Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.46

 

cr

Lugano

16 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 febbraio 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1961, in precedenza titolare di una ditta di manutenzione e pulizia di tappeti, nel frattempo fallita, in data 16 febbraio 2011 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “problemi alla testa, alla faccia, alla cervicale e alle due braccia, perdita di memoria, vertigini” (doc. 1/1-9).

 

                                         Dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 26 giugno 2012 (doc. 55/1-3), poi confermato con decisione del 21 novembre 2012 (doc. 75/1-5), l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali, ritenuto un grado di invalidità del 6% insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni.

 

                                         Tale decisione dell’amministrazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2013.4 del 18 settembre 2013 (doc. 90/1-30) ed è cresciuta in giudicato a seguito della sentenza 9C_770/2013 del 12 novembre 2013, con la quale il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso, di natura meramente appellatoria, presentato dall’assicurato contro la pronuncia cantonale (doc. 93/1-3).

 

                               1.2.   In data 16 ottobre 2014, RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni, adducendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute “dal 2010 ad ora”, con disturbi riguardanti “blocchi colonna cervicale e lombare su discalgie + cefalee + dolori articolari diffusi + perdita di forza agli arti inferiori + paranoia” (doc. 96/1-6).

 

                                         Dopo avere sottoposto i referti medici prodotti dall’assicurato al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che non sia stato documentato un peggioramento duraturo dello stato di salute dell’interessato (doc. 99-1), con progetto di decisione del 22 dicembre 2014 (doc. 100/1-2), poi confermato con decisione del 19 febbraio 2015 intitolata “Decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”, l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni (doc. 104/1-2).

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, ribadendo, come già rilevato in sede di audizione contro il progetto di decisione del 22 dicembre 2014, di non essere in grado di svolgere un’attività lavorativa, neppure di natura leggera, così come comprovato dal referto medico del dr. __________, attestante un’inabilità lavorativa del 100%.

                                         Il ricorrente ha inoltre prodotto, a conferma della gravità delle proprie condizioni di salute, un referto del dr. __________, attestante il peggioramento delle patologie dell’interessato, le quali hanno richiesto una consultazione specialistica nel reparto di endocrinologia e nel reparto di psichiatria __________ di __________ (doc. I).

 

                               1.4.   In risposta l’UAI - sentito nuovamente il parere del SMR, interpellato a proposito della documentazione prodotta dal ricorrente (doc. V/1) - ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione integrale del gravame (doc. V).

 

                               1.5.   In data 23 aprile 2015 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico stilato in data 25 aprile 2015 dal Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, presso il quale si è recato in data 21 aprile 2015 a seguito di un malessere (doc. VII + B).

 

                               1.6.   Con osservazioni del 30 aprile 2015, l’Ufficio AI ha evidenziato che essendo il referto prodotto dal ricorrente posteriore alla data di emanazione della decisione impugnata, “la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una domanda di revisione)” (doc. IX).

 

                               1.7.   In data 9 luglio 2015, l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XI + C1-2).

 

                               1.8.   Il 25 agosto 2015, il ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. __________, attestante un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. XIII + D).

 

                               1.9.   Con osservazioni del 2 settembre 2015, l’Ufficio AI ha ribadito che la documentazione medica presentata dall’assicurato in corso di causa “dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo”, essendo posteriore all’emanazione della decisione impugnata, aggiungendo che “per invalsa giurisprudenza, in caso di nuova domanda, atti medici determinanti prodotti solo in sede ricorsuale sono da considerare tardivi” (doc. XV).

 

                                         Queste considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVI), per conoscenza.

 

 

 

 

                                        

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.2.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

 

                                         Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

                                        

                                         Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

                                       

La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5., STF 9C_959/2011 del 6 agosto 2012 consid. 1.3., 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008 consid. 2.3 e I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).

 

                               2.3.   In una STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, l’Alta Corte ha confermato la decisione dell’UAI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione presentata da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità, alla luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso medico curante dell’interessato.

 

Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_537/2009 del 1° marzo 2010 - dopo avere ritenuto che, di fatto, l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità, nonostante la decisione di non entrata in materia, fosse implicitamente entrato nel merito della domanda con la quale un’assicurata, già beneficiaria di un quarto di rendita di invalidità, aveva chiesto di ottenere un aumento della stessa, facendo valere un peggioramento dello stato di salute, motivo per il quale correttamente i giudici cantonali non avevano limitato l’oggetto litigioso alla semplice questione di sapere se fosse a ragione che l’amministrazione aveva rifiutato (formalmente) di entrare in materia sulla nuova richiesta dell’interessata di aumentarle la rendita (“la nouvelle demande de prestations”) – ha considerato che i primi giudici, nel valutare gli atti al fine di pronunciarsi sulla revisione del diritto dell’interessata a beneficiare di un quarto di rendita di invalidità, fossero incorsi in una violazione del diritto di essere sentito della stessa, avendo scartato a priori il referto peritale psichiatrico da ella prodotto in corso di causa - di data, è vero, posteriore all’emanazione della decisione impugnata, ma che faceva riferimento ad un peggioramento dello stato di salute intervenuto prima di tale decisione - annullando la sentenza cantonale impugnata e rinviando gli atti all’istanza giudiziaria precedente per un nuovo esame e nuova pronuncia.

 

                                         In una successiva sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, il Tribunale federale ha, per contro, confermato la decisione con la quale l’amministrazione, dopo avere raccolto l’avviso del SMR, aveva stabilito la non entrata in materia su una seconda domanda di revisione presentata da un’assicurata, ritenendo non credibilmente dimostrato il sopraggiungere di una modifica rilevante dello stato di salute con influsso sul diritto alle prestazioni.

                                         La nostra Massima Istanza ha così motivato la propria pronuncia:

 

" (…)

3.3 A sostegno della sua seconda domanda di revisione, la ricorrente ha fatto valere, tramite il medico curante, un chiaro peggioramento dello stato di salute e una totale incapacità lavorativa, rilevando di essere seguita ora anche dalla dott.ssa C.________ (psichiatra), dal dott. G._________(neurologo presso l'Ospedale X.________) e dal dott. T.________ (angiologo). Raccolto l'avviso del SMR, l'UAI non è tuttavia entrato nel merito della nuova domanda per il motivo che l'interessata non aveva con quest'ultima credibilmente dimostrato che dopo l'emanazione della precedente decisione, le circostanze oggettive avessero subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni, soggiungendo come una nuova valutazione di una condizione invariata non fosse possibile.

 

3.4 Orbene, questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della sua paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell'insorgente.

 

3.5 Ne discende che la ricorrente non ha reso plausibile, durante la procedura amministrativa, che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In tali condizioni, a giusto titolo l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti.”

 

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra sentenza STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012, nella quale il TF ha confermato la decisione amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni.

Il Tribunale federale si è in particolare così espresso:

 

" (…)

En outre, le principe inquisitoire ne s'appliquant pas à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au recourant de transmettre à l'administration les avis médicaux permettant de rendre plausible que son état de santé s'était détérioré de manière à influencer négativement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit l'expertise du professeur D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce spécialiste fasse état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion négative sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Faute pour le recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié, l'intimé n'avait pas à entrer en matière sur sa nouvelle demande, ni partant à élucider les faits en procédant à des mesures d'instruction complémentaires. (…)”

 

                                         Infine, in un’altra sentenza 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il Tribunale federale ha confermato la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il quale aveva concluso che l’amministrazione, richiedendo un parere al proprio servizio medico, era implicitamente entrata in materia - l’Ufficio assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la documentazione medica prodotta dall’interessato al vaglio del proprio medico di fiducia, il quale si era tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse reso plausibile un peggioramento del proprio stato di salute.

                                         Al riguardo, l’Alta Corte ha formulato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

3.

Quoi qu'en dise le recourant, on ne se trouve pas dans le cas de figure de l'arrêt 9C_537/2009 du 1er mars 2010 où le Tribunal fédéral avait considéré que l'office AI était implicitement entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l'assuré. En l'espèce, l'intimé a certes soumis les pièces produites par le recourant à son médecin conseil pour qu'il les examine, mais cet examen s'est limité au point de savoir si le recourant avait rendu plausible une aggravation de son état de santé. Après avoir pris connaissance des avis du SMR, l'intimé a simplement déclaré, sans se prononcer sur le fond, que l'assuré n'avait pas rendu plausible une péjoration de sa situation médicale (cf. sa décision du 8 juin 2011). On ne peut donc suivre le raisonnement du recourant, lorsqu'il soutient que l'intimé est entré (implicitement) en matière sur sa nouvelle demande de prestations. Dès lors, en instance fédérale, le litige porte uniquement sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière prononcé par l'intimé, de sorte que les conclusions de l'assuré tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité sont irrecevables.

 

4.

4.1 A l'appui de sa nouvelle demande de prestations, le recourant a fait verser au dossier deux avis (des 17 octobre 2008 et 2 février 2011) de la doctoresse A.________ et un rapport de radiographie (du 9 février 2011) établi par le docteur G.________, spécialiste FMH en radiologie. Au cours de la procédure cantonale de recours, il a produit un nouvel avis de la doctoresse A.________ (du 6 juillet 2011) et un rapport du 23 mars 2011 du docteur K.________, spécialiste FMH en radiologie.

 

4.2 Examinant l'ensemble de ces pièces médicales, la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis le dernier examen de l'office AI du droit à la rente de l'assurance-invalidité (cf. décision du 20 octobre 2008). Elle a en effet constaté que la situation décrite par la doctoresse A.________ dans ses rapports des 2 février et 6 juillet 2011 était superposable à celle ressortant de son appréciation du 17 octobre 2008. Quant aux radiographies de la cheville droite du 8 février 2011, elles n'avaient permis de fonder aucun nouveau diagnostic conformément à l'avis du SMR du 3 mai 2011. Les premiers juges ont par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas retenu le diagnostic d'ostéopénie mis en évidence par le docteur K.________ dans son rapport du 23 mars 2011 et repris par la doctoresse A.________ dans son rapport du 6 juillet 2011. Enfin, concernant l'état anxieux, celui-ci avait déjà été attesté par la doctoresse A.________ dans ses avis des 9 septembre 2005, 20 février 2006 et 17 octobre 2008, soit antérieurement à la décision du 20 octobre 2008. Selon la juridiction cantonale, c'était par conséquent à juste titre que l'intimé avait refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant.

 

4.3 Au regard de la jurisprudence évoquée ci-dessus (cf. supra consid. 1.3 in fine), la juridiction cantonale aurait dû se contenter d'examiner la question litigieuse à la lumière des rapports produits par le recourant antérieurement à la décision du 8 juin 2011, sans examiner les documents médicaux déposés au cours de la procédure cantonale de recours, soit ultérieurement à la décision administrative (cf. rapports du 6 juillet 2011 de la doctoresse A.________ et du 23 mars 2011 du docteur K.________). En effet, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des rapports produits postérieurement à la décision litigieuse dans la présente procédure. Dans la mesure où les constatations de fait des premiers juges se fondent sur les rapports (des 17 octobre 2008, 2 février 2011 et 9 février 2011) pris en compte par l'intimé lors de sa décision du 8 juin 2011, elles restent valables et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

 

4.4 Malgré l'invitation qui lui a été faite en ce sens (le 15 décembre 2010), il convient de constater, à l'instar de la juridiction cantonale, que le recourant n'a pas apporté les éléments médicaux permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié. Contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure d'entrée en matière sur une nouvelle demande des art. 87 al. 3 et 4 RAI, il n'appartenait pas à l'intimé, ni à la juridiction cantonale, de procéder à des mesures d'instruction, notamment en entendant la doctoresse A.________, mais à l'intéressé de fournir les éléments médicaux pertinents. A cet égard, on relèvera qu'il ne suffisait pas au recourant de déposer des rapports médicaux; encore aurait-il fallu que les pièces produites fassent état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion sur les limitations fonctionnelles et le taux de capacité de travail résiduelle retenus à l'époque (cf. rapport du 30 octobre 2007 du SMR).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont que partiellement remises en cause par le recourant, que la situation médicale actuelle telle que décrite par la doctoresse A.________ est superposable à celle de 2008. Il est vrai que, comme l'allègue l'intéressé, l'appréciation de la doctoresse A.________ du 17 octobre 2008 - parvenue à l'office AI postérieurement à sa décision de 20 octobre 2008 - n'avait à l'époque pas été prise en compte par l'intimé lors de son examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, dès lors que les rapports des 9 septembre 2005 et 20 février 2006 de ce médecin, dont l'administration avait tenu compte à l'époque, font état des mêmes atteintes.

Le seul élément médical objectif mis en évidence par le recourant concerne le diagnostic d'ostéopénie (cf. rapports du 23 mars 2011 du docteur K.________ et du 6 juillet 2011 de la doctoresse A.________). Nonobstant le fait que la juridiction cantonale n'était pas tenue de prendre ces rapports en considération (cf. supra consid. 4.3), on retiendra toutefois que l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée et qui l'a conduite à écarter le diagnostic d'ostéopénie - au motif que la doctoresse A.________ n'avait pas indiqué si l'ostéopénie était survenue postérieurement à la décision de l'intimé du 20 octobre 2008, ni précisé si cette affection était de nature à entraîner des limitations fonctionnelles qui n'auraient pas été prises en compte dans la procédure administrative précédente - n'apparaît pas insoutenable (cf. également avis du 2 août 2011 du SMR).

4.5 Faute pour le recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié, les premiers juges pouvaient donc retenir, sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que c'était à bon droit que l'intimé n'était pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assuré.”

 

                                2.4   Nel caso in esame, il TCA è chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica trasmessa dall’assicurato per dimostrare l’intervenuto peggioramento dello stato di salute rispetto alla precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 21 novembre 2012, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no emanato una decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata da RI 1.

                                        

                                         Dagli atti risulta, che l’interessato ha giustificato la nuova richiesta di prestazioni del 16 ottobre 2014, producendo la lettera di uscita provvisoria del 14 ottobre 2014 (doc. 94/1-3) e la successiva lettera d’uscita del 22 ottobre 2014 (doc. A2), relative alla degenza dal 3 al 14 ottobre 2014 presso l’Ospedale __________ di __________, giustificata dalle diagnosi attive di: 1. Tiroidite subacuta di De Quervain; 2. Addome sub acuto con sindrome infiammatoria di origine non chiara; 3. Anemia normocromica normocitica con/su: attuale Hb 11.6 G/dl; 4. Sindrome depressiva (doc. A2).

 

Il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna, nelle annotazioni del 19 dicembre 2014, ha considerato che dalla documentazione prodotta dall’assicurato e meglio dal rapporto di degenza dal 3 al 14 ottobre 2014 presso l’Ospedale __________ di __________ per una tiroidite subacuta di De Quervain ed un addome subacuto con sindrome infiammatoria emerge “una patologia nuova, finora non conosciuta, la quale ha reso necessaria una breve degenza all’Ospedale __________ della durata di 12 giorni. Lo stato di salute è suscettibile di miglioramento dopo la malattia intercorrente e le relative cure. Infatti, il paziente “viene dimesso in condizioni cliniche ritrovate”.”, concludendo per una “non entrata in materia: non è documentato un peggioramento duraturo dello stato di salute” (doc. 99-1).

 

                                         A fronte del progetto di decisione amministrativa di non entrata in materia del 22 dicembre 2014 (doc. 100), l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il referto del 20 novembre 2014, con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo avere rinviato alla attenta lettura della “documentazione allegata dove sono riportate le diagnosi, per cui è inutile ripeterle per l’ennesima volta”, ha sottolineato come “è ovvio che la situazione prognostica su questo caso è assai incerta in quanto la guarigione attuale è impossibile”, attestando che “pertanto è impossibile iniziare un’attività lavorativa anche se leggera”, visto che “un paziente con ipertiroidismo da cui tachicardia e sudorazioni e perdita di peso deve solo rimanere a riposo” (doc. 101-2).

 

Nelle annotazioni del 6 febbraio 2015, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, dopo avere preso conoscenza del referto del 20 novembre 2014 del dr. __________, ha confermato la valutazione del dr. __________ vista “l’assenza di patologia comportante una prolungata IL lavorativa” (doc. 103-1).

 

                               2.5.   Chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo Tribunale ritiene che l’assicurato ha reso plausibile, ai sensi dell'art. 87 cpv. 3 OAI, il verificarsi di una rilevante modifica del suo stato di salute, suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, motivo per il quale l’Ufficio AI avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di prestazioni.

 

                                         Contrariamente al parere espresso dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha rilevato che “il ricorrente non ha reso plausibile – durante la procedura amministrativa – che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In tali condizioni, è a giusto titolo che l’UAI non è entrato nel merito della nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti (v. sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 3.5.)” (cfr. doc. V), il TCA ritiene invece, tenuto conto dei referti medici prodotti dall’interessato, di non potere fare propria la scelta con la quale l’amministrazione, attraverso l’emanazione di una decisione di non entrata in materia, ha scartato, senza ulteriori esami, la nuova domanda dell'assicurato.

                                         Una decisione del genere sarebbe stata, infatti, giustificata  solo nel caso in cui l’assicurato, contrariamente a quanto avvenuto nella presente fattispecie, attraverso i referti medici prodotti in sede amministrativa, si fosse limitato a far valere di soffrire delle medesime patologie già indagate in precedenza o avesse addotto le medesime limitazioni con influenza sulla capacità lavorativa residua già esaminate in occasione delle precedenti procedure (come avvenuto, ad esempio, nei casi giurisprudenziali di cui alle STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008 e 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, citate in precedenza al consid. 2.3.) o, ancora, avesse prodotto un referto medico generico, privo di diagnosi, senza indicazioni relative allo stato clinico, sprovvisto di esami strumentali e di documentazione specialistica (come avvenuto nel caso, citato in precedenza al consid. 2.3., di cui alla STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, alla quale ha fatto riferimento l’UAI nella risposta di causa), senza allegare alcuna modifica dei fatti determinanti.

                                        

                                         Ciò non è tuttavia quanto avvenuto nel caso di specie.

                                        

                                         Come riconosciuto, del resto, nelle annotazioni del 19 dicembre 2014 dallo stesso dr. __________ del SMR – al quale, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.2.), competeva di verificare se la documentazione medica prodotta dall’assicurato fosse tale da rendere plausibile una modifica delle condizioni di salute rispetto alla precedente valutazione peritale del SAM del 2011 (la quale concludeva per una capacità lavorativa del 70%-80% nell’attività abituale e dell’80% in attività adeguate, medio-leggere, a causa delle limitazioni derivanti dalle patologie invalidanti di natura psichica dell’interessato, cfr. doc. 37/1-23) o si limitasse, invece, a ribadire diagnosi e impedimenti già conosciuti e approfonditamente valutati in occasione della precedente decisione del 21 novembre 2012, cresciuta in giudicato - dai referti del Servizio di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________ è infatti emersa la presenza di una nuova patologia, fino a quel momento non conosciuta (cfr. doc. 99-1, sottolineatura della redattrice).

                                         Il dr. __________, inoltre, ha espressamente attestato che proprio a seguito dell’esistenza di questa nuova patologia, comportante tachicardia, sudorazioni e perdita di peso, l’assicurato non è in grado di svolgere alcun tipo di attività, neppure di natura leggera, ma deve unicamente restare a riposo (cfr. doc. 101-2, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Alla luce della nuova patologia presentata dall’assicurato, comprovata dal referto di degenza presso l’Ospedale __________ e ritenuta tale da influire in maniera notevole sullo stato di salute dell’interessato e sulla sua capacità lavorativa residua, come attestato dal dr. __________, il TCA ritiene che RI 1 abbia reso plausibile il sopraggiungere di una modifica delle proprie condizioni di salute rispetto a quanto valutato in occasione del precedente esame peritale del SAM del 2011.

                                         Spettava quindi all’amministrazione entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell’assicurato, verificando se le modifiche dello stato di salute con influsso sul grado di invalidità rese verosimili dall'interessato si sono effettivamente realizzate oppure no.

 

Tale soluzione si giustifica tanto più, alla luce del fatto che nel referto del 13 marzo 2015 - prodotto sì in sede ricorsuale ma che fa riferimento al periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata - il medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha attestato che “la sua valutazione clinica durante questo ultimo anno è peggiorata con tiroidite subacuta; epatopatia citolitica con steatosi medio-severa; sindrome ansio-depressiva peggiorata. Queste patologie hanno necessitato una degenza con consultazione specialistica nel reparto di endocrinologia (dr. med. __________) e nel reparto di psichiatria __________ /__________ (dr.ssa med. __________)” (doc. A1, sottolineatura della redattrice).

 

                                         Stante quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini, attraverso la realizzazione di una perizia che tenga conto di tutte le patologie dell’interessato, ivi comprese quelle attestate nella documentazione medica trasmessa dall’assicurato al TCA sia unitamente al ricorso, sia in corso di causa, se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede incida e, nell’affermativa, in che misura, sui presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno dell’assicurato.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione del 19 febbraio 2015 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.5..

 

                                   2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti