|
redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2015 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 4 febbraio 2015 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1979, di formazione meccanico con AFC (doc. AI 3/10) con ultima attività svolta presso la ditta __________, dapprima come capo officina fino al 31 agosto 2011 in seguito di meccanico dal 1. settembre 2011 (doc. AI 12/1-7 e doc. 2/1-2 dell’incarto disoccupazione), nel mese di giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-6).
1.2. Con comunicazione del 18 novembre 2013 (doc. AI 45/1-2) – ri-tenuta la chiusura del mandato di intervento tempestivo (IT) (cfr. il verbale del 17 gennaio 2013 sub doc. AI 31/1-2) e vista la valutazione della consulente IP del 28 ottobre 2013 del seguente tenore: “(…) Il signor RI 1 presenta i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica professionale ai sensi dell’AI secondo l’art. 17 LAI. Egli possiede infatti un AFC di meccanico, attività che non può più svolgere in misura completa a causa dello stato di salute. Decido di riconoscere all’assicurato una riqualifica professionale come impiegato di commercio, nell’ambito. L’assicurato al posto della riqualifica vorrebbe seguire una formazione professionale ad Hoc di Master Quality Sistem Manager, della durata di circa un anno. A suo avviso questa formazione gli darebbe maggiori, e più immediati, sbocchi professionali. Spiego all’assicurato che secondo la marginale 4026 sui provvedimenti professionali allegata (CPIP), egli si assume così il rischio di un’eventuale fallimento della formazione. Al termine della formazione ad Hoc sarà considerato reintegrabile, alla pari di impiegato di commercio, con un salario di riferimento secondo RSS pari a chf 67'303 (divisione economica 50.3) Per quanto riguarda le prestazioni AI, alla fine della formazione ad Hoc egli avrà recuperato la capacità di guadagno quasi in misura completa. (…)” (doc. AI 39/1-3) – l’amministrazione ha emesso una garanzia per una riformazione professionale indicando di assumersi i costi per una riformazione quale “quality manager” presso __________ di __________ dal 24 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 e di riconoscere all’assicurato il diritto ad un’indennità giornaliera durante il provvedimento (doc. AI 45/1-2).
A complemento della garanzia del 18 novembre 2013 l’Ufficio AI ha assunto i seguenti costi:
- Fr. 4'832.25 per dei corsi specifici alla formazione che si sono svolti presso l’azienda __________ dal 01.05.2013 al 31.10.2013 (comunicazione del 19 novembre 2013 sub. doc. AI 42/1-2);
- Fr. 9'075.-- per un corso sulla qualità che si svolgerà presso la __________ di __________ dal 24.10.2013 al 31.12.2014 (comunicazione del 22 novembre 2013 sub. doc. AI 46/1-2);
- Fr. 1'010.20 per un corso intensivo di tedesco livello A2.1 che si svolgerà dal 25.11.2013 al 20.12.2013 presso la Scuola __________ (comunicazione del 22 novembre 2013 sub. doc. AI 47/1-2);
- Fr. 432.-- per un corso intensivo di tedesco livello A2.2 che si svolgerà dal 07.01.2014 al 17.01.2014 presso la Scuola __________ (comunicazione del 19 docembre 2013 sub. doc. AI 53/1-2);
- Fr. 1'009.70 per un corso intensivo di tedesco livello B1 che si svolgerà dal 10.02.2014 al 07.03.2014 presso la Scuola __________ (comunicazione del 24 febbraio 2014 sub. doc. AI 65/1-2);
- costi per un corso intensivo di tedesco livello B1.2 che si svolgerà dal 24.03.2014 al 04.04.2014 presso la Scuola __________ (comunicazione del 24 marzo 2014 sub. doc. AI 68/1-2);
- Fr. 500.-- per un corso/esame per l’opzione del “Diploma Auditore Interno”, che si svolgerà il 17.4.2014 presso la __________ di Camorino (comunicazione del 15 aprile 2014 sub. doc. AI 73/1-2);
- Fr. 1’980.-- per 3 giorni di corso con esame per acquisire la metodologia della “gestione rischio” secondo la norma ISO 31000 che si svolgerà presso la __________ di __________ nelle seguenti date 10 e 25.09.2014 e 02.10.2014 (comunicazione del 27 giugno 2014 sub. doc. AI 81/1-2; corso questo al quale l’assicurato non ha partecipato come emerge dai doc. AI 84/1, 85/1, 86/1-2, 88/1, 93/12 e 94/1-2) e
- Fr. 600.-- per l’esame scritto finale per l’ottenimento del diploma di Quality Sistem Manager (comunicazione del 1 ottobre 2014 sub. doc. AI 91/1-2).
Con decisione del 7 gennaio 2014 l’amministrazione ha invece negato il diritto ad una rendita non presentando l’assicurato un’incapacità al guadagno di grado pensionabile (doc. AI 56/1-3).
1.3. Con osservazioni del 18 dicembre 2013 – vista la succitata comunicazione del 18 novembre 2013 con cui l’Ufficio AI ha emesso la garanzia per una riformazione professionale quale “quality manager” presso __________ di __________ dal 24 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 (doc. AI 45/1-2) – l’assicurato ha precisato che “(…) come già avevo sottolineato alla vostra consulente __________, il periodo totale di poco superiore ad un anno è oggettivamente breve per imparare una professione “da zero”, non a caso la formazione che ho intrapreso è sostanzialmente una specializzazione pensata per persone già impiegate nel settore della gestione della qualità. La formazione inizialmente pensata da me con la collaborazione con il responsabile dell’azienda nella quale sono integrato prevedeva un periodo di 3 anni. Mi è stato spiegato che non ottenendo un nuovo diploma, il periodo di riformazione concesso è soggetto alla limitazione di un anno. Appena prima che iniziasse la scuola che ora frequento, sono venuto a conoscenza della possibilità di effettuare un ulteriore formazione (prerequisito: la formazione che sto svolgendo) che mi darebbe la possibilità di diplomarmi presso istituto d’economia svizzero di __________ in qualità di Quality Manager; diploma emesso e riconosciuto nel nostro paese. Ho parlato di questa possibilità con la signora __________, mi ha chiesto una pianificazione in merito ed ho preparato un piano d’azione per integrare questa formazione; lo abbiamo discusso e mi ha chiesto di apportare delle modifiche per le quali ho dovuto richiedere del materiale informativo che ho da poco ricevuto, sarò in grado di riconsegnare la pianificazione a breve. Ci tenevo ad informarla già ora, che il termine del periodo da lei indicato (31.12.2014) non è sufficiente. Se in linea di principio questo fosse un problema la pregherei di comunicarmelo. (…)” (doc. AI 54/1).
In precedenza, con mail del 15 novembre 2013, l’assicurato aveva comunicato alla consulente in integrazione che “(…) come mi ha chiesto ho sviluppato un piano per integrare la scuola di __________ della quale ti ho parlato; lo trovi allegato. Chiaramente le date sono indicative, si basano sui programmi delle passate edizioni che si sono tenute con regolarità ogni 6 mesi. Per potervi partecipare devo sicuramente migliorare il mio tedesco (unica lingua in svizzera con la quale vengono fatti i seminari con regolarità). Ho parlato con la Signora __________ della Scuola __________, che mi ha spiegato in linea di massima l’efficacia delle loro tipologie di corsi (che varia notevolmente a dipendenza dell’impegno e del costo). Ho pianificato i corsi di lingua con una soluzione mista. Il primo corso, che inizia a fine mese, è ancora disponibile. (…)” (doc. AI 59/1).
Con mail del 19 novembre 2013 la consulente in integrazione ha così risposto all’interessato: “(…) per il piano di formazione, come spiegato al telefono va rivisto entro i termini discussi in colloquio, cioè se i corsi li fai in Svizzera non li devi fare al __________ o all’__________ … così ci avevi spiegato, giusto? O almeno non tutti. Nel frattempo abbiamo sentito la scuola __________ di __________ e abbiamo fatto l’iscrizione per il corso intensivo di tedesco A2 dal 25.11.2013 al 20 12.2013, ogni mattina. Come discusso, il piano di formazione dovrà essere visto e approvato da __________, quando sarà definito, pertanto è auspicabile che venga preparato il prima possibile. (…)” (doc. AI 59/1).
Con scritto dell’11 febbraio 2014 – dopo un precedente scambio di mail dello stesso giorno concernenti la continuazione del corso di tedesco e la mancata partecipazione ad un colloquio fissato per il 7 febbraio 2014 (cfr. doc. AI 63/1) – l’Ufficio AI ha convocato l’assicurato ad un incontro per il 20 febbraio 2014 (doc. AI 62/1).
Dal rapporto SIP del 20 febbraio 2014 risulta che “(…) in tale occasione è consegnato il piano formativo, non come richiesto dalla Consulente AI, __________ e come da garanzia, con scadenza a fine 2014, ma a marzo 2016, con proposta/richiesta del Sig. RI 1 di prolungamento del periodo formativo fino al 2016. Il Sig. RI 1 nel presentare il nuovo programma menziona difficoltà ad accedere ai corsi di specializzazione accordati causa fattori esterni, difficoltà per i tempi da lui considerati come stretti e problematicità legate al diploma di QSM della __________ di __________ poiché a suo dire non sufficiente ai fini di una diretta reintegrazione professionale. Fa dunque richiesta di prolungare la formazione (con proposta di modifica della formazione e proposta a “non fatturare” le spese di viaggio e vitto) per accedere alla __________ di __________, per la frequenza della formazione supplementare (seconda parte della prima che sta facendo). La proposta non è dunque legata alla possibilità di frequenza di corsi specialistici da svolgere a __________ al posto di __________ o __________, ma la frequenza di una successiva parte della formazione di QSM, poiché a suo dire indispensabile e fondamentale ai fini della sua reintegrazione professionale. In tale occasione, in considerazione dell’accordo del 28.10.2013, sono spiegate le marginali 4025, 4026, 4015 della CPIP. È dunque spiegato il significato di diverse marginali CPIP, come: - la marginale 4026 firmata dal Sig. RI 1, legata all’assunzione del rischio di un’eventuale fallimento della formazione; - la marginale 4025 legata all’assunzione delle spese suppletive nel caso di una formazione adeguata ma maggiormente costosa; - il concetto dell’equivalenza che limita “verso l’alto” il diritto alla riformazione professionale; - la marginale 4015 la quale spiega che il diritto alla riformazione professionale si basa soltanto sui provvedimenti direttamente necessari all’integrazione nel mondo del lavoro e non su misure che possono apparire ottimali in base delle circostanze. Si dichiara l’intenzione di verificare quanto affermato in sede di colloquio per la valutazione del caso. (…)” (doc. AI 82/1)
Nell’ambito della verifica di quanto emerso in occasione del succitato incontro del 20 febbraio 2014 e visto il mail del 27 marzo 2014 con il quale l’assicurato ha comunicato alla consulente in integrazione che “(…) a causa della crisi economica accentuatasi in __________, ultimamente le ditte del nord Italia stanno riducendo gli investimenti nella formazione del personale; ne consegue che molti dei corsi ai quali avrei douto partecipare (7 sugli ultimi 8) sono stati annullati per mancanza di iscritti. Il mio programma di formazioni specialistiche (che, a causa della sua compressione da triennale in un unico anno, già di suo è a dir poco estremo) è in grande ritardo. Alla luce di questo, in special modo qualora non accettaste la mia proposta di prolungamento del periodo, dovremo trovare una soluzione alternativa per raggiungere gli obiettivi della riqualificazione professionale. (…)” (doc. AI 70/1), l’Ufficio AI ha proceduto ai seguenti accertamenti:
. lettera del 2 aprile 2014 (doc. AI 69/1-3) con la quale l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “(…) per determinare la durata esatta del provvedimento si intende procedere a un confronto dei contributi tra la riqualifica professionale come impiegato di commercio e la formazione ad hoc da lei scelta (…)” (doc. AI 69/2), chiedendogli la lista completa di tutti i corsi inseriti nel piano di formazione e la spiegazione dettagliata dei diversi percorsi formativi precisando che “(…) la formazione concordata riguarda la frequenza dei corsi/moduli presso la __________ di __________ (24.10.2013 – 22.05.2014) e la frequenza di corsi specifici (formazioni specialistiche) presso il centro di formazione __________ e __________, atti a compensare l’inesperienza in ambito d’ufficio/qualità. I corsi presso __________ sono stati valutati ma solo in eventuale sostituzione degli altri già accordati (__________e __________). (…)” (doc. AI 69/2);
. risposta del 22 aprile 2014 (doc. AI 74/1-3) con la quale l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il “Dettaglio pianificazione formazione” evidenziando, in particolare, che “(…) tornando all’accordo del 28.10.2013, colgo l’occasione per ribadire che in quello scritto la dicitura: “… della durata di circa un anno” era maturata correggendo di comune accordo l’originale: “della durata di un anno”; in quanto contraddiceva quanto fin ora detto a parole: un margine di manovra per prolungare esiste. In quell’occasione presentai la scuola __________ di __________, che garantendo un diploma federale (cosa da me appena scoperta) dava la possibilità di togliersi definitivamente dalla paradossale e insostenibile situazione di imparare da zero una professione in 12 mesi. Ad oggi, non è mai stata data evidenza del principio che limita la formazione a 12 mesi e nemmeno che esso sia applicabile a questo caso. In merito alla pianificazione da voi richiesta il 20.10.2013 ho risposto presentando la proposta di revisione del programma formativo del 15.02.2014. Come già ho fatto presente di persona, il tempo di cui ho necessitato per presentare la proposta di modifica della formazione (corretto includendo la scuola __________ di __________ e escludendo doppioni formativi) era subordinato all’acquisizione delle informazioni necessarie, come, ad esempio, le date della scuola stessa (allora non ancora pianificata per il 2015) in funzione di un programma formativo linguistico adeguato (anch’esso non disponibile) e compatibile con il programma della scuola iniziata presso __________ a __________ (anch’esso soggetto a variazioni). A questo si è aggiunto il mancato colloquio riferito nel vostro scritto, purtroppo non ho ricevuto la convocazione. Ad oggi la situazione non è cambiata di molto; non esistono certezze sulla date di ogni corso ne sui luoghi nei quali essi si terranno (in special modo TüV ha 5 sedi e sovente spostano le formazioni per carenza di iscritti). Ad ogni buon conto, il contenitore delle formazioni specialistiche interessanti è sempre stato disponibile, in quanto definito e presentato ad inizio progetto dal signor __________ della __________, azienda presso la quale sono accolto quale stagista. Attualmente sto frequentando le formazioni in rispetto al budget preventivato (tenendo presente il contenuto del programma della scuola __________ di __________). Conteggiare corsi non pianificabili con precisione è impossibile. Una via più semplice la intravvedo nei seguenti punti: . Porre dei paletti di costo dell’intero progetto . Approvare la/le scuole . Riapprovare il catalogo delle possibile formazioni specialistiche (descritte nell’allegato) . Continuare a frequentare i corsi nel rispetto dei costi prefissati. (…)” (doc. AI 74/2);
. annotazione per l’incarto dell’aprile 2014 nella quale la consulente in integrazione descrive le informazioni ottenute dal sig. __________, responsabile della formazione di Quality System Manager presso la __________ di __________, circa la formazione dell’assicurato (doc. AI 75/1);
. annotazione per l’incarto del 22 maggio 2014 nella quale la consulente in integrazione riporta il contenuto del colloquio avuto con il sig. __________ della __________ di __________ (doc. AI 77/1) e
. scritto del 1. luglio 2014 con il quale il sig. __________, riferendosi ad un precedente colloquio telefonico, formula una serie di conferme all’intenzione della consulente in integrazione (doc. AI 79/1).
In esito ai suddetti accertamenti – richiamati la valutazione della consulente IP del 28 ottobre 2013 (doc. AI 39/1-3), la garanzia per una riformazione professionale del 18 novembre 2013 (doc. AI 45/1-2), le lettere dell’assicurato del 18 dicembre 2013 e del 22 aprile 2014 (doc. AI 54/1 e 74/1-30), il rapporto del’incontro del 20 febbraio 2014 (doc. AI 82/1) e la spiegazione delle note marginali della CPIP 4026, 4025 e 4015 – l’Ufficio AI, con lettera del 22 luglio 2014 (doc. AI 83/1-3), ha comunicato all’assicurato che “(…) dalla documentazione agli atti, ottenuta successivamente all’incontro su menzionato [ndr.: si riferisce all’incontro del 20 febbraio 2014], la formazione di Quality System Manager della __________ di __________, con diploma nazionale, è valutata dagli stessi organizzatori una vera e propria riqualifica professionale (anche senza la frequenza di ulteriori formazioni specifiche), che offre opportunità di lavoro già dopo l’ottenimento del diploma, essendo un ruolo ricercato dalle aziende che dispongono di un proprio Sistema di Gestione Aziendale organizzato per processi, con altresì confermate possibilità di avanzamento professionale nell’impresa in cui si riesce a trovare un impiego. […] Poiché, al contrario di quanto da lei sostenuto, anche durante l’incontro del 20.02.2014, la formazione presso la __________ di __________ è ritenuta una vera e propria riqualifica, con diploma nazionale, e con effettive e documentate possibilità di accedere al mercato del lavoro da neodiplomato (dunque senza la frequenza di molteplici corsi specialistici e di un successivo percorso formativo presso la __________ di __________), in base alla marginale 4015, non si necessita di un confronto dei costi tra la riqualifica professionale che avrebbe potuto essere riconosciuta in linea teorica (impiegato di commercio) e quella da lei scelta. In questo caso, gli ulteriori percorsi formativi (come il percorso formativo da lei indicato presso la __________ di __________ o le formazioni specifiche/corsi di specializzazione) sono da ritenersi come formazioni supplementari non strettamente necessarie, come da marginale 4015. Di fatto, pur riconoscendo il fondamentale ruolo sia della formazione continua (per rimanere attivi nella professione di Quality System Manager), sia della pratica e acquisizione di esperienza sul campo per ottenere il riconoscimento a livello europeo (tramite richiesta dell’equipollenza all’Organizzazione europea per la qualità – EOQ), non fanno parte degli obiettivi della riqualifica professionale. Altresì, è rimarcato che in base alla marginale 4002 CPIP, per quanto concerne l’esigenza dell’equivalenza approssimativa tra l’attività esercitata prima dell’invalidità e quella esercitata dopo la riformazione professionale, questa riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. La riformazione ha pertanto unicamente lo scopo di diminuire la perdita di guadagno (o grado d’invalidità) che la persona avrebbe a causa del danno alla salute, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, senza qualifica. Il provvedimento di riqualifica non è dunque principalmente legato alla durata della formazione, ma soprattutto alle possibilità di guadagno, per garantire sufficientemente che il reddito della nuova professione a lungo termine (carriera) sia pressapoco allo stesso livello di quello della precedente. Secondo la stessa marginale, l’esigenza dell’equivalenza limita “verso l’alto” il diritto alla riformazione professionale. Non è compito dell’AI procurare all’assicurato una professione migliore o meglio retribuita di quella precedente (marginale 4002 CPIP). Infine, le rammentiamo nuovamente che in base alla marginale 4028 CPIP, sono computabili le spese direttamente connesse al perseguimento dell’obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall’esecuzione semplice e adeguata della formazione, e che tali spese non possono essere sostituite con un prolungamento della formazione. (…)” (doc. AI 83/2-3).
Interpellata circa la possibilità di proseguire il percorso formativo, con scritto del 17 ottobre 2014, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato di aver già evaso la domanda con la lettera del 22 luglio 2014 rilevando che “(…) visto il periodo di assenza forzata, e la possibilità ora di riprendere l’attività lavorativa, reputiamo che la continuazione della formazione pratica come da garanzia del 18.11.2013 possa essere giustificata come “recupero” della pratica, questo però unicamente se anche il datore di lavoro è disposto a continuare la collaborazione fino a fine anno. In caso contrario, si interromperà la formazione e la garanzia anticipatamente. (…)” (doc. AI 97/1).
Il 23 dicembre 2014 la consulente in integrazione professionale ha redatto il “Rapporto di fine sorveglianza” dal quale si evince che: “(…) 1 Riassunto dell’integrazione L’A. ha completato la formazione riconosciuta, che terminerà di fatto il 31.12.2014. Su richiesta dell’A., sarà possibile valutare un aiuto al collocamento, ma sottolineo che anche in tal caso riconoscimenti di ulteriori formazioni non sarebbero indicati (si tratterebbe di perfezionamento professionale art. 16 cpv. c [ndr.: recte 16 cpv. 1 lett. c LAI], ma non esistono spese suppletive secondo art. 5bis OAI, e non vi è diritto alle indennità giornaliere secondo art. 22 cpv. 5). 2 Bilancio delle misure Salario da valido: come da decisione del 07.01.2014, viene considerato un salario annuo di Fr. 68'640.--. Salario da invalido: Secondo lettera della __________ del 01.07.2014, l’A. può ambire ad un salario mensile di Fr. 5'000.--, ovvero di 65'000.-- annui. Grado di invalidità residuo: 68640 – 65000 x 100 : 68640 = 5%. 3 Altre eventuali prestazioni da esaminare Si ritiene conclusa l’applicazione dei provvedimenti professionali e la sorveglianza del caso. (…)” (doc. AI 104/1).
1.4. Con scritto del 23 dicembre 2014 – dopo aver richiesto la trasmissione dell’incarto completo (doc. AI 99/1, 102/1 e 103/1) e tramite la RA 1 – l’assicurato ha inoltrato la “Richiesta di proseguire il percorso formativo come Quality System Manager” (doc. AI 105/1-33).
In sostanza l’assicurato adduce che l’esame dello scorso 8 luglio 2014 non è un diploma federale ma un certificato con validità di tre anni; che dalla documentazione della __________ di __________ emerge che per l’ottenimento del diploma federale di QSM è necessario seguire un 1° ed un 2° modulo della durata complessiva di 39,5 giorni; che chi ha un certificato valevole SAQ di “Quality System Manager” può accedere direttamente al 2° modulo; che il certificato (spesso chiamato erroneamente diploma) corrisponde alla prima parte del percorso formativo ma non equivale al diploma federale; che nello scritto del 1° luglio 2014 la __________ di __________ fa esplicito riferimento al diploma nazionale da lui non ancora ottenuto; che con il solo certificato egli non può pertanto raggiunge il salario mensile indicato di fr. 5'000.--; che la risposta della __________ di __________ che non lo assume a causa della mancanza di esperienza dimostra che non è ancora reintegrabile; che il signor __________ della __________ ha confermato la mancanza di pratica e di formazione per essere considerato un Quality Manager diplomato a livello federale; che l’Ufficio AI ha completato la garanzia della riformazione professionale del 18.11.2013 riconoscendogli i costi per i vari corsi di tedesco come da sua richiesta del 15.11.2013 motivata dal fatto di poter partecipare al percorso formativo presso la scuola di __________; che la formazione chiesta non è fallita ma incompleta; che dalla documentazione della __________ allegata risulta che il diploma federale ottenuto presso la __________ (__________) equivale ad una maturità federale che gli permetterebbe di reintegrarsi nel mondo del lavoro senza perdita di guadagno e che ritenuti i nuovi percorsi formativi (che si scostano da quelli tradizionali) l’aspetto della continuità della formazione viene a confondersi con quello della riqualifica e che è importante garantire la possibilità di seguire queste nuove proposte di formazione per permettere la reintegrazione nel mondo del lavoro.
1.5. Con comunicazione del 14 gennaio 2015 (doc. AI 110/1-2) – vista l’annotazione 7 gennaio 2015 della consulente in integrazione (doc. AI 109/1) – l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che i provvedimenti professionali sono stati ultimati con successo adducendo, in particolare, che “(…) in risposta alla richiesta di proseguire il percorso formativo come Quality System Manager, inoltrata il 23.12.2014 e che peraltro non presenta nuovi elementi di valutazione, non si può che ribadire che il Signor RI 1 era stato convenientemente e a più riprese informato sulla durata della formazione riconosciuta, nonché sui rischi della strada intrapresa, ed aveva firmato l’accordo per intraprendere comunque questa strada. Se sono stati riconosciuti durante questo periodo anche dei corsi a __________, è stato per dare il maggior numero di prestazioni possibili nella durata prevista, ma si sottolinea che mai è stato dato adito di sperare in un prolungamento formativo, in quanto la posizione del presente Ufficio è sempre stata chiara su questo punto. Si sottolinea che ulteriori formazioni sarebbero da considerare perfezionamento professionale secondo art. 16 cpv. c [ndr.: recte art. 16 cpv. 1 lett. c] LAI, che riconosce eventuali spese suppletive (direttamente dovute al problema della salute, e secondo art. 5bis OAI non ce ne sono), ma non prevede indennità giornaliere o costi formativi. Il fatto che non venga assunto per mancanza di esperienza lo accomuna a tutte le persone che terminano qualsiasi percorso formativo (anche universitario) e non è dovuto al problema di salute. Si osserva che il Signor RI 1 può iscriversi all’assicurazione disoccupazione e richiedere l’aiuto al collocamento al presente Ufficio, che offre incentivi di assunzione. (…)” (doc. AI 110/2).
Con scritto del 2 febbraio 2015 (doc. AI 111/1-4), sempre tramite la RA 1, l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI di emettere una decisione formale ribadendo che egli “(…) non è sufficientemente reintegrabile secondo le normative AI ed il marg. 4002 della CPIP. Il reddito da invalido da voi ritenuto si avvale di una base statistica cantonale non meglio precisata e che non trova conferma nella realtà. Infatti, il livello di formazione attualmente raggiunto dal signor RI 1 permette il conseguimento di un reddito di molto inferiore come concretamente evidenziato dalla __________ (in allegato copia della mail del 02.02.2015 inoltrata al sig. RI 1 dal sig. __________ della ditta __________). Nuovamente ribadiamo che per l’ottenimento del diploma federale deve poter proseguire la propria formazione presso la __________, __________, accedendo al secondo modulo grazie al certificato con validità di tre anni ottenuto presso la __________. (…)” (doc. AI 111/1).
1.6. Con decisione del 4 febbraio 2015, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI (riprendendo letteralmente le argomentazioni addotte nella succitata comunicazione del 14 gennaio 2014; cfr. consid. 1.5) ha stabilito che i provvedimenti professionali sono stati ultimati con successo (doc. I 110/1-2).
1.7. Contro la decisione del 4 febbraio 2015, sempre tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso. L’insorgente – descritti i fatti (cfr. consid. da 1.1 a 1.6), ribadite le argomentazione di cui ai succitati scritti del 23 dicembre 2014 e del 2 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.4 e 1.5) e evidenziato che (non avendo preso una decisione formale circa il prolungo della garanzia e visto che la decisione impugnata è stata emanata dopo la fine del provvedimento) l’amministrazione ha leso l’art. 49 cpv. 1 LPGA imponendogli l’accettazione della durata della misura e togliendogli la possibilità di ricorso – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto a completare la riformazione professionale. In via subordinata – richiamata la marg. 4026 CPIP e osservato che se la formazione intrapresa fosse considerata un insuccesso allora per una nuova formazione l’Ufficio AI potrebbe accordare l’eventuale differenza tra le prestazioni già versate e quelle previste per legge; rispettivamente, che se la formazione ad hoc intrapresa non fosse ritenuta equivalente allora l’Ufficio AI potrebbe accordare contributi in misura pari ad un provvedimento di riformazione equivalente – l’insorgente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per un completamento istruttorio.
1.8. Con la risposta – descritti i fatti (cfr. consid. da 1.1 a 1.7), allegato un articolo di giornale (IV/1) e ribadito che “(…) ritenute date le premesse per attuare misure reintegrative giusta l’art. 17 LAI, tenuto conto degli elementi rilevanti summenzionati, in particolare della scelta formativa voluta dall’assicurato al posto della riformazione professionale ordinaria con conseguimento dell’AFC, delle segnalazioni rese a più riprese dai consulenti SIP incaricati sulla durata e modalità riconosciuta del provvedimento professionale, dei chiarimenti forniti con scritto del 1° luglio 2014 del signor __________, responsabile della __________ di __________, con indicazioni che il diploma conseguito di QSM offre buone opportunità di lavoro, che il raggiungimento di tale traguardo deve essere considerato quale vera e propria riqualifica professionale, che con la pratica lavorativa il neodiplomato può chiedere l’equipollenza per il riconoscimento a livello europeo all’Organizzazione europea per la Qualità (EOQ), che il salario conseguibile con detta riqualifica può raggiungere fr. 5'000.-- mensili, che per tale formazione è rilevante l’esperienza lavorativa pratica, aspetto che accomuna l’assicurato a tutte le persone che terminano un qualsiasi percorso formativo, lo scrivente Ufficio conferma le motivazioni addotte alla base della decisione resa di provvedimenti professionali ultimati con successo, rilevando che non vi sono le condizioni per riconoscere all’assicurato un ulteriore percorso formativo superiore. (…)” (IV pag. 5 punto 2.9) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con scritto del 13 maggio 2015, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (VII), l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni precisando che “(…) l’articolo di giornale allegato alla risposta di causa parla appunto di “cerimonia di consegna dei Certificati” e non di diploma federale di “Quality System Manager” (…)” (VI).
in diritto
2.1. Va qui innanzitutto analizzata l’asserita violazione dell’art. 49 cpv. 1 LPGA – secondo cui quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni – ravvisata dal ricorrente nel fatto che l’Ufficio AI non ha emesso una decisione formale in merito alla domanda di prolungo della garanzia per la riformazione professionale prima della fine del provvedimento.
Al riguardo questo Tribunale rileva, da una parte, che l’art. 49 cpv. 1 LPGA non fissa un termine entro il quale una decisione deve essere emessa e, dall’altra parte, che la decisione impugnata stabilisce che i provvedimenti professionali sono stati ultimati con successo e quindi rifiuta implicitamente la domanda di prolungo della garanzia per la riformazione professionale riconosciuta.
In questo contesto – ritenuto che l’amministrazione evidenzia che l’insorgente ha firmato lo scritto del 28 ottobre 2013 con cui ha scelto una formazione ad hoc della durata di circa un anno (cfr. doc. 39/1) sostenendo anche che a più riprese i consulenti SIP hanno indicato la durata e la modalità del provvedimento professionale riconosciuto – va comunque stigmatizzato il tempo impiegato dall’Ufficio AI per giungere alla decisione impugnata del 4 febbraio 2015.
Infatti, la garanzia per una riformazione professionale del 18 novembre 2013 indicava che nel caso in cui non fosse stato pienamente d’accordo l’interessato poteva richiedere una decisione soggetta a ricorso (doc. AI 45/1-2).
Come accennato (cfr. consid. 1.3), con osservazioni del 18 dicembre 2013 (doc. AI 54/1), l’insorgente ha espresso il suo disaccordo in merito alla durata della riformazione.
Ora, se effettivamente fin dall’inizio fosse stata chiara la durata del provvedimento, volendo anche ammettere (come sostenuto dall’Ufficio AI) che “(…) mai è stato dato adito di sperare in un prolungamento formativo (…)” (doc. 110/1-2) e visto che le osservazioni del 18 dicembre 2013 sono state ritenute quale opposizione (cfr. la lettera dell’Ufficio AI del 2 aprile 2014 sub doc. AI 69/1-3, in particolare laddove circa le dette osservazioni si legge: “(…) in considerazione di tale lettera/opposizione (…)” (doc. AI 69/2)) mal si comprende per quali ragioni l’Ufficio AI non abbia proceduo immediatamente ad emettere una decisione formale che confermasse la suddetta comunicazione del 18 novembre 2013 e quindi la riformazione professionale riconosciuta e la sua durata.
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se a ragione l’amministrazione ha considerato conclusa la riformazione professionale garantita all’assicurato rispettivamente se quest’ultimo va ritenuto integrato con successo.
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 139 V 399 consid. 5.3 e 130 V 488 consid. 4.2, entrambe con riferimenti; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 17, Nr. 3 e 4 pagg. 201-202).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 488 consid. 4.2, 124 V 110 consid. 2a e 122 V 79 consid. 3b/bb, tutte con riferimenti; Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.5).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (DTF 139 V 399 consid. 5.5; RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 17 Nr. 50 pag. 212.
Secondo la giurisprudenza l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 139 V 399 consid. 5.6 e 124 V 110 consid. 2b; STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3 con riferimenti) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale.
2.4. Nella STFA I 716/99 del 23 ottobre 2000 (pubblicata in Pratique VSI 2002 pag. 108), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che nell’ambito della riformazione professionale (art. 17 LAI) vi è soltanto diritto ai provvedimenti necessari adatti allo scopo dell’integrazione, ma non alle migliori misure possibili a seconda delle circostanze; di fatto lo scopo della legge è di garantire l’integrazione soltanto nella misura in cui si raggiunga un’integrazione all’incirca equivalente. Al riguardo la nozione di equivalenza approssimativa non si riferisce in primo luogo al livello di formazione in quanto tale, bensì alle possibilità di guadagno presumibili a integrazione ultimata. Se un assicurato senza necessità dovuta all’invalidità sceglie una formazione che oltrepassa il quadro dell’equivalenza, l’AI può concedere sussidi nella misura corrispondente ad un provvedimento di formazione professionale equivalente (cosidetto diritto alla sostituzione della prestazione).
In quella fattispecie l’Ufficio AI, con decisione del 17 ottobre 1997, aveva riconosciuto all’assicurata una riformazione professionale ex art. 17 LAI quale impiegata d’ufficio comprendente la frequentazione di una scuola commerciale per la durata di un anno (dall’11 agosto 2007 al 4 luglio 1998) seguita da uno stage pratico pure di un anno (dal 10 agosto 1998 al 9 agosto 1999). Con decisione del 18 agosto 1998 – avendo l’assicurata, durante l’anno scolastico, deciso di cambiare l’obiettivo della formazione (abbandono dell’apprendistato per ottenere un certificato di capacità quale impiegata di commercio) –, l’Ufficio AI, rifiutando ogni altra prestazione, si è dichiarato disposto a modificare la decisione del 17 ottobre 1997 assumendo i costi del secondo anno scolastico al posto dello stage pratico già riconosciuto. L’autorità giudiziaria cantonale, con sentenza del 21 ottobre 1999, ha accolto il ricorso inoltrato dall’assicurata e, annullata la decisione impugnata, ha obbligato l’Ufficio AI a prendersi a carico la totalità dei costi per la formazione d’impiegata di commercio. Il TFA, in esito al ricorso inoltrato dall’Ufficio AI – ritenuto, da una parte, adempiuto il criterio dell’equivalenza approssimativa tra l’attività abituale di parrucchiera e la formazione riconosciuta quale impiegata d’ufficio e, dall’altra parte, che con la decisione del 17 ottobre 1997 l’amministrazione aveva riconosciuto l’importo di fr. 4'300.-- per lo stage pratico – ha accolto il ricorso nel senso che, annullati il giudizio del Tribunale cantonale del 21 ottobre 2009 e la decisione dell’Ufficio AI del 18 agosto 1998, ha accertato il diritto dell’assicurata all’importo di fr. 4'300.-- quale partecipazione ai costi della formazione quale impiegata di commercio.
Nella STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 l’Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità giudiziaria cantonale ha annullato la decisione dell’Ufficio AI del 23 febbraio 2009 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché emettesse una nuova decisione circa il diritto ad una rendita dopo avere messo in atto le misure professionali indicate nei considerandi. Con la decisione del 23 febbraio 2009 – ritenuto di aver accordato delle misure professionali sufficienti perché l’assicurato potesse inserirsi nel mercato del lavoro nonstante non avesse terminato completamente la formazione – l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni in quanto il grado d’invalidità non pensionabile e evidenziando che una formazione complementare non entrava in linea di conto visti i dubbi espressi in corso di procedura quanto alla formazione scelta dall’assicurato (in questo senso, date le lacune linguistiche, all’assicurato era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione secondo la quale egli si assumeva i rischi di un eventuale fallimento della formazione scelta).
La nostra Massima Istanza ha concluso che il rinvio degli atti all’amministrazione non violava il diritto federale sviluppando le seguenti ragioni.
La funzione principale dell’AI è quella di eliminare o migliorare nella misura del possibile le ripercussioni negative di un danno alla salute sulla capacità di guadagno privilegiando la possibilità di integrare l’assicurato nella vita professionale o di reintegrarlo nel suo settore di attività precedente (Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità [5a revisione dell’AI]; FF N. 30 del 2 agosto 2005 n. 1.1.1.2 pag. 3997). L’esame di un’eventuale diritto a prestazioni deve di conseguenza essere preceduto da una procedura al centro della quale figuri innanzitutto la valorizzazione economica delle attitudini residue (funzionali e/o intellettuali) della persona assicurata. Le misure pretese dall’assicurato devono essere atte ad attenuare le conseguenze del danno alla salute.
In quell’evenienza (sfociata nella STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011) l’Ufficio AI, riconosciuto il diritto ad una formazione professionale quale impiegato amministrativo, ha (perlomeno implicitamente) considerato che la misura fosse appropriata permettendo all’assicurato di recuperare una capacità di guadagno soddisfacente. L’Ufficio AI, nella misura in cui ha ritenuto che l’interessato poteva pretendere una misura di reintegrazione, era tenuto a fornirgli la formazione completa e appropriata necessaria al suo caso. L’amministrazione, avendo tuttavia preso a carico un provvedimento d’integrazione che sin dall’inizio non riteneva appropriato (viste le difficoltà linguistiche l’assicurato, su invito dello stesso Ufficio AI, aveva infatti sottoscritto una dichiarazione secondo la quale egli si assumeva il rischio di un’eventuale fallimento della formazione da lui scelta), ha leso il diritto federale. Di conseguenza, nella misura in cui la riformazione professionale non aveva ancora raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato, incombeva all’Ufficio AI rimediare a questa situazione sia completando la riformazione iniziale garantita (riconoscendo, ad esempio, dei corsi approfonditi di lingua) sia procedendo ad un nuovo esame del diritto a provvedimenti integrativi. L’Ufficio AI non poteva pertanto porre termine alla misura senza esaminare preliminarmente se lo scopo della reintegrazione fosse stato raggiunto. In ogni caso l’amministrazione non poteva accontentarsi di affermare, in termini generali, che la misura riconosciuta era sufficiente perché l’assicurato potesse reinserirsi nel mercato del lavoro.
Quanto all’assunzione da parte dell’assicurato dei rischi di un eventuale fallimento della formazione da lui scelta – rilevato che la persona al beneficio di una riformazione professionale non ha alcun interesse degno di protezione a rinunciare alla misura in atto prima che la stessa abbia raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato procurandogli una capacità di guadagno equivalente a quella che gli offriva la precedente attività – il TF ha concluso che una rinuncia pronunciata in tali circostanze non vincola l’assicurato e va ritenuta nulla indipendentemente dalle motivazioni addotte dall’amministrazione a giustificazione della sottoscrizione di una tale rinuncia.
2.5. Nella fattispecie concreta l’amministrazione, come accennato (cfr. consid. 2.2), ha considerato conclusa la riformazione professionale garantita all’insorgente ritenendolo integrato con successo.
Questo Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può confermare le conclusioni dell’Ufficio AI alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto va rilevato che dallo scritto del 1. luglio 2014 del sig. __________, responsabile della formazione di Quality System Manager presso la __________ di __________, del seguente tenore: “(…) 1. Il Diploma nazionale di Quality System Manager offre buone opportunità di lavoro, essendo un ruolo ricercato dalle aziende che dispongono di un proprio Sistema di Gestione Aziendale organizzato per processi. Infatti possiamo testimoniare che storicamente ogni diplomato ha avuto un avanzamento professionale nell’impresa in cui lavorava ed addirittura qualcuno, circa il 45%, ha fatto carriera con mansioni dirigenziali. 2. Il raggiungimento di questo traguardo intermedio della formazione deve essere considerato come una vera e propria riqualifica professionale che dovrebbe essere meglio valorizzata da tutti i portatori d’interesse, perché non si tratta della solita formazione generale per occupare il tempo da “disoccupato”. 3. Il neodiplomato deve esercitare la nuova qualifica di Quality System Manager nella pratica e dopo aver acquisito “esperienze sul campo” può chiedere l’equipollenza all’Organizzazione europea per la Qualità (EOQ) per il riconoscimento a livello europeo. Il mantenimento di questa ulteriore qualifica deve essere assicurata attraverso la formazione continua, frequentata annualmente, che deve essere certificata da organizzazioni riconosciute. 4 La riqualifica professionale prevista comporta sicuramente anche un progresso salariale che, sulla base statistica cantonale, può raggiungere la soglia di CHF 5'000.00 mensili. (…)” (doc. AI 79/1), non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità che – come ritenuto dall’Ufficio AI e come si evince dal rapporto di fine sorveglianza del 23 dicembre (cfr. doc. AI 104/1) – alla fine della riformazione professionale al 31 dicembre 2014 il salario annuale presumibile dell’insorgente ammonti a fr. 65'000.--.
Infatti il sig. __________, nella succitata lettera del 1. luglio 2014, parla del “Diploma nazionale di Quality System Manager” e non è dato di sapere se questo diploma corrisponda a tutti gli effetti al certificato rilasciato all’assicurato il 21 agosto 2014 dalla __________ (cfr. doc. AI 96/1, dal quale risulta che l’insorgente ha ottenuto una 1a certificazione l’8 luglio 2014 e che il Certificato è valido fino al 7 luglio 2017).
Nemmeno è possibile concludere alcunché dall’articolo del giornale __________ del 22 settembre 2014 prodotto con la risposta di causa (cfr. consid. 1.8 e 1.9).
Inoltre, dalla nota del 22 maggio 2014 – nonostante nella valutazione del consulente IP del 28 ottobre 2013 (doc. AI 36/1-3) fosse stato evidenziato, in particolare, che “(…) verrà valutato inoltre il corso presso __________ di __________, appena si avranno a disposizione le date di inizio della formazione. (…)” (doc. AI 36/3) – risulta che “(…) se il diploma in questione ottenuto con il corso presso la __________ di __________ [è] equivalente a quello ottenuto alla __________ di __________ non è stato possibile saperlo. (…)” (doc. AI 77/1).
Quanto all’asserito progresso salariale, che a dire del sig. __________ potrebbe raggiungere la soglia di fr. 5'000.-- mensili, ciò sembrerebbe possibile solo dopo aver acquisito “esperienze sul campo”.
In questo senso il sig. __________, della __________ (in qualità di “Quality Manager” diplomato, formato presso __________, __________ in collaborazione con __________ e con 10 anni di esperienza nel settore della qualità), nello scritto del 16 dicembre 2014 ha osservato che “(…) a mio parere, come d’altronde pianificato inizialmente, un percorso formativo di questo genere deve essere composto da una formazione teorica (__________), da un periodo di pratica (__________) e da formazioni specialistiche. Allo stato attuale ritengo che RI 1 abbia raggiunto un buon livello di conoscenza teorica alla quale va abbinata però la componente di pratica che finora ha potuto esercitare solo in maniera limitata dati gli impegni di studio. Inoltre, per considerare il profilo di RI 1 interessante per l’attuale mercato del lavoro, è da considerarsi d’obbligo la formazione completa di “Quality Manager” che è possibile completare soltanto frequentando i corsi del secondo modulo presso __________ ad __________ oppure a __________. Ritengo che lo scritto del collega __________ della __________ di __________ del 1° luglio 2014 si riferisca in particolare a persone che hanno già una posizione in azienda nell’ambito della qualità e che posseggono già di una certa esperienza. Con questi presupposti è corretto sostenere che il diploma di QSM offre buone opportunutà di lavoro. RI 1, tuttavia, non ha ancora raggiunto tali presupposti e pertanto il suo diploma è al momento poco spendibile. È d’obbligo inoltre considerare che RI 1 sta imparando un nuovo mestiere e non sta facendo una specializzazione, mestiere che oltretutto ha esigenze molto alte e che sono in crescita. In concreto la formazione deve, come minimo, essere composta come segue: . Modulo I __________ della durata di 6 mesi (Eseguito) . Parte pratica in azienda della durata di almeno 2 anni . Formazioni specialistiche da integrare alla parte pratica (eseguito in parte) . Corsi di lingua Tedesca allo scopo di raggiungere un livello B2 (eseguito in parte) . Modulo II __________ o __________ della durata di 6 mesi, più lavoro di diploma. (…)” (doc. AI 105/32).
Il sig. __________, della distec __________ di __________, rispondendo ad un offerta spontanea di lavoro dell’assicurato, nella risposta del 27 novembre 2014 ha rilevato che “(…) wir sind gerade daran unser ganzes QM-System umzustellen und es wurde auch diskutiert, ob es Sinn macht, einen internen QM-Leiter einzusetzen. Leider müssen wir Ihnen aber eine Absage erteilen. Hauptgrund für diese Absage ist, das Sie gemäss unserer Einschätzung nicht über die nötige Praxiserfahrung besitzen, um diese Aufgabe bei uns übernehmen. Wir erachten Ihr Profil als sehr interessant, können Ihnen aber momentan auch keine Stelle als Praktikant anbieten, da wir nicht über einen Mitarbeiter verfügen, der Sie in unserem Betrieb weiter ausbilden könnte. (…)” (doc. AI 105/31).
Lo stesso sig. __________, nel mail del 2 febbraio 2015 indirizzato all’assicurato, si è così espresso: “(…) wir danken Ihnen nochmals für ihr Interesse für eine Praktikum in unserer Firma wie bereits telefonisch gesprochen, werden die Praktikantenentschädigungen in unserem Betrieb nach Einsatzort, Einsatzdauer und Betreuungsaufwand festgelegt. Die in den letzten Jahren üblichen Entschädigungen liegen bei: . ca. CHF 1'200.-- für Praktikant ohne Grundlagen, welche nicht selbständig arbeiten können und daher kontinuerlich begleitet werden müssen . ca. CHF 1'500.-- für Praktikanten mit Grundlagen, welche die Abläufe in unserer Firma noch kennenlernen müssen und daher eine Zeitlang betreut werden müssen . ca. CHF 1'800.-- für Praktikant vom Fach, welche bereits analoge Arbeiten gemacht haben und daher praktisch keine Begleitung benötigen. In Ihrem Falle wäre eine Entschädigung von ca. CHF 1'500.-- realistisch, Sie haben die theoretische Ausbildung im Bereich QM, haben keine praktische Erfahrungen. Sie müssten zuerst auch die bei uns implementierten Prozesse kennenlernen und sind daher in einer Anfangsfase von einer Betreuung abhängig. (…)” (doc. AI 111/3).
Ritenute le risultanze appena esposte, questo Tribunale, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non può confermare che alla fine della riformazione professionale al 31.12.2014 il reddito annuo presumibile dell’insorgente ammonta a fr. 65'000.--.
Di conseguenza, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), nemmeno è possibile concludere che il provvedimento professionale sia stato ultimato con successo e l’assicurato considerato reintegrato.
In questo senso l’amministrazione dovrà interpellare il sig. __________ e sottoporgli i succitati scritti del sig. __________ e del sig. __________. Parimenti il sig. __________ dovrà spiegare cosa si intende con “Diploma nazionale di Quality System Manager” precisando (motivando) se tale va ritenuto il certificato di “Quality System Manager” rilasciato all’assicurato il 21 agosto 2014 (cfr. doc. AI 96/1). Sempre il sig. __________ – e se del caso l’Ufficio AI previo ulteriori precisi accertamenti – dovrà indicare concretamente (indicando i potenziali datori di lavoro) se nel caso dell’assicurato (in precedenza attivo in un tutt’altro settore e che sta imparando un nuovo mestiere) con la formazione pratica e teorica acquisita al 31.12.2014 sia effettivamente possibile conseguire subito un salario annuo pari a fr. 65'000.--.
Nel caso in cui dai suddetti accertamenti dovesse scaturire che in realtà l’assicurato non può ancora raggiungere un salario mensile di fr. 5'000.--, allora l’Ufficio AI dovrà approfondire se allo stesso vada riconosciuto o meno il diritto a completare la formazione ad hoc proposta di “Master Quality Sistem Manager” (cfr. doc. AI 39/1), così come specificato dal sig. __________ nello scritto del 16 dicembre 2014 e meglio: “(…) Modulo I __________ della durata di 6 mesi (Eseguito) . Parte pratica in azienda della durata di almeno 2 anni . Formazioni specialistiche da integrare alla parte pratica (eseguito in parte) . Corsi di lingua Tedesca allo scopo di raggiungere un livello B2 (eseguito in parte) . Modulo II __________ o __________ della durata di 6 mesi, più lavoro di diploma. (…)” (doc. AI 105/32).
In argomento vedi anche la STF 9C_913/2010 del 20 giugno 2011 nella quale l’Alta Corte – visto che i dati raccolti indicavano che le prospettive salariali tendevano oggettivamente ad essere inferiori ai fr. 100'000.-- annui e ritenuti i dubbi espressi da un professore associato presso il dipartimento delle scienze e dell’educazione dell’università circa le probabilità di valorizzare un Bachelor in scienze dell’educazione sul mercato del lavoro – ha riconosciuto all’interessato il diritto alla presa a carico della sua riqualifica fino al 31 luglio 2009.
Se dovesse ritenere che la succitata completazione della proposta formazione ad hoc di “Master Quality System Manager” non equivalesse all’attività svolta precedentemente quale meccanico qualificato (cfr. consid. 1.1), allora l’amministrazione dovrà verificare se i costi che avrebbe assunto per la riqualifica professionale come impiegato di commercio (formazione, questa, che l’Ufficio AI ha ritenuto equivalente all’AFC di meccanico; cfr. doc. AI 39/1 e 69/1-3, in particolare laddove si legge che “(…) in attenta valutazione di quanto sopra, per determinare la durata esatta del provvedimento si intende procedere a un confronto dei contributi tra la riqualifica professionale come impiegato di commercio e la formazione ad Hoc da lei scelta. (…)” (doc. AI 69/2)), nella misura in cui superino le prestazioni finora versate all’insorgente, vadano riconosciuti quale sussidio alla riqualifica professionale intrapresa in base al diritto della sostituzione della prestazione (cfr. consid. 2.4 e la citata STFA I 716/99).
L’Ufficio AI sottolinea che nello scritto del 28 ottobre 2013 da lui sottoscritto (cfr. doc. AI 39/1-3), l’assicurato è stato reso attento sulla nota marginale 4026 della CPIP circa l’assunzione del rischio di un eventuale fallimento della formazione e che anche in seguito all’interessato sono state segnalate le note marginali 4025, 4026 e 4015 della CPIP.
Al riguardo questo Tribunale rileva che, in analogia alla STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4), questo fatto da solo non basta per escludere il diritto alla completazione, datene le premesse, della formazione ad hoc di “Master Quality System Manager”.
Questo vale a maggiore ragione visto che nel rapporto di valutazione del 28 ottobre 2013 (doc. AI 36/1-3) è indicato che “(…) verrà valutato inoltre il corso presso __________ di __________, appena si avranno a disposizione le date di inizio della formazione. (…)” (doc. AI 36/3) e che l’amministrazione ha riconosciuto i costi per dei corsi intensivi di tedesco postulati dall’assicurato nel mail del 15 novembre 2013 (doc. AI 59/1) al fine di poter partecipare al percorso formativo presso la scuola di __________ (cfr. consid. 1.2 e 1.3).
2.6. In simili circostanze, ritenuto che sulla sola base degli atti non è possibile concludere che i provvedimenti professionali riconosciuti all’insorgente siano stati ultimati con successo e visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti gli accertamenti succitati (cfr. consid. 2.5), si pronunci nuovamente sulla “Richiesta di proseguire il percorso formativo come Quality System Manager” del 23 dicembre 2014 (cfr. consid. 1.4).
Nella misura in cui ciò dovesse risultare necessario, l’Ufficio AI dovrà procedere ad un nuovo esame del diritto a provvedimenti integrativi.
Infatti, nella succitata STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4) – evidenziato che prendendosi a carico un provvedimento che sin dall’inizio non riteneva appropriato l’amministrazione lede il diritto federale –, l’Alta Corte ha rilevato che, nella misura in cui la riformazione professionale non aveva ancora raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato, incombeva all’Ufficio AI rimediare a questa situazione sia completando la riformazione iniziale garantita sia procedendo ad un nuovo esame del diritto a provvedimenti integrativi.
In concreto, a mente di questo Tribunale, per il fatto che già nello scritto del 28 ottobre 2013 (doc. AI 39/1-3) l’Ufficio AI ha reso attento l’insorgente alla marginale 4026 della circolare CPIP circa l’assunzione del rischio per un eventuale fallimento della formazione, vi è da concludere che l’amministrazione (quantomeno) aveva dei dubbi in merito all’appropriatezza della misura proposta dall’insorgente. Di conseguenza, in analogia alla STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 e nella misura in cui risultasse che l’insorgente non può essere ritenuto reintegrato, spetta all’Ufficio AI rimediare a questa situazione, se necessario, anche procedendo ad un nuovo esame del diritto a provvedimenti integrativi.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente, rappresentato dalla RA 1, fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai consid. 2.5 e 2.6.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Lo stesso Ufficio verserà al ricorrente Fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti