statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 dicembre 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 13 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1959, al beneficio di ¼ di rendita (grado d’invalidità del 40%) dal 1. novembre 2004 (doc. AI 63);
- nell’ambito delle revisioni avviate nell’ottobre 2007 e febbraio 2011, l’amministrazione ha confermato il diritto ad ¼ di rendita (doc. AI 81, 91);
- a favore dell’assicurata l’AI ha pure assunto i costi di consegna di mezzi ausiliari (apparecchi acustici; doc. AI 71, 95);
- in esito alla revisione intrapresa nel dicembre 2013 (doc. AI 96) per decisione 4 dicembre 2015 l’Ufficio AI – ravvisando su base medica peritale una modifica dello stato di salute ed effettuando il raffronto dei redditi – ha soppresso il diritto alla rendita dal mese successivo alla notifica di decisione, il grado d’invalidità ottenuto (31%) non attingendo (più) il minimo pensionabile (40%) (doc. AI 136);
- con il presente tempestivo ricorso insorge dinanzi al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Censurando la valutazione medica operata dall’amministrazione (al proposito produce della certificazione medica, in particolare un nuovo rapporto dello psichiatra dr. __________ nonché un recente certificato dell’internista dr. __________; doc. D, E) e criticando pure la quantificazione dei redditi di riferimento, la ricorrente postula l’annullamento della decisione impugnata. Istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, chiede pure il ripristino dell’effetto sospensivo del gravame tolto con la decisione impugnata;
- con risposta di causa l’Ufficio AI – sulla scorta della annotazione 8 gennaio 2016 del medico psichiatra SMR dr. __________ secondo cui “visto il recente rapporto del dr. __________ e la nuova giurisprudenza sui dolori somatoformi, si rende necessaria una rivalutazione dello stato psichico a distanza di oltre un anno dalla perizia SAM” (cfr. VI/1) – propone la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici, opponendosi per il resto alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo;
- con osservazioni 27 gennaio 2016 l’insorgente evidenzia come la certificazione medica prodotta col gravame avrebbe dovuto essere sottoposta al SMR già nell’ambito della procedura di preavviso e come la nuova giurisprudenza sul dolore somatoforme fosse già a quel momento nota. Osserva quindi come l’avvio della presente procedura ricorsuale sia da attribuire all’agire negligente dell’amministrazione. Dichiara di condividere la proposta di retrocessione formulata dall’ammi-nistrazione, ribadendo tuttavia la richiesta di rispristino dell’effetto sospensivo del ricorso non senza sottolineare al riguardo come, con riferimento alla refertazione medica prodotta, è da ritenere che l’’insorgente risulterà con ogni verosimiglianza vincente in causa;
- il 4/5 febbraio 2016 l’insorgente ha prodotto un nuovo certificato del dr. __________ attestante un peggioramento dello stato psichico, ciò che ha reso necessario un ricovero presso la Clinica Psichiatrica __________ di __________. Con scritto 17 febbraio 2016 l’amministrazione ha osservato che il nuovo certificato verrà considerato nell’ambito della nuova valutazione peritale, riconfermando per il resto la sua opposizione alla richiesta di rispristino dell’effetto sospensivo;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e riferimenti);
- oggetto del contendere è sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita appare giustificata.
- secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133 V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie – vista la refertazione specialistica agli atti e considerate le summenzionate annotazioni 8 giugno 2012 dei medici SMR (cfr. VI/1) –, questo TCA concorda con la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti peritali (per lo meno) di natura psichiatrica volti a stabilire, tenuto conto della nuova giurisprudenza in materia di dolore somatoforme (cfr. DTF 140 V 281; è bene al proposito evidenziare come all’interessata, come più volte attestato negli anni in sede peritale e contrariamente a quella che sembrerebbe essere l’attuale opinione dello psichiatra curante [doc. B], soffre [anche] di una sindrome da dolore somatoforme e fibromialgia, cfr. perizia SAM 4 giugno 2004 sub doc. AI 23, perizia SAM 29 luglio 2005 sub doc. AI 51, perizia SAM 26 gennaio/10 settembre 2015 sub. doc. AI 110 e 128), lo stato delle affezioni psichiche di cui soffre l’interessata e le relative ripercussioni invalidanti;
- la proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti, condivisa peraltro dall’insorgente (cfr. VIII; cfr. anche ricorso p. 5) appare pertanto giustificata;
- con la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con gravame l’insorgente ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo pendente causa ed ha anche ribadito, in sede di osservazione alla (condivisa) proposta di retrocessione degli atti, la richiesta d’erogazione di prestazioni durante la procedura di rinvio;
- nella DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)."
(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
" (…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2, 9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4, 8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente alla suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che l’ammini-strazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) – l’amministrazione ha infatti avviato la revisione nel dicembre 2013 facendo in particolare esperire una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 110) e sottoponendo pure le critiche mosse dallo psichiatra curante dr. __________ (cfr. rapporto 16 giugno 2015 sub doc. B) alla perita psichiatra dr. __________ nonché alla __________ del SAM (doc. AI 128) – l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- d’altronde, con riferimento alla giurisprudenza suevocata, non è in concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, a fronte delle dettagliate risultanze peritali agli atti, la valutazione del curante psichiatra dr. __________ attestante in particolare una totale incapacità (sul valore probatorio di rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a.cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a.cc) non permette con ogni verosimiglianza di ipotizzare che in esito al nuovo esame peritale la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente di ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente errato. La censura ricorsuale secondo cui la valutazione del dr. __________ non è stata sottoposta al SMR non ha per il resto motivo di essere presa in considerazione, il divergente parere espresso dal curante essendo stato, come accennato, sottoposto e debitamente discusso dai periti SAM prima dell’ema-nazione della decisione formale di soppressione;
- di conseguenza il ricorso va accolto e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti peritali, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- vincente in causa, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento di un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e renda successivamente una nuova decisione.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti