Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.56

 

TB

Lugano

7 dicembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 aprile 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 marzo 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                  A.   Il 25 febbraio 2013 (doc. 1) RI 1, nato nel 1956, ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di disturbi al femore destro, che dal 21 marzo 2014 l'hanno reso inabile al lavoro come direttore di una lavanderia dapprima al 100%, poi al 90% e dal 10 luglio 2014 all’80%.

 

                                  B.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici (docc. 5, 7, 15) e professionali, ha richiamato gli atti della Cassa malati che erogava indennità giornaliere per malattia, ha fatto allestire il 2 febbraio 2015 (doc. 21) un rapporto finale dal Servizio Medico Regionale e infine il consulente in integrazione professionale ha reso la sua valutazione (doc. 23).

                                  C.   Con decisione del 16 marzo 2015 (doc. A1), preavvisata il 3 febbraio 2015 (doc. 23), l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, dato che potendo comunque esercitare a tempo pieno un’attività adeguata con riduzione del rendimento del 10%, il paragone fra il reddito da valido (Fr. 61’200.- nel 2013 come direttore di una lavanderia, attività tuttavia esercitabile solo al 20% per i disturbi all’anca destra) e il reddito ipotetico da invalido (Fr. 62'875,60 per un’attività semplice e ripetitiva, importo ridotto del 10% per attività leggere e del 10% per la diminuzione del rendimento, quindi pari a Fr. 50'929.-) dà un grado di invalidità del 17% che, essendo inferiore al grado minimo pensionabile (40%), non dà diritto a una rendita di invalidità e neppure a dei provvedimenti professionali, ritenuta la necessità di un grado minimo del 20%.

 

                                  D.   Il 15 aprile 2015 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di annullare la decisione dell’Ufficio AI, di rivedere il grado di invalidità, di ordinare l’erezione di una perizia medica, di rivedere la decisione impugnata stralciando ogni riferimento alla reticenza nell’invio della documentazione economica e di revocare la diffida a sottoporsi a un intervento di protesi all’anca.

L’insorgente ha innanzitutto precisato di essere un dipendente della società per cui lavora e che quindi il semplice raffronto dei redditi utilizzato dall’amministrazione è corretto, piuttosto che dare seguito all’iniziale richiesta di invio di documentazione economica concernente la società per cui lavora.

In secondo luogo, il ricorrente contesta il grado di incapacità lavorativa del 10% che l’Ufficio AI ha stabilito basandosi sulla perizia del dr. med. __________, realizzata su mandato dell’assicuratore malattia che gli versava le indennità giornaliere per malattia. I referti dei curanti attesterebbero infatti altri gradi di incapacità lavorativa.

Infine, l’assicurato ha contestato la diffida impostagli dall’Ufficio AI di sottoporsi ad un intervento di protesi all’anca, diffida che, a suo dire, “sa di ricatto” ed è stata emessa con “irritante superficialità”, visto che, secondo i suoi medici curanti, questo provvedimento risulterebbe estremamente sproporzionato.

 

                                  E.   Nella risposta del 30 aprile 2015 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che non vi sarebbe motivo di distanziarsi dalle conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale, il quale a sua volta si è basato sulla valutazione reumatologica dello stato di salute dell'assicurato effettuata dal dr. __________ per contro dell’assicuratore malattia. Pertanto, ulteriori accertamenti medici non sarebbero necessari.

Secondo il medico dell’SMR l’assicurato, dal 3 novembre 2014, risulterebbe abile al lavoro nella misura del 90% in altre attività adeguate al suo stato di salute rispettose dei limiti funzionali posti, mentre sarebbe inabile all’80% nell’attività abituale.

Per quanto concerne la diffida intimata riguardante l’invito all’assicurato di sottoporsi ad un intervento chirurgico, alla luce dei nuovi certificati medici prodotti dal ricorrente l’UAI, sentito il medico SMR (doc. IV/1), l’ha ritenuta prematura.

Infine, l’amministrazione ha spiegato il calcolo economico adottato che fissa al 16,8% la perdita di guadagno dell’assicurato, motivo per cui non è dato un diritto né alla riformazione professionale né ad una rendita.

 

                                  F.   Nel suo scritto del 14 maggio 2015 (doc. VI) il ricorrente ha ribadito la necessità di correggere le affermazioni fatte dall’Ufficio AI in merito sia al suo statuto contributivo con cui è stato qualificato come titolare d’azienda, sia alla sua presunta reticenza nel fornire i dati economici della società.

Per quanto concerne l’abbandono della diffida a farsi operare all’anca, l’assicurato ha rilevato che già solo per questo motivo il suo ricorso dovrebbe essere accolto.

Restano invece discordanti le posizioni sulla determinazione della sua capacità lavorativa e sul calcolo del grado di incapacità di guadagno alla luce delle recenti certificazioni dei suoi medici curanti, laddove egli è passato da “un grado di abilità dal 50% al 60%. Non so valutare per contro quale sarà la mia capacità lavorativa residua al termine del processo di guarigione.”.

L’assicurato ha nuovamente evidenziato la superficialità con cui l’amministrazione avrebbe trattato il suo caso, giacché non è stato tenuto conto che possiede un diploma nel settore amministrativo e che conosce quattro lingue, visto che è stato indicato che può accedere a settori di attività per lavoratori non qualificati.

Il ricorrente ha quindi analizzato il salario che avrebbe potuto conseguire in un’attività adatta nel 2013, elencando i salari vigenti nel nostro Cantone sia nel settore pubblico sia in quello privato, indicando una ventina di professioni e il relativo salario e lamentando come in Ticino le cifre siano di gran lunga al di sotto dei dati statistici nazionali utilizzati dall’Ufficio AI per calcolare il suo grado di invalidità, perciò il TCA dovrebbe correggere “questa prassi errata che non tiene conto della realtà delle cose.”. In tale evenienza, il salario reale che potrebbe ottenere porterebbe ad un grado AI del 30,88% o addirittura del 42,65%.

L’insorgente ha concluso il suo memoriale chiedendo di addebitare le spese procedurali all’amministrazione già per il solo fatto che essa ha riconosciuto l’erroneità della diffida emessa.

Inoltre, visto il dispendio di tempo e di costi cagionati per sostenere questa procedura che ha comportato il consulto di esperti, il ricorrente ha preteso il versamento di Fr. 1'000.- quali ripetibili.

 

                                  G.   Nelle osservazioni del 26 maggio 2015 (doc. VIII) l’Ufficio AI ha riconosciuto lo statuto di dipendente dell’assicurato nei confronti della SA di cui è amministratore unico con firma individuale.

Ha poi confermato che il reddito da valido è pari a Fr. 61'200.-, così come risulta dal suo estratto conto individuale, e che la sua capacità lavorativa residua stabilita nel 90% dal dottor __________ va ribadita, siccome nessun referto medico specialistico contrario è stato prodotto.

L’amministrazione ha da ultimo risposto nel dettaglio alle censure dell’insorgente sui dati statistici nazionali e regionali, confermando l’applicazione della Tabella TA1 al Cantone Ticino.

 

                                  H.   Il 2 giugno 2015 (doc. X) il ricorrente ha nuovamente contestato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione e ha ribadito sia le sue perplessità sulla valutazione del 10% di inabilità lavorativa formulata dal medico SMR nel mese di novembre 2014, sia l’opportunità di stralciare alcune affermazioni inesatte figuranti nella decisione impugnata, ciò che porterebbe all’accoglimento del suo ricorso.

 

L’Ufficio AI non ha formulato nuove osservazioni (doc. XI).

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_ 699/2014 del 31 agosto 2015; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’Ufficio assicurazione invalidità ha negato all’assicurato una rendita di invalidità.

                                   3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Al proposito va evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione) ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.2).

 

                                   4.   Nel caso di specie l'UAI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, con la decisione ha negato al ricorrente il diritto a una rendita d'invalidità. Il raffronto fra il reddito conseguito al 100% nel 2013 senza invalidità (Fr. 61'200.-) e il reddito ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile al 90% malgrado determinate limitazioni funzionali (Fr. 62'875,60 x 90% = Fr. 56'588.-), tenuto inoltre conto di una riduzione personale del 10% per la limitazione nello svolgere lavori leggeri (Fr. 56'588.- - 10% = Fr. 50'929,25), ha dato luogo a una perdita di guadagno (grado d'invalidità) del 16,8%.

 

Nel ricorso l'assicurato, malgrado inizialmente abbia riconosciuto un’incapacità lavorativa del 10% in attività adeguate, ha poi espresso delle perplessità su questo grado determinato nel mese di novembre 2014 e ciò alla luce delle più recenti prese di posizione dei suoi medici curanti, che hanno invece fissato nel 50% rispettivamente nel 60% la sua capacità lavorativa. Egli ha inoltre sostenuto che il suo caso sarebbe stato trattato con superficialità dall’amministrazione, visto che nell’effettuare il calcolo del grado di invalidità l’ha assimilato ad un lavoratore non qualificato che può svolgere lavori di sorveglianza e ha ritenuto un reddito ipotetico altamente improbabile da conseguire nel Cantone Ticino. Il ricorrente ha quindi contestato i calcoli che hanno portato l’Ufficio assicurazione invalidità a determinare il salario da invalido e quindi la sua perdita di guadagno.

 

                                   5.   L'Ufficio AI ha espressamente interpellato i curanti dell'assicurato e ha richiamato l’incarto della Cassa malati che erogava prestazioni per perdita di guadagno in caso di malattia.

In particolare, da questa documentazione è emerso che l’assicuratore malattia ha sottoposto l’assicurato il 3 novembre 2014 ad una perizia reumatologica da parte del dr. med. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione.

Nel rapporto peritale di pari data (doc. 11 dell’incarto di Cassa malati), lo specialista ha preso atto dei pareri dei curanti rilasciati nei mesi precedenti, ha esposto l’anamnesi (familiare, personale remota e attuale), lo stato reumatologico, lo stato neurologico periferico e la radiologia.

La diagnosi posta è di osteonecrosi asettica della testa e del collo femorale a destra, sintomatica da 10 mesi; RX recente senza crollo della testa femorale. Sindrome metabolica con diabete mellito, ipertensione arteriosa, iperlipidemia, iperuricemia.

Nella sua valutazione, il perito ha chiarito che all’origine dell’incapacità lavorativa dell’assicurato v’era una sintomatologia dolorosa nell’inguine destro con caratteristiche prettamente meccaniche riconducibili ad un’osteonecrosi spontanea della testa del femore destro con un’alterazione del segnale midollare che si è esteso fino al collo femorale. Il decorso, fino a quel momento, era stato solo parzialmente favorevole con una riduzione moderata della sintomatologia dolorosa, ma senza un aumento della caricabilità della gamba. Persistevano dolori inguinali funzionali di tipo prevalentemente algico, evidenti soprattutto in rotazione da anca flessa. Il trattamento conservativo non ha portato a ulteriori miglioramenti soggettivi nel corso degli ultimi mesi e la sofferenza sarebbe rimasta stazionaria. Sull’intervento endoprotetico proposto dall’ortopedico curante il paziente era scettico.

Secondo l’esperto, le dichiarazioni dell’assicurato erano coerenti e credibili. Egli ha valutato che per la sua professione, che viene svolta esclusivamente in piedi con anche la necessità, talvolta, di alzare carichi pesanti, l’assicurato risultava inabile al lavoro nella misura dell’80% già certificata dai curanti, con prognosi incerta.

Per un’attività confacente, rispettosa delle limitazioni stabilite dal perito (capacità ridotta nel sollevamento e/o trasporto di carichi fino a 5kg e sopra il piano delle spalle; capacità ridotta in posizione di lavoro eretta e piegata in avanti, con ginocchia in flessione, mentre è nulla da inginocchiato; capacità ridotta negli spostamenti oltre i 50m, su terreno accidentato, nel salire/ scendere le scale; infine, il paziente non poteva essere esposto a situazioni di scarso equilibrio), egli ha ritenuto che dal profilo medico-teorico l’assicurato era abile in misura pressoché normale e quindi ha valutato nel 90% la capacità considerando le difficoltà negli spostamenti.

 

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, esaminati i certificati dei medici curanti allestiti nel corso del 2014 e la perizia del dr. __________ effettuata su mandato dell’assicuratore malattia che versava all’assicurato le indennità giornaliere per perdita di guadagno, nel suo rapporto finale del 2 febbraio 2015 (doc. 21) ha fatto proprie le conclusioni tratte dal reumatologo e ha fissato nell’80% dal 10 luglio 2014 il grado di incapacità lavorativa nell’attività abituale esercitata dall’assicurato.

In attività adeguate l’assicurato risultava abile al 90% dal 3 novembre 2014 (inabilità del 10% intesa come riduzione del rendimento), fermo restando le limitazioni funzionali stabilite dal perito. Inoltre, il medico SMR ha suggerito che una protesi all’anca avrebbe potuto migliorare la capacità lavorativa dell’interessato portandola all’80% nell’attività abituale nel giro di sei mesi.

 

Nel foglio per l’indennità giornaliera prodotto con il ricorso (doc. A4), il medico curante ha attestato che dal 12 marzo 2015 l’assicurato era inabile al lavoro al 50% (in precedenza al 70%).

 

Con certificato del 26 marzo 2015 (doc. A2) il dr. med. __________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha scritto al medico curante dell’assicurato, dr. med. __________, comunicandogli il suo stupore per la decisione dell’Ufficio AI di ritenere esigibile che l’assicurato si sottoponesse ad un intervento di protesi all’anca. A suo dire, infatti, a quel momento di lento e costante miglioramento clinico e senza una chiara distruzione articolare radiologica, non v’era nessuna indicazione a proporre un gesto di protesi totale dell’anca a breve ed eventualmente a medio termine. Oltretutto, lo stesso chirurgo non avrebbe accettato di dovere effettuare un intervento di PTA entro breve visto il decorso attuale.

 

Sulla scorta di questo nuovo referto, il dr. __________ del Servizio Medico Regionale ha concluso il 17 aprile 2015 (doc. IV/1) che l’impianto di protesi totale all’anca era prematuro, così pure la sua esigibilità ex art. 21 cpv. 4 LPGA fatta valere dall’UAI.

 

                                   6.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                   7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la problematica reumatologica è stata chiarita in modo soddisfacente dal perito che l’assicuratore malattia ha nominato tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento dello stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario, a buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici.

 

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto lo specialista dr. med. __________ nella perizia reumatologica del 3 novembre 2014, alla quale va riconosciuta forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 6).

Questo esperto ha attentamente valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

 

Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa dell’80% per motivi reumatologici come dipendente di una lavanderia, ma capace al 90% in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata al suo stato di salute).

Egli si è limitato a sostenere che l’Ufficio AI non avrebbe accertato debitamente il suo reale stato di salute, visto che i suoi medici curanti l’hanno ritenuto, nel marzo 2015, ancora come abile solo al 50%.

Tuttavia, una diagnosi diversa da quella posta dal perito reumatologo non è stata né addotta né tanto meno comprovata dal medico curante dell’assicurato.

 

Inoltre, l'assicurato non ha mai preso concretamente posizione sul rapporto del perito della Cassa malati. In altre parole, il referto dello specialista in reumatologia non è mai stato confutato da altri specialisti interpellati dal ricorrente dopo il progetto di decisione. Infatti, le opinioni espresse il 26 marzo 2015 dal medico curante, ortopedico, non contraddicono il referto peritale del 3 novembre 2014 del reumatologo dr. med. __________, che fornisce comunque il quadro della situazione dell'assicurato tenendo conto delle sue problematiche fisiche e delle relative difficoltà di movimento lamentate.

 

Anzi. Lo specialista reumatologo ha tenuto ben presente dette problematiche, tanto che le ha contestualizzate anche nell’esercizio dell’attività abituale in una lavanderia, riconoscendo che per questo particolare e faticoso lavoro fisico (che comporta di stare praticamente sempre in piedi e talvolta di spostare pesanti oggetti) il grado di incapacità lavorativa riscontrato nell’assicurato equivaleva a quello stabilito dal collega, ossia nell’80%, viste le particolari posizioni da assumere durante una normale giornata di lavoro.

Per quanto concerne, invece, la possibilità teorica di esercitare altre attività lucrative che tenessero conto di determinati limiti funzionali elencati nel referto peritale, il reumatologo ha giudicato l’assicurato abile al lavoro al 90%.

 

Non va poi dimenticato di rilevare che nel suo ultimo certificato agli atti il dr. __________ ha parlato di un lento e costante miglioramento clinico, motivo per cui egli non riteneva necessaria un’indicazione per procedere con una protesi totale dell’anca né a breve né a medio termine, tanto che nel mese di marzo 2015 il grado di incapacità lavorativa dell’assicurato è passato dal 70% al 50%.

A tale proposito, va però rilevato che questo grado si riferisce all’attività esercitata in precedenza dal ricorrente, mentre il professionista, contrariamente al perito, non si è pronunciato su un’eventuale capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza suesposta concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista interpellato dall’assicuratore malattia ha visitato l'assicurato nelle vesti di perito, mentre tutti gli altri medici che l’UAI ha contattato sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

 

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dell’esperto consultato dalla Cassa malati che ha versato in precedenza prestazioni all’assicurato e su cui si è basato anche il medico SMR, secondo cui dal 3 novembre 2014 il ricorrente era inabile all’80% come impiegato in una lavanderia, ma era abile al 90% in altre attività che tenessero conto delle limitazioni funzionali date le sue difficoltà negli spostamenti.

 

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti il perito e il medico SMR a proposito dello stato di salute dell'assicurato.

 

La documentazione agli atti è chiara e sufficiente per l'evasione della presente fattispecie contenendo le necessarie indicazioni ai fini decisionali, perciò non si giustifica un complemento istruttorio di carattere medico né a carico del Tribunale né dell’Ufficio assicurazione invalidità. Come detto, l'insorgente si è limitato a contestare la valutazione e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe sufficientemente vagliato il suo stato di salute. Ciò nonostante, l’assicurato non si è confrontato con i referti allestiti dal perito e dal medico SMR.

La richiesta fatta al Tribunale di sottoporre il ricorrente a nuova perizia medica che accerti il suo attuale grado d’inabilità lavorativa non può essere recepita.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2014.187 del 22 settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18 giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10 settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

 

In concreto, la richiesta del ricorrente non è suffragata da sufficienti indizi medici oggettivi che suggeriscono di indagare l'esistenza di patologie reumatologiche che gli impediscono di svolgere delle attività lucrative consone al suo stato di salute.

 

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dalla perizia reumatologica.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte, siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile e il TCA fa dunque proprie le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità lavorativa del ricorrente.

 

                                   8.   Riconosciuto il valore invalidante delle affezioni reumatologiche di cui soffre il ricorrente, va evidenziato che dal 3 novembre 2014 egli può comunque svolgere al 90% delle attività lucrative adeguate al suo stato di salute che rispettino i limiti funzionali stabiliti dal dr. med. __________.

 

L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

 

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

 

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

 

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

 

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7)

 

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

In tale contesto, è corretto procedere al calcolo della perdita economica subita come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

                                   9.   Accertata quindi dal perito una capacità lavorativa del 90% dal novembre 2014 in ogni tipo di attività lucrativa stanti i limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico, preso atto del rapporto finale SMR del 2 febbraio 2015 (doc. 21), visto il parere del consulente in integrazione professionale del 3 febbraio 2015 (doc. 22), l'Ufficio AI ha dettagliatamente analizzato la situazione economica dell'assicurato antecedente l'inabilità lavorativa e per la determinazione del grado d'invalidità ha utilizzato il consueto metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute nella professione precedente quale dipendente di una lavanderia (reddito da valido) con quello risultante da un’attività semplice e ripetitiva esercitata malgrado l'invalidità (reddito da invalido), ottenendo un grado d'invalidità del 17%, ritenuta una riduzione del 10% per motivi personali.

 

Per quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base del calcolo, va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione), quindi l’anno 2015 (art. 28 cpv. 1 LAI).

 

Tale principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (DTF 129 V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003, consid. 3.1, I 600/01, STFA del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA del 9 agosto 2002, consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).

 

                                10.   Riguardo al reddito da valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha quantificato per l'anno 2013 in Fr. 61'200.- sulla base del reddito dichiarato risultante dall’estratto del conto individuale.

Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

 

Dovendo però porsi al momento in cui l'interessato dovrebbe ricevere le indennità per perdita di guadagno, occorre adattare all'evoluzione dei salari nominali questo dato (DTF 128 V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). L’ultimo dato annuo disponibile si riferisce però al 2014 ed è dunque a questo momento che vanno aggiornati i redditi.

L’evoluzione dei salari nominali fra il 2013 ed il 2014 nel settore del Commercio (ramo economico G/45-47) corrisponde per gli uomini ad una percentuale annua dello 0,4% (cfr. tabella B10.2, pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 89; Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica). Di conseguenza, il reddito da valido sarebbe ammontato nel 2014 a Fr. 61’444,80 (Fr. 61'200.- + [Fr. 61'200.- x 0,4 : 100]).

 

                                11.   Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

 

                                12.   Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione (TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

 

Questo tema è stato di definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

 

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." (…).

 

                                13.   In ossequio alla più recente giurisprudenza federale occorre, in assenza di dati salariali concreti, basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

 

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo direttamente al 2014, ultimo dato disponibile. Pertanto, si ha che il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

 

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

Nel caso di specie, l'Ufficio AI ha applicato una riduzione del 10% per la limitazione funzionale nello svolgere lavori leggeri.

 

Alla luce della giurisprudenza sopra citata, vista l'età del ricorrente, nato nel 1956 (nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età di 56 anni non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha precisato che l’età avanzata è un fattore estraneo all'invalidità), la sua nazionalità (svizzera), la scolarità (scuole obbligatorie, maggiori e apprendistato) e la possibilità di svolgere nella misura del 90% qualsiasi attività lucrativa fermo restando che si tratti di un’attività che rispetti i limiti funzionali individuati dal perito reumatologo, il TCA non vede alcun motivo per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa, che si trova del resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza. Questi elementi sono già stati considerati quale corollario nella fissazione del grado di abilità residua e non possono più fare stato di un'ulteriore riduzione (personale).

 

Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto nella misura del 90% (Fr. 66'138,41 x 90 : 100 = Fr. 59'524,57) stante la ridotta capacità lavorativa esigibile ed in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 53'572,11 (Fr. 59'524,57 - [Fr. 59'524,57 x 10 : 100]).

 

Il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato di Fr. 53'572,11 va confrontato con l'ammontare di Fr. 61’444,80 corrispondente al reddito che l'assicurato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2014 per l'attività esercitata in una lavanderia a tempo pieno senza il danno alla salute. Da ciò risulta un'incapacità al guadagno del 12,81% ([Fr. 61’444,80 - Fr. 53'572,11] : Fr. 61’444,80 x 100), che va arrotondata al 13% (DTF 130 V 121).

 

                                14.   Alla luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa dell’80% come persona attiva presso una lavanderia, sorta il 21 marzo 2014, il ricorrente non può trarre alcun diritto ad una rendita di invalidità giacché, malgrado la capacità lavorativa residua in altre attività sia del 90%, la perdita di guadagno riscontrata, pari al 13% - seppure questo grado differisca da quello individuato dall'UAI (17%) -, è però inferiore al grado minimo pensionabile (40%) ex art. 28 LAI.

 

Questo Tribunale non può che confermare il rifiuto al diritto ad una rendita d'invalidità stabilito dall'amministrazione con la decisione impugnata.

 

Al riguardo è comunque utile rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello stato di salute dell'assicurato intervenuto in epoca posteriore alla decisione impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4 maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

 

                                15.   Per quanto attiene alle critiche mosse dal ricorrente sul reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, va qui evidenziato che l’esposta giurisprudenza in merito alla validità dei dati statistici nazionali anche per il nostro Cantone è stata confermata dal Tribunale federale numerose volte successivamente alla sentenza di principio del 2006. Non v’è quindi alcun valido motivo, contrariamente a quanto pretende l’insorgente, per contraddire quindi la nuova prassi instaurata oramai da diversi anni dalla nostra Massima Istanza e ritornare all’applicazione dei dati regionali piuttosto che a quelli nazionali, indipendentemente dalla situazione reale salariale cantonale.

 

Ad ogni buon conto, va qui evidenziato che il reddito conseguito dall’assicurato prima della realizzazione del danno alla salute è comunque simile ai dati nazionali medi che ora egli contesta ed era di gran lunga superiore ai dati regionali indicati, ciò a voler significare che è possibile anche in Ticino, come egli stesso ha dimostrato, conseguire un reddito equivalente ai dati statistici nazionali in attività semplici di tipo fisico o manuale.

 

L’assicurato ha inoltre contestato che l’Ufficio AI l’abbia considerato quale “persona adatta ad essere integrata in lavori senza qualifica”, visto che “ho pur sempre un diploma nel settore amministrativo e conosco quattro lingue. Stigmatizzo quindi nel modo più assoluto la definizione “settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio” (doc. VI pag. 2).

 

Se si seguisse la tesi del ricorrente, il risultato finale peggiorerebbe ulteriormente la sua situazione. In effetti, occorrerebbe fare riferimento ai dati previsti dal livello di competenze 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti) piuttosto che al livello 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale) della citata Tabella TA1_skill_level.

Quindi il suo reddito statistico da invalido aumenterebbe, giacché si partirebbe da un salario mensile medio nazionale di Fr. 5'633.- per gli uomini piuttosto che ai qui ritenuti Fr. 5'210.-. Il discapito economico fra il reddito conseguito prima del danno alla salute e il reddito conseguibile in altre attività adeguate si assottiglierebbe maggiormente, comportando così un grado di invalidità inferiore a quello qui stabilito.

 

                                16.   Il ricorrente ha inoltre preteso lo stralcio dalla decisione impugnata di ogni riferimento circa la sua reticenza dimostrata nell’invio della documentazione economica chiestagli dall’Ufficio assicurazione invalidità nell’ambito dell’accertamento dei suoi redditi (doc. 8).

 

A tale richiesta non può essere tuttavia dato seguito, giacché la posizione dell’assicurato all’interno della società anonima in questione è quella di amministratore unico con diritto di firma individuale e, come emerge chiaramente dalla documentazione agli atti e per sua stessa ammissione, egli è il “capo-direttore” della __________. In tali vesti, egli è quindi in grado di influenzare le decisioni della società e l’averlo considerato inizialmente quale persona indipendente non può essere ritenuto errato. Pertanto, la richiesta dell’Ufficio AI tesa alla consegna di documentazione economica concernente la SA non va considerata fuori luogo.

La successiva decisione dell’UAI di ritenere l’assicurato come dipendente e di applicargli quindi il metodo ordinario di calcolo per stabilire la sua perdita di guadagno (art. 16 LPGA) è stata accolta favorevolmente dall’assicurato. Ritenuta poi la regolarità dei redditi incassati nei tre anni precedenti, la soluzione adottata dall’UAI di considerarlo come un dipendente non va biasimata.

 

                                17.   Infine, l’iniziale diffida inserita dall’Ufficio AI nella decisione del 16 marzo 2015, contemplante l’invito rivolto all’assicurato di sottoporsi ad un intervento di protesi all’anca al fine di recuperare la capacità lavorativa nell’attività abituale fino all’80% in sei mesi, è stata ritenuta prematura ed intempestiva dallo stesso medico del Servizio Medico Regionale (doc. IV/1) alla luce del referto del medico curante dr. med. __________.

L’Ufficio AI ha fatto proprie le conclusioni dell’SMR e, pertanto, la citata diffida deve essere stralciata dalla decisione impugnata.

 

Per questo motivo, il ricorso deve essere accolto parzialmente, ma non essendo patrocinato all’assicurato non vanno accordate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

                                18.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente nella misura di Fr. 400.- siccome soccombente su quasi tutte le sue richieste, mentre la differenza di Fr. 100.- va posta a carico dell’amministrazione.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                               1.1.   Di conseguenza, la decisione impugnata è riformata nel senso che deve essere stralciata la diffida con cui l’Ufficio AI ha invitato l’assicurato a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

 

                               1.2.   Per il resto, la decisione impugnata va confermata integralmente.

 

                                   2.   Le spese, per complessivi Fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente in misura di Fr. 400.- e per la restante parte all’amministrazione.

Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                   Gianluca Menghetti