Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.113

 

BS/sc

Lugano

19 giugno 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 2 settembre 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l’invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1969, tuttora attivo quale architetto presso la __________ (di cui egli è socio e gerente con diritto di firma individuale; cfr. estratto RC in doc. 7 inc. AI), nel marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. 1 inc. AI) a seguito di quattro infortuni occorsi il 10 luglio 2011 (cfr. doc. 30 inc. LAINF), 21 luglio 2011 (doc. 38 inc. LAINF), 17 giugno 2012 (doc. 96 incarto LAINF) e il 14 settembre 2012 (doc. 111 incarto LAINF), tutti annunciati presso la __________ di __________.

 

                                         Acquisita la documentazione medica LAINF e eseguita un’inchiesta economica per persone con attività professionale indipendente (cfr. il relativo rapporto del 28 gennaio 2016; doc. 46 inc. AI), con decisione 2 settembre 2016, preavvisata il 2 marzo 2016, l’assicurato è stato posto al beneficio di un quarto di rendita dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012 poiché per il 2013 “non è stata indicata una perdita economica sufficiente a dare diritto ad una rendita AI “. Trattandosi di una domanda tardiva, il versamento della prestazione è stato stabilito con decorrenza dal 1° settembre 2012, ossia sei mesi dopo il deposito della domanda AI (doc. 58 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 57 inc. AI).

 

                               1.2.   Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l’as- sicurato, per il tramite dell’avv. RA 1. Contestando l’esito dell’inchiesta economica, come pure l’applicazione del metodo straordinario per indipendenti, con riferimento alle indennità giornaliere LAINF erogate, postula il riconoscimento di una rendita intera dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, ¾ di rendita sino al 30 settembre 2013 ed una mezza rendita sino al 30 novembre 2014.

 

                                         In data 11 ottobre 2016 l’insorgente ha inoltrato un complemento al suo ricorso (IV).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa, integrata con osservazioni 26 ottobre 2016, l’Ufficio AI conferma in toto la decisione contestata.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se rettamente l’assicurato ha diritto a una rendita limitata nel tempo di entità maggiore di quella riconosciuta dall’Ufficio AI.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg .), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (fra le tante cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143).

 

                                         Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

 

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.4.   Nel caso in esame, trattandosi di affezioni esclusivamente post infortunistiche, l’Ufficio AI ha acquisito gli atti medici LAINF dai quali risultano inabilità lavorative di diverse percentuali come riportato nella decisione contestata:

 

" (…)

-    100% dal 13.07.2011

-      90% dal 03.10.2011

-      80% dal 01.04.2012

-      70% dal 01.05.2012

-    100% dal 20.06.2012

-      70% dal 30.08.2012

-      60% dal 01.04.2013

-      50% dal 01.07.2013

-      30% dal 12.02.2014

-        0% dal 01.09.2014 (continua) (…)” (inc. AI pag. 326)

 

                                         Per i succitati periodi egli ha percepito delle indennità giornaliere LAINF (cfr. doc. B1).

 

                                         Per le conseguenze degli infortuni del 10 e 21 luglio 2011 e del 17 giugno 2012 la __________ ha riconosciuto un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (cfr. decisione 20 novembre 2014 in doc. 208 incarto LAINF, cresciuta in giudicato a seguito del ritiro dell’opposizione alla stessa; cfr. doc. 211 incarto LAINF).

 

                               2.5.   Siccome dopo il danno alla salute l’assicurato, socio e gerente con diritto di firma individuale dello __________, ha continuato ad esercitare la sua attività di architetto, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per indipendenti per definire i redditi da valido e da invalido. Contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, l’amministrazione non ha applicato il metodo straordinario – previsto nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile; in quel caso la graduazione dell’invalidità avviene, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI) (fra le tante cfr. Pratique VSI 1998 pag. 121 e pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 pagg. 213 segg. consid. 2b; RAMI 1996 pag. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c) – ma, come si vedrà, quello ordinario.

                                         Nonostante che l’assicurato sia formalmente dipendente della __________ (iscritta a RC il 16 novembre 2009) egli, come detto, è socio gerente con diritto di firma individuale della stessa nonché intestatario della totalità del capitale sociale (cfr. inchiesta economica 28 gennaio 2016 pag. 215 incarto AI). Egli pertanto assume una posizione di totale controllo della società, motivo per cui l’Ufficio AI lo ha rettamente considerato quale indipendente, in particolare tenendo conto, oltre al salario dichiarato, anche gli utili aziendali (almeno per quel che concerne il reddito da invalido).

                                         A tal riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010).

                                         Il marginale 3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (8C_346/2012)”.

 

                                         Nell’inchiesta del 28 gennaio 2016 l’ispettore AI, dopo avere esposto lo stato di salute dell’assicurato, le indicazioni fornite dall’assicurato, la formazione scolastica e professionale, la situazione attuale dell’azienda e del personale con i cambiamenti imputabili al danno alla salute, dopo aver proceduto al confronto tra i campi di attività, all’evoluzione dei redditi dell’impresa, esaminata l’eventuale adozione di provvedimenti d’integrazione (poi scartata), egli ha determinato come segue il reddito da valido e quello da invalido:

 

" (…)

Reddito da valido:

 

L’assicurato ha lavorato fino al 2009 in qualità di dipendente, anche se affiancava a questa attività anche quella di indipendente.

 

La ditta __________ è stata costituita nel novembre 2009, circa 18 mesi prima dell’infortunio, e ci consente di disporre di documentazione contabile riguardante un anno completo di attività (il 2010). Poiché l’arch. __________, da quanto risulta a Registro di Commercio, ha già ricoperto in precedenza, nelle imprese in cui lavorava, delle posizioni che gli conferivano potere decisionale, e quindi la possibilità di crearsi un importante network di conoscenze nel settore, riteniamo che questo anno possa costituire una valida base di valutazione del suo reddito da valido. Per favorire l’Assicurato, in considerazione del fatto che la ditta era di nuova costituzione, evitiamo di considerare la perdita contabile della società in quell’anno.

 

Reddito da valido (2010)    : CHF 78'400.-        (cfr. C.I.)

Reddito da valido (2012)    : CHF 79’809.-

Reddito da valido (2013)    : CHF 80'400.-

Reddito da valido (2014)    : CHF 81'043.-

 

Reddito da invalido:

 

Reddito da valido (2012)    : CHF 43’042.-       

Reddito da valido (2013)    : CHF 58’956.-

Reddito da valido (2014)    : CHF 74’312.-

 

Metodo di calcolo:

 

Reddito da invalido 2012 e 2013  :  Stipendio lordo percepito più utile tassato Sagl meno indennità Perdita di Guadagno (cfr. Tab. 7.1).

 

Reddito da invalido 2014              : Diversamente dai due anni precedenti, si basa sulla somma degli stipendi lordi versati e dell’utile societario come risultante dalla contabilità annuale consegnataci dall’Assicurato (utile dichiarato), in quanto al momento della redazione di questo rapporto non era ancora stata presentata la dichiarazione fiscale all’Ufficio di Tassazione.

Poiché negli anni 2012 e 2013 il tassatore aveva effettuato delle riprese di CHF 5'000 per l’uso dell’auto, che noi non abbiamo considerato nel 2014, il calcolo dovrebbe risultare vantaggioso per l’Assicurato” (pagg. 219 e 220 inc. AI).

 

                                         L’incaricato ha poi proceduto al raffronto dei redditi, giungendo ai seguenti gradi d’invalidità:

 

" (…)

10     VALUTAZIONE E PROPOSTA

 

Grado di invalidità 2012: 46%

Grado di invalidità 2013: 27%

Grado di invalidità 2014:   8%

 

Per l’anno 2012 riconosciamo al Sig. RI 1 un grado di invalidità del 46%, che gli dà diritto ad un quarto di rendita erogabile secondo i termini di legge. Dal 2013 il discapito economico scende al di sotto del 40% e non dà diritto ad alcuna rendita a partire da tre mesi dopo il miglioramento.” (pag. 222 inc. AI)

                                        

                                         Per questi motivi con la decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto un quarto di rendita dal 1° luglio 2012 (scadenza dell’anno di attesa) sino al 31 dicembre 2012, con diritto al versamento dal 1° settembre 2012, ossia 6 mesi dopo la domanda di prestazioni AI.

                                         Inoltre, nella decisione l’amministrazione ha preso dettagliatamente posizione in merito alle osservazioni fatte dall’assicurato sul progetto di decisione, al cui tenore va fatto riferimento.

                                        

                               2.6.   Con complemento 11 ottobre 2016 al ricorso l’assicurato, contestando nuovamente l’inchiesta economica, ha elencato diversi punti:

 

" (…)

1.    La decisione UAI avversata cerca di ricostruire un salario da invalido ed uno da valido sulla base dei dati contabili.

 

2.    Per quanto ne è del salario da invalido facciamo fatica a comprendere, nonostante le spiegazioni riportate nella decisione, come l'UAI sia giunto al suo accertamento. Forse avremo noi dei limiti intellettivi, di cui facciamo ammenda, ma francamente vorremmo avere delle spiegazioni.

 

3.   Di contro il reddito da valido appare d'acchito improponibile.

 

L'UAI ritiene essere buona cosa partire dal reddito che avrebbe percetto nel 2010, quello che ritiene comunque un anno intero di lavoro. Senonché si tratta del primo anno di attività della Sagl: ove appare evidente a qualsiasi persona che si tratta di un reddito tutto da consolidare, iniziale, che non ha nulla a che vedere con quello oggettivamente perseguibile. Nondimeno negli anni successivi l'UAI non fa altro che adeguare il salario del 2010 a non si sa cosa perché neppure lo riporta (verosimilmente all'indice federale dei salari nominali).

 

4.   In realtà risulta che nel 2008 RI 1 lavorando presso lo __________ ha conseguito un salario di fr. 5'600.- al mese per 13 mensilità, ovvero fr. 72'800.- annui.

Inoltre ha conseguito un reddito da attività accessoria di fr. 39'800.- in Svizzera e di € 17'398.81 in Italia (cfr. documentazione acclusa).

Nel 2009 il salario è rimasto inalterato; il reddito accessorio è aumentato a fr. 72'724.- in Svizzera e di € 10'853.13 in Italia.

Complessivamente si tratta di un reddito di fr. 133'479.- nel 2008 e di fr. 158'548.- nel 2009, ben superiore a quello d'entrata nella Sagl. Si tratta di redditi fiscalmente dichiarati.

 

Evidentemente nessuna persona ragionevolmente assume il rischio aziendale di mettersi in proprio, con l'ulteriore carico di lavoro e di responsabilità che ne deriva, per conseguire un reddito inferiore. Ci rendiamo ben conto che questo non è un dogma, ma quantomeno le potenzialità di reddito e di lavoro di RI 1 potevano e dovevano essere valutate partendo da tale dato. Infatti esso non solo comprova quali potevano essere gli standard di reddito che RI 1 poteva ragionevolmente attendersi, ma soprattutto comprovano quale fosse la sua capacità di creare reddito dalla sua attività di architetto.

 

5.   Nella dichiarazione qui acclusa del signor __________ contabile e fiscalista del signor RI 1, che lo ha seguito nel corso degli anni dacché ha lavorato in Svizzera e che ha avuto modo di conoscerlo professionalmente come professionista, stima in ordine di fr. 120'000.- annui il reddito che questi avrebbe potuto conseguire alla luce dell'attività svolta, delle responsabilità assunte e dell'andamento dei lavori in corso.

 

6.   Vi sono degli aspetti perlomeno irrazionali da parte dell'UAI nelle proprie motivazioni. Da un lato afferma che nonostante la cifra d'affari sia aumentata negli anni 2013 e 2014, ritiene invariato il reddito da valido, ma aumentato quello da invalido. Addirittura nella decisione si afferma che i ricavi raggiunti in ordine di fr. 300'000.- sono, con tutta verosimiglianza il limite massimo dell'impresa, dando cos] per scontato che RI 1 non avrei mai conseguito un reddito superiore a quello iniziale. La circostanza è paradossale e si commenta da se ed contrario a qualsiasi realtà di cui all'incarto.

 

Nonostante sia stato accertato una perdita importante di commissioni (oltre fr. 250'000.-) dalla metà del 2012, si parte dall'assunto, a priori, che per conseguirlo sarebbe stato necessario assumere ulteriore personale e quindi ulteriori costi.

 

Tale affermazione è assolutamente fuorviante, non tiene in alcun conto le potenzialità di conseguire reddito di RI 1 dal proprio lavoro nella misura in cui questi ha dimostrato prima di iniziare con la Sagl. Si ammette invece a priori in virtù di non si comprende quale motivo che non vi era spazio perché RI 1 ponesse a frutto delle risorse che ha perlomeno reso verosimile disporre.

 

7.   Nessuna valutazione è stata fatta sull'aumento del monte salari della ditta, sulle potenzialità nell'insieme dei dipendenti. Nessuna ponderazione analitica o comparativa con dati statistici viene avanzata.

 

La motivazione circa il fatto che RI 1 non ha aumentato il proprio salario nel primo semestre del 2011, dopo un anno di attività e che ciò dimostrerebbe che non c'era stato incremento del reddito è assolutamente fuorviante ed economicamente di ben poco peso. Nessuna analisi dei potenziali lavori in corso, dei tempi delle fatturazioni, della necessità di consolidare una struttura societaria da un profilo economico che evidentemente doveva essere fatto, prima di cominciare a distribuire salari, viene avanzata. Nessuna valutazione dei benefits presenti all'interno di un conto economico. Ci troviamo dinanzi ad un'analisi assolutamente superficiale, pretestuosa, volta ad annullare un chiaro diritto del leso, che non ha nessuna parvenza di professionale.

 

8.   Riteniamo peraltro difficile stabilire sul corto periodo un raffronto dei redditi basato sulla redditività della società, segnatamente della società in questione. Per diversi motivi: da un lato per il fatto che comunque vi lavoravano più persone (dalle tre alle quattro); in secondo luogo la ditta era in una fase di sostanziale sviluppo e crescita per cui la modifica reddituale dev'essere valutata alla luce di questo fattore; in terzo luogo le incidenze contabili nel breve periodo.

 

9.   Nella propria decisione, l'UAl neppure tiene conto che, nel mentre RI 1 non aveva alcuna aumento di salario, gli altri dipendenti della Sagl lo avevano avuto, vedasi il reddito di __________, che aveva iniziato nel maggio 2012 con un salario di fr. 2'800.-, che poi aumentato progressivamente per giungere a conseguirne fr. 4'500.- all'inizio del 2015.

 

Solo nel 2015 RI 1 ha avuto un accrescimento di reddito conseguendo un reddito cumulato di fr. 9'285.- (presso __________ fr. 2'785.- e la Sagl fr. 6'500.-), ovvero ben dopo la cessazione dell'infortunio presso la __________. Ma di questo non vi è parola.

 

Neppure vi è parola di quanto accertato dalla __________ nel proprio incarto ove ha definito l'incapacità al lavoro sino al 2014, come non esistesse. La descrizione del proprio mansionario da parte di RI 1 e valutato dalla __________ neppure è stato oggetto della benché minima lettura (in tutti i casi non vi è accenno). Non si valuta la circostanza che RI 1 ha comunque accreditato un orario di lavoro di 65-70 ore per settimana sin dall'inizio.

 

10. Per quanto ne è dei ricavi lordi, si noti che la proporzione tra il costo del personale e i ricavi lordi è rimasto pressoché invariato negli anni, allorquando invece ci si sarebbe aspettato un deciso aumento dei ricavi, come era ipotizzabile inizialmente.

 

Il metodo straordinario di calcolo ha un suo motivo d'essere laddove non vi siano altri dati a disposizione attendibili. Applicare il metodo straordinario in un periodo di tempo tanto ristretto non ha motivo d'essere, oggettivamente. Soprattutto se svolto secondo le modalità dell'UAI in questo caso, senza riferimenti statistici, pratici, ma soltanto su mere affermazioni di parte, poco attendibili e pretestuose.

 

Inoltre gli incidenti hanno avuto luogo già nel secondo anno di attività della società, troppo presto per poter definire un andamento consolidato sul quale effettuare dei raffronti credibili, in particolare per quanto attiene il reddito da invalido.” (doc. IV)

 

                                         ai quali l’incaricato ha risposto con osservazioni 26 ottobre 2016:

 

" (…)

Punti 1-5: Il legale dell'Assicurato ha contestato il reddito senza invalidità proposto dall'Ispettore, sostenendo - per la precisione al punto 4 - che l'assicurato avrebbe percepito un reddito accessorio (vedi giustificativi). Tra i documenti allegati ci sono le fatture di onorari per attività che l'Assicurato avrebbe eseguito all'estero in un periodo limitato di tempo, negli anni 2008 e 2009.

Anche ammettendo si tratti di un guadagno da "attività accessoria"- guadagno che non è semplicemente riconducibile ad una serie di fatture, ma va dichiarato fiscalmente e assoggettato all'AVS, cosa che non risulta agli atti – non è reddito addizionabile al salario conseguito dall'Assicurato presso la __________, come vorrebbe il legale dell'assicurato, poiché percepito durante un periodo limitato di tempo – si veda a questo riguardo quanto indicato nel marginale 3023 1/13.

Dato che l'attività all'estero, anche qualora sia stata svolta dall'assicurato come indipendente, riguarda un periodo di tempo circoscritto e non successivo (a parte due fatture datate dicembre 2009) la costituzione della Sagl, l'eventuale guadagno non è in alcun modo da computare al salario che l'Assicurato si è attribuito come dipendente della propria Sagl e che l'Ispettore __________, correttamente, ha valutato quale "reddito senza invalidità".

Il signor __________ ha ipotizzato che l'assicurato avrebbe potuto ottenere un guadagno superiore rispetto a quello attribuitosi inizialmente sostenendo la verosimiglianza del proprio argomentare ma senza prove oggettive a sostegno.

Come indicato dall'Ispettore __________ (vedi nota del 07.06.2016), l'attività indipendente soggetta a rischi, pertanto si può altrettanto verosimilmente supporre che il guadagno a seguire non sarebbe stato in linea con le sue aspettative.

 

Punto 6:

Al punto 6 del complemento l'Avv. ha fatto alcune considerazioni, sulla cifra d'affari negli anni 2013 e 2014 da un lato e sul reddito con invalidità dall'altro, mettendoli a pari livello nonostante siano, evidentemente, di natura diversa: nello specifico, ha citato "ricavi per fr. 300'000.- ", riferendosi presumibilmente alla cifra d'affari, ma ha concluso la riflessione riferendosi al "reddito", che appunto tiene conto dei costi.

Nonostante nel 2013 siano stati contabilizzati ammortamenti significativi (14% del fatturato), mentre nel 2014 sia aumentata la massa salariale – e ciò abbia evidentemente contribuito a diminuire il reddito – la perdita di guadagno subita è stata, complessivamente, del 27% nel primo caso e del 8% nel secondo, a dimostrazione di quanto l'assicurato abbia saputo ottimizzare il lavoro proprio e dei dipendenti.

 

Punti 7-8:

Rispondendo ad una richiesta del legale di maggiore approfondimento economico, vorrei rendere attenti sull’incidenza della massa salariale dei dipendenti rispetto al fatturato:

 

 

2010

2011

2012

2013

2014

Salari dipendenti

(detratto il salario dell’assicurato

14’117

14’900

46’558

74’400

80’427

Incidenza % dei salari dei dipendenti sulla cifra d’affari

79%

28%

30%

25%

27%

 

Nonostante si tratti di una società che vende "prestazioni", l'incidenza dei salari (%) minima e stabile negli anni: solo nell'anno che precede il danno alla salute è significativa (79%), fatto che evidentemente contrasta con quanto dovremmo attenderci dato il lungo periodo di inabilità.

La massa salariale è certamente aumentata, come evidenzia la tabella, tuttavia il rapporto tra costo-salari e fatturato è rimasto stabile; questo è indice, perlomeno, della capacità dell'assicurato di ottimizzare sia ii costo del proprio lavoro che quello dei propri dipendenti, a sostegno di quanto detto sin qui.

 

Punto 9:

Viene da sé, dopo le riflessioni di cui sopra di carattere economico, che la valutazione della perdita economica possa evidentemente discostarsi rispetto alle risultanze medico-teoriche, anche qualora provengano da un assicuratore come __________.

Anche per quel che concerne i dipendenti, l'assicurato stesso ha riferito all'Ispettore __________ di assumere preferibilmente personale inesperto e provvedere alla sua formazione (punto 3 del rapporto di inchiesta); in casi come questi è comprensibile che con l'aumento delle competenze, l'Assicurato abbia provveduto a riconoscere gli aumenti salariali adeguati, senza per questo, necessariamente, aumentare il proprio salario.

 

Punto 10:

In conclusione sottolineo come il metodo adottato sia ordinario e non straordinario, metodo che garantisce il nesso di causalità tra danno e perdita. Pertanto si possono confermare integralmente le conclusioni del rapporto d'inchiesta del 28.01.2016".” (doc. VIII)

 

                                         Sulla base di quanto riportato sopra, questo TCA condivide la presa di posizione dell’incaricato nel non avere considerato gli ipotizzati guadagni accessori conseguiti all’estero poiché non dichiarati e relativi al periodo antecedente la costituzione della __________ (cfr. punti 1-5). Nulla da eccepire in merito ai restanti punti, eccetto per quel che concerne la definizione del reddito da valido.

 

                                         A tal riguardo, va ricordato che l’ispettore ha aggiornato fino al 2014 (anno in cui l’assicurato ha ripreso pienamente l’abilità lavorativa nel sua abituale attività di architetto) il salario lordo 2010 iscritto nel suo conto individuale di fr. 78'400.-- (in tal senso va fatto presente che l’assicurato stesso ha dichiarato una retribuzione lorda di fr. 78'000.-- ; cfr. domanda di prestazioni punto 5.4. in pag. 8), non considerando la perdita registrata dalla __________ nel 2010.

                                         Tale soluzione è a favore dell’assicurato, ma va anche detto che la citata società è stata costituita nel novembre 2009, circa 18 mesi precedenti il primo infortunio, motivo per cui il risultato conseguito nel 2010 non è stato rappresentativo, tant`è che si è concluso con una perdita. Del resto, va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre anni (cfr. STCA 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1 con riferimenti a diverse STF).

                                         Altrettanto non rappresentativo è, come ha fatto l’incaricato, attualizzare sino al 2014 il reddito da valido tenendo in considerazione, vista la perdita aziendale, unicamente il salario senza quindi tenere conto dell’evoluzione dell’azienda.

                                         Certo che il reddito di una società è fluttuante, ma è altrettanto vero è che la soluzione scelta dall’Ufficio AI non tiene in considerazione come sarebbe stato il reddito aziendale senza il danno alla salute. Che ci sia stata una progressione del reddito è dimostrato dal fatto che, come si evince dallo specchietto illustrato al punto no. 7.1 dell’inchiesta (pag. 219 incarto AI), nonostante il danno alla salute, dopo una perdita di fr. 4'529.-- nel 2012, l’utile aziendale tassato nel 2012 è stato di fr. 19'698.-- e nel 2013 di fr. 17'905.-- (non vi è il dato per il 2014, l’utile dichiarato per quell’anno era di fr. 10'647.--).

                                         In queste particolari circostanze la soluzione prospettata dall’assicurato, ossia di determinare il grado d’invalidità secondo le incapacità lavorative riconosciute dall’assicuratore LAINF appare corretta, ritenuto che nel breve periodo di inabilità l’attività più confacente al suo stato di salute è stata quella esercitata nel proprio studio di architettura (cosiddetto raffronto percentuale: al riguardo cfr. STF 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI).

 

                                         Come detto al consid. 2.4, le incapacità al lavoro sono le seguenti:

 

" (…)

-    100% dal 13.07.2011

-      90% dal 03.10.2011

-      80% dal 01.04.2012

-      70% dal 01.05.2012

-    100% dal 20.06.2012

-      70% dal 30.08.2012

-      60% dal 01.04.2013

-      50% dal 01.07.2013

-      30% dal 12.02.2014

-        0% dal 01.09.2014 (…)”

 

                                         Ne consegue che, scaduto il termine di attesa, lassicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2012, a ¾ di rendita dal 1° luglio 2013 (tre mesi dopo il miglioramento art. 88a cpv. 1 OAI), a ½ rendita dal 1° ottobre 2013 (tre mesi dopo il miglioramento art. 88a cpv. 1 OAI) sino al 31 maggio 2014 (tre mesi dopo il miglioramento art. 88a cpv. 1 OAI).

 

                                         In simili circostanze il ricorso è da accogliere, mentre la decisione contestata va annullata.

                                        

                               2.7.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

                                         L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico dell'Ufficio AI.

 

                                         Da ultimo, vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         §  La decisione del 2 settembre 2016 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2012, a ¾ di rendita dal 1° luglio 2013, a ½ rendita dal 1° ottobre 2013 sino al 31 maggio 2014.

 

                                 2.-   Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti