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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2016 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 settembre 2016 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 maggio 2000 RI 1,
nata in __________ il __________ 1971, trasferitasi in Svizzera nel 1990,
coniugata dal 1989 e madre di quattro figli (__________1991, __________ 1993, __________
1995 e __________ 1998), - allora dipendente a tempo pieno della "__________"
a __________, in qualità di ausiliaria di pulizia "non qualificata"
dal 1° aprile 2000 - mentre stava lavorando al __________, è scivolata dalle
scale alle ore 22.00, riportando la frattura del coccige così come una
contusione della spalla sinistra (rif. no. __________). A seguito della caduta,
l'assicurata è rimasta inabile al lavoro al 100% dall'8 maggio 2000 al 16
luglio 2000, al 50% a dal 17 luglio 2000 e nuovamente al 100% dal 12 settembre
2000. Nel frattempo, il 31 luglio 2000, è stata licenziata per non essersi più
ripresentata al lavoro, senza giustificazione alcuna. La __________ ha riconosciuto
la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge
(cfr. pag. 67, 55, 52, 45-46, 42, 41, 39-40, 12-16, 7-10 incarto __________;
pag. 11-18 e 90 incarto LAI).
1.2. In data 29 ottobre 2002, RI 1 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, chiedendo il riconoscimento di una rendita di invalidità, per i postumi della caduta occorsale l'8 maggio 2000 (pag. 11-18 incarto AI).
1.3. Dopo aver completato
l'incarto con la pertinente documentazione relativa alla caduta dell'8 maggio
2000 [pag. 1-67 incarto della __________; tra cui, in particolare, la perizia
ortopedica del 12 marzo 2002 del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica (pag. 12-16 incarto __________) e lo scritto del 22
ottobre 2002 del medesimo specialista (pag. 3-16 incarto __________)] e aver
esperito gli accertamenti medici [tra cui, in particolare, la perizia
psichiatrica del 29 luglio 2003 del dr. med. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia nonché spec. in medicina del lavoro (pag. 55-65
incarto AI), il rapporto medico del 12 marzo 2004 del dr. med. __________,
specialista FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia (pag. 76 incarto
AI), il rapporto del 21 aprile 2004 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.
81-82 incarto AI)] ed economici ritenuti necessari, con decisione del 22
aprile 2004, l'UAI ha deciso quanto segue "dal 1.05.2001 (dopo un anno
di attesa) ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza
rendita in caso di rigore. Il pagamento della prestazione decorre però unicamente
dal 1°.10.2001 in quanto la domanda è tardiva (retroattività massima di un anno
della richiesta). Il caso di rigore potrà essere riconosciuto al massimo fino
al 31.12.2003 in quanto a partire dal 1.1.2014, a seguito di una revisione
della legge, tale diritto non è più dato." (pag. 83-77 incarto AI).
1.4. L'11 aprile 2006 è stata
avviata d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità (doc.
AI 92-105, 131 e 133). A fronte di uno stato stazionario attestato il 9 ottobre
2006 dal proprio medico di fiducia, dr. med. __________, (pag. 106 incarto AI),
con comunicazione dell'11 ottobre 2006, l'UAI ha confermato all'assicurata il diritto
ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 107 e 108 incarto AI).
1.5. Il 1° ottobre 2010 è stata
avviata nuovamente d’ufficio una procedura di revisione della rendita di
invalidità (pag. 117-130, 134-135 incarto AI), al termine della quale, l'UAI,
con comunicazione del 26 ottobre 2010, ha confermato all'assicurata il diritto
ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 136 e 137 incarto AI).
1.6. L'8 ottobre 2013 è stata
avviata ancora d’ufficio una procedura di revisione della rendita di invalidità
(pag. 145-167 incarto AI), al termine della quale, l'UAI, con comunicazione
dell'11 febbraio 2014, ha confermato all'assicurata il diritto ad un quarto di
rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 168 e 169 incarto AI).
A seguito delle contestazioni sollevate il 10 marzo 2014 da RI 1, per il
tramite del RA 1 di __________ (pag. 170 incarto AI), l'UAI - dopo aver
sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia, dr. med. __________ (cfr.
relativo rapporto del 17 aprile 2014; pag. 178 incarto AI) ed aver acquisito
agli atti la perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica del SAM del
10 ottobre 2014 (pag. 195-231 incarto AI) come pure il rapporto finale del 23
ottobre 2014 del precitato medico SMR (pag. 234-237 incarto AI) - con decisione
del 23 ottobre 2014, a fronte di uno "stato di salute (…)
sovrapponibile a quello già valutato in precedenza, con un'incapacità
lavorativa del 40% in qualsiasi attività", ha confermato
all'assicurata il diritto ad un quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%;
pag. 238 e 240 incarto AI).
1.7. Il 27 maggio 2016 l’assicurata, tramite il medico curante dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha postulato la revisione della rendita adducendo un peggioramento del proprio stato di salute (pag. 243 incarto AI).
1.8. Dopo aver sottoposto la domanda di revisione al medico SMR, dr. med. __________ (cfr. relativo rapporto del 12 luglio 2016; pag. 245 incarto AI), l’UAI, con decisione formale del 14 settembre 2016 (pag. 250-253 incarto AI), preavvisata con progetto del 14 luglio 2016 (pag. 246-249 incarto AI), non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.
1.9. Il 28 settembre 2016 l’assicurata,
sempre per il tramite della dr.ssa med. __________, ha trasmesso all'UAI la
lettera d'uscita del 23 dicembre 2015, relativa alla degenza dal 18 novembre al
9 dicembre 2015 presso la Clinica __________ di __________, redatta dal
primario, dr. med. __________ e dal caposervizio, dr. med. __________ (pag.
254-258 incarto AI).
Il 5 ottobre 2016 l’assicurata, sempre per il tramite della dr.ssa med. __________,
ha inoltrato ricorso all'UAI contro la decisione formale di non entrata in
materia del 14 settembre 2016 (pag. 261-268 incarto AI).
Il 12 ottobre 2016 l'assicurata, per il tramite del RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando "l'accoglimento del ricorso e la
concessione di una rendita intera o perlomeno accordare un aggravamento in
quanto il grado di invalidità è sicuramente superiore a quello attuale del 40%;
la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie; la rifusione delle spese
alla parte ricorrente" (cfr. doc. I, pag. 2).
Il patrocinatore della ricorrente rileva che la sua assistita "da
inizio 2015 (…) è sensibilmente peggiorata nella parte motoria sia agli arti
superiori che in quelli inferiori con forti dolori alla schiena. Da non
sottovalutare è pure la problematica psichica e depressiva" (cfr. doc.
I, pag. 1).
Il rappresentante dell'insorgente ritiene che la documentazione allegata
(segnatamente il rapporto del 5 ottobre 2016 del medico curante, A4, e la
lettera di uscita del 23 dicembre 2015 del primario della Clinica __________ di
__________, A5, ed i risultati di laboratorio e dell'ECG ad essa annessi, A6 e
A7), "indica chiaramente che il quadro clinico dell'interessata è
peggiorato e che si possa tenere in considerazione la possibilità di una
rendita intera in quanto (…) non sarà mai più in grado di poter riprendere
un'attività lavorativa (…) confacente anche in misura parziale. Anche la
gestione dell'economia domestica è al quanto difficoltosa dovendo ricorrere
all'aiuto di terze persone (marito e figli)" (cfr. doc. I, pag. 2).
Da ultimo, il patrocinatore della ricorrente puntualizza che la sua assistita
"attualmente (…) non consegue alcun reddito e vive attualmente solo dei
suoi risparmi. (…) non è in grado di sostenere spese giudiziarie"
(cfr. doc. I, pag. 2).
1.10. Il 14 ottobre 2016 è stato assegnato alla ricorrente un termine di 20 giorni per presentare il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV).
Nonostante il termine sia stato prorogato, su richiesta del RA 1 (doc. VII), sino al 12 dicembre 2016 (doc. VIII), la richiesta del TCA è rimasta a tutt'oggi inevasa.
1.11. Con risposta di causa del 3
novembre 2016 (doc. V), l’UAI si è riconfermato nella propria decisione del 14 settembre
2016, sulla base del rapporto del 21 ottobre 2016 del medico del SMR, dr. med. __________
(doc. V 1). Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle
condizioni di salute e/o economiche dell'assicurata rispetto alla precedente
valutazione, segnatamente alla perizia pluridisciplinare del SAM del 10 ottobre
2014, l'amministrazione ribadisce di non essere giustamente entrata nel merito
della nuova domanda di prestazioni e, quindi, conferma la richiesta di
reiezione del gravame.
1.12. In data 4 novembre 2016 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova; nel contempo il rappresentante dell'insorgente è stato invitato
a presentare entro il medesimo termine, prorogato su richiesta sino al 12
dicembre 2016 (doc. VII e VIII), le proprie osservazioni in merito alla
risposta di causa e al doc. V/1 (doc. VI).
A tutt'oggi non è pervenuto a questo Tribunale alcun nuovo documento e/o scritto
né da parte dell'UAI né da parte della ricorrente, personalmente o tramite il RA
1.
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Secondo l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti
Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che se l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
Il TF nella sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 ha precisato:
" (…) che il grado della prova richiesto dall'art. 87 cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi a favore della circostanza invocata, ferma restando comunque la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento esame (v. sentenza 9C_68/2007 del 19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2 [I 238/02]).
2.3 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198 consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda, l'amministrazione deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al momento in cui l'amministrazione ha statuito (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 52/03 del 16 gennaio 2004 consid. 2.2).”
Secondo la cifra 5004 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° marzo 2016 (disponibile unicamente nella versione tedesca e francese), edita dall'UFAS e consultabile sull' http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/
view/3950/lang:ita/category:34), i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge, oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità. La persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984 p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
La cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).
Infine secondo la cifra 5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
2.3. Nel caso in
esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il
TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente
oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.
2.4. Con decisione formale del 22
aprile 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l'UAI, a fronte di
un'incapacità lavorativa del 40% in qualsiasi tipo di attività esclusivamente
per motivi psichiatrici [cfr. perizia psichiatrica del 29 luglio 2003 del dr.
med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nonché spec. in
medicina del lavoro (pag. 55-65 incarto AI), che ha posto la "diagnosi
con ripercussioni sulla capacità di lavoro di: a) Sindrome da conversione
(ICD-10 F44); b) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); c)
Stato da frattura coccige (08.05.2000); d) Stato da contusione spalla sinistra
(08.05.2000); e) Discopatia L4/L5, L5/S1; f) lombosciatalgia persistente";
il rapporto del 21 aprile 2004 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 81-82
incarto AI), la perizia ortopedica del 12 marzo 2002 del dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica (pag. 12-16 incarto __________) e lo scritto del 22
ottobre 2002 del medesimo specialista (pag. 3-16 incarto __________) e il rapporto
medico del 12 marzo 2004 del dr. med. __________, specialista FMH in fisiatria,
riabilitazione e reumatologia (pag. 76 incarto AI)], ha deciso quanto segue
"dal 1.05.2001 (dopo un anno di attesa) ha diritto ad un quarto di
rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore. Il pagamento
della prestazione decorre però unicamente dal 1°.10.2001 in quanto la domanda è
tardiva (retroattività massima di un anno della richiesta). Il caso di rigore
potrà essere riconosciuto al massimo fino al 31.12.2003 in quanto a partire dal
1.1.2014, a seguito di una revisione della legge, tale diritto non è più dato."
(pag. 83-77 incarto AI).
Successivamente alla
decisione formale del 22 aprile 2004, l'UAI - in sede di revisione della rendita,
avviata l'11 aprile 2006 (pag. 92-105, 131 e 133 incarto AI) e sfociata nella
comunicazione dell'11 ottobre 2006 con cui è stata confermata l’erogazione
della medesima rendita d’invalidità (una quarto di rendita con grado
d'invalidità del 40%; pag. 107 e 108) - aveva fatto capo alla valutazione del
9 ottobre 2006 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 106 incarto AI),
giusta il quale non vi erano le indicazioni medico cliniche necessarie per
giustificare un peggioramento - addotto dall'assicurata nel questionario per la
revisione della rendita del 9 maggio 2006, visto che "oltre i problemi
legati all'infortunio ci sono ora anche problemi psichici"
(pag. 97 e 98 incarto AI) - per cui si giustificava uno stato stazionario.
Anche la revisione della rendita avviata il 1° ottobre 2010 (pag. 117-130,
134-135 incarto AI) - durante la quale l'assicurata aveva addotto un peggioramento
dello stato di salute da ricondurre al "mal di schiena e dolori alla
gamba sinistra" (cfr. questionario per la revisione della rendita del
3 ottobre 2010: pag. 118 e 119 incarto AI) - è sfociata il 26 ottobre 2016 in
una comunicazione con cui è stato confermato il diritto dell'assicurata ad un
quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%; pag. 136 e 137 incarto AI).
2.5. In seguito alla procedura di
revisione della rendita di invalidità avviata d’ufficio l'8 ottobre 2013 (pag.
145-167 incarto AI) - durante la quale l'assicurata aveva nuovamente asserito
un peggioramento dello stato di salute da "maggio/giugno 2013"
da ricondurre alla "riattivazione/esacerbazione dei dolori
radiculopatici gamba sx; fatica a deambulare/stare seduta, ecc." (cfr.
questionario per la revisione della rendita del 17 ottobre 2013: pag. 146 e 149
incarto AI) - l'amministrazione, con decisione formale del 23 ottobre 2014,
cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato di nuovo il diritto ad un
quarto di rendita (grado d'invalidità del 40%), a fronte di uno "stato
di salute (…) sovrapponibile a quello già valutato in precedenza, con un'incapacità
lavorativa del 40% in qualsiasi attività" (pag. 238 e 240 incarto
AI).
In quell’occasione il 17 aprile 2014 il medico SMR, dr. med. __________, aveva
ritenuto che, a fronte di una "documentazione medica non del tutto
esaustiva", si giustificava la necessità di un esame neutrale clinico
peritale di tipo reumatologico e psichiatrico, in particolare circa la prognosi
e l'esigibilità di un trattamento psichico di sostegno anche per attenuare il
dolore (pag. 178 incarto AI).
L'UAI si è quindi fondato, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare
reumatologica e psichiatrica allestita il 10 ottobre 2014 dal SAM (pag. 195-231
incarto AI).
In tale ambito i medici del SAM, dopo aver elencato gli atti ed esposto
dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, e i reperti
esami (radiologici), hanno sottoposto l'assicurata ad un consulto reumatologico
(dr. med. __________) e ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).
Globalmente, nel rapporto peritale del 10 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:
"5 DIAGNOSI
5.1
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
Sindrome somatoforme da dolore
persistente.
Sindrome conversiva.
Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:
- prevalentemente nell'ambito di una sindrome del dolore cronico non specifica,
- ernia discale foraminale L2-L3 a ds., ernia discale extra foraminale L3-L4 a
sin., discopatia L2-S1 (MRI 4.11.2013),
- dal punto di vista psichiatrico viene descritta una sindrome somatoforme da
dolore persistente.
Sindrome
conversiva.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Tabagismo cronico" (pag. 207 incarto AI; il corsivo è della
redattrice).
Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre
evidenziato quanto segue:
"Patologia reumatologica
(…) l'A. mostra un disturbo di percezione ed elaborazione del dolore
che può essere definito con il termine di sindrome del dolore cronico o di
sindrome somatoforme in accordo con tutte le valutazioni riportate agli atti.
Questa problematica si situa in primo piano. La MRI del 2013 mostra alterazioni
degenerative tra L2 e S1 con due piccole ernie discali senza neurocompressione.
Una sindrome radicolare irritativa o deficitaria non è mai stata descritta nel
decorso di questa A. e il nostro consulente non può oggettivare oggi alcun
segno radicolare irritativo deficitario. Sulla base di queste constatazioni il
nostro consulente valuta l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di
vista reumatologico, nella misura dell'80% nell'attività da ultimo esercitata e
nella misura del 100% nell'attività di casalinga ed in un'attività adatta allo
stato di salute.
Patologia psichiatrica
(…) L'A. presenta ormai da diversi anni dei dolori alla
schiena postraumatici resistenti alle cure svolte sia nell'ambito della
riabilitazione sia in quello dell'approccio psicofarmacologico pur non essendo
mai stata effettivamente seguita dal lato specialistico se non per un
brevissimo periodo a distanza di quattro anni dalla data dell'infortunio.
Appare evidente come la frattura del coccige subita anni orsono, debba aver
lasciato come esito di una esperienza traumatica non risolta una sequela di
dolori che pur non essendo di per sé invalidanti sul piano funzionale hanno
sicuramente avuto delle ripercussioni dal lato psichico con un incistamento di
una psicopatologia conversiva e somatoforme causata evidentemente
dall'eccessiva amplificazione della elaborazione dei sintomi somatici. L'A.
presenta quindi una problematica legata alla percezione delle sensazioni
corporee che la portano non solo ad accentuare ma anche ad amplificare
l'esperienza del dolore ed a porla ai margini della sua stessa esistenza che
ella ha quindi vissuta sotto il suggello della sofferenza senza rimedio non
avendo ella trovato motivazioni o obiettivi validi nemmeno per sperimentare una
seppure minima misura di gioia di vivere. Si è così venuta a creare una
spaccatura tra il passato vissuto positivamente e la vita vissuta
posteriormente all'infortunio avvenuto nel 2000 in quanto l'esperienza del
dolore corporale ha segnato in maniera pervasiva la sua coscienza psicologica
non dandole la possibilità dl trovare delle vie di uscita liberatorie ma anzi
fissandola in una modalità comunicativa del proprio disagio psichico che ha
preso la forma di una sofferenza esclusivamente somatica. Sulla base di queste
constatazioni il nostro consulente pone le diagnosi di una sindrome somatoforme
da dolore persistente e di una sindrome conversiva, valutando l'attuale grado
di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 60%
in qualunque attività lucrativa e nella misura del 100% come casalinga." (pag. 209-210 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è
della redattrice).
Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al lavoro, nell'attività da ultimo esercitata come
ausiliaria di pulizie, "nella misura del
60%, ovvero ca. cinque ore e mezzo al giorno (come già descritto nella perizia
del 29 luglio 2003 effettuata dal dr. med. __________ per conto dell'Ufficio AI
del Cantone Ticino)" (pag. 210 incarto AI; cfr. altresì pag. 212 incarto
AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre puntualizzato
quanto segue:
"(…) da un punto di vista reumatologico
teorico, come ausiliaria di pulizia l'A. è ritenuta inabile al lavoro nella
misura del 20%. La diminuzione della capacità lavorativa riguarda
essenzialmente attività pesanti a mediamente pesanti ed è dovuta ai problemi a
carico della colonna lombare. L'A. è limitata in attività che richiedano
movimenti ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco, posizioni
statiche molto prolungate e posizioni inergonomiche molto prolungate. Dal punto
di vista psichiatrico il nostro consulente descrive una sindrome somatoforme da
dolore persistente ed una sindrome conversiva e nelle condizioni attuali
conferma sia l'ipotesi diagnostica conversiva e somatoforme in merito ai
disturbi somatici manifestati dall'A., sia l'inabilità lavorativa psichiatrica
nella misura del 40% descritte in precedenza. La diminuzione della capacità
lavorativa è giustificata dal fatto che la presenza dei disturbi legati
all'accentuazione delle percezioni corporee crea delle difficoltà all'A. nel
dare seguito ai suoi propositi, gli stati d'animo mutevoli la rendono discontinua
mentre le sensazioni dolorose continue le creano problemi con la sopportazione
del dolore e quindi anche con la resistenza. Si ritiene che le incapacità
lavorative descritte dai consulenti non debbano essere sommate in quanto le
patologie descritte si riferiscono sempre alla stessa patologia, cioè al dolore
cronico. (…)." (pag. 211 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della
redattrice).
Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre precisato
quanto segue:
"(…) il nostro consulente in psichiatria ritiene che non vi
sono state modifiche sostanziali della capacità lavorativa psichiatrica dalla
perizia effettuata nel 2003 sino ad oggi. Pure il nostro consulente in
reumatologia ritiene che l'attuale inabilità lavorativa presente da anni senza
una soluzione di continuità e senza cambiamenti rilevanti nel corso degli
ultimi anni. Si giunge quindi alla conclusione che la capacità lavorativa
scaturita dalla presente valutazione peritale valga dall'ultima decisione
dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 26.11.2010 sino ad oggi e continua. (…)."
(pag. 213 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale in un'attività
adeguata, i medici del SAM hanno osservato che:
"(…) Dal punto di vista reumatologico l'A. è ritenuta in
grado di svolgere un lavoro pesante a mediamente pesante a tempo pieno con un
rendimento ridotto nella misura del 20%, mentre in un lavoro leggero ed adatto
(…), l'A. è ritenuta totalmente abile al lavoro. (…) dal punto di vista
psichiatrico l'A. è ritenuta abile al lavoro nella misura del 60% in qualunque
attività (…). (…) si giunge pila conclusione che in un'attività adeguata
allo stato di salute, che tiene in considerazione le limitazioni descritte, la
capacità lavorativa globale è da considerare nella misura del 60%. (…).
Analogamente a quanto descritto nella perizia del 29.7.2003 effettuata dal Dr.
med. __________ per conto dell'Ufficio Al del Canton Ticino, si intendono
cinque ore e mezzo di lavoro al giorno (…). (…) la valutazione della capacità lavorativa vale dall'ultima
decisione dell'Ufficio Al del Canton Ticino del 26.11.2010 rimanendo poi
invariata sino ad oggi. (…) Come casalinga vi è una capacità lavorativa nella
misura del 100%. (…). Secondo il
nostro consulente in reumatologia non sono da prevedere cambiamenti di rilievo
a medio-lungo termine. Secondo il nostro consulente in psichiatria le
possibilità terapeutiche in ambito psichiatrico o psicologico hanno poche
realistiche percentuali di riuscita sul piano della risoluzione della struttura
della patologia psichiatrica, ritenendo che la prognosi propenda per
un'evoluzione cronica dei disturbi lamentati dall'A." (pag. 213-215 incarto AI; n.d.r.: il corsivo è della
redattrice).
In quell’occasione l'UAI
aveva fatto pure capo alla valutazione del 23 ottobre 2014 del medico SMR, dr.
med. __________, che - dopo aver posto la diagnosi (con influenza sulla
capacità lavorativa di: Sindrome somatoforme
da dolore persistente; Sindrome conversiva; Sindrome dolorosa panvertebrale
cronica con: - prevalentemente nell'ambito di una sindrome del dolore cronico
non specifica, - ernia discale foraminale L2-L3 a ds., ernia discale extra
foraminale L3-L4 a sin., discopatia L2-S1 (MRI 4.11.2013; senza
influenza sulla capacità lavorativa di: Tabagismo) - ha sottolineato come lo stato
di salute dell'assicurata in sede di revisione era invariato con prognosi di
stabilità nel tempo, in considerazione del decorso sino ad allora. Chiamato a definire
la capacità lavorativa globale, il medico SMR aveva quindi concluso che l’assicurata
presentava un'incapacità lavorativa del 40% (intesa come riduzione del
rendimento) dal 2001 sia nell'attività abituale sia in attività adeguate (con
alternanza della postura al bisogno, senza difficoltà nello svolgere lavori di
precisioni e senza necessità di pause supplementari) rispettivamente che era
completamente abile nelle mansioni consuete di casalinga dal 2001 (pag. 234-237
incarto AI).
2.6. Con la domanda di revisione inoltrata il 27 maggio 2016 per il tramite del medico curante, dr.ssa med. __________, l'assicurata ha nuovamente addotto un peggioramento del suo stato di salute.
A tal proposito il
precitato medico curante si è cosi espresso il 27 maggio 2016: "certifico che (…) si trova in mia cura regolare. Seguo
la paziente (…) da diversi anni. Il quadro clinico per il quale riceve la
rendita AI mostra un peggioramento graduale (…)" (pag. 243
incarto AI).
Il referto è stato sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione
del 12 luglio 2016 il dr. med. __________, rilevato che si faceva riferimento
ad un possibile peggioramento senza apportare obbiettività, ha proposto - alla luce della valutazione pluridisciplinare del SAM
di fine 2014 (poco tempo) ed alla luce della patologie presenti - ha
proposto "il rifiuto di entrata in
materia (per il momento) che potrà venire ovviamente rivalutato se si
presenterà obbiettività di status e limitazioni funzionali che si sono
deteriorate nel periodo in esame da inizio 2015"
(pag. 245 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
Successivamente all'emissione della decisione formale del 14 settembre 2016
(pag. 250-253 incarto AI), preavvisata dal progetto del 14 luglio 2016 (pag.
246-249 incarto AI), con cui l'UAI non è entrato in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni, il 28 settembre 2016 l’insorgente ha trasmesso
all'amministrazione, per il tramite della dr.ssa med. __________, la lettera
d'uscita del 23 dicembre 2015, relativa alla degenza dal 18 novembre al 9 dicembre
2015 presso la Clinica __________ di __________, redatta dal primario, dr. med.
__________ e dal caposervizio, dr. med. __________ (pag. 254-258 incarto AI),
che hanno posto la diagnosi principale di "riabilitazione
multidisciplinare e multimodale con: lombo-sacralgia cronica con irradiazione
alla gamba sinistra; emisindrome dolorosa a sinistra; RM della colonna
vertebrale del 10.11.2014: protrusione discale multilivello senza evidenti
aspetti di compressione radicolare. A livello L4-L5 protrusione discale con
fessurazione dell'anulus; stato dopo caduta sul posto di lavoro nel 2000; RM
colonna lombare, RM articolazioni sacroiliache, RM bacino del 04.12.2015:
faccettopatia bilaterale, discopatia L4/L5 mediana e paramediana e contatto con
le radici L5 in sede intra-durale, fessurazione in sede laterale sinistra senza
evidenti compressioni in sede foraminale, a carico acetabolo alterazioni
degenerative con cisti" e secondaria di "disturbo
dell'adattamento a dolore cronico; disturbo di personalità non altrimenti
specificato; DD modificazione della personalità conseguente a dolore cronico"
(pag. 255 incarto AI),
puntualizzando quanto segue:
"Decorso
Obiettivamente il decorso è stato positivo con un miglioramento progressivo
delle performances fisiche.
Soggettivamente purtroppo la sintomatologia non è cambiata e la paziente ha
preferito uscire prima del prolungo accordato dalla cassa malati. La paziente è
stata valutata dal nostro psichiatra, che pone come ipotesi diagnostica un
disturbo di adattamento al dolore cornico, consiglia la sospensione di Valdoxan
w l'introduzione di Cipralex 10 mg e l'aumento del Lyrica a 4 x 50 mg. Presenta
una certa quota d'ansia, una dubbia coscienza di malattia e una progettualità
futura scarsa. È stata prevista una ripresa a carico da parte del dr. med. __________.
Il 20.11.2015 ha presentato un cedimento improvviso dell'arto inferiore di
sinistra senza segni neurologici di lateralizzazione con un dolore al
compartimento mediale e alla mobilizzazione della rotula e del vasto mediale.
La paziente presenta una sintomatologia dolorosa da più di 15 anni con
attualmente una emisindrome dolorosa a sinistra. Clinicamente non è più
valutabile il chiaro generatore del dolore. Al laboratorio non abbiamo trovato
segni per una spondiloartrite siero negativa (HLA B27 negativa, PCR e VES nella
norma). La RMN della colonna lombare e delle articolazioni sacroiliache e del
bacino del 04.12.2015 non mostra referti che possano spiegare la sintomatologia
della paziente. Unico referto è una discopatia L4-L5 mediana e paramediana con
i contatti con la radice L5 in sede intradurale e una fissurazione in sede
laterale sinistra senza evidenti compressioni in sede foraminale. (…) abbiamo
provato a dare una spiegazione sulla neurofisiologia del dolore cronico con la sensibilizzazione
centrale e una componente psico-emotiva. (…) Abbiamo introdotto il Lyrica per
modulare la percezione del dolore e ridurre le parestesie nell'emicingolo di
sinistra. Durante la degenza l'handicap fisico dimostrato dalla paziente cambiava
a seconda della situazione. (…)." (pag. 254-258 incarto AI).
Il 5 ottobre 2016 il medico curante, dr.ssa med. __________, si è cosi
espresso: "(…). Seguo la paziente da tre
anni. La signora si presenta sempre puntuale e curata nel mio studio. Il motivo
della richiesta di revisione della prestazione AI è la persistenza e
l'aggravamento della sindrome dolorosa (discopatie note L4/L5 e L5/S1) con
irradiazione alla gamba sinistra. Inoltre, i dolori hanno preso un carattere
più diffuso anche a livello delle spalle e della cervicale destra (DD:
fibromialgia?). Il dolore cronico ha portato a una sofferenza psicologica
importante, necessitando anche una psicoterapia (ora sospesa), e l'uso di
antidepressivi. Nel tentativo di trovare una proposta terapeutica efficace
abbiamo consultato diversi specialisti (neurochirurghi, __________, Clinica __________
di __________). Purtroppo senza esito soddisfacente. Dal lato oggettivo ho
quindi assistito ad un peggioramento della situazione clinica (…) senza trovare
un approccio terapeutico efficace. (…)." (pag. 261 incarto
AI).
La precitata documentazione medica - versata agli atti anche in sede di ricorso
dal rappresentante dell'assicurato (cfr. doc. A4-A7) - è stata sottoposta alla
valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 21 ottobre 2016 il
dr. med. __________, rilevato che nel rapporto del 23 dicembre 2015 della
Clinica di __________ le diagnosi sono quelle note e che nel rapporto del
medico curante viene attestato un generico peggioramento e le diagnosi sono in
pratica le medesime, ha concluso che tali referti non permettevano di
oggettivare una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurata
quale soggettivamente si ritiene invalida (doc. VI).
In concreto l’insorgente, chiamata a dimostrare che rispetto all’ultima
decisione formale del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, vi
è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una
modifica della sua situazione valetudinaria tale da incidere sulla capacità
lavorativa nella precedente o in altre attività.
Il medico curante e gli specialisti della Clinica di __________ hanno in
sostanza ripreso le note diagnosi - seppur corroborate dai nuovi elementi
d'anamnesi - già valutate nell'ambito della procedura sfociata nella decisione formale
del 23 ottobre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, sulla base della
perizia pluridisciplinare reumatologica e psichiatrica del SAM del 10 ottobre
2014 (pag. 195-231 incarto AI), dalla quale il TCA non ha valido motivo per
scostarsi. Tanto più che neppure il patrocinatore dell'assicurata sostiene il
contrario.
Questo Tribunale - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti (cfr., in particolare, doc. pag. 195-231 incarto AI e doc. A4-A7) - non
ha motivo di distanziarsi dall'apprezzamento del medico SMR, dr. med. __________,
nell’annotazione del 20 ottobre 2016 (doc. V 1), giusta il quale i referti
prodotti non permettono di oggettivare una sostanziale modifica dello stato di
salute dell'assicurata. Tanto più che nel 2014 i periti del SAM (che avevano
concluso per un'incapacità lavorativa del 40% dal profilo psichiatrico in
qualunque attività, abituale e/o adatta) - dopo aver puntualizzato che non vi
erano state modifiche sostanziali della capacità lavorativa
"psichiatrica" dalla perizia effettuata nel 2003 rispettivamente in
quella "reumatologica" dal 26 novembre 2010 - erano giunti allo
conclusione che, dal profilo reumatologico, non fossero da prevedere
cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine mentre le possibilità terapeutiche
in ambito psichiatrico o psicologico avevano poche realistiche percentuali di
riuscita sul piano della risoluzione della struttura della patologia
psichiatrica, e quindi la prognosi, dal profilo psichiatrico, propendeva per
un'evoluzione cronica dei disturbi lamentati dall'assicurata (pag. 213-215
incarto AI). Anche il medico SMR, dr.
med. __________, nel proprio rapporto del 23 ottobre 2014, aveva sottolineato
come lo stato di salute dell'assicurata era invariato dal 2001 con prognosi di
stabilità nel tempo (pag. 234-237 incarto AI).
A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.
59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra
Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -
anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -
hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo
lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007
del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
In siffatte circostanze, il TCA non può condividere le asserzioni del
patrocinatore della ricorrente - giusta le quali "da inizio 2015 (…) è
sensibilmente peggiorata nella parte motoria sia agli arti superiori che in
quelli inferiori con forti dolori alla schiena. Da non sottovalutare è pure la
problematica psichica e depressiva" rispettivamente "non sarà
mai più in grado di poter riprendere un'attività lavorativa (…) confacente
anche in misura parziale. Anche la gestione dell'economia domestica è al quanto
difficoltosa dovendo ricorrere all'aiuto di terze persone (marito e figli)"
(cfr. doc. I, pag. 1 e 2) - che hanno pertanto il valore di una semplice
dichiarazione di parte.
Per quanto concerne la gestione dell'economia domestica, ininfluente al fine
del presente giudizio già solo per il fatto che l'assicurata è stata
considerata 100% salariata, giova comunque attirare l’attenzione del
patrocinatore della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il
danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF
115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone
occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa
e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al
lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo
all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze
(DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). Nella DTF 133
V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua
inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e
con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio
lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo concetto è stato ribadito dal Tribunale federale anche nella
recentissima sentenza 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.
Concludendo, non essendo stata resa verosimile una notevole modifica
nelle condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata, secondo questo
Tribunale, giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di
prestazioni.
Ciò non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurata.
Quest’ultima chiede tuttavia
"la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie" (assistenza
giudiziaria) e "la rifusione delle spese" (gratuito patrocinio
e/o ripetibili; cfr. doc. I, pag. 2).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nella presente fattispecie la situazione valetudinaria dell'interessata era pacifica (non avendo subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare un’entrata in materia, così come pure espressamente indicato dal medico del SMR). Alla luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino (riportata in sentenza), doveva apparire chiaro al patrocinatore dell'assicurata che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta, a prescindere dal fatto che la richiesta di questa Corte del 14 ottobre 2016 volta all'ottenimento del certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato e vidimato (doc. IV), sia rimasta - nonostante la concessione di una proroga del termine sino al 12 dicembre 2016 (doc. VIII), così come richiesto dal rappresentante dell'assicurata (doc. VII) - inevasa a tutt'oggi.
Le spese sono, quindi, a carico dell’assicurata.
Il
gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,
può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 9C_740/2016 del 31
gennaio 2017; STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04,
consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;
per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione
riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206
consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in
casu, va negato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) è respinta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti