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Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 maggio 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 aprile 2015 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1973, affetta da sordità bilaterale congenita, dal 2000 al 2002 è stata posta al beneficio di una formazione professionale quale mediatrice linguistico-culturale, conclusa con successo. Dal 1° novembre 2008 essa è impiegata all’80% presso la RA 1 (in seguito: RA 1) a __________ quale responsabile all’80% del settore della lingua dei segni (cfr. rapporto finale 1° ottobre 2012 della consulente in integrazione professionale [in seguito: consulente IP], doc. AI 148).
Siccome, causa la sua sordità, sul posto di lavoro l’assicurata necessitava dell’intervento di un interprete di lingua dei segni per comunicare, l’Ufficio AI ha assunto, a titolo di prestazioni per terzi ai sensi dell’art. 9 OMAI, i relativi costi (cfr. comunicazione 10 aprile 2009 per il periodo 5.11. 2008 – 4.11.2003; doc AI 118 e rinnovato con comunicazione 4 dicembre 2013 per il periodo 5.11.2013 – 30.11.2019; doc. AI 154).
1.2. In data 20 luglio 2010 (doc. AI 119) l’assicurata, facendo riferimento all’art. 16 cpv. 2 LAI (perfezionamento professionale), ha chiesto all’Ufficio AI di assumere i costi d’interprete del linguaggio dei segni (in italiano), dovuti alla sua sordità, per seguire la formazione quale insegnante di lingua dei segni i cui corsi (in lingua tedesca) sono forniti dall’Alta Scuola di pedagogia curativa di __________ (__________) e più precisamente, come risulta dal citato rapporto 1° ottobre 2012 della consulente IP:
" (…)
Nel corso del mese di luglio 2010 la Signora RI 1 ci fa pervenire la richiesta per una presa a carico dei costi supplementari dovuti all’handicap per il completamento di una formazione per diventare insegnante di lingua dei segni. Tal corso è offerto dall’alta scuola di pedagogia curativa di __________ in un modulo formativo chiamato AGSA. Si tratta di una formazione che non esiste in Ticino per cui l’assicurata si è dovuta trasferire oltre Gottardo per seguire tale formazione che è iniziata a settembre 2010. Nell’ambito di questa formazione l’A. deve far capo ad un interpretariato in lingua dei segni italiana (trattandosi di una formazione che si svolge in lingua tedesca) sia per comprendere le lezioni tenute da docenti udenti che per condurre dei colloqui diretti con i docenti. Una volta terminata questa formazione l’A. potrà dare dei corsi in questa lingua, partecipare alla formazione di interpreti per la lingua dei segni, lavorare nella produzione di video o nella creazione di website di diverse autorità federali, accompagnare dei bambini sordi integrati in scuole regolari, lavorare nella ricerca linguistica. (…)” (doc. AI 148)
Con scritto 23 luglio 2010 l’Ufficio AI le ha comunicato che, essendo ritenuta convenientemente integrata dal profilo professionale, l’assunzione dei costi per un interprete della lingua dei segni per frequentare il suddetto corso non può essere presa in considerazione (doc. AI 120).
Il 16 agosto 2010 l’assicurata, informando di frequentare tale scuola nell’autunno, ha allegato il preventivo allestito dalla __________ (in seguito: __________; ente che fornisce il servizio d’interpretariato in lingua dei segni) dei relativi costi d’interpretariato (doppia presenza) per lei stessa e per __________, anch’essa assicurata AI e partecipante al medesimo corso (cfr. inc. 32.2015.58), per complessivi fr. 137’297,60 (IVA inclusa) stabilito secondo la convenzione tariffale tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di interpretariato in lingua dei segni (doc. AI 122/123).
Con scritto 20 agosto 2010 l’Ufficio AI ha ribadito di non riconoscere il corso quale insegnate in lingua dei segni e, di conseguenza, di garantire i relativi costi d’interpretariato (doc. AI 124).
In data 20 ottobre 2010 l’assicurata, tramite la RA 1, si è opposta al contenuto del succitato scritto, chiedendo un esame approfondito della sua richiesta e, nel caso contrario, di emanare una decisione formale di non entrata in materia (doc. AI 125).
Con rapporti 1° ottobre 2012 e 12 ottobre 2012 la consulente IP ha riconosciuto le spese suppletive dovute all’interpretariato della lingua dei segni ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI per il perfezionamento professionale, con garanzia dei costi di fr. 68'648,80 per persona (doc. AI 148 e 149).
1.3. La domanda di prestazioni è stata nuovamente verificata dalla consulente IP con rapporti del 18 gennaio 2013 e del 1° gennaio 2014 (doc. AI 151 e 156). Nell’ultimo rapporto la consulente, con riferimento all’istruttoria relativa al caso dell’altra assicurata ticinese partecipante al corso d’insegnante di lingua dei segni (cfr. consid. 1.2), ha ripreso quanto comunicato dal legale della RA 1, ossia che:
" (…)
In considerazione del fatto che l’ufficio AI Ticino non aveva ancora emesso una decisione prima dell’inizio della formazione e per evitare che il corso rischiasse di non poter prendere avvio, la RA 1 ha deciso di anticipare alla __________ le spese legate alla formazione delle due studentesse ticinesi per un totale di Fr. 44'694.50. La richiesta è dunque quella che l’AI rimborsi tale importo alla RA 1. Per poter procedere con tale pagamento si rende necessario disporre della copia di tutte le fatture sottoposte dalla __________ alla RA 1 oppure ottenere i giustificativi nominali relativi alle spese sostenute dalla RA 1 per il perfezionamento dell’assicurata. In assenza di tale documentazione non risulterebbe possibile procedere con il rimborso delle spese. (…)” (doc. AI 156/1)
Non avendo ricevuto la richiesta documentazione, con comunicazione 3 marzo 2015 l’Ufficio AI ha negato la garanzia di copertura dei costi suppletivi relativi al chiesto perfezionamento professionale per i seguenti motivi:
" Facciamo riferimento alla vostra richiesta dell’8 settembre 2012 con il quale è stato richiesto un perfezionamento professionale come insegnante di lingua dei segni.
I documenti da noi richiesti al fine di poter verificare la vostra presa a carico dell’importo di Fr. 68'648.80, non ci permettono purtroppo di accertare che i costi siano stati effettivamente sostenuti dal vostro Ente. Infatti, non vengono forniti giustificativi nominali relativi al rimborso del corso di perfezionamento per la Signora RI 1.
Non possiamo pertanto riconoscere il rimborso dei costi per la formazione di insegnante del linguaggio dei segni, formazione svoltasi presso la “__________” di __________.
Decidiamo pertanto:
la richiesta di sostegno alle spese di perfezionamento è respinta.” (Doc. AI 165/1)
A seguito delle osservazioni 17 aprile 2015 da parte della rappresentante dell’assicurata (doc. AI 169), con decisione del 23 aprile 2015 l’Ufficio AI ha confermato di non poter riconoscere il rimborso dei costi suppletivi per la formazione professionale seguita dall’interessata (doc. AI 170).
1.4. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorta l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, chiedendone l’annullamento. Dopo aver dettagliatamente esposto l’iter seguito alla domanda di prestazioni del 20 luglio 2010, rimproverando in sostanza all’amministrazione di aver eseguito una lacunosa istruttoria, la ricorrente ha postulato che il corso d’insegnante della lingua dei segni (svolto dal 10 settembre 2010 al 13 luglio 2012) sia riconosciuto quale perfezionamento professionale con conseguente rifusione delle spese suppletive d’interpretariato in lingua dei segni del corso dal tedesco all’italiano. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorre, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha in particolare rilevato:
" (…)
Ritenuto che in fase di ricorso parte ricorrente produce per la prima volta le fatture richieste datate 12 maggio 2015 (doc. 36 e 37), osservato che tale documentazione va sottoposta al vaglio del SIP, che dovrà completare l’istruttoria tramite rapporto finale a chiusura del caso, e che sulla base di tale rapporto verrà emessa una nuova decisione, lo scrivente Ufficio chiede al lodevole Tribunale il ritorno degli atti per procedere come indicato.
Alla luce del fatto che parte ricorrente ha inoltrato la documentazione pertinente precitata solo in fase di ricorso si contesta l’eventuale attribuzione allo scrivente Ufficio di tasse di giustizia, spese e ripetibili. Infatti, sulla base della documentazione agli atti precedente il ricorso, l’Ufficio AI non poteva definire con la dovuta precisione l’importo delle spese suppletive effettivamente sostenute e poste a carico dell’assicurata.” (doc. IV)
1.6. Interpellato dal TCA per comunicare un’eventuale adesione alla succitata proposta dell’amministrazione, con scritto 6 luglio 2015 la RA 1, dopo aver elencato le lacune commesse dall’Ufficio AI, ritiene la causa matura per un giudizio opponendosi in sostanza al rinvio degli atti (VI).
1.7. Il 29 gennaio 2016 questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI “(...) di sottoporre al competente servizio la documentazione allegata al ricorso affinché proceda alla valutazione della stessa e si determini, entro 10 giorni, in merito all’ammontare delle spese relative al chiesto perfezionamento professionale (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI)” (VIII).
1.8. Con scritto 9 febbraio 2016 la giurista dell’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 8 febbraio 2016 della consulente del Servizio integrazione professionale incaricata, la quale ha concluso:
" (…)
Ricorso che nel precedente rapporto del 1 dicembre 2014 e dell’annotazione del 2 marzo 2015 il nostro ufficio, non avendo ricevuto le giustificazioni relative alle effettive spese di perfezionamento professionale sostenute, aveva proceduto con una decisione di rifiuto per la richiesta di perfezionamento.
In fase di ricorso presso il TCA il rappresentante legale dell’assicurata ha invece prodotto per la prima volta le fatture che avevamo richiesto (vedi doc. 36, 37 e 38 negli allegati). Si ricorda che, nel caso specifico, le spese sostenute per la traduzione di lingua dei segni da parte di un interprete, erano state anticipate dalla RA 1 a favore della __________ in attesa di una nostra presa di posizione.
Nello dettaglio le spese effettive sono ripartite nel modo seguente:
- Anno 2010: Fr. 14’951.85
- Anno 2011: Fr. 8'571.15
- Anno 2012: Fr. 21'171.50
L’importo complessivo da considerare come spesa suppletiva legata all’invalidità secondo l’ex. art. 16 cpv. 2 lett. c e art. 5 bis OAI ammonta pertanto a Fr. 44'694.50 (cifra determinata sulla base convenzione tariffale tra l’UFAS e la __________ concernente il rimborso dei servizi di interpretariato in lingua dei segni).
In considerazione del fatto che a beneficiare di tale servizio di interpretariato sono state due studentesse entrambe nostre assicurate, l’importo viene suddiviso su due persone determinando quindi una spesa di Fr. 22'347.25 a favore della Signora RI 1.
La documentazione presentata in sede di ricorso con le fatture dettagliate e nominative dei costi per ogni studente ed il documento fornito dalla __________ in merito all’esattezza e completezza della ripartizione dei costi (allegato 39) risultano essere sufficientemente chiare e complete.” (doc. IX/1)
1.9. Chiamata dal TCA per una presa di posizione in merito al succitato accertamento, con scritto 29 febbraio 2016 la RA 1, ribadendo sostanzialmente la richiesta ricorsuale, ha concluso:
" (…)
In considerazione dello stato di fatto e di diritto, occorre dunque constatare, in conclusione, che l’autorità inferiore ha riconosciuto che le spese suppletive dovute all’invalidità per il perfezionamento professionale della ricorrente, ammontano a CHF 22'347.25, e ciò proprio sulla base dello stato di fatto e di diritto che ha arbitrariamente omesso di determinare in violazione dell’obbligo di accertamento impostole dalla legge e venendo meno alla responsabilità legale di determinare correttamente il diritto applicabile.” (doc. XI)
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI, indipendentemente dal fatto che esercitassero un’attività lucrativa prima di diventare invalidi, gli assicurati invalidi o direttamente minacciati da invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione necessari e atti a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete. Per stabilire tale diritto, è considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
L’art. 8 cpv. 2 bis LAI prevede che il diritto alla prestazioni secondo l’articolo 16 cpv. 1 lett. c (trattatasi dell’articolo che regolamenta il perfezionamento professionale, n.d.r.) esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni concrete.
Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LAI gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.
E' considerato prima formazione professionale ogni tirocinio o avviamento professionale, come anche l'istruzione conseguita nelle scuole medie, professionali o nelle università, dopo che l'assicurato abbia frequentato le scuole pubbliche o speciali, e la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un'attività in laboratorio protetto (art. 5 cpv. 1 OAI).
Ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LAI sono parificati alla prima formazione professionale: la preparazione ad un lavoro ausiliario o ad un’attività in un laboratorio protetto (lett. a), la formazione in una nuova professione per gli assicurati, i quali, dopo l’invalidità, hanno intrapreso un’attività lucrativa inadeguata, che non può essere ragionevolmente continuata (lett. b); il perfezionamento nel settore professionale dell’assicurato o in un altro settore in quanto sia idoneo e adeguato e possa presumibilmente migliorare o conservare la capacità al guadagno. Il perfezionamento offerto dalle organizzazioni di cui all’art. 73 è escluso. In casi fondati, definiti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale), è possibile derogare a tale principio (lett. c).
I marginali no. 3017, 3018 e 3019 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevedono quanto segue:
" 3017
Per perfezionamento s’intende l’evoluzione professionale sia nel proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale ad es:
– il perfezionamento seguito da un meccatronico d’automobili AFC per diventare meccanico diagnostico d’automobile diplomato;
– la formazione seguita da un’impiegata di commercio per di-ventare assistente sociale.
3018
Un diritto è dato quando è presumibile che grazie al perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere mantenuta o migliorata. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente dovuto all’invalidità (vedi anche il N. 3019).
Esempio:
Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell’amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione di organizzatore del la-voro. A causa della sua invalidità necessita dell’aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), può essere considerato come perfezionamento professionale giusta l’articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.
3019
Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti d’ordine professionale dell’AI, si ha un diritto al perfeziona-mento professionale anche se non vi è nessuna necessità dovuta all’invalidità di eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un’attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.
Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno a causa dell’invalidità, si tratta di una riformazione professionale ai sensi dell’articolo 17 LAI.
Esempio:
Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice edile sorda desidera perfezionarsi nell’ambito dei disegni CAD e seguire corsi in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un interprete della lingua dei segni. L’assicurata non deve seguire questo perfezionamento a causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro.”
Per quel che concerne le spese riconosciute, l’art. 5 OAI (cpv 2- 6) prevede:
" 2 Le spese per la prima formazione o per il perfezionamento professionale sono considerate rilevanti se la differenza, cagionata dall’invalidità, tra le predette spese e quelle che l’assicurato dovrebbe sostenere, se non fosse invalido, per una formazione analoga, supera l’importo annuo di franchi 400.
4 Entrano nell’ambito delle spese sopportate dall’assicurazione, nei limiti previsti al capoverso 3, quelle fatte per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro, come pure le spese di trasporto.
5 Se l’assicurato, a causa dell’invalidità, è posto in un centro di formazione, l’assicurazione si addossa le spese di vitto e di alloggio.
6 Se l’assicurato prende vitto e alloggio fuori di casa e fuori del centro di formazione, l’assicurazione assume, fatte salve le convenzioni tariffali (art. 24 cpv. 2):
a. per il vitto, le prestazioni di cui nell’articolo 90
capoverso 4
lettere a e b;
b. per l’alloggio, le spese necessarie debitamente provate fino a
concorrenza della prestazione di cui nell’articolo 90 cpv. 4
lettera c.”
Va infine rilevato che le prestazioni ai sensi dell’art. 16 LAI sono prestazioni in natura (Sachleistungen; prestations en nature) ai sensi dell’art. 14 LPGA, fornite secondo il principio del rimborso delle spese anziché secondo il principio del versamento di prestazioni in natura (Naturalleistungsprinzip). L’assicurazione invalidità, che non può né deve offrire direttamente la formazione, rimborsa le spese suppletive dovute all’invalidità che l’assicurato deve sostenere per le prestazioni ricevute da terzi per la propria formazione. Non è quindi l’Ufficio AI che paga il fornitore di prestazioni, ma la persona assicurata che a sua volta ha diritto al rimborso delle relative spese (Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1- 27 IVG], 2014, ad art. 16 n. 27 con riferimenti di dottrina e giurisprudenza).
2.2. Nel caso in esame, visto quanto sopra, l’Ufficio AI ha (finalmente) riconosciuto il corso d’insegnante della lingua dei segni quale riformazione professionale, come pure i costi d’interpretariato quali spese supplementari dovute alla sordità. In effetti, nel già citato rapporto 1° ottobre 2012 (cfr. consid. 1.2) la consulente IP aveva rilevato:
" (…)
Nel caso concreto la Signora RI 1 si può ritenere che la formazione quale insegnante della lingua dei segni possa essere considerata un perfezionamento professionale in un nuovo campo lavorativo in quanto permette all’assicurata di acquisire nuove competenze ed ampliare così le sue opportunità lavorativa. Grazie a tale provvedimento, in considerazione del fatto che la richiesta di tale figura professionale a livello ticinese attualmente non è rappresentata, sicuramente vi sarà la possibilità di mantenere l’attuale capacità di guadagno oltre che avere maggiori opportunità di lavoro. Come indicato nella marginale 3019 vi è il diritto ad un perfezionamento anche se l’A. possiede già di buone conoscenze ed è già integrata nel mondo del lavoro.
Visto quanto sopra esposto a mio avviso vi sono i presupposti per emettere una decisione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI in cui si riconoscono le spese supplementari legate al danno alla salute nell’ambito del perfezionamento professionale. Nel caso concreto si raccomanda di garantire un importo di Fr. 68'648.80 per i costi legati all’interpretariato delle lingua dei segni durante la formazione professionale in questione.” (Doc. AI 439/2)
Va fatto presente che l’importo messo in garanzia di fr. 68'648,80 corrispondeva alla metà del costo complessivo di fr. 137'297,60 del preventivo __________ allegato dall’assicurata il 16 agosto 2010 (cfr. consid. 1.2).
Il riconoscimento del corso d’insegnante della lingua dei segni quale perfezionamento professionale è stato confermato dalla consulente con rapporto 18 gennaio 2013 (doc. AI 151).
A seguito delle fatture (intestate all’assicurata) datate 12 maggio 2015 della __________ - prodotte dalla rappresentante dell’assicurata con il ricorso – relative al servizio d’interprete della lingua dei segni svolto nel 2010 (settembre-dicembre) per fr. 14'951,85, nel 2011 (luglio – dicembre) per fr. 8'571,15 e nel 2012 (marzo-agosto) per fr. 21'171,50 (doc. 36-37), con rapporto complementare 8 febbraio 2016 la consulente IP ha riconosciuto tali costi quali spese supplementari legate all’invalidità secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. c LAI e art. 5bis OAI ammontanti complessivamente a fr. 44'694,50. Ritenuto che a beneficiare di tale servizio sono state l’assicurata e __________, tale importo è stato diviso per due (IX; cfr. consid. 1.8). Di conseguenza la somma da porre in garanzia all’assicurata corrisponde a fr. 22'347,25, così come esposto nelle osservazioni 29 febbraio 2016 (cfr. consid. 1.9). Siccome tale importo è stato preso a carico dalla, quest’ultimo ente deve essere rimborsato dall’Ufficio AI.
Ne consegue che la decisione contestata va annullata.
2.3. L’Ufficio AI rileva che, nonostante i vari richiami, solo con il ricorso la rappresentante dell’assicurata ha prodotto la succitata documentazione in base alla quale ha potuto quantificare con sicurezza l’ammontare delle spese suppletive. Pertanto rileva che la procedura ricorsuale avrebbe potuto essere evitata se il patrocinatore, applicando la dovuta diligenza, l’avesse inoltrata successivamente al progetto di decisione. Per questi motivi, in applicazione dell’art. 29 cpv. 3 Lptca, l’amministrazione contesta l’eventuale carico di tasse, spese e ripetibili.
Secondo l’art. 29 cpv. 3 Lptca alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335).
In ambito di previdenza professionale il Tribunale federale ha rammentato che una conduzione temeraria o sconsiderata comporta il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 143 consid. 4b pag. 150 seg.). I concetti di temerarietà e sconsideratezza possono segnatamente realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa oppure provoca un dispendio inutile e rilevante (STF B 119/03 del 10 dicembre 2004 consid. 7.1 con riferimenti, in RtiD 2005 II pag. 243). Per contro la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 285 consid. 3b pag. 288).
La temerarietà è infine data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale oppure quando viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V 324 consid. 1b; 124 V 288, 112 V 335).
Non sono inoltre assegnate ripetibili alla parte vincente nella misura in cui essa ha colpevolmente provocato il procedimento giudiziario [„ Die Zusprechung einer Parteientschädigung wird nach der Praxis des Bundesgerichts im Sinne eines allgemeinen Prozessrechtsgrundsatzes verweigert, wenn die obsiegende Partei das Gerichtsverfahren schuldhaft selbst veranlasst hat (ZAK 1989 283 E. 3c)“ Locher, Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 n. 69 pag. 609].
2.4. Nel caso concreto, dopo un attento esame della documentazione questo TCA non può concordare con quanto sostenuto dall’Ufficio AI.
In primo luogo occorre far presente che solo con comunicazione 3 marzo 2015 (doc. AI 165; cfr. consid. 1.3), nonostante il sollecito del 20 ottobre 2010 (doc. AI 406; cfr. consid. 1.2), l’Ufficio AI ha preso posizione in merito alla richiesta di rimborso delle spese supplementari di perfezionamento professionale inoltrata il 20 luglio 2010 (doc. AI 119; cfr. consid. 1.2) relativo al corso d’insegnante di lingua dei segni svolto dal 10 settembre 2010 al 6 luglio 2012 (cfr. doc. AI 163). Il 23 luglio 2010 l’assicurata ha trasmesso il preventivo della __________ relativo ai costi di doppia presenza d’interpreti del linguaggio dei segni per tutta la durata del corso delle due partecipanti ticinesi per complessivi fr. 137'297,60 (doc. AI 123).
Nell’ambito della procedura riguardante la domanda di prestazioni dell’altra assicurata, __________, in data 16 maggio 2014 l’allora avvocato della RA 1 aveva prodotto le fatture per il servizio d’interpretariato in parola per complessivi fr. 44'694.--, con la prova dell’avvenuto versamento da parte di quest’ultima alla __________, non suddiviso tra le due studentesse ticinesi (doc. A 24).
Certo che con il ricorso la RA 1 ha prodotto le stesse fatture di cui sopra emesse dalla __________ ora suddivise tra la qui ricorrente e l’altra assicurata __________ beneficiaria del medesimo servizio d’interpretariato (cfr. consid. 1.4).
Tuttavia, richiamato quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere il ricorso come temerario, rispettivamente poco diligente il comportamento della ricorrente o della sua rappresentante, come pure che vi sia stata una violazione dell’obbligo di collaborare.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Vista la soccombenza dell’Ufficio AI, a quest’ultima sono poste a carico fr. 500.-- di spese di giustizia.
2.6. Secondo l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Ne consegue che, vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1 ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 in cui il diritto alle ripetibili è stato riconosciuto fra l’altro all’Associazione Svizzera invalidi, al Servizio giuridico della Federazione svizzera per l’integrazione degli andicappati).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione 23 aprile 2015 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto alla rifusione delle spese suppletive di fr. 22'347,25 per la formazione di insegnante di lingua dei segni, riconosciuta come perfezionamento professionale, conformemente al consid. 2.2.
2. Le spese di fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’assicurata fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti