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Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 gennaio 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1955, carpentiere edile, ha inoltrato, il 2 dicembre 2009, una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 6-1).
1.2. Con 3 distinte decisioni dell’11 maggio 2012 (doc. AI 85-1 e seguenti), l’UAI ha assegnato ad RI 1 un quarto di rendita dal 1° giugno 2010 (grado d’invalidità: 45%), aumentata a tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2010 (grado d’invalidità: 60%).
1.3. Nel corso del mese di giugno 2013 l’interessato ha inoltrato una domanda di revisione, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 86-1).
1.4. Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari ed allestita una perizia pluridisciplinare del SAM (doc. AI 109-1), con decisione del 13 gennaio 2015 (doc. A2), preavvisata dal progetto del 28 agosto 2014 (doc. AI 116-1), costatato un miglioramento dello stato di salute, effettuato l’abituale raffronto dei redditi nel quale ha tenuto conto di una riduzione sociale del 7% del salario da invalido per attività leggera, l’UAI ha ridotto ad un quarto (grado d’invalidità del 48%), la rendita versata.
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il suo annullamento ed in via subordinata il riconoscimento di mezza rendita d’invalidità (doc. I). L’interessato contesta sia la valutazione del suo stato di salute, facendo valere che l’incapacità lavorativa del 40% attestata dai periti del SAM consiste in realtà in una valutazione diversa di uno stato valetudinario rimasto stabile, sia il raffronto dei redditi, rilevando che nella precedente decisione vi era stata una riduzione sociale del salario da invalido del 13% (doc. I).
1.6. Con risposta del 16 marzo 2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso, confermando le valutazioni mediche del SAM e rilevando che al caso si specie, al salario da invalido, andrebbe applicata una riduzione sociale solo del 5% (in luogo del 7% preso in considerazione con la decisione impugnata; doc. IV).
1.7. Con osservazioni del 30 marzo 2015 l’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove, segnatamente l’audizione personale, l’audizione del dr. med. __________ e una perizia giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI). Chiamata ad esprimersi in merito l’amministrazione è rimasta silente (doc. VII).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.3. Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).
In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso concreto si tratta quindi delle decisioni dell’11 maggio 2012 (doc. AI 85-1 e seguenti; e della perizia del dr. med. __________ dell’8 novembre 2011; doc. AI 74-1), con le quali l’UAI ha, tra l’altro, attribuito all’assicurato tre quarti di rendita dal 1° ottobre 2010.
Nella decisione impugnata l’amministrazione ha ridotto ad un quarto la rendita AI, poiché vi sarebbe stato un miglioramento dello stato di salute, accertato dal consulente del SAM, dr. med. __________ (incapacità lavorativa in attività adatte allo stato di salute del 40% in luogo del 50%).
Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, se l’UAI ha correttamente o meno ridotto la rendita.
2.6. Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare del SAM (reumatologica, neurologica e psichiatrica).
Globalmente, nel referto del 6 giugno 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali, hanno accertato una capacità lavorativa del 25% nella precedente attività di carpentiere e del 60% in attività adatte e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte. I periti hanno evidenziato che la riduzione della capacità lavorativa è da attribuire unicamente alla patologia reumatologica, mentre non vi è alcuna limitazione dal punto di vista neurologico e psichiatrico (doc. AI 109-19/20). Gli specialisti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica con prevalenza del lato sinistro su alterazioni statiche con scoliosi a forma di S sinistro-convessa toracale e destro-convessa lombare nonché alterazioni osteocondrotiche plurisegmentali, in particolar modo L2-L3, L3-L4 ed L4-L5 con presenza di una spondilosi a carattere iperostotica e delle discopatie senza sicuri segni compressivi dal punto di vista clinico; periartropatia omeroscapolare tendinopatica bilaterale con possibile rottura almeno parziale della cuffia dei rotatori bilateralmente; gonalgia bilaterale con prevalentemente interessamento del compartimento mediale in stato dopo meniscectomia bilaterale del menisco e iniziale riduzione della rima articolare; stato dopo frattura del calcagno destro nel 1979.
I periti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sovrappeso con BMI 28 kg/m2 e tabagismo cronico.
Gli specialisti del SAM hanno inoltre affermato che non vi è stato un peggioramento dello stato di salute, rilevando:
" (…)
Per quanto riguarda i disturbi le indicazioni avute sono contraddittorie in particolar modo per l’A. vi è un peggioramento della sintomatologia. Fatto questo che il nostro consulente non riscontra nel rapporto medico per l’AI del Dr. med. __________ del 22.11.2013 che parla di una notevole diminuzione dei dolori lamentati e neppure nel rapporto medico del Dr. med. __________ del 20.8.2013 che segnala un parziale beneficio della sintomatologia dopo i trattamenti del dr. med. P. __________ a conferma del ruolo della spondilartrosi nei disturbi dell’A.
Il Dr. med. __________ determina un’inabilità lavorativa nella misura del 50% riferendo un peggioramento delle condizioni di salute rispetto alla valutazione del Dr. med. __________ che già aveva determinato un 50% d’incapacità lavorativa. Egli associa inoltre i disturbi dell’apparato muscoloscheletrico anche ad una problematica depressiva. E’ quindi possibile che le limitazioni determinate dalle sole patologie reumatologiche siano inferiori rispetto al 50%. Questo renderebbe comprensibile il fatto che non vi è stato un peggioramento ma piuttosto un miglioramento delle condizioni di salute grazie alle terapie introdotte dal Dr. med. __________.
Vi sono inoltre alcuni dati anamnestici piuttosto contraddittori, il fatto che l’A. dichiari di non poter rimanere seduto più di 20 min. anche in automobile e si sposti regolarmente tre volte alla settimana per un tragitto di un’ora di andata e di un’ora di ritorno per recarsi dal suo domicilio a __________ dove ha un appartamento dove vivono i figli che sono in formazione.
Il fatto che egli non possa più svolgere un’attività lavorativa adatta ma possa recarsi a pescare per quattro ore di fila alla mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio.
Dall’esame clinico risultano poi, alle dita delle mani, dei residui in particolar modo sotto le unghie che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta. L’A. ha dichiarato che si occupa unicamente dei dieci vasi di gerani che ha sulla terrazza.
Per quanto riguarda le patologie alle spalle vi è sicuramente una problematica di periartropatia con possibile lesione parziale della cuffia dei rotatori.
A questo proposito il nostro consulente segnala come non risulti nella documentazione messagli a disposizione e neanche per quanto asserito dall’A. che siano state eseguite delle terapie specifiche per questa problematica alle spalle, in particolar modo nessuna fisioterapia e non infiltrazioni subacromiali o delle terapie d’onde d’urto.
Non vi sono neppure indagini radiologiche approfondite in particolar modo non è presente una MRI delle spalle.
Il fatto che l’A. assuma unicamente del Dafalgan al bisogno relativizza anche i dolori da lui accusati.
Tenendo in considerazione questi aspetti il nostro consulente ritiene che per quanto riguarda la capacità lavorativa in un’attività lavorativa adatta l’A. possa essere ritenuto abile al lavoro nella forma del 60%. Vi è ancora un’incapacità lavorativa anche in un’attività lavorativa adatta del 40% da riferire ad una riduzione della redditività sul posto di lavoro e dalla necessità di pause più prolungate.
Questa valutazione della capacità di lavoro residua è da ritenere a partire dal 15.4.2013, dopo l’esecuzione dell’ultimo trattamento da parte del Dr. med. __________. Precedentemente fanno stato le incapacità lavorative determinate dai medici curanti e dalla perizia del Dr. med. __________. (…)” (doc. AI 109-20/21)
Le conclusioni del SAM sono state avallate anche dal Dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale dell’AI (cfr. rapporto del 10 giugno 2014, doc. AI 110-1).
In corso di procedura amministrativa si sono succedute ulteriori prese di posizione, e meglio quella del 6 ottobre 2014 del dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha sostenuto la tesi ricorsuale (doc. AI 124-3) e quella del 23 dicembre 2014 del SAM, che sulla base delle osservazioni del 22 dicembre 2014 del dr. med. __________, ha confermato le risultanze peritali (doc. AI 129-1). Sulla base della nuova documentazione medica il 9 gennaio 2015 il dr. med. __________ ha ribadito l’avvenuto miglioramento dello stato di salute (doc. AI 130-1: “si rivela un miglioramento della flessione laterale bilateralmente con un riscontro di una riduzione di 1/3 (il Dr. __________ riscontrava una riduzione della mobilità di ½); l’assicurato non segue più delle fisioterapie ambulatoriali. Assume unicamente terapie medicamentosa con Dafalgan riserva; le attività e gli hobby svolti attualmente dall’assicurato confermano il miglioramento dello stato di salute dell’A. (infatti si reca a pescare per 4 ore di fila, attività da svolgere in piedi o seduto fermo e camminando su terreni sconnessi; inoltre clinicamente alle dita delle mani dell’A. sono presenti ipercheratosi che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta)”).
2.7. Nella concreta fattispecie, rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non può confermare la decisione dell’UAI di riduzione della rendita.
Accertato, e non contestato, che nel caso di specie dal lato psichiatrico e neurologico non vi è alcuna incapacità lavorativa, va esaminato se vi è stato un peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività adatte e confacenti al suo stato di salute.
I periti del SAM, sulla base delle conclusioni del consulto del dr. med. __________, FMH reumatologia, ritengono che non vi sia stato un peggioramento bensì un miglioramento dello stato valetudinario che ha portato la capacità lavorativa residua dal 50% al 60%. Le ragioni poste a fondamento della modifica dello stato di salute, riassunte dal medico SMR il 9 gennaio 2015 (doc. AI 130-1) sulla base della presa di posizione del 22 dicembre 2014 del dr. med. __________ (doc. AI 129-3) sono sostanzialmente tre e meglio: in primo luogo un miglioramento della flessione laterale bilateralmente con un riscontro di una riduzione di 1/3, mentre il dr. med. __________ aveva riscontrato una riduzione della mobilità di ½; in secondo luogo l’assicurato non segue più fisioterapie ambulatoriali e assume unicamente terapia medicamentosa con Dafalgan in riserva; infine l’interessato si reca a pescare per 4 ore di fila, attività da svolgere in piedi o seduto fermo e camminando su terreni sconnessi e sulle dita delle mani sono presenti ipercheratosi (e residui sotto le unghie; cfr. doc. AI 109-37) che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta.
La decisione impugnata fa inoltre riferimento anche ad un miglioramento dello stato di salute derivato dalle terapie introdotte dal dr. med. __________ (cfr. doc. AI 132-1 e seguenti).
Questi elementi non sono tuttavia sufficienti per ritenere un miglioramento dello stato valetudinario, rispettivamente non trovano conferma negli atti.
2.7.1. Nella presa di posizione del 22 dicembre 2014 il dr. med. __________ fa risalire la cessazione dei cicli fisioterapici al luglio 2011. Lo specialista rileva inoltre che l’interessato assume unicamente terapie medicamentose con del Dafalgan in riserva (doc. AI 129-4).
Queste circostanze erano tuttavia già presenti e conosciute prima dell’emissione delle decisioni dell’11 maggio 2012 tramite le quali l’interessato era stato messo al beneficio di ¾ di rendita e che fungono da punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione. Per cui, rispetto alla situazione presente al momento dell’emissione delle precedenti decisioni non vi è stata, da questo punto di vista, alcuna modifica.
Nella perizia reumatologica dell’8 novembre 2011 il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, a pag. 3, per quanto concerne la fisioterapia aveva infatti rilevato che “i dolori sono sempre rimasti, l’unica cosa che serve è mettere il bustino che porta tutto il giorno. La fisioterapia gli dà un certo sollievo, l’ultima l’ha fatta nell’agosto scorso. E’ stato curato anche a __________, ha fatto di tutto ma non ha trovato un gran beneficio” (doc. AI 74-2). Circa l’assunzione dei medicamenti, il medesimo specialista aveva evidenziato come “sono state praticate anche delle iniezioni sotto TAC, dopo le quali migliorava finché era sotto l’effetto dei medicamenti. Dopo che ha cominciato a perdere i denti non ha più voluto prendere medicamenti” (doc. AI 74-3; cfr. anche doc. AI 74-2: “[…] ha perso diversi denti con il trattamento di AINS, poi dopo la sua sospensione non ne ha più persi […]”).
L’insorgente ha terminato la fisioterapia ed ha smesso di prendere i medicamenti prima dell’emissione delle decisioni dell’11 maggio 2012 (e della perizia dell’8 novembre 2011), e questo non a causa di un miglioramento dello stato di salute, ma, per quanto concerne i farmaci, semmai per un peggioramento dello stato valetudinario (perdita dei denti) e per quanto concerne la fisioterapia ed altre terapie simili, per le scarse conseguenze positive determinate dalla loro implementazione (la fisioterapia gli dava solo un certo sollievo, altre terapie non hanno portato gran beneficio; cfr. doc. AI 74-2 e 74-3). Ciò è del resto stato rilevato anche dal dr. med. __________ (doc. AI 109-31: “[…] Non assume medicamenti per i dolori. Ritiene che gli antidolorifici e gli antinfiammatori che ha assunto finora gli hanno provocato effetti collaterali, in particolar modo la caduta dei denti. Non segue più delle fisioterapie ambulatoriali da tempo, l’ultima è stata eseguita su indicazione della Dr.ssa med. __________ nel luglio del 2011. Non ha mai tratto grandi risultati terapeutici dalle fisioterapie”).
Nel caso di specie, l’assenza di fisioterapia e di assunzione dei medicamenti non è rilevante sia perché già presa in considerazione nella precedente procedura, sia perché trova una motivazione oggettiva nello scarso beneficio per quanto concerne la fisioterapia e negli effetti secondari negativi per quanto riguarda la somministrazione di farmaci.
2.7.2. Circa il fatto che l’interessato si reca a pescare per 4 ore di fila e che, come emerge dalla perizia del dr. med. __________, tre volte a settimana fa un viaggio in macchina di circa un’ora (dalla __________ a __________) sia all’andata che al ritorno (circostanza quest’ultima che del resto non è stata posta alla base delle motivazioni della riduzione della prestazione, cfr. doc. AI 132-1 e seguenti), va rilevato quanto segue.
Per quanto riguarda il trasferimento in automobile lo stesso assicurato rileva di dover fare frequenti pause, ogni 20 minuti, per poter portare a termine il suo viaggio. Ciò è compatibile con quanto stabilito nell’ambito della precedente procedura dal dr. med. __________ (doc. AI 74-12: “non può rimanere oltre mezz’ora in posizione eretta o seduta senza cambiare posizione”) e con quanto già aveva dichiarato nel corso della precedente procedura al funzionario dell’UAI competente per il rilevamento e lo sviluppo delle competenze, in data 24 febbraio 2010: “ci dice che non può stare più di 15 minuti seduto, alla guida dell’auto deve frequentemente fermarsi a far riposare la schiena (…)” (doc. AI 23-2) e non è di conseguenza un motivo per ritenere che vi sia stato un miglioramento (modifica) dello stato di salute.
Riguardo all’attività della pesca (cfr. doc. AI 114-3 rapporto finale della consulente IP: “[…] L’A. nel tempo libero andrebbe a pesca, “lancio l’amo e poi continuo a passeggiare […]”), svolta, secondo le affermazioni del ricorrente, in pianura lungo un fiume e non in montagna (cfr. doc. I, pag. 11), e meglio, come indicato dallo specialista FMH reumatologia e riabilitazione, dr. med. __________, “lungo l’__________” (doc. AI 109-31), il consulente afferma che “pure il fatto che non possa svolgere un’attività lavorativa adatta, ma possa recarsi a pescare (attività da svolgere in piedi o seduto fermo o camminando su terreni sconnessi) per 4 ore di fila alla mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio, lascia piuttosto perplessi” (doc. AI 129-3, sottolineatura del redattore) e rileva che il dr. med. __________ non ha indicato, nella sua perizia, come trascorreva le sue giornate il ricorrente (doc. AI 129-4: “non sappiamo inoltre dall’anamnesi del Dr. med. __________ come l’assicurato trascorresse le proprie giornate in quel periodo”).
In primo luogo si rileva che l’interessato non è stato giudicato completamente inabile al lavoro in attività adatta neppure dal proprio curante, dr. med. __________, bensì al 50%, per cui un’attività quale quella della pesca, come descritta negli atti, non appare incompatibile con le limitazioni di cui è affetto.
Inoltre, nel curriculum vitae datato 1.12.2009, allegato alla domanda di prestazioni del 2 dicembre 2009, il ricorrente aveva già indicato, quale hobby la “pesca” (doc. AI 7-5) ed il 13 gennaio 2010 il dr. med. __________, nel referto peritale allestito per l’assicuratore malattie, aveva segnalato che l’insorgente “va a pesca” (doc. Cassa malati 11-1). A ciò va aggiunto che nel corso del colloquio effettuato nel mese di gennaio 2010 dal ricorrente con un funzionario dell’UAI subito dopo l’inoltro della domanda di prestazioni (cfr. doc. AI 15, non datato ma dove figura: “attendere perizia medica del Dr. __________ effettuata il 12.01.2010”), il ricorrente aveva precisato che “sta a casa, fa passeggiate, pesca. Non riesce a fare i lavori di casa (giardino)” e il 24 febbraio 2010 il consulente dell’AI attivo presso il servizio di rilevamento e sviluppo delle competenze, nel rapporto intermedio, aveva affermato che al ricorrente “piace stare in mezzo alla natura, pescare, camminare (…)” (doc. AI 23-2).
Anche l’attività della pesca era di conseguenza già presente al momento dell’emissione della precedente decisione, come rileva l’insorgente in sede di ricorso (doc. I). Per cui non è possibile concludere per un miglioramento dello stato di salute per il solo motivo che l’interessato continua a praticare il medesimo hobby.
Inoltre, l’assicurato, secondo l’anamnesi riportata dal dr. med. __________ si trova a __________ almeno 3 giorni la settimana (doc. AI 109-31: “tre volte alla settimana il lunedi, il mercoledì e il venerdì si reca, da solo o con la moglie a __________ nell’appartamento che ha ancora in affitto di 2 locali. Il lunedì accompagna i figli sul posto di lavoro. Questi ultimi lavorano in Ticino. Egli rientra poi a domicilio il medesimo giorno. Il mercoledì vi ritorna per controllare quello che i figli fanno e se ci sono delle particolarità che riguardano la posta o i lavori da fare. Rientra la sera al domicilio. Il venerdì si reca nuovamente a __________ per riportare i figli a casa”; 5 giorni secondo l’anamnesi del SAM: “[…] trascorre gran parte della settimana nell’appartamento di __________, dove vivono anche i due figli gemelli che tuttora svolgono un apprendistato a __________. Durante la giornata l’A. fa spesso passeggiate, gli piace pescare (attività che svolge però solo in provincia di __________), altrimenti rimane a casa, guarda qualche programma alla TV, riposa, legge (…) Il venerdì sera l’A. e i figli raggiungono __________ in automobile, ritornando a __________ di norma domenica sera” e secondo la consulente AI: doc. AI 114-3: “[…] Ogni settimana si recherebbe al suo paese d’origine in __________, anche in questo caso l’A. afferma di doversi fermare più volte lungo il tragitto, impiegando quasi il doppio del tempo necessario. L’A. nel tempo libero andrebbe a pesca, “lancio l’amo e poi continuo a passeggiare”).
I giorni che il ricorrente può dedicare alla pesca sono dunque limitati ed inferiori a quelli di una normale settimana lavorativa.
Del resto quando si dedica al suo hobby l’insorgente può organizzarsi come meglio crede, svolgerlo in maniera saltuaria ed adottare posture compatibili con i mali che lo affliggono, prendendo tutte le pause che ritiene necessario. L’attività della pesca non è inoltre incompatibile con le risultanze peritali dell’8 novembre 2011 (doc. AI 74-11 e seguenti: “[…] In particolare il paz. può sollevare normalmente pesi fino a 5 kg, in modo ridotto fino a 10kg, raramente fino a 15 kg. Può sollevare solo talvolta pesi fino a 10 kg fino all’altezza delle spalle. Può sollevare solo raramente pesi di 5 kg sopra il piano delle spalle. Può utilizzare solo molto limitatamente oggetti pesanti, talvolta oggetti medi. Può tenere la posizione seduta, seduta e piegata in avanti, eretta, eretta e piegata in avanti in maniera ridotta. Non può lavorare in posizione inginocchiata e accovacciata. Non può rimanere oltre mezz’ora in posizione eretta o seduta senza cambiare posizione. Può camminare normalmente su tragitti fino a 500 m su terreni piani. Può salire/scendere normalmente due rampe di scale, ma non in maniera ripetitiva o frequente. Non può più salire su ponteggi o scale a pioli”).
Questa circostanza può essere d’aiuto per quanto concerne la valutazione dello stato di salute, ma non è atta a rendere verosimile un miglioramento dello stato valetudinario in assenza.
Allo stesso modo, la presenza delle ipercheratosi alle mani (ossia dell’ispessimento dello strato corneo di un epitelio, diffuso o circoscritto in formazioni più o meno rilevate sul piano cutaneo o mucoso; cfr. www.treccani.it), non significa ancora che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute non essendoci indizi circa l’assenza di tale patologia in precedenza (cfr. doc. AI 129-4: “Personalmente non ho riscontrato una diminuzione del trofismo alla natica destra, e quindi non ho eseguito il test del Trendelenburg, risultato per altro negativo, anche al Dr. med. __________. Non ho riscontrato nel suo esame clinico una valutazione delle mani. In particolare la presenza di ipercheratosi e sporcizia sotto le unghie. Conoscendo la precisione del Dr. Med. __________ nel segnalare tutti gli aspetti clinici posso dedurre che allora le mani dell’assicurato non presentavano alterazioni. Si tratta di minime differenze che potrebbero indicare piuttosto un miglioramento che non un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato. […]”, sottolineatura del redattore), ritenuto come l’interessato, del resto, non era stato giudicato completamente incapace al lavoro, ma era stato ritenuto abile al lavoro al 25% nella precedente attività di carpentiere (cfr. doc. AI 74-12) ed al 50% in attività leggere (cfr. doc. AI 74-12: “Alla luce di tutto quanto sopra precede, risulta in effetti che il paz. come carpentiere-muratore potrebbe svolgere solo dei piccoli lavoretti leggeri, per cui ritengo che vi sia una incapacità lavorativa di 3/4, probabilmente definitiva”; doc. AI 74-13: “[…] A partire dal 01.07.2011, considerando che vi è una sintomatologia dolorosa cronica, che il paz. presenta ora anche delle limitazioni riferibili alle spalle e alle ginocchia, ritengo sia da considerare una capacità lavorativa in attività adatta del 50%, dunque per un lavoro quantificabile in 4 ore al giorno con rendimento completo”).
2.7.3. Neppure il referto del 2 maggio 2013 (doc. AI 86-3), allegato al certificato del 22 novembre 2013 (doc. AI 95-1), del dr. med. __________, neurochirurgia FMH, SSIPM, è atto a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, un miglioramento della salute del ricorrente. Lo specialista, che ha del resto affermato come la RM della colonna lombare eseguita il 25 febbraio 2013 è sovrapponibile ad una RM eseguita nel giugno 2009, ha evidenziato che l’insorgente è stato sottoposto ad elettrostimolazione transcutanea funzionale per radiofrequenza, “il cui ultimo trattamento del 15 aprile ha portato ad una notevole diminuzione dei dolori lamentati”. Il 20 agosto 2013 anche il curante, dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato che il trattamento ha portato “un parziale beneficio” (doc. AI 90-1). Sennonché, come ha spiegato in data 6 ottobre 2014 il medesimo dr. med. __________, la diminuzione dei dolori lamentati e l’asserito miglioramento dello stato di salute del ricorrente non sono da raffrontare con quanto accertato dal perito, dr. med. __________, con il referto dell’8 novembre 2011, di cui il dr. med. __________ non era a conoscenza, bensì con il peggioramento dello stato di salute intervenuto alcuni mesi prima dell’inizio della cura avvenuta nel corso dei primi mesi del 2013 ad opera del dr. med. __________ e con il referto del dr. med. __________ del 13 gennaio 2010 (cfr. doc. AI 124-4). Il 20 agosto 2013 il dr. med. __________ affermava infatti che “le lombalgie sono ulteriormente peggiorate nel corso degli ultimi mesi tanto da richiedere una presa a carico di antalgica da parte del dr. __________. In questo ambito sono stati trattati i rami articolari mediali delle articolazioni faccettarie L4/L5 e L5/S1 con un parziale beneficio a conferma del ruolo della spondiloartrosi nei disturbi del paziente” (doc. AI 90-1, sottolineature del redattore). Il 6 ottobre 2014 lo specialista ha evidenziato che rispetto alla situazione accertata nel referto del dr. med. __________, di cui lui non era a conoscenza, la situazione è semmai stazionaria, tant’è che entrambi, sulla base della medesima diagnosi, sono giunti, per quanto concerne le attività leggere e confacenti al suo stato di salute, alla medesima conclusione, ossia ad una capacità lavorativa del 50%. Il dr. med. __________, il 20 agosto 2013, rilevava invece un peggioramento rispetto a quanto accertato dal dr. med. __________ il 13 gennaio 2010 nel referto per l’assicurazione malattie (capacità lavorativa del 66 e 2/3% in attività adatte; cfr. doc. Cassa malati 17-11; cfr. anche doc. cassa malati 17-6 e seguenti e doc. AI 90-1 e 124-4). Il dr. med. __________ ha inoltre affermato che i trattamenti di antalgia, come quello effettuato dal dr. med. __________, portano semmai ad un miglioramento temporaneo, ma non definitivo poiché non modificano “nulla ai danni strutturali del paziente ma semplicemente riducono la trasmissione del dolore attraverso danni iatrogeni (causati dal medico) ai nervetti che innervano alcune articolazioni della schiena” (doc. AI 124-4). Lo stesso dr. med. __________, nel referto del 22 novembre 2013, circa le misure che possono avere un effetto sulla capacità lavorativa, in relazione all’elettrostimolazione transcutanea funzionale ha affermato che queste misure possono migliorare la capacità lavorativa “in misura però molto limitata” (cfr. doc. AI 95-2/3, risposte 1.5 e 1.8) ed anche il medico SMR, dr. med. __________, il 13 giugno 2013, quando aveva visionato il referto del 2 maggio 2013 del dr. med. __________ aveva ritenuto che la nuova documentazione non apportava nuovi elementi medici che non fossero già stati considerati e valutati (doc. AI 88-1).
Ora, il consulente, dr. med. __________, fa invece risalire il miglioramento proprio a partire dal termine delle cure presso il dr. med. __________, il 15 aprile 2013 (doc. AI 109-37). Ciò tuttavia è corretto solo in relazione con il peggioramento avvenuto alcuni mesi prima, ma non con riferimento alla perizia del dr. med. __________ dell’8 novembre 2011 (cfr. presa di posizione del dr. med. __________ del 6 ottobre 2014, doc. AI 124-4) e con lo stato di fatto presente l’11 maggio 2012.
Del resto il medesimo dr. med. __________, nell’ambito della consulenza per il SAM, il 14 aprile 2014 ha rilevato che “la prognosi per quanto riguarda l’evoluzione di queste patologie all’apparato muscolo-scheletrico è da considerarsi piuttosto stazionaria valutando l’evoluzione degli ultimi anni. E’ possibile un peggioramento del decorso” (doc. AI 109-37), mentre con delle terapie adeguate alle spalle potrebbe subentrare un miglioramento (doc. AI 109-38). Ciò a conferma della complessiva stazionarietà dello stato di salute in presenza di una patologia come quella di cui è affetto l’insorgente.
2.7.4. L’unico elemento di effettivo miglioramento dello stato di salute rispetto alla situazione presente l’11 maggio 2012 consiste nella circostanza che il dr. med. __________ in occasione della visita del 1° aprile 2014 ha potuto constatare una mobilità della colonna lombare ridotta di 1/3 nella flessione laterale (doc. AI 109-32), mentre il dr. med. __________, l’8 novembre 2011, aveva accertato una flessione laterale limitata di ½ (doc. AI 74-5). Tuttavia, accertata, sostanzialmente, una stabilità dello stato di salute, Il TCA ritiene che questo fatto non costituisca una modifica rilevante dello stato di salute tale da incidere sulla capacità lavorativa dell’interessato.
2.7.5. Alla luce di quanto sopra esposto il TCA deve ritenere che la valutazione del dr. med. __________ di una capacità lavorativa del 60% in attività leggere ed adatte allo stato di salute del ricorrente consiste semmai in una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto accertato dal dr. med. __________ con la perizia dell’8 novembre 2011. Lo stesso consulente, il 22 dicembre 2014, interpellato dal SAM, laddove esegue il paragone tra la sua valutazione reumatologica e quella della perizia dell’8 novembre 2011 del dr. med. __________ afferma che “si tratta di minime differenze che potrebbero indicare piuttosto un miglioramento che non un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato” (doc. AI 129-4, sottolineature del redattore).
Ora, la differente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr. SVR 2012 IV n. 18 pag. 81; 9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti). Una conclusione medica che diverge da una precedente nonostante lo stato di salute esaminato non si sia modificato in maniera sostanziale è perlopiù riconducibile a un esercizio divergente del potere di apprezzamento medico (cfr. SVR 2012 IV n. 18 pag. 81; 9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti).
Non va poi dimenticato che la decisione formale di assegnazione di ¾ di rendita è stata emessa l’11 maggio 2012 e l’asserito miglioramento è stato fatto risalire al 15 aprile 2013 (doc. AI 109-37), ossia meno di un anno dopo.
Ciò che, secondo questo Tribunale, impone un onere di motivazione accresciuto circa i motivi di un asserito miglioramento dello stato valetudinario dell’interessato (cfr. nell’ambito dell’inoltro di una nuova domanda di prestazioni e della necessità di rendere verosimile un peggioramento dello stato valetudinario ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI nel tenore in vigore precedentemente, la sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/04, consid. 3 dove il TF ha affermato che: “Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”).
In concreto, non essendovi comunque motivi per procedere con la revisione della rendita, la decisione impugnata va annullata e va ripristinato il diritto a ¾ di rendita AI.
2.8. Questo Tribunale deve inoltre censurare l’agire dell’amministrazione che, con la decisione del 13 gennaio 2015, nell’ambito del raffronto dei redditi, ha ancora applicato una riduzione del reddito da invalido del 7% per attività leggera (nella precedente decisione dell’11 maggio 2012 aveva ridotto il reddito da invalido del 13%), giungendo così ad un grado d’invalidità del 48%, allorché, come spiegato in numerose sentenze, in seguito alla pronunzia 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, in tale ambito, possono essere considerati solo multipli di 5 (cfr. ad esempio la sentenza 32.2014.19 del 15 maggio 2014, dove questa circostanza era già stata fatta presente all’amministrazione).
L’UAI è invitata ad applicare immediatamente, se non lo ha già fatto, la giurisprudenza federale.
Per quanto concerne il caso di specie il TCA rileva abbondanzialmente che una riduzione del 5% come proposto in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), non potrebbe in ogni caso essere tutelata alla luce della circostanza che l’interessato può svolgere in sostanza solo attività leggere e alla luce dei limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-2: “L’A. è limitato in attività lavorative pesanti soprattutto se deve svolgere dei lavori in posizioni non ergonomiche con la colonna nella zona lombare. E’ limitato in movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco. E’ limitato nel piegarsi in avanti e nel rialzarsi più volte. Limitato nell’alzare pesi dalla posizione piegata in avanti di 7,5 kg, dalla posizione eretta con peso poggiato sul tavolo di 15-17,5 kg. Limitato per quanto riguarda la colonna lombare nel rimanere seduto per più di un’ora cambiando appoggio. Per quanto riguarda attività da svolgere camminando e muovendosi le limitazioni sono molto minori e l’assicurato può stare anche 4 ore in piedi cambiando appoggio e alle volte sedendosi. Limitato per quanto riguarda le spalle nei lavori con le braccia alzate sopra l’orizzontale e soprattutto se deve tenere oggetti alzati di un peso superiore a 1-2 kg e se deve lavorare con le braccia alzate con forza o contro resistenza. Non limitato per quanto riguarda attività manuali da svolgere con le braccia lungo il corpo, piegando i gomiti o utilizzando le dita delle mani”).
La decisione dell’amministrazione cantonale, su questo punto, non è adeguata. Un’altra soluzione è più opportuna rispetto a quella adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.4).
Globalmente e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%, al massimo del 15%, risulta maggiormente corretta.
Ora, già solo tenendo conto di una deduzione minima del 10%, l’interessato, prendendo in considerazione i parametri utilizzati dall’UAI, che tuttavia si riferiscono all’anno 2012 (cfr. doc. AI 115-1), e non sono stati aggiornati al 2015, avrebbe perlomeno diritto a ½ rendita.
Raffrontando il reddito da valido di fr. 66’924 con quello da invalido di fr. 62'413.69 (doc. AI 115-1), ridotto dapprima del 40% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 37'448.22 e poi del 10% (riduzione sociale) a fr. 33'703.40, si ottiene un grado d’invalidità del 49.64%, arrotondato al 50% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che darebbe diritto a ½ rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
2.9. Infine, il ricorrente chiede l’assunzione di ulteriori prove, e meglio l’audizione personale, l’audizione del dr. med. __________ e l’allestimento di una perizia giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI).
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto genericamente l’“audizione” [cfr. doc. VI]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Circa l’audizione del dr. med. __________ e l’allestimento di una perizia, questo TCA rileva che gli atti medici prodotti dalle parti sono già sufficienti per decidere nel merito del ricorso, senza che sia necessario procedere con ulteriori accertamenti.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, rappresentato da un legale, le ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata ed è confermato il diritto a ¾ di rendita AI.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti