Raccomandata

                           

 

 

Incarto n.
32.2015.7

 

LG/sc

Lugano

19 novembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2015 di

 

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 novembre 2014, poi sostituita da quella del 28 gennaio 2015, emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1962, precedentemente attivo in qualità di autista di veicoli pesanti, in data 28 febbraio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per le sequele dell’infortunio avvenuto il 1° marzo 2004 (cfr. doc. AI 4-1, doc. LAINF 2-1).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con il progetto di decisione del 3 gennaio 2007 ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° giugno 2005 e il 31 luglio 2005 (doc. AI 18-1).

 

                               1.3.   In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato, rappresentato a quel momento dell’avv. __________, ha postulato una rivalutazione del caso, previa perizia interdisciplinare, con l’attribuzione di una rendita intera anche dopo il 1° agosto 2005 (doc. AI 21-1).

 

                               1.4.   L’Ufficio AI, dopo aver interpellato il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), alla luce della degenza dell’assicurato dal 1° febbraio 2007 al 21 febbraio 2007 alla Clinica __________ di __________, ha fatto esperire una valutazione pluridisciplinare dal SAM di __________ (doc. AI 30-1, 33-1).

 

                               1.5.   Esperito questo accertamento e una nuova valutazione economica, l’UAI con la decisione del 14 novembre 2007 ha confermato la rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° giugno 2005 e il 31 luglio 2005 (doc. AI 45-1).

 

                               1.6.   In data 12 settembre 2011 RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. AI 50-1).

 

                               1.7.   Esperiti gli accertamenti del caso l’UAI, con il progetto di decisione del 7 ottobre 2011, non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni dell’assicurato (doc. AI 57-9).

 

                               1.8.   In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurato, patrocinato a quel momento dall’avv. __________, ha chiesto l’annullamento del progetto e l’espletamento di ulteriori accertamenti medici (doc. AI 57-4).

 

                               1.9.   L’UAI, dopo aver interpellato il SMR, è entrato in materia svolgendo ulteriori accertamenti medici ed economici, in particolare una nuova valutazione pluridisciplinare SAM (doc. AI 81-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 96-1).

 

                                         Con la decisione del 18 novembre 2014 (doc. AI 105-1), preavvisata con progetto del 2 aprile 2014 (doc. AI 97-1) ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato.

                             1.10.   Contro questa decisione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera (cfr. doc. I, pag. 3).

 

                                         L’insorgente ha, in buona sostanza, contestato le conclusioni mediche cui è giunta l’amministrazione, sulla base delle certificazioni dei medici curanti (doc. I).

                                         In particolare, a suo dire, l’Ufficio AI non doveva considerarlo persona senza attività lucrativa e applicare il relativo metodo di valutazione dell’invalidità (doc. I, pagg. 2/3).

 

                             1.11.   L’Ufficio AI, dopo riesame della decisione del 18 novembre 2014 in applicazione dei combinati articoli 53 cpv. 3 LPGA e 6 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA (Lptca), ha notificato all’assicurato una nuova decisione datata 28 gennaio 2015, con la quale gli ha attribuito una rendita intera d’invalidità (grado 100%) limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 30 giugno 2012, ma versata unicamente dal 1° marzo 2012 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 LAI (doc. IV2).

 

                             1.12.   Il 2 febbraio 2015 l’UAI ha presentato la propria risposta di causa al ricorso del 5 gennaio 2015, siccome questo – secondo l’amministrazione – non è divenuto privo di oggetto per quanto concerne il rifiuto di erogare una rendita dopo il 1° luglio 2012 (doc. IV).

 

                                         L’UAI ha riconfermato sia la valutazione medica del SAM del 7 febbraio 2013 che il metodo utilizzato per stabilire il grado d’invalidità (metodo specifico per le persone che si occupano dell’economia domestica). Subordinatamente l’UAI ha rilevato che anche applicando il metodo ordinario il risultato finale non cambierebbe con un grado d’invalidità del 7% (doc. IV, pag. 4).

 

                                         L’amministrazione ha quindi postulato la riconferma della decisione del 28 gennaio 2015 e la reiezione del ricorso per quanto concerne la pretesa di una rendita successivamente al 30 giugno 2012 (doc. IV, pag., 4).

 

                             1.13.   La risposta di causa è stata trasmessa al ricorrente per osservazioni (doc. V).

 

                             1.14.   Con scritto del 27 febbraio 2015 l’RA 1 ha comunicato al TCA di voler ricorrere contro la decisione del 28 gennaio 2015.

 

                                         L’OCST ha chiesto in primis di poter motivare il ricorso dopo aver preso visione dell’incarto e quindi di riconoscere a RI 1 una rendita intera d’invalidità a tempo indeterminato (cfr. doc. VII).

 

                                         Il doc. VII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VIII).

 

                             1.15.   Il TCA, in data 2 marzo 2015, ha comunicato all’RA 1 che per economia processuale lo scritto del 27 febbraio 2015 viene considerato alla stregua di semplici osservazioni che il ricorrente è invitato a completare (doc. IX)

 

                             1.16.   Con lettera del 6 marzo 2015 il ricorrente ha preso posizione personalmente sul caso riassumendo le conseguenze mediche successive all’infortunio del 1° marzo 2004 e allegando un nuovo referto della __________.

                                         Egli ha quindi postulato in via principale l’attribuzione di una rendita e in via subordinata l’espletamento di una “perizia neutra con un medico specialistico neutro” (doc XIII).

 

                                         Il doc. XIII e l’allegato sono stati inviati per conoscenza all’UAI (doc. XIV).

 

                             1.17.   A complemento dello scritto del 6 marzo 2015 RI 1 ha trasmesso al TCA il certificato medico del 9 marzo 2015 del Dr. __________ (doc. XV).

 

                                         Il doc. XV e l’allegato sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XVI).

 

                             1.18.   Con le osservazioni del 23 marzo 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, si è riconfermato nella propria decisione (doc. XVII+1).

 

                                         Il doc. XVII e l’allegato sono stati inviati all’RA 1 per conoscenza (doc. XVIII).

 

                             1.19.   In data 6 ottobre 2015 il TCA ha trasmesso i referti del Dr. __________ del 22 dicembre 2014 e del 9 marzo 2015 al SAM, con l’invito a sottoporli per valutazione al Dr. __________ (doc. XIX).

                             1.20.   Con scritto del 15 ottobre 2015 il SAM ha trasmesso a questa Corte la risposta del Dr. __________ del 9 ottobre 2015 (doc. XXIII+1).

 

                                         I doc. XIX e XXIII+1 sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXIV).

 

                             1.21.   L’RA 1 ha preso posizione in data 5 novembre 2015 producendo una presa di posizione del Dr. __________ (doc. XXVII), mentre l’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 5 novembre 2015, allegando l’annotazione del SMR (doc. XXIX+1).

 

                                         I doc. XXVII e XXVIII sono stai inviati all’UAI per conoscenza (doc. XXX), mentre la lettera del 5 novembre 2015, con il relativo allegato, sono stati trasmessi all’RA 1 per conoscenza (doc. XXXI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   L'art. 6 Lptca prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.

                                         Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2).

                                         Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).

 

                                         La disposizione cantonale di procedura è stata adottata conformemente all'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, secondo cui l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

                                         Questa norma della LPGA corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.

                                         Inoltre la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29 segg.).

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente.

                                         L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

                                         La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).

La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.

In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).

 

                                         L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).

 

                                         Nel caso in esame l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato di aver riesaminato la decisione del 18 novembre 2014 giungendo alla conclusione che egli ha presentato una limitazione nel compimento delle mansioni consuete del 100% dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012, mentre dal 15 marzo 2012 non vi è più limitazione.

 

                                         L’Ufficio AI ha così emanato una nuova decisione, datata 28 gennaio 2015, con la quale ha stabilito che RI 1 ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2012 limitatamente al 30 giugno 2012, ma versata dal 1° marzo 2012 essendo la domanda tardiva (ex art. 29 LAI) (doc. IV2).

                                         Oggetto del contendere è quindi la nuova decisione del 28 gennaio 2015 che ha annullato e sostituito quella del 18 novembre 2014.

 

                                         L’assicurato chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dall’8 febbraio 2011 a tempo indeterminato (doc. VII).

 

                                         Quindi, il contenzioso sussiste ancora, per cui il TCA deve entrare nel merito della vertenza.

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                        

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                                         Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

 

" Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

 

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

 

                                         Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                         L’Alta Corte in una sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

 

                               2.7.   Nel caso concreto l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado d’invalidità ritenendo il ricorrente, prima dell’insorgenza del danno alla salute, persona senza attività lucrativa ed ha quindi applicato il metodo specifico di calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         L’amministrazione ha considerato RI 1 persona senza attività lucrativa, in quanto dopo l’intimazione della decisione del 14 novembre 2007, benché abile in misura completa in attività adeguate, non ha effettuato ricerche di lavoro e non si è annunciato presso un ufficio regionale di collocamento (doc. AI 105-1).

 

                                         L’assicurato, in sede di osservazioni al progetto di decisione del 2 aprile 2014 (cfr. doc. AI 100-1), ha contestato tale qualifica sostenendo che non si è iscritto in disoccupazione, né ha effettuato ricerche di lavoro “semplicemente perché egli, a causa del suo compromesso stato di salute, non risultava idoneo al collocamento” (doc. AI 100-4).

 

                                         Va innanzitutto ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                        

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, cfr., fra le tante, sentenza del 24 aprile 2006 I 276/05, consid. 2.3.

 

                                         In DTF 137 V 334 il TF ha confermato la giurisprudenza sul metodo misto di valutazione dell'invalidità (consid. 5). Il metodo misto di valutazione dell'invalidità non viola né il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dagli art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 CEDU né i principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione sanciti dall'art. 8 Cost. (cfr. anche consid. 3.3 e seguenti).

 

                               2.8.   Nel caso di specie, dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 ha lavorato dal 1988 al 1991 presso la __________ di __________, poi dal 1992 al 1993 all’__________ e all’__________. In seguito dal 1994 al 2002 era attivo come autista presso la ditta __________ di __________ e nel 2003 alla __________ di __________. Quindi è stato alle dipendenze – sempre come autista – della __________, __________ dal 1° ottobre 2003 al 31 agosto 2004 (cfr. richiesta di prestazioni, doc. AI 4-5 e curriculum, doc. AI 9-4 e anamnesi SAM, doc. AI 33-5).

 

                                         Successivamente il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lavorativa (vedi anche la domanda di prestazioni, pto. 5.5., doc. AI 50-4).

 

                                         A seguito dell’infortunio del 1° marzo 2004 egli ha beneficiato delle indennità giornaliere dell’assicuratore infortuni sino alla chiusura del caso avvenuta con effetto al 1° febbraio 2006 (cfr. sentenza TCA 35.2006.45 del 13 settembre 2006 cresciuta incontestata in giudicato), mentre l’assicurazione invalidità, con la decisione del 14 novembre 2007, gli ha invece versato una rendita intera dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2005 (doc. AI 45-1).

                                        

                                         In data 22 marzo 2013 l’UAI ha interpellato il precedente rappresentante legale chiedendogli se RI 1 nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011 “si è impegnato nella ricerca di un’attività lavorativa” (doc. AI 90-1).

 

                                         Con la dichiarazione trasmessa all’UAI il 30 aprile 2013, RI 1 ha dichiarato di “non aver effettuato alcuna ricerca di impiego fra il 1. gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 a causa del mio precario stato di salute” (doc. AI 94-2).

 

                                         L’UAI ha quindi concluso che il ricorrente, benché abile in attività adeguate, dopo l’intimazione della decisione del 14 novembre 2007 non si è attivato nella ricerca di un’attività lavorativa.

 

                                         Il caso di RI 1 è stato così valutato alla luce degli impedimenti nelle abituali mansioni svolte come persona senza attività lucrativa (doc. AI 105-1).

 

                                         Questa conclusione può essere fatta propria da questa Corte.

 

                                         Infatti nella visita medica di chiusura svolta in ambito LAINF il 5 aprile 2005, il Dr. __________ aveva ritenuto l’assicurato abile al lavoro in misura totale (doc. LAINF 2-19).                

                                         Nella perizia SAM del 26 giugno 2007, svolta invece in ambito AI, i periti hanno concluso per una capacità lavorativa del 70% come autista e una piena abilità in attività adeguate dall’agosto 2005 (doc. AI 33-15).

 

                                         Con la decisione del 14 novembre 2007, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. AI 45-1), l’Ufficio AI ha quindi attribuito all’assicurato una rendita intera dal 1° giugno 2005 al 31 luglio 2005 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute).

 

                                         Nella perizia SAM del 7 febbraio 2013 i sanitari hanno concluso che l’assicurato è pienamente abile in attività adeguate dal 15 marzo 2012, con una completa incapacità lavorativa solo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 per l’intervento al rachide lombare e dal 16 giugno al 31 luglio 2010 per gli interventi alla cataratta, mentre per il periodo antecedente all’8 febbraio 2011 essi hanno rinviato a quanto fissato in precedenza dall’Ufficio AI, ovvero alla decisione del 14 novembre 2007 (doc. AI 81-22).

 

                                         Ne consegue che nel periodo compreso tra il 2007 e il 2011 RI 1 era da ritenere pienamente abile in attività adeguate.

                                         Dalla documentazione agli atti e dalle stesse dichiarazioni del ricorrente emerge però che non ha svolto alcuna ricerca di lavoro e non si è annunciato presso un ufficio di collocamento.

 

                                         La documentazione medica cui fa riferimento l’insorgente in sede di osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. AI 100-1) per sostenere che non poteva svolgere ricerche di lavoro è stata oggetto di valutazione da parte dei periti del SAM e non permette una diversa valutazione del caso (cfr. annotazione del 16 giugno 2014 del Dr. __________, doc. AI 104-1).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene corretto considerare l’assicurato persona senza attività lucrativa e applicare nei suoi confronti il metodo specifico di calcolo dell'invalidità.

                                      

                               2.9.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

 

                                         Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

 

" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

 

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

 

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

 

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

 

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”)

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi dolorosi persistenti.

                                         L’Alta Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo di indicatori.

 

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

 

                                         Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

                                         Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

                                         Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte.

                                         La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                             2.10.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

                                         L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

                                         (a livello amministrativo)

                                         - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

                                         - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

                                         - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

                                         - rafforzamento dei diritti di partecipazione:

                                         -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

                                         -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

                                         (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

                                         In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

                                         Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

 

                                         L’art. 72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

 

                                         Per mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher, SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag. 288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

 

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

 

                                         La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.; 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti; 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

 

                                         Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

                                     

                                         Questa giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                             2.11.   Nella decisione del 28 gennaio 2015, l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 30 giugno 2012, sopprimendola poi dal 1° luglio 2012 ritenuto che dalla valutazione medica SAM e dall’inchiesta economica esperita è emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile (doc. IV2).

 

                                         Il TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3. e 2.4., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° luglio 2012.

 

                                         Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica e neurologica).

 

                                         Globalmente, nel rapporto peritale del 7 febbraio 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

" (…)

Sindrome panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena cronica bilaterale, in:

 

-   alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6, uncartrosi plurisegmentali);

 

-   alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L4-L5, degenerazione discale L5-S1, con spondilartrosi L4-S1);

 

-   esiti da intervento chirurgico con TLIF L4-L5 il 14.9.2011;

 

-   disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale e lombare con protrazione del capo, scoliosi destro-convessa lombare);

 

-   decondizionamento e sbilancio muscolare.

 

Gonalgie croniche a ds., in:

 

-   esiti da piccola impressione del piatto tibiale l'1.3.2004;

-   esiti da meniscectomia mediale parziale artroscopica nel 2000.

 

Dolori cronici al piede ds., in:

 

-   esiti da frattura malleolare mediale tipo Weber A l'1.3.2004;

-   esiti da estrazione di frammento osseo distale e rifissazione transossaria del legamento deltoideo il 5.3.2007” (doc. AI 81-16).

 

                                         Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato:

 

" Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4).

 

Leggera emisindrome sensitiva ds. più pronunciata all’arto inferiore, probabilmente funzionale, eventualmente post-traumatica dopo contusione dell’arto inferiore ds. l’1.3.2004, con frattura tipo Weber A della caviglia ds.

 

Stato dopo operazione ad entrambi gli occhi per cataratta bilaterale nel giugno 2010” (doc. AI 81-17).

 

                                         Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 25% come autista e collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi (riduzione del rendimento) dal 15 marzo 2012, mentre in un’attività adatta alla salute l’abilità è piena (100%) a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.

                                         Nel periodo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 l’inabilità è del 100%, mentre per il periodo antecedente all’8 febbraio 2011 valgono le condizioni stabilite in precedenza dall’UAI (vedi decisione del 14 novembre 2007) (doc. AI 81-22).

 

                                         Le conclusioni del SAM sono state avallate anche dal Dr. __________ del Servizio Medico Regionale dell’AI (cfr. rapporto del 18 febbraio 2013, doc. AI 83-1).

 

                             2.12.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

 

                          2.12.1.   Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nel rapporto del 14 gennaio 2013 ha posto la diagnosi di “- Sindrome lombovertebrale cronica, stato dopo TLIF L4-5 il 15.09.11, spondilartrosi L5-S1. - Leggera emisindrome ds più pronunciata all’arto inferiore probabilmente funzionale, ev post-traumatica dopo contusione dell’arto inferiore ds l’1.3.04 con frattura Weber A della caviglia ds complicata da un sospetto M.Sudeck. - Stato da meniscectomia ds. - Sindrome depressiva” (doc. AI 81-38.

                                        

                                         Secondo il Dr. __________, dal punto di vista neurologico non vi è nessuna limitazione della capacità lavorativa (doc. AI 81-38).

 

                                         Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

 

                          2.12.2.   Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nel rapporto del 10 gennaio 2013 ha posto la diagnosi di

                                         “- Sindrome panvertebrale con componente cervico-lombospondilogena cronica bilaterale, in: - Alterazioni degenerative della colonna cervicale (condrosi C5-C6, uncartrosi plurisegmentali); - Alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi L4-L5, degenerazione discale L5-S1, con spondilartrosi L4-S1); - Esiti da intervento chirurgico con TLIF L4-L5 il 14.9.2011; - Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale e della lombare con protrazione del capo, scoliosi destro-convessa lombare); - Decondizionamento e sbilancio muscolare. Gonalgie croniche a destra, in: - Esiti da piccola impressione del piatto tibiale l'1.3.2004; - Esiti da meniscectomia mediale parziale artroscopica nel 2000. Dolori cronici al piede destro in: - Esiti da frattura malleolare mediale tipo Weber A l'1.3.2004; - Esiti da estrazione di frammento osseo distale e rifissazione transossaria del legamento deltoideo il 5.3.2007. Sospetta neuropatia del nervo tibiale a destra” (doc. AI 81-33).

 

                                         Dal punto di vista della capacità lavorativa residua, secondo il Dr. __________ l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 25% come autista e collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi (riduzione del rendimento) dal 15 marzo 2012, mentre in un’attività adatta alla salute l’abilità è piena (100%) a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.

 

                                         Nel periodo dall’8 febbraio 2011 al 14 marzo 2012 l’inabilità è del 100% (doc. AI 81-36).

 

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

 

In sede di ricorso RI 1 ha presentato uno scritto della fisioterapia __________ che attesta unicamente lo svolgimento di un trattamento fisioterapico (doc. C), nonché due certificati del Dr. __________ (doc. D e E), medico generalista, e uno della __________ (doc. B) che si riferiscono tuttavia al periodo 2006/2011 e non si confrontano con la perizia del Dr. __________.

                                      

Per quanto riguarda infine il rapporto del 3 marzo 2015 della __________ linik, dallo stesso non emergono nuovi elementi oggettivi in grado di confutare le conclusioni del Dr. __________.

La diagnosi è sovrapponibile a quella del perito SAM e non vi sono indicazioni sulla capacità lavorativa residua e i limiti funzionali (doc. XIII+i).

 

Secondo il Dr. __________, questo rapporto non contiene nuove informazioni in grado di modificare limiti e risorse (cfr. annotazioni del 20 marzo 2015, doc. XVII1).

 

Questi documenti non permettono dunque una diversa valutazione della fattispecie dal profilo reumatologico.

 

                          2.12.3.   Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, l’assicurato è stato sottoposto ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che in data 11 gennaio 2013 ha posto la diagnosi psichiatrica di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. AI 81-43).

 

                                         A suo parere non vi sono limitazioni della capacità lavorativa residua dell’assicurato.

                                         A proposito dei criteri di Förster il perito non ha messo in evidenza una morbosità psichiatrica concomitante di particolare gravità e intensità “quanto piuttosto uno stato psicologico fissato nel quale la coscienza di sé è completamente identificata con il fatto di avere subito un danno corporeo e di sentirsi per conseguenza vittima di una ingiustizia”.  

                                         Il Dr. __________ ha quindi rilevato uno stato psichico cristallizzato senza evoluzione possibile dal punto di vista terapeutico “anche se questo di per sé non significa che l’approccio psicoterapeutico adottato finora sia inutile”. Nel corso degli anni infatti sono state adottate terapie e provvedimenti di riabilitazione il cui esito ha consentito almeno una limitazione del disturbo del dolore cronico. Infine, il perito ha concluso indicando che più che una perdita della capacità di integrazione e una tendenza all’isolamento sociale vi è – sempre secondo lo specialista – “una certa riluttanza ad entrare in un clima di confidenza emotiva con gli altri” (doc. AI 81-43+44).                                

 

                                         In sede di ricorso al TCA, l’assicurato ha contestato le risultanze peritali del Dr. __________ fondandosi sui certificati del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia che nello scritto del 22 dicembre 2014 (doc. F) ha espresso le seguenti considerazioni:

 

                                         “(…)

II paziente è seguito da parte mia dal 13.09.2004 a tutt’oggi.

 

II paziente è stato vittima di un incidente sul lavoro in data 01.03.2004, ferendosi con una grossa lastra di vetro durante un operazione di scarico dal camion. In seguito all’incidente avrebbe “perso i nervi”, sarebbe diventato irritabile con scopi d’ira

irragionevoli e per questi motivi evitava le compagnie e i raduni a cui partecipava in precedenza. Oltre ai rumori avvertiva un importante fastidio con le luci forti e con certi colori, rosso in particolare. Inoltre, ebbe forti cefalee, improvvisi calori, sudorazioni e palpitazioni. Si sentiva una persona diversa.

 

Si tratta di un soggetto originario della parte centro est della __________ (__________). I suoi genitori sono deceduti; la madre nel 1974 in un incidente della circolazione a soli 34 anni, mentre il padre in un incidente sul lavoro quattro anni dopo all'età di 40 anni. II paziente

ha vissuto con i nonni. Ha una sorella di tre anni maggiore che vive nel villaggio d'origine, dove è sposata. Nessuno dei famigliari soffre di malattie psichiatriche. Dopo le scuole d'obbligo che contano otto anni, ha frequentato una scuola corrispondente all'avviamento professionale per due anni dopo di che si è iscritto alla scuola di

agronomia, abbandonandola poco dopo. Nel 1982 ha assolto l'obbligo militare ed è diventato istruttore di guida. Dopo il servizio militare avrebbe fatto i più svariati lavori e nel 1988 si trasferisce in Svizzera dove lavora dapprima nell’edilizia, svolgendo lavori

particolarmente difficili e poi come autista dopo aver rifatto la patente per camion. Dal 2006 non ha più la patente per camion.

 

È sposato dal 1990 con una donna del proprio paese più giovane di sei anni. La coppia ha tre figli nati nel 1991, 1993 e 1995. La moglie lavora al 50% come aiuto domestico.

 

Status all'inizio del trattamento.

 

Oggettivamente il paziente presenta le condizioni generali corrispondentì all'età anagrafica. La deambulazione avviene con l'aiuto delle stampelle mentre la postura eretta e quella seduta non rivelano l'esistenza di disturbi psicomotori, tics o movimenti

abnormi. È orientato in tutti i domini, è normovigilante. Il contatto è buono con atteggiamento di cooperazione e fiducia. Nell'attività psichica di base si nota qualche difficoltà nel richiamo delle informazioni recenti (nomi dei farmaci) e difficoltà di mantenere l'attenzione a lungo. L’affettività presenta un tenore lievemente depressivo senza esagerata espressione del dolore o dell'angoscia. Non si osservano disturbi nel corso del pensiero, ma comunque l'ideazione è carica di preoccupazioni per il futuro, con ideazione pessimistica, riduzione dell'autostima e preoccupazione per le cose di poco conto. La comunicazione avviene in lingua serba. Dispone di un scarso fondo di parole ma senza disturbi di articolazione della sintassi o nella semantica.

 

Durante il colloquio raramente osserva l'interlocutore deviando lo sguardo a lato e facilmente diventa ripetitivo, riferendo sulle palpitazioni, tachicardia, sudorazione, sensazione di fastidio al petto, nausea, sensazioni di sbandamento, d'instabilità, come se avesse la testa in una morsa. Riferisce su sensazioni di torpore e di formicolio agli arti e Ia sensazione che il corpo sia esposto alle scosse elettriche. Talvolta ha dei brividi e vampate di calore. Non esprime convinzioni strane e non riferisce su allucinazioni psicosensoriali o illusioni. II suo profilo caratteriale appartiene ad una personalità

semplice senza chiari tratti di una delle note patologie della personalità. Non vi sono segni che possano far pensare ad un patologia dell’Io preesistente all'infortunio. L'attività onirica è vivace ma senza contenuti particolari. II sonno è turbato in forma di risvegli

notturni, mentre l'appetito sarebbe abbastanza buono. L’attività sessuale dopo I’infortunio è fortemente ridotta.

 

Il quadro diagnostico è apparso suggestivo per lo stress postraumatico di media entità sebbene mancarono diversi criteri diagnostici come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando e sogni ricorrenti ed intrusivi concementi il trauma. Ho

notato che il paziente cerca di evitare i discorsi concernenti il trauma subito. Può darsi che egli in qualche modo riviva il trauma della perdita dei genitori mentre è chiaro che il trauma subito abbia scatenato una serie di preoccupazioni eccessive per il futuro della

sua famiglia, poiché teme di non raggiungere più l'integrità necessaria per guadagnare da vivere.

 

Decorso

 

Inizialmente, con il trattamento instaurato (paroxetina) segnalava miglioramenti per quanto concerne la sedazione notturna ma senza progressi per quanto concerne l'attenzione, il tono d'umore, l'interesse per le cose piacevoli, ansia, angoscia e cefalea.

Per quest’ultima ancora oggi ricorre quotidianamente al paracetamolo.

Sono state tentate diverse strategie psicofarmacologiche con scarso successo fino alla terapia attuale che consiste in:

Mianserin 60mg 0-0-1

Fluanxol 1mg 0-0-1

Dafalgan 1gr 1-1-1

 

Per un certo periodo è stato seguito il trattamento con gabapentina con la speranza che possa incidere favorevolmente sul dolore neurogeno e come psicostabilizzatore ma non sono stati osservati risultati degni di rilievo.

 

II disturbo ha assunto un carattere cronico, senza esacerbazioni acute. Il paziente ancora oggi deambula con ausilio di una stampella, lamenta dolori all'arto, dolori e formicolio alla schiena e arti inferiori, insonnia, cefalea e irrequietezza.

 

L’ideazione è carica di rivendicazione nei confronti degli assicuratori coinvolti. II paziente è convinto che sia stato trattato in maniera ingiusta, spesso esclama che non gli resta più nulla e che non gli rimane altro che il suicidio. Ci avrebbe pensato spesso, superando

questo brutto grazie alla famiglia. Ci sarebbe anche una certa ideazione aggressiva, espressa in forma di minacce di strage nelle sedi assicurative” (doc. F).

 

                                         Il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione, per le seguenti ragioni.

 

                                         Nel rapporto riassuntivo del 12 dicembre 2014 il Dr. __________ non si esprime sulla capacità lavorativa residua e non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta limitandosi a indicare che “il quadro diagnostico è apparso suggestivo per lo stress postraumatico di media entità” sebbene, sempre secondo il medico curante, “mancano diversi criteri diagnostici come ad esempio la sensazione che il trauma si stesse ripresentando e sogni ricorrenti ed intrusivi concernenti il trauma” (doc. AI 110-15).

 

                                         Il Dr. __________ ha poi indicato, nello stringato certificato del 9 marzo 2015 (doc. L), un’inabilità al lavoro del 75% senza ulteriori precisazioni circa l’oggettività clinica (vedi anche annotazione SMR del 20 marzo 2015, doc. XVII1).

 

                                         Sia il rapporto riassuntivo del 12 dicembre 2014 (doc. F) che il certificato del 9 marzo 2015, in cui lo psichiatra curante ha attestato un’inabilità al lavoro del 75% per un periodo indeterminato (doc. L) sono stati sottoposti in data 6 ottobre 2015 dal TCA al perito del SAM, Dr. __________ (doc. XIX), il quale il 9 ottobre 2015 ha risposto di non aver ricavato “da essi elementi atti a modificare la mia valutazione peritale del 11.01.2013 che pertanto confermo in toto sia dal punto di vista diagnostico sia da quello della capacità lavorativa” (doc. XXIII1).

                                        

                                         Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

 

                                         Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

 

                                         Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"

 

Va ancora precisato che nella lettera del SAM del 15 ottobre 2015, allegata alla risposta del Dr. __________, la Dr.ssa __________ r e della Dr.ssa __________ si sono espresse in questi termini:

 

" (…)

come da richiesta del 6.10.2015 abbiamo sottoposto i referti del 22.12.2014 e 9.3.2015 del Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia e medico curante dell’A. sopra menzionato, al nostro consulente Dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, che ha valutato l’A. il 9.1.2013 nel contesto di una perizia pluridisciplinare per il nostro servizio.

 

Come risulta dalla sua risposta del 9.10.2015, il Dr. med. __________ non ha potuto ricavare da essi degli elementi atti a modificare la sua valutazione peritale redatta l’11.1.2013, che pertanto conferma in toto sia dal punto di vista diagnostico, sia da quello della capacità lavorativa.

 

Concordiamo con la presa di posizione del nostro consulente Dr. med. __________. Rendiamo inoltre attento il Tribunale sull’ultima frase del rapporto medico del Dr. med. __________ del 22.12.2014: “Ci sarebbe anche una certa ideazione aggressiva, espressa in forma di minacce di strage nelle sedi assicurative” (doc. XXIII+1).

 

Con scritto del 23 ottobre 2015 il TCA ha invitato le parti a prendere posizione riguardo l’ultima frase evidenziata dalla Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________ del SAM (doc. XXIV).

 

Con scritto di posta elettronica del 5 novembre 2015 il Dr. __________ ha indicato, in particolare, che “il paziente ha presentato uno stato di agitazione, ira e tensione in seguito al mancato riconoscimento della sua inabilità al guadagno e al mancato compenso da parte delle assicurazioni coinvolte e questo in due riprese: la prima in occasione della consultazione del 22.04.2014 e la seconda, meno accentuata il 22.12.2014. Ho avuto altri due colloqui il 09.03.2015 e il 29.07.2015. Nel corso di questi due colloqui, nonché in data odierna, il paziente non ha più proferito alcuna minaccia” (doc. M).

 

                                         Da parte sua, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e medico del SMR, nell’annotazione del 5 novembre 2015 ha concluso come segue:

 

" (…)

Si tratta verosimilmente di rivendicazioni prive di progettualità attiva. Se l’assicurato avesse dichiarato allo psichiatra curante dei progetti specifici chiari e da lui attuabili auto od eteroaggressivi, il Dr. __________ avrebbe dovuto avvisare subito le autorità competenti rispettivamente procedere immediatamente con un ricovero coatto.

 

La documentazione presentata non modifica la valutazione eseguita in precedenza.” (doc. XXIX1)

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente vagliato dal Dr. __________ e che le preoccupazioni messe in risalto dai medici del SAM hanno trovato risposta nelle prese di posizione del Dr. __________ e del Dr. __________ (cfr. doc. M e XXIX1).

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), alla stessa può essere fatto riferimento.

                                         Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che l’assicurato è abile al lavoro nella misura del 25% come autista e collaboratore di una ditta di trasporti e traslochi, mentre in un’attività adatta alla salute  è abile pienamente a sei mesi dall’intervento al rachide lombare, cioè dal 15 marzo 2012.

 

                             2.13.   Accertato che RI 1, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, non è possibile applicare nei suoi confronti il concetto dell'incapacità di guadagno poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.

 

                                         Come visto (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

 

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

 

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

 

Attività

Minimo %

Massimo %

1.   Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

         2

         5

2.   Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

       10

       50

3.   Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

         5

       20

4.   Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

         5

       10

5.   Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

         5

       20

6.   Accudire i figli o altri familiari

         0

       30

7.   Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

          

        0

          

      50

 

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

 

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

 

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

 

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

 

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

 

                                         Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

 

                             2.14.   Nella presente fattispecie, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un rapporto del 26 marzo 2014 (cfr. doc. 96-1 e segg.).

 

                                         Per quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 45% con una percentuale di impedimenti dello 0%.

                                         Al pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0%, mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una percentuale di impedimenti dello 0%.

                                         L’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti dello 0%.

 

                                         Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurato, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva dello 0%.

                                         Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell’assicurato in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

 

                                         Alla luce di queste precisazioni il TCA ritiene che la valutazione operata dalla consulente in integrazione professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

 

                                         Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurato nell'ambito dell'economia domestica.

 

                                         Nella fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la valutazione del SAM ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.10.).

 

                                         D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurato medesimo nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica. 

 

                                         Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante concrete, questo TCA ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurato quale persona senza attività lucrativa (0%) stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento domiciliare.

 

                                         In sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato aveva lamentato la mancata comprensione delle domande formulate, viste le sue scarse conoscenze della lingua italiana (doc. AI 100-5).

 

                                         Su questo punto ha preso posizione l’assistente sociale __________ rilevando quanto segue:

 

                                         “(…)

Prima di prendere contatto con un assicurato è mio dovere accertarmi se le sue condizioni di salute permettono un colloquio personale, se è in grado di esprimersi, se comprende la lingua italiana e, infine, se le patologie accertate medicalmente mi consentono di ritenere attendibili le sue risposte.

 

Chiariti questi punti, generalmente, telefono all'assicurato per fissare un appuntamento. Si tratta di una prima verifica delle capacità linguistiche dell’assicurato. Se, durante il colloquio mi rendo conto di difficoltà linguistiche che impediscono la comprensione delle mie domande o nel caso in cui io non possa capire le risposte dell'assicurato provvedo ad organizzare un nuovo colloquio in presenza di un familiare bilingue o di un interprete.

 

Il signor RI 1 risiede in Ticino dal 1992 e, quando era in buona salute, mi ha riferito di essere stato uno sportivo appassionato di calcio, di aver giocato nelle squadre locali, di aver allenato squadre giovanili (se ricordo bene) e di essere persona attiva, bene inserita e conosciuta in paese tanto che, per avergli chiesto come avrei trovato la sua casa, mi ha risposto di rivolgermi a chi incontravo che tutti avrebbero saputo indicarmi dove abitava. Si consideri inoltre che il signor RI 1 ha sostenuto colloqui con numerosi specialisti e non è stata ritenuta necessaria la presenza di un interprete.

 

Il signor RI 1 ha risposto alle mie domande in italiano in modo chiaro e senza alcuna difficoltà. Si tratta di un colloquio, non di un interrogatorio e ha quindi avuto modo di raccontarmi la sua storia, le sue difficoltà, il suo modo di vivere e i suoi desideri.

 

Ho spiegato il motivo della mia visita e delle domande che riguardano l’economia domestica. Dal suo racconto è emerso che la moglie si è da sempre occupata personalmente delle mansioni domestiche senza richiedere il suo aiuto se non per andare a fare la spesa, abitudine familiare tuttora mantenuta. Anche nel caso in cui il signor RI 1 avesse partecipato abitualmente nel disbrigo dei lavori domestici prima e dopo la malattia, il suo impegno sarebbe ritenuto esigibile in base al marginale 3089 CIGI.

 

Nella valutazione degli impedimenti in ambito domestico posso tenere conto unicamente delle diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e considerare le percentualí di inabilità accertate medicalmente. Nel caso specifico le perizie mediche hanno stabilito che il signor RI 1, in attività adeguate parificabili anche alle mansioni consuete di una casalinga, è abile al lavoro al 100 % dal giugno 2007. La sua inabilità lavorativa totale è stata riconosciuta unicamente per il periodo 8.2.2011-14.3.2012.

Dal 15 marzo 2012 è stato nuovamente ritenuto completamente abile al lavoro in attività adeguate con la possibilità di alzare pesi di 10 kg, la necessità di cambiare postura al bisogno e di pause supplementari.

 

Non ho motivo di dubitare della veridicità delle risposte del signor RI 1 dal momento che le perizie non hanno evidenziato la presenza di una patologia psichiatrica invalidante né egli mi ha dato motivo di sospettare dell'autenticità delle sue risposte durante il colloquio.

 

Per quanto mi compete, non vi è motivo alcuno di dar seguito alla richiesta dell’avvocato __________ di un secondo colloquio in presenza della moglie e di un inteprete” (doc. AI 102-1+2).

 

Alla luce di queste risposte, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più che per costante giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria sull'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessato non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto d’inchiesta.

 

                                         Essendo la limitazione complessiva nel compimento delle mansioni domestiche dello 0%, il grado d’invalidità è nullo e non permette l’erogazione di una rendita.

 

                                         Ne consegue che l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 30 giugno 2012, ma versata unicamente dal 1° marzo 2012 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 LAI, e soppresso le prestazioni a partire dal 1° luglio 2012, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare  (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).

 

                             2.15.   L’assicurato in sede ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia neutra con un medico specialista (doc. XIII).

 

                                         Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri accertamenti medici.

 

                             2.16.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti