Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2016.116

 

FS

Lugano

10 maggio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 settembre 2016 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1966, da ultimo senza attività lavorativa e al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. domanda di prestazioni sub doc. AI 6/9-18), il 30 marzo 2012 ha inoltrato una domanda di rendita, respinta dall’Ufficio AI del Canton __________ con decisione 5 agosto 2013 (doc. AI 31/64-65).

                                         Con sentenza del 7 ottobre 2013 il Tribunale cantonale di __________ non è entrato nel merito del ricorso interposto contro la succitata decisione (doc. AI 36/75-77).

 

                               1.2.   Il 3 ottobre 2014 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni all’Ufficio AI del Canton Ticino (di seguito Ufficio AI) (doc. AI 41/82-88).

                                         L’Ufficio AI del Canton __________ così richiesto visto il nuovo domicilio nel Canton Ticino (cfr. doc. AI 49/146) , il 1. dicembre 2014 (doc. AI 58/172) ha trasmesso all’Ufficio AI l’intero dossier dell’assicurato (doc. AI 50/147-150, 51/151-152, 52/153-159, 53/160-167, 54/168, 55/169, 56/170 e 57/171).

                                         Esperiti i necessari accertamenti (tra cui il rapporto medico del dr. __________, FMH in pneumologia e medicina interna, con allegati, sub. doc. AI 44/99-130; il rapporto medico del dr. __________, medico pratico, sub doc. AI 45/131-135; il rapporto medico del dr. __________, FMH in otorinolaringoiatra e chirurgia cervico-facciale, sub. doc. AI 59/174-179 e il rapporto medico del 30 gennaio 2015 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia sub doc. AI 63/194-200) e ritenuta l’annotazione del 27 maggio 2015 nella quale il medico SMR dr. __________ si è così espresso: “(…) la patologia polmonare è stata approfondita il 23.04.2013 dal dr. __________ per l’UAI __________, che ha concluso che essa non riduce la CL in attività leggera. Dal punto di vista psichiatrico non siamo in presenza di patologia invalidante. Nemmeno a livello ORL. Manca quindi una IL dovuta a danno alla salute. A mio parere non ci sono i presupposti medici per riconoscere prestazioni di alcun genere. (…)” (doc. AI 70/220), l’Ufficio AI, con decisione 13 luglio 2015 cresciuta incontestata in giudicato e preavvisata il 2 giugno 2015 (doc. AI 71/221-222) ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 72/223-224). L’amministrazione ha in particolare addotto che “(…) lei risulta totalmente abile al lavoro in ogni attività compatibile con le sue capacità. Visto e considerato che non ha presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità del 40%, prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate. (…)” (doc. AI 72/223-224).

 

                               1.3.   Il 5 giugno 2016 indicando quale danno alla salute “(…) dolori articolari da psoriasi, pneumopatia con componente asmatica, enfisema polmonari. Tinnito 45 DB da entrambe le orecchie. Braccio superiore sx, stato dopo esser stato colpito da 3 proiettili, perdita di forza. Dal punto di vista psichiatrico, episodio depressivo di media gravità (…)” (doc. AI 73/230) e allegando il rapporto 9 marzo 2015 dei dottori __________, __________ e __________, primario, capo clinica rispettivamente medico di reparto della __________ (doc. AI 78/248-255) e quello del dr. __________, FMH in pneumologia, del 2 settembre 2015 (doc. AI 79/256-257) l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 73/225-233).

                                         Il dr. __________, nell’annotazione del 28 giugno 2016, ha espresso la seguente valutazione:

 

" (…)

Assicurato con lunga anamnesi di abuso di sostanza, in pratica mai integrato a livello professionale.

 

Stato dopo rifiuto prestazioni Al nel 2003 (problematica di abuso di sostanza)

 

Domanda del 2012 (IV- Stelle __________)

 

episodio depressivo grado medio F 32.11

abuso di sostanza (oppioidi, cannabis)

pneumopatia ostruttiva di grado medio

stato dopo ferita con arma da fuoco braccio sinistro nel 1995

 

si chiede riduzione del danno (astinenza comprovata della durata di 6 mesi), segue rifiuto di prestazioni per non aver dato seguito alla richiesta di riduzione del danno. Dal lato somatico ritenuto abile per attività fisicamente leggera tipo ufficio.

 

Domanda del 3.10.2014:

 

dal lato psichiatrico diagnosi di

     -  Sindrome e disturbi psichici dovuti all'uso di oppioidi, attualmente in regime di mantenimento sostitutivo F 19.22 (dr.ssa __________, __________)

     -  Assenza di patologia invalidante

 

Progetto di decisione del 2.6.2015: nessun diritto a rendita o provvedimenti professionali

 

Decisione di rifiuto del 13.7.2015

 

Nuova domanda del 5.6.2016:

 

     -  Assicurato divorzia 3.2016

 

Attuale documentazione medica:

 

Pneumologia __________ del 9.3.2015:

 

broncopatia cronica ostruttiva GOLD Il

     -  Persistente abuso di nicotina e cannabis

 

Prof. Russi 2.9.2015:

COPD GOLD Ill

     -  Attività fisicamente leggera esigibile

     -  Il medico auspica un aiuto all'inserimento lavorativo

 

Valutazione:

dall'attuale documentazione risulta che l'assicurato è tuttora abile in misura completa per attività fisicamente leggere prevalentemente sedentarie. Risulta invece inabile al 100% per attività fisicamente pesanti e medie. (…)" (doc. AI 81/259-260).

                                         Con decisione dell’8 settembre 2016, preavvisata il 28 giugno 2016 (doc. AI 82/261-262) e oggetto della presente vertenza rilevato che “(…) con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito una modifica rilevante. Viene unicamente attestata una diversa valutazione di fatti sostanzialmente immutati. (…)” (doc. AI 83/265) l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI 83/265-268).

 

                               1.4.   Contro la decisione dell’8 settembre 2016 RI 1 ha interposto il presente ricorso nel quale rileva che “(…) in data 3 ottobre ho avuto la prima visita dallo specialista pneumologo Dott. Med. __________ (Via __________, __________) di __________, il quale dopo aver visionato il mio incarto richiesto al precedente medico curante, Dott. Med. __________ di __________ si è detto molto sorpreso della decisione ricevuta dall’Al. Sono stato paziente del dottor __________ per 7 anni e ho instaurato con lui un ottimo rapporto di fiducia, motivo per cui ho mantenuto lui come pneumologo per questi 3 anni da quando mi sono trasferito in Ticino da __________. Ora, tenuto conto anche del complicarsi della mia situazione di salute ho ritenuto opportuno individuare un pneumologo più vicino geograficamente. Il dottor __________ che di fatto ora mi ha preso a carico per la problematica respiratoria si è detto disponibile a produrre mezzi di prova comprovanti il peggioramento del mio stato di salute. Per questo chiedo che non venga chiuso nuovamente il mio caso e che sia data possibilità al dottor __________ di produrre un rapporto medico dettagliato da sottoporre ai medici Al. Chiedo altresì di non accollarmi spese per la procedura di ricorso in quanto sono a beneficio di prestazioni assistenziali (allego una copia dell'ultima decisione).” (I).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI evidenziato che “(…) il Dr. __________ del SMR dell'Al – mediante annotazione 28.06.2016 agli atti – ha osservato che "dall’attuale documentazione risulta che l’assicurato è tuttora abile in misura completa per attività fisicamente leggere prevalentemente sedentarie". Sostanzialmente, il SMR dell'Al ha potuto constatare il contenuto della nuova certificazione medica prodotta dall'assicurato e disporre per uno stato valetudinario già a conoscenza dell'UAl. Per quanto riguarda invece il rapporto del Dr. __________ che l'assicurato intende produrre in corso di causa (quale mezzo di prova comprovante il peggioramento del proprio stato di salute; cfr. in tal senso il gravame al quarto paragrafo), lo stesso – in applicazione della citata giurisprudenza – non potrà essere preso in considerazione nell'ambito della procedura di ricorso (poiché tardivo) ma dovrà, se del caso, essere trattato alla stregua di una nuova domanda Al in relazione alla quale l'amministrazione renderà un nuovo provvedimento nel merito (cfr. in argomento STCA dell'11 aprile 2013, incarto nr. 32.2013.21; STCA del 16 aprile 2013, incarto nr. 32.2013.2). Alla luce di quanto precede, ne discende che il ricorrente non ha reso plausibile – durante la procedura amministrativa – che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. (…)” (V, pag. 3) ha chiesto di respingere il ricorso.

 

                               1.6.   Il 20 ottobre l’insorgente ha fatto pervenire al TCA il “Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” corredato della relativa documentazione (VII) e con lettera del 24 ottobre 2016 ha chiesto una proroga di 20 giorni per produrre ulteriori mezzi di prova adducendo che “(…) il dottor __________, che ora mi ha in carico, necessita di tempo per leggere l’intero dossier ricevuto dal precedente medico e formulare un nuovo rapporto da sottoporvi. (…)” (VIII).

                                         A tutt’oggi a questo Tribunale non è stata trasmessa alcuna documentazione medica.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel giugno 2016.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

                                         Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1. gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

 

                                         Il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5).

 

                                         Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

                                         La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

                               2.3.   Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3). In questo senso nella succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

 

                               2.4.   Nel caso in esame occorre ricordare che la decisione del 13 luglio 2015, con la quale l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2), teneva conto delle seguenti evenienze:

 

                                         •  con decisione del 5 agosto 2013 l’Ufficio AI del Canton __________ ricordato che le tossicomanie non giustificano di per sé un'incapacità al lavoro e che possono avere l'effetto di una danno alla salute invalidante se sono la conseguenza o il sintomo di un danno invalidante alla salute, oppure hanno causato un tale notevole danno, e rilevato che, avuto riguardo alla patologia pneumologica, sussiste una capacità lavorativa totale in un’attività leggera d’ufficio (“(…) Invalidität bei Sucht liegt vor, wenn die Sucht Folge eines Gesundhaitsschadens ist, der zur Invalidität führt, oder wenn sie zu einem solchen geführt hat. Die Abklärungen haben ergeben, dass Ihre Arbeitsunfähigkeit vor allem durch das Abhängigkeitsverhalten begründet ist und deshalb keine Invalidität vorliegt. […] Wir haben die mediziniche Sachlage anhand eines aktuellen Artzbericht von Dr. med. __________ der Pneumologie FNH von 23.04.2013 erneut abgeklärt. Gemäss diesem Bericht kam es bei Ihnen im Frühjahr 2013 zu einer vorübergehenden Verschlechterung von Seiten der pulmonalen Problematik. Zwiscenzeitlich haben Sie sich jedoch wieder soweit erholt, dass Ihre Arbeitsfähigkeit aus rein pneumologicher Sicht in einer körperlich leichten Büro-Tätigkeit nicht eingeschränkt ist. (…)”; doc. AI 31/64) ha rifiutato il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.1);

                                         •  dal “Protokoll per 01.12.2014” (doc. AI 53/160-167) risulta in effetti che invitato ad esprimersi in merito alle osservazione dell’11 aprile 2013 al preavviso del 30 marzo 2013 (doc. AI 26/53-54 e 28/56-57) e al rapporto del 23 aprile 2013 del dr. __________ (doc. AI 29/58-62) , nell’annotazione del 17 luglio 2013, il dr. __________ (medico SMR dell’Ufficio AI del Canton __________) ha concluso che “(…) mit Schreiben vom 11.04.2013 erwähnt der Versicherte, dass er unter einer "doppelten Lungenembolie" und einer um 40% verminderten LF einer Lunge leide. Beiliegend findet sich ein Arztbericht von Dr. med. __________ /Pneumologie FMH vom 23.04.2013 aus welchem hervorgeht, dass der Versicherte im 03/2013 sugseqmentale Lungenembolien rechts hatte; zudem erkrankte er offenbar im 01/2013 an einer Sepsis bei Pneumonie (Streptococcus pneumoniae). Im Verlauf zeigte die lungenfunktioneIle Untersuchung unter fortgeführter Inhalationstherapie eine signifikante Befundverbesserung (FEVI 1980 ml/55%SW 2260 ml/63%SW). Letzteres entspricht einem vergleichbaren Wert wie anlässlich der Untersuchungen im Frühjahr 2012, wobei damals von fachärztlicher Seite die AF im KV-Bereich (körperlich leichte Bürotätigkeit) als unlimitiert beurteilt wurde. Fazit: Gemäss den vorliegenden medizinischen Informationen kam es im Frühjahr 2013 zu einer vorübergehenden Verschlechterung von Seiten der pulmonalen Problematik. Zwischenzeitlich hat sich der Versicherte wieder soweit erholt, dass ihm aus rein pneumologischer Sicht eine körperlich leichte Büro-Tätigkeit vollzeitig zumutbar wäre. Die Stellungnahme vom 27.03.2013 hat somit unverändert Gültigkeit. Weitere Abklärungen sind zum heutigen Zeitpunkt nicht angezeigt. (…)” (doc. AI 53/167);

                                         •  il dr. __________, nell’annotazione 27 maggio 2015 visti i rapporti medici del dr. __________, del dr. __________, del dr. __________ e della dr.ssa __________ (doc. AI 44/99-130, 45/131-135, 59/174-179 e 63/194-200) ha osservato che “(…) la patologia polmonare è stata approfondita il 23.04.2013 dal dr. __________ per l’UAI __________, che ha concluso che essa non riduce la CL in attività leggera. Dal punto di vista psichiatrico non siamo in presenza di patologia invalidante. Nemmeno a livello ORL. Manca quindi una IL dovuta a danno alla salute. (…)” (doc. AI 70/220).

 

                               2.5.   Alla nuova domanda di prestazioni del 5 giugno 2016 (cfr. consid. 1.3) l’assicurato ha allegato il rapporto 9 marzo 2015 dei dottori __________, __________ e __________, della __________ (doc. AI 78/248-255) e quello del 2 settembre 2015 del dr. __________ (doc. AI 79/256-257).

 

                                         Inoltre, come accennato (cfr. consid. 1.4 e 1.6), con il ricorso l’insorgente ha precisato che “(…) il dottor __________ che di fatto ora mi ha preso a carico per la problematica respiratoria si è detto disponibile a produrre mezzi di prova comprovanti il peggioramento del mio stato di salute. Per questo chiedo che non venga chiuso nuovamente il mio caso e che sia data possibilità al dottor __________ di produrre un rapporto medico dettagliato da sottoporre ai medici Al. (…)” (I) e con lettera del 24 ottobre 2016 ha chiesto una proroga di 20 giorni per produrre ulteriori mezzi di prova.

 

                               2.6.   L’Alta Corte, nella STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, ha confermato la decisione dell’Ufficio AI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione presentata da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità, alla luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso medico curante dell’interessato.

 

                                         Nella STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, confermando il giudizio di questo Tribunale, il TF ha ritenuto corretto non entrare in materia ad una nuova domanda visto il parere del medico SMR stante il quale il medico curante non aveva posto alcuna diagnosi, non aveva documentato lo stato clinico della sua paziente e nemmeno aveva allegato documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. In quell’evenienza l’Alta Corte ha concluso che “(…) questo accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della paziente. Egli non allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute dell’insorgente. (…)” (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid. 3.4).

                                         Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte nella STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012. In quell’occasione il TF ha confermato la decisione amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni ribadendo che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio non risulta essere applicabile: “(…) En outre, le principe inquisitoire ne s'appliquant pas à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au recourant de transmettre à l'administration les avis médicaux permettant de rendre plausible que son état de santé s'était détérioré de manière à influencer négativement sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit l'expertise du professeur D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce spécialiste fasse état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion négative sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Faute pour le recourant d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié, l'intimé n'avait pas à entrer en matière sur sa nouvelle demande, ni partant à élucider les faits en procédant à des mesures d'instruction complémentaires. (…)” (STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 4.2).

                                         Nella STF 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il TF ha confermato la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il quale aveva concluso che l’amministrazione, richiedendo un parere al proprio servizio medico, era implicitamente entrata in materia l’Ufficio assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la documentazione medica prodotta dall’interessato al vaglio del proprio medico di fiducia, il quale si era tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse reso plausibile un peggioramento del proprio stato di salute.

 

                               2.7.   Nella fattispecie concreta, conformemente alla succitata giurisprudenza ritenuto, da una parte, che nel rapporto del 9 marzo 2015 (doc. AI 78/248-255 concernente la degenza dal 17 febbraio al 9 marzo 2015) i medici della __________ non si sono espressi sulla capacità lavorativa concludendo che “(…) zusammenfassend konnten die Rehabilitationsziele erreicht werden, der Patient gab eine 70%-ige Besserung an und konnte in gutem Allgemeinzstand nach Hause entlassen werden. (…)” (doc. AI 78/251) e, d’altra parte, che il dr. __________, nel rapporto del 2 settembre 2015 (doc. AI 79/256-257), ha precisato che “(…) aufgrund der eingeschränkten pulmonalen Funktion ist Herr RI 1 nicht in der Lage, eine mittelschwere bis schwere körperliche Arbeit zu verrichten. Er ist aber durchaus fähig einer körperlich nicht belastenden Arbeit nachzugehen. (…)” (doc. AI 79/257, la sottolineatura è del redattore) questo Tribunale deve concludere che l’insorgente non ha reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute.

 

                                         In questo senso anche il medico SMR dr. __________, avuto riguardo alla succitata documentazione medica prodotta con la domanda di prestazioni del 5 giugno 2016, nelle annotazioni 28 giugno 2016 (doc. AI 81/259-260 riprodotto in esteso al consid. 1.3) ha concluso che “(…) dall'attuale documentazione risulta che l'assicurato è tuttora abile in misura completa per attività fisicamente leggere prevalentemente sedentarie. Risulta invece inabile al 100% per attività fisicamente pesanti e medie. (…)” (doc. AI 81/260).

 

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

 

                                         Quanto alla preavvisata ulteriore documentazione medica (cfr. consid. 1.4), a prescindere dal fatto che la stessa non è stata prodotta nemmeno dopo la chiesta proroga del termine (cfr. consid. 1.6), questo Tribunale rileva che con STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.1).

 

                                         In questo senso in sede di risposta l’amministrazione ha rettamente rilevato che “(…) per quanto riguarda invece il rapporto del Dr. __________ che l'assicurato intende produrre in corso di causa (quale mezzo di prova comprovante il peggioramento del proprio stato di salute; cfr. in tal senso il gravame al quarto paragrafo), lo stesso […] non potrà essere preso in considerazione nell'ambito della procedura di ricorso (poiché tardivo) ma dovrà, se del caso, essere trattato alla stregua di una nuova domanda Al in relazione alla quale l'amministrazione renderà un nuovo provvedimento nel merito. (…)” (V, pag. 3).

 

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale, come accennato (cfr. consid. 1.4), ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della presente procedura.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

                                         A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, vedi anche Kieser, op. cit., ad art. 61, n.i 176 e 177, pag. 829).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni del medico SMR dr. __________ hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era stata resa verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute “(…) l’assicurato è tuttora abile in misura completa per attività fisicamente leggere prevalentemente sedentarie. (…)” (doc. AI 81/260) e l’insorgente, ancorché fosse a conoscenza della necessità di produrla (tant’è che con il ricorso l’ha preavvisata, senza tuttavia, nemmeno in seguito, produrla; cfr. consid. 1.6), non ha apportato la benché minima documentazione medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il medico SMR.

 

                                         Ne consegue che l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda di esonero dal pagamento delle spese e delle tasse di giustizia è respinta.

 

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti