Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 21 aprile 2015 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 6 marzo 2015 emanata da |
||
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1972, con formazione di architetto ma con ultima attività lavorativa svolta quale cameriera, nel febbraio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un’aggressione avvenuta il 5 agosto 2008. Il caso è stato assunto dalla __________ agente quale assicuratore contro gli infortuni (doc. AI 30).
Raccolta la documentazione medica LAINF, con annotazioni 7 settembre 2009 il SMR (Servizio medico dell’AI), tenuto conto della visita di controllo del 4 maggio 2009 eseguita dal dr. __________, ha accertato, in uno stato valetudinario non ancora stabilizzato, una piena inabilità lavorativa in ogni attività, con necessità di procedere ad una revisione a breve termine (doc. AI 8).
Di conseguenza, con decisione 23 febbraio 2010 (preavvisata il 23 novembre 2009) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2009, con versamento del 1° settembre 2009 (ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI), trattandosi di una domanda tardiva (doc. AI 37; per le motivazioni doc. AI 33)
1.2. Nel novembre 2010 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita. Esaminati gli accertamenti medici svolti dalla __________ (cfr. annotazioni SMR del 29 dicembre 2010 [doc. AI 56], del 3 maggio 2011 [doc. AI 60], del 19 luglio 2012 [doc. AI 72], del 3 aprile 2013 [doc. AI 81], del 13 novembre 2013 [doc. AI 89], del 13 novembre 2013 [doc. AI 89]), tenuto conto della perizia 20 agosto 2013 del dr. __________ (inc. LAINF doc. 111) con rapporto finale 11 giugno 2014 il SMR ha ritenuto la situazione stabilizzata senza problematiche extra-infortunistiche e ha concluso per una totale inabilità lavorativa quale cameriera ma con una piena abilità in attività adeguate, il tutto con effetto dal 20 agosto 2013 (doc. AI 102, cfr. pure annotazioni 16 giugno 2014 in doc. AI 106).
1.3. Nel frattempo, con decisione 9 gennaio 2014, cresciuta in giudicato, l’assicuratore LAINF, accertata una piena abilità lavorativa in attività professionali adeguate, ha fra l’altro negato il diritto ad una rendita d’invalidità non risultando dal raffronto dei redditi un grado d’incapacità al guadagno (reddito da valida di fr. 40'800.-- secondo il salario lordo minimo risultante dal CCNL della ristorazione; reddito da invalida di fr. 54'502.-- risultante dal salario statistico della tabella nazionale RSS TA, dati aggiornati al 2013) (doc. AI 93).
1.4. Tenuto conto dell’istruttoria LAINF, con progetto di decisione 27 novembre 2014 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera per intervenuto miglioramento e stabilizzazione della situazio-ne valetudinaria, presentando l’assicurata un grado d’invalidi-tà del 9%. Ritenuto come l’assicurata possa svolgere a tempo pieno attività adeguate, l’amministrazione ha raffrontato il red-dito da valida, pari ad un salario da cameriera di fr. 44'200.-- percepito nel 2012, con un reddito da invalida corrispondente al salario statistico riferito ad attività semplici e ripetitive di fr. 40'354.--, tenuto conto del massimo di riduzione del 25% (doc. AI 113).
1.5. Con scritto 12 gennaio 2015 l’assicurata ha contestato il preavviso, sostenendo che non deve essere preso in considerazione solo il rapporto del dr. __________ ma anche altra refertazione medica, preannunciando di doversi sottoporre a due visite mediche (doc. AI 118). Essa ha poi trasmesso il rapporto 24 febbraio 2015 della psichiatra curante (doc. AI 121) e quello datato 27 febbraio 2015 del dr. __________ del __________ di __________ (doc. AI 122).
1.6. Esaminata la succitata documentazione, con annotazioni 4 marzo 2015 il dr. __________ del SMR ha concluso che la stessa non modifica la valutazione, posta alla base del progetto di decisione (doc. AI 125).
Di conseguenza, con decisione 6 marzo 2015 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.7 Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell'avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il ripristino della rendita intera. Contestando la soppressione della rendita, essa ritiene come l’amministrazione non abbia correttamente vagliato i referti medici prodotti in sede amministrativa. Contesta altresì la valutazione circa la piena abilità in attività adeguate ritenuta dall’amministrazione, sottolineando a tal proposito le divergenze tra la valutazione del dr. __________ e quella del dr. __________, dando a quest'ultimo preferenza. Chiede in caso di dubbio l’allestimento di una perizia giudiziaria o di ritornare gli atti all’Ufficio AI per nuova valutazione medica. Ritiene inoltre come non siano state esaminate le affezioni extra-infortunistiche.
Dal lato economico l’assicurata rileva che prima dell’infortunio essa svolgeva l’attività di cameriera ma che si trattava di un’attività temporanea in vista di trovare un’occupazione quale architetto, formazione che aveva concluso con il conseguimento della laurea. Per questo motivo sostiene che il reddito da valida deve essere fissato ad almeno fr. 80'000.--, motivo per cui la perdita di guadagno corrisponde al 50%, con conseguente diritto ad almeno una mezza rendita. La ricorrente chiede di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.8. Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Sostenendo come non siano emersi danni alla salute di natura extra-infortunistica e come la nuova documentazione medica non apporti alcun elemento oggettivo attestante una modifica dello stato di salute, l’amministrazione precisa che l’assicurata dopo la laurea in architettura (2004) e sino all'insorgenza del danno alla salute ha sempre lavorato come cameriera.
Sostiene inoltre di aver erroneamente applicato una riduzione del 25%, senza considerare che l’assicurata era in possesso del permesso C e che quindi giustificata è una riduzione del 20%, ciò che porta ad un grado d’invalidità del 3%. Informa infine di una modifica della situazione familiare dell’assicurata e rileva che dal verbale di audizione 26 agosto 2014 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è emerso che l’interessa-ta dal 2012 aveva seguito un corso di fotografia e svolto alcuni servizi fotografici e che dall’ottobre 2014 avrebbe svolto un corso di fotografia a __________, fatti di cui l’amministrazione non era a conoscenza.
1.9. Il 1° giugno 2015 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VIII). Su richiesta del TCA l’Ufficio AI ha presentato le proprie osservazioni il 12 giugno 2015 (X).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera di cui beneficiava la ricorrente.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per la riduzione e/o soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è all’ammini-strazione che incombe l’onere della prova circa l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante, per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherhebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellt, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81, 9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94, 9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).
2.6. Nel caso concreto, a seguito della domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2009 l’Ufficio AI ha richiamato dall’as-sicuratore contro gli infortuni gli accertamenti eseguiti successivamente all’aggressione con trauma cranio cervicale occorso all’assicurata il 5 agosto 2008.
Con annotazione 7 settembre 2009 il SMR ha concluso per una piena inabilità lavorativa in ogni attività, in uno stato valetudinario non ancora stabilizzato con necessità di procedere ad una revisione a breve termine (doc. 8).
Di conseguenza, con decisione 23 febbraio 2009 l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita intera (cfr. consid. 1.1).
2.7. Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la rendita intera. L’amministrazione si è sostanzialmente fondata sulla perizia del dr. __________ allestita per conto dell’assicuratore LAINF.
Con rapporto 20 agosto 2013 il succitato sanitario ha valutato i postumi di un’aggressione subita dall’assicurata il 5 agosto 2008 nonché di un incidente della circolazione occorsole il 5 settembre 2011. Oltre ad aver fatto riferimento alle valutazioni psichiatrica, neuropsicologica ed oftalmologica eseguite per conto dell'assicuratore LAINF, il dr. __________ ha proceduto alla consueta anamnesi, alla raccolta dei dati soggettivi ed oggetti. Egli ha concluso:
" (…)
· esiti di aggressione il 5 agosto 2008 allorquando la paziente colpita da un pugno al viso è caduta all’indietro battendo il capo su un’autovettura e manifestando subito cervicalgie con irradiazioni alle spalle riconducibili al dermatoma C4-C5. Le indagini radio-diagnostiche successive hanno posto in evidenzia una ernia discale cervicale C3-C4 lateralizzata a destra e lussata con mielopatia incipiente trattata cruentemente in data 17 ottobre 2008 mediante discectomia anteriore e rimozione del lussato e posa di gabbia Peek.
Nel prosieguo insorgenza di disturbo visivo campimetrico omonimo a destra che, all’ultimo controllo del 25 settembre 2012 a cura della Dr.ssa __________ oftalmologa, è risultato praticamente normale per l’occhio destro mentre si è menzionato di un difetto in sede settore superiore dell’occhio sinistro: questa valutazione risulta di dubbia interpretazione poiché il quadro campimetrico, in assenza di un correlato oggettivo ed in presenza di un quadro invariabile nel tempo, non può essere spiegato.
Permane sindrome cervicale associata a soggettiva impotenza funzionale dell’art. superiore destro caratterizzata da disestesie non riconducibili a specifico dermatoma con dimostrazioni neurologiche agli esami strumentali di assenza di lesioni pratico effettive, in presenza di un buon trofismo muscolare (vedi misurazioni ed ecografia eseguita) unitamente a rilevamenti di potenziali evocati motori e potenziali evocati somato-sensoriali perfettamente nella norma che non spiegano oggettivamente la impotenza funzionale dell’arto superiore destro.
Permane altresì deficit neuropsicologico di entità di grado lieve (vedi valutazione specialistica del 16.11.2011).
La probabile turba funzionale dell’occhio destro è stata approfondita e risulta nella norma mentre a sinistra di sta manifestando un lieve deficit campimetrico: tali variazioni non trovano un correlato oggettivo ed è un quadro variabile nel tempo come sottoscrive la specialista in oftalmologia Dr.ssa __________ all’Ospedale __________ di __________. (…)” (doc. LAINF 111/9)
Tenuto conto delle affezioni infortunistiche, il dr. __________ ha sostenuto che:
" … la paziente non è in grado di eseguire lavori con l’arto superiore destro in maniera media e/o pesante. Riesce a compiere piccoli lavori fini ma non ripetitivi con polso e mano destra. Sono sconsigliate posizioni statiche del tratto cervicale (questo implica ad esempio una attività al computer per un tempo non superiore a 40 minuti alternando pause di 15 minuti almeno).
La paziente non è altresì in grado di portare pesi superiori i kg. 2-3 con l’arto superiore destro in maniera continuativa.
Non vi sono limitazioni all’utilizzo dell’arto superiore sinistro.
Entrano in considerazioni occupazioni da svolgere in posizione seduta alternando quella eretta e senza mantenere la posizione statica del tratto cervicale quali ad esempio consulenze o vendite telefoniche utilizzando cuffie, ricezionista in banca o istituti analoghi.
Nella formazione primaria di architetto della signora RI 1, ella potrebbe svolgere tale attività in misura del 50% almeno, tenuto conto delle limitazione posturali e limitazione nell’utilizzo dell’arto superiore destro precedentemente indicate. (…)” (Doc. LAINF 111/11)
Con rapporto finale 11 giugno 2014 ed annotazioni 16 giugno 2014 il dr. __________ del SMR, fondandosi sulla perizia del dr. __________, ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% quale cameriera dal 5 agosto 2008, ma abile al 100% in attività adeguate con effetto dal 20 agosto 2013. Non ha evinto fattori extrainfortunistici con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 102 e 106).
In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto due atti medici:
· lo scritto del 24 febbraio 2015 della psichiatra curante dr.ssa __________, la quale, descrivendo i sintomi della sfera psichica, ha concluso ritenendo non necessaria una “medicazione farmacologica”, consigliando un percorso di sostegno (doc. AI 121).
· il rapporto 27 febbraio 2015 del dr. __________ – capoclinica al __________, Servizio di Neurochirurgia – il quale, ripercorsa la storia clinica, poste le diagnosi già conosciute, dopo aver proceduto ad un esame neurologico, sostenuto che il trauma da accelerazione (di tipo Whiplash) non sia stato completamente trattato, ha fra l’altro concluso:
" (…)
Possiamo asserire che i disturbi attuali, in particolare la limitazione del movimento con l’arto superiore dx non andranno incontro a miglioramenti e quindi vanno considerati come disturbi non reversibili, tuttavia non escludiamo che la Paziente avrebbe potuto giovare di un’infiltrazione dei rami articolari cervicali: avevamo, nel 2011 ventilato la possibilità di questa procedura, ma non ci risulta che sia mai stata effettuata.
Desideriamo segnalare che un contesto clinico del genere non solo risulta molto limitante nella mansione lavorativa effettuata precedentemente, ossia di cameriera, ma anche in attività di altra natura, che pur preveda il mantenimento della posizione seduta o il cambio frequente delle posture.
In queste condizioni risulta difficile un’attività lavorativa adeguata allo stato di salute rispettosa dei limiti funzionali. (…)” (Doc. AI 122/2-3)
Con annotazioni 4 marzo 2015 il dr. __________ ha sostenuto che la succitata documentazione, da lui esaminata, non modifica la sua precedente valutazione (doc. AI 125).
Accertata una totale abilità lavorativa in attività adeguate e trattandosi, rispetto al momento della precedente decisione di rendita, di un miglioramento dello stato valetudinario, l’Ufficio AI ha poi definito i redditi da valida ed invalida, dal cui raffronto è risultato un grado d’invalidità non pensionabile. Da qui la soppressione della rendita.
La ricorrente contestata la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione.
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
" (…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9. Ritornando al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
In primo luogo va fatto riferimento alla dettagliata, esaustiva e convincente perizia 28 agosto 2013 del dr. __________, posta alla base della citata decisione della __________, cresciuta in giudicato.
Il perito ha fondato la sua valutazione anche su precedenti perizie d'ordine psichiatrico (dr. __________; doc. LAINF 47), neurologico (dr. __________, doc. LAINF 114), neurpsicologico (__________; doc. LAINF 115) e oftalmologico (dr.ssa __________; doc. LAINF 113) svolte per conto dell’assicuratore LAINF.
Non sono inoltre emersi nuovi elementi medici che non siano stati già valutati in sede amministrativa.
In particolare, nello scritto 13 aprile 2015 - prodotto con il ricorso - il dr. __________, seppur facendo alcune precisazioni in merito alle diagnosi poste dal dr. __________, non ha evidenziato una situazione diversa, tant'è che nelle annotazioni 5 maggio 2015 il dr. __________ del SMR ha pertinentemente concluso che tale scritto non apporta "elementi oggettivi in merito ad una modifica dello stato di salute dell'assicurata valutata in precedenza da vari specialisti" (VI/1). Il succitato capoclinica ha concluso per un'incapacità lavorativa al 100% quale cameriera e in attività adeguate ha sostenendo che dal punto di vista "... prettamente neuorchirurgico-neurologico, senza poter entrare nel merito ad altre diagnosi citate, dal Dr. med. __________, possiamo affermare che è giustificata una inabilità di almeno il 50%" (doc. E).
Si tratta quindi di una diversa valutazione della medesima fattispecie medica posta a fondamento della decisione 9 gennaio 2014 dell'assicuratore LAINF, divenuta definitiva.
È vero che in perizia il dr. __________ ha elencato diverse diagnosi collaterali di natura extrainfortunistica, in particolare:
" (…)
Diagnosi collaterali;
pregressa sindrome lombovertebrale attualmente senza particolarità comparsa a distanza di mesi dall’evento che ci occupa;
conosciuta ipotensione ortostatica;
esiti di incidente della circolazione il 15 settembre 2011 con conseguente trauma di accelerazione cervicale di grado 2 secondo classe Québec. Il tamponamento ha prodotto un delta-v compreso fra 8.7 e 11.7 km orari. Vi è stato un peggioramento transitorio della sintomatologia. La causalità naturale derivante da questo evento può ritenersi esaurita con il 31 luglio 2012 in assenza di lesioni morfologico strutturali ascrivibili a questo incidente. Permane soggettiva sensazione di presa al collo.” (doc. AI 111-10)
Non si tratta tuttavia di affezioni invalidanti, in particolare per quel che concerne la pregressa sindrome lombovertebrale (definita senza particolare comparsa) e la ipotensione ortostatica. Inoltre, non risulta che dal trauma da accelerazione a seguito dell’incidente alla circolazione del 15 settembre 2011 vi siano state delle conseguenze stabili, a parte "la soggettiva sensazione di presa al collo". Certo che, come detto (cfr. consid. 2.7) nel rapporto 27 febbraio 2015 il dr. __________ ha sostenuto come tale trauma non sia stato completamente accertato, spiegandone i motivi nel successivo già menzionato scritto 13 aprile 2015. Fatto sta che sia il succitato sanitario che il dr. __________ hanno sostanzialmente circoscritto la problematica algica alla zona cervicale e all’arto superiore destro.
Va poi ricordato che, come rettamente rilevato nelle surriferite annotazioni 5 maggio 2015 del SMR, una patologica psichiatrica era stata esclusa del dr. __________ nella perizia 31 ottobre 2011 svolta per conto della __________ (doc. LAINF 47), e come si deduce dal seppur breve già citato rapporto 24 febbraio 2015 della psichiatra curante (doc. AI 121).
Visto quanto sopra, tenuto conto della perizia del dr. __________ e delle annotazioni SMR, non risultando inoltre un peggioramento successivo, è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che dal 20 agosto 2013 l’assicurata presenta una totale abilità lavorativa in attività adeguate ciò che corrisponde ad un miglioramento della situazione valetudinaria considerata nella precedente decisione di rendita.
Infine, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.10. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.10.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, per la determinazione del reddito da valida, l’Ufficio AI ha preso in considerazione un salario quale cameriera di fr. 44’200.-- (stato 2012) come dichiarato dall’ex datore di lavoro il 16 giugno 2014 (doc. AI 105).
A ragione.
La ricorrente sostiene che debba essere tenuto conto di fr. 80'000.-- corrispondente alla retribuzione di un architetto. Rileva infatti di aver conseguito nel 2004 una laurea in architettura e di aver cercato (invano) una professione in quel campo, allegando a tale riguardo diverse candidature (doc. F1- F3).
A tale riguardo, in sede di risposta l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
Sulla questione lo scrivente Ufficio rileva che la signora RI 1 ha svolto unicamente l’attività di cameriera anche dopo l’ottenimento del diploma di architetto nel 2004, con attività svolta dal 2005 a marzo 2007 presso “__________” a __________, da agosto a ottobre 2007 presso il Ristorante __________ a __________ e da novembre 2007 fino all’incidente presso il “__________” (cfr. formulario ultimo datore di lavoro 31 marzo 2009, inc. AI, n. 28 e contratto di lavoro, inc. CM, n. 91, curriculum vitae del 1° aprile 2009, inc. AI, n. 27 e riassunto sulle attività svolte del 9 novembre 2009, inc. AI, n. 18-2). Quale architetta non risultano dagli atti attività lucrative retribuite. Sulla base delle indicazioni poste dall’assicurata risultano lavori a titolo di stages presso diversi studi di architettura durante gli studi. (…)” (doc. VI, pag. 3-4)
In queste circostanze dunque risulta chiaramente che prima del danno alla salute l'assicurata ha conseguito un reddito da cameriera, benché laureata in architettura. Il fatto che nonostante le ricerche essa non abbia trovato un’occupazione nel settore in cui si è formata non è motivo per fare astrazione dal guadagno effettivamente percepito. Non va poi dimenticato che nella decisione 9 gennaio 2014 l’assicuratore contro gli infortuni ha preso in considerazione, quale reddito da valido, una retribuzione da cameriera secondo il salario minimo previsto dal settore di categoria.
2.10.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), più precisamente:
" (…)
Considerando una capacità di lavoro del 100%, praticando la riduzione del 25% (riduzione al reddito da invalido del 10% per attività leggere e del 155 per altri fattori di riduzione), sulla base delle statistiche teoriche RSS (categoria 4, mediana; dati riferiti alla realtà economica nazionale, in base alla giurisprudenza) risulta un reddito d’invalido di Fr. 40'354.--. (…)” (doc. AI 126/2)
Anche l’assicuratore LAINF ha utilizzato i dati statistici.
Dal raffronto dei redditi, il grado d’invalidità è risultato essere del 9%.
Con la riposta di causa l’Ufficio AI ha corretto la determinazione del reddito da invalida:
" (…)
In merito al calcolo del discapito economico lo scrivente Ufficio segnala un errore nella definizione del reddito da invalido indicato nella decisione, al quale è stata applicata a torto la riduzione massima consentita dalla prassi dell’Alta Corte del 25%. Infatti, oltre alle limitazioni addebitali al danno alla salute (limitazioni funzionali mediche e attività leggere), l’amministrazione ha pure ritenuto quale motivo di riduzione il tipo di permesso (cfr. calcolo della capacità di guadagno residua annessa, doc. 2) senza considerare che l’assicurata era in possesso del permesso C. La riduzione non è giustificata per il permesso di soggiorno/nazionalità, pertanto il tasso di riduzione va rettificato al 20%, ciò che permette di riconoscere un importo finale da invalido di fr. 43'044.-- con conseguente grado d’invalidità del 3% (2,62% arrotondato per eccesso). (…)” (doc. VI, pto. 6)
In ogni modo, la ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile, motivo per cui correttamente l’amministrazione ha soppresso la rendita intera.
In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. In sede di risposta l’Ufficio AI ha rilevato:
" (…)
A titolo informativo si rileva la modifica nella situazione familiare dell’assicurata successivamente al danno alla salute (matrimonio il 23 gennaio 2009, nascita della figlia il 4 agosto 2009, divorzio a fine 2014).
Da ultimo lo scrivente Ufficio segnala quanto emerso dal verbale di audizione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro del 26 agosto 2014 (doc. AI, n. 111), dal quale risulta che l’assicurata aveva seguito dal 2012 un corso di fotografia e che svolgeva dei servizi fotografici con pubblicità su reti “social”. La stessa assicurata indicava nel verbale al punto 7 che avrebbe frequentato da ottobre 2014 per il tramite di una riqualifica professionale l’Istituto italiano di fotografia a __________. Da notare che l’amministrazione non era a conoscenza, fino a tale momento, di questa attività e dei corsi frequentati (mai citati ed emersi dagli atti all’incarto. (doc. VI, pto. 7)
Va fatto presente che il 29 settembre 2009 l’assicurata aveva risposto all’amministrazione che in caso di guarigione, dopo la nascita della figlia, era sua intenzione riprendere al 100% l’attività lavorativa (doc. AI 16). In merito al successivo divorzio non risulta che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe smesso di lavorare a tempo pieno. Ne consegue che lo status di persona assicurata con attività lucrativa va confermato.
In merito all'attività nel settore della fotografia, dagli atti trasmessi dall'interessata con osservazioni 1° giugno 2015 si evince che tale attività, dopo la segnalazione dell’Ufficio Ispettorato del lavoro, è stata annunciata alla Cassa __________, il cui Servizio affiliazioni e contributi, con scritto 22 aprile 2014 le ha comunicato che si tratta semplicemente di un hobby e che solo in caso di superamento di fr. 2'300.-- di reddito l’attività indipendente accessoria è soggetta a contribuzione AVS (doc. H2). Determinante ai fini della causa è il fatto che quel guadagno accessorio non costituisce reddito da invalida ai sensi della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.2).
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
L’assicurata ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.13. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria risulta che la ricorrente, divorziata con una figlia nata il 4 agosto 2009, non lavora e dal 1° maggio 2014 non percepisce più la rendita. Dal suo ex marito riceve fr. 1'800.-, di cui fr. 1'300.- solo per la figlia. Queste entrate non sono sufficienti per coprire l'importo base mensile di fr 1'350.- per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre 2009 (tuttora in vigore) e quello per la figlia di fr. 250.-- , nonché l’affitto mensile (quota parte) di fr. 1'700.--.
L’assicurata, insieme a sua figlia, risulta indigente.
La ricorrente non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva essere considerato privo di probabilità di esito favorevole.
Ne consegue che l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va concessa, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
La ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico a seguito della soccombenza in lite (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti