Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 21 gennaio 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato l’11 giugno 1950, dal 1° maggio 1996 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità (cfr. decisione 16 gennaio 1998 in doc. Cassa 82). La prestazione è stata confermata in via di revisione con comunicazioni del 21 novembre 2001 (doc. AI 41) e del 14 agosto 2008 (doc. AI 35).
1.2. A seguito del raggiungimento dell’età pensionabile della moglie, nata il 13 aprile 1951, l’Ufficio AI ha proceduto a ricalcare l’importo della rendita spettante all’assicurato. Con decisione 21 gennaio 2015 l’amministrazione ha fissato la prestazione a fr. 1'633.-- mensili, determinata sulla base della scala (massima) di rendita 44 e di un reddito anno medio (RAM) di fr. 35'250.--, con effetto dal 1° maggio 2015, giorno della decorrenza del diritto alla rendita di vecchiaia da parte della moglie (doc. Cassa 1).
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Egli contesta il nuovo importo della rendita, rilevando:
" Dai documenti in mio possesso, estratti varie casse pensioni AVS, risultano versamenti effettuati, a partire dal 1968, per un totale di CHF 1’019'033.00.
Dalla base del calcolo effettuato dall'istituto delle assicurazioni sociali risulta un totale di contributi pari a 25 anni con un reddito medio annuo determinante di CHF 35'250.00 il che porta ad un totale di versamenti effettati di Franchi 881'250.00.”
Per questo motivo inoltro regolare ricorso alla decisione presa in data 21 gennaio 2015.” (I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, spiegando il calcolo della rendita, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita intera dell’assicurato, ricalcolata a seguito del compimento dell’età pensionabile della di lui moglie.
2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
2.4. Le rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.
2.4.1. Periodo di contribuzione / scala di rendita.
Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
- una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
2.4.2. Reddito annuo medio (RAM).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
- dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
- degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
- entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett.b);
- il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
- tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
2.5. Nel caso in esame, dal 1° maggio 1996 l’assicurato è al beneficio di una rendita intera AI. Raggiungendo nel 2015 sua moglie, nata il 13 aprile 1951, l’età di pensionamento (64 anni; cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS), dal 1° maggio 2015 essa ha diritto ad una rendita di vecchiaia. Siccome da quella data entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita, la Cassa __________ (competente per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), ha proceduto alla ripartizione nella misura del 50% dei redditi coniugali, così come prescritto dall’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS.
Sottostanno alla ripartizione i redditi coniugali dal 1972 (anno successivo al matrimonio contratto il 4 giugno 1971; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS: “i redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione”) al 1995 (il 31 dicembre precedente la decorrenza della rendita AI dell’assicu-rato, vale a dire il primo dei coniugi che è stato posto al beneficio di una rendita; cfr. art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).
Circa le modalità di calcolo, le Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DR), valide dal 1° gennaio 2003 – che concerno il caso in esame – prevedono:
“(...)
5.15.2 Persone sposate all'insorgere del 2° evento assicurato
5707
La rendita del primo coniuge avente diritto deve essere di regola ricalcolata quando l'altro coniuge acquisisce il diritto alla rendita. Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo evento assicurato e, tenendo conto d'ora in avanti dei redditi divisi, devono essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della fissazione della rendita versata fino a quel momento
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La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi dell'attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di unione coniugale fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni e le tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto «aggiornamento delle rendite»).”
Ritornando al caso in esame, per quel che riguarda il periodo di contribuzione, rispettivamente la scala di rendita, i parametri sono gli stessi utilizzati per la determinazione della rendita d’invalidità oggetto della decisione 16 gennaio 1998 (cfr. consid. 1.1): periodo di contribuzione completo di 25 anni, scala (massima) di rendita 44.
In merito al calcolo del RAM, come detto, lo stesso è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa dell’assicurato (dal 1971, anno successivo al 20.o di compleanno, fino al 31 dicembre 1995, anno precedente il diritto alla rendita AI), dalla ripartizione dei redditi coniugali, diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 25 anni). Nessun accredito per compiti educativi può essere computabile poiché i coniugi __________ non hanno avuto figli.
Pertanto, come rettamente rilevato in sede di risposta, la Cassa ha proceduto come segue:
" Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali (periodo 1972-1995), l'UAl è giunto ad un importo di fr. 561'491.-. Ritenuto che la prima iscrizione determinante nei conti individuali dell'assicurato risale al 1971, il fattore di rivalutazione è di 1.287. Non avendo avuto dei figli, non sono computati degli accrediti per compiti educativi. Tenuto conto di una durata contributiva di 25 anni, la media dell'attività lucrativa corrisponde, nel 1996, anno determinante, a fr. 28'906.- e nel 2015 a 35'015.- (Communiqué nº 4 del 31 ottobre 1997, edito dall'UFAS). Il reddito annuo medio determinante della rendita ammonta pertanto a fr. 35'250.- (arrotondamento al limite superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS) per un importo di rendita di fr. 1'633.- al mese, così come calcolato dall'UAl.”
Il complesso e dettagliato calcolo risulta esposto negli apposti fogli di calcolo “Acor” presenti nell’inserto (cfr. doc. Cassa 5 -14).
In merito a quanto evidenziato nel ricorso, va fatto presente che gli importi esposti dall’assicurato corrispondono ai redditi sui quali egli ha versato i contributi quando era professionalmente attivo, ed ora quale persona senza attività essendo beneficiario di una prestazione AI, così come risulta dagli estratti conto allegati al gravame. Mentre, come visto, i parametri per il calcolo dell’attuale rendita riguardano il periodo di contribuzione 1971 – 1995. I redditi globali verranno invece presi in considerazione allorquando l’assicurato raggiungerà 65 anni (ciò che è stato l’11 giugno 2015) per poter beneficiare della rendita di vecchiaia, età che al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) non era ancora raggiunta.
Visto quanto sopra, la (nuova) rendita è stata correttamente determinata, motivo per cui la decisione contesta merita conferma. Il ricorso va di conseguenza respinto.
2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti