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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 settembre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 agosto 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, precedentemente attiva quale collaboratrice domestica, nel mese di settembre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una problematica all’anca destra (doc. 1 incarto AI).
Sulla base della documentazione medica raccolta, con decisione del 14 dicembre 2006, preavvisata il 18 settembre 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2005 (doc. 21; per le motivazioni cfr. doc. 21 incarto AI), confermata con comunicazione del 28 settembre 2007 (incarto AI doc. 31).
1.2. Avviata nel giugno 2012 una revisione d’ufficio, l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia reumatologica. Fondandosi sul relativo rapporto dell’8 marzo 2015 (doc. 73 incarto AI), confermato dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI) il 20 marzo 2015, riscontrato rispetto alla precedente decisione di rendita un miglioramento dello stato di salute con aumento della capacità lavorativa sia nella propria (dallo 0% al 50%) che in altre attività (dallo 0% all’80%) fatto risalire al 10 marzo 2015, con progetto di decisione 4 agosto 2015 l’amministrazione ha soppresso la rendita poiché con le nuove capacità lavorative l’assicurata non presenta più un grado d’invalidità pensionabile (doc. 85 incarto AI).
Ricevuta da parte dell’assicurata in sede di osservazioni 16 ottobre 2015 (doc. AI 95 incarto AI) e 30 ottobre 2015 (doc. 100 incarto AI) al progetto di decisione della documentazione medica, con annotazioni 2 novembre 2015 il dr. __________ del SMR ha ritenuto necessario allestire una perizia multidisciplinare (doc. 102 incarto AI).
Con rapporto del 10 giugno 2016 i periti SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI), fondandosi anche sui consulti esterni d’ordine reumatologico, neurologico e psichiatrico, hanno valutato un’inabilità lavorativa (per motivi reumatologici) del 50% nella propria attività e dell’80% in attività adeguate dal marzo 2015, confermando in sostanza la perizia del dr. __________ (doc. 112 incarto AI).
Le conclusioni peritali sono state confermate dal SMR con rapporto del 13 giugno 2016 (doc. 113 incarto AI).
Dopo aver proceduto alla valutazione economica, con decisione 30 agosto 2016 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso. Postulando in via preliminare la restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso e la convocazione a un’udienza pubblica, egli ha altresì chiesto il ripristino della rendita.
Contesta l’affidabilità delle perizie eseguite dall’Ufficio AI, in particolare rileva come i periti non si siano confrontati con le differenti valutazioni del dr. __________ e ritiene come gli stessi non si siano chinati con approfondimento sulla tematica somatoforme. Parimenti contesta la valutazione eseguita dall’amministrazione in merito alle attività esigibili, sostenendo che visto lo stato di salute e le limitazioni fisiche non vi sono a disposizioni delle professioni concrete. Chiede al TCA di accertare se l’Ufficio AI ha correttamente garantito il sistema aleatorio SuisseMED@P di assegnazione del mandato peritale, rilevando che in caso di assicurati ticinesi è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie pluridisciplinari. Contesta infine sia il calcolo del reddito da valida che da invalida.
Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica. L’amministrazione ha poi allegato le prese di posizione dei periti in reumatologia (dr. __________) e neurologia (dr. __________) del SAM sulla documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede di ricorso, i quali hanno confermato le loro valutazioni peritali. Parimenti confermata è la valutazione economica, come pure il grado d’invalidità.
1.5. Con decreto 16 dicembre 2016 il vicepresidente del TCA ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.
1.6. Con replica del 2 febbraio 2017 e scritto 9 febbraio 2017 l’assicurata ha prodotto due ulteriori atti medici (XIII e XV).
1.7. Con osservazioni 28 marzo 2017 l’Ufficio AI ha trasmesso le osservazioni dei due succitati periti del SAM (XXI) in merito alla nuova documentazione prodotta.
1.8. Il 25 aprile 2017 l’assicurata ha prodotto delle osservazioni su quanto asserito dall’Ufficio AI (XXIII).
1.9 In data 5 settembre 2017 si è tenuto il chiesto pubblico dibattimento (XXVI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se all’assicurata va confermata o meno la soppressione della mezza rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nella presente fattispecie, nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia reumatologica a cura del dr. __________.
Nel referto 9 marzo 2015 lo specialista ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
5. DIAGNOSI
5.1. Diagnosi reumatologiche con ripercussioni sulla capacità di lavoro
1. Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:
- Conosciuta spondilolisi di L5 con anterolistesi di L5 e S1 di I° (attualmente 11mm).
- Insufficienza muscolare.
2. Sindrome cervico-vertebrale cronica su:
- Stato dopo intervento di discectomia C5-C6 ed impianto di protesi discale a causa di una radicolopatia irritativa C6 a sx nel gennaio 2007 (fecit dr. __________ presso l’__________).
- Ernia discale di nuova insorgenza a livello C3-C4, senza comunque una chiara compressione delle strutture neurali.
3. Residui dolori nella coscia dx di origine non chiara.
- DD: natura spondilogena, esito dopo intervento per impingement femoroacetabolare all’anca dx nel marzo 2005. (…)” (Doc. AI 73 pag. 8)
Esaminata la documentazione agli atti, lo specialista ha concluso come segue:
" (…) I dolori a suo tempo lamentati dalla paziente nella gamba dx erano stati verosimilmente causati da un impingement femoro-acetabolare, per il quale era poi stata operata apparentemente con successo a __________. I dolori e le parestesie lamentate nel braccio sx potevano invece essere spiegati da una radicolopatia irritativa C6, per la quale era stata poi operata nel 2007 a __________, pure con buon risultato. I residui dolori lamentati dalla paziente a livello lombo-sacro-gluteale e nella coscia dx sono verosimilmente di origine spondilogena in presenza di una già descritta spondilolisi di L5 con anterolistesi di L5 su S1 (leggero peggioramento sulle attuali radiografie rispetto al 2004). Da sottolineare inoltre l’insorgenza di una piccola ernia discale medio-laterale a dx a livello C3-C4, che non dovrebbe comunque spiegare i disturbi recentemente ripresentatisi nel braccio sx.
Gli interventi eseguiti dalla paziente all’anca dx ed alla colonna cervicale dovrebbero almeno in parte avere risolto i descritti problemi. Risulta perciò ora essere difficile poter ancora giustificare una totale incapacità lavorativa, soprattutto per lo svolgimento di professioni fisicamente adeguate. Ricordo a proposito come la paziente non abbia alcuna formazione professionale e che fino al 2004 abbia lavorato soprattutto quale collaboratrice domestica. (…)” (pag. 230 incarto AI)
Di conseguenza, egli ha valutato:
" (…) Per lo svolgimento di questa attività ritengo che le solo modiche descritte residue patologie muscolo-scheletriche possano giustificare un’incapacità lavorativa di non oltre il 50% (mezza giornata lavorativa). Per un lavoro fisicamente medio-leggero, che non richieda particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del tronco), lavori inoltre che le permettano di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni 10-15 minuti, ritengo invece che l’assicurata presenti ancora una residua capacità lavorativa di almeno l’80%.
In qualità di casalinga vi è pure una residua capacità lavorativa dell’80%, riuscendo a meglio organizzare le proprie attività durante l’intero arco della giornata. Solo per lo svolgimento di lavori fisicamente molto pesanti, non rispettosi delle limitazioni sopra riportate, la signora RI 1 presenta una ridotta capacità lavorativa valutabile attorno al 30%. (…)” (pagg. 232/3 incarto AI).
Avendo ricevuto in sede di osservazioni al progetto di decisione 4 agosto 2015 dall’assicurata il rapporto 29 ottobre 2015 del dr. __________, specialista in neurochirurgia, il quale con riferimento ad una RM eseguita il 18 ottobre 2015 sosteneva una peggioramento della spondilolistesi per un grado d’incapacità lavorativa del 70% (doc. 99 incarto AI), il Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) ha incaricato il SAM di allestire una perizia multidisciplinare (cfr. doc. 102 incarto AI).
Dal referto datato 10 giugno 2016 (doc. AI 239) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi, con influsso sulla capacità lavorativa:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena bilaterale in:
- stato dopo spondilolisi di L5 bilaterale con anterolistesi di L5 su S1,
- instabilità segmentale e discopatia osteocondrosica L5-S1.
Sindrome cervicovertebrale su alterazioni statiche con tendenza cifotica della colonna cervicale, discopatie plurisegmentali da C3 fino a C7 in:
- stato dopo intervento chirurgico per ernia discale C5-C6 e posa di una protesi discale nel gennaio del 2007,
- nuova insorgenza di ernia discale C3-C4 senza attuali compressioni radicolari.
Periartropatia dell’anca ds. con soprattutto interessamento della zona del trocantere di ds. in:
- stato dopo intervento per impingement femoro-acetabolare dell’anca ds. nel marzo del 2005, nonché reintervento nel maggio 2005, fissazione trocanterica con quattro viti.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Lieve sindrome del tunnel carpale a sin.
Nota vitiligo al viso, al dorso delle mani e dei piedi.
Sovrappeso (BMI 32%).
Possibile IFG (impaired fasting glucose” (pagg. 325/6 incarto AI).
Sulla base delle singole valutazioni specialistiche, dopo aver proceduto ad una discussione tra i periti, questi hanno concluso per un’inabilità lavorativa dell’80% quale cameriera/barista, del 60% nella professione di collaboratrice domestica, del 50% in attività casalinghe e del 20% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali, il tutto con effetto dal mese di marzo 2015.
Accertato che le uniche affezioni invalidanti sono d’ordine somatico, i periti hanno riscontrato le seguenti limitazioni:
" (…) I deficit funzionali limitanti la capacità lavorativa dell’A. si manifestano nell’ambito delle descritte affezioni reumatologiche, mentre sul piano neurologico e psichiatrico non vi sono sostanziali limitazioni.
Sul piano reumatologico fanno stato attualmente soprattutto i disturbi alla colonna lombare: l’A. può alzare al massimo 7,5 kg e non ripetutamente, non dovrebbe mantenere posizioni statiche prolungate, la posizione seduta più di 40 min., la posizione eretta più di 20 min., la posizione con la parte superiore del corpo piegata in avanti non dovrebbe essere mantenuta. L’A. può rimanere in posizione eretta cambiando per almeno un’ora. Ella può camminare per ca. 2 km. Dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco, evitare attività lavorative in cui debba lavorare in posizioni non ergonomiche per la colonna cervicale oppure eseguire rotazioni o flessioni della colonna cervicale in modo ripetuto. L’A. è limitata solo leggermente nel salire e scendere le scale ripetutamente per quanto riguarda i disturbi all’anca ds. (…)” (pag. 333 incarto AI).
Rispetto alla decisione di rendita del 14 dicembre 2006, in cui l’inabilità lavorativa era stata ritenuta al 100% in qualsiasi attività con diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 1.1), si tratta quindi di un miglioramento della situazione valetudinaria.
Dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, dal quale è risultato un grado d’invalidità del 21%, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
2.5. La ricorrente chiede ora al TCA di accertare se nel nostro Cantone il sistema aleatorio di assegnazione delle perizie SuisseMED@P sia garantito, ritenuto che l’Ufficio AI conferisce sempre al SAM di Bellinzona l’esecuzione di perizie multidisciplinari, sostenendo inoltre che sia giunto il tempo di sanzionare, mediante l’annullamento della presente procedura, tale modo di procedere.
Innanzitutto occorre evidenziare, come rettamente sottolineato in sede di dibattimento pubblico dall’Ufficio AI, che l’assicurata, rispettivamente il suo legale, non hanno reagito alla comunicazione 19 febbraio 2016 dell’Ufficio AI in cui era stato indicato il SAM quale centro peritale ed i nominativi dei medici specialisti che avrebbero proceduto a visitare e peritare l’interessata (doc. 107 incarto AI). Entrambi non hanno infatti né contestato l’assegnazione del mandato al SAM e tantomeno ricusato i periti medici.
Ciononostante, occorre ricordare che con STCA 32.2014.154 consid. 2.6. del 3 giugno 2015 questo Tribunale, dopo aver proceduto a diversi accertamenti presso l’UFAS e l’Ufficio AI, ricordando fra l’altro come il TF abbia ribadito che la scelta del centro peritale incaricato deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (DTF 140 V 507 consid. 3.1, vedi pure: STF 8C_771/2013 del 10 dicembre 2013), aveva accertato “… che attualmente la giurisprudenza federale non è rispettata in quanto è praticamente sempre il SAM di Bellinzona ad effettuare le perizie pluridisciplinari ordinate dall'Ufficio AI ticinese” (STCA citata consid. 2.6 pag. 30).
Pertanto questa Corte, in conclusione, aveva evidenziato:
" Non spetta al TCA, bensì all'UFAS, trovare una soluzione che rispetti anche per il Cantone Ticino quanto stabilito dall'Alta Corte, senza allungare i tempi delle procedure per gli assicurati ticinesi e senza provocare un sensibile aumento dei costi.
Questo Tribunale ritiene comunque che, innanzitutto, dovrebbe essere ribadita ed intensificata (cfr. consid. 1.12) la richiesta ad alcuni dei centri peritali già convenzionati con l'UFAS di disporre di medici nell’organico o come consulenti esterni da interpellare in caso di necessità, che siano in grado di effettuare perizie (soprattutto psichiatriche) anche in lingua italiana.
Il TCA formula poi l'ipotesi di creare un altro centro peritale di lingua italiana (ad esempio dal Rapporto annuale 2014 del ZMB di Basilea a pag.4 risulta che, in quella regione, vi sono attualmente 5 centri peritali), coinvolgendo l'Ordine dei medici e magari approfittando delle conoscenze di cui dispongono le numerose cliniche private presenti sul territorio cantonale, dove sono attivi specialisti di diverse discipline mediche (…).
Il vantaggio di un nuovo centro peritale in Ticino sarebbe quello di disporre di medici che padroneggiano spesso le tre lingue nazionali e che potrebbero così essere disponibili per effettuare le perizie anche per degli assicurati provenienti da tutta la Svizzera.
Questo Tribunale ritiene infine che soltanto un sistema che permetta ogni volta la scelta tra un certo numero di centri peritali (almeno tre), garantisca realmente il rispetto del principio aleatorio.
L'UAI è pertanto invitato ad attivarsi presso l'UFAS per mettere in atto al più presto i correttivi necessari per adattare l'attuale prassi alla giurisprudenza federale, senza che ne derivi alcun peggioramento per gli assicurati di lingua italiana per quanto riguarda i tempi di attesa.” (STCA citata consid. 2.6 pagg. 31 e 32).
Ora, in sede dibattimentale del 5 settembre 2017 la rappresentante dell’Ufficio AI, a titolo di aggiornamento della situazione, ha deposto quanto segue:
" In risposta alle censure sollevate dalla ricorrente in merito alla non aleatorietà delle perizie pluridisciplinari svolte su mandato dell’UAI si puntualizza che l’Ufficio AI ha proceduto come di consueto a l’emissione nella piattaforme SuisseMedap dei dati inerenti l’assicurata e non ha proceduto ad una scelta del centro peritale autonoma e nemmeno dei periti che poi sono stati designati dal SAM.
Per quanto concerne il nostro Ufficio non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni rispetto a quanto indicato dall’UFAS con lo scritto del 17.12.2015 trasmesso all’IAS dove era indicato che anche il Cemed di Nyon era disposto a svolgere le perizie in italiano e che le necessarie modifiche alla piattaforma SuisseMedap sono state realizzate per tale procedere.
(…)
Sono in corso delle verifiche sul territorio per trovare delle eventuali ulteriori collaborazioni con Ospedali o Cliniche e ciò per trovare delle ulteriori alternative per offrire la possibilità di perizie pluridisciplinare nella Svizzera Italiana. Spetterebbe comunque all’UFAS mettere in atto tali verifiche.” (Cfr. verbale 5 settembre 2017, XXVI).
Successivamente, su richiesta di questa Corte, l’Ufficio AI ha trasmesso il citato scritto 17 dicembre 2015 dell’UFAS del seguente tenore:
" (…) che il centro peritale della Svizzera romanda disposto ad effettuare delle perizie mediche pluridisciplinari è il Cemed, con sede a Nyon. Le modifiche della piattaforma informatica SuisseMED@P per permettere l’attribuzione di mandati in italiano a questo centro sono state realizzate. Spetta ora al Cemed stesso pianificare concretamente delle perizie in lingua italiana” (doc. 423)
Al riguardo il presidente di questa Corte si è così espresso:
" (…) Alla fine del 2015 ho segnalato all’UFAS e al Direttore del Dipartimento della sanità e dalla socialità il mio stupore per il fatto che non si sia ancora risolto il problema, ad esempio chiedendo (o se necessario imponendo) almeno a qualcuno dei centri riconosciuti, che il 1° luglio 2016 erano 29 (compreso di SAM di Bellinzona) di disporre, in caso di necessità, di specialisti (soprattutto psichiatri) che conoscano la lingua italiana.
Nella sentenza abbiamo indicato che il sistema dovrebbe operare la scelta ameno tra 3 o 4 Centri peritali.
Mi auguro che il problema venga infine risolto. Un secondo centro, il CEMED di Nyon, è nel frattempo stato inserito nella piattaforma. (…)” (cfr. D. Cattaneo, “Novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni sociali” in RtiD II-2016 pag. 325 seg. (340)
Fatto sta che oggigiorno non risulta che nella Svizzera italiana vi siano almeno tre centri peritali, numero minimo che possa realmente garantire il rispetto del principio aleatorio, così come auspicato nella STCA citata del 3 giugno 2015.
Questa Corte, al riguardo, non può che ribadire quanto già stabilito nel giugno 2015.
L’annullamento della presente procedura, quale misura sanzionatoria proposta dalla ricorrente, non risulta tuttavia proponibile. Il TCA segnalerà comunque all’UFAS che l’attuale situazione è insoddisfacente.
Occorre ora esaminare la validità della valutazione medico-teorica operata dall’Ufficio AI.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va in seguito rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione contestata (in casu: 30 agosto 2016) – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurata è potratrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce un’incapacità lavorativa dell’80% nella sua originaria professione, ma del 20 %in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali. La nuova documentazione medica prodotta pendente causa non permette inoltre di discostarsi dalle valutazioni peritali, questo per i seguenti motivi.
2.7.1. Se da una parte incontestata è l’assenza di una patologia psichiatrica accertata nella perizia 18 aprile 2016 della psichiatra e psicologa dr.ssa __________ (cfr. pag. 341 incarto AI), dall’altra oggetto di critiche da parte dell’assicurata è la perizia neurologica del dr. __________.
Nel suo rapporto 11 maggio 2016 il succitato specialista ha proceduto alla seguente valutazione:
" (…) L’attuale stato neurologico è risultato nella norma senza segni clinici di radicolopatie in sede cervicale o lombare oppure di patologie a carico del sistema nervoso centrale. Per i disturbi accusati dalla paziente alla mano sinistra sottoforma di un formicolio locale ho effettuato una valutazione EG all’arto superiore sinistro, esame che ha evidenziato una sindrome del tunnel carpale lieve a sinistra, la quale spiega la disestesia notturne accusate dalla paziente alla mano sinistra. Parametri del nervo ulnare sinistro nella norma. Ricordo che la paziente descrive soggettivamente a tratti anche dei dolori irradiati fino al IV e V dito della mano sinistra, sintomatologia per la quale non vi è una spiegazione neurologica, ossia non vi sono dei segni clinici e neuroradiologici di una compressione delle radici C8-Th1 di sinistra, e come suddescritto l’esame ENG del nervo ulnare sinistro è risultato nella norma. Anche a livello degli arti inferiori non vi sono dei segni di radicolopatie allo stato clinico, tra l’altro la paziente non descrive neanche una sintomatologia radicolare nè del tipo deficitario nè del tipo algico. Dal Dr. med. __________ comunque era stata ipotizzata una problematica L5 bilateralmente, la normalità dell’esame EMG dei muscoli estensore lungo dell’alluce di destra e di sinistra esclude quest’ipotesi. (…)” (sottolineatura del redattore incarto AI pag. 354)
Egli ha diagnosticato una lieve sindrome del tunnel carpale sinistra, senza riscontrare un’incapacità lavorativa (pag. 354 incarto AI).
Pendente causa, il ricorrente ha prodotto il rapporto 29 ottobre 2015 (già valutato dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM) e quello (nuovo) del 30 settembre 2016 del dr. __________, specialista in neurochirurgia. Nel nuovo rapporto il citato neurologo, sulla base delle RM eseguite nel 2001, 2006, 2010, 2015 e da ultimo nel 2016 ha rilevato un peggioramento delle spondilolistesi (passaggio da un grado I ad un grado II), messo in diretta relazione con una compressione delle radici nervose. Con riferimento alla valutazione peritale del dr. __________ il succitato specialista ha rilevato:
" (…) Dans ce cadre, je me permets aussi de signaler que si l’examen éléctromyographique est normal, comme l’indique le Dr. __________, il n’est pas pour autant exclu que l’irritation des racines nerveuses soit douloureuse.
L’électromyographie explore exclusivement l’aspect moteur du myotome et ne reflète pas l’importance de la symptomatologie douloureuse. (…)” (Doc. D)
Il dr. __________ ha poi fatto presente che la sua paziente, vista la presenza di una sintomatologia estremamente invalidante apparsa durante gli ultimi sei mesi, ha manifestato l’intenzione di sottoporsi ad un intervento chirurgico di decompressione, stabilizzazione e fusione L5-S1 nell’ambito di una spondilolistesi:
" (…) A ce propos, je désire aussi ajouter que Mme RI 1 a déclaré son intention de procéder à l’intervention chirurgicale de décompression et stabilisation et fusion L5-S1 dans le cadre de son spondylolisthésis, puisque la symptomatologie est devenue extrêmement invalidante dans ces derniers six mois. ” (Doc. D)
Chiamato dal SMR a prendere una posizione al riguardo, il 26 ottobre 2016 il dr. __________ ha precisato:
" Ho preso atto della nuova documentazione inviatami, ossia il rapporto del Dr. med. __________ del 30.09.2016, avevo già preso atto del rapporto del Dr. __________ del 29.10.2015 nella mia consulenza neurologica datata 10.05.2016. In questa mia valutazione non ho preso atto della spondilolistesi, in quanto si tratta di una problematica piuttosto ortopedica, reumatologica o neurochirurgica, era stata valutata dal Dr. med. __________ nella consulenza del maggio di quest’anno. Per quanto riguarda l’affermazione del Dr. med. __________ che un elettromiografia non esclude una irritazione delle radici nervose, irritazione che potrebbe essere anche molto dolorosa, confermo quest’affermazione. Nell’ambito della radicolopatie l’elettromiografia in effetti risulta positiva in caso di un danno assonale delle fibre motorie di una radice nervosa.
D’altra parte devo però sottolineare che la paziente alla visita non ha descritto nessun sintomo di una irritazione radicolare, come avevo sottolineato anche nella mia valutazione, ossia nessun sintomo radicolare del tipo deficitario o algico agli arti inferiori. Anche i segni clinici che valutano eventuali irritazioni radicolari lombari non sono risultati positivi, quindi sia dal lato soggettivo da parte della paziente, sia da lato oggettivo dello stato clinico non vi erano neanche dei segni di una irritazione radicolare, neanche delle radici L5 e S1.” (sottolineatura del redattore; doc. VI/1)
Con scritto 2 febbraio 2017 l’assicurata ha prodotto ulteriori due atti medici: il rapporto 9 dicembre 2016 del dr. __________, viceprimario del Servizio di chirurgia ed ortopedia all’Ospedale __________ di __________, sede __________, e rapporto 31 gennaio 2017 del dr. Scarone, caposervizio al Servizio di neurochirurgia del succitato ospedale, sottoposti all’esame dei periti neurologici e reumatologici del SAM.
Nel primo, diagnosticata una lesione acetabolare antero-superiore dell’anca sinistra, entesopatia inserzionale del gluteo medio al tracantere di sinistra, lo specialista ha in particolare rilevato che:
" (…) La paziente è in attesa anche di un intervento chirurgico per una spondilosi. Non c’è stata una remissione completa della sintomatologia dopo un’infiltrazione all’anca che ha eseguito circa una decina di giorni fa, per questo motivo non ritengo che l’intervento all’anca di sutura del labbro acetabolare possa essere risolutivo per la paziente anche perchè la sintomatologia maggiore da lei riferita è in corrispondenza del grande trocantere. Per questo motivo ho proposto di eseguire un’infiltrazione al trocantere con anestetico e un po’ di cortisone per vedere se risolviamo la sintomatologia dolorosa, la paziente ha accettato e abbiamo eseguito l’infiltrazione con un buon beneficio immediato. Sono d’accordo che ci rivedremo fra una settimana per valutare l’evoluzione del dolore, in caso di buona evoluzione programmerei prima di tutto una terapia conservativa per la trocaterite prima di eventualmente pensare all’intervento per l’anca. La paziente dovrà nel frattempo anche eseguire la valutazione neurochirurgica per programmare l’intervento alla schiena. Resto a disposizione.” (Doc. F)
Il succitato rapporto è stato esaminato dal dr. __________, trattandosi di una problematica di natura reumatologica/ortopedica (cfr. consid. 2.7.2).
Per quel che concerne invece il secondo rapporto, nella presa di posizione 27 febbraio 2017 il perito neurologo ha rilevato:
" (…) Per quanto riguarda il rapporto dell’Ospedale __________ di __________ del 31.1.2017 del dr. med. __________, ivi si pone come diagnosi la nota diagnosi di una spondilolistesi di grado I L5-S1. Il dr. med __________ nella diagnosi non descrive una problematica radicolare. Effettivamente il dr. med. __________ descrive un esame neurologico negativo e nessun deficit di forza o della sensibilità, parla di dolori lombari spontanei esarcebati al movimento di massima estensione del tronco sugli arti in tal senso non descrive un dolore radicolare.
Analizzando comunque l’anamnesi raccolta dal dr. med. __________ emerge che la paziente descriveva, almeno pare, una sintomatologia di claudicatio radicolare dopo deambulazione di 15 minuti (da sottolineare che il dr. med. __________ non ha descritto come si esprime questa claudicatio radicolare nel caso della paziente, se è a destra o a sinistra e quale compartimento radicolare viene interessato).
Descrive inoltre che alla MRI dell’ottobre 2016 oltre alla spondilolistesi di grado I L5-S1 vi sarebbe una compressione radicolare bilaterale nonché chiusura dei forami bilateralmente. Si tratta di un aspetto già descritto in passato. A questo punto è necessario sottolineare che un’apparente compressione radicolare alla MRI non necessariamente deve anche causare dei sintomi. Con altre parole un’apparente compressione di una radice alla MRI in un paziente che non descrive sintomi tipici di una compressione radicolare e senza segni clinici di essa, la compressione alla MRI non è significativa. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. XXI/2)
Il dr. __________ ha poi concluso:
" (…) In pratica quello che cambia del rapporto del dr. med. __________ rispetto al maggio 2016, quando ho visto la paziente, è che ora ella descrive (almeno pare) dolori radicolari agli arti inferiori durante il cammino. Questo potrebbe avere anche delle conseguenze per quanto riguarda la capacità lavorativa e mi chiedo se a questo punto essendo passati anche 9 mesi dall’ultima visita neurologica non sia ragionevole effettuare una nuova visita neurologica oppure rivalutare il caso dopo l’eventuale intervento consigliato dai Colleghi.”
(sottolineatura del redattore; Doc. XXI/2)
Ora, come letto sopra, i dolori radicolari agli arti inferiori durante il cammino sono stati per la prima volta descritti nel rapporto 31 gennaio 2017 del dr. __________. Trattandosi rispetto alla valutazione peritale del maggio 2016 di un eventuale peggioramento, riscontrato successivamente all’emissione della decisione contestata (30 agosto 2016), tale circostanza dovrà essere valutata nell’ambito di una nuova domanda di rendita che l’assicurata potrà inoltrare (non si tratta invece di una nuova domanda di revisione, come fatto presente nelle osservazioni 28 marzo 2017 da parte dell’Ufficio AI, visto che la rendita è stata soppressa).
Infine, sempre nell’ambito di una nuova domanda di rendita, potrà essere esaminato lo stato di salute, secondo quanto sostenuto dall’assicurata in sede di dibattimento pubblico, ulteriormente peggioramento nonostante l’intervento chirurgico menzionato.
Fatto sta che la valutazione neurologica del dr. __________ risulta essere dettagliata, esauriente e priva di contraddizioni. Del resto, egli ha pertinentemente ed in modo convincente preso posizione in merito alle differenti valutazioni del dr. __________.
2.7.2. Riguardo all’aspetto reumatologico, nella perizia 30 marzo 2016 il dr. __________, diagnosticate le patologie reumatologiche riportate sopra, tenuto conto dei reperti soggetti ed oggettivi, dopo aver proceduto ad un’accurata valutazione ha esposto i seguenti limiti funzionali:
" (…) Per quanto riguarda le limitazioni funzionali a mio modo di vedere fanno stato attualmente soprattutto i disturbi alla colonna lombare. Personalmente ritengo che l’assicurata possa alzare al massimo 7,5 kg e non ripetutamente.
Essa non dovrebbe mantenere delle posizioni statiche prolungate, la posizione seduta più di 40 min., in posizione in piedi più di 20 min.
La posizione con la parte superiore del corpo piegata in avanti non dovrebbe essere mantenuta.
Può rimanere in piedi cambiando appoggio per almeno un’ora.
Può camminare per 2 km.
Dovrebbe evitare movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco.
Per quanto riguarda la colonna cervicale da evitare attività lavorative in cui debba lavorare in posizioni non ergonomiche oppure eseguire rotazioni o flessioni della colonna cervicale ripetutamente.
Limitata solo leggermente nel salire e scendere le scale ripetutamente per quanto riguarda i disturbi all’anca destra. (…)”
(pag. 367 incarto AI)
In merito alle incapacità lavorative il perito ha concluso per una percentuale dell’80% nell’ultima attività svolta di cameriera-barista, in attività domestiche del 60% discostandosi dal 30% valutato dal dr. __________ (cfr. pag. 367 incarto AI).
Circa la capacità lavorativa residua in un’attività lavorativa adatta, il perito reumatologo ha evidenziato:
" (…) Per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate concordo con la valutazione del Dr. med. __________ di una capacità lavorativa residua del 80%.
Un aiuto di reinserimento professionale potrebbe essere utile.
Una riqualifica professionale non entra in considerazione. (…)” (sottolineatura del redattore, pag. 368 incarto AI)
Riassumendo, rispetto al 2005 (anno in cui l’incapacità lavorativa era del 100% in qualsiasi attività) il perito ha riscontrato un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, precisando:
" (…) Solo negli ultimi anni si assiste, a detta dell’assicurata, a un ulteriore peggioramento dei disturbi alla colonna lombare mentre la sintomatologia dolorosa all’anca destra e alla colonna cervicale, che erano state determinanti per l’assegnazione della rendita d’invalidità nel 2005, hanno mostrato un’evoluzione ulteriormente favorevole.
Sommando quindi le tre patologie rilevanti per l’incapacità lavorativa dell’assicurata possiamo dire che globalmente vi è stato un miglioramento dei disturbi, fatto questo che a mio modo di vedere, è stato riscontrato anche dal collega reumatologo Dr. med. __________ e che giustifica la sua presa di posizione per quanto riguarda l’incapacità lavorativa.
A mio modo di vedere si deve tenere in considerazione anche
quanto asserito dal Dr. med. __________ in relazione soprattutto
all’instabilità segmentale e al peggioramento della discopatia e dell’instabilità
segmentale al segmento L5-S1. Per questo motivo sono giunto alle conclusioni
sopra elencate (concernenti le capacità lavorativa di cui è stata fatta
menzione sopra n.d.r) (…)” (sottolineatura del redattore, pag. 369 incarto AI)
La prognosi è stata valutata come non particolarmente favorevole sia per quanto concerne la problematica degenerativa cervicale sia per quella lombare, ma meno problematica quella relativa alle anche.
Infine, il perito non ha ritenuto che non si possano sensibilmente migliorare le condizioni di salute, in particolare in vista di un miglioramento delle capacità lavorative. L’eventuale intervento chirurgico alla colonna lombare di fissazione intersomatica potrebbe portare ad un miglioramento dei disturbi lombari (cfr. pag. 369 incarto AI).
Ora, con scritto 27 ottobre 2016 il perito dr. __________, prendendo posizione in merito al succitato referto 30 settembre 2016 del dr. __________, concorda col citato neurochirurgo nel riscontrare un peggioramento della spondilolistesi, già rilevata in sede peritale (cfr. pag. 366 incarto AI), come pure con un’ulteriore progressione dell’anterolistesi a livello L5–S1.
Non concorda totalmente, dati anamnestici alla mano, con l’asserzione del dr. __________ di un relazione diretta tra la spondilolistesi e la una decompressione delle radici nervose, poiché:
" (…) A mio modo di vedere la sintomatologia dolorosa risentita alle estremità inferiori è da considerare a carattere pseudo-radicolare sulla instabilità segmentale stessa. Su questo aspetto mi sono espresso in modo piuttosto chiaro segnalando anche le limitazioni funzionali nel mio paragrafo 5.1. In effetti le limitazioni da me determinate si riferiscono prevalentemente proprio a questa problematica alla colonna lombare. Come da me descritto la patologia principale, e attualmente più invalidante per l’assicurata risulta, proprio essere quella lombare. A questo proposito ho ritenuto che, il collega Dr. med. __________, nella sua valutazione peritale sottostimasse l’incapacità lavorativa dell’assicurata nell’attività professionale antecedentemente svolta.
D’altra parte non possiamo mettere in relazione diretta il peggioramento del reperto radiologico a livello del segmento L5-S1 con i disturbi dell’assicurata e con le limitazioni funzionali e quindi anche con la sua incapacità professionale. A mio modo di vedere i dati clinici e anamnestici sono più importanti del reperto radiologico che va sempre messo in concordanza con quanto riscontrato sia anamnesticamente che clinicamente. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. VI/1)
Per il resto sostanzialmente il dr. __________ ha confermato la perizia resa nell’ambito dell’accertamento SAM.
Anche al dr. __________ sono stati sottoposti per valutazione i citati rapporti del dr. __________ e __________.
Con scritto 15 marzo 2017 egli ha fatto presente:
" (…) Per quanto riguarda la valutazione neurochirurgica (del dr. __________; n.d.r.), si giunge alle conclusioni, per altro già espresse dal Dr. __________ nelle sue antecedenti valutazioni. Non vi sono novità. In particolar modo dall’esame neurologico non risulta attualmente una compressione radicolare o un deficit sensitivo motorico.
Vi è una spondilolistesi valutata ancora di grado I a livello L5/S1. Situazione da considerare stabile rispetto a quanto da me determinato nelle mie valutazioni antecedenti.
Anche le conclusioni del collega Dr. __________ non si discostano da quelle del Dr. __________.
Personalmente avevo anche ritenuto, che con un intervento chirurgico di fissazione intersomatica a livello L5/S1, vi potrebbe essere un miglioramento dei disturbi dell’assicurata.
Per quanto riguarda la valutazione ortopedica del Dr. __________, questa di orienta soprattutto su una patologia al grande trocantere dell’anca sinistra. Egli mette in evidenza anche una lesione del labbro acetabolare antero-superiore dell’anca sinistra con possibile sintomatologia d’impingement, che comunque non ha tratto beneficio da un’infiltrazione intra-articolare dell’anca. Vi è stato però un miglioramento della sintomatologia grazie ad infiltrazione pertrocanterica con un corticosteroide di deposito.
Si tratta quindi in questa patologia, di una problematica di tipo tendinopatica, tendenzialmente destinata ad un miglioramento con infiltrazione e terapie conservative, tra le quali potrebbero entrare in considerazione anche delle applicazioni di onde d’urto. (…)” (sottolineatura del redattore, doc. XXI/3)
Va qui rilevato come sia il dr. __________, sia il dr. __________ concordano nel ritenere che dall’esame neurologico effettuato dal dr. __________ non risulta una compressione radicolare o un deficit sensitivo motorico. Solo il dr. __________, come già fatto presente al consid. 2.6.2, sulla base dei dati anamnestici non ha escluso la presenza di dolori radicolari agli arti inferiori – eventualmente sorti successivamente alla decisione contestata –, consigliando una rivalutazione.
Determinante dal punto di vista reumatologico, in particolar per quel che concerne la spondilolistesi, è che il perito non ha accertato un peggioramento rispetto alla perizia da lui eseguita nell’ambito del mandato SAM che giustifichi una modifica della valutazione sulla capacità lavorativa. Non ha parimenti riscontrato nuovi elementi medici che non siano stati in precedenza valutati.
Nondimeno va sottolineato come la valutazione del dr. __________ in merito alla residua capacità lavorativa in attività adeguate collima con quella del dr. __________.
Infine va detto che il dr. __________ aveva ritenuto che il citato intervento chirurgico di fissazione intersomatica all’assicurata avrebbe potuto procurare un miglioramento dei disturbi, ciò che del resto anche il dr. __________ aveva sostenuto. Tale intervento non avrebbe tuttavia sortito l’esito sperato, circostanza emersa durante il recente pubblico dibattimento.
2.7.3. In conclusione, tenuto conto della consultazione psichiatrica, rimasta incontestata, nonché delle valutazioni neurologiche e reumatologiche qui confermate, viste quindi le affidabili e concludenti risultanze della perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che la ricorrente, sino al momento della decisione contestata, è abile all’80% in attività adeguate.
Questo Tribunale ritiene altresì che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria come richiesta dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8. Dal profilo economico, l’assicurata contesta l’esigibilità in attività adeguate rilevando come la perizia SAM non menzioni le possibilità concrete di lavoro indicando unicamente che potrebbero entrare in considerazione attività leggere. Sostiene inoltre che, viste le limitazioni fisiche riconosciute in perizia, l’età (49 anni al momento dell’emissione della decisione contestata), l’assenza prolungata dal mercato del lavoro (oltre 12 anni), non sono ipotizzabili attività da svolgere.
Va innanzitutto rammentato che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Ora, nel caso in esame nel rapporto 26 marzo 2015 il consulente in integrazione professionale ha indicato, quale esempio di attività semplice e ripetitiva, quella di operaia generica al dettaglio (doc. 77 incarto AI) e questo fondandosi sulla limitazioni fisiche elencate dal dr. __________. Tali limitazioni, come rettamente sostenuto dall’Ufficio AI in sede di risposta, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle definiti dal dr. __________.
Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Quanto al fattore età fatto valere dall’assicurata, va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393). Nel caso in esame, al momento della decisione l’assicurata aveva 49 anni, ben lungi da essere considerata come elevata, vale a dire prossima all’età pensionabile.
2.9. Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.9.1. Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel caso in esame, come precisato in sede di risposta, in considerazione del fatto che la ditta Waldys SA – presso la quale l’assicurata aveva lavorato al momento dell’insorgenza del danno alla salute - è stata sciolta nel 2007 (cfr. annotazioni 4 agosto 2015 del consulente in integrazione professionale, pag. 251 incarto AI), l’Ufficio AI ha rettamente fatto riferimento ai dati statistici. In particolare ha evidenziato:
" (…) Lavorando al 100% quale “collaboratrice servizio mensa”, il guadagno che avrebbe potuto conseguire senza danno alla salute per l’anno 2014 ammonta a CHF 47'976.-- (CHF 3'767.-- mensili per 40 ore settimanali, che riportati a 42.45 ore settimanali corrisponde a CHF 3'998.--), dato quest’ultimo assunto dalla tabella RSS Svizzera TA 1 Skill level anno 2014 (l’amministrazione ha erroneamente utilizzato il dato 2012 aggiornandolo al 2014, quando i dati ufficiali 2014 erano già stati pubblicati), categoria 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione), livello di competenze 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale). (…)” (Doc. VI)
Per questi motivi la richiesta dell’assicurata di adeguare al 2015 il salario che percepiva nel 2005 non può essere accolta.
2.9.2. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le
sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
Nel giudizio 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS),
considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4
gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la
cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e
9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Nel caso di specie, con riferimento alla succitata giurisprudenza, in sede di risposta l’Ufficio AI ha corretto la determinazione del salario da invalida:
" (…) Nel caso concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 Skill level 2014 elaborata dall’Ufficio federale di statistica, l’assicurata, lavorando al 100% in un’attività semplice e ripetitiva (livello di competenze 1), valore mediano, applicata la riduzione del rendimento del 20% per le limitazioni determinate a livello medico e del 10% per la necessità di svolgere unicamente attività leggere, avrebbe potuto realizzare nel 2014 un salario annuo lordo pari a CHF 38’731.-- (e non a CHF 37'602.-- come indicato nella decisione). Il dato estrapolato dalla tabella precitata è infatti pari a CHF 4'300.—mensili per 40 ore settimanali, che riportato a 41.7 ore (media svizzera) corrisponde a CHF 4'482.75 (4'482.72 x 12 = 38'731). (…)” (Doc. VI)
2.9.3. Raffrontando il reddito da valida di fr. 47'976.-- con quello da invalida di fr. 38'731.--, si ottiene un grado d’invalidità del 19% ([47'976 - 38'731] x 100 : 47'976 = 19,27% arrotondato, conformemente alla DTF 130 V 121, al 28%).
Del resto, ammettendo per pura ipotesi di lavoro una riduzione massima del 25% il reddito da invalida ammonterebbe a fr. 32'275,85 [ 80% di 53'793.-- (12 x 4’482,75) = 43'034,50; 75% di 43'034,50 = 32'275,85], tuttavia non sufficiente per riconoscere un grado d’invalidità poiché dal raffronto dei redditi (47'976 - 32'275,85 x 100 : 47'976) il grado d’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 32%.
Vista l’importante differenza per raggiungere il grado d’invalidità pensionabile, non è necessario, poiché ininfluente per l’esito della vertenza, aggiornare i dati al 2016, anno della decisione contestata.
In queste circostanze a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la rendita.
La decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti