Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.91

 

TB

Lugano

17 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 maggio 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 aprile 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Ottenuta una riqualifica professionale quale operaio forestale dal 1995 al 1997 (doc. 8) a causa di un eczema professionale che non gli ha più permesso di esercitare la professione appresa di meccanico di automobili e stante l’apparizione di gravi problemi di udito, dal 1997 (doc. C) RI 1, 1962, è al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado AI: 50%), confermata nel 2004 (doc. 111), nel 2006 (doc. D1) e nel 2009 nell’ambito di una revisione (doc. D2) e da allora lavora al 100% come magazziniere/venditore di legna con resa del 50%.

                               1.2.   Nell’ambito di una nuova revisione nell’estate 2014 (doc. 163), l’Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato i medici curanti dell’assicurato (docc. 164 e 165), i quali hanno confermato l’incapacità lavorativa del 50% per ipoacusia e hanno segnalato un’operazione alla spalla destra avvenuta nel gennaio 2014 che ha dato luogo, come indicato dal datore di lavoro (doc. 166), ad un’incapacità lavorativa totale dal 28 gennaio al 1° maggio 2014 e del 50% dal 2 maggio al 13 luglio 2014 con resa del 25%.

 

                               1.3.   Sentito sia il medico SMR che nel rapporto finale del 7 novembre 2014 (doc. 170) ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% (riduzione del rendimento) dal 1997 in qualsiasi attività lucrativa, ma che temporaneamente ha accertato un peggioramento dal 28 gennaio al 13 luglio 2014, sia il consulente in integrazione professionale (doc. 173), l’Ufficio AI ha notificato all’assicurato la decisione del 23 aprile 2015 (doc. B), anticipata dal progetto di decisione del 20 febbraio 2015 (doc. 177).

L’amministrazione ha ricalcolato il diritto alla rendita d’invalidità dapprima per il periodo dal 1° maggio al 13 luglio 2014 ritenendo un’incapacità lavorativa del 25% e ottenendo un grado AI del 72% che dà diritto a una rendita intera; poi dal 14 luglio 2014 partendo da un grado di inabilità lavorativa del 50% e giungendo quindi a un grado AI del 45%. Pertanto, al più presto dal mese di giugno 2014, ossia da quando era prevista la revisione d’ufficio, è stato riconosciuta una rendita intera fino al 31 luglio 2014; dopodiché, il diritto alla rendita è stato ridotto a un quarto.

Ciò ha comportato che l’assicurato è stato chiamato a restituire la somma di Fr. 2'301.-, pari alla differenza fra quanto di sua spettanza ([Fr. 1'835.- x 2] + [Fr. 459.- x 5 + Fr. 461.- x 4]) e quanto già versatogli indebitamente (Fr. 918.- x 2 + Fr. 918.- x 5 + Fr. 921.- x 4) dal 1° giugno 2014 al 30 aprile 2015.

 

                               1.4.   Con ricorso del 23 maggio 2015 (doc. I) RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto di annullare le decisioni relative al periodo dal 1° giugno al 31 luglio 2014 e dal 1° agosto 2014, confermando quindi il suo diritto ad una rendita AI del 50% e di non dovere restituire alcunché all’Ufficio AI.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto di rinviare gli atti alla amministrazione per ulteriori accertamenti medici e finanziari.

D’avviso dell’insorgente, il problema alla spalla era temporaneo e quindi non giustificava un cambiamento duraturo della capacità lavorativa e di guadagno e quindi della rendita; infatti, l’invalidità è rimasta uguale a prima dell’intervento alla spalla e l’assicurato ha ripreso l’esercizio della stessa attività in ugual misura e alle medesime condizioni temporali e salariali.

Il ricorrente ha inoltre contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI in Fr. 65'260.-, affermando che questo importo, comunicato dal suo ex datore di lavoro all’amministrazione, è errato, non occupandosi direttamente il titolare della ditta delle buste paga dei suoi dipendenti e quindi inconsapevolmente non ha tenuto conto dei suoi 30 anni di esperienza nella fissazione del salario che egli avrebbe percepito nel 2013 se non avesse subìto un danno alla salute e avesse dovuto riqualificarsi come operaio forestale. Fa per contro stato l’importo di Fr. 72'000.- (doc. H) comunicato in un secondo tempo dalla segretaria del garage in cui l’assicurato ha lavorato prima dell’insorgenza del danno, ciò che non configura un cambiamento di idea rispetto a quanto inizialmente indicato dall’ex datore di lavoro. D’altronde, anche altri garage interpellati hanno confermato che il salario che un lavoratore percepirebbe nelle sue stesse condizioni ammonterebbe a Fr. 72'000.-/Fr. 75'000.- all’anno, salario che va dunque ritenuto nel calcolo dell’invalidità, che va fissata nel 50% e che dà quindi diritto al mantenimento di una mezza rendita AI.

 

                               1.5.   Con risposta del 17 giugno 2016 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando come in virtù dell’art. 17 cpv. 1 LPGA la revisione era data stante una notevole modifica del grado di invalidità dovuta ad un peggioramento del suo stato di salute che ha dato luogo all’attribuzione di una rendita intera e poi a un miglioramento che ha portato ad un nuovo calcolo della capacità di guadagno residua attuale.

Per quanto concerne il reddito da valido preso in considerazione, lo stesso è corretto, essendo in linea con il reddito ipotetico desunto dalla Tabella RSS TA1 che, per la divisione economica 45 (commercio e riparazione di autoveicoli, livello di qualifica 3), ammonta a Fr. 67'833.- per l’ano 2013 (doc. IV/1).

Tutt’al più, potrebbe essere utilizzato il salario ritenuto a suo tempo in Fr. 56'720.- per l’anno 1997 (e confermato da questo Tribunale con STCA 32.1999.20 del 2 agosto 2000 consid. 2.7), aggiornandolo al 2013 a Fr. 69'241.- (doc. IV/2). Confrontato con il reddito da invalido percepito dal ricorrente come magazziniere/ venditore di legna di Fr. 35'911.- nel 2013 si avrebbe un grado di invalidità del 48%, ciò che non modificherebbe il risultato finale.

L’Ufficio AI ha infine osservato che l’impiego come magazziniere/ venditore ha portato negli anni ad un aumento del reddito del ricorrente maggiore rispetto a quello che egli avrebbe potuto percepire continuando l’attività di meccanico di automobili.

 

                               1.6.   Il 25 agosto 2015 (doc. VIII) l’insorgente ha osservato che non v’è stato un cambiamento rilevante e duraturo del suo stato di salute, visto che si è trattato di un’operazione alla spalla per sua natura transitoria. Infatti, la situazione successiva all’operazione era identica a prima: il danno alla salute, l’attività professionale, la capacità lavorativa, il grado di occupazione e il reddito sono rimasti i medesimi. Pertanto, in virtù del N. 5006 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione invalidità, non v’è motivo di revisione se c’è una modifica provvisoria, come un peggioramento temporaneo dello stato di salute causa una malattia.

Il ricorrente ha inoltre contestato il reddito ipotetico da valido ritenuto dall’amministrazione che, a fronte dell’informazione data da persona cognita, va invece fissato in Fr. 72'000.-, importo che peraltro è più simile a casi analoghi e reali.

Pertanto, la riduzione a un quarto di rendita va annullata così come la richiesta di restituzione di Fr. 2'301.-, mentre va confermato il suo diritto a una mezza rendita.

 

                               1.7.   L’Ufficio AI ha infine osservato il 31 agosto 2015 (doc. X) che la revisione ex art. 17 LPGA era giustificata, stante l’indubbio peggioramento dello stato di salute dell’assicurato per un lasso tempo superiore ai tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI.

Quanto al reddito da valido, esso è stato stabilito ritenendo l’ultimo reddito che l’assicurato ha percepito prima del danno alla salute adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1). Considerato però che il dato fornito dal garage in cui l’interessato ha lavorato è stato modificato in un secondo momento e su domanda dello stesso assicurato, esso non è attendibile e perciò si giustifica in specie di fare capo al reddito statistico desunto dalla Tabella RSS TA1.

La restituzione di Fr. 2'301.- va dunque confermata.

 

Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XI).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che, nell’ambito di una revisione d’ufficio, dal 1° agosto 2014 l’Ufficio assicurazione invalidità ha ridotto la mezza rendita di cui l’assicurato beneficiava dal 1997 a un quarto di rendita, visto che, dopo avere constatato un peggioramento del suo stato di salute e avergli quindi concesso una rendita intera per giugno e luglio 2014, stante una capacità lavorativa residua del 50% dal nuovo calcolo è risultata una perdita di guadagno del 45%, dato un reddito da valido di Fr. 65'260.- e da invalido di Fr. 35'911.-.

                               2.2.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, che incide quindi in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA.

 

La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI). Invece, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI). Infine, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

 

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l’art. 88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).

Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

 

                               2.4.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

 

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall’art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

 

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti).

Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l’Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3 pag. 546 segg.).

 

Va ancora rilevato che nella recente DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, sin dal 1997 il ricorrente è al beneficio di una mezza rendita di invalidità che l’Ufficio AI ha più volte confermato negli anni. Da allora egli lavora come magazziniere/ venditore di legno nella misura del 100%, ma con una resa del 50%, presso il medesimo datore di lavoro presso cui, peraltro, con il sostegno dell’assicurazione invalidità ha effettuato una riqualifica professionale come operaio forestale.

 

Il 29 gennaio 2014 (doc. E) l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione del tendine del sottoscapolare, resezione articolazione acromion-claveare e decompressione dello spazio sottoacromiale in conflitto subacromiale, artrosi acromion-claveare e rottura del tendine del sottoscapolare alla spalla destra. Inizialmente inabile al lavoro in misura integrale, l’interessato ha ripreso la sua attività lavorativa al 50% dal 2 maggio 2014 e al 100% dal 14 luglio 2014.

 

Sulla scorta di questo referto, l’amministrazione ha dapprima ritenuto un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, poi un miglioramento. Pertanto, ha ricalcolato il diritto alla rendita AI dell’interessato giungendo a concedergli una rendita intera stante un grado di invalidità calcolato nel 72% per il periodo dal 29 gennaio al 1° maggio 2014 e un quarto di rendita con grado AI del 45% dal 2 maggio al 13 luglio 2014.

 

Secondo il ricorrente, non v’era invece alcun motivo per rivedere il suo diritto alla mezza rendita, giacché anche dopo l’operazione alla spalla la sua capacità lavorativa è rimasta la medesima, così come la sua capacità di guadagno. Il peggioramento del suo stato di salute è stato solo temporaneo, dopodiché tutto è tornato come prima e quindi non erano dati gli estremi per una revisione.

 

                               2.6.   Nel certificato del 19 maggio 2015 (doc. E) il dr. med. __________ ha osservato che la problematica riguardante l’arto superiore destro dell’assicurato andava considerata come una patologia con aspetto circoscritto a livello temporale a pochi mesi. Il paziente ha avuto un recupero regolare.

Infatti, dopo un’iniziale incapacità lavorativa totale, trascorsi tre mesi dall’operazione l’abilità lavorativa del ricorrente era del 50% e dalla metà di luglio 2014 essa era totale.

 

Così come attestato dal suo datore di lavoro il 16 ottobre 2014 (doc. 166), l’assicurato ha quindi ripreso l’esercizio della sua attività lucrativa come magazziniere/venditore di legna nella misura del 50% dal 2 maggio e poi al 100% dal 14 luglio 2014.

Il __________ ha altresì dichiarato che l’orario di lavoro del ricorrente era di 8/9 ore al giorno e quindi di 40-45 ore alla settimana, stante una presenza del 100% ma una resa del 50%.

 

Ciò significa che dall’operazione alla spalla destra l’interessato non ha avuto dei peggioramenti del suo stato di salute, eccetto, ovviamente, il periodo in cui era in riabilitazione. Infatti, come attestato dal suo medico e dal suo datore di lavoro, la capacità lavorativa del ricorrente è rimasta identica, così pure le sue condizioni (orarie e salariali) di lavoro.

In altre parole, la problematica all’arto è stata risolta senza che ciò abbia comportato delle conseguenze per l’assicurato.

 

Questa circostanza non è stata messa in dubbio dall’Ufficio AI e nemmeno dall’insorgente che, proprio per questo motivo, ritiene che non vi siano gli estremi per procedere con una revisione.

 

La tesi del ricorrente deve essere tutelata.

 

In effetti, rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (citata STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013), questo Tribunale non può confermare la decisione dell’Ufficio AI di riduzione della rendita d’invalidità a un quarto.

 

Come visto, anche dopo l’operazione alla spalla, riacquistata la piena capacità lavorativa l’assicurato ha continuato a lavorare presso il medesimo datore di lavoro e a percepire il medesimo salario. In tali circostanze, non si può certo affermare che la sua capacità lavorativa residua e la sua capacità di guadagno siano peggiorate, visto che il reddito da invalido conseguito come magazziniere/venditore è rimasto lo stesso. Pertanto, per il periodo successivo al suo pieno ristabilimento fisico e lavorativo non è dunque possibile procedere con una revisione del suo diritto alla rendita in virtù dell’art. 17 cpv. 1 LPGA.

 

Contrariamente a quanto emerge dall’esposta giurisprudenza in merito alle condizioni per potere applicare l’art. 17 cpv. 1 LPGA, nel caso concreto dal 14 luglio 2014 non vi sono quindi state delle modifiche, e men che meno notevoli, delle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità dell’assicurato (STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 7).

Invero, non v’è stata alcuna modifica né dello stato di salute né della componente lucrativa (STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013; STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012; DTF 133 V 545).

 

Non va inoltre dimenticato che una revisione non può invece essere adottata in caso di diverso apprezzamento (medico e/o giuridico) di una fattispecie sostanzialmente rimasta invariata (STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 7; STF 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 4; DTF 130 V 343 consid. 3.5). L’istituto della revisione è stato concepito per tenere conto di modifiche nella situazione personale della persona assicurata. Sono riconducibili alla situazione personale dell’assicurato, oltre agli aspetti valetudinari, anche i fattori economici se subiscono modifiche concrete. Per contro, modifiche nei soli fattori statistici non sono riconducibili a un cambiamento nel contesto concreto della persona assicurata, bensì configurano unicamente dei cambiamenti esterni che non riflettono la situazione personale di quest’ultima (STF 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 4; DTF 133 V 545 consid. 7.1).

 

Ne discende che per quanto concerne il calcolo della capacità di guadagno dell’assicurato nel 2013 posto dall’amministrazione alla base della revisione del diritto alla rendita dell’insorgente, e che ha comportato la riduzione del suo diritto ad un quarto di rendita AI, questo Tribunale evidenzia che lo stesso non poteva essere effettuato ex novo per il periodo dal 1° agosto 2014 in poi, non essendovi stata in realtà alcuna (notevole) modifica dei fattori valetudinari e/o economici a seguito del miglioramento dello stato di salute dell’assicurato. Infatti, egli ha semplicemente riacquistato la sua precedente capacità lavorativa e di guadagno presente prima dell’operazione alla spalla.

Prova ne è che tanto il reddito da valido quanto quello da invalido, seppure aggiornati al 2013, sono rimasti gli stessi di quando, anni prima, gli era stata attribuita la mezza rendita.

 

In assenza di un qualsivoglia cambiamento (notevole) della capacità lavorativa e lucrativa, che giustificava una revisione, non v’era dunque alcun motivo per rimettere in discussione dei dati economici già accertati e acquisiti in passato per fondare il diritto all’attribuzione di una mezza rendita di invalidità.

 

Ammettere una tale soluzione significherebbe giustificare la possibilità per l’amministrazione di rivedere di volta in volta, invocando l’art. 17 cpv. 1 LPGA, i calcoli effettuati a suo tempo per determinare la perdita di guadagno degli assicurati quand’anche, ora, la loro situazione valetudinaria e/o economica non abbia invece in realtà subìto delle modifiche concrete.

 

Diverso è invece il caso in cui se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modifica dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado AI deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità. Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, nella DTF 141 V 9 l’Alta Corte ha stabilito che un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione della rendita.

 

Il TCA osserva infine che, per la determinazione del reddito da valido utilizzato per ridurre a un quarto il diritto alla rendita di invalidità, l’Ufficio AI ha fatto capo ad un importo contestato dal ricorrente. Ora, una modifica di un fattore statistico, come è il reddito da valido in questione siccome è stato stabilito aggiornando statisticamente il reddito da valido conseguito nel 1997 fino al 2013, è un fattore esterno che non riflette la situazione personale dell’assicurato, perciò non può comportare una revisione del suo diritto ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, che è permessa unicamente laddove vi siano delle modifiche nella situazione personale della persona interessata.

 

Nel caso concreto, come visto, v’è stata una modifica fattuale ed economica soltanto quando, a causa dell’intervento alla spalla, l’assicurato è stato totalmente inabile al lavoro. In tal caso, tanto la sua situazione personale quanto quella economica, che dipendeva dalla sua persona, si sono notevolmente modificate e, a giusta ragione, hanno dato luogo a una revisione del suo diritto alla rendita di invalidità nella misura in cui il peggioramento è durato più di 3 mesi ex art. 88a OAI (da gennaio ad aprile 2014).

 

Da quanto precede discende che l’amministrazione non era legittimata a procedere con la riduzione del diritto alla rendita AI dell’assicurato dal 1° agosto 2014 in poi, poiché che da quel momento non v’era stata una modifica delle condizioni valetudinarie ed economiche dell’assicurato, essendo egli tornato nuovamente abile al 100%, con resa del 50%, come magazziniere/venditore di legna.

Gli elementi per potere adottare una revisione giusta l’art. 17 cpv. 1 LPGA non erano dunque dati dall’agosto 2014.

È invece corretto l’aumento temporaneo del grado di invalidità, siccome dovuto a una notevole modifica delle condizioni di salute ed economiche dell’assicurato successive all’operazione alla spalla, che l’hanno senza alcun dubbio impedito di lavorare e di conseguire un reddito.

 

Ne discende che dal 1° giugno al 31 luglio 2014 va confermata l’attribuzione di una rendita intera, mentre dal 1° agosto 2014 va ripristinata la concessione di una mezza rendita d’invalidità.

 

                               2.7.   In queste circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata per quanto concerne la concessione di una rendita intera per i mesi di giugno e luglio 2014 a causa dell’intervenuto peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.

 

La decisione del 23 aprile 2015 deve invece essere annullata nella misura in cui riduce in maniera inammissibile e senza valido motivo il preesistente diritto dell’assicurato ad una mezza rendita di invalidità a un quarto di rendita dal 1° agosto 2014.

 

In esito a ciò, va conseguentemente annullata anche la richiesta di restituzione di prestazioni (indebitamente) ricevute.

 

Gli atti vanno dunque rinviati all’amministrazione per emanare una nuova decisione che tenga conto di queste considerazioni.

 

Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e all’assicurato, patrocinato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).

 

                               2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese di complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico dell'insorgente nella misura di Fr. 100.- e all’Ufficio AI in ragione dei restanti Fr. 400.-.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   La decisione del 23 aprile 2015 è annullata.

 

                               1.2.   Gli atti vanno rinviati all’amministrazione affinché emani una nuova decisione che attribuisca all’assicurato unicamente una rendita intera per i mesi di giugno e luglio 2014. Dal 1° agosto 2014 il ricorrente continuerà a beneficiare di una mezza rendita di invalidità.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 100.- sono poste a carico del ricorrente, mentre i restanti Fr. 400.- vanno assunti dall’Ufficio AI, il quale rifonderà all’assicurato l’importo di Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti