Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 marzo 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 11 dicembre 1997, cresciuta incontestata in giudicato – rilevato che “(…) dalla documentazione medica ed economica agli atti, risulta che l’assicurato presenta un’in-capacità al guadagno pari al 40% (…)” (doc. AI 10/2) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1965, il diritto ad un quarto di rendita dal 1. marzo 1997 (doc. AI 11/1-2).
1.2. Nell’ambito della revisione intrapresa d’ufficio nel giugno 1999 (doc. AI 13/1) – dopo aver negato, con decisione del 22 luglio 1999 (doc. AI 14/1-8), il diritto a prestazioni quale caso di rigore – l’Ufficio AI, con comunicazione del 23 agosto 1999 ha confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 17/1).
1.3. Intrapresa una nuova revisione d’ufficio nell’agosto 2004 (doc. AI 20/1) – rilevato che “(…) in fase di revisione constatiamo che, malgrado il suo stato di salute sia invariato dal 24.9.1999, ha lavorato a tempo pieno dai 6 agli 8 mesi all'anno presso la ditta __________ di __________ quale manovale. Per i restanti mesi dell'anno rileviamo che si reca all'estero per motivi personali e pertanto l'interruzione dell'attività lavorativa non è da imputare al danno alla salute. Constatiamo pertanto che malgrado il danno alla salute sia tutt'ora presente lo stesso non le impedisce di esercitare tale attività lavorativa a tempo pieno sull'arco di 12 mesi. Riteniamo pertanto che lei attualmente sia in grado di guadagnare mediamente fr. 56'628 annuali che confrontati con il reddito che avrebbe potuto percepire, in assenza del danno alla salute, quale minatore, pari a fr. 62'491.--, esclude l'ulteriore diritto alla rendita percepita fin'ora in quanto la sua capacità di guadagno risulta essere interamente recuperata. Visto che ha violato l'obbligo di informare, comunicandoci che aveva ripreso l'attività lavorativa unicamente tramite "questionario per la revisione della rendita" inoltratoci in data 3.11.2004, la soppressione della rendita verrà effettuata a far capo dall'1.1.2000 (3 mesi dopo la ripresa lavorativa). (…)” (doc. AI 35/2) –, l’Ufficio AI, con decisione 15 aprile 2005 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 35/1-3), ha soppresso il diritto alla rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2000.
1.4. Nel gennaio 2008 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 45/1-8).
L’Ufficio AI – richiamato l’incarto dalla __________ vista la comunicazione dell’assicurato stante la quale la nuova domanda sarebbe riconducibile a due infortuni occorsigli nel 2005 e nel 2006 (doc.AI 47/1) –, con decisione 28 ottobre 2009 (doc. AI 59/1-2), preavvisata il 25 agosto 2009 (doc. AI 55/1-3) e cresciuta incontestata in giudicato, ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2006 (con versamento della prestazione a far tempo dal 1. gennaio 2007 ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007) fino al 29 febbraio 2008 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute).
Quale motivazione l’amministrazione ha addotto che “(…) dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal dossier trasmessoci dalla __________ di __________ risulta che a seguito degli infortuni del 6 luglio 2005 e 6 aprile 2006 lei dal luglio 2005 ha presentato una totale incapacità lavorativa e di guadagno. A seguito del soggiorno a __________ é poi stato ritenuto nuovamente abile al 100% nell'attività precedentemente svolta di muratore a decorrere dal 26 novembre 2007. (…)” (doc. AI 57/1).
1.5. Nell’ottobre 2014 l’assicurato ha inoltrato la terza domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 65/1-6).
Con decisione 13 marzo 2015, preavvisata il 3 novembre 2014 (doc. AI 72/1-2) e oggetto della presente vertenza, l’Uffi-cio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta (doc. AI 86/1-2).
1.6. Contro la decisione del 13 marzo 2015 l’assicurato ha inter-posto il presente ricorso con il quale – rilevato che il dr. __________ nell’attestato medico del 13 aprile 2015 certifica che gli attuali problemi di salute sono riconducibili al grave infortunio del 2005 e che l’Ufficio AI non lo ha nemmeno convocato per accertare le attuali condizioni di salute – ha chiesto di annullare la decisione impugnata.
1.7. Con la risposta di causa – ritenute le annotazioni 31 ottobre 2014 e 21 aprile 2015 del medico SMR dr. __________ (cfr. doc. AI 71/1 e 90/1) e rilevato che la documentazione medica allegata alle osservazioni del 17 novembre 2014 si riferiva agli infortuni del 2005 e del 2006 (cfr. doc. 73/1-17) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.8. Pur avendone avuto la possibilità l’insorgente non ha prodotto nessun altro mezzo di prova.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurato nell’ottobre 2014.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano in-dizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfü-gung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel caso in esame occorre ricordare che la decisione del 28 ottobre 2009 (con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto all’as-sicurato il diritto ad una rendita intera limitata nel tempo; cfr. consid. 1.4) si fondava sul rapporto del 10 dicembre 2007, concernente il soggiorno dal 30 ottobre al 22 novembre 2007 (doc. 79/1-29 dell’incarto LAINF), con il quale i medici della clinica __________ di riabilitazione di __________ – posta la seguente diagnosi: “(…) DIAGNOSTIC PRIMAIRE – Réadaptation neurologiques (Z 50.9) DIAGNOSTICS SECONDAIRES – Chute au travail le 06.07.2005 avec: ○ TCC sévère (pétéchies hémorragiques pariétales gauches et frontales droites) . Fracture du nez avec hématosinus maxillaire, éthmoïdal, frontal et sphénoïdal bilatéral, de l’arcade zygomatique droite, opéré le 28.07.2005 ○ Fracture du foramen transverse gauche de C1 ○ Fracture des ailes iliaques bilatérales ○ contusion pulmonaires bilatérales ○ fracture du pôle supérieur de la rate CO-MORBIDITES – Luxation de l’articulation acromioclaviculaire stade III le 06.04.2006, ostéosynthésée par la plaque et suture le 04.05.2006 – ablation de la plaque le 19.10.2006 – Douleurs du pli inguinal ddc – Notion d’OH chronique avec: – Polyneuropathie des MI et ataxie cérébelleuse. – Maladie de Dupuytren bilatérale avec rétractions de D3 ddc (…)” (doc. 79/1-2 dell’incarto LAINF) – hanno concluso per un’incapacità lavorativa del “(…) – 100% du 30.10.2007 au 25.11.2007 – 0% dès le 26.11.2007 comme tailleur de pierres, en excluant tous les travaux sur terrain irrégulier et nécessitant des flexions de hanche forcées, fréquentes et prolongées. (…)” (doc. 79/5-6 dell’incarto LAINF).
2.6. Alla nuova domanda di prestazioni del 27 ottobre 2014 (cfr. consid. 1.5) l’assicurato ha allegato l’attestato medico del 25 marzo 2014 nel quale il medico generalista dr. __________ ha attestato che “(…) il paziente a margine è e rimane inabile al lavoro in qualità di scalpellino nella misura del 100%. È prevista la segnalazione del caso al servizio AI. (…)” (doc. AI 66/1) e alle osservazioni del 17 novembre 2014 (doc. AI 73/1) ha allegato dei documenti medici che si riferiscono tutti agli infortuni occorsigli nel 2005 e nel 2006 (doc. AI 73/2-16).
Con il ricorso l’insorgente ha inoltre prodotto l’attestato medico 13 aprile 2015 del dr. __________ del seguente tenore: “(…) vedo oggi nel mio studio il Paziente a margine il cui caso vi è noto. l disturbi riferiti dal signor RI 1 sono principalmente i seguenti: 1. Limitazione funzionale a livello delle mani in seguito alla retrazione per nota malattia di Dupytren delle dita Ill di entrambe le mani più importante a destra dopo intervento chirurgico. 2. Sensazione di vertigine e insicurezza alla marcia successivi molto probabilmente al trauma cranico del 2005. 3. Dolori a partenza lombo-sacrale irradianti agli inguini e alle cosce sforzodipendenti (già alla marcia di 100-150 m) pure in relazione al noto politrauma del 2005. II Paziente non è pertanto in alcun modo in grado di riprendere la sua attività precedente sia come manovale che operaio di cava e questa nella misura di 100%. Vi Sarei pertanto grato se voleste convocare il signor RI 1 in sede per una nuova valutazione. (…)” (doc. B = doc. AI 87/1).
2.7. L’Alta Corte, nella STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, ha confermato la decisione dell’Ufficio AI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione presentata da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità, alla luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso medico curante dell’interessato.
Nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, confermando il giudizio di questo Tribunale, il TF ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…) questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte nella STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012. In quell’occasione il TF ha confermato la decisione amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni ribadendo che nel caso in cui l’assicu-rato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio non risulta essere applicabile: “(…) En outre, le principe inquisitoire ne s'appliquant pas à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au recourant de transmettre à l'administration les avis médicaux permettant de rendre plausible que son état de santé s'était détérioré de manière à influencer négativement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit l'expertise du professeur D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce spécialiste fasse état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion négative sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Faute pour le recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié, l'intimé n'avait pas à entrer en matière sur sa nouvelle demande, ni partant à élucider les faits en procédant à des mesures d'instruction complémentaires. (…)” (STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).
Nella STF 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il TF ha confermato la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – il quale aveva concluso che l’amministrazione, richiedendo un parere al proprio servizio medico, era implicitamente entrata in materia – l’Ufficio assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la documentazione medica prodotta dall’interessato al vaglio del proprio medico di fiducia, il quale si era tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse reso plausibile un peggioramento del proprio stato di salute.
2.8. Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza – ritenuto, da una parte, che il dr. __________, nei summenzionati attestati medici del 25 marzo 2014 e del 13 aprile 2015, non ha posto delle diagnosi nuove, non ha documentato lo stato clinico del suo paziente, non ha allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali e ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% allorquando già nel rapporto intermedio del 28 agosto 2006 (doc. 46/1 dell’incarto LAINF), circa la ripresa del lavoro, non escludeva l’esistenza di un danno permanente e, d’altra parte, che i documenti medici allegati alle osservazioni del 17 novembre 2014 (doc. AI 73/1-17) si riferiscono tutti agli infortuni del 2005 e del 2006 (lo stesso dr. __________ ha infatti ricondotto alcuni disturbi segnalati nell’attestato del 13 aprile 2015 al politrauma del 2005) – questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.
In questo senso anche il medico SMR dr. __________, nelle annotazioni 31 ottobre 2014 e 21 aprile 2015 ha concluso: “(…) documentazione agli atti insufficiente per giustuificare un’en-trata in materia. (…)” (doc. AI 71/1) e che “(…) la situazione clinica non è oggettivata strumentalmente (TAC; RNM, altri esami strumentali) per un peggioramento dello stato funzionale precedente né tantomeno definisce una diagnosi precisa o nuova patologia. In tal senso non si evince la necessità di un’entrata in materia. (…)” (doc. AI 90/1).
2.9. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va con-fermata.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti