Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.48

 

cs

Lugano

1 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 febbraio 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1954, attivo presso la __________ quale carrozziere/verniciatore e direttore della medesima dal __________, il 23 giugno 1994 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI 1-6), respinta il 7 settembre 1994 (doc. AI 12-1).

 

                               1.2.   Il 14 settembre 2005 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 38-1). L’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari, richiamati gli atti dalla __________ e dalla __________, allestita un’inchiesta per i lavoratori indipendenti ed applicato il metodo straordinario, con decisione del 24 febbraio 2015 (doc. AI 109), preavvisata dal progetto del 6 dicembre 2012 (doc. AI 90-1), ha negato ogni prestazione essendo il grado d’invalidità del 23%. Per il periodo dal 15 settembre 1998 (infortunio) al maggio 2004, durante il quale la __________ ha versato indennità giornaliere, non è stata riconosciuta alcuna prestazione poiché l’art. 48 LAI in vigore all’epoca prevedeva la retroattività massima di un anno dall’inoltro della domanda per il riconoscimento di un eventuale diritto.

 

                               1.3.   RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di annullare il provvedimento e di rinviare gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi (doc. I).

                                         Il ricorrente evidenzia che la sua domanda di prestazioni è del 15 settembre 2005, che il referto peritale del dr. med. __________ è del 2 marzo 2009 e quello del dr. med. __________ del 14 maggio 2009, che la perizia allestita dal dr. med. __________ del __________ dell’Ospedale __________ di __________ risale al 24 settembre 2010, mentre quella della dr.ssa med. __________ del __________ è del 5 ottobre 2010. Ora, la decisione impugnata è stata emessa il 24 febbraio 2015 ossia a quasi 6 anni dalle perizie del Dr. med. __________ e __________, allestite su ordine della __________ e a circa 4 anni e mezzo da quelle del dr. med. __________ e della dr.ssa med. __________ effettuate su richiesta della __________. I referti non tengono di conseguenza conto dell’evoluzione dei disturbi degli ultimi anni ed inoltre non permettono di giungere alla conclusione tratta dall’UAI secondo cui l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa nell’abituale attività di direttore e carrozziere/verniciatore e che un’incapacità lavorativa non sarebbe più giustificabile dal mese di febbraio 2009. L’insorgente esamina nel merito le quattro perizie e sostiene che alla luce del referto del dr. med. __________ deve essere considerato totalmente inabile nell’attività prevalente di carrozziere-verniciatore. Già solo per questo motivo la decisione andrebbe annullata. Circa il grado dell’invalidità, l’insorgente fa riferimento alla sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 di questo Tribunale, concernente l’infortunio da lui subito nel settembre 1998. L’assicurato evidenzia che nella citata pronunzia il TCA al consid. 2.3.5 ha affermato che ci si può basare sul guadagno effettivamente conseguito dopo l’insorgenza dell’invalidità solo se cumulativamente dei rapporti di lavoro particolarmente stabili rendono praticamente inutile riferirsi al mercato generale del lavoro, se l’assicurato esercita un’attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale. Il Tribunale ha poi affermato che “se, per ipotesi dalla perizia medica disposta dall’amministrazione dovesse emergere che RI 1 è solo parzialmente abile nella sua professione di carrozziere-verniciatore/direttore, ci si dovrebbe interrogare circa l’esistenza di una parte di “salario sociale” oppure stabilire se invece attraverso una riorganizzazione dell’attività in seno alla ditta __________, resa possibile dalla sua posizione dirigenziale (anche questo aspetto merita di essere ulteriormente vagliato, dato che le informazioni che si evincono dagli atti appaiono contraddittorie), l’insorgente è riuscito ad attenuare in maniera ottimale le ripercussioni dell’infortunio patito nel 1998”. A questo proposito l’insorgente si chiede se sia applicabile il metodo straordinario, ritenuto che è pur sempre dipendente della __________, allega il contratto concluso il 1° gennaio 1994 e rileva che nella sentenza del 22 aprile 2009 il TCA aveva applicato il metodo ordinario e non straordinario, appoggiandosi sui dati descritti nella contabilità dei salari. In secondo luogo l’interessato evidenzia che dal 2006 i redditi sono rimasti praticamente invariati indipendentemente dal versamento di indennità della __________ o della __________ e dal rendimento che si è notevolmente ridotto. Secondo il ricorrente ciò comprova la presenza di un salario sociale che come tale, in applicazione dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI, non fa parte del reddito da considerare per il calcolo del grado d’invalidità. L’UAI non ha invece verificato l’esistenza di un salario sociale, malgrado le indicazioni del TCA nella sentenza del 22 aprile 2009, inc. 35.2008.68.

 

                               1.4.   Con risposta del 20 aprile 2015 l’UAI, con riferimento anche alla circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che l’applicazione del metodo straordinario è corretta in presenza di una persona che dirige la propria società e che ha un’influenza determinante su quest’ultima e che con sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 il TF ha confermato la correttezza della valutazione dell’UAI secondo il metodo straordinario, affermando che l’amministrazione non era vincolata alla valutazione alla base della decisione dell’assicuratore contro gli infortuni. Quanto indicato dal TCA nella sentenza 35.2008.68 non è quindi vincolante per l’UAI (doc. IV).

                               1.5.   Il 18 novembre 2015 il TCA ha scritto alla __________ a __________, richiamando gli atti successivi al 6 febbraio 2015 (doc. VI) ed ha posto alcune domande all’UAI, e meglio:

 

" (…) con riferimento alla vertenza a margine le chiediamo di voler precisare quanto segue.

 

1. In sede di ricorso l’assicurato rileva che la perizia dell’11 maggio 2009 del dr. med. __________ ha accertato che per l’attività di carrozziere-verniciatore l’assicurato riesce ad esprimere un rendimento del 50% in una giornata lavorativa normale (pag. 12 ricorso), mentre nel referto del 24 settembre 2010 il dr. med. __________ ha accertato una capacità lavorativa nulla quale carrozziere-verniciatore (pag. 13 ricorso). L’insorgente sostiene che in queste circostanze l’UAI non può concludere che dal mese di febbraio 2009 un’incapacità lavorativa non sarebbe più giustificabile. Le chiediamo di prendere espressa posizione in merito.

 

2. Nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 24 settembre 2014 a pag. 16, quale carrozziere, figura un’incapacità lavorativa “nei campi di attività” del 30%. Le chiediamo di voler precisare come siete giunti a questa percentuale.

 

3. Nella decisione impugnata figura che “in via del tutto abbondanziale, osserviamo che nell’ipotesi in cui dovesse presentare limitazioni fisiche nello svolgimento dell’attività di carrozziere/verniciatore potrebbe assumere una funzione puramente dirigenziale presso la sua azienda o presso altre ditte simili, disponendo di una vasta esperienza in materia, o rendersi disponibile ad una conversione professionale, svolgendo l’attività di perito assicurativo presso terzi. Teniamo a rilevare che nel 1994 svolgeva unicamente funzioni dirigenziali. Eventuali cambiamenti strutturali in seno alla SA non sono in relazione con i danni alla salute, ma con ogni verosimiglianza dovuti all’andamento congiunturale.” In coda al rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente figura che “l’assicurato, ora sessantenne, non ha mai cambiato professione; un cambiamento in tal senso sarebbe stato senz’altro esigibile anni orsono, al momento della richiesta di prestazioni, mentre al momento attuale appare fuori luogo, per l’età, le competenze professionali acquisite nel corso degli anni oltre che per l’investimento finanziario”. Le chiediamo di prendere posizione in merito ed in particolare di voler precisare se nel caso di specie sarebbe esigibile chiedere all’assicurato di svolgere unicamente l’attività di dirigente della sua società e quale sarebbe il grado d’invalidità in tale ipotesi.

 

4. Le chiediamo di prendere posizione sulla censura sollevata dal ricorrente circa l’assenza da parte dell’UAI di una verifica della presenza di una componente di salario sociale che non dovrebbe far parte del reddito da considerare nel grado d’invalidità (pag. 16 del ricorso)” (doc. VII)

 

                               1.6.   Il 1° dicembre 2015 l’UAI ha precisato che indipendentemente dall’incapacità lavorativa nell’attività di carrozziere-verniciatore definita a livello medico-teorico, la perdita di guadagno effettiva è stata determinata raffrontando i campi di attività (metodo straordinario) tenuto conto delle limitazioni funzionali indicate in sede medica e dell’attività svolta concretamente dall’assicurato nella propria azienda nel corso degli anni successivi all’insorgenza del danno alla salute (doc. VIII). L’amministrazione ha prodotto inoltre una presa di posizione dell’ispettrice __________ che ha affermato:

 

" (…)

Innanzitutto è al punto sul “Confronto tra campi di attività” – pag. 12 e 13 del rapporto di inchiesta, - che vengono indicate le ragioni del grado di impedimento del 30%. La valutazione parte naturalmente dai limiti funzionali medicalmente riconosciuti ma tiene altresì conto anche di altri fattori:

 

-   la struttura della società (evoluzione nel corso degli anni, numero di dipendenti,…),

-   le misure e i costi di tali misure sostenuti dall’assicurato per continuare ad esercitare la propria attività,

-   e, non da ultimo, le conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che l’assicurato, in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda, abbia avuto la fattiva possibilità di delegare ai dipendenti ciò che personalmente non era in grado di fare.

Si tratta di elementi di cui, evidentemente, la percentuale di impedimento medico-teorica non può tenere conto dato che si basa unicamente sui limiti funzionali.

 

Riprendo a questo scopo un passaggio del rapporto:

 

negli altri anni il signor RI 1 si è attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in carrozzeria, continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la società in attivo e ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto risultati così brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale come dichiara, mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei dipendenti laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno eseguite in posizione sopraelevata.

 

L’assicurato ha continuato ad avere, con e nonostante il danno, risultati finanziari apprezzabili, fatto che non è in contrasto con i limiti funzionali ma in linea con la capacità di quest’ultimo di gestire l’attività efficacemente, per sé e per l’azienda. Egli ha potuto e saputo avvalersi dei propri dipendenti pur continuando ad essere attivo in un settore di nicchia __________, facendosi carico di attività non particolarmente impegnative oppure eseguendo lavori faticosi per un tempo ridotto.

La tabella a pag. 13 del rapporto di inchiesta ha infatti evidenziato come l’assicurato abbia continuato a produrre fatturato alla pari dei propri dipendenti, e lo ha fatto nonostante il danno alla salute; ciò non significa che non abbia limiti ma che ha saputo affrontarli in modo efficace e remunerativo.

 

3:

La risposta al punto 3 non è che la naturale conseguenza del punto 2.

Negli anni presi in considerazione l’assicurato era il direttore della società: lui “ha creato” fatturato ed ha reso possibile alla __________ di continuare ad evolversi. Più che di esigibilità qui si tiene conto della realtà, e in tal senso si è proceduto con la valutazione del grado di inabilità come da metodo straordinario.

 

Non è apparso esigibile invece, al momento dell’inchiesta, un cambiamento di professione al di fuori del contesto lavorativo, per quanto l’assicurato avesse espresso a quel momento la volontà di creare sinergie con altri partner commerciali.

 

4.

Mal si comprende, infine, come il ricorrente abbia potuto parlare di “salario sociale” (pag. 16 del ricorso).

Come indicato nel marginale 3059 della CIGI non è assolutamente provato che nella fattispecie aziendale e professionale dell’assicurato vi sia una componente di salario sociale: è la prassi che un indipendente (indipendente dal lato assicurativo) adatti le proprie pretese salariali all’andamento della società e dell’attività, tenuto conto del settore e in alcuni casi della congiuntura; complessivamente sono molte le ragioni di natura economica che intervengono nella definizione del salario.

Ne consegue che non vi sono motivi – né sono emersi nel corso dell’inchiesta – per ritenere che il salario che l’assicurato si è attribuito negli anni non sia adeguato agli standard del settore, così come d’altra parte ha evidenziato il rapporto di inchiesta in molte sue parti (vedi “evoluzione dei redditi”, così come tabella a pag 13 del rapporto e non da ultimo, tabella del metodo straordinario/reddito senza invalidità).” (doc. VIII/1)

 

                               1.7.   Il 14 dicembre 2015 la __________ ha affermato di non avere documenti successivi al 6 febbraio 2015 eccetto copia della decisione dell’UAI del 24 febbraio 2015 ed uno scritto al legale del ricorrente del 18 marzo 2015 ed ha affermato che:

 

" (…)

La decisione riguardo ad un’eventuale rendita d’invalidità non è ancora stata emanata poiché era intenzione della __________ aspettare la decisione dell’ufficio AI al fine di concordare una rendita o richiedere una perizia contabile con lo scopo di appurare l’ipotetica esistenza di uno scapito economico. La decisione dell’ufficio assicurazione invalidità essendo oggetto di contestazione dinnanzi al Tribunale Cantonale, non siamo in misura di emettere la nostra decisione.

 

Per quanto riguarda l’evento del 31.5.2013 __________ comunichiamo che assumeremo l’inabilità lavorativa al 100% dal 3.6.2013 al 20.6.2013 e 50% dal 21.6.2013 al 31.7.2013. Tenendo conto di tutti gli elementi in nostro possesso riteniamo che con il 1.8.2013 la situazione valetudinaria possa essere considerata ripristinata e che, pertanto, eventuali lesioni supplementari non sono a carico della __________.

 

Precisiamo inoltre che, sulla scorta del parere del nostro medico fiduciario, non assumeremo i costi dell’intervento proposto dal Dott. __________. Tale intervento, da un lato coinvolge delle parti anatomiche che non sono di competenza della __________ e, da un altro, non procurerebbe un significativo miglioramento della capacità lavorativa, ma potrebbe anzi peggiorare la mobilità della spalla.” (doc. X)

 

                               1.8.   Le parti si sono espresse l’8 gennaio 2016 (doc. XIII), rispettivamente l’11 gennaio 2016 (doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Relativamente al diritto applicabile, deve essere rammentato il principio secondo il quale, per quanto concerne l’aspetto materiale, le norme applicabili sono quelle in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1.2; sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme (ed il riferimento alla LPGA vale per il periodo dal 1° gennaio 2003), e, a partire dal 1° gennaio 2008, rispettivamente dal 1° gennaio 2012, in conformità con le disposizioni che si sono succedute nel tempo.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA (per il periodo successivo al 31 dicembre 2002), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

 

                                         Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Per l’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                               2.3.   Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata.

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                     

                                         Secondo la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                        

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).

 

                                         Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

                                         Di conseguenza l’allora TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

 

                               2.5.   Con sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 il TCA ha statuito sul ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 17 giugno 2008 della __________ che aveva negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità come pure all’IMI per l’infortunio occorsogli il 15 settembre 1998 (caduta da una scala che ha provocato una distorsione acuta della caviglia e una lesione transmurale del tendine sovraspinato). Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso nella misura in cui all’assicurato era stato rifiutato il diritto alla rendita d’invalidità ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.3.4. Il TCA ha in particolare rilevato:

 

" (…)

2.3.4. Con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha sostenuto che RI 1 sarebbe in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo, la sua abituale attività di carrozziere-verniciatore e direttore della __________ di __________, motivo per cui i postumi residuali del sinistro del settembre 1998 non gli cagionerebbero alcun discapito economico.

 

Sempre secondo l’Istituto assicuratore, tale conclusione troverebbe il proprio fondamento nei referti dei dottori __________ e __________ (doc. 242, p. 3: “Il dott.__________ il 6.6.2008 ha confermato che lo stato di salute post-infortunistico dell’assicurato non ha subito alcun peggioramento rispetto a quanto osservato a suo tempo dal dott. __________ e ribadito che la capacità lavorativa allora verificata è rimasta immutata.”).

 

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che, in occasione della visita fiduciaria del 20 agosto 2002, il dott. __________ ha effettivamente dichiarato l’assicurato in grado di riprendere normalmente l’esercizio della sua attività lucrativa consueta, a fronte di una funzione della spalla sinistra definita come “completamente normale”, così come normali erano risultati i principali test della spalla (Lift-off, Jobe, 0-abduzione e Neer - doc. 157, p. 4; si veda pure il doc. 163, in cui il medico di circondario ha ribadito l’esistenza di una completa capacità lavorativa).

 

Non può tuttavia essere ignorato che, successivamente alla visita fiduciaria, nel mese di giugno 2003, l’insorgente è stato visitato dagli specialisti della __________ di __________, che già lo avevano periziato nel corso del 1999 (cfr. doc. 45).

 

In quell’occasione, e contrariamente alla valutazione del dott. __________, gli specialisti __________ hanno ammesso una capacità lavorativa massima del 50% nell’abituale professione alle dipendenze della ____________________ (doc. 173, p. 4: “In seinem aktuellen Zustand und Tätigkeit als Lackierer und 20%igen Büroarbeit sind wir der Meinung, dass der Patient eine max. 50%ige Arbeitsfähigkeit erreichen kann.” - il corsivo è del redattore). 

 

Del resto, proprio sulla base di queste conclusioni peritali, l’Istituto assicuratore resistente ha annullato la propria decisione formale del 29 agosto 2002 e ripristinato il diritto alle indennità giornaliere a contare dal 1° settembre 2002 (corrisposte in funzione di un’incapacità lavorativa del 50% sino al 31 maggio 2004 - cfr. doc. 183 e 197).

 

In occasione della visita medica di chiusura del 23 marzo 2004, il dott. __________ ha poi descritto l’esigibilità lavorativa, senza pronunciarsi in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività professionale (cfr. doc. 201, p. 3).

 

Da parte sua, il dott. __________, a margine della visita di controllo del 23 aprile 2008, si è limitato a dichiarare di non aver riscontrato elementi oggettivi suscettibili di giustificare una capacità lavorativa inferiore al 50%, tenuto conto soprattutto degli impedimenti descritti in precedenza dal dott. __________ (doc. 239, p. 8).

Con il complemento del 6 giugno 2008, lo stesso medico di circondario ha precisato che, rispetto allo stato riscontrato dal suo collega dott. __________ nel mese di marzo 2004, non era nel frattempo subentrato alcun peggioramento (doc. 241).

 

In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti non legittimava l’assicuratore resistente a concludere per una piena abilità lavorativa nell’abituale professione di carrozziere-verniciatore/direttore.

 

Da una parte, la fondatezza dell’apprezzamento della capacità lavorativa contenuta nel rapporto del dott. __________ afferente alla visita di controllo del 20 agosto 2002 (doc. 157), è stata rimessa in discussione dalle conclusioni peritali dei sanitari della__________ (cfr. doc. 173) che l’__________ ha fatto proprie. Non a caso lo stesso Istituto assicuratore ha ripristinato il diritto all’indennità giornaliera proprio su tale base (doc. 183).

 

D’altra parte, non è possibile affermare che la pretesa piena capacità lavorativa risulterebbe supportata dai pareri dei dottori __________ e __________, nella misura in cui il rinvio di quest’ultimo è riferito agli esiti della visita medica di chiusura del 23 marzo 2004, in occasione della quale il dott. __________ si è limitato a descrivere l’esigibilità lavorativa, senza alcun accenno alla capacità lavorativa nell’attività abituale (cfr. doc. 201, p. 3; si veda inoltre il rapporto relativo all’audizione del 30 aprile 2004, a margine della quale l’ispettore __________ aveva comunicato all’assicurato che il diritto alla rendita sarebbe stato valutato in funzione della sua capacità lavorativa residua in attività alternative adeguate - cfr. doc. 199).

 

Occorre inoltre segnalare che, con il referto del 24 aprile 2008, il dott. __________ ha sostenuto di non aver refertato elementi oggettivi atti a giustificare una capacità lavorativa inferiore al 50%. Ergo, egli non ha preteso che RI 1 sarebbe stato in grado di aumentarne il grado (cfr. doc. 239, p. 8).

 

Ora, se è vero che le certificazioni dei medici di circondario non appaiono suscettibili di avvalorare la tesi difesa dall’amministrazione, e ciò per i motivi già esposti, è altrettanto vero che nemmeno la perizia 19 giugno 2003 del dott __________, consente a questo Tribunale di decidere, con la necessaria tranquillità, in merito alla capacità lavorativa del ricorrente.

 

In questo ordine di idee, non può sfuggire che se il medico __________, in occasione del consulto del 3 giugno 2003, ha constatato, all’esame clinico della cuffia rotatoria della spalla sinistra, una debolezza generalizzata della muscolatura, nonché dei chiari dolori all’insieme della cuffia con perdita di forza ai test di Jobe e Patte e alla rotazione esterna con il gomito accostato al corpo, oltre a una lieve sensibilità al solco del tendine del bicipite, a una sensibilità pressoria sotto-acromiale e a un leggero dolore ai test di Hawkins e Neer (doc. 173, p. 2s.), tanto il chirurgo ortopedico dott. __________ quanto il reumatologo dott. __________, durante le rispettive visite mediche, che hanno avuto luogo precedentemente e successivamente al consulto presso la __________, hanno riscontrato una situazione senza particolarità dal punto di vista sia della funzionalità dell’arto che dei disturbi (doc. 157, p. 4: “Clinicamente alla spalla sinistra si trova sempre questo test positivo per una tendinite del capolungo del bicipite. Altrimenti la funzione della spalla è completamente normale, come pure i principali tests. Attualmente una sofferenza della cuffia non è evidenziabile.”, doc. 201, p. 3: “Dal lato clinico la situazione è calma, si nota soltanto una lieve dolenzia nel decorso del caput-lungo del bicipite. La funzione è completamente normale, i test per un impingement, per una lesione della cuffia rotatoria, per una tendinite del bicipite sono completamente normali.”, doc. 239, p. 7: “Cicatrici operatorie in ordine, trofismo e forza muscolare degli arti superiori conservati con a sinistra un deficit medio di 1 centimetro di circonferenza su un valore medio di 33 (…), per cui siamo a un valore di un 3% di differenza e tenendo conto della predominanza destra, questa differenza può rientrare nei limiti che costituiscono la norma dell’asimmetria destra/sinistra. Funzionalità articolare verificata con abduzione, anteposizione, retroposizione superiore e inferiore compatibili con una funzione completa, verifica della forza con jamar e riscontri destra sinistra sovrapponibili, stessa cosa con verifica alla forza del pollice. Alla misurazione grossolana contro-resistenza degli arti superiori con avambraccio flesso in tutti gli assi spaziali, non deficit di forza riscontrabile stante l’empiricità dell’esame. Prono supinazione completa, opposizione dita completa, dolore a livello epicondilare destro e anche a metà avambraccio destro. Solco bicipitale omerale sinistro non dolente, regione sottoacromiale e corrispondente alla borsa non dolenti.”).

Questa diversità di valutazione merita di essere chiarita mediante un approfondimento specialistico - che dovrà essere disposto dall’__________, al quale vanno a tal fine rinviati gli atti -, tenuto conto, in primo luogo, che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003, 35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9 gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19 febbraio 1999), in secondo luogo, che l’esistenza di una rottura transmurale del tendine del sovraspinato, evocata dal dott. __________, avrebbe dovuto essere ulteriormente investigata mediante un’artroscopia diagnostica, mai eseguita (cfr. doc. 173, p. 3) e, infine, che il dott. __________, nel rapporto relativo alla visita di controllo del 23 aprile 2008, ha manifestato il sospetto - che avrebbe dovuto essere verificato attraverso dei consulti specialistici di natura neurologica e reumatologica, anch’essi mai eseguiti -, che il quadro clinico dell’arto superiore sinistro sia condizionato da, citiamo: “… concomitanti patologie non correlabili con l’infortunio che stiamo trattando …” (doc. 239, p. 8: “Si invii per consulenza al dott. __________ per una verifica e anche al dott. __________ per una verifica dal punto di vista neurologico dei tremori all’arto superiore sinistro sotto carico con ENG ed EMG.”).

 

2.3.5. Sempre in sede di decisione su opposizione, l’Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, a prescindere dall’aspetto medico, i dati salariali desunti dalla contabilità della __________ dimostrerebbero che i postumi infortunistici residuali di fatto non cagionano all’assicurato alcun pregiudizio economico (doc. 242, p. 4).

 

In proposito, il TCA constata in effetti che i dati salariali che figurano nel rapporto ispettivo del 28 febbraio 2007, desunti dalla “contabilità salari” (doc. 221; per il 2004: fr. 79'534) - dati che però non trovano conferma né nell’estratto del conto individuale (cfr. doc. D 2) né, perlomeno per quanto concerne l’anno 2006, nel Conto economico della ditta __________ (cfr. doc. XVIII + allegati) -, consentirebbero, di per sé, di escludere l’esistenza di un qualsiasi danno economico, posto che, proiettando al 2004 (anno in cui avrebbe eventualmente inizio il diritto alla rendita di invalidità - cfr., al riguardo, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 p. 511ss.) il salario lordo conseguito dall’insorgente al momento dell’infortunio (cfr. doc. 1: fr. 66’000/anno), si ottiene un reddito (da valido) di fr. 71'016 (fr. 66'000 + 7.6% corrispondente all’aumento dei salari nominali tra il 1998 e il 2004).

 

Tuttavia, in base a una costante giurisprudenza federale, ci si può fondare sul guadagno effettivamente conseguito dopo l’insorgenza dell’invalidità solo se, cumulativamente, dei rapporti di lavoro particolarmente stabili rendono praticamente inutile riferirsi al mercato generale del lavoro, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde a una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a).

Nella concreta evenienza, visto che la documentazione medica agli atti non consente di giungere a conclusioni affidabili circa la capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività alle dipendenze della __________, aspetto relativamente al quale l’Istituto assicuratore convenuto è chiamato ad ordinare un approfondimento peritale (cfr. consid. 2.3.4. di questa pronunzia), questa Corte ritiene di non disporre degli elementi necessari per giudicare la realizzazione dell’ultima delle tre condizioni appena enumerate.

 

Infatti, se, per ipotesi, dalla perizia medica disposta dall’amministrazione dovesse emergere che RI 1 è solo parzialmente abile nella sua professione di carrozziere-verniciatore/direttore, ci si dovrebbe interrogare circa l’esistenza di una parte di “salario sociale” oppure stabilire se invece  attraverso una riorganizzazione dell’attività in seno alla ditta __________, resa possibile dalla sua posizione dirigenziale (anche questo aspetto merita di essere ulteriormente vagliato, dato che le informazioni che si evincono dagli atti appaiono contraddittorie), l’insorgente è riuscito ad attenuare in maniera ottimale le ripercussioni dell’infortunio patito nel 1998.” (doc. __________ 61)

 

                               2.6.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

 

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                         Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

 

                                         In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non contenziosa.

 

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

                                         Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

                                                                                

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.7.   Nel caso di specie, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente da una parte contesta la circostanza che l’UAI si sia fondata su perizie ormai datate e non abbia proceduto con un aggiornamento degli atti e dall’altra rileva che in ogni caso dal referto del dr. med. __________ emerge una totale incapacità lavorativa nell’attività di verniciatore/carrozziere che pertanto gli darebbe diritto ad una rendita intera.

 

                                         Dagli atti emerge che l’insorgente ha presentato un’incapacità lavorativa ininterrotta, con percentuali variabili, dall’infortunio subito il 15 settembre 1998 al 31 maggio 2004 e che hanno comportato il versamento di prestazioni (indennità giornaliere) ad opera della __________. Dal 1° giugno 2004 l’assicuratore contro gli infortuni non ha più corrisposto alcunché, tranne per un infortunio intervenuto il 17 agosto 2011 (fino al 31 agosto 2011) e per un’ulteriore incapacità lavorativa al 100% dal 3.6.2013 al 20.6.2013 ed al 50% dal 21.6.2013 al 31.7.2013 (cfr. doc. A e doc. X). Parallelamente la __________, assicuratore malattie in caso di perdita di guadagno a causa di malattia, ha versato prestazioni, dapprima al 100%, poi al 50% ed infine ancora al 100%, dal 4 agosto 2008 al 3 agosto 2010 (esaurimento delle prestazioni; cfr. doc. __________ 1-2).

 

                                         L’assicurato è stato sottoposto, su ordine della __________, ad una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 17 febbraio 2009 (referto del 2 marzo 2009; doc. __________ 8-1) e ad una perizia ortopedica ad opera del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 12 febbraio 2009 (referto del 14 maggio 2009; doc. __________ 6-1). Inoltre, in seguito al rinvio di cui alla sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009, l’assicuratore contro gli infortuni ha assegnato un mandato peritale al __________ __________ di __________ (dr. med. __________) e un mandato peritale al __________ __________ di __________ (dr.ssa med. __________). I referti sono stati redatti il 24 settembre 2010 (doc. __________ 91-1) ed il 5 ottobre 2010 (doc. __________ 83-1).

 

                                         Dalla perizia neurologica del 5 ottobre 2010 della dr.ssa med. __________ emerge che non vi sono patologie “in grado di ridurre la capacità lavorativa del paziente” (doc. __________ 83-4). Anche il perito psichiatra, dr. med. __________, non ha riscontrato alcuna riduzione della capacità lavorativa (doc. __________ 8-1).

 

                                         Per quanto concerne l’aspetto ortopedico, il 14 maggio 2009 il dr. med. __________, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale, più marcata a destra, disfunzioni segmentali cervicali nel contesto di alterazioni degenerative e pregressa periartropatia alla spalla destra, ha affermato che “il rachide cervicale, la sindrome del tunnel carpale bilaterale e la spalla destra non giustificano nessuna limitazione nello svolgimento dell’attività di direttore e carrozziere/verniciatore effettuata fino ad ora” e che “i postumi infortunistici riportati alla spalla sinistra giustificano una limitazione nello svolgimento delle mansioni di carrozziere/verniciatore, non per contro in qualità di direttore” (doc. __________ 6-8). Lo specialista ha rilevato che “gli aspetti ortopedici di natura non infortunistica non giustificano nessuna inabilità lavorativa” e che “indipendentemente dall’aspetto specifico della competenza assicurativa, l’insieme del quadro ortopedico presentato dal” ricorrente “rende tuttora proponibile sull’arco di tutta una giornata l’attività esercitata fino ad ora, a condizione di poter distribuire le diverse mansioni svolte alternando quelle manuali con quelle dirigenziali/amministrative” (doc. __________ 6-8). Il perito ha poi rilevato che “il rachide cervicale, la sindrome del tunnel carpale bilaterale e la spalla destra non giustificano nessuna limitazione nello svolgimento dell’attività di direttore e carrozziere/verniciatore effettuata fino ad ora. In considerazione del quadro clinico riscontrato la spalla sinistra non giustifica nessuna limitazione del rendimento nello svolgimento di attività dirigenziali amministrative,… La spalla sinistra può giustificare una diminuzione del rendimento del 50% al massimo nello svolgimento di un’attività di carrozziere/verniciatore” (doc. AI 6-8). Il dr. med. __________ ha infine evidenziato che “la ripartizione tra le diverse mansioni esercita un’influenza significativa sulla capacità lavorativa complessiva” dell’assicurato e “tenuto conto della sua esperienza professionale e del quadro clinico complessivo (indipendentemente dalla differenziazione tra postumi infortunistici e fattori morbosi), risultano essere proponibili delle attività dirigenziali presso grandi carrozzerie, attività di perito in ambito assicurativo (stima dei danni),…” (doc. __________ 7-1).

 

                                         Il dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________, nel suo referto del 24 settembre 2010, poste le diagnosi di lieve tendinite del caput-lungo del bicipite della spalla sinistra, lesione parziale da delaminazione della componente anteriore del tendine del muscolo sovraspinato e artrosi acromio claveare con leggero impingement sul sovraspinato in stato dopo artroscopia della spalla sinistra con débriment artroscopico, borsoscopia, borsectomia artroscopica, acromio-plastica l’11.5.2000 per rottura parziale del muscolo sopraspinato e infraspinato con impingement subacromiale sintomatico in stato dopo contusione della spalla sinistra e gomito sinistro il 15.8.1998, ha stabilito una capacità lavorativa del 100% come amministratore e dello 0% come carrozziere. Il perito ha affermato:

 

" (…)

Il lavoro del Sig. RI 1, a detta dell’intervistato stesso, si suddivide in 2 parti nell’ambito della professione di carrozziere:

 

-  Primariamente Egli afferma di essere amministratore della ditta di carrozziere in cui lavora. A tale riguardo non si riscontrano dati obbiettivi per cui l’assicurato non possa proseguire nella sua attività a tempo pieno e a piene mansioni. Per tale aspetto del lavoro non si ritengono limitazioni del rendimento o del tempo di presenza durante la giornata lavorativa. Pertanto la capacità lavorativa come amministratore è data al 100%.

- Secondariamente il Sig. RI 1 afferma di aver effettuato per anni, prima dell’incidente, il lavoro di carrozziere con particolare impegno per ciò che riguarda lavori di precisione su macchine d’epoca. Questi lavori a sua detta richiederebbero in particolar modo l’impegno di strumenti pesanti quali martelli per tassellature e la sopportazione di sforzi fisici importanti soprattutto a livello dei cingoli articolari superiori anche in posizioni di sforzo maggiore come quella supina.

 

Si ritiene che, data la diagnosi, il Sig. RI 1, non sia più in grado di effettuare tale aspetto del suo lavoro poiché lo sottopone indubbiamente ad uno sforzo fisico importante e che gli produce una sintomatologia infiammatoria che si protrae anche nelle ore e nelle giornate successive e che rischia di peggiorare l’artrosi acromio claveare e l’impingement con l’aumento flogistico delle dimensioni del muscolo sovra spinato e del suo tendine. Per tale aspetto del lavoro si ritiene che vi sia una situazione di rendimento eccessivamente limitato rispetto alle necessità lavorative con limitazioni temporali pressoché totali.” (doc. __________ 91-7)

 

                                         Dalla visita di chiusura del 12 luglio 2011 emerge che il medico di circondario dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha stabilito che “per le sole conseguenze infortunistiche, cioè a causa della lesione parziale della cuffia rotatoria della spalla sinistra, rimarrà a lungo una lieve limitazione funzionale della spalla sinistra. Un’attività adeguata ai postumi infortunistici a livello della spalla sinistra è esigibile ed eseguibile in misura completa a partire da subito” (doc. __________ 92-5) ed ha aggiunto che “ulteriori accertamenti medici o cure specifiche non sono indicati e l’assicurato è considerato abile al lavoro in misura massima possibile” (doc. __________ 92-5). A pag. 5 lo specialista ha inoltre descritto le limitazioni per un’attività confacente allo stato di salute dell’interessato.

 

                                         Alla luce di quanto sopra questo Tribunale deve concludere che l’insorgente è abile al lavoro in maniera completa in attività leggere e confacenti al suo stato di salute perlomeno dal mese di febbraio 2009 (visita presso il dr. med. __________), così come in quella di direttore della società, mentre è inabile al lavoro nell’attività di carrozziere/verniciatore. La divergenza tra la valutazione del dr. med. __________ (incapacità la lavoro al 50% quale carrozziere/verniciatore) e quella del dr. med __________ (incapacità al lavoro del 100% quale carrozziere/verniciatore) e le conseguenze che ciò potrebbe avere sul diritto o meno ad una prestazione dell’UAI, saranno discusse nei considerandi successivi.

 

                                         Per il resto l’insorgente, che si lamenta del lungo tempo trascorso tra l’allestimento delle perizie e l’emanazione della decisione impugnata, non ha comunque prodotto, neppure nelle more processuali, documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni degli specialisti. I certificati medici del curante, dr. med. __________, FMH in medicina interna, generici e non motivati, e che fanno stato di periodi di incapacità lavorativa completa od al 50%, non contengono elementi medici oggettivi che possano far ritenere una conclusione diversa, ma semmai, come si vedrà meglio in seguito (consid. 2.11), confermano le conclusioni del dr. med. __________ (cfr. tra i tanti: certificato del 6 agosto 2008: doc. __________ 75-1; certificato del 23 settembre 2008: doc. __________ 72-4; certificato del 20 novembre 2008: doc. __________ 98-1; certificato dell’8 gennaio 2009: doc. __________ 97-1; certificato dell’8 luglio 2009: doc. __________ 94-1 [con riferimento alla perizia del 14 maggio 2009 del dr. med. __________]; certificato del 15 settembre 2009: doc. __________ 93-1; certificato dell’11 marzo 2010: doc. __________ 79-1; certificato del 12 maggio 2010: doc. __________ 101-1; certificato del 2 ottobre 2010: doc. __________ 99-1; cfr. anche doc. __________ da 102-1 a 107-1 e doc. __________ 100-1).

                                         A questo proposito va rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                         Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

 

                                         Del resto, il medesimo curante, il 4 novembre 2011, rivolgendosi all’UAI ha rilevato che “personalmente ho seguito molto marginalmente la situazione in quanto il paziente è stato a lungo seguito e valutato direttamente dalla __________”, che si “tratta di una situazione molto complessa e conflittuale datante già del 1998 epoca in cui il paziente ebbe un infortunio con successivi e continuativi dolori alla spalla sinistra per cui è stato investigato a più riprese dalla __________ stessa e alla quale potrete naturalmente richiedere tutta la documentazione che fa stato per la valutazione dell’invalidità” che “non sono in grado di prendere posizione a riguardo delle lesioni della spalla dove in ogni caso il paziente asserisce di non essere in grado i lavorare se non parzialmente (…)” ed ha aggiunto quali diagnosi “di carattere medico ma attualmente da considerarsi risolte” “un’ulcera del bulbo duodenale con emorragia e sclerotizzazione nel luglio del 2010 e un episodio di FA parossistica nell’agosto 2008 anche esso risoltosi” (doc. AI 75-2). Il curante stesso ha infine affermato che “trattandosi quindi di una problematica essenzialmente muscolo-scheletrica, rimando alle valutazioni __________”.

 

                                         Solo nel corso del 2013, per un periodo limitato, e riconosciuto dalla __________ (dal giugno al luglio 2013), l’insorgente è ancora stato completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività (cfr. doc. __________ 108-1 e doc. AI 112-2; cfr. doc. __________ 114-3: dichiarazioni dell’assicurato: “sono stato inabile completamente dal 31.5.2013 al 20.6.2013. Dal 21.6.2013 sono stato dichiarato inabile al 50% fino al 31.7.2013. Al più tardi da agosto ho ripreso a svolgere i lavori che svolgevo prima del 31.5.2014” [recte: 2013]). Il dr. med. __________, FMH medicina interna, consulente __________, il 28 novembre 2013 ha del resto rilevato che il ricorrente “continua ad accusare importanti dolori ed ipostenia alla spalla sin. che gli impediscono un’attività lavorativa superiore al 50% (attività come carrozziere)” e che “il paziente rimane intanto inabile al lavoro al 50%”, percentuale questa che è inferiore a quella posta dal dr. med. __________ nella perizia del 24 settembre 2010 (incapace al lavoro al 100% come carrozziere/verniciatore) e che corrisponde a quanto accertato dal dr. med. __________ nel referto del 14 maggio 2009.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto non vi sono pertanto motivi né per scostarsi dalle conclusioni delle perizie fatte allestire dalla __________ e dalla __________, il cui contenuto e le cui conclusioni del resto, in quanto tali, non sono contestati, né per procedere con un ulteriore aggiornamento.

 

                                         Va ora esaminato se al caso di specie, per il calcolo del grado d’invalidità, va applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3), come auspicato dal ricorrente, oppure quello straordinario (cfr. consid. 2.4), come applicato dall’UAI.

 

                               2.8.   L’insorgente contesta in primo luogo l’applicazione del metodo straordinario poiché il TCA nella sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 ha applicato il metodo ordinario.

 

                                         A torto.

 

                                         Di principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio 2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III 16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).

                                         In concreto, nella citata sentenza del 22 aprile 2009 relativa all’assicurazione contro gli infortuni, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione impugnata “nella misura in cui all’assicurato è stato rifiutato il diritto alla rendita”, confermando di conseguenza la parte relativa al rifiuto dell’IMI ed ha rinviato gli atti all’amministrazione “per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.3.4”, ossia per effettuare un approfondimento specialistico in ambito medico (cfr. anche il consid. 2.5 della presente sentenza).

 

                                         Ne segue che solo i motivi a fondamento del consid. 2.3.4 della sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009, cui viene esplicitamente fatto riferimento nel dispositivo e di cui ne fanno conseguentemente parte, sono vincolanti per il Tribunale. A questo proposito la __________ ha dato seguito al rinvio del TCA facendo allestire le perizie della dr.ssa med. __________ (5 ottobre 2010) e del dr. med. __________ (24 settembre 2010).

 

                                         Il dispositivo non rinvia invece agli altri considerandi ed in particolare al consid. 2.3.5, che pertanto non sono vincolanti per questo Tribunale.

                                         Del resto al consid. 2.3.5 (cfr. il consid. 2.5 della presente sentenza) questo Tribunale non ha imposto l’applicazione del metodo ordinario, ma ha verificato se l’argomentazione della __________ secondo cui i dati salariali desunti dalla contabilità della __________ dimostravano che i postumi infortunistici non cagionavano all’assicurato alcun pregiudizio andasse tutelata.

                                         Il TCA ha rilevato che i dati figuranti nel rapporto ispettivo del 28 febbraio 2007 della __________, che però non trovavano conferma in altri atti prodotti dalle parti, avrebbero consentito di escludere l’esistenza di qualsiasi danno economico e dunque di confermare la tesi dell’assicuratore contro gli infortuni.

                                         Il Tribunale ha tuttavia evidenziato da una parte che non era stato esaminato se nel reddito vi era una componente di salario sociale e dall’altra che non era stato neppure stabilito se l’insorgente era riuscito ad attenuare in maniera ottimale le ripercussioni dell’infortunio attraverso una riorganizzazione dell’attività in seno alla ditta, resa possibile dalla posizione dirigenziale dello stesso assicurato, aspetto anche questo che andava ulteriormente vagliato. La valutazione andava fatta dopo aver eseguito l’approfondimento specialistico ordinato nel consid. 2.3.4 della sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 e sfociato nella perizia neurologica del 5 ottobre 2010 della dr.ssa med. __________ e nella perizia ortopedica del 24 settembre 2010 del dr. med. __________.

 

                                         Ne segue che il Tribunale non ha imposto alla __________ l’applicazione del metodo ordinario. Accertando la necessità di ulteriori approfondimenti sia in punto al ruolo dell’insorgente all’interno della società sia in relazione alla possibilità di riorganizzare l’attività in seno alla ditta il TCA ha semmai lasciato aperta la possibilità di procedere al calcolo del grado d’invalidità secondo il metodo straordinario.

 

                               2.9.   Con sentenza 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag. 35, il TF ha riassunto la giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo straordinario, rilevando ai consid. 3.3 e 3.4 (cfr. anche consid. 2.4 della presente sentenza):

 

" (…)

3.3. Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).

 

3.4. Le point de savoir selon quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En l'espèce, aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances sociales ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au regard des faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être suivi. Les données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un employé qualifié entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué de manière prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre d'affaires de l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il n'est pas possible de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur la capacité personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité de rendement due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances - étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”

 

                                         Secondo il marginale 3028.1 (1/14) della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità l’amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad esempio perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad esempio tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi di attività; cfr. sentenza 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (cfr. sentenza 8C_346/2012 del 24 agosto 2012, in particolare ai consid. 4.3, 4.4. e 4.5).

 

                             2.10.   In concreto dagli atti emerge che l’insorgente è segretario della società con diritto di firma individuale, mentre la moglie è presidente con diritto di firma individuale. L’ispettrice __________, il 16 ottobre 2013, in seguito ad un’ispezione fiscale, ha potuto accertare che almeno dal 2008 l’insorgente, dal 1994 direttore della società (cfr. rapporto __________ del 16 luglio 2009) è il solo proprietario delle 300 azioni che costituiscono il capitale azionario della __________ (cfr. doc. AI 109-1). Del resto il 17 ottobre 2013 l’UAI ha scritto all’allora rappresentante dell’assicurato chiedendo ulteriore documentazione ritenuto che l’amministrazione era “a conoscenza che il Signor RI 1 è il solo proprietario delle 300 azioni che costituiscono il capitale azionario della __________” (doc. AI 110-1). In seguito al ricevimento di questo scritto lo stesso assicurato, il 12 novembre 2013, ha prodotto quanto richiesto, senza contestare l’accertamento dell’UAI. L’interessato non ha neppure censurato l’assunto figurante nel rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014, prodotto dallo stesso insorgente in sede di ricorso, dove figura a pag. 6 che “l’assicurato è titolare e proprietario dell’intero capitale azionario (300 __________)” (doc. A1).

                                         Questo Tribunale deve concludere che l’insorgente, in qualità di azionista unico, con diritto di firma individuale e quale direttore della società dal 1994, ha un’influenza determinante sulla medesima. Tant’è che lo stesso ha deciso, in seguito all’infortunio, di delegare parte dell’attività ad un proprio concorrente, con il quale avrebbe inoltre voluto avviare una collaborazione maggiormente intensa (doc. AI 123-9: “[…] Vi sono lavori che, a causa e dopo il danno, delega al concorrente __________, con una __________ a poche centinaia di metri dalla sua. Si tratta di una ditta individuale, ma vorrebbe accettarne la collaborazione e fondere le due attività […]”; cfr. anche sentenza 8C_346/2012 del 24 agosto 2012, consid. 4.3). Considerato inoltre che nel caso di specie l’attività del ricorrente era prevalentemente di carattere artigianale (cfr. doc. AI 123/7: 30 ore a settimana su circa 40 svolgeva l’attività di carrozziere/verniciatore) e che, come rileva l’ispettrice, non vi è corrispondenza tra i dati economici e l’evoluzione dell’infortunio e della malattia (cfr. doc. AI 123-13: “dal lato meramente economico, guardando al salario che l’assicurato si è attribuito negli anni, vediamo che solo nel 2006 e nel 2007 la sua “produttività” in termini salariali è stata superata da quella dei dipendenti (vedi tabella che segue); negli altri anni il signor RI 1 si è attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in carrozzeria, continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la società in attivo e ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto risultati così brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale come dichiara, mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei dipendenti laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno eseguite in posizione sopraelevata. Dobbiamo ricordare che __________ alcuni lavori devono essere comunque dati a terzi, ad esempio la messa a punto del motore, mentre nei lavori di carrozzeria è esigibile che l’assicurato si avvalga della forza lavoro dei propri dipendenti”), a giusta ragione è stato applicato il metodo straordinario.

                                         La circostanza che, successivamente all’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014, redatta il 24 settembre 2014, il ricorrente abbia affermato, nell’ambito del colloquio dell’11 settembre 2014 presso la __________, di essere attualmente “azionista della società assieme ad altre persone. Ognuno di noi detiene una parte uguale a quella degli altri” (doc. __________ 118-2) e che il 7 ottobre 2014 la moglie del ricorrente abbia scritto alla __________, allegando il verbale del citato colloquio firmato dal marito scusandosi per il ritardo nell’invio del documento “dovuto anche al fatto di un cambiamento delle azioni della __________. La informo che mio marito non è più azionista della Società” (doc. AI 113-1), non è rilevante per il caso di specie. Infatti non risulta che l’asserita modifica dell’assetto azionario, peraltro non comprovata, sia dovuta al danno alla salute. Un’eventuale vendita delle azioni non potrebbe di conseguenza modificare il metodo utilizzato per il calcolo del grado d’invalidità.

 

                             2.11.   In applicazione del metodo straordinario l’ispettrice AI è giunta alla seguente ripartizione (doc. AI 123-18):

 

Campi di attività senza danno alla salute

 

Ponderazione senza danno

Grado d’incapacità

Incapacità al lavoro ponderata

 

Attività amministrativa

Contatti con clienti (15 minuti per auto normali, 30 __________)/preparazione grossolana dei preventivi/ricerca pezzi

 

  23%

   0%

0

Piena capacità lavorativa

Carrozzeria

 

   77%

   30%

23%

Vedi al capitolo “confronti tra campi”

Totale

   100%

 

23%

 

 

                                        

                                         In seguito ha proceduto, applicando il reddito con e senza invalidità, al calcolo del grado d’invalidità:

                                                               Numero dei salari versati 12

Campi di attività senza danno alla salute

 

Ponderazione senza danno

Incapacità al lavoro nei campi di attività

Base salariale mensile

Reddito annuale senza danno

Diminuzione del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Attività amministrativa

         

             23%

     

        0%

 

1) Sfr. 6’871

 

Sfr. 18’964

         

          Sfr. 0

Carrozziere

            

             77%

   

      30%

 

2) Sfr. 6’775

 

Sfr. 62’601

 

  Sfr. 18’780

 

            

 

            

 

 

 

 

 

3)

      

 

         Sfr. 0

        

 

         Sfr.  0

 

 

 

4)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

5)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

 

 

 

6)

        Sfr.  0

         Sfr.  0

Totale

           100%

       23%

 

Sfr. 81’565

 Sfr.  18’780

 

Secondo inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010-attualizzati al 2012

 

 

1)

TA 7 pos. 23, livello di qualificazione 3, uomini

 

 

2)

TA 7 pos. 12, livello di qualificazione 2, uomini

 

 

 

 

 

 

Reddito ipotetico senza invalidità

Sfr.  81’565

 

 

Reddito da invalido

Sfr.  62’785

 

 

 

Diminuzione del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

 

 

Sfr.  18’780

 

 

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

 

        23%

 

 

 

La presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza 32.2013.219 del 24 settembre 2014).

 

La ripartizione tra i campi di attività senza il danno alla salute non è contestata (23%, rispettivamente 77%).

 

Circa l’incapacità lavorativa (0% come attività amministrativa e 30% come carrozziere) l’ispettrice ha affermato:

 

" (…)

CONFRONTO TRA CAMPI – VALUTAZIONE GRADO IL:

 

Nel corso dell’inchiesta l’assicurato ha dichiarato una presenza piena sull’arco della giornata, mentre l’ispettore __________ ha riferito un rendimento del 20-25% come carrozziere. Durante l’inchiesta così come al perito dott. __________ ha ammesso di svolgere mansioni di gestione a tempo pieno, con difficoltà, per contro, in lavori che richiedono l’utilizzo delle braccia, lavori di tassellatura importanti per la rifinitura dei pezzi.

 

Nel rapporto __________ del 12.07.2011 vengono definiti i limiti funzionali, limiti che prevedono il “maneggio di attrezzi senza limitazione” e “con attrezzi pesanti possibile talvolta”; si indica che l’assicurato può eseguire lavori sopra la testa “solo talvolta”, ma non ha alcuna limitazione per la posizione inginocchiata e inclinata in avanti così come in quella in piedi inclinata in avanti. Dalle limitazioni descritte si evincono difficoltà significative in tutte le operazioni da eseguirsi con entrambe le mani e quando il mezzo è in posizione sopraelevata; sono possibili attività a livello del busto – ad esempio la verniciatura, attività che lui stesso ha indicato come abituale (vedi lettera del 19.12.2005). Questo per quel che concerne i limiti funzionali a dossier.

 

Dal lato meramente economico, guardando al salario che l’assicurato si è attribuito negli anni, vediamo che solo nel 2006 e nel 2007 la sua “produttività in termini salariali è stata superata da quella dei dipendenti (vedi tabella che segue); negli altri anni il signor RI 1 si è attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in carrozzeria, continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la società in attivo e ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto risultati così brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale come dichiara, mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei dipendenti laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno eseguite in posizione sopraelevata. Dobbiamo ricordare che nelle auto d’epoca alcuni lavori devono essere comunque dati a terzi, ad esempio la messa a punto del motore, mentre nei lavori di carrozzeria è esigibile che l’assicurato si avvalga della forza lavoro dei propri dipendenti.” (doc. AI 123-12/13)

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta economica del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014 (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

                                         In linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

 

A proposito della divergenza tra il grado d’incapacità lavorativa come carrozziere stabilito dal dr. med. __________ (100%) e quello accertato dall’ispettrice (30%), interpellato in merito dal TCA, l’UAI ha affermato che “indipendentemente dall’incapacità lavorativa nell’attività di carrozziere-verniciatore definita a livello medico-teorico, la perdita di guadagno effettiva è stata determinata confrontando i campi di attività (metodo straordinario) tenuto conto delle limitazioni funzionali indicate in sede medica e dell’attività svolta concretamente dall’assicurato nella propria azienda nel corso degli anni successivi all’insorgenza del danno alla salute” (doc. VIII, sottolineatura del redattore). La stessa ispettrice (doc. VIII/1) ha evidenziato che la valutazione parte dai limiti funzionali medicalmente riconosciuti ma tiene altresì conto anche di altri fattori, e meglio la struttura della società (evoluzione nel corso degli anni, numero di dipendenti,..), le misure e i costi di tali misure sostenuti dall’assicurato per continuare ad esercitare la propria attività e, non da ultimo, le conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che l’assicurato, in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda abbia avuto la fattiva possibilità di delegare ai dipendenti ciò che personalmente non era in grado di fare. Si tratta di elementi di cui la percentuale di impedimento medico-teorica non può tener conto dato che si basa unicamente sui limiti funzionali. L’assicurato ha continuato ad avere, nonostante il danno, risultati finanziari apprezzabili, fatto che non è in contrasto con i limiti funzionali ma in linea con la sua capacità di gestire l’attività efficacemente, per sé e per l’azienda. Egli ha potuto e saputo avvalersi dei propri dipendenti pur continuando ad essere attivo in un settore di nicchia come quello delle auto d’epoca, facendosi carico di attività non particolarmente impegnative oppure eseguendo lavori faticosi per un tempo ridotto. La tabella a pag. 13 del rapporto di inchiesta ha evidenziato come l’assicurato abbia continuato a produrre fatturato alla pari dei propri dipendenti, e lo ha fatto nonostante il danno alla salute; ciò non significa che non abbia limiti ma che ha saputo affrontarli in modo efficace e remunerativo.

 

Chiamato ad esprimersi in merito l’insorgente non ha contestato quanto accertato dall’ispettrice, censurando piuttosto l’applicazione del metodo straordinario (doc. XIII).

 

                                         Va qui del resto rilevato che la fissazione dell’incapacità lavorativa totale quale carrozziere, figurante nella perizia del 24 settembre 2010 del dr. med. __________, è dovuta in parte anche alla descrizione dell’attività di carrozziere fornita dal medesimo ricorrente, e definita come particolarmente pesante (cfr. doc. __________ 97-1: “[…] Questi lavori a sua detta richiederebbero in particolar modo l’impegno di strumenti pesanti quali martelli per tassellature e la sopportazione di sforzi fisici importanti soprattutto a livello dei cingoli articolari superiori anche in posizioni di sforzo maggiore come quella supina. Si ritiene che, data la diagnosi, il Sig. RI 1, non sia più in grado di effettuare tale aspetto del suo lavoro poiché lo sottopone indubbiamente ad uno sforzo fisico importante e che gli produce una sintomatologia infiammatoria che si protrae anche nelle ore e nelle giornate successive e che rischia di peggiorare l’artrosi acromio claveare e l’impingement con l’aumento flogistico delle dimensioni del muscolo sovra spinato e del suo tendine. Per tale aspetto del lavoro si ritiene che vi sia una situazione di rendimento eccessivamente limitato rispetto alle necessità lavorative con limitazioni temporali pressoché totali”; doc. __________ 91-7).

                                         L’ispettrice, da parte sua, ha invece preso in considerazione altri fattori, sopra descritti (cfr. doc. VIII/1 e doc. AI 123/12-13).

 

                                         Del resto sia il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, nel referto del 14 maggio 2009 (doc. __________ 95-1), che il dr. med. __________, FMH medicina interna, consulente __________, il 28 novembre 2013, hanno accertato che il ricorrente quale carrozziere è incapace al lavoro al 50%. Lo stesso curante, dr. med. __________, dal mese di settembre 2008, ha attestato incapacità lavorative del 50% (doc. __________ 105-1, 104-1, 103-1, 102-1, 101-1, cfr. anche doc. __________ 1-1 e versamento prestazioni al 50% tranne nei due mesi iniziali e nel mese finale).

 

                                         Ora, anche se si volesse prendere in considerazione un’incapacità lavorativa come carrozziere del 50%, come stabilita dal medico curante, dr. med. __________, dal dr. med. __________ nella perizia del 14 maggio 2009 e dal dr. med. __________ il 28 novembre 2013, l’insorgente raggiungerebbe al massimo un grado d’invalidità del 38% (62'601 : 100 x 50 = 31'300.50 [corrispondente alla diminuzione del reddito dell’attività professionale dovuta al danno] rapportato al reddito annuale senza danno di fr. 81'565) che non darebbe comunque alcun diritto ad una rendita.

 

                                         Inoltre, nel verbale dell’11 settembre 2014 relativo al colloquio del medesimo giorno tenutosi presso la __________ l’insorgente ha affermato che “durante le 30 ore che prima impiegavo nei lavori pesanti, ora mi occupo di ordinare pezzi, di dare direttive ai dipendenti, sorveglio che l’esecuzione del lavoro sia impeccabile, controllo minuziosamente che i pezzi che arrivano per le riparazioni siano in perfetto stato. Devo sempre istruire il personale il quale spesso cambia posto di lavoro. Anche in officina è indispensabile la mia presenza in quanto, specialmente per le macchine d’epoca, ci vuole molta esperienza” (doc. __________ 118-2). Dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014 emerge inoltre che l’insorgente “dichiara un solo dipendente al momento dell’inchiesta, mentre 2 anni orsono aveva diversi dipendenti. L’operaio di cui dispone ora è verniciatore, non è in grado di rimodellare e saldare: o lo fa lui stesso, o sono attività che cede fuori della società, a terzi” (doc. AI 123/12).

                                         Alla luce di queste affermazioni e della riorganizzazione del suo lavoro, che gli hanno permesso di continuare a percepire, negli anni, un salario significativo, che nel biennio 2013/2014 è aumentato rispetto al biennio precedente da fr. 72'729 a fr. 78'000 (cfr. anche doc. C), ci si potrebbe semmai chiedere se non andrebbe piuttosto modificata la ripartizione delle attività dopo il danno alla salute e meglio ritenere una percentuale maggiore di attività amministrativa/dirigenziale ed inferiore di carrozziere.

 

                                         Considerando, anche alla luce di quanto asserito dal medesimo ricorrente nel corso del colloquio con la __________, un’attività amministrativa e di gestione della società nella misura, almeno, dell’80%, si otterrebbe un grado d’invalidità del 19% anche se si volesse ritenere un’incapacità lavorativa totale nell’attività di carrozziere/verniciatore come stabilito dal dr. med. __________ ([6'871 X 12 : 100 X 80] = 65'961.60 corrispondente al reddito annuo con il danno alla salute, raffrontato al salario senza danno alla salute di fr. 81'565).

 

In queste condizioni l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione.

 

Va infine evidenziato che, avendo applicato il metodo straordinario, in luogo di quello ordinario, e dunque avendo utilizzato i salari di “riferimento del ramo” secondo la Tabella TA7, la questione della presenza di una parte di salario sociale nel reddito da invalido conseguito nel periodo successivo al danno alla salute non è più rilevante.

In ogni caso, abbondanzialmente, va evidenziato che con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2, citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:

 

" (…)

5.2 Per determinare il reddito da invalido (unico aspetto rimasto contestato in sede federale) fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 con riferimenti). A quest'ultimo proposito va rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI). Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature del redattore)

 

                                         In concreto l’ispettrice ha rilevato che nel corso dell’inchiesta non è emersa la presenza di un salario sociale, né vi sono motivi per ritenere che l’interessato si è attribuito negli anni un salario non adeguato agli standard del settore, così come evidenziato nell’inchiesta effettuata nel 2014 e come emerge in particolare dalla tabella a pag. 13 del medesimo rapporto (doc. AI 123-13). Il medesimo ricorrente del resto non ha portato prove in senso contrario e in sede di colloquio presso la __________ l’11 settembre 2014 ha affermato che il salario conseguito è “conforme al CCL e corrisponde al salario di un responsabile di una ditta. Anzi sicuramente vi sono salari anche molto più alti” (doc. __________ 118-2).

 

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non raggiungendo il grado d’invalidità del 40%, il ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita.

                                         Ciò vale pure per il periodo da settembre 1998 a maggio 2004 durante il quale la __________ ha versato indennità giornaliere. Infatti la domanda di prestazioni AI è stata inoltrata nel corso del mese di settembre 2005 e per l’art. 48 LAI allora in vigore se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza.

                                         Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente il periodo d’incapacità lavorativa dapprima al 100% (dal 4 agosto 2008 al 4 settembre 2008) ed in seguito al 50% (dal 5 settembre 2008) riconosciuto da __________, ritenuto che in ogni caso, senza che sia necessario esaminare oltre la questione, al più tardi dal mese di febbraio 2009, quando il dr. med. __________ ha accertato una capacità lavorativa totale in attività leggere e in attività dirigenziali ed al 50% nell’attività di verniciatore/carrozziere, l’insorgente non può più prevalersi di un grado d’invalidità pensionabile (cfr. le considerazioni espresse al consid. 2.11).

 

                             2.13.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti