Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2015.97

 

rg/gm

Lugano

18 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 maggio 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 aprile 2015 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 30 aprile 2015 l’Ufficio AI ha chiesto a RI 1, ex moglie di __________ al beneficio di una rendita AI (doc. AI 61, 62, 86, 92), la restituzione dell’importo di fr. 8'796.-- per prestazioni (rendite completive per la figlia __________; doc. AI 93-1, 101-1) percepite indebitamente nel periodo 1. settembre-30 aprile 2005 e ciò dopo aver costatato la mancata informazione in merito alla continuazione degli studi della figlia da settembre 2012 (doc. AI 127); 

 

                                     -   contro suddetta decisione insorge RI 1 dinanzi al TCA chiedendo che l’importo da restituire venga ridotto a fr. 6'054.--. Adduce al riguardo – producendo l’attestato di frequenza del __________ di __________ quale assistente di farmacia (doc. A/1) – che la figlia ha terminato l’apprendi-stato il 30 giugno 2013 e che quindi solo le prestazioni versate da tale data al 30 aprile 2015 debbano fare oggetto di restituzione. Chiede inoltre di poter effettuare un pagamento rate-ale dell’importo dovuto;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI, preso atto dell’attestato di frequenza prodotto col gravame, osserva come il versamento indebito debba di conseguenza essere ridotto a fr. 6'054.--, importo corrispondente alle rendite percepite a torto da luglio 2013 ad aprile 2015. Quo alla possibilità di un pagamento rateale, l’amministrazione precisa di aver trasmesso la relativa richiesta al competente servizio;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008); 

 

                                     -   giusta l’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i super-stiti (cfr. art. 25 LAVS). A norma dell’art. 35 cpv. 4 LAI la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giu-dice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate;

 

                                     -   ai sensi dell’art. 25 cpv. 5 LAVS per figli ancora in formazione il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione. L’esecutivo federale ha fatto uso di tale competenza all’art. 49bis OAVS (il cui capoverso 1 stabilisce che un figlio è ritenuto in formazione se se-gue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la mag-gior parte del suo tempo, si prepara ad un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni) e all’art. 49ter OAVS (il cui capoverso 1 prevede che la formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico) (in argomento cfr. Meyer/ Reichmut, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, ad art. 35 pp. 470ss);

 

                                                 -   con la contemporanea modifica dell’AVS e dell’AI in vigore al 1° gennaio 2002 (DTF 129 V 366 consid. 3.4; SVR 2002 IV nr. 5 consid.3), il Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dalla terza frase art. 35 cpv. 4 LAI, ha disciplinato il pagamento della rendita AI per figli di coppie separate o divorziate, introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il quale, a sua volta, rinvia all’art. 71ter cpv. 1OAVS secondo cui se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria. In virtù del capoverso 3 del medesimo articolo il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino al quel momento, ameno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita sia versata a lui personalmente;

 

                                                 -   l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo e-ventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assi-curazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante;

 

                                     -   è tenuto alla restituzione chi ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha ricordato che l'obbligo di restituzione è di regola subordinato all'adempimento dei presupposti per la riconsiderazione (erroneità manifesta della decisione e importanza notevole della rettifica; art. 53 cpv. 2 LPGA) o per la revisione processuale della decisione all'origine delle prestazioni in causa (DTF 130 V 318 consid. 5.2 con riferimenti). La rettifica di una decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 35 p. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2). In tal caso, la modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2 lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 33 p. 131). La restituzione può essere dovuta anche a seguito di una revisione materiale di una decisione ai sensi dell’art. 17 LPGA in base alla quale il versamento delle prestazioni è risultato in seguito indebito (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, ad art. 25 n.12 p. 355). In questo caso, come accennato, se il mancato adattamento delle prestazioni è riconducibile ad una violazione dell'obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI, allora l’adattamento ha effetto ex tunc e la restituzione può essere chiesta con effetto retroattivo (in ar-gomento confronta la STF 9C_409/2013 del 20 settembre 2013, in particolare il consid. 4);

 

                                     -   nel caso concreto, con la decisione impugnata l’amministra-zione ha stabilito l’obbligo di RI 1 (beneficiaria del versamento delle rendite per figli correlata alla rendita AI percepita dall’ex marito; doc. AI 101) alla restituzione delle rendite per la figlia __________ indebitamente percepite nel periodo 1. settembre 2012 - 30 aprile 2015 per complessivi fr. 8'796.--, non avendo l’interessata segnatamente fornito le informazioni relative alla continuazione degli studi della figlia in suddetto periodo;

 

                                     -   col gravame l’insorgente, senza opporsi all’obbligo di restituzione in quanto tale, ne contesta l’ammontare, chiedendo segnatamente che l’importo da restituire venga ridotto a fr. 6'054.--, somma corrispondente alle rendite indebitamente percepite nel periodo 1. luglio 2013 - 30 aprile 2015 ritenuto che invece per il periodo precedente, ossia dal 1. settembre 2012 al 30 giugno 2013 le rendite erano dovute avendo la figlia frequentato la scuola di assistente di farmacia. Al proposito produce l’attestato rilasciato dal __________ di __________ il 27 maggio 2015 dal quale emerge che la figlia __________ ha frequentato l’anno scolastico 2012-2013 (lezioni di conoscenze professionali in preparazione all’esame finale di tirocinio quale assistente di farmacia; doc. A/1). La ricorrente chiede pure di poter beneficiare della possibilità di un pagamento rateale dell’importo dovuto;

 

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione, preso atto di suddetta attestazione, evidenzia come la rendita completiva per la figlia sia quindi in effetti stata versata indebitamente solo nel periodo luglio 2013 - aprile 2015. Per quanto attiene alla possibilità di un pagamento rateale, l’amministrazione precisa di aver trasmesso la relativa richiesta al competente servizio;

 

                                     -   effettivamente dall’attestazione 27 maggio 2015, prodotta con il ricorso, risulta che la figlia __________ ha frequentato, quale ripetente, il __________ di __________ come assistente di farmacia AFC durante l’anno scolastico 2012-2013 per prepararsi agli esami finali di tirocinio, per il che si giustifica considerare un versamento indebito di prestazioni limitatamente al periodo luglio 2013 - aprile 2015 per complessivi fr. 6‘054.-- (18 x 275 + 4 x 276; cfr. inc. cassa doc. 01);

 

                                     -   la richiesta di pagamento rateizzato dell’importo dovuto formulata per la prima volta con il ricorso s’appalesa irricevibile e non può essere pertanto esaminata dallo scrivente Tribunale. È infatti la decisione impugnata – in concreto il provvedimento del 30 aprile 2015 che statuisce unicamente sull’obbli-go e l’ammontare della restituzione – a delimitare l‘oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a, p. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b);

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008) atteso che le spese vanno prelevate anche in caso di dispendio minimo (STF 8C_163/2012 del 12 a-prile 2012);

 

                                     -   seppur parzialmente vittoriosa in causa, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese della presente  procedura. La ricorrente, beneficiaria del versamento delle rendite per la figlia, ha infatti prodotto solo in sede ricorsuale, quindi tardivamente e contravvenendo al suo obbligo di infor-mazione nei confronti dell’amministrazione, la documentazione attestante il proseguimento degli studi da parte di __________ dopo il mese di settembre 2012. In assenza di tale attestazio-ne l’amministrazione non aveva motivo di non sospendere l’e-rogazione della prestazione litigiosa e di conseguentemente richiedere la restituzione delle rendite indebitamente percepite secondo gli importi di cui al qui querelato provvedimento. D’altronde è la ricorrente medesima a scusarsi, nel gravame, per non aver tempestivamente trasmesso la documentazione necessaria ai fini del versamento della rendita completiva. È inoltre bene osservare che suddetta attestazione è stata a più riprese richiamata dall’amministrazione prima dell’emanazio-ne della decisione di restituzione (cfr. inc. cassa doc. 03 e 04). Al riguardo dev’essere rilevato come, quantunque le richieste d’informazione dell’Ufficio AI sul proseguimento degli studi da parte della figlia siano stati indirizzati in realtà all’ex marito della ricorrente, vi siano sufficienti elementi per ritenere che quest’ultima, contrariamente a quanto addotto nel gravame, sia stata messa tempestivamente al corrente di tali richieste, da una annotazione interna agli atti (che nulla consente di ritenere non veritiera) risultando infatti come essa, dopo l’invio delle lettere da parte dell’amministrazione, abbia preso contatto telefonico con il funzionario incaricato comunicandogli che avrebbe inviato l’attestazione scolastica; cfr. inc. cassa doc. 03);

                                     

                                     -   in simili circostanze appare giustificato accollare le spese della presente procedura per fr. 200.-- alla ricorrente;

 

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         §    La decisione del 30 aprile 2015 è annullata.

                                         §§ RI 1 deve restituire all’Ufficio AI la somma di fr. 6'054.--.

 

                                 2.-   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

      

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti