Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.81

 

cs

Lugano

2 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 marzo 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 1996, affetto da autismo infantile e dunque da infermità congenita secondo la cifra 401 OIC allora in vigore (doc. AI 6), il 9 novembre 2001 è stato messo al beneficio di un sussidio per assistenza a domicilio di grado medio dal 1° settembre 2000 (doc. AI 18 e 19).

 

                               1.2.   Con decisione del 27 febbraio 2007, l’UAI ha ridotto, con effetto dal 1° gennaio 2007, l’assegno per grandi invalidi minorenni da medio ad esiguo, riconoscendo una maggiore necessità di aiuto rispetto ai coetanei per un solo atto ordinario della vita (spostarsi), oltre alla sorveglianza personale permanente (doc. AI 56 e 64).

 

                               1.3.   Dopo aver avviato un’ulteriore revisione, con decisione del 21 novembre 2011 l’assegno per grandi invalidi è stato soppresso non essendoci più la necessità di una sorveglianza personale permanente (doc. AI 79).

 

                               1.4.   Il 22 luglio 2013 RI 1, rappresentato dalla RA 2, ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 94), chiedendo l’assegnazione dell’assegno per grandi invalidi di grado elevato e la riconsiderazione della decisione del 21 novembre 2011 con diritto all’assegno anche dopo il 1° gennaio 2012 (doc. AI 95).

 

                               1.5.   Con progetto di decisione del 17 luglio 2014 l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di riconsiderazione e, in assenza di elementi atti a comprovare un peggioramento dello stato valetudinario con influsso sulla valutazione dell’autonomia dell’assicurato, ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 115).

 

                               1.6.   Il 14 ottobre 2014 rispettivamente il 15 ottobre 2014 RI 1 ha inoltrato sia una richiesta di prestazioni AI per adulti che una richiesta di assegno per grandi invalidi per adulti (doc. AI 121, 125 e 126). Il 28 ottobre 2014 è stata istituita una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC e la carica di curatrice è stata conferita alla madre (doc. A2).

 

                               1.7.   Dal 3 novembre 2014 RI 1 ha iniziato un provvedimento di reinserimento nel laboratorio della __________ presso la __________ di __________ (doc. AI 123-5, doc. AI 131).

 

                               1.8.   Dopo aver effettuato una visita a domicilio il 5 dicembre 2014, l’UAI con decisione del 23 marzo 2015 non è entrato nel merito della domanda di riconsiderazione ed ha respinto sia la richiesta di assegno per grandi invalidi per minorenni sia quella per l’assegno per grandi invalidi per adulti. La prima domanda è stata respinta poiché l’amministrazione non ha riscontrato alcun elemento atto a stabilire un peggioramento dello stato valetudinario rispetto a quanto stabilito con la decisione del 21 novembre 2011. Circa l’assegno per grandi invalidi per maggiorenni l’UAI ha rilevato che “nell’evenienza in cui dovesse essergli riconosciuto un diritto ad almeno un quarto di rendita ed a dipendenza dello stato patologico, sussisterà la possibilità di riformulare un’istanza intesa alla valutazione del diritto ad un assegno per grandi invalidi semmai fondato sulla necessità di dover disporre di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” (doc. AI 142).

 

                               1.9.   RI 1, rappresentato dall’avv. __________ della RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado medio a decorrere dal 1° luglio 2013 ed in via subordinata un assegno per grandi invalidi di grado lieve per l’accompagnamento a decorrere dal 1° dicembre 2014 (doc. I). Contestualmente ha chiesto di poter essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Il ricorrente ritiene in sostanza che all’epoca della richiesta nel luglio 2013 necessitava di un aiuto maggiore rispetto ad un coetaneo per gli atti ordinari della vita e di una sorveglianza personale continua, nonché un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

                                         L’assicurato sottolinea in primo luogo le lacune procedurali riscontrate nell’accertamento della grande invalidità che ha portato alla soppressione della grande invalidità con decisione del 21 novembre 2011, poiché l’inchiesta a domicilio sarebbe stata condotta senza conoscere le affezioni e le limitazioni mediche dell’assicurato ed il dossier non sarebbe mai stato sottoposto al medico SMR né in occasione della soppressione (decisione del 21 novembre 2011), né della riduzione (decisione del 27 febbraio 2007). La decisione del 21 novembre 2011 andrebbe pertanto riconsiderata, ciò che l’amministrazione si rifiuta di fare.

                                         In secondo luogo il ricorrente contesta le valutazioni del 26 febbraio 2015 del medico SMR, dr. med. __________, su cui si è fondato l’UAI per la decisione in esame, essendo state redatte tre mesi dopo la visita a domicilio e contenendo numerose imprecisioni. Il dr. med. __________, malgrado dottrina e giurisprudenza ritengano necessaria una collaborazione tra le parti, non ha ritenuto utile interpellare la __________, che si occupa del ricorrente. Il confronto, per l’insorgente, è necessario, visto che il SMR fonda le proprie conclusioni sull’andamento del provvedimento di inserimento per il quale l’ortopedagogista ha fatto un lavoro preparatorio con lui e con gli educatori e per il quale continua a fornire sostegno e consulenza. Le conclusioni del SMR devono tener conto di quanto messo in atto per permettergli di spostarsi in autonomia. Inoltre è importante sottolineare che lavora presso una struttura protetta in cui si svolgono attività in modo strutturato e in cui molte funzioni parziali degli atti ordinari della vita non vengono svolte, ossia quelle funzioni che l’interessato non farebbe spontaneamente come la doccia, lavarsi i denti, radersi, cambiare i vestiti, incontrare amici, andare in luoghi a lui sconosciuti, andare a dormire od alzarsi. Dalla valutazione funzionale operata da __________ emerge che per svolgere in piena autonomia un’attività l’insorgente deve rispondere a numerose domande e uno schema della giornata scritto lo aiuterebbe a capire meglio ciò che gli viene chiesto di fare. Per poter svolgere in maniera autonoma le azioni quotidiane si deve suddividere l’azione complessa (analisi del compito), insegnargli a seguire le varie tappe, fornire il supporto visivo in modo che possa svolgere le azioni da solo. Con la strutturazione del tempo e dello spazio occorre rivolgersi al ricorrente con un linguaggio chiaro e semplice. La valutazione funzionale, secondo l’insorgente, inficia le conclusioni del medico SMR secondo cui fuori dall’ambiente di casa e del relativo modello educativo non ci sarebbero limitazioni di sorta. In primo luogo l’interessato fuori dall’ambiente di casa si trova in una struttura protetta e l’inserimento è avvenuto dopo aver effettuato la valutazione ed in base ad un progetto studiato su misura dall’ortopedagogista di __________, competente ad esplicitare agli operatori le difficoltà dell’interessato ed a spiegare le strategie per il suo inserimento. In precedenza gli stage professionali si sono conclusi in un fallimento poiché non si conosceva il funzionamento dell’interessato e non si disponeva degli strumenti adeguati per aiutarlo ad affrontare le sue difficoltà. Il provvedimento professionale è stato possibile solo dopo l’inserimento nei laboratori della __________ __________ per raggiungere determinati obiettivi, dopo la valutazione funzionale, la condivisione della stessa con la consulente professionale, il Case management Formazione professionale ed il rappresentante legale ed in seguito al lavoro preparatorio di __________ presso il laboratorio __________ della __________. Per cui non ci sono prove per sostenere che fuori casa in un ambiente non protetto non ci sarebbero limitazioni. A ciò si aggiunge che il modello educativo e famigliare è il risultato delle preoccupazioni di fronte alle difficoltà del figlio, del suo avvenire e delle tentate risposte a queste difficoltà. Per questo motivo la __________ __________ ha pure intrapreso un percorso con i genitori e in uno scritto del 3 settembre 2014 il responsabile di struttura e l’ortopedagogista affermano che la responsabilità del disturbo del ricorrente e le conseguenti difficoltà non sono attribuibili ai suoi genitori e che se sin dall’inizio i genitori fossero stati accompagnati in modo adeguato, comunicando e spiegando loro il funzionamento di una persona con autismo, avrebbero incontrato minori difficoltà nella gestione dell’interessato che comunque necessitava, necessita e necessiterà di aiuto.

                                         In ogni caso, secondo la giurisprudenza, si deve fare astrazione dall’ambiente in cui vive l’assicurato (DTF 133 V 450). Per il ricorrente dalla diagnosi di disturbo dello spettro autistico con buone competenze generali, dalle risultanze della valutazione funzionale eseguita da __________ in settembre 2014 e facendo astrazione dall’ambiente in cui vive, occorre concludere che nel luglio 2013 l’insorgente, all’epoca di 16 anni e 7 mesi, non sarebbe stato in grado di compiere spontaneamente gli atti ordinari della vita o avrebbe necessitato regolarmente e durevolmente di maggior bisogno di aiuto e sorveglianza personale permanente rispetto ai coetanei. L’aiuto di terzi è necessario per strutturare tutti gli atti ordinari della vita e deve essere regolare per garantire la strutturazione almeno fino all’apprendimento dell’autonomia, il cui grado andrà indagato. L’insorgente sottolinea poi l’aspetto della strutturazione della giornata e dell’importanza dell’intervento di __________ per permettere di sviluppare una certa autonomia dell’assicurato e per inserirlo presso il __________. Né l’assistente sociale né il medico SMR hanno indagato in modo accurato l’aiuto prestato dai genitori ritenendolo una dinamica familiare. In altre parole negli atti di mangiare, alzarsi/coricarsi il ritmo viene dato dai genitori o dal ritmo lavorativo. Sono loro che gli dicono quando coricarsi e che lo svegliano. Questi atti, secondo l’insorgente, vanno conteggiati. Anche per svestirsi e vestirsi necessita di aiuto notevole per far sì che cambi i vestiti quando sono sporchi. Autonomamente non agisce. Anche per quanto concerne l’atto di lavarsi, sono i genitori a dover intervenire affinché l’interessato compia questo atto. E’ quindi necessaria una strutturazione. Neppure lo spostamento tra casa e il lavoro viene effettuato autonomamente ed in maniera indipendente. L’atto necessita di aiuto diretto, e meglio insegnare all’insorgente i tragitti da effettuare in autonomia ed intervenire in caso di imprevisto. Egli necessita inoltre di una sorveglianza personale permanente, ritenuto come le persone di riferimento devono sempre essere reperibili per evitare che l’insorgente vada in panico e non si metta in pericolo. Nei tragitti non strutturati la sorveglianza personale permanente è ancora più importante nel senso che diventa un accompagnamento. L’insorgente rileva inoltre che lo stesso medico SMR afferma che “potrebbe essere eventualmente riconosciuta, alla luce della necessità a seguire istruzioni dettagliate per ogni compito, che comunque appare in grado di eseguire, la difficoltà a prendere iniziative da solo, per cui procede solo se incoraggiato, un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana”. Per l’insorgente per almeno 5 atti ordinari, ossia vestirsi/svestirsi, alzarsi/coricarsi, pulizia personale, mangiare, spostarsi/intrattenere rapporti sociali e nella sorveglianza va riconosciuto un maggior bisogno di aiuto rispetto ad un coetaneo, aiuto che comunque continua anche dopo i 18 anni. Dello stesso parere è la presa di posizione di __________ sull’inchiesta a domicilio, laddove rileva che l’interessato è in grado di compiere le varie azioni, ma solo se gli vengono indicate e ricordate con richieste specifiche. Da cui il riconoscimento di un assegno di almeno grado medio da luglio 2013.

                                         Circa l’assegno per grandi invalidi per maggiorenni l’assicurato sostiene che nel novembre 2014 l’amministrazione avesse a disposizione già tutti gli elementi per poter decidere e contesta la necessità di stabilire se ha diritto ad almeno un quarto di rendita poiché lo scopo di tale condizione è solo quello che ottenendo la rendita il danno alla salute è già stato appurato a fondo (DTF 133 V 472). In concreto la diagnosi è chiara e l’interessato ha comunque diritto ad una rendita al 100%, non ancora decisa per il solo motivo che l’interessato stava eseguendo un provvedimento di potenziamento della resistenza. Il senso della condizione del diritto almeno ad un quarto di rendita non è quello di posticipare la valutazione della necessità di accompagnamento fino alla decisione di rendita, ma di avere uno stato di salute appurato a fondo.

 

                             1.10.   Con risposta dell’11 giugno 2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VI).

 

                                         Circa l’assegno per grandi invalidi per i minorenni, l’amministrazione ha affermato che:

 

" (…) lo scrivente Ufficio osserva l’assenza di nuovi elementi o modifiche rispetto alla situazione definita con decisione cresciuta in giudicato del 21 novembre 2011. In tal senso, dopo l’approfondita istruttoria posta in essere dal 2013 fino al momento dell’emissione della decisione, lo scrivente Ufficio non può che rilevare l’assenza di elementi divergenti che possano influire sulle conclusioni rese nel rapporto del 25 aprile 2014 dell’assistente sociale. Da notare, comunque, che grazie all’apporto fornito dall’__________ RI 1 è in grado oggi di spostarsi da solo sul tragitto casa-lavoro e viceversa. Ciò determina un ulteriore miglioramento nell’autonomia dell’assicurato. In tal senso, non si rilevano elementi che possano condurre l’amministrazione ad un diverso apprezzamento della situazione verificata a più riprese, da ultimo dopo visita domiciliare eseguita dal dr. med. __________ del SMR” (doc. VI)

 

                                         Circa l’assegno per grandi invalidi lieve per l’accompagnamento, l’amministrazione ha affermato:

 

" (…) In merito all’AGI AI lieve per accompagnamento giusta l’art. 38 OAI, come disposto al capoverso 2, che soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido. Come anche ripreso nella Circolare sulla grande invalidità alla nota marginale 8046 se l’assicurato soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica, egli deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita (ossia un grado d’invalidità di almeno il 40%); in questo caso, il diritto ad un assegno per grandi invalidi giustificato dalla necessità dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con l’inizio del diritto a un quarto di rendita. Correttamente la decisione riprende tale principio, quindi l’accompagnamento verrà definito a seguito dell’emissione della decisione concernente la rendita AI, con istruttoria attualmente ancora in corso” (doc. VI)

 

                             1.11.   Con osservazioni del 25 giugno 2015 l’insorgente ha affermato di non avere ulteriori mezzi di prova, precisando tuttavia che la valutazione del 2013 del medico SMR non era riferita unicamente all’esame di una prima riformazione professionale ma anche alla richiesta AGI per la necessità di accompagnamento costante del ricorrente. La conclusione del medico SMR di ritenere giustificate le limitazioni elencate nella richiesta del 24 luglio 2013, secondo il ricorrente, era pertanto fondata (doc. VIII), ciò che l’UAI, con scritto del 6 luglio 2015, contesta (doc. X).

 

                             1.12.   Il 23 luglio 2015 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione, ribadendo la propria posizione e rilevando che __________ si mette a disposizione per un’audizione qualora il TCA lo ritenga opportuno ai fini istruttori (doc. XII).

 

                             1.13.   Il 21 agosto 2015 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In primo luogo l’insorgente contesta la non entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione della decisione di soppressione dell’assegno di grande invalido per minorenni del 21 novembre 2011.

                                         Per l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

 

                                         In DTF 133 V 50, al consid. 4, il Tribunale federale ha stabilito che la non entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, e nemmeno mediante ricorso (consid. 4.2.1: “Das Zurückkommen auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Einspracheentscheide beim Fehlen eigentlicher Revisionsgründe liegt weiterhin im Ermessen des Versicherungsträgers (Art. 53 Abs. 2 ATSG als "Kann-Vorschrift", vgl. E. 4.1 hiervor; Bericht der Kommission des Ständerates zur Parlamentarischen Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung vom 27. September 1990, BBl 1991 II 262). Die bisherige Rechtsprechung, wonach kein gerichtlich durchsetzbarer Anspruch auf Wiedererwägung besteht, gilt nach wie vor (SVR 2004 ALV Nr. 1 S. 2, E. 2; Urteil vom 22. Februar 2005, U 463/04). Auf eine Beschwerde gegen ein Nichteintreten auf ein Wiedererwägungsgesuch oder allenfalls gegen einen das Nichteintreten bestätigenden Einspracheentscheid der Verwaltung kann das Gericht demzufolge auch unter der Geltung des ATSG nicht eintreten. Art. 56 Abs. 1 ATSG weist auf diese Ausnahme vom Beschwerderecht zwar nicht ausdrücklich hin. Sie ergibt sich aber ohne weiteres aus dem Umstand, dass das Eintreten auf ein Wiedererwägungsgesuch im Ermessen des Versicherungsträgers liegt (Art. 53 Abs. 2 ATSG)”).

 

                                         Su questo punto il ricorso è irricevibile.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

                                        

                                         Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

 

                                         -  vestirsi/svestirsi

                                         -  alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         -  mangiare

                                         -  provvedere all'igiene personale

                                         -  andare al gabinetto

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

                                        

                                         Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

                                     

                               2.3.   L’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).

                                         La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

                                         È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).

 

                                         L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

 

                                         La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

 

                                         a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

 

                                         Infine, la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

 

                                         a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita,

                                         b) necessita di una sorveglianza personale permanente,

                                         c)   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,

                                         d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole,

                                         e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

                                        

                                         L'art. 38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana") stabilisce che:

 

" Esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

 

a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

 

b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona; oppure

 

c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

 

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

 

È considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

 

                                         Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

 

                                          L'art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:

 

" 1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

 

2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

 

3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza”.

 

                                         Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

                                         Per quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..

 

                               2.4.   Va ancora rammentato che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Per l’art. 17 cpv. 2 LPGA ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.5.   In concreto si tratta di stabilire se l’insorgente ha diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni del 1° luglio 2013 e, in via subordinata, se con il compimento dei 18 anni nel novembre 2014 può beneficiare di un assegno per grandi invalidi di accompagnamento ai sensi dell’art. 38 OAI (cfr. doc. I).

 

                                         Nel caso di specie, quando l’insorgente aveva 5 anni, l’amministrazione, il 23 ottobre 2001 (doc. AI 18-1) ha eseguito una prima inchiesta a domicilio, da cui è emersa la necessità di aiuto per 5 atti ordinari della vita (vestirsi e svestirsi; mangiare; lavarsi, pettinarsi, fare il bagno; andare alla toilette; spostarsi). L’UAI ha deciso di accordare dal 1° settembre 2000 l’assistenza a domicilio di grado medio (doc. AI 19-1).

 

                                         Quando l’assicurato aveva 7 anni e 10 mesi, l’UAI, il 26 agosto 2004, ha proceduto con un’ulteriore inchiesta a domicilio, dalla quale è emersa la necessità di un aiuto per 3 atti ordinari della vita (lavarsi; andare alla toilette; spostarsi) e di una sorveglianza personale permanente (doc. AI 40-7). Il diritto all’assegno per minorenni grandi invalidi di grado medio è stato confermato (doc. AI 41-3).

 

                                         Il 17 gennaio 2007, a 11 anni e due mesi, l’amministrazione ha accertato, al termine dell’inchiesta a domicilio, che l’insorgente aveva bisogno di aiuto per un solo atto ordinario della vita (spostarsi), con necessità di sorveglianza permanente (doc. AI 56) e con decisione del 27 febbraio 2007 l’assegno per grandi invalidi minorenni è stato ridotto da medio a lieve con effetto dal 1° gennaio 2007 (doc. AI 64-1).

 

                                         Il 13 aprile 2011, a 14 anni e 6 mesi, l’UAI ha eseguito un’inchiesta a domicilio in seguito alla quale è stata confermata la necessità di aiuto per un atto ordinario della vita, e meglio lo spostarsi, mentre non è più stata ritenuta necessaria la sorveglianza personale permanente (doc. AI 75). Con decisione del 21 novembre 2011 l’assegno per grandi invalidi è stato soppresso (doc. AI 79).

 

                                         Con l’ultima inchiesta domestica del 18 aprile 2014 (doc. AI 107), l’assistente sociale ha sottolineato “i progressi notevoli rispetto alle sue difficoltà iniziali riscontrate in età prescolare”, il fatto che l’insorgente ha “acquisito un’autonomia paragonabile a quella di un coetaneo nel compimento di tutti gli atti ad esclusione dello spostarsi” ed ha affermato che “riti, modalità o contrattazione alfine di ottenere il compimento di un atto ordinario della vita sono stati evidenziati anche in passato e allo stesso modo è stato appurato che si tratta di espedienti messi in atto unicamente in ambiente familiare, nei confronti dei genitori” (doc. AI 107-3).

 

                                         L’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni del 22 luglio 2013 affermando che, rispetto alla decisione del 21 novembre 2011, non emergono nuovi elementi che consentono di ritenere un peggioramento dello stato di salute atto ad incidere sull’autonomia del ricorrente negli atti ordinari della vita.

 

                               2.6.   Dagli atti emerge che il 6 agosto 2013 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che in base al colloquio “avvenuto ieri 5 agosto 2013 alla presenza dei genitori, dell’A.to e del Sig. __________, __________, sono giustificate tutte le limitazioni elencate nel formulario del 24 luglio 2013 rispettivamente nella corrispondenza del 24 luglio 2013, a far data da gennaio 2012” (doc. AI 98-1).

 

                                         Il 18 aprile 2014 è stata effettuata un’inchiesta a domicilio (doc. AI 107-1). Dal rapporto del 25 aprile 2014, si evince che:

 

" (…) Come è stato ripetutamente rilevato nelle precedenti valutazioni, RI 1 ha conseguito progressi notevoli rispetto alle sue difficoltà iniziali riscontrate in età prescolare e, nel tempo, acquisito un’autonomia paragonabile a quella di un coetaneo nel compimento di tutti gli atti ad esclusione dello spostarsi. Riti, modalità o contrattazione alfine di ottenere il compimento di un atto ordinario della vita sono stati evidenziati anche in passato e allo stesso modo è stato appurato che si tratta di espedienti messi in atto unicamente in ambiente familiare, nei confronti dei genitori.

 

(…)

 

Il signor RI 1 esprime lungamente il suo sconforto, senso di ingiustizia, accuse verso le parti coinvolte e la sua personale lettura della situazione venutasi a creare, in particolare dopo la soppressione dell’AGI di grado esiguo.

Venuta a mancare questa importante entrata mensile, mi informa di aver dovuto rivolgersi __________ e di essere tuttora al beneficio di prestazioni assistenziali. Ritiene di non poter svolgere un’attività lucrativa dovendo seguire e accompagnare RI 1 in ogni sua necessità e spostamento. Dal racconto emerge che i genitori vivono tuttora in funzione delle esigenze dettate da RI 1 e che non beneficiano di alcun sostegno di tipo educativo o terapeutico. Neppure RI 1, da giugno 2013, è più in cura specialistica.

 

All’incarto si trovano i rapporti scolastici anche della scuola media. Anno 2009-2010 il comportamento è descritto come abbastanza buono per passare a buono nel secondo e terzo anno e a molto buono in quarta media. Riporto integralmente il commento per l’anno 2012-2013: “quest’anno RI 1 è più sicuro dei propri mezzi, questo è riscontrabile nell’andamento generale che spazia dalla sufficienza di italiano all’eccellenza di matematica. Si segnala inoltre una maggiore partecipazione in classe. Continui così. Il comportamento è molto buono (5,5)”

 

(…)

 

Durante il prolungato colloquio (oltre due ore) RI 1 è rimasto seduto sulla sedia, senza mai volersene andare, intervenendo spontaneamente nella presentazione dei fatti che il padre esponeva, esprimendo la sua opinione o fornendo precisazioni. Ha inoltre risposto in modo coerente ed esplicativo a tutte le mie domande mostrando simpatia ed ironia. Ho mantenuto facilmente il contatto visivo e in mia presenza RI 1 non ha mostrato nessun comportamento stereotipato. Ha preso in braccio i suoi gatti presentandomeli per nome dimostrando interesse e affetto. A fine colloquio ha chiesto gentilmente se poteva salire nella propria camera. La madre è stata sempre presente al colloquio intervenendo poco e solo su richiesta del marito.

 

3.1.1. Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mezzi ausiliari

 

Non vi sono dubbi riguardo la capacità pratica di RI 1 di vestirsi e svestirsi e di scelta degli indumenti secondo la stagione. Egli ammette il suo poco interesse a vestirsi al mattino nelle giornate che trascorre a casa. La madre interviene tuttora per ottenere che RI 1 si vesta e si cambi quando si dimostra oppositivo o svogliato.

 

RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al pari di un coetaneo. Egli è cosciente della necessità di cambiarsi e di vestirsi correttamente. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.

 

Tempo supplementare giornaliero

 

3.1.2 Alzarsi, sedersi, coricarsi

 

RI 1 è orientato nel tempo, sa leggere l’ora e mantiene un ritmo sonno/veglia regolare.

RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al pari di un coetaneo. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.

 

Tempo supplementare giornaliero.

 

3.1.3 Mangiare (…)

 

RI 1 sa usare coltello e forchetta. La madre non gli concede tuttora di usare il coltello poiché non si fida.

 

RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al pari di un coetaneo. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.

 

Tempo supplementare giornaliero.

 

3.1.4 Igiene personale (…)

 

Pure in questo ambito, come risulta anche dai rapporti precedenti, RI 1 è in grado di provvedere alla propria igiene personale e di rendersi conto della necessità di lavarsi. La madre interviene tuttora per ottenere che RI 1 si lavi quando si dimostra oppositivo o svogliato.

 

RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al pari di un coetaneo. Le dinamiche familiari e le modalità educative non sono motivi contemplati nella Circolare CIGI alfine del conteggio dell’atto.

 

Tempo supplementare giornaliero

 

3.1.5 Andare al gabinetto (…)

 

Autonomo nell’andare alla toilette e nell’assicurarsi l’igiene intima.

 

RI 1 è autonomo nel compimento dell’atto qui considerato al pari di un coetaneo.

 

Tempo supplementare giornaliero

 

3.1.6 Spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale), mantenere i contatti sociali

 

Non sono intervenuti cambiamenti rispetto al passato per quanto riguarda l’autonomia negli spostamenti o nel mantenere i contatti sociali. E’ sempre il padre che accompagna RI 1 in automobile per ogni necessità. Il padre giustifica questa scelta per il pericolo che RI 1 potrebbe correre trovandosi solo sulla strada in attesa del mezzo pubblico. E’ già stata prospettata la necessità di migliorare l’autonomia di RI 1 anche in vista della sua formazione professionale, ma per il signor RI 1 risulta tuttora inattuabile. Riferisce di essere stato testimone, con RI 1, di un incidente mortale occorso ad una bambina sulle strisce pedonali a __________. Sarà necessario proporre delle modalità molto rassicuranti per guadagnare l’appoggio del padre. Da parte sua RI 1 conferma di non aver mai provato a prendere il bus e di preferire l’auto poiché “si può partire più tardi e tornare a casa prima”. RI 1 si esprime bene in italiano, argomentando le sue opinioni. Mi ha mostrato i suoi disegni che rappresentano scenari di combattimenti aerei, con elicotteri, ecc. illustrati con precisione.

 

Nel confronto con un coetaneo RI 1 deve ancora essere guidato e sostenuto nell’acquisizione di una maggiore fiducia e autonomia. L’atto va conteggiato.

 

Tempo supplementare non computabile per il supplemento per cure intensive.

 

Totale tempo supplementare necessario al compimento degli atti ordinari della vita

 

-.-

 

(…)

 

3.4 Indicazioni concernenti la sorveglianza personale

 

3.4.1 La persona assicurata ha bisogno di sorveglianza personale?

 

Gli elementi all’incarto, in breve riassunti in questo rapporto, non permettono di giustificare la necessità di una sorveglianza personale permanente così come intesa ai sensi della legge CIGI, marginali 8035 e 8038.

Anche per quanto riguarda la sorveglianza personale, le dinamiche familiari e le modalità educative non sono elementi sui quali fondare e giustificare la necessità di una sorveglianza personale permanente

 

(…)

 

4 Proposta di decisione

 

Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere un atto ordinario della vita:

 

Spostarsi

 

Necessita di una sorveglianza personale: no

 

Richiesta inoltrata nel mese di maggio 2013.

 

Non sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi.

 

Il presente rapporto dovrà essere sottoposto al medico SMR, dott. __________, per approvazione.”

 

                                         Il 6 maggio 2014 il dr. med. __________, __________ __________ di __________, ha affermato che:

 

" (…) All’età di 8 anni avevo eseguito un approfondimento neurologico con MRI per capire la causa del ritardo psicomotorio. La MRI era risultata normale, avevamo anche escluso un X-FRAGILE e anche gli esami metabolici erano risultati normali.

Da allora non l’ho più visto fino al settembre 2013.

In questo ambito abbiamo eseguito ancora una valutazione comportamentale ADOS-ADI che mostra le difficoltà di RI 1 nell’interazione con altre persone ed evidenzia un quadro clinico che rientra in un leggero disturbo dello spettro autistico con buone competenze generali” (doc. AI 109-1)

 

                                         Il 26 maggio 2014 il medico SMR, dr. med. __________ ha affermato che “è altamente verosimile che l’assicurato, a causa del disturbo dello spettro autistico, deve essere attivamente stimolato nell’eseguire correttamente l’igiene personale, nel vestirsi, in modo appropriato al clima e alle circostanze rispettivamente deve essere controllato nel mangiare. A questo si aggiunge lo spostarsi. In tutte le attività sopra esposte l’assicurato deve essere guidato e sostenuto attivamente e non ha l’autonomia che avrebbe un coetaneo non autistico. E’ pertanto giustificato un AGI di grado medio verosimilmente da gennaio 2012” (doc. AI 110-1).

 

                                         In seguito al rifiuto della prestazione da parte dell’UAI con il progetto di decisione del 17 luglio 2014, l’insorgente ha prodotto i risultati di alcuni test effettuati dalla __________ __________, oltre ad una presa di posizione della medesima __________ sulle valutazioni dell’assistente sociale.

                                         Nel rapporto del 15 aprile 2014/6 maggio 2014 della __________ __________, allestito al fine di definire le competenze e le difficoltà dell’insorgente, in vista di un inserimento professionale, figurano due differenti strumenti di valutazione: TINV; ossia test di intelligenza non verbale (che valuta il livello cognitivo della persona, cfr. doc. AI 118-7) e TEC; ossia Test di Comprensione delle Emozioni.

                                         Circa le conclusioni del test TINV, emerge che l’insorgente “ottiene dei risultati considerati “nella media”, ottenuta dal campione di ragazzi della stessa età” (doc. AI 118-17), che “il test non presuppone un aiuto verbale da parte dell’esaminatore e che, con un possibile aiuto (…) i risultati avrebbero potuto essere migliori” (doc. AI 118-17) e che l’insorgente “è maggiormente in difficoltà quando la consegna è solo di tipo verbale”. Per favorire la sua capacità di attenzione e di concentrazione, così come di pianificazione di un compito “è utile, in determinate circostanze, supportare il messaggio verbale con delle indicazioni più visive” (doc. AI 118-17).

                                         Per quanto concerne il test TEC, che consente di valutare la comprensione delle emozioni, e nel caso specifico di “esplorare le sue competenze nella comprensione di situazioni a contenuto emotivo” (doc. AI 118-19), risulta che l’interessato “possiede un certo numero di prerequisiti, importanti per la pianificazione di nuovi insegnamenti” (doc. AI 118-22).

                                         In conclusione il responsabile di __________ e l’ortopedagogista hanno reputato necessaria una strutturazione del tempo e dello spazio, e meglio uno schema della giornata composto di passaggi scritti che aiutano l’insorgente a meglio capire ciò che gli viene chiesto di fare (doc. AI 118-22 e seguenti).

                                         Nella successiva presa di posizione del 3 settembre 2014 sull’inchiesta a domicilio del 18 aprile 2014, il responsabile di __________ e l’ortopedagogista, hanno affermato:

 

" (…)

Riteniamo opportuno e doveroso sottolineare che l’osservazione di un ragazzo con una diagnosi di Autismo va effettuata secondo delle modalità di raccolta dati ben specifiche.

Infatti, l’osservazione e la conseguente valutazione delle abilità di autonomia vanno organizzate secondo uno schema che prevede:

1. L’osservazione indiretta (parlare con chi si occupa della persona)

2. L’osservazione diretta (osservare la persona mentre compie le specifiche azioni)

 

(…)

 

L’osservazione effettuata dalla Signora __________ non risulta aver seguito lo schema suddetto e ci risulta pertanto non attendibile ai fini di una corretta valutazione.

 

Occorre inoltre tenere ben presente che come esposto nel DSM-5 dell’American Psychiatric Association (…) i livelli di gravità del disturbo dello spettro dell’autismo variano dal livello 3 (supporto molto significativo) al livello 1 (è necessario un supporto). Nella descrizione del livello 1, che caratterizza RI 1, alla categoria Comunicazione Sociale si legge quanto segue:

 

“                                     In assenza di supporto, i deficit della comunicazione sociale causano notevoli compromissioni. Difficoltà ad avviare interazioni sociali, e chiari esempi di risposte atipiche o infruttuose alle aperture sociali da parte di altri. L’individuo può mostrare un interesse ridotto per le interazioni sociali. Per esempio, una persona che è in grado di formulare frasi complete e si impegna nella comunicazione, ma fallisce nella conversazione bidirezionale con gli altri, e i cui tentativi di fare amicizia sono strani e in genere senza successo”

 

e alla categoria “Comportamenti ristretti e ripetitivi”, si legge:

 

“                                     L’inflessibilità di comportamento causa interferenze significative con il funzionamento in uno o più contesti. Difficoltà nel passare da un’attività all’altra. I problemi nell’organizzazione e nella pianificazione ostacolano l’indipendenza.”

 

Desideriamo mettere in evidenza che, in qualità di esperti dell’Autismo, quanto viene descritto dal DSM-5 e sopra riportato, è stato da noi rilevato attraverso l’osservazione indiretta e diretta, attraverso i test e le valutazioni che durante gli ultimi mesi di presa a carico di RI 1 abbiamo potuto effettuare.

Osservando e valutando le sue competenze nello svolgimento di atti di vita quotidiana e in relazione alle caratteristiche tipiche del Disturbo Autistico, (diagnosticatogli dal Dr. __________ e che in qualità di Ente preposto confermiamo), le stesse risultano qualitativamente influenzate dalla presenza del Disturbo stesso. Non possono pertanto essere considerate svolte con la stessa autonomia tipica di un ragazzo della sua età, sebbene tecnicamente così appaiono, poiché il ragazzo compie tali atti unicamente attraverso delle sollecitazioni verbali e/o gestuali, (aiuti indiretti), che gli vengono fornite da altri e non certo frutto di una volontà propria.

Infatti RI 1 è sì in grado di compiere le varie azioni elencate dalla Signora __________ nel suo rapporto, ma unicamente se gli vengono indicate e ricordate con richieste specifiche.

Ciò dunque implica che la qualità di vita del ragazzo dipende da questi aiuti altrui e che senza di essi RI 1 non si alza e non si corica, non si veste e/o non si cambia gli abiti, non si lava (non lava le mani, non fa la doccia, non lava i denti, non si taglia la barba o i capelli), salta i pasti, usa in modo smisurato la carta WC, non è in grado di organizzare la sua giornata, di attivarsi e di mantenere contatti sociali.

 

Tale evidenza è supportata anche dalla valutazione funzionale allegata, effettuata con due test standardizzati (TINV e TEC); vedi risultati ai capitoli “Risultati e considerazioni sul TINV” da pag. 9 a pag. 11 e “Risultati TEC” da pag. 13 a pag. 15.

 

Sono stati somministrati altri due test specifici per l’Autismo quali “The Autism Spectrum Quotient” e “The Empathy Quotient”. In entrambi RI 1 ottiene dei punteggi che lo situano nella fascia caratterizzata da comportamenti tipicamente presenti in soggetti con Autismo.

 

Sulla base di quanto precede siamo del parere che RI 1 solo grazie alla presenza costante di un adulto che presti aiuti mirati e attraverso un ambiente adeguatamente strutturato e che tenga conto delle sue caratteristiche di funzionamento possa acquisire le autonomie di cui necessita per vivere una vita dignitosa e socialmente accettabile. Nella strutturazione è importante tener conto, laddove è possibile, anche del fattore “imprevisti” (vedi esempio 2 pag. 16 del rapporto di valutazione funzionale: cosa fare in caso di ritardo del treno). Laddove non è possibile, un adulto di riferimento torna importante.

Infine è d’obbligo per noi mettere in evidenza come la responsabilità del Disturbo di RI 1, e le conseguenti difficoltà, non sono attribuibili ai suoi genitori, persone che si sono sempre impegnate nella loro funzione. Riteniamo invece che se sin dall’inizio i genitori fossero stati accompagnati in modo adeguato, comunicando e spiegando loro il funzionamento di una persona con Autismo, avrebbero incontrato minori difficoltà nella gestione del ragazzo che comunque necessitava, necessita e necessiterà di aiuto.

 

Reputiamo l’inchiesta della signora __________ non attendibile e se accettata porterebbe conseguenze gravi ad una famiglia con una situazione già difficile e che comunque dovrà sempre occuparsi di una persona con Autismo.” (doc. AI 118-29)

 

                                         Alla luce della presa di posizione della __________ __________, il 5 dicembre 2014 vi è stata un’ulteriore visita a domicilio dalle 14 alle 16.30, in presenza dell’assistente sociale __________, dell’assicurato e della madre, al termine della quale il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha rilevato:__________

" (…)

Sembra di essere in un nido d’infanzia rispettivamente in una casa abitata da una famiglia con bambini in età prescolare. I signori __________ hanno 2 figli: oltre a RI 1 un fratello 20enne, il quale terminato il liceo e assolto il servizio militare in 10 mesi, sarebbe stato ammesso alla scuola della polizia cantonale che avrà inizio in marzo. Sia lui che il padre sarebbero in casa, secondo la madre, ma non partecipano all’incontro.

L’assicurato è immediatamente disponibile al colloquio, non esprime personalmente difficoltà particolari nella vita quotidiana: si reca adesso da solo con i mezzi pubblici presso la __________ di __________, dov’è occupato nell’atelier gestito dalla __________ che si occupa di spartizione dei rifiuti riciclabili. Non avrebbe problemi a recarsi in bagno presso il posto di lavoro, preferisce portarsi il pranzo da casa, anche se, in un’occasione si sarebbe recato al ristorante del centro commerciale dove avrebbe pranzato e usato normalmente tutte le posate. RI 1 si dichiara lento alla mattina e, per questo motivo, si alza alle 5.35 per potere con calma recarsi in bagno, fare la doccia, vestirsi e fare colazione.

 

(…)

 

Dopo circa 30’ di colloquio con l’assicurato, interviene la madre: essa afferma che il motivo della sveglia presto è dovuto principalmente al fatto che è necessario accertarsi che RI 1 si rechi in bagno prima di uscire di casa; infatti, secondo il suo racconto, egli non potrebbe recarsi in bagno in treno perché il percorso è breve e correrebbe il rischio di non scendere alla stazione corretta né potrebbe andare in bagno sui bus che non dispongono di servizi igienici. In realtà, “incidenti” di questi tipo non sarebbero occorsi né nelle ultime settimane né da parecchi anni.

Inoltre, la madre non potrebbe tornare a letto dopo la partenza di RI 1 per la necessità di rimanere attenta accanto al Natel nel caso lui chiami per un imprevisto durante il viaggio. Secondo sempre il racconto della madre, un imprevisto dovuto a un ritardo di un mezzo pubblico, si sarebbe verificato solo una volta da quando l’assicurato si reca da solo a __________ e sarebbe stato risolto con una breve rassicurazione telefonica da parte della madre, in seguito alla quale RI 1 ha proseguito il viaggio ed è giunto regolarmente sul posto di lavoro.

 

Pertanto, sulla base del colloquio del 5 dicembre u.s., non sono state evidenziate necessità di aiuto regolare, notevole e significativo attuali da parte di terzi per compiere atti ordinari della vita. E’ apparso giustificato un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana: sono evidenti difficoltà relazionali fuori dalla famiglia d’origine, RI 1 preferisce attività solitarie, pertanto sarebbe auspicabile l’accompagnamento di una terza persona per intrattenere contatti fuori casa al di là dei rapporti superficiali che egli riuscirebbe a intrattenere oggi con altri utenti dell’atelier.

Non sono emersi elementi che giustifichino, invece, un aiuto indiretto regolare e notevole nel vestirsi, lavarsi, usare il gabinetto: sono emerse preoccupazioni al riguardo da parte della madre fondate sul modello educativo messo in pratica dalla famiglia. Non sono emersi fatti realmente accaduti, ad esempio inconvenienti relativi all’uso del bagno, assenze dal lavoro perché è stato impossibile invogliare RI 1 ad alzarsi, vestirsi e/o lavarsi in modo appropriato per uscire.

Anche gli spostamenti casa-lavoro sono adesso gestiti in modo indipendente, con l’aiuto d’istruzioni scritte ma senza che si siano verificati impedimenti significativi. Il fatto che, in una singola occasione, RI 1 abbia chiamato casa per chiedere ragguagli su come comportarsi per un ritardo imprevisto del treno, rappresenta appunto un imprevisto, non un evento che si verifica costantemente. In altre parole, RI 1 giunge regolarmente in orario al lavoro e, in una singola occasione, si è trovato in difficoltà, risolta con una breve telefonata di rassicurazione. Il fatto che la made segue online l’orario dei mezzi pubblici durante il viaggio casa-lavoro di RI 1 è una sua scelta personale, non dettata da motivi medici; infatti, nell’unica volta in cui si è verificato un problema, l’assicurato ha chiamato spontaneamente e prontamente casa e tutto si è risolto rapidamente.

Non si è affrontato durante il colloquio del 5 dicembre u.s. l’argomento specifico dell’uso del coltello durante i pasti. Secondo quanto ricavato dal comportamento tenuto dall’assicurato al ristorante __________, non sono stati evidenziati problemi di questo tipo. E’ intuibile che, fuori casa, un aiuto per mangiare non sia necessario. Anche in questo caso, è prevalente il modello educativo: durante il colloquio l’assicurato non ha mai mostrato segni d’aggressività attiva o passiva, non è mai stato scontroso rispettivamente ha fatto trapelare segni verbali o non verbali di disagio, ad esempio modificazioni della mimica, cambi di postura, se erano nominati membri della famiglia. Ad esempio, più volte la madre si è riferita al fratello senza che questo provocasse alcuna reazione nell’atteggiamento di RI 1.

 

Io avevo avuto un primo colloquio con l’assicurato e i genitori in una situazione completamente differente all’SMR il 05.08.2013: scopo dell’incontro era allora la valutazione di una prima formazione professionale. Era stato evocato dai genitori un disturbo dello spettro autistico tanto che era previsto, il giorno successivo, un incontro dei genitori stessi presso l’__________. Sulla base della diagnosi di probabile autismo e di quanto riferito dai genitori, non vi erano elementi che permettessero di escludere a priori le limitazioni nel compiere vari atti della vita quotidiana elencate nel formulario del 24.07.2013. L’assicurato era stato poco partecipe al colloquio, scarsamente cooperante, inadeguato, non era stato possibile raccogliere da lui alcun elemento anamnestico relativo alla propria salute, se non instaurare un discorso sugli argomenti “Lego” e “X-Box”.

Sulla base dell’osservazione e del racconto dei genitori era dunque del tutto verosimile una diagnosi di disturbo della spettro autistico con relativo corollario di limitazioni significative nello svolgere gli atti quotidiani della vita.

 

Le informazioni raccolte e pervenute successivamente hanno permesso di costruire un quadro più chiaro e aderente alla realtà:

 

1.  Valutazione __________ del 15.04.2014: RI 1 ha mantenuto un’attitudine positiva durante la valutazione, mostrando attenzione e cooperazione. Egli ha presentato deficit nel ragionamento analogico: nella vita di tutti i giorni, questo si traduce in minore fantasia ed elasticità, il prediligere istruzioni chiare e concrete, senza sottintesi. Egli è stato in grado di rispondere in modo adeguato alla quasi totalità dei test presentati. RI 1 possiede le nozioni necessarie a pianificare nuovi insegnamenti. Il suo funzionamento può essere adeguatamente migliorato, ad esempio, con uno schema della giornata composto da passaggi scritti. RI 1, durante il colloquio, ha dimostrato di comprendere e seguire, da solo, uno schema di questo genere.

 

2. Rispetto all’aiuto notevole e regolare di terzi nello svolgere atti quotidiani della vita, ho potuto direttamente osservare come RI 1 viva in un contesto socio-educativo particolare e inusuale sulla base dei modelli educativi e comportamentali normalmente attesi nel milieu socio-culturale ticinese: la casa in cui abita con i genitori è arredata come un nido d’infanzia, entrambi i genitori non svolgono da tempo un’attività lucrativa per dedicarsi, la madre all’educazione, il padre ai trasporti del figlio.

 

Ora, è dimostrato che RI 1 è in grado di muoversi da solo con i mezzi pubblici aiutato da istruzioni scritte. Nel caso in cui si è verificato un imprevisto, è stato in grado di reagire in modo adeguato.

Riguardo al vestirsi, nutrirsi, all’usare le posate, all’andare correttamente al gabinetto, non emergono limitazioni fuori dall’ambito domestico. Si ha quasi l’impressione che RI 1, quando è in casa, “debba” essere dipendente dai genitori che hanno fatto di questa situazione una ragione di vita mentre all’esterno, pur presentando delle limitazioni nell’apprendere e mettere in pratica istruzioni e compiti di lavoro, è invece autonomo negli atti comuni della vita quotidiana.

 

In conclusione, l’osservazione diretta permette di stabilire che non sono assolte le condizioni per un assegno grandi invalidi perché l’assicurato non presenta necessità di aiuto regolare e notevole nello svolgere nessuno dei comuni atti quotidiani non solo dal momento in cui ha iniziato il periodo di prova presso l’atelier della __________ in __________, 03.11.2014, ma anche con ragionevole certezza già in maggio 2013. Non è, infatti, verosimile che difficoltà eventualmente presenti mentre l’assicurato è in casa, non siano state osservate da nessuno durante i primi giorni in cui ha cominciato a lavorare a __________. E’ questa un’ulteriore dimostrazione che RI 1, fuori dall’ambiente di casa e del relativo modello educativo, è in grado di svolgere da solo atti quali andare al gabinetto, mangiare, spostarsi, etc. senza necessità d’aiuto regolare e notevole di altri; è del tutto ragionevole sulla base della visita al domicilio e del colloquio effettuato che questa condizione sia valevole da maggio 2013, data d’inoltro della nuova richiesta di prestazioni AGI e, con verosimiglianza, non sarebbe stata segnalata alcuna limitazione di sorta se egli fosse stato sottoposto a un diverso modello educativo e famigliare.

Poiché l’assicurato non ha potuto uscire autonomamente da casa fino all’inizio del progetto presso __________, 03.11.2014, non vi sono elementi oggettivi che escludano questa limitazione fino a quel momento. Dal 03.11.2014, RI 1 ha dimostrato di essere in grado di spostarsi fuori casa con i mezzi pubblici non accompagnato.

Alla data del 26.02.2015, RI 1 continua regolarmente a frequentare l’atelier e si mostra altrettanto regolarmente autonomo in tutti gli atti ordinari della vita.

Permangono problemi di apprendimento, necessità di stimolazione a svolgere compiti lavorativi, ma questo non è l’oggetto primario delle nostre considerazioni.

 

Potrebbe essere eventualmente riconosciuta, alla luce della necessità a seguire istruzioni dettagliate per ogni compito, che comunque appare in grado di eseguire, la difficoltà a prendere iniziative da solo, per cui procede solo se incoraggiato, un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.” (doc. AI 140)

 

                                         Il 26 febbraio 2015 l’assistente sociale __________ ha confermato la conclusione del rapporto di valutazione della richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi del 25 aprile 2014 e meglio di un rifiuto (doc. AI 141-1).

 

                               2.7.   Va ancora rammentato che per quanto concerne l’accertamento della grande invalidità in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 93 il Tribunale federale ha stabilito che un rapporto d’inchiesta dell’ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia alla giurisprudenza in merito alla fedefacenza dei rapporti medici (DTF 125 V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinati fattori: l’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se del caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del rapporto deve essere plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio.

                                        

                                         In linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo TCA, per i motivi che seguono, deve confermare il rifiuto di attribuire al ricorrente un assegno per grandi invalidi per minorenni.

 

                                         Le valutazioni della __________ contenute nella presa di posizione del 3 settembre 2014 sull’inchiesta a domicilio del 18 aprile 2014 e i risultati dei test TINV e TEC non permettono di scostarsi dalle conclusioni dell’assistente sociale __________ e del medico SMR, dr. med. __________.

 

                                         Dai test eseguiti il 15 aprile 2014 ed il 6 maggio 2014, tranne per quanto concerne la necessità di strutturare la giornata, di cui si dirà in seguito, non emergono elementi atti a ritenere che l’interessato necessiti di un aiuto regolare e considerevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Nel test TINV l’insorgente ha ottenuto risultati nella media di ragazzi della stessa età (doc. AI 118-17), mentre dal test TEC risulta che l’interessato possiede un certo numero di prerequisiti importanti per la pianificazione di nuovi insegnamenti (doc. AI 118-22). L’interessato necessita invece una strutturazione del tempo e dello spazio, e meglio uno schema della giornata composto di passaggi scritti che lo aiutano a meglio capire ciò che gli viene chiesto di fare (doc. AI 118-22 e seguenti). Ciò tuttavia, come si vedrà in seguito, non è sufficiente, in assenza di altri elementi, per ottenere un assegno per grandi invalidi per minorenni.

                                         D’altra parte con la presa di posizione del 3 settembre 2014 il responsabile di __________ e l’ortopedagogista che seguono costantemente l’assicurato, pur sollevando alcune criticità emerse dall’inchiesta a domicilio effettuata il 18 aprile 2014, e meglio la necessità, quando ci si trova confrontati con un ragazzo affetto da autismo, di un’osservazione indiretta (parlare con chi si occupa della persona) e di un’osservazione diretta (osservare la persona mentre compie specifiche azioni), non apportano elementi oggettivi atti a ritenere che l’interessato, oltre alla necessità di strutturare la giornata, necessiti di un aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita. Laddove viene precisato che l’insorgente è in grado di compiere le varie azioni elencate “unicamente se gli vengono indicate e ricordate con richieste specifiche”, essi ribadiscono la necessità di strutturare la giornata, ciò che non significa ancora che l’interessato necessiti di aiuti diretti od indiretti per compiere gli atti ordinari della vita. Il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (CIGI 8013; RCC 1989 pag. 228, 1986 pg. 507). Come visto, in seguito alle osservazioni dei responsabili di __________, il 5 dicembre 2014 vi è stata un’ulteriore inchiesta a domicilio, questa volta in presenza anche del medico psichiatra SMR, dr. med. __________. Ora, a prescindere da alcune imprecisioni sollevate con l’impugnativa che tuttavia non inficiano il valore probante del referto, lo specialista ha potuto sincerarsi sul posto circa il fatto che l’assicurato, pur necessitando di un accompagnamento nell’organizzazione dell’attività quotidiana (strutturazione della giornata), è in grado di eseguire, anche al di fuori dell’ambiente familiare, gli atti ordinari della vita senza la necessità di essere aiutato. Egli si reca da solo con i mezzi pubblici presso la __________ dove è occupato nell’atelier gestito dalla __________, non ha problemi a recarsi da solo in bagno presso il posto di lavoro e avrebbe già pranzato al ristorante del centro commerciale usando normalmente le posate. Pur essendo lento e dovendosi di conseguenza svegliare presto, si reca in bagno, fa la doccia, si veste e fa colazione. Il medico SMR, dr. med. __________, ha potuto in particolare cerziorarsi che non vi è la necessità di un aiuto indiretto regolare e notevole nel vestirsi, lavarsi, usare il gabinetto. Certo, vi sono preoccupazioni della madre in tal senso. Tuttavia, queste preoccupazioni, seppur comprensibili, non sono sufficienti per ritenere la necessità di un aiuto. Anche gli spostamenti fino al posto di lavoro, pur con istruzioni scritte, non hanno comportato impedimenti particolari. Solo in una singola occasione l’assicurato ha dovuto chiedere ragguagli circa il modo di comportarsi a causa del ritardo del treno. Problema poi risolto con una breve telefonata di rassicurazione. Il medico SMR ha poi precisato il senso della sua presa di posizione del 5 agosto 2013 quando l’insorgente era stato sentito dal medico in presenza di altre persone. In quell’occasione l’assicurato si era dimostrato poco partecipe al colloquio, scarsamente cooperante, inadeguato e non era stato possibile raccogliere alcun elemento anamnestico relativo alla sua salute. Per cui, all’epoca, erano parse verosimili le limitazioni significative nello svolgere gli atti quotidiani della vita. Tuttavia le informazioni raccolte successivamente hanno permesso di costruire un quadro diverso e più aderente alla realtà ed escludere la necessità di aiuto notevole e regolare di terzi nell’espletare gli atti ordinari della vita fin dall’inoltro della richiesta di prestazioni nel maggio (recte: luglio) 2013.

                                         Questi aspetti sono stati confermati anche da un accertamento presso il laboratorio della __________ presso la __________ di __________ (doc. AI 135-1: “[…] Questa mattina ho sentito l’educatrice di riferimento di RI 1 e mi ha detto quanto segue: RI 1 è ordinato nell’abbigliamento, si cambia i vestiti da solo e si mette le scarpe in autonomia. Durante la pausa pranzo mangia di solito il panino preparato dalla mamma. Una volta si è recato presso il ristorante della __________, ma non è più andato. Secondo l’educatrice, a causa della sua insicurezza preferisce rimanere in laboratorio. Quando si reca in bagno non ha bisogno d’aiuto. Quando esce dal bagno è vestito correttamente. Nel laboratorio è orientato e si sposta autonomamente”). Se è vero che l’interessato necessita di una strutturazione della propria vita, nel senso di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e dunque di un “programma” preparato preventivamente cui far capo in caso di imprevisti, d’altra parte non emerge dagli atti, anche sulla base delle differenze rispetto alle precedenti visite a domicilio effettuate quando l’insorgente era più piccolo e che hanno portato dapprima alla riduzione dell’assegno per grande invalido ed in seguito alla sua soppressione, che l’interessato necessiti di una aiuto diretto od indiretto nell’espletamento degli atti ordinari della vita.

 

                                         Nel dettaglio, seguendo quanto indicato nel ricorso, va rilevato quanto segue.

 

                                         L’insorgente sostiene che vi sia un aiuto diretto ed indiretto maggiore rispetto ai suoi coetanei nel mangiare, nell’alzarsi e nel coricarsi poiché i pasti, l’alzarsi e l’andare a dormire sono dettati dal ritmo dei familiari e l’aiuto regolare sarebbe indotto da questa “strutturazione”. Tuttavia, la circostanza che i pasti regolari sono dettati dal ritmo familiare o da quello lavorativo che prevede una pausa pranzo quando tutti mangiano o che il ritmo dell’alzarsi o del coricarsi viene dettato dai genitori che impongono ai figli le ore in cui devono coricarsi e svegliarsi è semmai una caratteristica generale delle famiglie che hanno ragazzi in età adolescenziale e, pur comprendendo le difficoltà dei genitori del ricorrente, affetto da una grave patologia, non è, di per sé, un motivo per ritenere che l’assicurato necessiti dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere questi atti (cfr. ricorso, doc. I: “[…] durante la visita del 05.12.2015 [recte: 2014] la mamma ha dichiarato che in settimana viene mandato a dormire verso le 21.00 perché il giorno successivo deve alzarsi presto per andare al lavoro, e che il mattino sono i genitori a svegliarlo. La mamma ha specificato che da quando ha iniziato a lavorare a RI 1 non viene permesso in settimana di giocare all’x-box, gioco per il quale dimostra un interesse particolare, poiché sarebbe difficile convincerlo di andare a dormire ad un orario ragionevole”). Lo stesso vale per quanto concerne il cambio dei vestiti quando sono sporchi (vestirsi/svestirsi) o il fatto che i genitori hanno fissato almeno due momenti della settimana (giovedì sera e domenica) in cui il ragazzo deve fare la doccia (pulizia personale). La sola circostanza che la madre debba intervenire per il cambio degli indumenti o che i genitori abbiano stabilito due giorni per fare la doccia, non può essere assimilato ad un notevole e regolare aiuto di terzi per questo atto. Come visto in precedenza, un conto è la strutturazione, anche scritta, della giornata, grazie alla quale l’interessato sa quello che deve fare, un altro è invece l’intervento diretto od indiretto per far compiere effettivamente queste attività.

 

                                         A questo proposito va segnalata la sentenza 9C_688/2014 del 1° giugno 2015, dove l’Alta Corte al consid. 5.1, nel caso di un assicurato affetto da un disturbo dello spettro autistico, ha affermato:

 

" (…)

En ce qui concerne l'acte "manger", les premiers juges ont constaté que l'atteinte à la santé de l'intimé requiert un régime alimentaire particulier dès lors qu'il refuse nombre d'aliments. Les modalités de cet acte sont en outre particulières, puisque seul un aliment doit se trouver dans l'assiette et que l'intimé doit être dans son cadre habituel pour pouvoir manger. Néanmoins, élément décisif, c'est que l'adolescent peut se nourrir seul lorsque l'environnement est favorable, si bien que les juges ont considéré à bon droit, nonobstant l'aide indirecte, que les conditions de l'impotence ne sont pas réalisées pour l'accomplissement de cet acte ordinaire de la vie (consid. 12 du jugement).

 

A propos de l'acte "aller aux toilettes", les juges cantonaux ont constaté que la mère de l'intimé n'a pas fait état de problèmes de propreté lors de son accomplissement, mais indiqué qu'elle devait uniquement inciter son fils à sortir des toilettes. C'est donc aussi à juste titre que les juges ont admis que ce comportement ne remplit pas, malgré l'aide indirecte, les conditions de l'impotence (consid. 13 du jugement).”

 

                                         Per quanto concerne lo spostarsi, non è necessario esaminare oltre la questione poiché, oltre ad essere stato ritenuto dalla medesima assistente sociale la necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere questo atto (doc. AI 107-9; di diverso avviso il medico SMR, poiché l’assicurato ha nel frattempo iniziato un’attività a __________ [doc. AI 140]), non vi sarebbe comunque diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni trattandosi dell’unico atto per il quale le condizioni sarebbero adempiute (art. 37 cpv. 3 lett. a OAI).

 

                                         Infine, mentre per quanto concerne l’accompagnamento nel senso di una strutturazione della giornata, come già rilevato in precedenza, lo stesso medico SMR, dr. med. __________, come i responsabili di __________, ne ammette la necessità (doc. AI 140-3), ciò che comunque non dà diritto alla prestazione all’assicurato minorenne (art. 37 cpv. 3 lett. e OAI e 38 OAI), non vi sono elementi per ritenere che l’insorgente necessita di una sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI.

                                         Il marginale 8035 CIGI prevede che il concetto di sorveglianza personale permanente non si riferisce allo svolgimento degli atti ordinari della vita. Questo concetto va invece inteso come una prestazione medica e assistenziale necessaria a causa dello stato di salute fisico e/o psichico dell’assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza permanente se, per assenze mentali, un assicurato non può essere lasciato solo per tutta la giornata (RCC 1986, pag. 512 consid. 1 con rinvii) o se l’assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo perché non può essere lasciato solo. Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la sorveglianza personale deve presentare un certo grado d’intensità. Non è sufficiente che l’assicurato soggiorni in un’istituzione specializzata e sia soggetto alla sorveglianza generale di quest’ultima. Si deve valutare in modo obiettivo, secondo le condizioni di salute dell’assicurato, se sia necessario un aiuto permanente o una sorveglianza personale (sentenza 9C_608/2007 del 31 gennaio 2008). E’ di regola irrilevante l’ambiente in cui soggiorna l’assicurato. Nella valutazione della grande invalidità non si deve fare alcuna differenza a seconda che l’assicurato viva nella sua famiglia, in un alloggio privato o in una casa di cura. Si può ritenere che vi sia necessità di sorveglianza quando l’assicurato, con ogni probabilità, nuocerebbe a sé stesso o a terzi se non fosse sorvegliato.

                                         Questo non è il caso nella fattispecie.

 

                                         Per cui, in presenza di necessità di aiuto regolare e considerevole di terzi  per un “solo” atto ordinario della vita (spostamento) è a giusta ragione che l’UAI ha negato l’assegno per grandi invalidi per minorenni da luglio 2013 ad ottobre 2014.

 

                                         In queste condizioni il TCA ritiene che non sia necessario sentire i collaboratori di __________, ritenuto come gli atti dell’incarto siano sufficienti per decidere in merito al diritto all’assegno.

 

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

                               2.9.   Per quanto concerne invece l’assegno per grandi invalidi per maggiorenni di grado lieve per accompagnamento che l’insorgente chiede con effetto dal 1° dicembre 2014 in applicazione dell’art. 38 OAI, va rilevato quanto segue.

 

                                         In primo luogo l’UAI non ha emesso alcun progetto di decisione in merito alla domanda, giacché il preavviso del 17 luglio 2014 è stato emanato prima dell’inoltro, il 13 ottobre 2014, della “richiesta per adulti” per l’ottenimento di un assegno per grandi invalidi e concerneva solo l’assegno per grandi invalidi per minorenni (cfr. doc. AI 115-1: “nessun diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni”). L’amministrazione si è espressa direttamente nella decisione del 23 marzo 2015 (doc. AI 142-1).

 

                                         Ci si potrebbe chiedere se non vi sia una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. sentenza 32.2013.147 del 26 maggio 2014).

 

                                         Infatti, secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI l’Ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.

                                         Giusta l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

                                         L'assicurato può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).

                                         Terminata l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art. 74 cpv.1 OAI).

 

                                         Ritenuto che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6; 32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 consid. 2.4) e richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI all’insorgente è derivato un pregiudizio.

 

                                         In ogni caso, la decisione andrebbe comunque annullata per un altro motivo. Infatti l’UAI ha respinto la domanda affermando che nell’evenienza in cui dovesse essergli riconosciuto un diritto ad almeno un quarto di rendita ed a dipendenza dello stato patologico, sussisterà la possibilità di riformulare un’istanza intesa alla valutazione del diritto ad un assegno per grandi invalidi semmai fondato sulla necessità di dover disporre di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” (doc. AI 142).

 

                                         In sede di risposta l’amministrazione ha invece affermato che:

 

" (…) In merito all’AGI AI lieve per accompagnamento giusta l’art. 38 OAI, come disposto al capoverso 2, che soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido. Come anche ripreso nella Circolare sulla grande invalidità alla nota marginale 8046 se l’assicurato soffre esclusivamente di un danno alla salute psichica, egli deve avere diritto ad almeno un quarto di rendita (ossia un grado d’invalidità di almeno il 40%); in questo caso, il diritto ad un assegno per grandi invalidi giustificato dalla necessità dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana può quindi nascere soltanto con l’inizio del diritto a un quarto di rendita. Correttamente la decisione riprende tale principio, quindi l’accompagnamento verrà definito a seguito dell’emissione della decisione concernente la rendita AI, con istruttoria attualmente ancora in corso”

(doc. VI, sottolineatura del redattore)

 

                                         Ora, se è vero che per l’art. 38 cpv. 2 OAI chi soffre, come il ricorrente, di un danno alla salute psichica, deve avere diritto almeno ad un quarto di rendita per poter essere riconosciuto grande invalido, d’altra parte l’UAI non poteva imporre al ricorrente l’inoltro di un’ulteriore richiesta, ritenuto sia che l’istruttoria sulla rendita AI era ancora in corso sia che il med. SMR, dr. med. __________, ha in sostanza ammesso l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI 140-3), ossia la necessità di strutturare la giornata, come confermato anche dalla __________ (doc. AI 118-27).

 

                                         In queste condizioni su questo punto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché, una volta conclusa l’istruttoria volta a stabilire il diritto ad una rendita AI, si esprima sul diritto del ricorrente ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve a decorrere dal 1° dicembre 2014. Non vi è invece spazio per questo Tribunale, vista l’istruttoria in corso, per decidere direttamente circa il diritto all’assegno per grandi invalidi per maggiorenni.

 

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato nella misura di fr. 250.-- e dell’UAI nella misura di fr. 250.--.

 

                                         L’insorgente chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

 

                                         Ritenuti l’esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte del ricorso in cui l’assicurato è soccombente, l’interessato può invece essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

 

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

 

                             2.11.   In concreto dagli atti prodotti dall’insorgente emerge che dal 1° maggio 2015 si trova in assistenza, come il padre e la madre (doc. A8).

                                        

                                         L’indigenza deve essere ammessa.

 

                                         Considerato che l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

§ Nella misura in cui nega il diritto all’assegno per grandi invalidi maggiorenni la decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda conformemente al consid. 2.9.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nella misura in cui non è diventata priva di oggetto, è accolta.    

                                         Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA 2.

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 250.-- e del ricorrente nella misura di fr. 250.--. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria le spese del ricorrente sono per il momento assunte dallo Stato. L’UAI verserà fr. 1'000.-- (IVA inclusa se dovuta) al ricorrente a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti