgrado i risultati poco concludenti degli stages realizzati nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione e il pronostico pessimistico espresso da alcuni medici e professionisti in reintegrazione riguardo ad un effettivo reinserimento sul mercato generale del lavoro.

 

Vista l’importanza della tematica in questione, questo Tribunale ritiene che già l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto interpellare la dr.ssa __________, chiedendole delle precisazioni, tanto più che il provvedimento di reinserimento messo in atto in ambito protetto non aveva potuto essere portato a termine nella sua integralità a seguito della presentazione di documentazione medica da parte dell’assicurato (cfr. rapporto finale del 13 giugno 2012, nel quale la consulente IP incaricata, dopo avere osservato che “dal punto di vista reintegrativo l’assicurato ha delle resistenze tali da renderlo difficilmente collocabile in un posto di lavoro”, ha tuttavia ritenuto che “un’attività lavorativa al 50% dovrebbe essere sostenibile dall’assicurato, malgrado un tasso di ansia verbalizzato che non è mia intenzione sminuire ma che ritengo possa essere gestibile anche durante un’attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali fisici”, chiedendo alla dr.ssa __________ di valutare la capacità lavorativa dal profilo psichiatrico, doc. 43-1, sottolineature della redattrice).

È, infatti, chiaro che se a mente della dr.ssa __________ le patologie dell’interessato rendevano lo stesso abile al lavoro al 50% non sul mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto, l’Ufficio AI non avrebbe già potuto ridurre a mezza rendita di invalidità dal 1° ottobre 2012 la rendita intera di invalidità riconosciuta a partire dal 1° marzo 2012.

 

Delle delucidazioni avrebbero dovuto, a maggior ragione, essere chieste alla dr.ssa __________, autrice di ben due consulti peritali psichiatrici in ambito SAM, la quale invece non si è minimamente espressa al riguardo.

 

Dei chiarimenti, infine, avrebbero dovuto quantomeno essere richiesti dal SMR alla dr.ssa __________, alla luce del referto medico del 10 agosto 2014 della dr.ssa __________, prodotto in sede ricorsuale, con il quale la psichiatra curante dell’interessato ha espressamente indicato che “allo stato attuale e da quanto mi risulta dalla consegna ricevuta dal precedente psichiatra curante __________, anche negli ultimi anni, il paziente non presenta alcuna capacità lavorativa né come addetto doganale, né per qualsiasi altro lavoro che non sia in ambito protetto” (cfr. doc. A5, sottolineatura della redattrice).

 

Stante quanto sopra esposto, vista la necessità, da una parte, di ottenere delle delucidazioni riguardo ad alcuni aspetti della perizia della dr.ssa __________ non chiari e, dall’altra, di eseguire degli approfondimenti in merito alla tematica dell’effettiva possibilità o meno per l’interessato di reperire un lavoro adatto al di fuori di un ambiente protetto, come invece considerato dagli psichiatri curanti, secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista psichiatrico, RI 1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa a far tempo dal 1° marzo 2012, sia da ritenere inabile al lavoro in qualsiasi attività nella misura del 50% a partire dal 1° giugno 2012, come considerato dalla dr.ssa __________ e, poi, al 45%, dal mese di dicembre 2013, come ritenuto dalla dr.ssa __________.

Si impongono dunque ulteriori accertamenti.

 

                               2.8.   Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

                                     

                                         Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

 

                                         La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto un approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare gli aspetti dettagliatamente messi in rilievo al considerando precedente (consid. 2.7.).

 

                                         Il TCA rileva, inoltre, che nell’ambito degli ulteriori accertamenti medici da mettere in atto, l’amministrazione dovrà pure tenere conto e debitamente valutare il peggioramento dello stato di salute dal profilo medico, necessitante di un nuovo intervento chirurgico, messo in evidenza dai curanti dell’assicurato e riconosciuto sia dal SMR che dall’amministrazione stessa, seppur sottolineando come lo stesso sia intervenuto in un periodo successivo alla data di emanazione della decisione qui impugnata (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         L’amministrazione e, per essi, i periti incaricati di valutare sia gli aspetti psichiatrici, che quelli somatici, dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e 32.2012.187).

 

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 24 dicembre 2014 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.7. e 2.8..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti