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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 2 marzo 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 3 febbraio 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1957, da ultimo professionalmente attiva quale cameriera, nel febbraio 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).
Sulla base di una perizia pluridisciplinare 29 ottobre 2012 allestita dall’__________ (__________; doc. AI 93), con decisione 24 gennaio 2013 (preavvisata il 21 novembre 2012) l`Ufficio AI del Canton __________, cantone presso il quale a quell’epoca l’assicurata era domiciliata, ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’interessata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 107).
1.2. Trasferitasi nel frattempo in Ticino, nel novembre 2013 l'assicurata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 119).
Acquisita la documentazione medica necessaria, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI) e sul rapporto finale 17 novembre 2014 del SMR (Servizio medico regionale), con progetto di decisione 28 novembre 2014 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 48%) dal 1° novembre 2014 (doc. AI 170).
Il 27 novembre 2014 l’Ufficio AI ha inviato al rappresentante dell’assicurata una procura al fine d’inviare ai medici curanti copia della perizia SAM (doc. AI 168/169).
Non avendo ricevuto di ritorno la procura firmata e tantomeno delle osservazioni al progetto di decisione, in data 3 febbraio 2015 l’amministrazione ha intimato al rappresentante dell’assicurata una decisione di conferma del quarto di rendita (doc. AI 176; per le motivazioni cfr. doc. AI 173).
1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurata, rappresenta dal RA 1, ha interposto ricorso. Contesta genericamente la valutazione medico-teorica, poiché il suo psichiatra curante, dr. __________, non era ancora in possesso di una copia della perizia multidisciplinare.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. In sostanza ritiene che dal rapporto 16 marzo 2015, ricevuto direttamente dallo psichiatra curante, non emergono elementi che depongano per un’incapacità lavorativa maggiore di quella attestata dalla perizia SAM.
1.5. Il 22 ottobre 2015 questo TCA ha svolto un accertamento presso l’Ufficio AI, ricevendo risposta con scritto del 5 novembre 2015 (XII e XII). Le risultanze sono state inviate al patrocinatore dell’assicurata per una presa di posizione (XIV), il quale tuttavia è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita maggiore di quella riconosciuta con la decisione contestata.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Nel caso in esame, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 14 novembre 2014 (doc. AI 163), risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità media (ICD-10 F 33.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:
- probabili esiti da distrofia di crescina di Scheuermann al passaggio dorsolombare con ipercifosi,
- osteocondrosi con edema osseo (anamnesticamente Modic I) a livello L1-L2 (referto MRI 4.10.2010),
- alterazioni degenerative C4-C7 senza neuro compressione (referto MRI nella perizia ASIM del 29.10.2012),
- stato dopo colpo di frusta cervicale ca. un anno fa.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Ipertensione arteriosa.
Possibile iniziale artrosi delle cita.
Possibile iniziale gonartrosi.
Osteoporosi anamnestica.
Tabagismo cronico.
Sindrome del colon irritabile. (…)” (doc. AI 163/35)
Dal punto di vista reumatologico l’assicurata è stata ritenuta pienamente abile in qualunque attività mediamente pesante o leggera a tempo pieno e con pieno rendimento (doc. AI 163/30). Neurologicamente parlando il perito specialista non ha accertato alcuna inabilità lavorativa (doc. AI 163/33). Abile al 50% è invece la valutazione del perito psichiatrica (doc. AI 163/56). Dopo discussione tra di loro, i succitati specialisti hanno ritenuto l’assicurata “abile al lavoro nella misura del 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro) in ogni attività salariata, compresa l’attività abituale e da ultimo esercitata di cameriera” con effetto dal gennaio 2011 (doc. AI 163/38). Essi hanno concluso che la diminuzione della capacità lavorativa è “dovuta soprattutto ai sintomi depressivi: riduzione delle capacità cognitive, idee di inutilità, umore depresso, diminuzione dell’energia vitale, isolamento sociale, difficoltà di reagire emotivamente, insonnia. Questi sintomi riducono la concentrazione sui compiti da eseguire” (doc. AI 163/38).
L’insorgente contesta le succitate conclusioni del SAM, in particolare la valutazione psichiatrica.
2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al riguardo, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 136 V 279 consid. 3.21; 132 V 65 consid. 4.2; 131 V 49; 130 V 354 consid. 2.2.3; SVR 2008 IV nr. 62; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Con recente sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
2.7. Ritornando al caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. Questo per i motivi che seguono.
In merito alla contestata valutazione psichiatrica, con rapporto 9 ottobre 2014 il dr. __________ ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità media (ICD-10 F.331) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4).
Dopo aver riassunto gli atti medici nell’inserto, proceduto alla consueta anamnesi (personale e patologica) ed alla descrizione dello status psichico, il perito ha proceduto alla valutazione e prognosi, concludendo:
" (…)
Il sottoscritto durante l'attuale visita medica ha potuto costatare sintomi depressivi ben più evidenti rispetto alle perizie precedenti. L'assicurata mostrava ipomimia, un tono dell'umore depresso, una riduzione cognitiva e un evidente rallentamento psicomotorio. L'osservazione si avvicina più alla descrizione dell'attuale curante Dr. __________ dei 24.12.2013.
Vista l'anamnesi e le proprie osservazioni, dal punto di vista diagnostico, e in considerazione di quanto detto sopra, ritengo si tratti di una sindrome depressiva ricorrente con un attuale episodio di media gravità. Non sono invece d'accordo con lo psichiatra curante, che diagnostica un episodio medio-grave, riguarda la conseguente completa incapacità lavorativa, che egli basa soprattutto sul fatto che i criteri di Förster sarebbero tutti presenti e l'A. di conseguenza non sia più in grado di mettere in atto lo sforzo di volontà necessario a superare i limiti della malattia.
Dai criteri di Förster è presente solamente il primo, cioè la comorbidità psichiatrica, l'episodio depressivo di gravità media, l'isolamento sociale non esiste in tutti gli ambiti, l'A. ha contatto frequente con la figlia e la sua famiglia, con i coinquilini e ogni tanto ritorna in __________ dove visita la sorella e la madre ed è in contatto telefonico con loro. Essendosi di recente trasferita in Ticino non sorprende il fatto che non abbia amiche o amici qui. D'altra parte ha dichiarata in più occasioni, di aver avuto sempre una vita sociale limitata, con pochi amici, cioè anche prima dell'inizio delle patologie.
L'A. ha più volte affermato, che nè del Dr. __________ nè del Dr. __________ o della psicologa del suo studio, si è veramente fidata e confidata, dei suoi ricordi e incubi avrebbe per la prima volta parlato allo sottoscritto durante la prima visita, probabilmente emotivamente scossa per il ritardo avvenuto al primo appuntamento. Durante la seconda visita aveva dichiarata che nel frattempo aveva parlato di questi argomenti, per la prima volta, alla psicologa dello studio del Dr. __________, che la segue da circa due anni. Se le cose stanno cosi non si può parlare di una scarsa risposta terapeutica malgrado cure condotte seconde le regole d'arte. Gli argomenti che occupano maggiormente il pensiero dell'A, non sono ancora stati toccati.
Di conseguenza non si tratta di uno stato psichico cristallizzato e non più suscettibile di evoluzione favorevole.” (Doc. AI 163/52-53)
In merito alle limitazioni funzionali il perito ha rilevato:
" (…)
Sono soprattutto i sintomi depressivi, quali, la riduzione delle capacità cognitive, le idee d'inutilità, l'umore depresso, l'energia vitale ridotta, l'isolamento sociale, la difficoltà di reagire emotivamente e l'insonnia che limitano la capacità lavorativa. Questi sintomi di conseguenza riducono la concentrazione sui compiti da eseguire e le sue competenze sociali. I dolori, "alimentati" dalla depressione, a sua volta aumentano la rassegnazione e l'isolamento sociale.”
(Doc. AI 163/55)
Pendente causa lo psichiatra curante, dr. __________, ha inviato all’Ufficio AI le sue considerazioni, datate 16 marzo 2015, sulla perizia del dr. __________.
Diversamente da quanto ritenuto dal perito, il dr. __________ sostanzialmente ribadisce l’episodio medio-grave della sindrome depressiva, già fatto valere nel primo rapporto 24 dicembre 2013 a seguito del quale l’amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda di prestazioni inoltrata nel novembre 2013 (doc. AI 129). Il curante sostiene inoltre la presenza di tutti i criteri di Förster (non solo quello della comorbidità psichiatrica riconosciuto dal perito), contestando che la sua paziente mantenga dei contatti sociali. A tal riguardo lo psichiatra curante sostiene che l’isolamento sociale non significa la rottura o l’esclusione della relazione con le persone familiari, ma l’esclusione da tutti i rapporti socializzanti e sociali, evidenziando:
" (…)
Quindi il mantenimento di contatti con la propria famiglia di appartenenza non esclude la presenza di un isolamento sociale, inteso questo come isolamento da tutti i contatti relazionali extra familiari.
In effetti gli unici contatti che ella avrebbe sarebbero con i coinquilini, quindi con le persone che dia interpreta come appartenente al piccolo gruppo conosciuto.
La socializzazione, infatti, è il processo attraverso cui apprendiamo le competenze e gli atteggiamenti connessi ai nostri ruoli sociali.
La socializzazione consente la continuità sociale: è attraverso di essa che i valori, gli ideali e i modelli di comportamento di ogni data società vengono trasmessi intergenerazionalmente.
La Signora ha perduto queste capacità, in effetti ella non ha più una continuità sociale e non ha più un ruolo sociale riconosciuto e valorizzato. Vive uno stato di inibizione e di svalorizzazione personale e dunque sociale.
Il Dr. __________ inoltre sorvola sugli altri punti di Foerster, che secondo lui dovrebbero essere assenti, ma che secondo lo scrivente, che conosce la sig.ra lolli da molto tempo, sono chiaramente presenti.
La signora RI 1 ha una perdita significativa dell'integrazione sociale, il decorso della malattia si è protratto per molti anni, con una sintomatologia fondamentalmente invariata e progressiva, senza remissione a lungo termine ed i risultati terapeutici sono insoddisfacenti nonostante tutte le misure terapeutiche adeguate costantemente eseguite.
Pertanto rimangono confermati i punti di Foerster che definiscono la gravità della patologia della signora RI 1. (…)” (Doc. IV/1)
Il curante contesta l’affermazione fatta dal dr. __________ secondo cui l’assicurata si sarebbe veramente fidata e confidata la prima volta durante il primo colloquio della perizia, sostenendo:
" (…)
Rammento che quando detto dal Dr. __________ non corrisponderebbe integralmente a ciò che è successo in terapia. In effetti la signora RI 1 già nell'aprile del 2013 aveva iniziato a parlare dei suoi ricordi e degli incubi, affrontando le problematiche delle esperienze negative della sua vita, dell'infanzia difficile, della malattia e del decesso inaspettato del padre e del suo ruolo inappropriato come bambina.
Affrontando queste problematiche emergeva però, in modo significativo, uno stato di rassegnazione e di sfiducia completa nella possibilità di poter riuscire ad evolversi da questa sua situazione di sofferenza psichica.
Pertanto il suo stato psicopatologico, purtroppo, si e cristallizzato in questi anni ed e rimasto fondamentalmente resistente agli approcci psicoterapeutici effettuati sino ad oggi.
In una persona con queste caratteristiche psicopatologiche e psicologiche è arduo poter pensare che possa andare incontro ad un'evoluzione positiva del suo stato clinico. (…)” (Doc. IV/1)
Altresì il curante contesta la valutazione conclusiva del perito:
" (…)
Il Dr. __________ afferma, motivando la sua inabilità al 50% "per quanto riguarda la sindrome somatoforme di dolore persistente, ritengo che l'assicurata sia ancora capace di mettere in atto lo sforzo necessario per superare i limiti lavorativi. Infatti la comorbidità psichiatrica, Ia depressione, suscettibile di miglioramento, se trattata adeguatamente, è l'unico criterio di Foerster che si può costatare. L'isolamento sociale non lo osserviamo in tutti gli ambiti della vita. Per quanto riguarda la risposta terapeutica, non sono mai state condotte delle cure psichiatriche e/o psicoterapiche in modo adeguato, l'assicurato fino ad oggi non ha mai permesso che questo succedesse, per cui per ora è difficile parlare di scarsa risposta terapeutica... la convinzione soggettiva di essere malata lascia pensare ad una prognosi molto incerta rispetto al dolore somatoforme, la prognosi della depressione è a mio avviso migliore.".
Già in questa riflessione emerge una contraddizione dicotomica tra l'inizio, quando si parla di una sindrome somatoforme del dolore persistente, ove la signora possa essere ancora capace di mettere in atto lo sforzo necessario per superare i limiti della malattia, rispetto alla parte finale, quando invece afferma che la prognosi per il dolore somatoforme sarebbe molto incerta.
Rispetto alla depressione, secondo il perito invece può esserci un miglioramento poiché, dal suo punto di vista, l'unico criterio di Foerster che si può constatare è proprio la comorbidità psichiatrica.
Come invece discusso precedentemente, visto anche la presenza degli altri criteri di Foerster, e il lungo periodo di malattia, lo stato depressivo che la signora presenta oramai da molti anni è poco attaccabile coi mezzi terapeutici a nostra disposizione.
Pertanto non concordo con quanto detto dal Dr. __________, in relazione al fatto che non siano state effettuate cure psichiatriche o psicoterapeutiche adeguate, visto che la signora non le avrebbe mai permesse.
In effetti dalla mia valutazione non emerge una volontà della signora di non permettere delle cure psichiatriche o psicoterapiche, quanto un automatismo inibitorio difensivo inconscio che avrebbe impermeabilizzato e congelato lo stato psichico della signora RI 1 a qualsiasi tipo di approccio psicoterapeutico o psichiatrico o farmacoterapico.
Alla luce pertanto di quanto analizzato dal lato psichiatrico la signora IoIli presenta un'inabilità lavorativa completa.” (Doc. IV/1)
L’Ufficio AI ha sottoposto le citate considerazioni al perito psichiatra, il quale con scritto 20 aprile 2015 ha in particolare osservato:
" (…)
Per quanto riguarda l'episodio depressivo ripeto che la sintomatologia osservata dal sottoscritto durante le due visite corrispondeva a un episodio di media gravita e non a un episodio grave, motiva per cui mi sono discosto dalle valutazioni dello psichiatra curante, che, al momento della perizia, risalivano a quasi un anno fa. Non è facile trovare nella letteratura svizzera della documentazione dalla quale si può evincere quale grado di inabilità corrisponde a quale grado di gravità di depressione, motiva per cui ho consultato le linee di giuda per la valutazione peritale di persane con dolori cronici della AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften-Leitlinien-Register Nr. 030/102Entwicklungsstufe: 2k) In questo documento sono pubblicate delle proposte di riduzione della capacità di lavoro rispetto alla gravità di un episodio depressivo. Un episodio depressivo di media gravità corrisponde a una riduzione del 40%, mentre un episodio grave, definito come un "grave e cronico disturbo affettivo con massiccia compromissione del tono dell'umore, evidente riduzione della concentrazione, notevole riduzione dell'energia vitale, disturbi del sonno ed eventuali idee suicidali", corrisponde a una riduzione della capacità lavorativa non oltre il 50%.
A mio avviso i criteri per un episodio grave, come inteso sopra, non sono adempiute e nemmeno il Dr. __________ ha notato sintomi abbastanza gravi per dichiarare un vero episodio depressivo grave, visto la diagnosi di episodio medio-grave posta nel 2013.
Per quanto concerne i criteri di Förster rammento che uno dei criteri è l'isolamento sociale in tutti gli ambiti della vita, cioè si tratta di relazioni in vari ambiti della vita sociale.
L'assicurata è arrivata in Ticino circa due anni prima della perizia e non sorprende allora che ha poche relazioni o contatti sociali al di fuori dalla figlia e la sua famiglia, anche considerando che non ha avuto dall'arrivo in Ticino ad oggi un contesto di lavoro, che sicuramente avrebbe facilitato la socializzazione. In più è l'assicurata stessa a riferire di aver “avuto sempre una vita sociale limitata, con pochi amici", anche prima dell'inizio della patologia. Di conseguenza non si osserva l'isolamento sociale in "tutti gli ambiti della vita" e l'A. ha anche "un ruolo sociale riconosciuto e valorizzato", in questo caso guano di nonna, che si prende cura dei suoi nipoti e assicura la "trasmissione di valori, ideali e modelli di comportamento intergenerazionalmente".
L'ultimo punto sul quale il Dr. __________ si ferma riguarda lo stato psichico cristallizzato che non è più suscettibile di evoluzione favorevole. Il sottoscritto può basarsi solo sulle dichiarazioni dell'assicurata, cioè sulla dichiarazione, ripetuta più volte durante gli incontri, di non aver mai parlato con i terapeuti in passato dei suoi ricordi e incubi. Il fatto di aver iniziato a confidarsi della sua terapeuta tra la primo e la seconda visita peritale parla invece chiaramente a favore di una evoluzione favorevole. Vorrei anche chiarire la frase "... non sono mai state condotte delle cure psichiatriche e/o psicoterapiche in modo adeguato, l'A. fino ad oggi non ha mai permesso che questo succedesse...". Non intendevo certamente fare una colpa alla psichiatra curante o alla terapeuta, è stata l'assicurata stessa a non permettere un approccio adeguato, dovuto a una difesa inconscia, come scrive anche il Dr. __________ nella sua lettera del 16.03.2015. Ritengo però che non si può parlare di uno "stato psichico impermeabilizzato e congelato", visto che proprio in novembre 2014 l'assicurata ha mostrato la sua capacità al cambiamento.
Di conseguenza ritengo che l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico non superi il 50%.” (Doc. VIII/2)
Orbene, questo TCA, sulla base della dettagliata presa di posizione del dr. __________ in merito alle osservazioni dello psichiatra curante, non può che confermare la valutazione psichiatrica peritale.
In particolare va fatto riferimento alle convincenti spiegazioni fornite dal dr. __________ in merito all’entità media (e non grave-media come sostenuto dal dr. __________) dell’episodio depressivo. Altrettanto convincenti sono le osservazioni del perito in merito all’evoluzione favorevole, in particolar modo riguardante la depressione (cfr. anche la risposta no. 4 della perizia, doc. AI 163/54).
Quanto alla nuova giurisprudenza in merito al carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche, a consid. 8 della citata DTF 141 V 281, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere
Orbene, dal momento che il perito ha ritenuto l’assicurata ancora capace di mettere in atto lo sforzo necessario per superare i limiti della malattia (cfr. cfr. risposta no. 4 della perizia, doc. AI 163/54), non è necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza. Non si tratta quindi nel caso in esame della presunzione del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile – oramai abbandonata dal TF – ma di una valutazione conclusiva. Del resto, la contestazione principale riguarda la definizione del grado di gravità della sindrome depressiva.
Tenuto inoltre conto delle valutazioni reumatologiche e neurologiche, concludenti e del resto rimaste incontestate, è pertanto da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, sulla scorta della perizia SAM, la quale rispecchia tutti criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) l’assicurata presenti un’inabilità lavorativa del 50%, dovuta – va rammento – prevalentemente a ragioni psichiatriche, nella sua ed in attività confacenti.
2.8. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, in merito alla determinazione del reddito da valida, rimasto incontestato e cifrato dall’amministrazione in
fr. 49'412.--, con scritto 22 ottobre 2015 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI:
" (…)
1. Perché, come risulta dalla decisione contestata, quale reddito da valido è stato preso in considerazione il dato statistico salariale 2012 riferito alla categoria 56 (ristorazione)?
2. Perché non avete fatto riferimento al salario effettivamente percepito dall’assicurata prima del danno alla salute dichiarato il 9 marzo 2011 dall’ex datore di lavoro (doc. AI 140), fondamento della decisione 24 gennaio 2013 di reiezione della domanda di rendita emessa dall’Ufficio AI del Cantone di __________ (doc. AI 107)?” (XII).
Con scritto 5 novembre 2015 l’amministrazione ha risposto:
" In riferimento alla sua richiesta del 22 ottobre 2015, le possiamo confermare che è stato utilizzato il dato statistico poiché l'assicurata non lavorava più dal 2011 e dal 01.10.2012 risultava essere in assistenza.
Tuttavia, considerato che l'assicurata risulta aver cessato l'attività lavorativa presso la __________ a causa del danno alla salute, lo scrivente Ufficio ritiene che avrebbe dovuto effettivamente prendere in considerazione il reddito indicato dall'ex-datore di lavoro.” (Doc. XIII)
Ne consegue che quale reddito da valido deve essere preso l’importo di fr. 51'365.-- (stato 2012), così come risulta dalla decisione 24 gennaio 2013 dell’Ufficio AI del Cantone di __________ (cfr. consid. 1.1).
2.8.2. Per quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato al 2012, di fr. 4’300.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 53’804.-- per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione, tenuto conto di una capacità lavorativa del 50% (fr. 26'902.--) e di una riduzione di reddito per attività leggere dell’5%, ha determinato il reddito da invalida in fr. 25’557.-- (cfr. rapporto 19 novembre 2014 del consulente in integrazione professionale doc. AI 44).
Dal raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 50,24% ([51'365 - 25'557] x 100 : 51'365) che dà diritto a mezza rendita.
In queste circostanze, l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2014 in luogo del quarto di rendita.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata va annullata e riformata come sopra. Ne consegue che il ricorso va accolto.
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, rappresentata da un patronato, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (DTF 126 V 11 consid. 2).
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la soccombenza dell’Ufficio AI, a quest’ultimo sono accollate fr. 500.-- di spese e tasse di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto .
§ La decisione 3 febbraio 2015 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2014.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, fr. 1’000.-- (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti