Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.55

 

BS/sc

Lugano

18 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 marzo 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1952, prima del danno alla salute svolgeva attività di tipo imprenditoriale e nel mese di aprile 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 11).

 

                     1.2.   Esperiti gli accertamenti medici (concludenti per un’inabilità lavorativa globale del 50%; cfr. perizia psichiatrica 6 agosto 2009 del CPAS, [doc. AI 23/8] e valutazione reumatologica 3 settembre 2009 del SMR [doc. AI 27/4]) ed economici del caso, con decisione 22 luglio 2010 (preavvisata il 17 dicembre 2009) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita intera dal 1° ottobre 2010 (sei mesi dopo la domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI).  

                               1.3.   Nel novembre 2014 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Esaminata la documentazione medica raccolta (rapporti del 19 dicembre 2014 del dr. __________; doc. AI 55; del 23 dicembre 2014 del dr. __________ con allegati; doc. AI 53), con annotazioni 12 gennaio 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che dalla stessa non risulta una modifica sostanziale dello stato di salute e della capacità lavorativa (doc. AI 58). Di conseguenza con comunicazione 14 gennaio 2015 l’amministrazione ha confermato la mezza rendita (doc. AI 58).

 

                                         Con scritto 3 febbraio 2015 l’assicurato ha contestato quanto deciso dall’Ufficio AI, facendo valere una perdita del 75% di visus dall’occhio sinistro, dichiarando di essere disposto a sottoporsi ad una visita medica (doc. AI 59).  

 

                                         Con annotazioni 3 marzo 2015 il SMR ha evidenziato:

 

"  Le affezioni sofferte all’occhio sinistro conferiscono delle limitazioni funzionali e riducono in parte la misura della CL in attività ultima svolta, così come la lombalgia cronica, ma le percentuali di IL non vanno sommate poiché si compensano vicendevolmente essendo entrambe all’origine di una diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro.” (doc. AI 61/1)

 

                                         Pertanto, con decisione 13 marzo 2015 l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la mezza rendita.

 

                               1.4.   L’assicurato ha inoltrato il presente ricorso contro la succitata decisione, facendo presente, con riferimento ad un certificato del medico curante, un notevole peggioramento del suo stato di salute.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI rileva come il peggioramento (presenza di coxartrosi invalidante a destra) sia intervenuto nell’aprile 2015, quindi successivamente alla decisione contestata, motivo per cui quest’ultima va tutelata e la documentazione prodotta in sede di ricorso verrà trattata quale nuova domanda di revisione.

 

                               1.6.   Il 4 maggio 2015 l’insorgente ha prodotto un altro rapporto medico (VI). Su richiesta del TCA, in data 12 maggio 2015 l’Ufficio AI ha formulato osservazioni scritte in merito al succitato atto (VIII), seguite da una presa di posizione del ricorrente datata 3 giugno 2015 (X).

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha confermato in via di revisione la mezza rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscet-tibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determi-nante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressio-ne della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, come visto al consid. 1.2., con decisione del 22 luglio 2010 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una mezza rendita. Dal punto di vista medico egli è stato ritenuto abile al 50% in tutte le attività, tenuto conto delle limitazioni fisiche.

                                         Quali patologie invalidanti di natura psichiatrica sono state accertate: sindrome depressiva di media gravità (F.32) e agorafobia, con decisione 22 luglio 2010 (cfr. perizia psichiatrica 6 agosto 2009 del CPAS, [doc. AI 23/8). Dal punto di vista somatico, nel citato rapporto 3 settembre 2009 il SMR ha posto le seguenti diagnosi e limitazioni funzionali:

 

Diagnosi principale

 

 

 

> Codice infermità 738

> Danno funzionale 08

· Lombalgia cronica su discopatia L5-S1 e    restrin-

   gimento foraminale sinistro di origine prevalente-

   mente ossea (ultima RMN del 30.04.2009)

Codice ICD 10

 

Codice AI

 

Ulteriore diagnosi

con influsso sulla CL

 

 

Codice ICD 10

 

Codice AI

 

Ulteriore diagnosi

Con influsso sulla CL

 

 

 

 

 

· Achalasia esofagea operata

· Diverticolosi del colon

· Colon irritabile

· Ipertrofia prostatica benigna

· Dilatazione aneurismatica dell’aorta addomina-

   le sottorenale

· Litiasi della colecisti

· Cisti renale destra

· Steatosi epatica

 

Limiti funzionali

 

 

 

 

 

- Deve limitare il salire ed il scendere le scale

- Posizione statica seduta massimo 30.40 minuti

- Deve evitare la deambulazione su terreni

  sconnessi

- Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione,

  estensione e rotazioni della schiena

- Solleva abitualmente sia da terra che da piano

  Orizzontale massimo kg 10 e saltuariamente mas-

  simo kg. 15

- Deve evitare situazioni di precario equilibrio

(doc. AI 27/1)

 

                               2.6.   Avviata d’ufficio una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha raccolto i rapporti del 19 dicembre 2014 del dr. __________, medico curante (doc. AI 55) e del 23 dicembre 2014 del dr. __________, oftalmologo (doc. AI 53). Valutata tale documentazione, con annotazioni 12 gennaio 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che il quadro clinico e lo stato funzionale sono rimasti invariati (doc. AI 57).

                                         Il 3 febbraio 2015 l’assicurato ha sostenuto un peggioramento delle condizioni di salute dovuto alla perdita del 75% dell’acuità visiva all’occhio sinistro (doc. AI 59).

                                         Con annotazioni del 3 marzo 2015 il succitato sanitario SMR ha considerato:

 

"  Le affezioni sofferte all’occhio sinistro conferiscono delle limitazioni funzionali e riducono in parte la misura della CL in attività ultima svolta, così come la lombalgia cronica, ma le percentuali di IL non vanno sommate poiché si compensano vicendevolmente essendo entrambe all’origine di una diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro.” (doc. AI 61/1)

 

                                         Di conseguenza, con la decisione contestata l’amministra- zione, ritenuta l’assenza di un rilevante cambiamento rispetto al momento della prima decisione di rendita, ha confermato la mezza rendita.

 

                                         Ora, per quel che concerne la problematica visiva, limitata all’occhio sinistro (derivante da due distacchi della retina, cataratta, lussazione del cristallino trattata), dal citato rapporto 23 dicembre 2014 del dr. __________ si evince una forte diminuzione del visus (dello 0,1), mentre il visus dell’occhio destro è dello 0,8 con correzione (doc. AI 53). Del resto, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg.). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adatta-mento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecu-zione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b).

                                         Nel caso in esame, prima del danno alla salute il ricorrente ha svolto diverse attività imprenditoriali che non necessitano di una visione stereoscopica.

 

                                         Con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico 10 aprile 2015 in cui il medico curante, con riferimento alla visita del 2 aprile 2015, ha riscontrato “un’importante coxartrosi destra con chiaro riscontro radiologico” che limita il suo paziente (doc. A2).

 

 

                                         Rettamente l’Ufficio AI ha fatto risalire il peggioramento al più presto al 2 aprile 2015, giorno della visita in cui la coxartrosi è stata riscontrata dal curante, quindi in un momento successivo alla decisone impugnata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

 

                                         Vero che con successivo rapporto 29 aprile 2015 il dr. __________, con riferimento alla visita del 2 aprile 2015, ha scritto che “il paziente mi ha riferito di soffrire da almeno 2 mesi di dolori all’inguine destro che aumentavano durante la marcia, …” (doc. B1). Ciò non permette tuttavia di anticipare il peggioramento a prima dell’emissione della decisione impugnata, visto che durante la procedura amministrativa l’assicurato non ha mai menzionato la suddetta nuova affezione (cfr. un caso analogo STCA 32.2013.184 del 2 settembre 2014 in cui il peggioramento è stato fatto risalire al più presto al momento della relativa certificazione dello specialista). In ogni caso pur volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, che l’inizio della nuova sintomatologia risalga ai primi di febbraio 2015, il peggioramento non risulterebbe duraturo ai sensi dell’art. 88a cpv.2 OAI poiché sino alla decisione 13 marzo 2015 non sarebbero trascorsi almeno tre mesi.

 

                                         In queste circostanze, giustamente l’Ufficio AI ha evidenziato che il citato peggioramento verrà esaminato nell’ambito di una nuova domanda di revisione.

                                     

                                         Confermata la decisione contestata, il ricorso dev’essere respinto.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti