Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.159

 

rg/sc

Lugano

24 marzo 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 settembre 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisioni 23 novembre 2006, 3 marzo 2010 e 20 agosto 2012, passate in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto le domande di prestazioni presentate da RI 1 nel giugno 2005 rispettivamente nel settembre 2008 e nel dicembre 2010, non attingendo il tasso d’invalidità il minimo pensionabile (doc. AI 51, 83,110);

 

                                     -   nel giugno 2015 l’assicurata, per il tramite del suo medico  curante, ha presentato una nuova domanda di prestazioni producendo un rapporto con cui il medico chiede un consulto diabetologico al dr. __________ (doc. AI 111/1-2) nonché un rapporto del __________ (doc. AI 111/3-4);

                                     -   con decisione 29 settembre 2015, preavvisata il 18 agosto 2015, l’amministrazione – sulla base del parere medico SMR al quale è stata sottoposta la nuova documentazione medica prodotta (doc. AI 111-1) ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze successivamente all’e-manazione del precedente provvedimento di diniego;

 

                                     -   dopo aver irritamente, ossia dopo l’emanazione della decisione formale, prodotto all’attenzione dell’Ufficio AI ulteriore documentazione medica a sostengo della propria nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 116/1-13), con il ricorso in rassegna l’assicurata, rappresentata da RA 1, insorge dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione postulandone l’annulla-mento. Chiede l’allestimento di una perizia psichiatrica, l’edi-zione di documenti medici, la sua audizione nonché, a titolo cautelativo, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuova decisione “che tenga conto di una perizia completa multidisciplinate oltre a valutare la nomina di un tutore”. Produce un nuovo certificato medico dello psichiatra dr. __________ datato 8 ottobre 2015, il rapporto del medico curante del 13 ottobre 2015 nonché copia del rapporto 26 maggio 2015 del Cardiocentro già presente nell’incarto AI);

 

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione ribadisce come l’insorgente non abbia comprovato, nell’ambito della procedura amministrativa, una modifica dello stato di salute tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta. Evidenzia come la nuova documentazione medica prodotta in sede di ricorso, segnatamente il rapporto 8 ottobre 2015 dello psichiatra dr. __________ (doc. D), giustifichi, come confermato dall’annotazione SMR del 12 novembre 2015 (cfr. IV/1), “una rivalutazione peritale in ambito SAM” ciò che tuttavia non inficia la fondatezza della decisione di non entrata in materia;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);

 

                                     -   qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande      identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);

 

                                     -   nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…), riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

 

                                     -   in concreto con decisioni 23 novembre 2006, 3 marzo 2010 e 20 agosto 2012, cresciute incontestate in giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto le domande di prestazioni presentate da RI 1 nel giugno 2005 rispettivamente nel settembre 2008 e nel dicembre 2010, non attingendo il tasso d’invalidità il minimo pensionabile (doc. AI 51, 83, 110). Nell’ambito dell’ultima procedura di revisione sfociata nella citata decisione del 20 agosto 2012, per la valutazione degli aspetti medici l’amministrazione si era basata in particolare sulla perizia pluridisciplinare SAM del 30 novembre 2011 (doc. AI 98);

 

                                     -   alla stregua di nuova domanda di prestazioni nel giugno 2015 il medico curante dell’assicurata dr. __________, come accennato, ha trasmesso all’Ufficio AI copia di un suo scritto con il quale, in relazione a problemi di controllo della glicemia e con indicazione della terapia in corso, chiedeva allo specialista dr. __________ un consulto diabetologico della propria paziente (doc. AI 111-1), nonché copia di un rapporto del __________ del mese di maggio 2015 da cui risulta, come evidenziato dal medico SMR, la presenza di “una cardiopatia ischemica e che ha beneficato di PTCA ed impianto stent per duplice stenosi dell’arteria coronaria destra, il decorso era privo di complicazioni” (d111/3-4);

 

                                     -   a fronte di tali certificazioni, che non indicano né lasciano ipotizzare l’eventuale natura invalidante delle affezioni riscontrate e non oggettivano quindi all’evidenza un peggioramento della precedente situazione (cfr. in particolare i rapporti SMR 21 dicembre 2011 e 16 giugno 2015, doc. AI 100/1-4 e 112-1; cfr. perizia SAM sub doc. AI 98), a ragione con progetto di decisione 18 agosto 2015 l’amministrazione – sulla scorta del parere espresso dal medico SMR (doc. AI 113-1) – ha prospettato la non entrata in materia sulla nuova richiesta;

 

                                     -   con il provvedimento impugnato del 29 settembre 2015, al quale non sono state presentate osservazioni da parte dell’interessata, l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia;

 

                                     -   dopo l’emanazione della decisione formale a nome dell’assi-curata il medico curante, come detto, ha trasmesso all’Ufficio AI un suo rapporto datato 13 ottobre 2015, ha prodotto all’at-tenzione dell’Ufficio AI ulteriore documentazione medica a so-stengo della propria richiesta (doc. AI 116/1-13) e nelle more della presente procedura ha inoltre prodotto un nuovo rapporto dello psichiatra curante dr. __________ (doc. E);

 

                                     -   orbene, appare giustificato ritenere che è solo con la produzione, dopo l’emanazione della decisione formale del 29 settembre 2015, di nuova refertazione medica ed in particolare del rapporto dello psichiatra dr. __________ – facente stato di “attuale diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media F 33.11. Trattamento antidepressivo in atto però relativamente blando con 50 mg di Sertralin oltre ansiolitici (Tranxiliu)” (doc. IV/1) – che l’assicurata ha reso verosimile una modifica rilevante del suo stato valetudinario, ritenuto come le menzionate certificazioni 13 ottobre 2015 del curante, 16 e 19 maggio del __________ e 6 ottobre del dr. __________, come pure il rapporto sullo screening del 29 settembre 2015, come pertinentemente osservato dal medico SMR dr. __________ – secondo cui “… dalla nuova documentazione non emergono referti oggettivi in grado di confermare un peggioramento dello stato di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto al 2011 (perizia SAM). Dopo l’infarto miocardico del 18 maggio 2015 non è attestato alcun periodo d’inabilità lavorativa, in ogni caso non si riscontrano problemi o complicazioni che avrebbero giustificato un periodo d’inabilità lavorativa maggiore di 4-6 settimane per un’attività come descritta a termine della perizia pluridisciplinare” (doc. AI 118/2) – non permettono di considerare l’intervento di un rilevante peggioramento, ai sensi della suevocata giurisprudenza, della situazione invalidante rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del 30 novembre 2011 sub doc. AI 98) sfociata nella decisione di diniego dell’agosto 2012 (doc. AI 110);

 

                                     -   con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).

                                         Nel caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010 , con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

                                     

                                         Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede al-l’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;

 

                                     -   in conclusione non avendo, come visto, l’assicurata reso validamente verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima merita conferma;

 

                                     -   il ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Ufficio AI affinché, tenuto conto in particolare del nuovo rapporto del dr. __________, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari accertamenti di natura pluridisciplinare (cfr. perizia SAM sub doc. AI 98), renda un provvedimento sul diritto dell’assicurata a prestazioni AI;

 

                                     -   l’insorgente ha chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova (perizia psichiatrica, edizione di tutti i documenti medici che la concernono, la sua audizione personale).

 

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti o l’assunzione di altri mezzi probatori. Al riguardo va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);

 

                                     -   giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                  1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai considerandi.

 

3.-   Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti