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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 6 novembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 ottobre 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 2011, presenta sin dalla nascita una paresi cerebrale di tipo spastico (tetraspasticità) su una leucomalacia periventricolare (cfr. rapporto 29 ottobre 2012 del dr. __________; doc. AI 7/4). Essa beneficia di diverse prestazioni AI, tra cui provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita cifra 390 OIC corrispondente a paralisi cerebrali congenite (spastiche, discenetiche [distoniche, coreoatetosiche], atassiche) (doc. AI 11).
Nel gennaio 2015 la bambina, per il tramite dei suoi genitori, ha inoltrato una richiesta tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi, descrivendo la necessità di aiuto diretto di terzi per l’espletamento di tutti gli atti ordinari della vita (doc. AI 50/5).
Esperita la relativa inchiesta presso il domicilio dell’assicurata, con rapporto 30 aprile 2015 l’assistente sociale, dopo aver avuto anche un colloquio con la madre dell’interessata, ha ritenuto necessario un regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti atti ordinari della vita: “vestirsi/svestirsi” dai 3 anni (novembre 2014); “alzarsi/sedersi/coricarsi” dai 15 mesi (febbraio 2013); “mangiare” dai 18 mesi (maggio 2013); “andare alla toilette” dai 3 anni (novembre 2014) e “spostarsi” dai 15 mesi (febbraio 2013), ma non quello relativo all’”igiene personale” in quanto rispetto ad un coetaneo normodotato la bambina non necessita di un aiuto supplementare. L’assistente sociale ha inoltre definito in 5 ore e 17 minuti il supplemento per cure intensive con effetto dal mese di maggio 2014, aumentato a 6 ore e 22 minuti da novembre 2014, quest’ultimo corrispondente al mese di compimento dei tre anni di età in cui è possibile considerare anche la maggiore necessità di aiuto per gli atti del “vestirsi/svestirsi “e “andare al gabinetto” (doc. AI 78).
Sulla scorta del succitato accertamento, con decisione del 6 ottobre 2015 (preavvisata il 20 agosto 2015) l’Ufficio AI ha riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal mese di febbraio 2014 (alla scadenza dell’anno di carenza) e di grado medio dal mese di maggio 2014 (doc. AI 81).
1.2. Con il presente ricorso, riprendendo le osservazioni 20 settembre 2015 al progetto di decisione del 20 agosto 2015 (doc. AI 82), la madre dell’assicurata ha chiesto di rivedere la valutazione dell’assistente sociale nel senso di riconoscere la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi anche per svolgere l’atto ordinario della “cura del corpo” dall’età di tre anni e di tener conto di un tempo supplementare per cure intensive dovuto ai transfer giornalieri necessari per sua figlia quantificati, prima del maggio 2015, in 50 della durata di 2,5 minuti l’uno e, successivamente dal citato mese, in 60 di 1 minuto in luogo dei 20 minuti conteggiati dall’assistente sociale nell’ambito dell’atto ordinario “alzarsi, sedersi, coricarsi”.
1.3. Con la risposta di causa l’amministrazione, fondandosi sulla presa di posizione dell’assistente sociale del 29 settembre 2015 (allestita a seguito delle succitate osservazioni al progetto di decisione), ha chiesto la conferma della decisione contestata e, di conseguenza, la reiezione del ricorso.
1.4. Con replica 10 dicembre 2015 la madre dell’assicurata, ora rappresentata dalla RA 2, ha ribadito che rispetto a bambini normodotati sua figlia dai tre anni di età necessita di aiuto da parte di terzi per l’atto ordinario “igiene personale/cura del corpo”, motivo per cui va riconosciuto, oltre a quanto stabilito con la decisione contestata, il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato da novembre 2014 poiché da quest’ultimo mese la bambina ha bisogno dell’aiuto regolare e notevole di terzi per tutti gli atti ordinari della vita. Essa ha ribadito di computare un tempo supplementare per cure intensive relativo all’atto di “alzarsi, sedersi, coricarsi” di 125 minuti sino al 30 aprile 2015 e di 60 minuti dal 1° maggio 2015, ciò che porta ad un tempo supplementare complessivo fino all’aprile 2015 di 8 e 27 minuti e di 7 ore e 22 minuti dal maggio 2015 e che apre il diritto al supplemento ex art. 42ter cpv. 3 LAI rispettivamente del 60% e del 40% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia (VII).
1.5. Su richiesta del TCA, l’8 gennaio 2016 l’Ufficio AI ha replicato, confermando la valutazione dell’assistente sociale (IX).
Sono poi seguite delle osservazioni 11 aprile 2016 dell’assicurata in cui ha fra l’altro prodotto della documentazione (XI). La presa di posizione dell’amministrazione è del 25 aprile 2016 (XV). Il 18 maggio 2016 l’assicurata ha inoltrato ulteriori osservazioni (XVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata, oltre ad un assegno per gradi invalidi di grado esiguo dal 1° febbraio 2012 e di grado medio dal maggio 2014 riconosciuto con la decisione contestata, ha diritto anche a quello di grado elevato da novembre 2014, con un supplemento per cure intensive rispettivamente del 60% del massimo della rendita di vecchiaia dal 1° febbraio 2014 e del 40% dal mese di maggio 2015.
2.2. Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:
" Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."
Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42 ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
I minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42 ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto. Tale supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
Infine, l’art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:
" 1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.
3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza.”
2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.5. Va infine ricordato che, al pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a);
2.6. A seguito della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire un’inchiesta domiciliare eseguita il 30 luglio 2015, presenti la bambina e sua madre.
Con rapporto dell’11 agosto 2015 (doc. AI 79) l’incaricata ha quantificato in complessivi 5 ore e 17 minuti il tempo supplementare per cure intensive, aumentato dal novembre 2014 a 6 ore e 22 minuti (doc. AI 78/7).
Ha costatato che rispetto ad un coetaneo normodotato l’assicurata necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli atti ordinari della vita:
" (…)
Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere cinque atti ordinari della vita:
vestirsi/svestirsi dal 3 anni (novembre 2014)
alzarsi/sedersi e coricarsi dai 15 mesi (febbraio 2013)
mangiare dal 18 mesi (maggio 2013)
andare alla toilette dai 3 anni (novembre 2014)
spostarsi dai 15 mesi
Necessita inoltre di una sorveglianza personale:
permanente dal mese di maggio 2014 (…)”
(doc. AI 78/8)
L’assistente sociale ha pertanto concluso:
" (…)
Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado esiguo dal mese di febbraio 2014 (alla scadenza dell'anno di attesa, dal momento in cui è possibile stabilire una maggiore dipendenza da terzi per due atti ordinari della vita) e di grado medio dal mese di maggio 2014 (per una maggiore necessità di aiuto anche per l'atto di mangiare e per la necessità di sorveglianza personale permanente in applicazione dell'art. 35, al.1 RAI e dell'art. 29, al.3 LAI).
Il calcolo del tempo supplementare raggiunge le 5 ore e 17 minuti necessari per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive dal mese di maggio 2014, con aumento a 6 ore e 22 minuti dal mese di novembre 2014 (al compimento dei tre anni quando è possibile considerare anche la maggiore necessità di aiuto per gli atti del vestirsi/svestirsi e andare al gabinetto). (…)” (Doc. AI 78/8)
Di conseguenza, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo con effetto dal 1° febbraio 2014 (dopo un anno di attesa) e di grado medio dal 1° maggio 2014, con revisione dell’assegno al compimento del 6° anno di età. L’amministrazione ha inoltre riconosciuto il supplemento per cure intensive ex art. 42ter cpv. 3 LAI (doc. AI 84)
2.7. Nel caso concreto, la prima contestazione riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del regolare e rilevante aiuto di terzi relativo all’“igiene personale/cura del corpo” in quanto la bambina (nata il __________ 2011), 3 anni e 7 mesi di età al momento dell’espletamento dell’inchiesta domiciliare (30 luglio 2015), non necessita di un maggior aiuto rispetto ai coetanei normodotati per eseguire il succitato atto ordinario della vita, in particolare relativo alla funzione parziale “lavarsi”.
Occorre qui ricordare che il marg. n. 8020 CIGI ha il seguente tenore: “L’assicurato è considerato grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia)”.
Secondo il marg. no. 8011 CIGI:
" Se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; per l’aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).”
Inoltre, il punto n. 4 (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia) dell’Allegato III alle CIGI (direttive che, come espressamente indicato, “vanno seguite in maniera flessibile”), per quel che interessa la fattispecie in esame, prevede che:
" A 6 anni il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è tuttavia necessario.
A partire da 8 anni, può lavarsi i capelli e pettinarsi da solo ma un controllo è ancora necessario.
A partire da 10 anni non ha più bisogno di alcun controllo regolare.”
Nell’ambito dell’inchiesta domiciliare riguardo al succitato atto ordinario l’assistente sociale ha riscontrato:
" (…)
La signora RA 1 riferisce che RI 1 collabora alla piccola toilette giornaliera al lavandino, che eseguono insieme alle varie occasioni. Questo è il caso anche di un bambino normodotato, che ancora non si può definire autonomo nell'igiene personale.
La dipendenza dall'adulto è completa in occasione del bagno e della doccia, come è il caso per ogni bimbo di questa età. RI 1 ama il contatto con l'acqua e non si oppone in nessun modo all'intervento del genitore in suo aiuto.
Secondo l'allegato Ill delle CIGI solo "a 6 anni il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è tuttavia necessario."
Tempo supplementare giornaliero --- (…)”
(cfr. Doc. AI 78/4)
Con osservazioni 20 settembre 2015 al progetto di decisione la madre della bambina ha sostenuto:
" (…)
Tengo però a sottolineare che già a tre anni i bambini riescono a lavarsi le mani e i denti in modo autonomo in quanto queste abilità vengono loro insegnate già dal primo ciclo della scuola dell'infanzia.
RI 1 oltre a dover essere aiutata a lavarsi le mani e i denti fa fatica a tenere sapone e spazzolino in mano a causa della sua spasticità e debolezza della muscolatura. Inoltre non ha la forza di aprire/chiudere il rubinetto, non riesce a svitare il tappo del dentifricio, ecc.
Dato che RI 1 si sposta unicamente gattonando e non e in grado di raggiungere autonomamente la posizione eretta, deve essere pure aiutata ad arrivare al lavandino e deve essere posizionata su una sedia alta. Oltre ad essere aiutata per lavarsi (ha problemi con la coordinazione) deve pure essere sostenuta durante tutta la piccola toilette in quanto RI 1 perde l'equilibrio se lasciata da sola. RI 1 non è in grado di lavarsi e contemporaneamente mantenere il proprio equilibrio. Un bambino normodotato all'età di tre anni non ha bisogno di questi aiuti. (…)” (cfr. Doc. AI 82/1)
Nella presa di posizione 29 settembre 2015, l’assistente sociale ha spiegato che:
" (…)
Riguardo all’atto ordinario della vita “igiene personale” le CIGI, allegato III, citano espressamente che “a 6 anni il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo e tuttavia necessario”.
Quanto riportato nel rapporto d’inchiesta non è contestato. RI 1 non si oppone all’intervento del genitore in suo aiuto e collabora alla piccola toilette giornaliera al lavandino. Un coetaneo normodotato ancora necessita dell’aiuto diretto del genitore per provvedere con la necessaria cura anche alla piccola toilette giornaliera al lavandino, cui pure partecipa. Non si può certo definire autonomo nell’igiene personale, fosse solo per la piccola toilette giornaliera al lavandino, un coetaneo normodotato. Non si intravvedono pertanto nel caso di RI 1 le condizioni richieste per riconoscere una maggiore necessità di aiuto nell’atto in questione. Questa dovrebbe essere di notevole rilevanza.
Confermo pertanto la mia valutazione. (…)” (cfr. Doc. AI 83/1)
Con il presente ricorso l’assicurata ribadisce quanto sostenuto nelle osservazioni 20 settembre 2015.
In sede di replica, il rappresentante dell’assicurata, rimarcato in particolare come l’Allegato III alla CIGI non debba essere interpretato in modo restrittivo, rileva in particolare, con riferimento a referti medici prodotti, come rispetto ai suoi coetanei normodotati RI 1 non necessita solo di un controllo ed una supervisione nell’espletare l’“igiene personale” ma anche “di un costante sostegno ed assistenza per spostarsi, mantenersi in equilibrio presso il lavandino, sedersi su una sedia alta, manipolare i diversi oggetti (per esempio svitare il tappo del dentifricio, aprire e chiudere il rubinetto, tenere il sapone), atti che un bambino della stessa età e senza il danno alla salute riesce a svolgere autonomamente, senza l’ausilio ed il sostegno di un adulto. Tale funzione parziale dell’atto ordinario della vita “igiene personale/cura del corpo” è possibile già per lo meno all’entrata alla Scuola dell’infanzia, ovvero dai 3 anni d’età, momento a partire dal quale un bambino senza danno alla salute è per tali atti già indipendente dall’aiuto di un adulto, il quale deve perlopiù svolgere un’attività di controllo e di supervisione del bambino”.
Pertanto l’assicurata ritiene che per l’atto ordinario della vita “igiene personale/cura del corpo” le sia riconosciuta la maggiore necessità d’aiuto regolare e notevole di terzi a partire dall’età di 3 anni, ciò che giustifica la concessione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal mese di novembre 2014.
2.8. Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che correttamente l’Ufficio AI ha concluso che, come un bambino normodotato della sua stessa età, l’assicurata necessiti di un accompagnamento, un aiuto e della presenza di terzi, in particolare di un genitore, affinché provveda in modo sufficientemente adeguato ed accurato alla piccola toilette giornaliera al lavandino.
A tal riguardo va in primo luogo fatto riferimento alle pertinenti annotazioni 21 dicembre 2015 dell’assistente sociale incaricata, alla base delle osservazioni 8 gennaio 2016 dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.5):
" (…)
Nel caso particolare RI 1 collabora insieme alla mamma alla piccola toilette giornaliera al lavandino, che eseguono insieme alle varie occasione. Questa descrizione dei fatti non è stata contestata. E questa è la situazione che vive ogni genitore di un bambino dell'età di RI 1. Verso i tre anni i bambini iniziano a partecipare alla piccola toilette giornaliera al lavandino, seguendo le indicazioni del genitore, collaborando e partecipando per quanto possibile a tali attività e iniziando così il loro percorso verso l'autonomia. Per fare in modo che il bambino si posizioni in maniera adeguata davanti al lavabo il genitore colloca di regola un apposito rialzo, in quanto solo alla scuola dell'infanzia un bambino può raggiunge da solo il lavello e il rubinetto, posti alla sua altezza. La temperatura dell'acqua va pure regolata dal genitore che assiste il suo bambino in tutte le operazioni, se desidera che l'igiene sia garantita in modo anche solo sufficientemente accurato. Stendere il dentifricio sullo spazzolino è ancora un'operazione svolta di regola dal genitore che pure interviene direttamente a garanzia di un'accurata igiene orale. Il bambino verso i tre anni più che altro inizia ad apprendere una consuetudine e a cimentarsi con azioni quotidiane che sono ancora da affinare. Anche alla scuola dell'infanzia i bambini vengono del resto ancora istruiti alla piccola igiene al lavandino, a dimostrazione di come l'autonomia in questo ambito sia ancora un obiettivo da raggiungere. (…)” (cfr. Doc. IX/1)
L’assistente sociale ha poi evidenziato che viene riconosciuta “… una maggiore dipendenza da terzi già a partire dai tre anni di età, quando un bambino non è in grado né di partecipare né di collaborare all’atto in discussione (per patologie fisiche, psichiche)…”, ciò che non è manifestamente il caso in esame.
In questo ordine d’idee con annotazioni 21 aprile 2016, allegate alle osservazioni 25 aprile 2016 dell’Ufficio AI (XV), l’assistente sociale ha rilevato:
" (…)
Alla funzione parziale "lavarsi" è attribuita, per consuetudine e unità di trattamento, la piccola igiene al lavandino.
Dall'ampia documentazione presentata dalla RA 2 risulta in maniera evidente come all'interno della funzione parziale "lavarsi" i diversi compiti di cui questa a sua volta si compone vengano raggiunti progressivamente anche da un bambino normodotato. Dalla documentazione presentata risulta ad esempio che un bambino normodotato a 4 anni può lavarsi e asciugarsi in autonomia le mani, ma ancora non riesce, dopo essersi lavato i denti, a sciacquare la bocca, compito che può assicurare da solo a partire dai 54 mesi. Altri esempi a sostegno del fatto che anche un coetaneo normodotato ancora richieda l'irrinunciabile intervento del genitore per il compimento dell'atto parziale "lavarsi" si evincono dai pareri espressi dagli specialisti interpellati dalla RA 2 (…)”. (cfr. Doc. XV/1).
Nelle osservazioni 25 aprile 2016, con riferimento alla documentazione prodotta dall’assicurata, l’amministrazione ha pertinentemente rilevato:
" (…)
Come già evidenziato dall'assistente sociale, dallo scritto 19 gennaio 2016 della Signora __________ (caposervizio __________) sub. doc. B incarto TCA emerge che "in merito alla sua richiesta ho riflettuto assieme ad alcuni terapisti del __________ e riteniamo che sia sicuramente difficile mettere un'asticella precisa rispetto allo sviluppo di queste capacità di autonomia personale. Nello specifico infatti ogni bambino ha uno sviluppo molto personale. In generale però all'entrata alla scuola dell'infanzia, se non già nell'anno facoltativo (3-4 anni) ma sicuramente in quello obbligatorio (dai 4 anni in poi) ogni bambino dovrebbe possedere delle capacità nell'ambito dell'autonomia dell'igiene personale.".
Da parte sua, il Prof. Dr. med. __________ (doc. D incarto TCA) ha precisato che "lo sviluppo di un bambino O molto variabile" rispettivamente che "anche le risposte che le hanno dato il __________ sono sicuramente affidabili. Nella maggior parte dei casi sono attività che avvengono in modo relativamente precoce tra i 2 e 3 anni ma che bisogna lasciare una certa variabilità e mantenere un limite entro i 4 anni”.
Anche dal Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese prodotto da controparte sub. doc. E incarto TCA risulta che "Le voci delle tabelle evidenziate sono proprie a tutti i bambini frequentanti la SI, mentre negli spazi non evidenziati troviamo le voci specifiche alla fascia dell'obbligo. Molti dei descrittori di competenza identificati per i bambini tra i 4 e i 6 anni possono infatti essere osservati anche nei bambini di 3 anni, ma solo nei loro stadi iniziali. non sono quindi riconducibili a specifiche azioni osservabili nei diversi ambiti”. (…)” (cfr. Doc. XV, pag. 3).
In queste circostanze si può concludere che un bambino normodotato che non ha ancora compiuto 4 anni, come nel caso della ricorrente (nata il __________ 2011), sia al momento dell’inchiesta domiciliare (30 luglio 2015) sia al momento dell’emissione della decisione contestata (6 ottobre 2015), non è ancora in grado di provvedere autonomamente a lavarsi.
Non è pertanto necessario esaminare la direttiva in discussione ("a 6 anni il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale”) dell’Allegato III CIGI che, seppure in modo generico, è stato avvallato, ad eccezione di alcuni punti che non riguardano il caso in esame, il 30 settembre 2014 dalla Società svizzera di pediatria (cfr. doc. doc. F allegato alle osservazioni 11 aprile 2016 della ricorrente; XIII).
Di conseguenza, rettamente l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal mese di febbraio 2014 e di grado medio dal mese di maggio 2014 (doc. AI 81).
2.9. Altro punto contestato è il computo del tempo supplementare per il compimento dell’atto ordinario della vita “alzarsi, sedersi, coricarsi”, che nel rapporto 11 agosto 2015 (punto no. 3.1.2) l’assistente sociale ha definito in 20 minuti e più precisamente:
" (…)
RI 1 non è ancora in grado di raggiungere autonomamente la posizione eretta.
Secondo l’allegato III delle CIGI un bambino normodotato “a 15 mesi si alza senza bisogno di aiuto. Può cambiare posizione da solo (dalla posizione eretta a quella seduta o sdraiata e viceversa). A 24 mesi si siede da solo su una sedia o al tavolo.”
Considerata la maggiore necessità di aiuto, computo un impegno supplementare di cura di 20 minuti quotidiani dall’età di 15 mesi. (…)” (cfr. Doc. AI 78/3)
In sede di ricorso, ribadendo quanto esposto nelle osservazioni 20 settembre 2015 al progetto di decisione (doc. AI 82), la madre dell’assicurata ritiene un tempo supplementare dovuto ai transfer giornalieri necessari per sua figlia quantificati prima del maggio 2015 in 125 minuti (50 da 2,5 minuti l’uno) e successivamente di 60 minuti (60 della durata singola di 1 minuto). Ciò porterebbe, come si legge in sede di replica, ad un totale di tempo supplementare per assistenza intensiva, sino all’aprile 2015, di complessivi 8 ore 27 minuti con il diritto ad un supplemento ex art. 42ter cpv. 3 LAI maggiore di quello assegnato in sede di decisione. Per contro, dal maggio 2015 il supplemento riconosciuto dall’amministrazione rimarrebbe invariato, non raggiungendo, con i nuovi tempi per cure intensive, le richieste 8 ore giornaliere.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI, facendo riferimento alle già citate annotazioni 29 settembre 2015, ha rilevato:
" (…)
Anche per quanto riguarda i vari transfer necessari per la vita quotidiana di RI 1 (elencati dalla madre dell'assicurata sia all'interno del proprio scritto del 20.9.2015 che all'interno del suo ricorso datato 6.11.2015), l'assistente sociale ha rettamente tenuto conto e conteggiato - per l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi - un impegno supplementare di cura di 20 minuti giornalieri dall'età di 15 mesi (cfr. anche in tal senso l'allegato IV della CIGI inerente l'aiuto prestato in funzione dell'età al punto 2).
Infine, a titolo puramente abbondanziale, si sottolinea che anche se si dovesse prendere in considerazione - per ipotesi di lavoro - un tempo supplementare di 75 minuti prima del mese di maggio 2015 così come indicato al punto 5.1.2 della richiesta di prestazioni sub. doc. 50-4 incarto Al (poi inspiegabilmente aumentato a 125 minuti sia in sede di osservazioni al progetto che in sede di ricorso; a tal proposito si ricorda che secondo dottrina e giurisprudenza - in presenza di due versioni differenti - la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. ad esempio STCA del 28.7.2014, incarto nr. 32.2013.165) rispettivamente un tempo supplementare di 60 minuti dal mese di maggio 2015 (cfr. il gravame a pagina 2), l'assicurata non raggiungerebbe comunque il minimo di 8 ore al giorno ai sensi dell'art. 42 ter cpv. 3 LAI per poter beneficiare di un importo giornaliero maggiore. (…)” (cfr. Doc. V, pag. 5)
In sede di replica, l’assicurata rileva come il tempo supplementare fissato dall’assistente sociale non trova fondamento nella legge e nella giurisprudenza e, con riferimento al rapporto 24 novembre 2015 della propria fisioterapista, ha rilevato:
" (…)
Le difficoltà presentate dalla ricorrente per gli spostamenti, per i quali dipende costantemente da un adulto, sono enunciati chiaramente nel rapporto di fisioterapia della signora __________, la quale asserisce che: "autonomamente RI 1 è capace di spostarsi a quattro zampe ma oggi, visto la sua età e i suoi punti d'interesse, è diventato molto importante sostenere RI 1 a raggiungere delle posizioni più alte per rafforzare la muscolatura delle sue gambe, per allenare l'appoggio sulle mani in posizione eretta, per posizionarla nel NIF-Walker che le permette di camminare da sola (si tratta di un mezzo ausiliare che richiede molto tempo per posizionarla al suo interno [- mezzo ausiliare che non è stato erroneamente preso in conto dall'assistente - sociale dell'AI nel suo rapporto d'inchiesta del 11.08.2015, affermando in merito all'atto ordinario di "alzarsi/sedersi/coricarsi", unicamente che: "RI 1 non è ancora in grado di raggiungere autonomamente la posizione eretta"]), se vogliamo permettere a RI 1 di camminare un giorno con un K-Walker per esempio. Tutto questo, richiede molto tempo da parte di terzi per assistere RI 1, che non è ancora in grado di controllare le sue posture, il suo equilibrio, i suoi appoggi sui membri superiori nelle posizioni erette." (cfr. doc. 4 allegato, pag. 2). Per tali spostamenti, che richiedono un tempo supplementare e maggiore di quanto indicato unicamente per sostenere un bambino nell'atto del camminare, anche presentante un danno alla salute, non è stato quindi tenuto debitamente conto da parte dell'assistente soci le, signora __________, nel suo rapporto di inchiesta del 11.08.2015. (…)” (cfr. Doc. VII, pag. 12)
Infine, con annotazioni 21 dicembre 2015 l’assistente sociale ha spiegato:
" (…)
In ragione dell'importante impegno profuso dai genitori per migliorare le condizioni di RI 1 e la sua autonomia anche in questo ambito, ho assegnato per l'atto in questione il tempo di 20 minuti, considerato dall'allegato IV delle CIGI l'impegno giornaliero dedicato dal genitore agli spostamenti di un bambino che ancora non ha imparato a camminare. E questo nonostante RI 1 abbia acquisito e sappia mantenere la posizione seduta. Durante il colloquio RI 1 è infatti rimasta seduta da sola sul pavimento del salone a giocare. Quando ha voluto sedersi con noi al tavolo, la mamma l'ha presa in braccio e seduta sul seggiolone. L'operazione ha richiesto pochi istanti e va certamente ripetuta più volte durante il giorno.
In occasione di un recente corso, supervisionato dall'UFAS e riguardante proprio le inchieste per gli assegni grandi invalidi anche minorenni, è stato ribadito che se un bambino non può camminare il tempo supplementare quotidiano per l'atto in esame è di circa 20-30 minuti.
Anche in questo caso ci si distanzia da tali indicazioni quando un bambino ancora non ha acquisito la capacità di controllare e dirigere alcun movimento del suo corpo, quando ad esempio durante il giorno e/o la notte il bambino va aiutato a girarsi o da seduto deve essere legato anche in più punti non reggendo altrimenti tale postura, a riprova di come le direttive vengano anche per questo atto applicate in maniera flessibile.
Mi permetto inoltre ricordare che il tempo dedicato agli esercizi volti a rafforzare e migliorare la capacità di movimento di RI 1, nonché l'utilizzo dell'NF Walker, è stato considerato al punto 3.2.3 del rapporto AGI. L'impegno profuso dal genitore in questo preciso ambito è stato calcolato in due ore giornaliere e non è mai stato oggetto di contestazione. (…)” (cfr. Doc. IX/1)
Ora, esaminati attentamente gli atti di causa, questo TCA non ha motivo per ritenere la valutazione dell’assistente sociale chiaramente insostenibile (cfr. al riguardo consid. 2.4). L’assistente sociale ha quantificato in 20 minuti il tempo supplementare per l’atto ordinario “alzarsi, sedersi, sdraiarsi” così come previsto dall’allegato IV CIGI punto no. 2. Certo che si tratta di una direttiva (cfr. consid. 2.5), la cui validità comunque non è stata messa in discussione. Va poi fatto presente che la valutazione in oggetto è frutto di un’accurata osservazione sul posto fatta da una persona qualificata. L’assistente sociale ha spiegato di aver tenuto conto del fatto che la bambina riesce a stare seduta da sola sul pavimento, ciò che facilita il trasferimento in braccio dal pavimento al seggiolone, rilevando come tale operazione necessiti di pochi istanti e vada ripetuta più volte durante il giorno (cfr. annotazioni 21 dicembre 2015 indicate sopra). Pertinentemente l’incaricata si è quindi distanziata dai 30 transfer giornalieri della durata di 2 - 3 minuti l’uno indicati nella domanda di prestazioni, poi aumentati, per quel che concerne il periodo prima del maggio 2015, a 50 di 2,5 minuti cadauno in sede di osservazioni al progetto di decisione e di ricorso.
Infine, va ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di replica, l’assistente sociale ha poi tenuto conto del programma di rafforzamento e di miglioramento della capacità mediante l’utilizzo del mezzo ausiliario NF Walker (cfr. punto n. 3.2.3 dell’inchiesta).
Per questi motivi, non vi è ragione di non confermare i tempi supplementari di cure intensive riconosciute in sede amministrativa.
2.10. In conclusione, richiamati i considerandi 2.8 e 2.9, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti