Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.40

 

FS

Lugano

25 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 febbraio 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1992, da ultimo attivo quale meccanico di manutenzione per automobili (cfr. il contratto di tirocinio sub doc. AI 3/1-2 e il questionario per il datore di lavoro sub doc. AI 9/1-7), il 17 marzo/5 aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei danni alla salute insorti dopo l’incidente della circolazione avvenuto il 26 marzo 2010 (doc. AI 2/1-6).

 

                               1.2.   L’Ufficio AI visti gli atti dell’assicuratore infortuni __________ e ritenuto che l’infortunio è accaduto durante la prima formazione professionale ha assunto i costi degli accertamenti professionali esperiti presso il Centro professionale e sociale (CPS) e il Centro di accertamento professionale (CAP) dal 27 novembre 2012 al 31 luglio 2013 (cfr. le comunicazioni del 3 dicembre 2012, del 2 gennaio 2013, del 5 marzo 2013, dell’8 maggio 2013, del 15 maggio 2013 e del 14 giugno 2013 sub doc. AI 36/1-2, 44/1-2, 48/1-2, 53/1-2, 54/1-2 e 58/1-2 con le rispettive decisioni per le indennità giornaliere del 14 febbraio 2013, dell’11 marzo 2013, del 14 maggio 2013 e del 9 gennaio 2014 sub doc. AI 45/1-2, 49/1-2, 55/1-2 e 66/1-2).

                                         In seguito non trovandogli un posto di lavoro adeguato viste le forti limitazioni funzionali (cfr. in questo senso il rapporto intermedio della consulente in integrazione professionale del 26 novembre 2013 sub doc. AI 61/1) l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità giornaliere d’attesa dal 1. agosto 2013 e ha assunto le spese per delle lezioni di sostegno in tedesco, italiano e matematica in previsione di una prima formazione professionale dal 1. febbraio al 30 giugno 2014 e i costi per l’accertamento nell’ambito della scelta professionale in qualità di impiegato del commercio al dettaglio di pezzi di ricambio presso l’__________ di __________ dal 1. aprile al 31 agosto 2014 (doc. AI 60/1-2, 65/1-2, 66/1-2, 67/1-2, 68/1, 70/1-2, 71/1-2, 72/1-2, 75/1-2, 76/1-2 e 91/1-2).

 

                               1.3.   Con decisione del 5 febbraio 2015, preavvisata il 17 settembre 2014 (doc. AI 85/1-3) oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera temporanea dal 1. marzo 2011 (dopo l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI con versamento della prestazione dal 1. ottobre 2011 trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 novembre 2012 (ovvero dalla fine del mese in cui è stato posto al beneficio delle indennità giornaliere) precisando che per il riconoscimento del diritto ad una prima formazione è stata emessa una comunicazione in merito (doc. AI 95/1-3 e motivazione sub doc. AI 93/1-3).

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione: “(…) dalla documentazione agli atti in fase d’istruttoria, con particolare riferimento agli atti della __________, è stato possibile oggettivare una completa incapacità lavorativa e di conseguenza al guadagno dal 26.03.2010 (data dell’infortunio) al 27.12 2012, ovvero al momento che lei ha potuto iniziare l’accertamento professionale presso il Centro professionale di __________. Con rapporto del 09.09.2014 la consulente in integrazione professionale ha riconosciuto il diritto ad una prima formazione quale impiegato di commercio valida dal 01.09.2014; a tal proposito riceverà una comunicazione separatamente. In assenza del danno alla salute, si presuppone che lei avrebbe terminato l’apprendistato di meccanico d’automobili. Sul mercato del lavoro svizzero, in riferimento alle tabelle RSS (valori federali) stilate dall’Ufficio federale di statistica, categoria 45 (riparazione di autoveicoli), livello 3 (conoscenze professionali e specializzate), avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 67'303. Al termine dell’attuale provvedimento professionale, con l’ottenimento del diploma di impiegato di commercio, è verosimile che potrebbe guadagnare Fr. 60'490 (categoria 82 – attività amministrative), livello di qualifica 3 (conoscenze professionali e specializzate). Ne risulta quindi che presenterà un grado d’invalidità del 10% e pertanto potrà recuperare pressoché appieno la capacità di guadagno residua escludendo quindi il diritto ad una rendita d’invalidità. (…)” (doc. AI 93/2).

 

                                         In effetti, con comunicazione del 19 settembre 2014, l’Ufficio AI ha emesso la garanzia per la prima formazione professionale in qualità di impiegato di commercio – AFC (formazione di base) presso Centro professionale e sociale CPS dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2015 (doc. AI 87/1-3) e con decisione del 22 settembre 2014 ha riconosciuto il diritto alle rispettive indennità giornaliere (doc. AI 89/1-2).

 

                               1.4.   Contro la decisione del 5 febbraio 2015, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso con il quale osservato che al momento del sinistro del 26 marzo 2010 era occupato quale apprendista meccanico di manutenzione per automobile presso il __________ di __________ ad __________ in attesa di poter frequentare la formazione per divenire agente di polizia; rilevato che (come emerge dal rapporto del Centro d’accertamento professionale di __________ del 14 febbraio 2013 sub doc. AI 46/1-25) le gravi conseguenze mediche e d’ordine sociale e psicologico dell’infortunio sono ancora presenti e incideranno per il resto della vita; evidenziato che il tentativo di provare a riprendere una formazione professionale nel campo del commercio al dettaglio di pezzi di ricambio in ambito automobilistico dal 1. aprile 2014 è fallito e che solo dal 1. settembre 2014 ha iniziato la prima formazione professionale quale impiegato di commercio ha sostenuto che la decisione impugnata sarebbe prematura in quanto la situazione ancora in piena fase di accertamento, che i gravi traumi e le conseguenze perenni rendono più precario il mantenimento negli anni del salario che al termine della formazione professionale potrebbe percepire e che l’Ufficio AI avrebbe dovuto ritenere quale reddito ipotetico senza il danno alla salute quello valido per un agente di polizia visto il suo desiderio da sempre verso questa professione e le sufficienti capacità scolastiche.

                                         L’insorgente ha pertanto postulato che “(…) la decisione del 5.2.2015 dell’UAI è parzialmente annullata, nella misura in cui riconosce soltanto una rendita d’invalidità limitata nel tempo, negando di accordare già sin d’ora future prestazioni di rendita d’invalidità a partire dal 1.12.2012. La decisione dell’UAI è invece mantenuta per quanto riguarda la rendita mensile versata per il periodo dal 1.10.2011-30.11.2012 e per il riconoscimento di provvedimenti professionali. (…).” (I, pag. 6).

 

                               1.5.   Con la risposta osservato che “(…) la decisione resa e impugnata verte sull’attribuzione all’assicurato di una rendita d’invalidità limitata nel tempo, fino all’attuazione di misure professionali, e anticipa il diritto per l’assicurato al riconoscimento di provvedimenti professionali, in seguito garantiti con specifica comunicazione del 19 settembre 2014 (garanzia di prima formazione professionale). Il calcolo del grado d’invalidità eseguito con definizione del tasso d’invalidità del 10% emerso dal raffronto tra il reddito da valido che l’assicurato avrebbe percepito al termine della prima formazione quale meccanico di auto, formazione seguita prima del danno alla salute come risulta chiaramente dagli atti dell’incarto citati, e quello da invalido che avrebbe percepito a conclusione della nuova formazione quale impiegato d’ufficio, verrà ripreso al termine della prima formazione professionale intrapresa. Al momento il calcolo va inteso quale proiezione del tasso d’invalidità a conferma che la misura attualmente seguita dall’assicurato permette un recupero importante della capacità di guadagno con discapito economico non tutelato dall’AI. Al termine della misura intrapresa l’amministrazione comunicherà all’assicurato tramite preavviso e decisione il nuovo calcolo del grado d’invalidità con le conseguenze del caso (riconoscimento o meno di eventuali altre prestazioni). (…)” (IV pagg. 2-3) l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

                                         Contestualmente l’amministrazione ha evidenziato che “(…) a mente dello scrivente Ufficio non si rileva, nel caso, un interesse degno di protezione a ricorrere. […] Nello specifico, rilevato che il tasso definito dall’Ufficio AI non ha influsso sulle prestazioni indicate nella decisione e, comunque, al termine delle misure professionali attuate verrà resa una nuova decisione, lo scrivente Ufficio non ravvede alcun interesse degno di protezione all’annullamento della decisione come richiesto da controparte, reputando irricevibile il ricorso. (…)” (IV pag. 3).

 

                               1.6.   Con scritto del 6 luglio 2015 (VI) rilevato come i chiarimenti interpretativi della decisione impugnata siano stati addotti solo con la risposta l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) sinceramente è la prima volta che ci imbattiamo in una decisione dell’UAI in cui si opera il calcolo del grado d’invalidità quale semplice “proiezione” futura, soggetta a revisione completa a seguito di nuovo futuro calcolo, senza però nemmeno farlo intendere! In secondo luogo, ricordati i principi basilari che devono essere rispettati nell’emissione di decisioni, quella in oggetto risulta ampiamente incompleta e per nulla chiara, tenuto conto di quanto voleva far capire l’UAI. Qualche dubbio sulle reali intenzioni dell’UAI poco garantiste dei diritti dell’assicurato ci rimane comunque, visto che da un lato pretende che il ricorso sia dichiarato persino irricevibile e in tutti i casi da respingere, poiché una futura decisione sarà comunque emessa, sennonché si affretta a pretendere di confermare come i redditi posti a confronto debbano però già sin d’ora essere considerati inconfutabilmente corretti. Considerato tutto quanto precede comunichiamo che da parte nostra potremmo anche essere disposti a ritirare il ricorso, nella misura in cui tutta la parte della decisione impugnata riguardante la fissazione del grado d’invalidità venga dichiarata nulla, quindi con la possibilità di rivedere e contestare in futuro anche i parametri utilizzati alla base del relativo calcolo (redditi e loro confronto). (…)” (VI pag. 2).

 

                               1.7.   L’Ufficio AI, con osservazioni del 18 agosto 2015 ribadito che “(…) - la decisione del 5 febbraio 2015, preavvisata il 17 settembre 2014, verte sull’attribuzione di una rendita intera AI per il periodo dal 1° marzo 2011 al 30 novembre 2012, con versamento dal 1° ottobre 2011, e sul diritto a provvedimenti professionali, prestazioni non contestate da parte ricorrente; - la consulente in integrazione professionale ha proposto con rapporto 9 settembre 2014 la presa a carico da parte dell’AI della prima formazione professionale, completandola con l’annotazione del 16 settembre 2014 contenente il calcolo della capacità di guadagno residua dopo la prima formazione professionale, calcolo corretto nelle sue componenti. Infatti, tenuto conto del reddito senza danno alla salute quale meccanico (formazione seguita prima del danno alla salute) raffrontato al reddito da invalido riferito alla formazione di impiegato di commercio in atto, in applicazione dei dati statistici validi a livello svizzero, la consulente ha definito un grado d’invalidità del 10%. Tale procedere è consono alle circolari applicate dall’Ufficio AI. Nello specifico, in caso di riconoscimento di provvedimenti professionali la persona incaricata deve illustrare la semplicità e l’adeguatezza del provvedimento che intende concedere, l’adeguatezza in relazione alle capacità e all’handicap dell’assicurato, nonché le reali possibilità d’integrazione e il guadagno previsto (cfr. nota marginale 2102 della Circolare sulla procedura nell’AI (CPAI)); parimenti, in merito alla prima formazione professionale, non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico (cfr. nota marginale 3010 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP)). Il calcolo proposto permette di valorizzare la portata, dal lato economico, della formazione auspicata e iniziata come anche le prospettive di guadagno. In tal senso, il calcolo va indicato nelle decisioni di riconoscimento di provvedimenti professionali. (…)” (IX) , si è confermato nella domanda di reiezione del gravame.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha limitato nel tempo il diritto alla rendita intera.

                                         L’insorgente postula il parziale annullamento della decisione impugnata “(…) nella misura in cui riconosce soltanto una rendita d’invalidità limitata nel tempo (…)” precisando che “(…) la decisione dell’UAI è invece mantenuta per quanto riguarda la rendita mensile versata per il periodo 1.10.2011-30.11.2012 e per il riconoscimento di provvedimenti professionali. (…)” (I, pag. 6; vedi anche consid. 1.4).

 

                               2.2.   Con la risposta, censurata l’assenza di un interesse degno di protezione a ricorrere “(…) Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato […]. Nello specifico, rilevato che il tasso definito dall’Ufficio AI non ha influsso sulle prestazioni indicate nella decisione e, comunque, al termine delle misure professionali attuate verrà resa una nuova decisione, lo scrivente Ufficio non ravvede alcun interesse degno di protezione all’annullamento della decisione come richiesto da controparte (…)” (IV pag. 3) , l’Ufficio AI ha sostenuto che il ricorso sarebbe irricevibile (cfr. consid. 1.5).

 

                                         Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 59 n. 4 pag. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo confronta le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento di una decisione che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).

                                         L’esistenza di un interesse degno di protezione è generalmente negata se non si riferisce al dispositivo, ma ai considerandi dell’atto impugnato. Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, l’interesse degno di protezione non è regolarmente riconosciuto se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).

                                         Ancorché ininfluente sulla soppressione del diritto alla rendita stabilito dall’Ufficio AI, la domanda di accertamento del grado d’invalidità può rivestire un interesse degno di protezione se il medesimo ha un effetto vincolante per un altro assicuratore (illustrativa sull’argomento la STF 9C_822/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 3.1 che rinvia alla STF 9C_858/2010 del 17 maggio 2011 con riferimenti).

                                         In DTF 133 V 549 l’Alta Corte ha stabilito che “(…) la valuta-zione dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 (…)” (regesto della DTF 133 V 549; sull’argomento vedi anche la STF 9C_813/2012 del 18 marzo 2013, consid. 3.4). Al riguardo, nella STF 9C_858/2008 del 17 febbraio 2009 evidenziato che il motivo addotto per negare l’effetto vincolante per l’Ufficio AI risiedeva soprattutto nel fatto che nella valutazione del grado d’invalidità l’assicuratore infortuni considera solo i danni per i quali sussiste un nesso di causalita naturale e adeguato: “(…) In BGE 133 V 549 E. 6.2-6.4 S. 554 ff. hat das Bundesgericht alsdann eine solche Bindungswirkung der Invaliditätsschätzung der Unfallversicherung für die Invalidenversicherung insbesondere mit der Begründung verneint, dass die Bemessung der Unfallversicherung im Gegensatz zur Invalidenversicherung lediglich die natürlich und adäquat kausalen gesundheitlichen und erwerblichen Unfallfolgen berücksichtigt (…)” (STF 9C_858/2008 consid. 2) il TF ha osservato che detta motivazione non vale nel rapporto tra assicurazione militare e assicurazione invalidità, concludendo che per quanto riguarda la valutazione del grado d’invalidità in detti ambiti vanno confermati i criteri di cui alla DTF 126 V 288.

                                         In una sentenza del 14 aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale delle assicurazioni del Canton Friborgo, precisato che di principio non sussiste alcun interesse giuridicamente protetto affinché venga stabilito un grado d’invalidità dello 0% anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio AI, ha tuttavia ammesso che tale interesse sussiste in quanto nel caso esaminato il grado d’invalidità incideva sul guadagno assicurato nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (in argomento vedi anche la STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013).

 

                                         Questo Tribunale, come suesposto (cfr. consid. 1.4 e 2.1), rileva che nella fattispecie concreta l’insorgente sostanzialmente contesta la soppressione del diritto alla rendita intera con effetto dal 1. dicembre 2012.

 

                                         Un interesse degno di protezione, conformemente alla succitata giurisprudenza, va ravvisato per le seguenti ragioni.

 

                                         Come si vedrà ai prossimi considerandi al momento della decisione impugnata, la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 e C 43/00 del 30 settembre 2002) , sulla base degli atti di causa, da una parte, per il solo fatto che l’assicurato è stato posto al benefico di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere, l’Ufficio AI non poteva ancora sopprimere il diritto alla rendita intera riconosciuta all’insorgente dal 1. marzo 2011 (cfr. consid. 2.4, 2.6 e 2.8). Dall’altra parte, anche volendo ammettere l’atteso miglioramento della situazione economica vista la proiezione positiva dell’esito della prima formazione intrapresa, senza i necessari accertamenti medici l’amministrazione non poteva concludere per un’incapacità lavorativa totale limitata al periodo dal 26 marzo 2010 al 27 novembre 2012 e pertanto nemmeno poteva ritenere adempiuti i presupposti per poter procedere ad una soppressione della rendita in via di revisione (cfr. consid. 2.5, 2.7 e 2.8).

                                         Nemmeno l’interesse degno di protezione può essere escluso per il fatto che, come sostenuto dall’Ufficio AI, “(…) comunque, al termine delle misure professionali attuate verrà resa una nuova decisione (…)” (IV, pag. 3).

                                         Infatti, in questa evenienza, l’eventuale ripristino del diritto alla rendita può avere effetto al più presto a partire dal mese in cui (ciò che in casu non è chiaro in quanto non è indicato esplicitamente il momento) la revisione è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. b). Nel caso invece in cui l’amministrazione non procedesse d’ufficio ad una revisione, l’assicurato dovrà allora introdurre una nuova domanda di prestazioni con la conseguenza che l’eventuale diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui le prestazioni sono state rivendicate (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

                               2.3.   L’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita, tra l’altro, se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili.

 

                                         Questa norma corrisponde al principio sancito dalla 5a revisione dell’AI: “reintegrazione al posto della rendita” (cfr. art. 1a LAI) e rafforza quello già valido della priorità della reintegrazione sulla rendita (in argomento cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28, Nr. 3, pagg. 290-291).

                                         L’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili provvedimenti d’integrazione, l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio la possibilità dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il diritto a una rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e di indennità giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in argomento vedi le DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121 V 190 consid. 4).

                                         Tuttavia, un assicurato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è ancora integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte, nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che “(…) per il principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione di una rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti professionali entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è (ancora) integrabile a causa del suo stato di salute (…)” (STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, consid. 4 con riferimenti).

                                         In merito al rapporto materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, Nr. 16, pagg. 295-296.

 

                               2.4.   Nella STF 9C_317/2015 del 20 ottobre 2015 il TF è stato chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale, con sentenza del 24 marzo 2015, da una parte aveva respinto il ricorso contro la decisione del 5 agosto 2014 con la quale l’Ufficio AI aveva annullato in via di riconsiderazione (ex art. 53 cpv. 2 LPGA) la decisione del 3 maggio 2004 con cui aveva riconosciuto all’assicurato il diritto alla rendita intera con effetto retroattivo dal 1. maggio 2002 e, dall’altra parte ha stabilito che la rendita rimaneva sospesa dal 31 ottobre 2011.

                                         L’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che confermando l’annullamento della decisione del 3 maggio 2014 l’autorità giudiziaria cantonale non aveva leso il diritto federale rilevando che, dati i presupposti per una riconsiderazione, il diritto a prestazioni e in ogni caso l’ammontare della prestazione pro futuro devono essere verificati (come nel caso di una revisione materiale ex art. 17 cpv. 1 LPGA) sulla base di una fattispecie stabilita in maniera corretta e completa al momento della decisione o della decisione su opposizione.

                                         Quanto al momento a partire dal quale la rendita andava soppressa ritenuto che l’Ufficio AI con la decisione del 5 agosto 2014 ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 31 ottobre 2011 dato che all’interessato era stato riconosciuto il diritto ad un indennità giornaliera durante il periodo di “Arbeitstrainings” dal 3 agosto 2011 al 31 gennaio 2012 e rilevato che secondo la giurisprudenza durante un provvedimento d’integrazione che da diritto ad un’indennità giornaliera per una durata superiore ai tre mesi il diritto alla rendita va sospeso durante l’erogazione delle prestazioni e rinasce dopo la decadenza del diritto alle indennità giornaliere la nostra Massima Istanza ha concluso che il diritto alla rendita andava riconosciuto fino al 30 settembre 2014 (ovvero ex art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI la soppressione della rendita è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione; “(…) Die Beschwerdegegnerin hob mit der vorinstanzlich angefochtenen Verfügung vom 5. August 2014 die ganze Rente zum 31. Oktober 2011 auf, nachdem sie die Leistung zufolge des Bezuges eines Taggeldes während des Arbeitstrainings vom 3. August 2011 bis 31. Januar 2012 auf diesen Zeitpunkt eingestellt hatte. Nach der Rechtsprechung wird während einer Eingliederungsmassnahme, welche - wie hier - zu einer länger als drei Monate dauernden Taggeldberechtigung führt, die Rentenzahlung unterbrochen. Nach Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf (Urteil I 207/97 vom 31. Oktober 1997 E. 2, in: AHI 1998 S. 179). Diese Rechtsprechung hat weiterhin Bestand (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 43 IVG). Dies gilt auch, wenn die Rente später wiedererwägungsweise aufgehoben wird (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV). Demzufolge besteht der Rentenanspruch des Beschwerdeführers bis Ende September 2014. (…)” (STF 9C_317/2015 del 20 ottobre 2015, consid. 2.6)).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

 

                               2.6.   Nella fattispecie concreta questo Tribunale rileva che, conformemente alla succitata giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4), per il solo fatto che all’insorgente sono stati riconosciuti dei provvedimenti d’integrazione (cfr. consid. 1.2), l’amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita intera riconosciuta dal 1. marzo 2011.

                                         Infatti i succitati provvedimenti concessi, come da ultimo la garanzia per la prima formazione professionale dal 1. settembre 2014 al 31 agosto 2015 (cfr. consid. 1.3), hanno una durata superiore ai tre mesi e pertanto il diritto alla rendita (nella misura in cui l’Ufficio AI, come si vedrà al prossimo considerando, non adduce l’esistenza di motivi di revisione/riconsiderazione sulla base di una fattispecie stabilita in maniera corretta e completa al momento della decisione) doveva semplicemente essere sospeso durante il periodo in cui venivano versate le indennità giornaliere.

 

                                         In questo senso, nella misura in cui, come asserito dalla stessa amministrazione: “(…) la decisione impugnata verte sull’attribuzione all’assicurato di una rendita intera d’invalidità limitata nel tempo, fino all’attuazione di misure professionali (…)” (IV, pag. 2), questo Tribunale non può confermare il provvedimento impugnato e sotto questo aspetto, come a ragione preteso dall’insorgente, la decisione impugnata va considerata “prematura”.

 

                               2.7.   L’Ufficio AI ha limitato nel tempo il diritto alla rendita intera fondandosi sostanzialmente sulla nota interna del 16 settembre 2014 nella quale la consulente in integrazione, a complemento del suo precedente rapporto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. AI 83/1-3), ha esposto il calcolo della capacità di guadagno residua concludendo, dopo il confronto dei redditi da valido e invalido, per un grado d’invalidità del 10%.

 

                                         Al riguardo, richiamata anche la succitata giurisprudenza valida nel caso in cui l’amministrazione riconosce un diritto alla rendita limitata nel tempo (cfr. consid. 2.6), vanno formulate le seguenti considerazioni.

 

                                         Nel rapporto intermedio del 26 novembre 2013 la consulente in integrazione ha chiesto di riconoscere un periodo d’indennità d’attesa per trovare un posto di apprendistato adducendo che “(…) siamo sempre purtroppo alla ricerca di un posto di lavoro adeguato al ragazzo. Purtroppo le forti limitazioni funzionali non ci hanno ancora permesso di reperire un datore di lavoro adeguato. (…)” (doc. AI 61/1).

                                         L’accertamento della scelta professionale intrapreso presso l’__________ dal 1. aprile al 31 agosto 2014 (cfr. doc. 91/1-2) è fallito e, nella nota del 24 luglio 2014 (doc. AI 80/1-2; “Incontro presso Datore di Lavoro per valutare accertamento professionale”) la consulente in integrazione ha, tra l’altro, evidenziato che “(…) le giornate di assenza sono dovute a mal di testa e conferma che più o meno ci sono sempre 3 giorni di assenza ogni mese. (…)” (doc. AI 80/1).

                                         Dall’incarto LAINF a prescindere dal fatto che la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 (cfr. consid. 2.2) non risulta che la __________, fino al momento della decisione qui impugnata, si sia già espressa sul diritto o meno ad una rendita.

                                         Lo Specialista infortuni, nel rapporto del 4 maggio 2013 inviato al __________ della __________ (perizie esterne), ha posto la seguente domanda: “(…) Vi invitiamo pertanto a disporre una perizia multi-disciplinare (neurologica/ORL/oftalmologica/maxillo-facciale) al fine di preparare la pratica per la chiusura del caso. La valutazione finale dell’esigibilità + IMI dal lato neurologico e oftalmologico verrà richiesta al servizio VMG. (…)” (doc. 108/1-2 dell’incarto LAINF) e, nel e-mail del 16 giugno 2014, ha riconosciuto all’avv. RA 1 un ulteriore termine fino al 31 luglio 2014 per l’inoltro delle sue osservazioni in merito alle perizie pluridisciplinari (cfr. doc. 40/1 e 41/1 dell’incarto LAINF).

 

                                         In simili circostanze osservato come dal canto suo l’Ufficio AI non abbia effettuato alcun accertamento medico , a mente di questo Tribunale, senza aver stabilito in modo corretto e completo la fattispecie, al momento della decisione impugnata l’amministrazione non poteva ancora concludere che dal dicembre 2012 vi fosse una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata.

 

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che dagli accertamenti pluridisciplinari esperiti dalla __________ risultano, in particolare, le seguenti emergenze.

                                         La neuropsicologa dello __________ di __________, nel rapporto del 21 novembre 2013 (doc. 69/1-13), ha evidenziato che “(…) Inwieweit er [ndr.: l’insorgente] jedoch einen 8-Stunden-Tag resp. ein 100%-Pensum zu bewältigen vermag ist einerseits – in einer (auf 3.5-Stunden) begrenzten, strukturierten und in störfreier Umgebung durchgeführeten Testung – nicht genau obiektivierbar. Eine genaue Quantifizierung der zeitlichen Belastbarkeit müsste im Rahmen einen Programms zur Arbeitserprobung getestet werden. (…)” (doc. 69/10 incarto LAINF).

                                         L’oftalmologo dr. __________, nel referto del 19 dicembre 2013 (doc. 68/1-17), alle domande della __________ circa la capacità lavorativa nell’attività abituale di meccanico d’automobili e in una adeguata ha risposto: “(…) Je nach Optimierung der Befeuchtungssituation ist der Versicherte in der angestammten Tätigkeit insgesamt unter Berücksichtigung der zeitlichen und leistungsmässigen Limitierung als Automechaniker 60% arbeitsfähig. […] Dem Versicherten sind angepasste und ganztägige Tätigkeiten in einem zeitlichen und leistungsmässigen Umfang von insgesamt 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung der Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und verlängerte Mittagspause zu gewähren, ggf. kann sogar eine insgesamt höhere Leistungsfähigkeit erreicht werden. Ein Arbeitsversuch, beziehungsweise ein Belastbarkeitsversuch ist zu empfehlen. (…)” (doc. 68/15 dell’incarto LAINF).

                                         Il neurologo dr. __________, nel referto del 24 gennaio 2014 (doc. 66/1-19 dell’incarto LAINF), alle medesime domande della __________ ha risposto: “(…) Zusammenfassend besteht unter Berücksichtigung der zeitlichen und leistungsmässigen Limitierung als Automechaniker eine Arbeitsfähigkeit von 60%. Eine allenfalls richtunggebende Verschlimmerung der kognitiven Leistungsfähigkeit durch den Unfall mit einer heute bestehenden minimalen neuropsychologischen Funktionsstörung ist hierbei berücksichtigt. […] Dem Versicherten sind angepasste ganztägige Tätigkeiten in zeitlichem und leistungsmässigem Umfang von 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung der Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und eine verlängerte Mittagspause zu gewähren. Im Hinblick auf die weitere berufliche Planung ist ein Einstieg in die Berufsausbildung in einer angepassten Tätigkeit in einem zeitlichen und leistungsmässigen Pensum von insgesamt 80% zu empfehlen. Eine Revision der beruflichen Situation und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz nach sechs Monaten und zwölf Monaten sollte Auskunft über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des Versicherten geben können. Dieses Vorgehen berücksichtigt auch die Empfehlungen der Neuropsychologin. (…)” (doc. 66/17-18 dell’incarto LAINF).

 

                                         Visto tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non può pertanto confermare la conclusione a cui è giunto l’Ufficio AI secondo cui l’incapacità lavorativa totale dell’insorgente sarebbe limitata al periodo dal 26 marzo 2010 (data dell’infortunio) al 27 novembre 2012 (momento in cui è iniziato l’accertamento professionale).

                                         In questo senso, non essendo ancora sufficientemente chiarita la situazione da un punto di vista medico, non meritano qui ulteriore disamina le censure riguardo alla valutazione economica (cfr. consid. 1.4) ritenuta la stessa prematura e in ogni caso da rifare al momento in cui i necessari accertamenti medici saranno stati esperiti.

 

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve trarre le seguenti conclusioni.

 

                                         Ritenuta la completa incapacità lavorativa dal 26 marzo 2010 (data dell’infortunio) al 27 dicembre 2012 (inizio dell’accertamento professionale) e ricordato che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno è possibile riconoscere il diritto ad una rendita anche se è prevista per il futuro l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione se a quel momento l’essicurato non è ancora integrabile (cfr. consid. 2.3) ancorché non contestato (cfr. consid. 1.4) è a giusto titolo che l’amministrazione, dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011.

 

                                         Per contro, la soppressione del diritto alla rendita intera con effetto dal 1. dicembre 2012 non può essere confermata.

                                         Infatti, nella misura in cui la stessa si basa sul fatto che dal 27 novembre 2012 è stato posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere (cfr. consid. 1.2), questa evenienza da sola non basta per sopprimere il diritto alla rendita intera riconoscita all’insorgente dal 1. marzo 2011 (cfr. consid. 2.4 e 2.6).

                                         Nemmeno, ritenuta la situazione medica non sufficientemente acclarata (e quindi la decisione presa sulla base di una fattispecie non stabilita in modo corretto e completo), la soppressione può essere confermata in via di revisione (cfr. consid. 2.5 e 2.7).

 

                                         Di conseguenza la decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è de-terminata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA) fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere.

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti